CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LA CIRCOLAZIONE E LA COPERTURA
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
allaGUIDA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LA CIRCOLAZIONE E LA COPERTURA
DEI RISCHI RIFERITI AL DOCUMENTO DI GUIDA
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per la circolazione e la copertura dei rischi riferiti al documento di guida
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: DAS alla guida Business
DIFESA LEGALE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, processuali e inve- stigative necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumen- tare tale somma a 50.000 o 100.000 euro per sinistro o ridurla a 15.000 euro per sinistro.
Le garanzie sopra indicate operano per la tutela dei diritti degli assicurati alla guida di veicoli a motore nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedi- mento penale; la garanzia vale inoltre per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni subiti a causa di terzi;
✓ Ambito amministrativo: per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa accessoria di ritiro, revoca o sospensione della patente conseguente a incidente stradale con vittime o feriti.
Il contraente può scegliere una o più estensioni di ga- ranzia:
- Tutela legale ambito contrattuale amministrativo;
- Perdite economiche circolazione;
- Diaria sospensione documento di guida.
Il contraente può scegliere di assicurare uno o più vei- coli indicando la targa oppure una o più persone indi- cando la patente o il documento di guida.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
x i conducenti non autorizzati alla guida dei veicoli assicurati;
x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mez- zi nautici a motore e aerei a motore.
x gli eventi derivanti da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soc- corso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo.
La diaria per sospensione del documento di guida non può essere corrisposta:
x a persone fisiche e ai titolari di imprese individuali;
x se la guida di veicoli da parte del titolare del documento di guida ritirato o sospeso non è strettamente funzionale all’attività svolta presso il contraente della polizza.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 90 giorni dal sinistro;
! se l’assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
! per controversie, procedimenti o sanzioni amministrative applicate il cui valore è inferiore a 250 euro.
La diaria per sospensione del documento di guida non è corrisposta:
! in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l’effetto di stupefacenti e fuga o omissione di soccorso;
! in caso di sospensione per violazioni di carattere amministrativo.
D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’assicurato se- condo il principio di solidarietà;
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non sono stati concordati con DAS.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie rivolta ad aziende, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA, che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti degli assicurati per eventi della circolazione stradale. Prevede inoltre la corresponsione di una diaria a favore dell’impresa contraente di xxxxxxx se un collaboratore dell’azienda, che per lo svolgimento dell’attività lavorativa guida un veicolo, si vede sospendere la patente o il documento di guida per effetto della violazione del codice della strada.
Dove vale la copertura?
- Le garanzie di tutela legale valgono in tutto il mondo
- Le garanzie di perdite economiche della circolazione valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, tranne la garanzia rim- borso per traino che vale in tutta Europa;
- La garanzia “diaria da sospensione del documento di guida” vale in tutta Europa e nei paesi estraeuropei che si affacciano sul Mar Mediter- raneo.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio;
- Hai l’obbligo di dichiarare che i soggetti assicurati con la garanzia “diaria da sospensione del documento di guida” guidano i veicoli come attività strettamente funzionale alla mansione a cui sono adibiti presso l’azienda;
- Non devi avere in corso altre assicurazioni che assicurano il rischio di sospensione del documento di guida.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, in particolare le varia- zioni che incidono sulle condizioni per usufruire della diaria per sospensione del documento di guida.
