Assicurazione Multirischi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051
Prodotto: “Assirisk Commercianti”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza multirischio Assirisk Commercianti, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti a commercio.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre:
✓ Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
✓ Sezione Furto e Rapina:
danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da furto e rapina;
✓ Sezione Cristalli:
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
✓ Sezione Elettronica:
danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
✓ Sezione Responsabilità Civile: Responsabilità civile verso terzi:
danni involontariamente cagionati a persone e/o a beni tangibili (RCT);
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:
gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali;
✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti:
danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti da contratto – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore
– dopo la loro messa in circolazione;
✓ Sezione Sostegno al reddito:
i danni da interruzione d’esercizio nell’ambito dell’attività svolta e un sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell’Assicurato;
✓ Sezione Assistenza:
i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.;
Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo.
L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
🗶 Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:
- fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione;
🗶 Sezione Furto e Rapina
- le merci rame ed alluminio in genere;
- macchinario, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione
🗶 Sezione Cristalli
- le lastre oggetto di compravendita, aventi valore
artistico e/o d’antiquariato e i lucernari;
🗶 Sezione Elettronica
- le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito e costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro;
- i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.
🗶 Sezione Responsabilità Civile:
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
- le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
🗶 Sezione Responsabilità Civile Prodotti
Ai fini dell’assicurazione RC Prodotti non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Sezione sostegno al reddito
Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia.
🗶 Sezione Assistenza
Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate.
Ci sono limiti di copertura?
! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo;
! Puoi perdere il diritto all’indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l’ammontare del danno da te subito;
! Per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l’assicurazione non opera quando l’Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Dove vale la copertura?
Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell’ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. A maggior precisazione:
Sezione Responsabilità Civile: relativamente alla responsabilità civile verso terzi l’assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo con l’esclusione dei danni verificatisi negli USA, Canada e Messico ove la garanzia è prestata limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro l’assicurazione vale peri danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo.
Sezione Responsabilità Civile Prodotti: l’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica
di produttore e per i sinistri ovunque verificatisi, esclusi USA/Canada e Messico.
Che obblighi ho? Hai l’obbligo di: - dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. - comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; - comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza. - denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all’intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l’evento; Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura. |
Quando e come devo pagare? Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato aa Assimoco o all’intermediario, bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all’intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco. Il contratto ha durata minima di un anno e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del Cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti. |
Come posso disdire la polizza? Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco: - per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale. - entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio. In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata. |
Assicurazione multirischi Commercianti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: “COMMERCIANTI”
Data ultimo aggiornamento: 17/06/2022 - il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Telefono 02/269621 - Fax 02/00000000 – xxx.xxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v..
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* –
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia: | ||||
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali | ||
€ 263.907.645 | € 107.870.685 | € 128.793.344 | ||
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxx-xxxxx/Xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx-xxx- finanziaria.html, di cui si specificano i seguenti importi: | ||||
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 106.414.139 | € 343.760.414 | 323% | € 47.886.363 | € 343.760.414 |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impiego di Assimoco è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da: ✓ incendio; fulmine; Implosione, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi; ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; ✓ onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse; ✓ urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi; ✓ danni causati per ordine dell’Autorità resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza; ✓ caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti; ✓ correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici; ✓ fuoriuscita di acqua a seguito di rotture di tubazioni e condutture, impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati, comprese le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione; ✓ autocombustione; scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli; ✓ furto di fissi e infissi; ✓ acqua piovana e disgelo a seguito di ingorgo o traboccamento dei sistemi di scarico; ✓ gelo; occlusioni e rigurgiti dei sistemi fognari; rottura di tubazioni interrate; Sono altresì indennizzati: ✓ spese di demolizione e sgombero; spese per rimuovere, depositare e ricollocare beni illesi; spese per ricostruire cose particolari; spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua ed in caso di dispersione di gas; eventuali oneri di ricostruzione; ✓ tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio; ✓ eventi atmosferici; ✓ colaggio acqua da impianti di estinzione ✓ onorari dei periti; |
Sezione Furto e Rapina – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: ✓ furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; ✓ guasti delle cose assicurate provocati per commettere il furto o per tentare di commetterlo; ✓ atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; |
Sezione Cristalli – Garanzie sempre operanti |
Sono risarcibili le spese per la sostituzione delle lastre in seguito a qualunque evento accidentale nonché la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro. |
Sezione Elettronica – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento non espressamente escluso nonché gli onorari dei periti. |
Sezione Responsabilità Civile – Garanzie sempre operanti |
