GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. unipersonale CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. unipersonale CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1. PREMESSA
1.1. Le presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi hanno ad oggetto l'acquisto di beni e/o servizi da parte di GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. unipersonale, Società del Gruppo GlaxoSmithKline sotto la direzione e il coordinamento di GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holding Limited - GB, con sede legale in Baranzate (MI) - 20021 Via Xxxxxxxx XXXXXXXXXX s.n.c. - capitale sociale Euro 584.506 interamente versato - iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00867200156 e al
R.E.A. di Milano al n. 598024 - codice fiscale e partita IVA 00867200156.
2. DEFINIZIONI
2.1. Per "Acquirente" o "GSK CH" si intende GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. unipersonale.
2.2. Per "Beni" si intende i beni elencati nell'Ordine.
2.3. Per "Condizioni Generali" si intendono le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi.
2.4. Per "Condizioni Particolari" si intendono le eventuali condizioni particolari predisposte da GSK CH per tipologie di contratti di acquisto specifiche.
2.5. Per "Contratto" si intende il contratto di compravendita stipulato tra GSK CH e il Fornitore di volta in volta, allorquando sia inviato un Ordine secondo la disciplina che segue, e sarà costituito dall'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali, nonché dagli eventuali ulteriori documenti contrattuali quali le Condizioni Particolari, le Specifiche, i TTS, l'allegato economico, gli altri documenti eventualmente indicati nell'Ordine o allegati ai documenti menzionati.
2.6. Per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Ordine è indirizzato.
2.7. Per "lncoterms" si intende l'edizione del 2010 delle Regole Ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali.
2.8. Per "Ordine" si intende l'ordine di acquisto trasmesso da GSK CH.
2.9. Per "Parte" si intende sia GSK CH che il Fornitore e per "Parti" si intende GSK CH ed il Fornitore.
2.10. Per "Servizi" si intende i servizi elencati nell'Ordine.
2.11. Per "Specifiche" si intende le specifiche tecniche e qualitative, anche di imballaggio e consegna dei Beni o dei Servizi, richieste da GSK CH che possono essere inviate per iscritto al Fornitore da GSK CH. Dette Specifiche costituiranno parte integrante del Contratto a tutti gli effetti e si intenderanno accettate in ogni loro elemento salvo opposizioni da sollevarsi entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle stesse.
2.12. Per "TTS" si intende i Technical Terms of Supply, documenti contrattuali che descrivono vari requisiti qualitativi dei Beni o dei Servizi, stipulati dai responsabili della qualità delle parti o da loro delegati, che espressamente si autorizzano a contrarre i TTS in nome e per conto di Acquirente e Fornitore.
3. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI
3.1. Le presenti Condizioni Generali hanno valore fra le Parti se ed in quanto non espressamente derogate nell'Ordine o negli altri documenti che compongono il Contratto; eventuali deroghe e/o diverse condizioni risultanti da altri documenti o accordi (ivi compresa la conferma di fornitura, l'accettazione d'ordine, la fattura o altro documento commerciale) non avranno valore e si intenderanno nulle e di nessun effetto se non rivestite di forma scritta, sottoscritte da entrambe le Parti ed aventi data posteriore a quella dell'Ordine.
3.2. Le presenti Condizioni Generali e/o la stipula delle Condizioni Particolari non vincolano GSK CH ad effettuare qualsiasi tipologia o entità di acquisto dal Fornitore, ma stabiliscono le condizioni che disciplineranno la compravendita qualora GSK CH intenda effettuare un acquisto, per il quale sarà quindi sempre necessaria specifica attivazione mediante ordine da parte di GSK CH.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
4.1. II Contratto si intenderà concluso ove, entro 3 giorni dal ricevimento dell'Ordine, il Fornitore lo abbia espressamente accettato. Xxxxxxx detto termine, in ogni caso l'Ordine si intenderà tacitamente accettato dal Fornitore che non abbia comunicato il suo rifiuto dello stesso.