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrai segnalare l’accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della con- troversia;
- Devi aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- Devi denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione;
- Per usufruire della diaria per sospensione del documento di guida, xxxx presentare ricorso contro il provvedimento di ritiro o sospensione nei termini previsti, se richiesto da DAS.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’im- porto è interamente dovuto anche se è frazionato. Se nel frontespizio della polizza, nell’apposito spazio a disposizione, non è indicato “indicizzazione esclusa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT. Il premio può essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se il contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per vendita del veicolo), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
DIP Danni DAS Business alla guida - mod. DIPD-DGB - Documento aggiornato ad aprile 2019
Assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolaziona e la copertura dei rischi riferiti al documento di guida
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: DAS alla guida Business
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo relativo al prodotto assicurativo (XXX Xxxxx), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Tutela legale – pacchetto contrattuale e amministrativo | Con questa estensione la garanzia opera per: a) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale per inadempimenti propri o di controparte; b) presentare opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa. |
Perdite economche circolazione | Il pacchetto di garanzie di perdite pecuniarie comprende: 1. recupero punti e riesame patente di guida/CQC: rimborso per corso di aggiornamento o per riesame della patente di guida o della Carta di Qualificazione del Conducente in caso di perdita parziale o totale di punti per decurtazioni subite dopo la sottoscrizione della polizza; 2. Traino: rimborso spese per traino del veicolo a seguito di incidente stradale; 3. Diaria da fermo per sequestro del veicolo: 15 euro euro al giorno; 4. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione del veicolo: indennità di 100 euro per duplicazione di documenti di guida e della targa distrutti, smarriti o sottratti e rimborso per re-immatricolazione del veicolo. |
Diaria da sospensione del documento di guida | Questa estensione offre al contraente la copertura del rischio della perdita economica causata dalla sospensione del documento di guida dell’assicurato a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente applicato: a) in conseguenza di un incidente stradale che ha provocato vittime e/o feriti; |
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b) per effetto di una o più infrazioni al codice della strada, commesse dopo la decorrenza della polizza. Il rischio è coperto mediante la corresponsione della diaria indicata in polizza, per la durata della sospensione del documento di guida e comunque fino alla durata massima stabilita in polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | La garanzia non opera per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere e se l’assicurato non guida veicoli per motivi strettamente funzionali all’attività svolta presso il contrarente. |
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia perdite economiche circolazione prevede i seguenti limiti:
1. rimborso spese per corso di recupero punti o riesame della patente: fino a 1.000 euro;
2. rimborso spese per corso di recupero punti o riesame per la CQC: fino a 2.000 euro;
3. rimborso spese per traino: fino a 500 euro e per gli importi non già liquidati da altra assicurazione
4. diaria da fermo per sequestro per veicolo: fino a 30 giorni e solo se il sequestro è disposto in conseguenza di incidente stradale, con richiesta di intervento di DAS per l’istanza di dissequestro;
5. rimborso spese di re-immatricolazione del veicolo: fino a 400 euro.
Per la garanzia diaria da sospensione del documento di guida valgono i seguenti limiti: La diaria non viene corrisposta:
a) se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio;
b) per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità;
c) per violazioni che comportano la revoca della patente;
d) per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità, a meno che il ricorso o l’opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa.
La diaria viene corrisposta al 50%:
a) per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l;
b) per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;
c) per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida;
d) per provvedimenti di sospensione o ritiro del documento di guida disposti da un’autorità giudiziaria o amministrativa estera;
e) se l’assicurato ha già subito un provvedimento di sospensione del documento di guida nei due anni precedenti la decorrenza della polizza;
f) se all’assicurato viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite;
g) se l’assicurato, secondo la normativa vigente, è considerato neopatentato. La diaria viene corrisposta in misura proporzionale:
a) se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste è avvenuta prima della decorrenza della polizza;
b) se si verificano contemporanemante più casi che comportano la riduzione della diaria.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Se scegli la garanzia aggiuntiva di tutela legale “pacchetto contrattuale amministrativo”, la garanzia per controversie di natura contrattuale non opera nei primi 90 giorni dalla sottoscrizione della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un contratto che copre lo stesso rischio e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ad aziende, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 33,83% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
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Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un | |
giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non |
liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in | |
precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:
Che cosa è assicurato? | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Che cosa non è assicurato? | Come posso disdire la polizza? |
Quali sono i limiti di copertura? | Quando e come devo pagare? |
Dove vale la copertura? | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 1 | |
GARANZIE DI TUTELA LEGALE | Artt. 1-7 | Pg. 2 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE | Artt. 8-12 | Pg. 3 |
GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE | Pg. 5 | |
GARANZIE PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE | Artt. 13-17 | Pg. 5 |
GARANZIA “DIARIA DA SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA” | Xxxx. 18-21 | Pg. 6 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE | Artt. 22-24 | Pg. 7 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 25-37 | Pg. 7 |
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. |
Documento di guida | È il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC). |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Neopatentato | Persona che, secondo le norme del codice della strada, è soggetta a limitazioni alla guida nel primo anno dal rilascio della patente B e M1 e a limitazioni alla velocità nei primi tre anni dal conseguimento della patente A, A2 o B e B1. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
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SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO
1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli.