L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. |
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende inoltre i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività preliminari, complementari, commerciali ed accessorie: ✓ operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi; ✓ proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio; ✓ la gestione, nell’ambito dell’azienda, di una mensa aziendale e/o bar; ✓ la gestione ed uso, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di cibi e bevande; ✓ il servizio di pulizia dei locali dell’azienda; ✓ il servizio antincendio interno all’azienda, organizzato e composto da personale dipendente dell’Assicurato; ✓ l’erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento; ✓ l’organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari; ✓ la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. ✓ la proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; ✓ la gestione di CRAL aziendale, dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere; ✓ l’organizzazione di visite guidate nell’ambito dell’azienda, dall’effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia all’interno dell’area dell’azienda, sia presso i clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali; ✓ servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, anche fuori dal recinto dell’Azienda; ✓ la gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell’ambito dell’azienda; ✓ la proprietà ed uso, nell’ambito dell’azienda di: officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’azienda; ✓ l’omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale; ✓ il possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza; |
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende: ✓ danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di Xxxxxx, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato; ✓ danni materiali a Cose di terzi conseguenti ad Incendio, Scoppio ed Esplosione delle Cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute; ✓ interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti danni materiali indennizzabili a termini di polizza; ✓ committenza auto per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che per conto dell’Assicurato si trovino alla guida di autocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori; ✓ committenza generica qualora l’Assicurato sia committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere; ✓ danni corporali e materiali verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, svuotamento e riempimento – da e su – veicoli da trasporto di merci/beni, anche fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e magazzini dell’assicurato ✓ i danni derivanti dalla proprietà ed uso di mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore) - inclusi mezzi, macchinari e impianti di sollevamento - sempreché utilizzati nell’ambito di pertinenza dell’Azienda assicurata o presso terzi e condotti da persona abilitata ai sensi delle norme in vigore per il loro utilizzo. ✓ veicoli in sosta per i danni ai veicoli di terzi e dei dipendenti dell’Assicurato, parcheggiati nell’ambito dell’azienda, anche se in consegna e custodia; ✓ le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo; ✓ i danni materiali alle cose di terzi in consegna e/o custodia non sottoposte o soggette a lavorazione; ✓ la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli addetti dell’Assicurato, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni. |
✓ la responsabilità civile derivante all’Assicurato per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all’Art. 583 del Codice Penale involontariamente cagionati a terzi, causati da personale non dipendente mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività; ✓ la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività; ✓ la responsabilità civile personale dei soci non addetti all’attività, degli amministratori e del legale rappresentante per Danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l’attività; ✓ la responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato per Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per Xxxxx materiali cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell’interesse dello stesso ✓ la responsabilità civile personale ascrivibile agli addetti dell’Assicurato che ai sensi di legge sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l’osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; ✓ la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere; ✓ i Danni materiali alle Cose di terzi in consegna e custodia dell’Assicurato e sottoposte a lavori di riparazione, manutenzione e lavorazione. ✓ I danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti da personale non dipendente nello svolgimento delle loro mansioni: • dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente Assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO; • dai titolari e dai dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali; • dai titolari e dai dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda; • dagli addetti dell’Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO ✓ i Danni corporali (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto; ✓ i Danni corporali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali; ✓ i Danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all’Art. 26 del TU D.lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione. |
Sezione Responsabilità Civile Prodotti – Garanzie sempre operanti |
La garanzia tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte e per lesioni personali (danni corporali) e per distruzione o deterioramento materiale (danni materiali) di cose diverse dal prodotto, rivelatosi difettoso. |
La garanzia Responsabilità Civile Prodotti è altresì operante per danni: ✓ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell’Assicurazione; ✓ a Cose contenute nel/i prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente; ✓ a Cose fabbricate con l’utilizzo del/i prodotto/i coperto/i dal contratto; ✓ ad altri prodotti o loro parti di cui il Prodotto coperto dal contratto sia parte componente; ✓ materiali cagionati dai prodotti assicurati derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da omesse e/o errate istruzioni per il loro uso e manutenzione. |
Sezione Sostegno al reddito – Garanzie sempre operanti | |
La sezione Sostegno al reddito è attivabile solo in abbinamento alla Sezione Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni e intende sostenere l’assicurato per mitigare gli effetti monetari dovuti ad una conseguente interruzione di attività. Sono previste le seguenti quattro garanzie: | |
Maggiori Spese | In caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, sono rimborsate, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività quali, a titolo di esempio: ! uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; ! lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; ! lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzisti; ! fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; ! affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. |
Indennità aggiuntiva | In caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività un un’indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d’esercizio. |
Diaria forfettaria | In caso di forzata interruzione dell’attività dell’azienda assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni Assimoco riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario di euro 200 per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell’attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi e fino a 45 giorni per sinistro. |
