Regolamento della Camera Arbitrale di Mediamo TITOLO I – SERVIZI ARBITRALI
Regolamento della Camera Arbitrale di Mediamo TITOLO I – SERVIZI ARBITRALI
Art. 1 – ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE “LA GIUSTIZIA”
La Camera Arbitrale di Mediamo è istituita presso la Mediamo s.r.l. di Milano e presta tutti i servizi, sia diretti che indiretti, di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale, relativi alle procedura previste dallo statuto.
Art. 2 – SERVIZI ARBITRALI DIRETTI
2.1 I termini "servizio" o "servizio arbitrale” indicano i servizi "arbitrali diretti".
2.2 Sono considerati servizi arbitrali diretti l'arbitrato, l'arbitraggio e la perizia contrattuale.
2.3 La Camera arbitrale organizza lo svolgimento di tali attività.
Art.3 – L’ARBITRATO
3.1 L’arbitrato consiste nel fornire alle parti uno o più arbitri per la risoluzione delle controversie.
3.2 La Camera Arbitrale “La Giustizia” di Mediamo prevede alternativamente due tipi di arbitrato, a livello nazionale:
a) L’ arbitrato rituale consiste nella decisione di controversie in forma di lodo che acquista efficacia di titolo esecutivo, in quanto è stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice;
b) L’ arbitrato irrituale o libero consiste nella soluzione di controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento o strumenti conciliativi o transattivi.
3.3 L’arbitrato, rituale o irrituale, può essere anche internazionale.
3.4 La Camera arbitrale provvede alla nomina degli arbitri, qualora previsto nella convenzione arbitrale e nel Regolamento di procedura adottato.
Art. 4 – L’ARBITRAGGIO
L’arbitraggio consiste nel fornire alle parti uno o più arbitratori per determinare in modo più specifico il contenuto di elementi contrattuali.
Art.5 – LA PERIZIA CONTRATTUALE
La perizia contrattuale consiste nel fornire alle parti uno o più periti incaricati di svolgere accertamenti di natura tecnica su elementi del contratto.
Art.6 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ARBITRI
Quando nel regolamento si utilizzano semplicemente le espressioni "arbitrato" o "arbitro", ci si riferisce all'arbitrato rituale affidato ad un arbitro unico per le controversie di valore fino a 50.000 Euro, oltre tale ammontare ci si riferisce ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri.
Art. 7 – NORME APPLICABILI
Tutte le norme sono applicabili, direttamente o per analogia, anche alle procedure di arbitrato irrituale, di arbitraggio e di perizia contrattuale, salvo i
casi con specifica e diversa prescrizione; così come la locuzione "arbitro" si estende anche all'arbitratore, al perito tecnico ed ai collegi arbitrali.
Art.8 – SERVIZI ARBITRALI INDIRETTI
I servizi arbitrali indiretti comprendono la predisposizione ed inserimento di clausole compromissorie e il servizio di segreteria per informazioni alle parti ed a chiunque ne abbia interesse, limitatamente alle norme statutarie, regolamentari e di funzionamento della Camera arbitrale e dei relativi servizi.
TITOLO II – IL CONSIGLIO ARBITRALE E LA SEGRETERIA Art. 9 – GLI ORGANI
Organo della Camera Arbitrale è il Consiglio, che si avvale, per l'esecuzione delle proprie determinazioni, della Segreteria.
ART. 10 – LE COMPETENZE E LE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO ARBITRALE
Salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria, il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti. In particolare:
a) nomina gli arbitri, gli arbitratori, ed i periti contrattuali, nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale;
b) propone le modifiche del regolamento arbitrale;
c) stabilisce le regole deontologiche che gli arbitri sono tenuti a rispettare;
d) avanza proposte ed esprime pareri nella materia arbitrale;
e) delibera l’iscrizione nell’albo degli arbitri e nell’elenco degli arbitratori e consulenti e provvede al loro aggiornamento, disponendo in merito ad iscrizioni, cancellazioni e revisione;
f) decide sull’istanza di ricusazione dell’arbitro;
g) svolge le ulteriori attribuzioni previste dal Regolamento.
Art. 11 – LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ARBITRALE
11.1 Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di undici membri, esperti sia italiani che stranieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Mediamo s.r.l.