1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale;
b) presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
c) presentare opposizione all’autorità competente contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale;
d) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi. La garanzia vale per danni alla persona, a cose di sua appartenenza e al veicolo.
1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.
1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale,
sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
ARTICOLO 2 - COSA È ASSICURATO - ESTENSIONE FACOLTATIVA “PACCHETTO CONTRATTUALE E AMMINISTRATIVO”
A scelta del contraente e con il pagamento di un premio aggiuntivo, la garanzia opera, oltre che per gli eventi sopra indicati, anche per:
a) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale per inadempimenti propri o di controparte;
b) presentare opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa.
ARTICOLO 3 - CHI È ASSICURATO
3.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza.
3.2. Se in polizza sono indicati uno o più veicoli (assicurazione su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
3.3. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del contraente quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l’aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).
3.4. Se in polizza sono indicati uno o più documenti di guida, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti, alla guida di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.
ARTICOLO 4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
4.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
4.3. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
4.4. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
4.5. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
ARTICOLO 5 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
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5.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a 250 euro;
b) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall’assicurato a terzi;
c) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di
soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
d) per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non c’è accoglimento almeno parziale dell’opposizione.
Questa limitazione non vale se la sanzione prevede il ritiro o la sospensione del documento di guida dell’assicurato;
e) per controversie nei confronti di DAS;
f) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l’esclusione non vale se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro.
5.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente. ARTICOLO 6 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 9 e 10;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l’assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una
transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ARTICOLO 7 - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in tutto il mondo.
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 8 - COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX
8.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
8.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento
accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
8.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
8.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
8.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
8.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 800949090 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private
-D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
9.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un’azione civile
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promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
9.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 12, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
9.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
9.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
9.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
9.7. Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:
a) a liquidare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato.
ARTICOLO 10 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 11 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
11.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
11.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 12 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
12.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
12.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
12.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
12.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
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SEZIONE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
Le estensioni di questa sezione operano se sono state scelte dal contraente e riportate in polizza come opzioni che prevedono un premio
aggiuntivo
GARANZIA “PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE”
ARTICOLO 13 - COSA È ASSICURATO
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall’assicurato:
1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l’assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell’assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, fino a un massimo di 1.000 euro.
2. Recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente. Nel caso in cui l’assicurato subisca la decurtazione di punti dalla propria carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell’assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del documento di guida, fino a un massimo di 2.000 euro.
3. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina, fino a un massimo di 500 euro. Se l’evento è coperto da un’assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all’integrazione di quanto non liquidato dall’altra compagnia di assicurazione.
4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della polizza, DAS rimborsa le spese di custodia e dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.
5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponde un importo fisso di 100 euro complessivi se l’assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente o di altro documento di guida, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.
ARTICOLO 14 - CHI È ASSICURATO
14.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza.
14.2. Se in polizza sono indicati uno o più veicoli (assicurazione su targa), le garanzie operano a favore del proprietario e del conducente (se autorizzato), inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
14.3. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del contraente quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l’aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).
14.4. Se in polizza sono indicate una o più patenti, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali patenti, alla guida di un veicolo conducibile con tale patente di sua o altrui proprietà; sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da questi condotto.
ARTICOLO 15 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento è considerato in garanzia se avviene dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
ARTICOLO 16 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
I rimborsi previsti per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente vengono corrisposti nella misura del 50% se:
a) l’assicurato al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
b) la decurtazione dei punti avviene per: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS); guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e in tutti i casi in cui il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico; fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).
