ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Liguria
COORDINAMENTO ATTIVITA’ TECNICO EDILIZIA
Procedura aperta , ai sensi art. 55, 5° comma e art.124 comma 6 del D.lgs. 163/06 volta all’affidamento della fornitura e installazione di “Tende a teli”
ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONTRATTO
Disciplinare di gara
Codice Identificativo Gara: 36054764EA Codice Unico di Progetto: F39I11000050005
Protocollo:
Lavori di risanamento conservativo all’immobile di Xxx Xxxxxxx 0 in Genova. Permesso di costruire N. 275 del 25/10/2006 rilasciato dal Comune di Genova.
Contratto d’appalto per l’affidamento della fornitura e installazione di tende a teli.
Codice Identificativo Gara: 36054764EA Codice Unico di Progetto: F39I11000050005
L’anno , il giorno , del mese di , presso gli uffici della Direzione Regionale INPS Liguria, con sede in Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, 0/00, si sono personalmente incontrati:
1. Il dott. , nella sua qualità di Direttore regionale, autorizzato, nell’interesse dell’Ente, alla stipula e alla sottoscrizione dei contratti in virtù della delega del Presidente domiciliato per la carica nella sede sopra indicata di seguito nel presente atto denominato “Istituto” o “Stazione Appaltante”;
2. Il Sig. , con i poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell’interesse della ditta . con sede in
, codice fiscale e partita I.V.A.
per la sua qualità di legale rappresentante della precitato appaltatore, giusto certificato della C.C.I.A.A. di _ , Ufficio Registro delle Imprese, agli atti.
di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore” e di seguito collettivamente indicate come le “Parti”
PREMESSO
- che con provvedimento n. 70 del 30/07/2010 il Presidente ha approvato il piano operativo di razionalizzazione logistica dell’Area Metropolitana della Sede Provinciale di Genova;
- che con apposita relazione del Responsabile del Procedimento, in data 16.11.2011, si è preso atto dell’intervenuto finanziamento dell’intervento, sono stati stabiliti gli elementi a contrarre, ed è stato disposto di affidare la fornitura mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, e art. 124 comma 6 del d.lgs. N. 163 del 12 aprile 2006, previa applicazione del criterio selettivo dell’offerta al prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del predetto D.lgs. 163/2006. e s.m.i.
- che il bando per il pubblico incanto è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi e i modi previsti dalla vigente normativa prevedendo un importo a base d’asta di Euro 190.000,00 (Euro centonovantamila//00), oltre a Euro
10.000,00 (diecimila//00) relative a oneri per la sicurezza, come risultanti dall’apposito schema dei costi della sicurezza annesso al disciplinare di gara e non soggetti a ribasso;
- che il giorno , a esito della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto
, che si è dichiarata disponibile a eseguire la fornitura per oltre a Euro 10.000,00 (diecimila//00) quali oneri per la sicurezza oltre IVA 21% pari a ), per complessivi
;
- che con nota prot n. del , riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, è stato notificato il suo esito al precitato appaltatore, alle condizioni già precisate;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato appaltatore;
- che la fornitura è finanziata con Fondi di bilancio della Stazione Appaltante, per un importo di _
- che le risultanze della gara sono state pubblicate nel seguente modo:
……………….
- che con nota prot. n. del , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva;
- che la cauzione definitiva è stata rilasciata da
nell’interesse dell’appaltatore e a favore della Direzione Regionale Inps Liguria, agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da
predetta in dipendenza dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto. Con tale fidejussione la si riterrà obbligata in solido con l’appaltatore fino all’approvazione del collaudo, obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l’assicurazione R.C.T. per un massimale per sinistro è stata rilasciata dalla – con polizza n. in data ;
- che l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per un massimale per sinistro
è stata rilasciata dalla – con xxxxxxx
n. in data ;
- che l’Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, e alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
- che ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto dell’appalto
L’Istituto affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto relativo alla fornitura e installazione di tende a teli, da eseguirsi nello stabile INPS di Xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx.
L’Appaltatore si obbliga a eseguire la fornitura alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e degli altri documenti facenti parte del disciplinare di gara.
