Contract
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA, CONSULENZA E DIDATTICA ESEGUITE DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA A FRONTE DI CONTRATTI O ACCORDI CON SOGGETTI ESTERNI.
Art. 1 – Scopo.
1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire e disciplinare per tutte le Strutture dell’Università degli Studi di Parma (di seguito “Ateneo”) le attività di ricerca, consulenza e didattica svolte in collaborazione con o per conto di soggetti esterni pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, mediante la stipula di contratti, convenzioni e accordi o il recepimento di negozi unilaterali. In tali attività sono da intendersi ricomprese quelle previste dall’art. 66 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e pertanto il presente Regolamento le disciplina secondo determinazioni autonome dell’Ateneo anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 5 L. 19 ottobre 1999, n.370. Possono partecipare allo svolgimento delle predette attività di ricerca tutti i soggetti di cui all’art. 18, commi 5 e 6 della L. 240/2010.
Art. 2 – Definizioni.
Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:
▪ “Attività in conto terzi”: le attività e le prestazioni affidate da terzi all’Università, nel prevalente interesse del committente;
▪ “Attività istituzionali”: le prestazioni svolte nel prevalente interesse dell’Ateneo;
▪ “Strutture”: i Dipartimenti e i Centri dell’Ateneo e la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione; le Strutture di servizio e organizzative di vertice in cui è articolata l’amministrazione dell’Ateneo (Aree Dirigenziali);
▪ “Organi di Governo delle Strutture”: i Consigli dei Dipartimenti e dei Centri e della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione; in relazione alle Strutture di servizio e organizzative di vertice, le funzioni spettanti agli “Organi di Governo delle Strutture” ai sensi del presente Regolamento sono demandate al Consiglio di Amministrazione;
▪ “Responsabili delle Strutture”: i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri e il Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione; i dirigenti per le Strutture di servizio e organizzative di vertice in cui è articolata l’amministrazione dell’Ateneo (Aree Dirigenziali);
▪ “Personale docente”: i professori di ruolo e i ricercatori;
▪ “Personale non docente”: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato e i dirigenti dell’Ateneo secondo quanto stabilito dallo Statuto;
▪ "Contratto": qualsiasi atto negoziale tra l’Ateneo e un soggetto terzo, che disciplini attività tra quelle indicate al seguente articolo 3;
▪ “Accordo-quadro”: accordo di carattere generale volto a disciplinare obiettivi e interessi a livello generale tra l’Ateneo ed un soggetto esterno, senza una fase operativa;
▪ “Ente finanziatore”: qualsiasi soggetto esterno all’Ateneo, pubblico o privato, nazionale, internazionale o sovranazionale che eroga, direttamente o tramite altro soggetto da esso delegato, la risorsa finanziaria derivante da un contratto concluso con l’Ateneo o da un negozio unilaterale a favore dell’Ateneo;
▪ “Responsabile Scientifico”: unità di Personale docente, in possesso di particolari professionalità a cui è affidata la responsabilità per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Regolamento; per contratti e/o convenzioni destinati a disciplinare lo svolgimento di attività prevalentemente di carattere tecnico amministrativo, la responsabilità può essere
affidata anche a dirigenti o a personale di categoria EP, con specifiche e qualificate competenze in materia, che assumerà il ruolo di “Responsabile Tecnico,”, che si assume le medesime responsabilità e obblighi del Responsabile Scientifico, per quanto compatibili.
Art.3 – Ambito di applicazione.
1. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le attività aventi ad oggetto:
a) partecipazione a programmi internazionali o nazionali indetti da Enti finanziatori, attraverso bandi competitivi;
b) prestazioni di ricerca, pura o applicata, finalizzate al trasferimento di conoscenze in specifiche realtà di livello avanzato e all’innovazione di processo o di prodotto e all’applicazione di tecniche e tecnologie avanzate commissionate da terzi;
c) prestazioni di consulenza commissionate da terzi, intese come attività di indirizzo di ricerche e su progetti in atto presso il committente, studi di fattibilità scientifica, studi di approfondimento e di razionalizzazione su temi specifici, pareri, attività di coordinamento o supporto tecnico - scientifico;
d) analisi anche numeriche, tarature, prove, controlli, esperienze tecnico scientifiche fornite tramite certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime;
e) prestazioni di servizi, intese come ogni altra attività commerciale svolta nell’interesse di soggetti terzi;
f) prestazioni svolte dalle Strutture in ambito medico-veterinario;
g) prestazioni di didattica non istituzionale e di supporto alla stessa, anche a tariffario, su richiesta e con risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
h) ricerche e sperimentazioni cliniche profit e non profit, per quanto compatibili e fatti salvi gli accordi con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma;
2. La partecipazione a procedure di selezione eventualmente indette dal soggetto committente sarà valutata secondo le autonomie dei soggetti come descritto nel seguente articolo 4, anche in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e xx.xx. ii.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento:
a) prestazioni rese da una struttura dell’Ateneo a favore di un’altra struttura dell’Ateneo stesso;
b) prestazioni finanziate con risorse interne dell’Ateneo;
c) prestazioni di natura assistenziale svolte nell’ambito della convenzione col Servizio Sanitario Nazionale;
d) contributi liberali e finalizzati;
e) prestazioni extra-istituzionali svolte dal Personale docente e non docente, che sono regolate dall’articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, della Legge n. 240/2010 e dal vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dello svolgimento di incarichi esterni non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio da parte del personale docente;
f) prestazioni di cui all’art. 15 della legge 241 del 7/08/1990, relative ad accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 4 - Xxxxxxxx, compiti e responsabilità
1. Il Rettore, o altro soggetto delegato a rappresentarlo, sottoscrive:
a) gli accordi quadro di collaborazione previa approvazione degli Organi di Governo delle Strutture e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza;
b) i contratti derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, previa approvazione degli Organi di Governo delle Strutture e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.
c) i contratti non rientranti nelle tipologie precedenti aventi importo superiore a 150.000 euro, previa approvazione degli Organi di Governo delle Strutture e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza;
d) i contratti non rientranti nelle tipologie precedenti aventi qualsiasi importo, nei quali il riferimento sia alle Strutture di servizio e organizzative di vertice in cui è articolata l’amministrazione dell’Ateneo (Aree Dirigenziali), previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
approva gli accordi quadro e i contratti da sottoporre alla sottoscrizione del Rettore, di cui al comma precedente.
3. L’Amministrazione di Ateneo:
a) predispone i modelli standard dei contratti e degli accordi quadro;
b) cura e gestisce, con il concorso delle Strutture apicali interessate, la raccolta sistematica e archiviazione dei contratti e degli accordi quadro;
c) unitamente al competente personale afferente alle Strutture, si occupa delle procedure contabili e amministrative delle convenzioni, nelle sue parti legali e amministrative, a partire dalla redazione del contratto.
4. Il Responsabile della Struttura ha delega di firma relativamente a:
a) i contratti aventi importo inferiore o uguale a 150.000 euro che non derivino da bandi pubblici competitivi, proposti dal Responsabile Scientifico che si assume la responsabilità di tutti gli adempimenti derivanti dal contratto. Gli adempimenti amministrativi sono curati dalle strutture di concerto con il Responsabile Scientifico. É fatta eccezione per i contratti di cui al precedente comma 1, lettera d).
b) gli atti di presentazione delle domande di partecipazione a bandi pubblici competitivi proposti sotto la responsabilità del Responsabile Scientifico;
c) i rendiconti finanziari dei progetti derivanti da bandi pubblici competitivi, proposti sotto la responsabilità del Responsabile Scientifico.
Il Responsabile della Struttura valuta e approva la richiesta del Responsabile Scientifico o Tecnico di impiego di personale tecnico e amministrativo che collabora all’attività ed il relativo impegno orario per l'attività stessa.
