SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CONVITTO CAMPI DA TENNIS
Allegato "A"
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CONVITTO CAMPI DA TENNIS
L'anno …….., il giorno …….. del mese di ……., nella sede del Convitto Xxxxx Xxxxxx, tra i sigg.ri:
1.XxxxxxxXxxxxxxxx, natoa ………il Rappresentante legale del Convitto ( C . F . 80006090346 )
il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Convitto medesimo;
2 …..… ……… , n a t o a …… . . i l ………. e residente in , in qualità di Presidente e legale rappresentante
della ;
si stipula la seguente convenzione:
ART.1-OGGETTO
Il presente contratto disciplina 1'affidamento alla , della
gestione degli impianti sportivi Campi da tennis, con annessi spogliatoi, per il canone annuo di
€. per il primo anno di durata del contratto. Negli anni successivi il canone viene adeguato in
base all’indice Istat .
Lasocietà si obbliga a versare all’Amministrazione il canone predetto in tre rate conle seguentiscadenze: 31luglio, 31agostoe 31ottobre.
La gestione comprenderà l'attuazione di tutto quanto inserito nell'offerta presentata in sede digaraedovràessereispirataaiseguenti criteri:
1. Assicurareilgodimentopieno ed esclusivo deiduecampida tennis alConvittoper due ore al giorno, limitatamente al periodo in cuisisvolgeattivitàdidattica. LaDirezionesiriservadiconcordareconilconduttoregliorariduranteiqualiicampidevonoessereadisposizionedelConvitto.
2. assunzione degli oneri e responsabilità di custodia, gestione e manutenzione degli impianti;
3. controlli e garanzie di corretto uso degli impianti;
4. Le spese di manutenzione ordinaria sono a totale carico del locatario.
La gestione degli impianti, fatta salva ogni ulteriore previsione contenuta nelle disposizioni della presente convenzione, è comprensiva delle seguenti prestazioni minime:
• custodia e sorveglianza dell’immobile, compresa la presenza continuativa di personale addetto durante tutto il periodo d'apertura;
• pulizia, regolazione e manutenzione degli impianti, degli arredi e delle attrezzature;
• pulizia,cura ed ordinaria manutenzione degli immobili e delle aree di pertinenza;
• gestione delle richieste d'u t il xxxx degliimpianti per la pratica sportiva da parte di qualsiasi soggetto od organismo;
ART. 2 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
La consegna degli impianti avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra le
parti, nel quale saranno descritte le aree e le strutture, gli accessori, gli infissi, con specificazione della qualità e dello stato di manutenzione, e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.
Alla scadenza della presente convenzione verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti. Nell'eventualità di danni imputabili all'affidatario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dall'Amministrazione del convitto, a proprie cure e spese. In mancanza l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese dell'affidatario rivalendosi sulla cauzione, ed in qualsiasi altra forma di legge.
ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento avrà la durata di anni 6 (sei), decorrente dal……… e fino al …….., con esclusione di proroga tacita o automatico rinnovo.
Il Convitto Xxxxx Xxxxxx si riserva la facoltà di prolungarlo per la durata massima di ulteriori mesi 6 (sei). L'affidamento può essere revocato in qualsiasi tempo per motivi di pubblico interesse, con preavviso di tre mesi senza che all'affidatario sia dovuto rimborso o indennizzo alcuno.
L'affidatario può recedere dal contratto anticipatamente con preavviso di almeno 6 (SEI) mesi.
ART. 4 – MODALITA’ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'affidatario dovrà assicurare la presenza continua di personale idoneo durante tutto il periodo d'apertura degli impianti sportivi.
L'affidatario dovrà verificare il regolare accesso dell'utenza, nonchè sorvegliare sul regolare svolgersi
d e l l e a t t i v i t à , i n t e r v e n e n d o i n o g n i situazione di difficoltà, prestando la necessaria assistenza e collaborazione, prevenendo ogni comportamento pericoloso o dannoso a persone o cos e , i m p e d e n do a t t i s c orr e t t i di danneggiamento alla struttura ed ai suoi impianti nonchè comportamenti non consoni ai luoghi. L'affidatario dovrà garantire la perfetta pulizia dei campi da gioco, degli spogliatoi e degli spazi verdi. L'affidatario assumerà la conduzione degli impianti, divenendo responsabile del loro corretto utilizzo e re golare
funzionamento.
Tutti gli oneri connessi alle prestazioni d'ordinaria manutenzione, faranno carico esclusivamente
a l l 'a f f i d a t a r i o , m e n t r e q u e l l i r e l a t i v i a l l a m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a s a r a n n o a carico della Amministrazione del Convitto.
Eventuali miglioramenti strutturalie/o tecnologici potranno essere realizzati previo accordo tra l'Amministrazione del Convitto e1'affidatario.
ART.5 - ATTIVITÀ'
L’affidatario si impegna a tenere annualmente un corso gratuito riservato agli allievi del Convitto.
ART.6-RAPPORTI ECONOMICI
Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri connessi alla gestione degli impianti sportivi
a f f i da t i e d i n partic ol are q uell i d e l p ers o nal e , pe r f orn i t u r e , p r es t a z i o ni di s ervi zi ,
somministrazioni ed ogni altro comunque connesso, dipendente o discendente dagli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, compresi quelli per oneri fiscali, tributari, amministrativi.