Articolo 2
Importo del contratto
1. Per la prestazione della Fornitura, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base dei corrispettivi espressi in sede di Offerta Economica, in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione in favore dell’Istituto.
2. Il corrispettivo per la Fornitura è così di seguito fissato:
□quale corrispettivo per la prestazione della Fornitura Principale, è convenuto l’importo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa, a titolo di importo di aggiudicazione della Fornitura risultante dal prezzo offerto in corso di procedura;
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), trattandosi di fornitura di prodotti per i quali sono previste forme di esecuzione
contrattuale presso la struttura della Stazione Appaltante sita in Genova, Xxx X. Xxxxxxx 0.
0.Xx Corrispettivo di cui sopra ha altresì natura fissa e immutabile, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
6. Ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il contratto è stipulato interamente a misura. L’importo contrattuale, risulta, pertanto, dalla contabilizzazione della fornitura e installazione delle tende a teli nelle quantità espresse nel capitolato tecnico valutate ai prezzi unitari scontati della percentuale di ribasso espressa in sede di offerta dall’Appaltatore. L’importo contrattuale definitivo risulterà dalla contabilizzazione delle quantità effettivamente installate con eventuali variazioni in aumento o diminuzione disposte secondo quanto previsto dal punto 3. comma 4 del Disciplinare di Gara.
7. Non è previsto l’istituto della revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile.
Articolo 3
Pagamenti
1. I pagamenti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Nel corso della Fornitura in opera verranno erogati all’appaltatore, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell’appaltatore raggiunga l’importo di € 100.000,00, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto.
3. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 307 del DPR 207/2010 e s.m.i.:
- i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dell’Esecuzione indicanti la quantità, la qualità e l’importo della Fornitura eseguita, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata;
- nel caso di sospensione della fornitura di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante disporrà, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
5. Tutte le fatture dovranno chiaramente riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP (Codice Unico di Progetto), in assenza dei quali non sarà possibile procedere al pagamento.
6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. A essi si applicano le disposizioni del Regolamento.
7. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
8. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
9. In riferimento ai commi 7° e 8° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse.
10. L’Appaltatore potrà cedere i crediti a esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del d.lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
11. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
12. In caso di aggiudicazione dell’Appalto a un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
13. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell’Istituto.
Articolo 4
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) a inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG e anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Articolo 5
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto
e in quelli della filiera.
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b) qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente e all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
d) lo schema delle clausole da inserire nei contratti tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente, pena nullità del contratto, è il seguente:
1. L’appaltatore (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’appaltatore (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’appaltatore (…), s’impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’appaltatore (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’appaltatore (…), s’impegna a inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Articolo 6
Controlli della stazione appaltante sull’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte egli operatori della filiera
Al fine di effettuare i necessari controlli sull’osservanza sugli obblighi di tracciabilità secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 9 della legge 136/10 e smi, l’appaltatore sarà tenuto a inviare, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in opera di cui al presente contratto.
Articolo 7
Termine di avvio della procedura – Termine per l’esecuzione - Penali
1. Il termine di avvio della procedura è individuato entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l’esecuzione è fissato in 90 giorni naturali e continui, decorrenti dal verbale di avvio di esecuzione del contratto e computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Prima dell’inizio dell’esecuzione delle Fornitura, l’Appaltatore dovrà presentare il programma per lo sviluppo della Fornitura di cui al C.S.A.
4. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
□□0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio della Fornitura, anche parziale;
□□0,5 per mille del valore della prestazione oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei prodotti consegnati non conformi ai prodotti oggetto della Fornitura;
□□0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del termine indicato per l’esecuzione della Fornitura;
□□0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti, qualora la ditta non rispetti i tempi di realizzazione del programma operativo della fornitura in opera;
5. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
6. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
7. L’Appaltatore prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
9. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme a esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
10. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Articolo 8
Premio di accelerazione
Non è previsto alcun premio di anticipazione nel caso in cui l’appaltatore completi la Fornitura in anticipo sul termine pattuito.
Articolo 9
Xxxxxxxx e garanzie
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di cui al punto 14 comma 2 del Disciplinare di Gara per l’importo di € .