5. Gli Organi di Governo delle Strutture:
a) approvano gli accordi quadro per i successivi adempimenti;
b) prendono atto della presentazione di domande di partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali;
c) approvano gli atti relativi alla presentazione di domande di partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, limitatamente ai casi in cui il Responsabile Scientifico del progetto non faccia parte del personale di Xxxxxx;
d) approvano i contratti derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, nonché i contratti non
rientranti nelle tipologie precedenti aventi importo superiore a 150.000 euro da trasmettere al protocollo per i successivi provvedimenti;
e) prendono atto dei contratti aventi importo inferiore o uguale a 150.000 euro che non derivino da bandi pubblici competitivi;
f) approvano l’apposito tariffario per le prestazioni in conto terzi.
Per quanto non contemplato nel presente punto si fa riferimento ai regolamenti per il funzionamento delle strutture coinvolte.
6. Il Responsabile Scientifico:
a) predispone la descrizione scientifica e il budget di progetto, con le indicazioni previsionali delle attività, dei tempi, dei costi, delle strutture e del personale docente e non docente coinvolto; per quanto attiene il coinvolgimento di strutture e/o del personale afferente a Strutture dell’Ateneo differenti da quella del Responsabile Scientifico, richiede l’acquisizione di parere positivo da parte del Responsabile della Struttura interessata;
b) comunica all’Organo di Governo della Struttura la presentazione di domande di partecipazione per progetti finanziati da istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali o sovranazionali, derivanti da bandi pubblici competitivi. Solo nel caso in cui il Responsabile Scientifico del progetto non faccia parte del personale di Ateneo la presentazione di tali atti deve essere preventivamente approvata dall’Organo di Governo della Struttura che ospiterà la ricerca;
c) sottoscrive la proposta, da presentare al Responsabile della Struttura, del corrispettivo dei contratti per prestazioni a tariffario;
d) coordina le attività relative al progetto di ricerca o alle prestazioni a tariffario e verifica il corretto adempimento delle obbligazioni previste anche in capo all’Ateneo, a conclusione del contratto di cui è Responsabile e delle fasi intermedie che esso prevede;
e) cura la predisposizione della rendicontazione, la reportistica tecnico scientifica e finanziaria richiesta dall’Ente finanziatore, nel rispetto della normativa sovranazionale, internazionale, nazionale e di Ateneo, avvalendosi del supporto delle strutture amministrative;
f) ha competenza esclusiva, se non diversamente richiesto dall’Ente finanziatore, per la sottoscrizione della reportistica tecnico-scientifica.
7. Partecipanti dell’Ateneo:
a) i partecipanti per l’Università di Parma alle attività previste nel contratto sono tenuti a svolgere le attività concordate con il Responsabile Scientifico;
b) il personale tecnico e amministrativo partecipante per l’Università di Parma alle attività previste nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile della Struttura. Nei casi in cui la partecipazione al progetto di tale personale avvenga come incarico extra-istituzionale, la relativa autorizzazione e compensi dovranno essere approvati ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001;
c) tutto il personale, strutturato e non strutturato, partecipante ad attività, in cui sia richiesta dall’Ente finanziatore una registrazione del tempo lavorato, è tenuto a registrare e sottoscrivere il conto delle ore effettivamente svolte nel progetto, tramite la compilazione personale di time sheet, secondo i requisiti dell’Ente finanziatore. Tali documenti devono essere controfirmati, se non diversamente richiesto dall’Ente finanziatore, dal Responsabile Scientifico. I Responsabili delle Strutture hanno delega di firma sul time sheet, ove fosse richiesta la firma del Legale Rappresentante. Per il personale strutturato l’ammontare del tempo dedicato a queste attività deve essere conciliato con quello
necessario all’adempimento completo ed efficace dei compiti di ricerca, didattica e tecnico-amministrativi;