11.2 Tra i membri del Consiglio Arbitrale sono nominati un Presidente ed un Vicepresidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.
Art. 12 – LA DURATA E LA SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
12.1 La durata del mandato dei consiglieri è di 3 anni.
12.2 Le cariche sono gratuite.
12.3 Il Consigliere sostituto, nominato con le stesse modalità di cui all'art. 11, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 13 – INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI
La carica di componente del Consiglio Arbitrale è incompatibile con la funzione di arbitro nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale della Mediamo s.r.l.
Art. 14 – LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
14.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal membro più anziano.
14.2 Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 15 – ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE
Il componente del Consiglio Arbitrale è tenuto ad astenersi dalla discussione e dall’azione dei relativi provvedimenti qualora ritenga di essere in conflitto di interessi in merito ad uno o più degli argomenti all’ordine del giorno della riunione.
Art. 16 – LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Arbitrale svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sulla corretta applicazione del Regolamento;
b) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
c) in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale; tali provvedimenti vengono ratificati da parte del Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 17 – LA SEGRETERIA
17.1 La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti.
17.2 Inoltre, la Segreteria Generale:
a) cura la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i provvedimenti del Consiglio Arbitrale;
b) riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
c) comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti, al Tribunale Arbitrale e a tutti i destinatari dei medesimi;
d) riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
g) rilascia alle parti la copia conforme degli atti e dei documenti e le attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
17.3 La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale e dai funzionari delegati.
TITOLO III – ALBO DEGLI ARBITRI
Art. 18 – REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ALBO DEGLI ARBITRI
18.1 La compilazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli arbitri sono compiti della Camera Arbitrale.
18.2 L’Albo degli arbitri è suddiviso per settori di specializzazione nelle diverse materie e gli arbitri sono scelti tra persone note per doti di probità, imparzialità, neutralità, indipendenza, capacità ed esperienza.
18.3 Per accedere all’Albo, i candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età di 35 anni;
b) iscrizione all'albo professionale relativo al settore di competenza da almeno 10 anni;
c) esercizio effettivo e ininterrotto della professione nel settore da oltre 5 anni.
18.4 La partecipazione ad almeno un corso di formazione organizzato dalla Camera arbitrale o dall'ordine professionale di appartenenza è considerato titolo preferenziale per l'iscrizione negli elenchi degli arbitri.
Art. 19 – ISCRIZIONE ALL’ALBO
19.1 Gli interessati, al fine di iscriversi nell’Albo degli arbitri, devono presentare domanda, indirizzata al Consiglio Arbitrale, su modello predisposto dalla Camera Arbitrale ed acquisibile dal sito internet camerale, o comunque con istanza libera, purché riportante gli stessi elementi richiesti nel modello. La domanda dovrà essere corredata di tutti gli allegati previsti che attestino la
presenza dei requisiti dell’art. 18.
19.2 L’iscrizione all’Albo degli arbitri è deliberata dal Consiglio Arbitrale, a scrutinio segreto e approvata dalla maggioranza qualificata dei consiglieri.
19.3 Dopo aver deliberato l’iscrizione, il Consiglio determina anche l’ambito di competenza del neo arbitro.
19.4 Inoltre, ai fini di integrazione delle varie materie, possono essere iscritte all’Albo degli arbitri persone che non possiedono i requisiti sanciti all’art.18, ma note per le doti di cui sopra e presentate da un membro del Consiglio Arbitrale.
19.5 Eccezionalmente, in caso di carenza di iscritti nei settori di competenza, possono essere nominati come arbitri per le singole controversie anche persone non iscritte all’Albo degli arbitri, purché note per doti di probità, imparzialità, competenza ed esperienza.
19.6 L’albo degli arbitri è pubblico e consultabile sul sito camerale.
Art. 20 – RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA
20.1 Il Consiglio Arbitrale può respingere la domanda in caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza.
20.2 Per gli stessi motivi, il Consiglio Arbitrale può procedere alla cancellazione dell’arbitro già iscritto.
Art. 21 – SOSPENSIONE DELL’ESAME DELLA DOMANDA
21.1 L'esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino alla loro definizione.
21.2 Per gli stessi motivi, il Consiglio Arbitrale può procedere alla sospensione dell’arbitro già iscritto.
Art. 22 - ELENCO DEGLI ARBITRATORI E CONSULENTI
22.1 Nell’Elenco di arbitratori e consulenti possono essere iscritti soggetti esperti in specifiche materie.
22.2 Per l'iscrizione nell’Elenco degli arbitratori e consulenti, gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Consiglio Arbitrale, su modello predisposto dalla Camera Arbitrale ed acquisibile dal sito internet camerale, o comunque con istanza libera, purché riportante gli stessi elementi richiesti nel modello.