4.2. Se del caso, l'interpretazione dell'Ordine sarà effettuata in conformità con gli Incoterms.
4.3. GSK CH non sarà vincolato ad alcun ordine che non sia spedito da GSK CH sui suoi moduli ufficiali di Ordine.
5. CONSEGNA
5.1. La consegna dei Beni verrà effettuata a cura, spese e responsabilità del Fornitore, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto, presso il magazzino di GSK CH sito in Baranzate (MI) - 20021Via Xxxxxxxx XXXXXXXXXX snc, o presso altro luogo di consegna stabilito nell'Ordine.
5.2. Sino al momento della presa in consegna in detto luogo, i Beni saranno interamente sotto la responsabilità del Fornitore in relazione a qualsiasi tipo di rischio. II Fornitore sarà quindi tenuto, tra l'altro, a provvedere al loro trasporto fino al luogo di consegna mediante mezzi di trasporto appropriati e secondo le condizioni migliori, provvedendo altresì a contrarre le debite assicurazioni. Dal momento dell'accettazione della consegna dei Beni e dei relativi documenti nel luogo sopracitato, la proprietà dei Beni passerà dal Fornitore a GSK CH.
5.3. I rischi di danno ai Beni o da loro perdita passano dal Fornitore a GSK CH al momento in cui la consegna dei Beni nel luogo di consegna è stata completata, inclusi lo scarico e l'immagazzinamento.
5.4. I termini stabiliti per la consegna e indicati per iscritto nell'Ordine si intendono tassativi.
5.5. In caso di impossibilità/incapacità di consegnare i Beni nei termini pattuiti il Fornitore dovrà immediatamente comunicare il previsto ritardo e la sua durata a GSK CH.
5.6. GSK CH si riserva la facoltà di rifiutare l'accettazione di consegne di Xxxx/Servizi effettuata con termini anticipati non richiesti e comunque, ai fini del pagamento della fornitura stessa, verrà considerato fermo il termine di consegna convenuto tra le Parti.
6. VARIAZIONI E SOSPENSIONI DELL'ORDINE
6.1. Prima dell'invio dei Beni o dell'esecuzione dei Servizi, presso il luogo fissato per la consegna, ciascun Ordine potrà essere variato nella qualità e/o quantità dei Beni/Servizi ordinati oppure annullato in tutto o in parte da GSK CH, previa tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.
6.2. In entrambi i casi, al Fornitore potranno essere riconosciuti i costi dimostrabili da lui sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine fino al momento del ricevimento dell'avviso di sospensione o variazione, con esclusione di ogni altro ulteriore costo, spesa, perdita e/o risarcimento.
6.3. L'ammontare di detti costi verrà notificato, unitamente alla documentazione relativa, a GSK CH, a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui sopra da parte del Fornitore. Qualora a seguito dell'avviso di variazione dovesse risultare modificato altresì il prezzo precedentemente pattuito, detta variazione verrà concordata per iscritto dalle Parti.
7. CARATTERISTICHE DEI BENI E SERVIZI FORNITI
7.1. Il Fornitore si impegna a fornire Beni/Servizi conformi alle Specifiche (ivi compresi disegni, capitolati, campioni, ecc.) e/o TTS, eventualmente pattuiti. In caso di non coincidenza fra quanto riportato nell'Ordine e quanto descritto nelle Specifiche e/o TTS, il Fornitore sarà tenuto a consultare immediatamente GSK CH per ottenere chiarimenti. In caso di documentata impossibilità di contatto con GSK CH, il Fornitore dovrà considerare valido e dare esecuzione a quanto descritto nelle Specifiche e/o TTS. Eventuali variazioni delle Specifiche e/o TTS dovranno essere approvate per iscritto da GSK CH.
7.2. Qualora i Beni oggetto dell'Ordine non risultassero, sia alla data di consegna o di collaudo di cui al successivo art. 11, se previsto, sia durante l'eventuale lavorazione, conformi alle Specifiche e/o TTS, il Fornitore su richiesta di GSK CH sarà tenuto a ritirare immediatamente i Beni a sue spese senza opporre eccezione alcuna e a sostituirli, a sua cura e spese, con Beni conformi alle Specifiche e/o TTS entro e non oltre, se non differentemente pattuito, 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della non conformità. In caso di Servizi non conformi, il Fornitore sarà tenuto ad apportare le modifiche necessarie a rendere detti Servizi conformi alle Specifiche e/o TTS previste a proprie cura e spese, secondo le indicazioni fornite da GSK CH.