ARTICOLO 17 - DOVE VALE LA COPERTURA
17.1. La garanzia “traino” opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa.
17.2. Le altre garanzie operano per gli eventi che avvengono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
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GARANZIA “DIARIA PER SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA”
ARTICOLO 18 - COSA È ASSICURATO
18.1. DAS assicura al contraente il rischio della perdita economica causata dalla sospensione del documento di guida dell’assicurato a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente applicato:
a) in conseguenza di un incidente stradale che ha provocato vittime e/o feriti;
b) per effetto di una o più infrazioni al codice della strada, commesse dopo la decorrenza della polizza.
18.2. Il rischio è coperto mediante la corresponsione della diaria indicata in polizza, per la durata della sospensione del documento di guida e comunque fino alla durata massima stabilita in polizza.
ARTICOLO 19 - CHI È ASSICURATO
19.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza.
19.2. Se in polizza sono indicati uno o più veicoli (assicurazione su targa), le garanzie operano a favore del conducente autorizzato alla guida di tali veicoli.
19.3. Se in polizza sono indicati uno o più documenti di guida, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti di guida, per la circolazione con qualsiasi veicolo.
19.4. Indipendentemente dalla scelta effettuata, la garanzia opera se per il titolare del documento di guida indicato in polizza o per il conducente del veicolo indicato in polizza la guida di veicoli è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività svolta presso il contraente, che resta l’unico beneficiario della diaria.
ARTICOLO 20 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
20.1. La garanzia non opera:
a) se l’assicurato destinatario della sanzione di sospensione non guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all’attività svolta presso il contraente di polizza;
b) se il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge, è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;
c) se esistono altre polizze che assicurano lo stesso rischio;
d) per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
e) per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e in tutti i casi in cui il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico;
f) per fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS);
g) per partecipazione a competizioni non autorizzate e gare di velocità (art. 9 CdS);
h) per violazioni che comportano la revoca della patente (ad esempio, inversione di marcia in autostrada);
i) per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità (art. 179 CdS), a meno che il ricorso o l’opposizione vengano accolte perché la violazione non è stata commessa;
j) per violazioni di carattere amministrativo non collegate alla circolazione di veicoli che prevedono la sospensione e/o il ritiro del documento di guida (titolo IV del CdS). Ad esempio: scadenza del documento di guida, mancata conversione della patente straniera in italiana o della patente nazionale in patente europea; revisione della patente per azzeramento del punteggio iniziale; perdita dei requisiti fisico e/o psichici;
k) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie.
20.2. La diaria pattuita viene corrisposta nella misura del 50% nei seguenti casi:
a) per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l (art. 186-186bis CdS);
b) per eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al limite consentito;
c) per utilizzo del telefono cellulare o degli altri dispositivi vietati alla guida (art. 173 co 2 CdS);
d) per provvedimenti di sospensione o ritiro del documento di guida disposti da un’autorità giudiziaria o amministrativa estera;
e) se l’assicurato ha già subito un provvedimento di sospensione del documento di guida nei due anni precedenti la decorrenza della
polizza;
f) se all’assicurato viene concesso un permesso di guida in fasce orarie prestabilite, secondo quanto previsto dall’art. 218 comma 2 del codice della strada;
g) se l’assicurato, secondo la normativa vigente, è considerato neopatentato.
20.3. La diaria pattuita viene corrisposta in proporzione:
a) se la sospensione viene disposta per il verificarsi di più infrazioni e una di queste è avvenuta prima della decorrenza della polizza;
b) se si verificano contemporaneamente più casi che comportano la riduzione della diaria secondo il paragrafo precedente (ad esempio, utilizzo del cellulare da parte di un neopatentato: corresponsione della diaria al 25%).