22.3 Nella domanda, i candidati devono indicare la propria competenza e corredare l'istanza di tutta la documentazione idonea a dimostrarne il possesso. Il Consiglio Arbitrale, nel deliberare la loro iscrizione all'elenco, ne determina l'ambito di competenza.
22.4 Gli iscritti all'Elenco di arbitratori e consulenti possono essere nominati consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali, ovvero arbitratori o periti nel caso in cui vengano richiesti alla Camera Arbitrale arbitraggi o perizie contrattuali.
22.5 Per gli stessi motivi elencati negli art. 20 e 21, la domanda per l’iscrizione all’Elenco degli arbitrati e consulenti può essere respinta o l’esame di essa può essere sospeso. Inoltre il Consiglio Arbitrale può procedere alla cancellazione o sospensione del consulente già iscritto.
Art. 23 – GESTIONE DELL’ALBO DEGLI ARBITRI E DELL'ELENCO DEGLI ARBITRATORI E CONSULENTI
L'istruttoria sulle suddette procedure è svolta dalla Segreteria, fatti i salvi i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 24 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
24.1 La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento, con qualsiasi espressione, alla Camera Arbitrale della Mediamo s.r.l.
24.2 Generalmente tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale;
solo se le parti esprimono chiaramente la volontà nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale, si fa luogo all’arbitrato irrituale o libero.
24.3 Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, la natura rituale o irrituale dell’arbitrato e l’arbitrabilità della controversia sono decise dagli arbitri con lodo vincolante tra le parti.
Art. 25 – MANCANZA DI UNA CONVENZIONE DI ARBITRATO
Qualora non vi siano le condizioni previste nell’art. 24, il Regolamento si applica ugualmente quando:
a) la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale della Mediamo s.r.l. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, sottoscritta dalla parte stessa;
b) l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, perviene alla Segreteria entro un termine di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda. (termine deciso dalla segreteria).
Art. 26 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
26.1 Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, quindi dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
26.2 In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
26.3 È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. Inoltre tutti i procedimenti saranno condotti secondo criteri di concentrazione, economicità e celerità.
Art. 27 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
27.1 Se le parti non hanno espressamente previsto che decida seconda equità, il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto.
27.2 Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
27.3 In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene più appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
27.4 In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
Art. 28 – PRINCIPI GENERALI
28.1 Il procedimento arbitrale si ritiene instaurato alla data in cui la domanda di arbitrato è stata notificata alla controparte, ovvero a tutte le parti in caso di pluralità delle parti.
28.2 La Camera arbitrale in quanto tale non interviene nella procedura in qualità di arbitro.
28.3 La Camera arbitrale non è in alcun modo responsabile per l'operato degli arbitri, arbitratori o periti tecnici.
28.4 La procedura è applicabile sia alle controversie interne italiane che a quelle aventi natura internazionale.
28.5 Agli arbitri iscritti nell’Albo è vietato pubblicizzare la loro appartenenza a tale elenco.
Art. 29 - SEDE DELL’ARBITRATO
29.1 La sede dell’arbitrato è presso la Camera Arbitrale della Mediamo s.r.l.
29.2 il Consiglio Arbitrale può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
29.3 Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti e della Segreteria, può stabilire che le udienze o altre attività si svolgano in luogo diverso dalla sede.
Art. 30 - LINGUA DELL’ARBITRATO
30.1 La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
30.2 In mancanza di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. Prima di tale determinazione, è la Segreteria che indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori.
30.3 Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato , che possono essere accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
Art. 31 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
31.1 Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
31.2 I documenti allegati agli atti di parte devono essere depositati in una copia per la Camera Arbitrale, in una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. In alternativa al deposito delle copie cartacee dei documenti, è facoltà della parte inviare a mezzo PEC la scansione dei documenti allegati.