d) per la determinazione figurativa del tempo produttivo annuo per tutto il personale docente e tecnico amministrativo a tempo pieno partecipante ai progetti di ricerca, il tempo produttivo annuo viene determinato a 1720 ore. Per il personale docente a tempo definito, il tempo produttivo annuo pro rata viene definito a 1230 ore. Per il personale tecnico- amministrativo in servizio a tempo parziale il tempo produttivo annuo pro rata è calcolato proporzionalmente alla percentuale di impiego part-time. Tale tempo figurativo vale solo ai fini della rendicontazione e non ha nessun altro effetto diretto o indiretto sul rapporto di lavoro o sull'organizzazione del medesimo;
e) per la determinazione figurativa del tempo produttivo annuo per il personale non strutturato partecipante ai progetti di ricerca, i cui rapporti siano fondati e generati dallo specifico programma di ricerca sovvenzionata e le cui attività siano esclusivamente e specificamente radicate nel contesto del programma di ricerca stesso, il tempo produttivo annuo viene determinato, ai soli fini dell’imputazione e della rendicontazione dei costi del personale, a 1720 ore, o corrispondente pro rata per i soggetti che non siano interamente dedicati;
f) il costo orario deve essere sempre calcolato con riferimento a un intero esercizio (anno solare). In caso di periodo di rendicontazione non coincidente con un intero esercizio il costo da prendere come riferimento è quello dell’ultimo esercizio formalmente chiuso.
Art. 5 – Contenuto dei contratti.
1. I contratti relativi a progetti svolti in risposta a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, sono di norma stipulati in linea con quanto richiesto dall’Ente Finanziatore.
2. I contratti che non sono relativi ad attività svolte in risposta a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, devono definire termini e condizioni del rapporto tra il Committente e l’Università di Parma e devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi delle parti contraenti;
b) l’ oggetto del contratto e la descrizione delle prestazioni;
c) la/e Struttura/e dell’Ateneo che svolge/svolgono la prestazione;
d) il Responsabile Scientifico;
e) la durata, che si intende a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo tramite accordo tra le parti, le cui modalità devono essere esplicitate nel contratto;
f) quando previsto, il corrispettivo con specificazione dell’IVA di legge, o il contributo finanziario a favore dell’Ateneo, le modalità di pagamento e i termini di riscossione; nel caso il contratto non preveda alcuna sovvenzione o corrispettivo, deve essere indicato che ogni parte contraente sostiene i propri costi e per quanto riguarda l’Ateneo deve essere specificato che la struttura si fa carico di tutti gli oneri;
g) la disciplina della proprietà intellettuale e dei diritti brevettuali in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti e tutela dell’invenzione; la disciplina inerente la sicurezza sul lavoro e gli aspetti assicurativi, in particolare nelle ipotesi di coinvolgimento di personale del committente/contraente nelle sedi dell’Ateneo o di personale di Ateneo nelle sedi del committente/contraente; la disciplina degli obblighi
sanciti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento dell’Ateneo;
h) le norme applicabili in materia di tutela dei dati personali;
i) le modalità di risoluzione delle controversie;
j) il foro competente.
La descrizione dettagliata delle attività oggetto della prestazione di cui alla lettera b) e la loro durata (cronoprogramma) devono essere riportate in un allegato tecnico che costituisce parte integrante del contratto.
Qualora il Committente richieda la definizione di un budget di dettaglio e/o una rendicontazione per voci di costo il contratto dovrà essere corredato da un allegato finanziario, che costituirà parte integrante del contratto stesso.
Sul contratto, firmato da entrambe le parti e registrato attraverso il protocollo informatico di Xxxxxx, dovrà essere assolta l’imposta di bollo in maniera virtuale.
Tutte le operazioni amministrative previste nel presente articolo sono svolte dagli uffici amministrativi dell’Area competente, di concerto con il Responsabile Scientifico.
Art. 6 – Ritenute.
