CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, vista la Determina Dirigenziale prot. n. 0025242/18 del 20.4.2018 (di seguito denominata Università);
E
L’I.R.C.S.S. Istituto Ortopedico Galeazzi con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx x. 0, X.X. - X. XXX 00000000000, rappresentato da Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato Istituto)
PREMESSO CHE
- Che l’Università, attraverso il Centro Healthcare Research & Pharmacoepidemiology, agisce come organismo scientifico di riferimento per istituzioni, operatori e ricercatori che a vario titolo, e a vari livelli di responsabilità istituzionale, sono interessati ad avviare progetti innovativi su utilizzo, appropriatezza, efficacia, efficienza ed equità delle cure mediche nella pratica clinica corrente attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi scientificamente validi e con particolare riguardo alla generazione di evidenze nei settori di sua competenza;
- Che l’Istituto è interessato alla realizzazione di collaborazioni scientifiche nel campo della cura e dell’assistenza dei pazienti affetti da patologie ortopediche mediante l’utilizzo dei cosidetti real world data;
- Che è interesse sia dell’Università che dell’Istituto (di seguito, le “PARTI” ) approfondire la comprensione dei percorsi diagnostici, terapeutici ed
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assistenziali dei pazienti sottoposti a cure mediche e interventi protesici in ambito ortopedico, valutarne l’appropriatezza rispetto alle raccomandazioni basate sulle migliori evidenze disponibili, misurarne i costi e la sostenibilità a carico del servizio sanitario nazionale, confrontarne l’impatto sull’insorgenza di esiti clinicamente rilevanti e sulla spesa sanitaria;
- Che è intenzione delle PARTI individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- Che è interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 - OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE
L’Istituto e l’Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai princìpi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività dell’Università e dell’Istituto possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti
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settori:
- analisi dei flussi correnti regionali, ed eventuale integrazione con informazioni desunte dalla documentazione ospedaliera ed ambulatoriale, con particolare focus ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) sperimentati dai pazienti sottoposti a cure mediche e interventi protesici in ambito ortopedico,
- valutazione dell’appropriatezza dei PDTA rispetto alle raccomandazioni basate sulle migliori evidenze disponibili e ai loro costi e sostenibilità a carico del servizio sanitario nazionale;
- confronto dell’impatto dei PDTA sull’insorgenza di esiti clinicamente rilevanti e sulla spesa sanitaria, al fine di delineare il loro profilo di efficacia e costo-efficacia. Resta inteso che l’accesso ai flussi correnti regionali e alle informazioni desunte dalla documentazione ospedaliera e ambulatoriale potrà avvenire esclusivamente nel rispetto della vigente normativa nazionale e sanitaria.
Le specifiche attività di ricerca, che dovranno essere disciplinate negli accordi attuativi di cui al successivo art. 3, potranno essere avviate esclusivamente previa acqusizione, da parte dei responsabili scientifici di cui al successivo art. 4, delle necessarie autorizzazioni e/o pareri favorevoli dei comitati etici competenti, secondo la normativa vigente.
I dati che dovranno essere oggetto di elaborazione da parte dell’Università saranno messi a disposizione della stessa, da parte del contraente, esclusivamente in forma anonima / anonimizzata, e sempre nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia.
ART. 3 - AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE
Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l’Università e l’Istituto si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all’art. 2 tramite specifici accordi,
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approvati di volta in volta dai competenti organi delle parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:
- attività di collaborazione scientifica;
- supporto alle attività formative;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.
Collaborazione scientifica
Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo.
Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle parti, e richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.
Supporto alle attività formative
L’Istituto dichiara la propria disponibilità a collaborare con l’Università nell’attività di formazione nell’ambito dei settori di cui all’art. 2, secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. A tale scopo l’Istituto si renderà disponibile:
- a favorire l’interazione con i corsi universitari di alta formazione, in particolare con i corsi di dottorato accreditati, attivi presso la Scuola di dottorato UNIMIB, mediante la partecipazione a percorsi PhD Executive (dedicati ai propri dipendenti), dottorato in apprendistato di alta formazione e ricerca, dottorato in convenzione e dottorato industriale regolati ai sensi del regolamento universitario vigente (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxx-xxx- lavoro/collaborazione-universit%C3%A0-e-imprese).
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- a favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- a collaborare con l’Università affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione.
Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata
L’Università e l’Istituto potranno stipulare accordi specifici, nell’ambito dei settori di cui all’art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici affidate dall’Istituto all’Università;
- attività di ricerca affidate dall’Istituto all’Università.
Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi attuativi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate dall’Istituto dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.
Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell’interesse del contraente che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento universitario vigente (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/00000).
Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario
Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell’ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.
Nell’eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario
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nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell’intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.
La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti.
Ulteriori eventuali impegni
L’Istituto si rende disponibile a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca.
Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.
ART. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’ACCORDO
L’Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Ordinario di Statistica Medica MED/01 afferente al Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, nonchè Direttore del Centro di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology.
L’Istituto indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Ordinario di Biochimica presso l’Università San Xxxxxxxx di Milano, nonchè Direttore Scientifico dell’Istituto.
ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7.
La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.
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ART. 6 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
L’utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.
ART. 7 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all’obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.
ART. 8 - ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE
Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l’accesso temporaneo di personale delle parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ
La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall’esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti attuativi.
ART. 10 - AGGRAVI FINANZIARI
La presente convenzione non comporta aggravi finanziari per le parti contraenti. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all’art. 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.
ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
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Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.
La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.
ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.
Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
ART. 13 - DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di 6 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.
Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Al termine della convenzione l’Università e l’Istituto redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
ARTICOLO 14 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.
L’Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e
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appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.
Il contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
ARTICOLO 15 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:
- prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende.
L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:
- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici
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eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ART. 17 - CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.
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Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.
ART. 18 - REGISTRAZIONE E SPESE
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 48,00.
Xxxxx, approvata, sottoscritta. Milano
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Il Rettore
(Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx)
Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005
Milano
I.R.C.S.S. ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI Il Direttore Generale
(Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005
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Contrassegno Elettronico
TIPO CONTRASSEGNO
QR Code
IMPRONTA DOC 854C7D92D4DFF0883ED5EE348429E9AC87AF7E48ED64122A092037DC472ECDA7
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX Firma in formato p7m: XXXXX XXXXXXXX XXXXX
Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL IDENTIFICATIVO
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PASSWORD
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DATA SCADENZA
02-05-2019
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