31.3 Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria sia i verbali che le ordinanze emesse anche fuori udienza in un originale per la Camera Arbitrale.
31.4 La Segreteria Generale trasmette le comunicazioni alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici ed a tutti i soggetti del processo mediante trasmissione con lettera raccomandata a.r., telefax, PEC, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
31.5 Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso.
Art. 32 – TERMINI
32.1 La decadenza dei termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale deve espressamente prevista dal Regolamento o dal provvedimento che li fissa.
32.2 Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti, purché la proroga sia richiesta prima della scadenza del termine.
32.3 Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Art. 33 – RISERVATEZZA
33.1 La Camera arbitrale, gli arbitri, gli arbitratori, i consulenti tecnici e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza relativamente a informazioni o notizie in merito allo svolgimento del procedimento arbitrale e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.
33.2 La Camera arbitrale può curare la pubblicazione dei lodi, integrale ovvero in forma anonima, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti.
TITOLO V – FASE INIZIALE Art. 34 – DOMANDA DI ARBITRATO
34.1 L’attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria
Generale.
34.2 La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore xxxxxx di procura e deve contenere:
a) il nome e il domicilio delle parti;
b) la descrizione della controversia e l’indicazione delle domande e del relativo valore;
c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla lingua e sulla sede dell’arbitrato;
f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) la convenzione arbitrale, ovvero l’invito alla controparte a dichiarare se accetta l’arbitrato;
h) la prova dell’avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l’attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
34.3 La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.
Art. 35 - MEMORIA DI RISPOSTA
35.1 Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
35.2 La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore xxxxxx di procura e deve contenere:
a) il nome e il domicilio del convenuto;
b) l’esposizione breve e sommaria delle difese;
c) le indicazione delle eventuali domande riconvenzionali con il relativo valore;
d) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e
sulla loro scelta;
e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
h) l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato.
35.3 La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.
35.4 Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza. Restano ferme le comunicazioni al convenuto nel corso del procedimento, fino alla precisazione delle conclusioni da parte
dell’attore.
Art. 36 - DOMANDA RICONVENZIONALE
Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore
replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dal comma 3 dell’art. 35.
Art. 37 - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE
37.1 Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta.
37.2 La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
37.3 Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
Art. 38 – PROCEDIBILITA’ DELL’ARBITRATO
1. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.
Art. 39 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE
L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di
decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
TITOLO VI – IL TRIBUNALE ARBITRALE Art. 40 – NUMERO DEGLI ARBITRI
40.1 Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri fissato dalle parti.
40.2 In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico, fatta salva la possibilità del Consiglio Arbitrale di deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della stessa.
Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale si presume composto da tre membri.
In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
Art. 41 - NOMINA DEGLI ARBITRI
41.1 Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
41.2 Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
41.3 Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
41.4 Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se le parti non vi provvedono, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
b) le parti possono stabilire che il presidente del Tribunale Arbitrale sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
41.5 Se le parti hanno diversa nazionalità, ovvero domicilio, ovvero sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
41.6 In tutti i casi in cui la nomina dell’arbitro compete al Consiglio Arbitrale, quest’ultimo nomina l’arbitro all’interno dell’albo tenuto dalla Camera Arbitrale. E’ fatta salva la possibilità per il Consiglio Arbitrale, in casi particolari, motivati dalla specialità e complessità della controversia, di indicare quale arbitro un nominativo al di fuori dell’albo. In quest’ultimo caso, l’arbitro nominato viene inserito di diritto, previo suo consenso e verifica dei requisiti, nell’albo degli arbitri.
Art. 42 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI
42.1 In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell’intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.
42.2 Se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.
Art. 43 - CONTROVERSIE CONNESSE
43.1 Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che le procedure siano affidate al medesimo organo arbitrale. Su accordo delle parti, il Consiglio Arbitrale autorizza la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
43.2 Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale può disporre che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
Art. 44 – INCOMPATIBILITÀ E RICUSAZIONE
44.1 Non possono essere nominati arbitri, limitatamente agli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale della Mediamo s.r.l.:
a) i membri del Consiglio di Amministrazione della Mediamo s.r.l. e del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Mediamo;
b) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Mediamo s.r.l.;
c) i dipendenti, gli associati professionali e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con i soggetti indicati alla lettera a del presente articolo.