1. Gli introiti derivanti dalle “Attività in conto terzi” come specificato all’art.2 sono sottoposti da parte dei competenti uffici dell’Area con competenze economico-finanziarie, alle seguenti ritenute alla fonte considerando come base imponibile l’importo complessivo del progetto:
- una ritenuta in misura pari al 4% dell’importo complessivo del progetto (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare all’Amministrazione dell’Ateneo per la copertura forfettaria dei costi generali e amministrativi generati dallo svolgimento delle attività;
- una ritenuta in misura pari al 4% dell’importo complessivo del progetto (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare al Fondo Comune di Ateneo previsto dall’art. 4 della Legge 24 luglio 1981, n. 391;
- una eventuale ulteriore ritenuta fino a un massimo del 2% dell’importo complessivo del progetto (al netto dell’IVA, se prevista) da destinare alle esigenze della struttura (Dipartimento o Centro) presso la quale si svolge l’attività. Tale ritenuta, qualora deliberata dal Dipartimento o Centro di afferenza, dovrà essere finalizzata al sostegno alle attività di ricerca, formazione e terza missione della struttura stessa.
2. Per i contratti derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi di organismi pubblici o privati, nazionali, internazionali o sovranazionali, le ritenute sono applicate alle sole quote di overheads (spese generali) del progetto di ricerca, ove previste dal bando, adottando aliquote doppie rispetto a quelle indicate al punto 1.
3. I Dipartimenti e i Centri non possono autonomamente aggiungere ulteriori ritenute oltre a quelle sopra esposte.
Art. 7 – Eventuale ripartizione dei proventi derivanti dai contratti.
1. Nel rispetto di quanto previsto al terzo comma dell’art. 66 del DPR 382/80 e nelle tipologie di contratto che lo consentono, il Responsabile Scientifico propone in merito all’eventuale ripartizione degli utili derivanti dai contratti e prestazioni al personale docente e non docente che ha partecipato alle attività oggetto della prestazione, in accordo con il Responsabile
della/e Struttura/e in cui tale personale è incardinato.
2. La quota parte di compenso ripartita tra il personale docente e non docente che eccede il 20% dell’ammontare del contratto, è soggetta ad una ulteriore ritenuta del 10% a favore dell’Amministrazione dell’Ateneo.
3. La remunerazione del personale avviene con provvedimento del Responsabile della Struttura su proposta del Responsabile Scientifico. Il Responsabile della Struttura provvederà a trasmettere alla Unità Organizzativa dell’amministrazione competente il provvedimento per la liquidazione dei compensi stessi; in particolare, per il personale non docente anche secondo le modalità e condizioni di cui al successivo art. 8. È fatto divieto alle Strutture di procedere a erogare al personale i compensi di cui al presente Regolamento.
4. L’entità dei compensi per le attività previste da contratti e prestazioni attribuibile al personale docente e tecnico amministrativo è definita in relazione:
- alla responsabilità delle attività svolte e agli esiti delle attività stesse;
- al tempo dedicato allo svolgimento dell'attività di pertinenza.
5. L’eventuale erogazione di compensi al personale docente e non docente è subordinata al completamento dell’attività oggetto del contratto ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, alla conclusione definitiva delle fasi stesse e all’incasso dei corrispettivi fatturati o all’introito dei relativi finanziamenti. Tale norma è derogabile solo nei casi in cui la normativa dell’ente finanziatore imponga in modo tassativo regole diverse.
6. Gli avanzi positivi che dovessero risultare a seguito dell’eventuale ripartizione di cui al presente articolo o delle minori spese sostenute, restano nella disponibilità del Responsabile Scientifico.
7. I compensi annui corrisposti al personale per le attività di cui al presente Regolamento sono soggetti ai limiti di cui al D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge n.89 del 23 giugno 2014.
Art. 8 – Norme specifiche per il personale non docente in materia di proventi derivanti da contratti.