8. IMBALLAGGIO
8.1. Salvo quanto previsto nel penultimo capoverso del precedente articolo, avarie o rotture causate da imballaggio imperfetto o non idoneo, anche se prodottesi in assenza di anormali condizioni di trasporto, rimarranno a carico del Fornitore.
9. CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE
9.1. II Fornitore garantisce sotto la propria responsabilità che ogni Bene/Servizio oggetto dell'Ordine verrà realizzato in conformità alle vigenti norme di legge nazionali ed internazionali. Qualora il Bene consista in impianto, macchina o attrezzatura, il Fornitore garantisce che sia altresì conforme alle norme di sicurezza, antinfortunistiche, di buona tecnica e, ove applicabili, alle prescrizioni ISPELS, CEI, VVFF; a tal fine s'impegna a produrre la relativa documentazione ufficiale e di legge.
9.2. Se trattasi di acquisto di sostanze pericolose, dovrà essere consegnata la relativa scheda di sicurezza ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
10. GARANZIE
10.1. II Fornitore garantisce che i Beni forniti saranno immuni da vizi, difetti, e/o mancanze di qualità tali da renderli inidonei all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore; in particolare, il Fornitore garantisce la conformità dei Beni/Servizi alle qualità descritte nell'Ordine, nelle Specifiche e/o TTS.
10.2. II Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Beni venduti per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della consegna oppure da quella di collaudo di cui al successivo art. 11, se previsto nell'Ordine e successivo alla data di consegna, salvo diverso accordo tra le Parti.
10.3. Fatto salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1495 c.c., il termine per le denunce di cui agli articoli 1495, 1497, 1512 x.x. xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) dal giorno della scoperta di vizi, mancanza di qualità e difetti di funzionamento.
10.4. A seguito della denuncia, il Fornitore sarà tenuto a ritirare immediatamente ed a sostituire entro 15 (quindici) giorni, interamente a proprie spese e senza addebito alcuno a carico di GSK CH, i Beni o le parti di Beni forniti che risultassero viziati, privi delle qualità richieste o difettosi nel funzionamento, ovvero ai sensi dell'art. 1492 c.c. sarà facoltà di GSK CH domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
11. COLLAUDO
11.1. Sarà facoltà di GSK CH sottoporre i Beni a controllo di qualità, campionamento e/o collaudo (di seguito "Collaudo"). Qualora il Collaudo sia previsto nel testo dell'Ordine, esso sarà effettuato in contraddittorio e sarà comprovato da apposito verbale scritto e firmato dalle Parti. Analogamente si procederà per attestare l'avvenuta "messa a punto" ed il "funzionamento a regime".
11.2. L'esito positivo del Collaudo e/o l'approvazione rilasciata da GSK CH a seguito di installazione non solleveranno il Fornitore dagli obblighi di cui ai precedenti articoli 7 (Caratteristiche dei beni e servizi forniti) e 9 (Conformità alle norme di legge).
12. PREZZI
12.1. I prezzi pattuiti, così come indicati nell'Ordine, s'intendono fissi e non suscettibili di aumento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; essi sono altresì comprensivi di ogni voce che compone i Beni/Servizi finali ordinati.
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
13.1. Premesso che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante bonifico bancario, successivamente alla consegna dei Beni o all'esecuzione dei Servizi, le Parti convengono quanto segue:
14. PAGAMENTO DEI. CORRISPETTIVO
14.1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, per conto di GSK CH, da GlaxoSmithKline IHC Limited, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc, con sede legale in 000 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX0 0XX.
15. TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA
Deroga alle previsioni di cui al Decreto Lgs. n. 231/2002. come modificato dal Decreto Lgs. n. 192/2012
Facendo seguito alla citata normativa, le Parti convengono di derogare a quanto ivi previsto con riferimento al termine di pagamento ed agli interessi moratori, come segue:
Termine per il pagamento
GSK CH pagherà le fatture per i Servizi in Euro mediante bonifico bancario sul conto indicato dal fornitore, entro
60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, all'inizio del mese successivo.