44.2 Può essere ricusato l’arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
44.3 E' facoltà delle parti ricusare, per uno dei motivi suddetti, o per altri gravi motivi, l'arbitro nominato dal Consiglio direttivo, ovvero l'arbitro nominato dalla parte.
44.4 La ricusazione deve essere fatta con comunicazione scritta, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente del Consiglio direttivo, all'interessato ed alla controparte, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione dell'arbitro. Sulla istanza di ricusazione decide inoppugnabilmente il Consiglio direttivo, sentito il ricusato, con adeguata motivazione.
Art. 45 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
Per accettare l’incarico gli arbitri, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della loro nomina, devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento.
Art. 46 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
46.1 Con l'accettazione, l'arbitro deve trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza indicando la mancanza di relazioni o interessi con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l'oggetto della controversia, che possano ragionevolmente incidere sull’indipendenza ed imparzialità.
46.2 L’arbitro deve richiedere al Consiglio Arbitrale l’autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
Art. 47 SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO
47.1 La sostituzione dell'arbitro che, per qualunque motivo, venisse a mancare nel corso dell'arbitrato dovrà avvenire entro dieci giorni dalla domanda della parte interessata e a cura della parte designante se si tratta di arbitro designato da una delle parti, ovvero a cura dei due arbitri di parte se si tratta del terzo arbitro, ovvero a cura del Consiglio direttivo se di nomina dello stesso, ovvero quando il designante o gli arbitri nominati dalle parti non vi provvedano, e ciò nella sua riunione immediatamente successiva.
47.2 Il Consiglio direttivo determina l'onorario spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta. In caso di sostituzione per i motivi di cui all'articolo precedente, il Consiglio direttivo decide se ed in che misura l'onorario sia dovuto.
47.3 In caso di sostituzione di uno o più arbitri spetta al nuovo arbitro unico, ovvero al nuovo collegio arbitrale, decidere la rinnovazione parziale o totale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento.
47.4 Qualora venga disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per la pronuncia del lodo comincia a decorrere dall'ordinanza che la dispone.
TITOLO VII – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE Art. 48 PRINCIPI PROCESSUALI
48.1 Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal codice di procedura civile o dalle parti, prima della costituzione del collegio arbitrale, oltre che dal presente regolamento ed in mancanza vengono stabilite dagli arbitri.
48.2 Il giudizio si svolge ritualmente e secondo diritto, eccetto il caso in cui le parti chiedano espressamente che l’arbitro decida secondo equità e la materia del contendere lo consenta secondo le leggi vigenti.
48.3 L'arbitro deve svolgere la sua attività in modo da ottenere il più leale svolgimento del procedimento e la sua più sollecita conclusione.
48.4 L’arbitro tenta la conciliazione tra le parti.
Art. 49 TRASMISSIONE DEGLI ATTI E UDIENZA PRELIMINARE
49.1 La Segreteria trasmette all’arbitro gli atti introduttivi depositati dalle parti, con tutti i documenti allegati, solo dopo il versamento del fondo iniziale previsto.
Art. 50 – LA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
50.1 Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. La segreteria può prorogare il termine per giustificati motivi.
50.2 La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri e contiene l’indicazione
della sede e della lingua dell’arbitrato e le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
50.3 Se, dopo la costituzione del tribunale, ha luogo la sostituzione di arbitri, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 51 – IL TRIBUNALE ARBITRALE
51.1 Anche su sollecitazione delle parti o dei loro difensori, in qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia, secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Parimenti, il Tribunale Arbitrale può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione della Mediamo s.r.l. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione
sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un termine non superiore a quello previsto dalla legge.
51.2 I provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, possono essere pronunciati dal Tribunale Arbitrale, quando essi non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
51.3 Quando la parte ottiene un provvedimento cautelare dall’autorità giudiziaria deve tempestivamente comunicarlo alla Segreteria.
Art. 52 – LE ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
52.1 Il Tribunale di regola decide con ordinanza, salvo quanto previsto per il lodo.
52.2 Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza, senza che sia necessaria la conferenza personale degli arbitri.
52.3 Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
52.4 Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
Art. 53 – LE UDIENZE
53.1 Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e poi sono comunicate alle parti.