ARTICOLO 21 - DOVE VALE LA COPERTURA
La garanzia opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
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GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
ARTICOLO 22 - COME RICHIEDERE L’INTERVENTO DI DAS PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE: LA DENUNCIA DI SINISTRO - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
22.1. Per ottenere le prestazioni previste dalle garanzie di perdite pecuniarie, l’assicurato deve richiedere l’intervento di DAS chiamando dall’Italia il numero verde 800849090, dall’estero il numero x00 0000000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
22.2. Per ottenere le prestazioni relative alla diaria da sospensione del documento di guida, il contraente e/o l’assicurato devono richiedere l’intervento di DAS e inviare:
a) una copia del provvedimento sanzionatorio e dei provvedimenti di sospensione e di restituzione del documento di guida;
b) la dichiarazione con la quale si conferma che il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro o sospensione del documento di guida
conduce veicoli per motivi strettamente funzionali all’attività svolta presso il contraente.
22.3. Per ottenere le prestazioni previste dalle garanzie “perdite economiche circolazione”, l’assicurato deve inviare a DAS:
a) una copia del provvedimento sanzionatorio;
b) una copia delle fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi che provano i costi sostenuti.
ARTICOLO 23 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
23.1. Se richiesto espressamente da DAS, l’assicurato deve presentare ricorso contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, pena la perdita parziale o totale del diritto all’indennità (artt. 1914 e 1915 codice civile).
23.2. Dopo aver verificato l’operatività delle garanzie di perdite economiche circolazione e aver ricevuto tutti i documenti necessari per istruire la pratica, DAS provvede entro 30 giorni al rimborso delle spese sostenute dall’assicurato; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento.
23.3. Il pagamento al contraente della diaria da sospensione del documento di guida avviene in unica soluzione, una volta verificato l’effettivo periodo di sospensione del documento di guida. A tal fine DAS richiede al contraente il documento che attesta la restituzione del documento di guida all’assicurato.
ARTICOLO 24 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - I CASI DI DECADENZA
24.1. Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di perdite pecuniarie, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro entro il termine utile per proporre un’eventuale ricorso od opposizione contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti;
b) deve aggiornare DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) deve presentare ricorso contro il provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti nei termini previsti dalla normativa vigente, se richiesto espressamente da DAS.
24.2. Il contraente autorizza DAS a richiedere informazioni presso altri assicuratori in merito alla stipula di polizze che assicurano lo stesso rischio. In caso di presenza di altre assicurazioni le prestazioni previste dalla garanzia “diaria da sospensione del documento di guida” decadono.
ARTICOLO 25 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
25.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata.
25.2. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 26 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all’articolo 33.2.
ARTICOLO 27 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
27.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate di premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
27.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni
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dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
27.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al
netto delle imposte.
ARTICOLO 28 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
28.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
28.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 29 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 30 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
30.1. Il contraente deve a fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
30.2. Se il contraente sceglie di acquistare la garanzia di perdite pecuniarie “diaria da sospensione documento di guida”, al momento della firma della polizza dichiara la sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente per l’assicurabilità di tale rischio.
30.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 31 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
31.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
31.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
31.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
31.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 32 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 33 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
33.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
33.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
33.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico con le modalità indicate all’articolo 8 per le garanzie di tutela legale e all’articolo 22 per le garanzie di perdite pecuniarie.
33.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’articolo 27.2.
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33.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 34 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
34.1. Il contraente e/o l’assicurato non possono stipulare altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio.
34.2. Se si verifica un evento coperto da questa assicurazione, il contraente e l’assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile. Se omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
34.3. DAS può chiedere informazioni presso altri assicuratori in merito alla stipula di contratti che assicurano il medesimo rischio. In caso di presenza di altre assicurazioni le prestazioni previste dalla garanzia “diaria da sospensione del documento di guida” decadono.
ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
ARTICOLO 36 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 37 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE E LINGUA DEL CONTRATTO
37.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
37.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
Condizioni di assicurazione modello CA2019/DGB - Documento aggiornato ad aprile 2019
Il Contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami
n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale e Reg. Imprese VR n. 00220930234 Partita IVA 01333550323 - CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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