Interessi di mora
Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno calcolati applicando il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. e decorreranno dall'espressa richiesta scritta del Fornitore.
Il fornitore dichiara e riconosce espressamente che tali deroghe non sono gravemente inique nei propri confronti ed in particolare la definizione della decorrenza degli interessi di mora agevola la gestione appropriata della propria contabilità.
16. FATTURAZIONE
16.1 Le fatture dovranno essere inviate per posta ordinaria, in originale, al seguente indirizzo:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. c/o
RECALL Information Management ref. GSK XX 00 - XX XXX 00000 XXXXXX 00000
XXXXXX.
Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero dell'ordine ricevuto da GSK CH e i codici IBAN/SWIFT, come richiesto dal Regolamento (UE) N. 260/2012.
In assenza di quanto sopra indicate, la fattura verrà restituita ai fini della corretta emissione e, dal ricevimento della fattura correttamente emessa con le suddette informazioni, decorreranno nuovamente i giorni sopra indicati per il pagamento da parte di GSK CH.
Eventuali informazioni inerenti lo status dei pagamenti potranno essere richieste telefonicamente il martedì e giovedì (9-11) al tel. 000 0000000, ovvero scrivendo a XX.Xxxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xxx.
16.2 Ai sensi dell'art. 13-ter L. 134/2012, GSK CH effettuerà i pagamenti al fornitore solamente quando questi abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto ed a quelli retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali o comunque relativi a tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi.
17. PERSONALE DEL FORNITORE
17.1. II personale del Fornitore che, ove richiesto, opererà presso la sede di GSK CH dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale con la normativa vigente in materia di impiego di manodopera. Dovrà altresì adeguarsi alle norme di sicurezza, alle altre regole in genere ed agli orari in vigore presso gli insediamenti di GSK CH. GSK CH potrà vietare l'accesso o chiedere l’immediato allontanamento del personale del Fornitore che non rispetti i regolamenti suddetti. GSK CH si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone dai beni, dal personale e/o dai mezzi del Fornitore stesso.
18. PENALE PER IL RITARDO
18.1. In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, GSK CH avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% dell'importo totale dell'Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell'Ordine. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
18.2. L'importo dell'eventuale penale applicata verrà comunicato al Fornitore successivamente alla consegna dei Beni e verrà compensato col debito a carico di GSK CH per il corrispettivo della fornitura.
19. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI
19.1. Le presenti Condizioni Generali decorreranno dalla data di accettazione dell'Ordine, ai sensi del precedente art. 4 delle presenti Condizioni Generali.
20. RISOLUZIONE E RECESSO
20.1. Clausola risolutiva espressa
GSK CH potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
→ inadempimento anche parziale da parte del Fornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, anche per una sola parte dei Beni/Servizi ordinati o non conformità dei Beni/Servizi ordinati alle Specifiche e/o TTS;
→ violazione delle Leggi Anticorruzione (come di seguito definite);
→ violazione delle disposizioni di cui all'art. 28 (Standard etici e diritti umani) delle presenti Condizioni Generali.
In tal caso l'Ordine, in tutto o in parte, si intenderà annullato, fatto salvo il diritto di GSK CH di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia maturato a favore di GSK CH il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la compensazione tra reciproci debiti e crediti. Nel caso di credito da risarcimento, GSK CH farà la propria valutazione del danno in buona fede, e tale cifra potrà esser compensata su base volontaria ex art. 1252 c.c.
20.2. Diffida ad adempiere
Fatto salvo quanta disposto dal precedente articolo, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, GSK CH invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l'inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni/Servizi ordinati.
20.3. Recesso
GSK CH avrà la facoltà di recedere dal Contratto con preavviso scritto al Fornitore di almeno 30 (trenta) giorni.