1. Il personale non docente può partecipare alle attività in orario di lavoro o al di fuori dell’orario di lavoro, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura. Per orario di lavoro è da intendersi l’orario svolto per servizio dal dipendente, come risulta essere depositato presso i competenti uffici amministrativi del personale. Il personale coinvolto deve essere indicato al momento dell’approvazione del contratto. In caso di necessità i nominativi possono essere integrati o sostituiti in corso di svolgimento delle attività.
2. Per l’attività svolta all’interno dell’orario di lavoro può essere riconosciuto un compenso nella misura massima di 6.000,00 euro annui lordo percipiente, complessivo per tutti i progetti (per una unità a tempo pieno per 12 mesi, ridotto in proporzione alle percentuali di lavoro part- time). L’attività svolta in orario di lavoro, dichiarata e attestata dal Responsabile Scientifico, verrà computata nel conto ore individuale e remunerata, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in base al tempo produttivo annuo di cui all’art. 4 c. 7 del presente Regolamento.
3. Per l’attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro viene previsto un compenso nella misura massima di 6.000 euro annui lordo percipiente, calcolato con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nei limiti di quanto previsto dall’art. 66 del D.P.R. 382/80 e in base al tempo produttivo annuo di cui all’art. 4 c. 7 del presente Regolamento. Le prestazioni svolte al di fuori dell’orario di lavoro, previste nei corrispondenti budget di progetto e contratti per prestazioni a tariffario, devono essere debitamente registrate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze con l’utilizzo di apposito codice dedicato e non vengono computate
nel conto ore individuale. La registrazione delle attività attraverso il codice dedicato è condizione necessaria per l’erogazione del compenso orario.
4. Il compenso per l’attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro non può essere cumulato con il compenso per il lavoro straordinario.
5. Resta fermo il limite massimo di 12 ore settimanali medie nell’arco di un quadrimestre, nel rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 66/2003.
Art. 9 – Criteri per l’ammortamento dei beni durevoli.
1. Il costo ammissibile per la rendicontazione di beni durevoli acquistati con finanziamenti istituzionali, basato sulla quota di ammortamento del bene, viene determinato in base alla normativa vigente.
Art. 10 – Proprietà intellettuale e industriale, riservatezza delle informazioni.
1. Relativamente alla titolarità dei diritti morali e patrimoniali dell’autore e degli altri soggetti partecipanti alla ricerca sui risultati derivanti dall’esecuzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente sovranazionale, internazionale, nazionale e di Ateneo.
2. Gli uffici competenti dell’amministrazione verificano le clausole contrattuali in materia di proprietà intellettuale relative al contratto, con particolare riguardo alla conformità con la normativa interna dell’Ateneo.
3. Il personale coinvolto nel progetto è tenuto al rispetto dei vincoli di riservatezza previsti dalla vigente normativa e/o da specifiche clausole contrattuali. Il Responsabile Scientifico è tenuto a vigilare sul rispetto di tali obblighi.
Art. 11– Utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università di Parma.
1. Nei contratti di cui al presente Regolamento è fatto divieto di includere clausole che consentano all’altro contraente l’utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università ai fini pubblicitari.
2. L’eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell’Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell’immagine dell’Ateneo.
Art. 12 - Audit e certificazione dei costi.
Qualora l’Ente finanziatore richieda la predisposizione, in via obbligatoria, di certificazioni contabili dei costi del progetto, la struttura preposta alla gestione dello stesso per l’adempimento a tale obbligazione deve ricorrere esclusivamente a un revisore esterno in possesso dei requisiti richiesti dal Programma di finanziamento.
Art. 13 – Norme finali.
1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento i soggetti coinvolti sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico
di Ateneo; la violazione dei relativi obblighi comportamentali potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro o dell’incarico secondo quanto ivi previsto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico dell’Università, perde dal quel momento efficacia la disciplina prevista dal precedente Regolamento.
Riguardo alle trattative per contratti in fase di conclusione, che non siano ancora stati sottoscritti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, si applicherà la disciplina del precedente Regolamento, purché essi siano sottoscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.