53.2 Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
53.3 Il Tribunale può procedere all’udienza anche in assenza di una parte
senza giustificato motivo, solo dopo aver verificato la regolarità della convocazione. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione, come per i casi di assenza di una parte per giustificato motivo,
53.4 Di ogni udienza viene steso il relativo verbale sottoscritto dall'arbitro, dalle parti, e/o loro rappresentati o difensori, se presenti.
53.5 Un’eventuale udienza preliminare serve a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
53.6 Il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza anche per discutere l’istanza per l’emanazione di misure cautelari previste da norme inderogabili. In casi di eccezionale urgenza, il provvedimento cautelare può essere concesso dal Tribunale Arbitrale senza l’instaurazione del contraddittorio, a condizione che venga fissata un’udienza entro i dieci giorni successivi per confermare
l’emissione del provvedimento.
Art. 54 - L’ISTRUZIONE PROBATORIA
54.1 Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti ed assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova ammissibili o rilevanti.
54.2 Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
54.3 In casi eccezionali e con ordinanza motivata, il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse ad un proprio componente.
Art. 55 – LA CONSULENZA TECNICA
55.1 Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
55.2 Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la stessa disciplina della ricusazione.
55.3 Accanto ai consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono nominare i propri consulenti tecnici.
Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti ed ai loro eventuali consulenti tecnici di assistere alle operazioni di consulenza tecnica.
Art. 56 – LE DOMANDE NUOVE
56.1 Il Tribunale Arbitrale decide sull’ammissibilità delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, dopo aver consultato quest’ultime e tenendo conto di ogni circostanza, compreso lo stato del procedimento.
56.2 In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all’uopo congrui termini.
Art. 57 - L’INTERVENTO VOLONTARIO E LA CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO
57.1 L’intervento del terzo è consentito solo dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale e fino alla precisazione delle conclusioni.
57.2 Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, che deve avere il contenuto di cui l’art. 34 del presente
Regolamento e deve essere depositata presso la Segreteria.
57.3 La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti, assegnando un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni lavorativi dalla data di deposito per esprimere il proprio consenso. L’intervento si ha per ammesso, se entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il diniego delle parti. Se invece, nel termine assegnato, pervenga alla Segreteria un motivato dissenso da almeno una delle parti, sull'intervento del terzo decide il Tribunale Arbitrale.
57.4 Il terzo, che interviene volontariamente nella procedura senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 35 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
57.5 L’ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentano le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 58 . LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
58.1 Il Tribunale Arbitrale, quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
58.2 Il Tribunale Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
58.3 Dopo la precisazione delle conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
58.4 Le disposizioni precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale.
Art. 59 – LA TRANSAZIONE E L’ESONERO DAL LODO
59.1 Le parti o i loro difensori comunicano congiuntamente alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare il lodo.
59.2 Nel caso la rinuncia agli atti provenga solo da alcune delle parti, la stessa deve avvenire mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti e per avere efficacia deve essere accettata dalle altre parti.
59.3 Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia ancora costituito, la Segreteria dichiara la chiusura del procedimento arbitrale.
Titolo VIII – IL LODO ARBITRALE Art. 60 – LA DELIBERAZIONE DEL LODO
60.1 Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i componenti del
Tribunale Arbitrale ed è assunto a maggioranza di voti. Il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti i membri e dell’impedimento o rifiuto di chi non sottoscrive.
60.2 La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo su richiesta delle parti o degli arbitri lo richiede oppure su imposizione delle norme applicabili al procedimento.
Art. 61 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO
61.1 Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a) l’indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
b) l’indicazione della convenzione di arbitrato;
c) l’indicazione se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
d) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e) l’indicazione delle domande proposte dalle parti e delle rispettive conclusioni;
f) l’esposizione dei motivi della decisione;
g) il dispositivo;
h) la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
61.2 Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi.
61.3 Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 62 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
62.1 Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
62.2 La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dal deposito.
Art. 63 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
63.1 Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione.
63.2 Il termine può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti, dalla Segreteria.
63.3 Il termine è sospeso dal Consiglio Arbitrale nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero in presenza di altro giustificato motivo, ovvero in caso di mancato pagamento delle spese di procedimento.
Art. 64 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
64.1 Il lodo parziale definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.
64.2 Il lodo non definitivo risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito ed è pronunciato in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
64.4 Salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale, il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del
lodo definitivo.
64.5 Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo.