2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatore, l’ente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l’appaltatore stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.
3. La garanzia verrà progressivamente svincolata, ai sensi del citato art. 113, comma 3. DLgs 163/2006.
4. È' a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore ha prodotto ai sensi dell’art. 14 punto 11 del Disciplinare di Gara polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e
di responsabilità civile verso terzi per un importo garantito di €
;
5. L’appaltatore ha costituito l’assicurazione contro i rischi dell’incendio per un massimale per sinistro ;
6. Per l’esecuzione della Fornitura si richiama il rispetto di quanto previsto agli artt. 4 (controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (identificazione degli addetti ai cantieri) della legge 136/2010 e smi.
Articolo 10
Subappalto
1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. Per le lavorazioni che l’Appaltatore intende subappaltatore, giusto quanto dichiarato in sede di gara, si richiamano nel merito le norme precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 11
Piani di sicurezza
1. L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui è chiamato a operare.
2. L’appaltatore accetta l’importo di € 10.000,00 quale congruo rimborso dei costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto.
3. L’appaltatore si impegna a consegnare prima dell’avvio della fornitura relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di valutazione dei rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. Si farà applicazione di quanto previsto dall’art. 81 del d.lgs. 163/06, come modificato dalla L. n. 106/11.
Articolo 12
Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura;
b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa;
c) a essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore, si applica l’articolo 5 del DPR 207/2010, con riserva dell’Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.
3. A salvaguardia del rispetto degli obblighi retributivi da parte dell’appaltatore, e delle imprese subappaltatrici, tutte le fatture dovranno essere corredate da apposita dichiarazione dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni di tutto il personale, del quale si dovrà fornire preventivamente elenco, che per qualsiasi ragione sia partecipe all’esecuzione dell’appalto.
4. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la cauzione di cui al punto 9 dell’art. 14 del Disciplinare di Gara quando l’importo contrattuale residuale dovuto all’esecutore del contratto o al subappaltatore non risulti più sufficiente a compensare eventuali inadempienze nel pagamento delle retribuzioni.
5. Qualora a carico dell’appaltatore e/o del subappaltatore risulti, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell’INPS, il pagamento delle rate di stato avanzamento forniture, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato delle ritenute di garanzia sono subordinate alla regolarizzazione del debito contributivo.
In caso di mancata regolarizzazione l’Istituto si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.
Articolo 13
Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi della vigente normativa, sarà portata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia. Si richiama in proposito il contenuto del C.S.A.
2. Le parti si riservano la possibilità di definire, di comune accordo, una o più controversie deferendola a un collegio arbitrale composto secondo le norme del Codice di procedura civile.
Articolo 14
Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si obbliga:
a) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’appaltatore, nonché negli organismi tecnici e amministrativi;
b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell’avvio della procedura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali -inclusa la cassa edile, se dovuta - assicurativi e antinfortunistici.
Articolo 15
Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto
1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto è individuato
…….……………………….. in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e …………………………… in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Direzione Regionale Liguria Coordinamento Attività Tecnico Edilizia Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx,0 - 00000 Xxxxxx
Alla c.a. dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Fax 000 0000000
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Articolo 16
Foro competente
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Articolo 17
Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione della Fornitura, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è L’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di
titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del d.lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari e attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, che riveste espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è ……………………………….. come risulta dalla formale designazione allegata al presente contratto alla lettera i).
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale designazione.
Articolo 18
Varie
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto ed alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Articolo 19
Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a carico dell’appaltatore aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente
contratto è di Euro € ( // ) oltre IVA di
legge. Il presente contratto è soggetto alla disciplina Iva e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
3. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che s’intendono interamente richiamati nel presente contratto:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e dell’Appaltatore
d) Offerta economica
e) Costi sicurezza per interferenze
f) Capitolato speciale
g) Capitolato tecnico
h) Elaborati grafici- tre tavole
i) Designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali per conto dell’appaltatore.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.
INPS - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA L’APPALTATORE
(Il Direttore)
SPAZIO PER LA REGISTRAZIONE