CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
La società ALFA, corrente in Trento, in persona del legale rappresentante p.t. Xxxxx, nato in prosieguo denominati "parte locatrice"
E
la società BETA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Caio, con sede in Bolzano, in prosieguo denominata “parte conduttrice”, in solido con i soci per le obbligazioni sorgenti dal presente contratto.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta l’immobile sito in Trento, Via ,
(breve descrizione
p.ed. ……., p.m…. CC …….., composto da
del locale). Parte conduttrice dichiara di essere edotta che l’immobile locato è sottoposto a tutela architettonica della PAT.
2) La parte conduttrice utilizzerà l’immobile oggetto della locazione in via esclusiva per la propria attività di ………...
Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata in forma scritta dalla parte locatrice. La parte conduttrice si obbliga a far rispettare tale divieto al terzo subentrante in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a pena risoluzione del contratto.
3) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l’immobile locato o parte di
questo, nè cedere il contratto, salva previa autorizzazione scritta della parte locatrice anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda. La violazione di anche uno solo di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Fermo il risarcimento danni.
4) La locazione ha la durata di dodici anni (6anni + 6 anni), con inizio dal ../../2009 e termine al ../../20... Le parti concordemente escludono il rinnovo del contratto che quindi inderogabilmente avrà termine il ../../20.., salva l’ipotesi di cui all’art. 29 L. 392/78. Alla scadenza i locali, puliti ed imbiancati a cura di parte conduttrice, dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nell'art. 15 (quindici) - dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
5) Il corrispettivo della locazione, inizialmente concordato in € ………… è stabilito, in ragione dell’espressa rinuncia del conduttore all’indennità di avviamento, in complessive € ……….. annue, da pagarsi in rate mensili
anticipate di € …………. entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso la n.
cod. Abi cod. Cab .
Parte conduttrice precisa che per l’utilizzo del bene di cui al punto 2) saranno necessari alcuni lavori di adattamento dei locali consessi in locazione, giusta richiesta di quest’ultima di data …….che si allega alla presente scrittura sub all. A). Il canone per i primi 10 mesi è ridotto a €
……………. mensili da pagarsi nei termini e modalità di cui sopra. Parte conduttrice al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori ed il loro termine entro la data di cui all’art.8), versa con la sottoscrizione del presente atto €
……………… a titolo di cauzione; in ipotesi di adempimento la detta somma verrà imputata in conto pigioni per i mesi di .., .. e ...
Il canone corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia
nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice. Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas, corrente industriale, nonchè tute le spese condominiali ordinarie e straordinarie; quest'ultime dovranno essere pagate direttamente dalla parte conduttrice all'amministrazione del condominio che è abilitata a rilasciare le relative quietanze. In ogni caso tutte le somme che la parte locatrice avesse ad anticipare in favore della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultima rimborsate entro e non oltre il 5° giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell'art. 15 (quindici) del presente contratto.
L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conseguenze previste al citato art. 15 (quindici).
6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso nè ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.
7) Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà
automaticamente la parte conduttrice in mora (con decorrenza immediata degli interessi di cui all’art.15). Tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.
8) I lavori di cui al punto 6) che precede, per quanto non previsto dalla documentazione allegata al presente contratto, dovranno essere previamente autorizzati in forma scritta da parte locatrice ed andranno ultimati entro il termine essenziale di ………….mesi dalla stipula del presente contratto. Parte conduttrice si obbliga, anche in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad eseguire, a sua cura e spese, espressamente manlevando e/o esonerando parte locatrice da qualsiasi costo, spesa e responsabilità, i lavori di ristrutturazione edilizia come da prospetto allegato. Parte conduttrice si obbliga altresì a richiedere valida concessione edilizia facendo proprio, occorrendo, il progetto e le indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto a firma arch. Mevio. I menzionati documenti (all. B)), sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante del presente accordo. Ogni variante al progetto redatto dall’arch. Xxxxx dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dalla parte locatrice. Parte locatrice potrà far supervisionare da proprio tecnico incaricato l’andamento e la regolarità dei lavori di ristrutturazione di cui sopra.
La parte conduttrice si obbliga, inoltre, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad eseguire, a sua cura e spese, le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonchè tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie anche se cagionate da vetustà e/o caso fortuito, ivi comprese le eventuali varianti al progetto redatto dall’arch. Mevio di cui sopra. Le spese condominiali sono a carico della parte conduttrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze con obbligo di rimborso a parte locatrice di quelle eventualmente dalla stessa già sostenute. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, previo avviso di almeno 5 giorni, l'accesso all'unità immobiliare locata. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod.civ. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.
9) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli è adatta all'uso convenuto esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività, ferma la necessità, ai fini del presente contratto, di realizzare i lavori proposti da parte conduttrice. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze
amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
10) Xxxxx convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge, del presente contratto e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti (ivi compresi i lavori di ristrutturazione, anche parziali, di cui al punto 8)), riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
11) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dichiara di essere a conoscenza ed accettare il regolamento condominiale, le tabelle millesimali (e le future variazioni regolarmente deliberati) dello stabile ove ubicato l’immobile oggetto della locazione impegnandosi a rispettare
ed assolvere le prescrizioni dello stesso. La parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l’immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso.
12) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.
13) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.
14) Nel caso di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
15) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il
diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108 del 07.03.1996.
16) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.
17) A tutti gli effetti del presente contratto, nonchè per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile a lei affittato, e, per il caso che essa in seguito più non li detenga, elegge domicilio presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
18) Sono a carico di parte conduttrice l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l’imposta di registro nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
19) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.
20) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.
21) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.
22) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.
23) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la
parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
24) Parte conduttrice si impegna a stipulare prima dell’immissione nei locali oggetti di locazione, polizza assicurativa con primaria compagnia per l’assicurazione incendio, acqua e responsabilità civile e ricorso terzi dell’immobile per congrui valori di copertura. Detta polizza, di cui una copia dovrà essere consegnata a parte locatrice, dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della locazione pena la risoluzione ipso iure del contratto.
25) A garanzia di eventuali danni e comunque a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, parte conduttrice consegnerà a parte locatrice, alla sottoscrizione del presente contratto, fideiussione bancaria esigibile a prima richiesta scritta, rilasciata da primario istituto bancario, per l’intera durata contrattuale per un
importo di € . Con detta fideiussione l’istituto
bancario si obbligherà a pagare in una unica soluzione ed a prima richiesta scritta della società ALFA, rinunciando al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e senza poter sollevare eccezioni di sorta neppure in caso di opposizione al pagamento da parte del debitore principale.
26) La registrazione del contratto verrà fatta nei termini
di legge
27) I soci risponderanno in solido con la
società BETA per le obbligazioni assunte con il presente contratto.
Xxxxxxx, confermato e sottoscritto in il
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La parte conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione e cessione del contratto); 4 (indennità giornaliera da ritardata restituzione); 5 e 7 (clausola aggiornamento di indice più favorevole; clausola misura interessi moratori; clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 9, 10 e 12 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 14 (clausola risolutiva espressa in caso di fallimento); 15 (penale ed interessi di mora); 16 (imputazione nei pagamenti); 17 (elezione di domicilio); 18 (ripartizione spese); 21 (foro competente).
Xxxxxxx, confermato e sottoscritto in il
.