Art. 65 - CORREZIONE DEL LODO
65.1 Il lodo è soggetto a correzione.
65.2 L’istanza di correzione deve essere depositata, entro trenta giorni dal ricevimento del lodo, presso la Segreteria.
65.3 La Segreteria trasmette al Tribunale Arbitrale l’istanza di correzione, il quale decide con ordinanza, sentite le parti, entro sessanta giorni dal
ricevimento dell’istanza.
65.4 In caso di accoglimento dell’istanza di correzione, il provvedimento del Tribunale Arbitrale è parte integrante del lodo.
65.5 In ogni caso, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione del Consiglio Arbitrale.
Titolo IX – I COSTI DEL PROCEDIMENTO
Art. 66 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
66.1 Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, ai fini del valore della controversia, viene considerata la sola domanda in via principale.
66.2 La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato e non ne sia possibile una successiva determinazione, la Segreteria, ai soli fini tariffari, e sentite le parti, stabilisce il valore della controversia, con equo
apprezzamento, tra un minimo di € 50.001,00 ed un massimo di € 5.500.000,00.
66.4 Se una delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, il valore della controversia viene calcolato con riferimento alle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
66.5 In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna di esse gli importi correlati a tali domande. In questo caso, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo
della controversia di cui al comma 1.
Art. 67 - SPESE DEL PROCEDIMENTO
67.1 Prima del deposito del lodo, il Consiglio Arbitrale dispone la liquidazione finale delle spese del procedimento.
67.2 Il provvedimento di liquidazione è comunicato dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale sulla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
67.3 Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
67.4 Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) onorari del Tribunale Arbitrale e della Camera Arbitrale;
b) onorari della Segreteria;
c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
d) rimborsi della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio.
67.5 Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia e secondo i criteri indicati nell’art. 66. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. In casi straordinari, con delibera motivata, il Consiglio Arbitrale può stabilire un aumento o una diminuzione dell'onorario del Tribunale Arbitrale, in misura non superiore al 20% della tariffa del corrispondente scaglione. Qualora la controversia oggetto dell’arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, si applicano le
tariffe minime relative allo scaglione compreso tra € 50.001,00 e € 100.000,00 e quelle massime relative allo scaglione compreso tra € 2.500.001,00 e € 5.500.000,00.
67.6 Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi
di conclusione anticipata del procedimento.
67.7 Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa stabilita per l'arbitro unico nello scaglione corrispondente e di ogni altra circostanza.
67.8 I rimborsi della Camera Arbitrale comprendono l’ammontare dei costi istruttoria non pagati nel corso del procedimento, determinati in base al valore della controversia secondo i criteri indicati nell’art. 66, nonché il valore dell’imposta di bollo assolta dalla Camera Arbitrale in luogo delle parti.
67.9 I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa, in mancanza si considerano assorbiti dai relativi onorari.
67.10 Alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per il Tribunale arbitrale, quale onorario per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale.
Art. 68 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
68.1 Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti il pagamento del costo di istruttoria e la costituzione di un fondo iniziale, fissando il termine per i relativi versamenti.
68.2 La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando il termine per i versamenti.
68.3 La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento dopo liquidazione finale e prima della trasmissione del lodo, fissando il termine per i versamenti.
68.4 Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura, se la Segreteria definisce un unico valore di controversia oppure a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande, se invece la Segreteria definisce i valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate della parti.
Art. 69 - MANCATO PAGAMENTO
69.1 Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
69.2 La Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, in ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato. Una volta verificato l’adempimento, la Segreteria revoca la sospensione.
69.3 Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
Art. 70 - CONSERVAZIONE E COPIE DEGLI ATTI
70.1 Ciascuna delle parti deve ritirare il proprio fascicolo entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale. Se ciò non accade, la Segreteria spedisce il fascicolo alla parte addebitandole le spese.
70.2 Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
70.3 Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo. La copia può essere fatta autenticare da un notaio, a spese della parte richiedente.
Art. 71 – RISERVATEZZA
71.1 La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti ad osservare la riservatezza in ordine ad ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
71.2 Il lodo piò essere pubblicato solo con il consenso delle parti.
Art. 72 – DISPOSIZIONI FISCALI
Gli atti del procedimento arbitrale sono tassati in conformità alle vigenti disposizioni.