Nel caso in cui il Fornitore sia rinviato a giudizio per i reati di cui al DLgs. 231/2001, ovvero sia applicata in via cautelare una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, GSK CH avrà la facoltà di recedere liberamente dal Contratto dando 30 (giorni) di preavviso. Decorso tale tempo e saldato il dovuto per le prestazioni correttamente rese fino a quel momento, le Parti non avranno null'altro reciprocamente a pretendere, salve le legittime pretese per fatti inerenti l'esatta esecuzione o la non esecuzione del Contratto.
21. CESSIONE DEI DIRITTI
21.1. Salva espressa autorizzazione scritta di GSK CH, è vietato al Fornitore subappaltare o comunque commissionare o affidare a terzi o cedere a terzi il Contratto o i crediti relativi, anche solo in parte. Nel caso in cui GSK CH autorizzi quanto sopra, il Fornitore non potrà comunque variare o sostituire i subappaltatori (o i terzi commissionari o affidatari o cessionari) senza il consenso scritto di GSK CH.
22. UTILIZZO DEI BENI ACQUISTATI E DIRITTI DEI TERZI
22.1. GSK CH si riserva di utilizzare i Beni nel modo ritenuto più opportuno, ivi compresa la loro eventuale commercializzazione in abbinamento a propri marchi. A tal fine, il Fornitore garantisce ad ogni effetto di legge, impegnandosi a tenere indenne GSK CH, che non esistono, in relazione ai Beni acquistati (nel loro insieme ed in ogni loro parte), diritti di terzi, ivi compresi diritti immateriali, che si possano pretendere violati a seguito dell'esecuzione del Contratto.
23. PROPRIETÀ
23.1. I materiali (campioni, attrezzature e stampi) eventualmente consegnati al Fornitore per l'esecuzione del Contratto sono e rimangono di proprietà di GSK CH.
23.2. II Fornitore sarà tenuto a conservarli in buono stato, a controllarli periodicamente, a ripararli se e quando necessario e ad utilizzarli unicamente per il fine sovraesposto, con l’espresso divieto di riprodurli in tutto o in parte e con l'obbligo di restituirli al termine del Contratto.
24. LOGHI E MARCHI GSK CH
24.1. II Fornitore si impegna a non utilizzare il logo GSK CH o altre immagini inerenti al marchio GSK CH se non previa esplicita autorizzazione di GSK CH ed in ogni caso in linea con le "GSK CH Visual Identity guidelines" che verranno, ove necessario ed opportuno, fornite da GSK CH.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA PRIVACY
25.1. II trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali avverrà ad opera di entrambe le Parti - GSK CH e il Fornitore - in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali [Decreto Lgs. 196/03] ed a quanto di seguito descritto:
25.2. Dati personali di cui GSK CH è Titolare
GSK CH dichiara e garantisce al Fornitore:
→ che i dati personali contenuti in Banche Dati di titolarità di GSK CH sono da essa trattati in conformità a quanto richiede la citata normativa in tema di Privacy;
→ di essere espressamente autorizzata al trasferimento di tali dati a terzi, ivi comprese le persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui GSK CH si avvale per l'esecuzione delle proprie attività.
Tali dati vengono resi accessibili da GSK CH al Fornitore:
→ esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali, con obbligo di restituirli integralmente, senza trattenerne copia, e di cessarne il trattamento al termine del contratto stesso;
→ solo successivamente alla formalizzazione - ed entro i limiti - dell'atto di nomina del Fornitore quale "Responsabile/Incaricato del trattamento", ove applicabile.
25.3. Dati personali di cui il Fornitore è Titolare II Fornitore dichiara e garantisce a GSK CH:
→ che i dati personali contenuti in Banche Dati di titolarità del Fornitore, ivi compresi quelli (es.: dati del proprio personale, ovvero di terzi che con essa collaborano, etc.) rispetto ai quali è autorizzato al trattamento e al trasferimento a terzi per l'esecuzione di contratti in forza di idonea informativa e consenso a riguardo, sono trattati in conformità a quanto richiede la citata normativa in tema di Privacy;
→ di assumersi la conseguente, relativa responsabilità in caso di violazione di detta normativa e di tenere sin d'ora manlevata ed indenne GSK CH in caso di pretese di terzi.