Le spese relative alle utenze elettriche, di acqua e fogna, e ogni altra legata al funzionamento degli impianti saranno interamente a carico dell'aggiudicatario che si impegna ad intestare a sè e/o a volturare i rispettivi contratti, subito dopo la stipula della presente convenzione.
ART. 7 - PRESCRIZIONI
L'affidatario ed i suoi collaboratori o incaricati o dipendenti dovranno avere un contegno improntato alla massima correttezza ed adeguato al luogo di espletamento del servizio. Allo scopo dovranno essere indossati elementi identificativi tali da permettere con immediatezza l'individuazione e la distinzione rispetto ai fruitori degli impianti.
Ogni comportamento scorretto o di danneggiamento verso la struttura e gli impianti dovrà essere tempestivamente segnalato per i provvedimenti di competenza. L'affidatario si obbliga a comunicare all'amministrazione ogni situazione insorta successivamente a l l ' affidamento del servizio che possa, in qualsiasi modo, incidere negativamente sulla regolare esecuzione dello stesso così come la perdita di requisiti o altre situazioni ostative, con facoltà per l'ente di recedere dal rapporto, escluso ogni indennizzo verso l'affidatario.
Subito dopo la stipula della presente convenzione l'affidatario comunicherà per iscritto al Convitto i l nominativo del responsabile del servizio.
Tutto il personale utilizzato nell'espletamento del servizio dovrà essere legato all'affidatario da contratti e rapporti conformi alle disposizioni normative e regolamentari. In caso di rapporto di lavoro dipendente, faranno carico all'affidatario tutti gli oneri conseguenti ed in particolare quelli per la sicurezza, la copertura previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.
ART. 8 - RISPETTO D.LGS N. 81/2008
L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. Allo scopo dovrà comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza. L'affidatario, nello svolgimento di tutte le prestazioni e servizi previsti nella presente convenzione, dovrà garantire l'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalle norme in materia di igiene e sicurezza, dotando tutto il personale impiegato dei necessari dispositivi di protezione, assicurando la sorveglianza sanitaria, garantendo le previste coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'ente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.
ART. 9 - RISPETTO D.LGS 196/2003
L'affidatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 196/2003 indicando il responsabile della privacy. In particolare, dovrà garantire l'assoluta riservatezza ed il divieto di utilizzo, a qualsias ifine,di tutti i dati per sonali di cui venga a conoscenza indipendenza del servizio affidato. Allo scopo, dovranno essere indicate le modalità di conservazione e protezione di atti e documenti inerenti il servizio e contenenti dati degli utenti, le generalità dei propri dipendenti od incaricati che abbiano accesso agli stessi. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,accertata dall'Ente e debitamente contestata,sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.
ART. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA'
L'affidatario è unico ed esclusivo responsabile per ogni danno agli utenti del servizio,
all'amministrazione del Convitto ovvero a terzi, comunque connesso o dipendente dal servizio espletato o che si verifichi durante od in connessione all'utilizzo degli impianti, anche se prodotto dai propri dipendenti od incaricati, mediante fatti, comportamenti o atti dolosi o colposi. L'affidatario dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).
Analogamente 1'affidatario assume piena, diretta ed esclusiva responsabilità per ogni danno subito dai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, durante o a causa dell'espletamento dei servizi, a qualsiasi
causa dovuti, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità o rivalsa.
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, 1'affidatario è tenuto a prestare idonea cauzione nella misura minima di €10.000,00 (diecimila), attraverso polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione a ciò autorizzata o fideiussione bancaria.
Detta cauzione potrà essere liberamente utilizzata dall 'a mministrazione per i 1 risarcimento di ogni
d a n n o s u b i t o a c a u s a d i inadempimenti, ivi compresa 1'esazione di penali. In ogni ipotesi di utilizzo della cauzione,1'affidatario sarà obbligato al ripristino dell'originaria consistenza entro il termine di 30giorni.
ART. 11 - PENALITA'
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Convitto avrà facoltà, previa notificazione scritta all'affidatario, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'inadempiente e salva 1'applicazione delle penali prescritte.
Per 1 'a pplicazione delle disposizioni contenute nel presente art icolo, i l Xxxxxxxx potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide e formalità di sorta.
ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione delcontratto e la perdita dell'eventuale deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di associazioni o società sportive, non si con s i dera no subappaltati i ser vi zi c he sono stati imputati alle rispettive associazioni o società.
ART. 13 - CONTROVERSIE
O gn i controversia che dovesse insorgere t ra le parti nella ap pl icazione della presente
c o n v e n z i o n e e c h e n o n d o v e s s e e s s e r e r i s o l t a t r a l e p a r t i , s a r à d e v o l u t a a l l 'A u t o r i t à Giudiziaria ordinaria del foro di Parma.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Le spese di registrazione sono a totale carico del locatario.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata registrata, troveranno applicazione le disposizioni legislative in materia.
Il presente atto, redatto in triplice copia viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.