25.4. Informativa ex art.13 Decreto Lgs. 196/03
GSK CH, Titolare del trattamento dei dati ricevuti dal Fornitore in forza del presente accordo, informa che tali dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno di GSK CH che all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto contrattuale in corso e potranno essere comunicati e trasferiti in Italia e/o all'estero - anche al di fuori dell'Unione Europea - esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
→ Società del Gruppo GlaxoSmithKline, controllate, controllanti o collegate;
→ Persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui GSK CH si avvalga nell'esecuzione delle proprie attività.
Ai sensi dell'art. 7 del citato Xxxxxx, è riconosciuto al Fornitore e/o ai terzi che con esso collaborano il diritto di accesso, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del presente contratto, si intende prestato dal Fornitore a GSK CH il consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento dei dati personali nei limiti, per le finalità e secondo le modalità sopra precisate.
26. ASSICURAZIONE
Prima dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano limitate sia per ampiezza che per limiti di valore le sue responsabilità contrattuali, a stipulare e mantenere operanti a proprie spese e cura fino alla consegna del bene (ed all'eventuale Collaudo) o per tutta la durata delle attività fino alla data di ultimazione del Servizio:
26.1. una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico di copertura, senza franchigia, non inferiore ad € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila euro) per ciascun sinistro/anno. La polizza dovrà anche prevedere un massimale non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila euro) per i danni indiretti quali interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali o di servizi ecc. dietro presentazione da parte di GSK CH di idonea documentazione comprovante il danno subito;
26.2. una polizza di Responsabilità Civile da Prodotto con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico di copertura, senza franchigia non inferiore ad € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila euro) per sinistro/anno.
26.3. II Fornitore, a richiesta, dovrà esibire idonea certificazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione delle suddette coperture assicurative.
27. STANDARD ETICI E DIRITTI UMANI
27.1. II Fornitore garantisce che, in relazione alla fornitura di Beni o Servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali:
→ rispetta la vigente legislazione in tema di lavoro minorile e comunque, ove lo utilizzi, egli avrà l'obbligo di accertarsi che le attività rese dal minore non siano tali da causare danni fisici o emozionali al suo sviluppo psico-fisico;
→ non utilizza lavoro forzato in alcuna forma (in reclusione o altre forme di limitazione della libertà) e i lavoratori non sono costretti a dare in deposito i propri documenti per iniziare il lavoro;
→ mette a disposizione dei lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre, senza rischi palesi per il lavoratore. Uguali caratteristiche deve avere l'eventuale alloggio messo a disposizione dei lavoratori. Inoltre, garantisce di consentire in ogni momento l'accesso ad acqua potabile cibo e cure di pronto soccorso;
→ non opera alcuna forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori (incluso per motivi di razza, religione, disabilita o sesso);
→ non utilizza né favorisce l'uso di punizioni corporali, né pone in essere forme di abuso mentale, fisico, verbale o sessuale, e non utilizza pratiche disciplinari crudeli o abusive;
→ remunera ciascun lavoratore almeno col salario minimo da contratto collettivo applicabile e garantisce ai lavoratori tutti i benefici minimi di legge;
→ rispetta la legislazione in materia di orario di lavoro e più in generale la legislazione del lavoro negli Stati in cui opera;
→ rispetta il diritto dei lavoratori di libertà sindacale e associativa.
27.2. II Fornitore sarà responsabile di richiedere e verificare coi propri fornitori, i cui prodotti o servizi sono utilizzati per l'adempimento del presente Contratto, che anch'essi rispettino le condizioni sopra indicate.
27.3. II Fornitore dichiara di porre in essere ogni iniziativa a tutela dei diritti umani e per l'eticità del proprio operato e di avere apposite procedure per gestire eventuali reclami o lamentele.
28. PROPRIETÀ DEI RISULTATI
28.1. II Fornitore riconosce GSK CH in forza dei compensi e/o dei rimborsi pattuiti quale unico ed esclusivo titolare di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale - ivi compresi i diritti di utilizzo in qualunque forma e/o modo - e di altri diritti di privativa industriale che potessero scaturire dalla attività del Fornitore posta in essere e sarà cura del Fornitore manlevare GSK CH contro eventuali rivendicazioni di terzi che affermino di essere stati lesi.
29. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
29.1. GSK CH è fortemente impegnata a gestire le proprie attività di relazione con terze parti applicando i più rigorosi criteri di correttezza ed appropriatezza e pertanto applicherà anche a codesto rapporto il documento "Linea-Guida GSK CH per la prevenzione della corruzione e Codice per Terze Parti" facilmente reperibile al sito xxx.xxxxx.xx. Il Fornitore si obbliga a leggere tale documento con la massima scrupolosità e ad adempiere a quanto ivi descritto.
29.2. II Fornitore è società dotata di solida reputazione, di onestà e correttezza, è selezionata da GSK CH in base a rigorosi e trasparenti criteri ed ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero ha in essere procedure aziendali interne atte a prevenire i reati, così come previsto dal Decreto Lgs. 231/01, anche attraverso un adeguato sistema di controlli interni tesi ad assicurare la conformità anche alle Leggi Anticorruzione (come di seguito definite).
29.3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore si impegna alla stretta osservanza delle Leggi Anticorruzione vigenti in Italia, tra le quali va ricompreso anche il Decreto Lgs. 231/01e la L. 190/2012 (di seguito le "Leggi Anticorruzione").
29.4. II Fornitore dichiara e dà atto che:
→ né il Fornitore né i suoi amministratori, dipendenti, dirigenti, sono stati condannati per frode, corruzione, concussione;
→ il Fornitore non ha Pubblici Ufficiali (come definiti nelle Linee-guida di cui sopra) tra i propri dipendenti, dirigenti, amministratori, né alcun Pubblico Ufficiale possiede quote/azioni della società tali da assicurare poteri di controllo sul Fornitore;
→ mantiene e gestisce la propria contabilità in conformità con le norme di legge vigenti.
29.5. II Fornitore si impegna ad informare immediatamente GSK CH:
→ ove avesse notizia o sospetti che suoi dipendenti, amministratori, dirigenti abbiano violato le Leggi Anticorruzione, o comunque abbiano effettuato pagamenti o attribuito utilità a Pubblici Ufficiali per ottenere impropriamente vantaggi a favore di GSK CH;
→ di ogni richiesta da parte di terze parti di essere pagate su un conto "off-shore", o per importi eccedenti la ragionevole congruità del corrispettivo o per false fatturazioni, pervenute al Fornitore stesso ovvero alle proprie società direttamente o indirettamente controllate o collegate.
29.6. Ove il Fornitore sia parte di un gruppo di società, II Fornitore s'impegna a che ciascuna delle sue società direttamente o indirettamente controllate o collegate eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali (inclusi tutti i suoi amministratori, dipendenti, dirigenti, agenti, procuratori, collaboratori in genere):
→ non commetta violazioni delle Leggi Anticorruzione, direttamente o indirettamente;
→ non intraprenda azioni che potrebbero portare GSK CH alla violazione delle Leggi Anticorruzione; e
→ adempia puntualmente a tutti gli obblighi qui espressamente assunti dal Fornitore.
30. CONTROLLI
30.1. GSK CH o il personale da questo autorizzato si riserva di effettuare, senza costi aggiuntivi, in normali orari di lavoro e con ragionevole preavviso, controlli presso il Fornitore al fine di verificare che i Beni ordinati siano fabbricati in modo conforme alle Specifiche e/o TTS pattuite, che i Servizi vengano realizzati nel rispetto del Contratto, la conformità con le disposizioni di cui all'art. 29, nonché di accertare l'idoneità del Fornitore ad eseguire quanto previsto nel Contratto.
30.2. Il Fornitore si impegna a fornire la piena collaborazione nell'ambito di tali controlli, fornendo tutta la documentazione richiesta ed ogni utile evidenza al fine della verifica di adesione agli obblighi contrattuali, ivi incluso il rispetto delle Leggi Anticorruzione.
31. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
31.1. Per qualsiasi controversia non risolta amichevolmente le parti riconoscono ed accettano la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, la legge applicabile italiana e la competenza esclusiva del Foro di MILANO.
***FINE***