Sostegno temporaneo al reddito | Qualora a seguito di un infortunio il Ricovero Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di convalescenza domiciliare successivo al ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi, Assimoco corrisponderà all’Assicurato - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di polizza - per un periodo massimo pari a 6 mensilità. |
Sezione Assistenza – Garanzie sempre operanti | |
Assimoco per l’erogazione delle prestazioni di assistenza e per la gestione e liquidazione dei relativi sinistri si avvale di BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011. In caso di sinistro, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente ad BLUE ASSISTANCE S.P.A. che provvede all’erogazione delle prestazioni. BLUE ASSISTANCE assicura l’erogazione delle seguenti prestazioni: ✓ invio di un elettricista per interventi di emergenza presso l’azienda assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme; ✓ invio di un fabbro se è impossibile accedere nell’Azienda assicurata a causa del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature; dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Xxxxx tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda. ✓ Invio di un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle Merci in refrigerazione. ✓ Invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento. ✓ invio di un idraulico se l’Azienda è allagata o se, in essa, manca l’acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico; per mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’Azienda assicurata; in caso di allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’Azienda assicurata. ✓ Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo contenuto se, in un punto qualsiasi dell’Azienda assicurata, si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto |
idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico. ✓ invio di un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dell’Azienda assicurata a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto; Blue Assistance si obbliga a fornire all’amministratore dell’Azienda e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato in Italia o all’estero e a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l’attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l’Azienda. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Perdita pigioni | Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia locato a terzi la garanzia prestata per il Fabbricato comprende, le somme rimaste a carico dell’Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno. |
Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi | Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da: • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti: • a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni; • all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. • alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio. La garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 12 ore da quando l’Assicurato, venuto a conoscenza del Sinistro, abbia dato immediato avviso ad Assimoco o all’intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile |
Merci in refrigerazione in celle frigorifere | Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Celle Frigorifere causati da: • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti: • a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni; • all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. • alla mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore del servizio da qualunque causa dovuta La garanzia ha effetto a condizione che: • esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore; • il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore; • l’Assicurato ne dia immediato avviso ad Assimoco o all’intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento. |
Ricorso Terzi e/o locatari | Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. |
La garanzia indennizza l’assicurato anche quando il sinistro è causato da colpa grave dello stesso ed è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. | |
Rischio Locativo | Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, i danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato. |
Fenomeno elettrico in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Spese demolizione e sgombero in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Ricostruzione cose particolari in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Dispersione liquidi | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione liquidi contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. |
Eventi Speciali Plus | Il pacchetto prevede l’indennizzo dei danni materiali e diretti: • Causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici. • causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve; • causati, se assicurata la partita Fabbricato, a Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti a Eventi atmosferici; • causati dagli eventi atmosferici e se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre; • Causati da Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio e, se assicurate le partite Merci e/o Macchinario, Attrezzature ed arredamento, a enti mobili posti all’aperto negli spazi di pertinenza dell’Azienda assicurata. |
Grandine su autoveicoli all’aperto | La garanzia indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli nuovi non ancora immatricolati; targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione; in conto vendita in possesso dell’Assicurato, posti all’aperto negli spazi di pertinenza dell’Azienda assicurata. |
Grandine su autoveicoli all’aperto (con reti protettive) | La garanzia indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli nuovi non ancora immatricolati; targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione; in conto vendita in possesso dell’Assicurato, purché posti sotto reti antigrandine negli spazi di pertinenza dell’Azienda. |
Trasporto Merci e Attrezzature | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti subiti da merci e dagli attrezzi ed utensili connessi all’attività dell’azienda durante il trasporto: • su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 x.xx; • su autovetture, a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall’esterno condotti dall’Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di: • incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; • ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; • collisione del veicolo vettore con altri veicoli, urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo vettore stesso. |
Merci in aumento temporaneo | La garanzia, nei seguenti periodi temporali, assicura; • dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare • dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare un’ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita “Merci, qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Franchigia | È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente: - Opzione franchigia “MEDIUM” - Opzione franchigia “LARGE” Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Limiti di copertura “? |
Sezione Furto e rapina | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Valori in mezzi di custodia | L’assicurazione è prestata per valori custoditi in Casseforti o Armadi Corazzati. |
Valori fuori dai mezzi di custodia | L’assicurazione è prestata per valori fuori da mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa |
Portavalori in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Guasti cagionati dai ladri in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Atti vandalici in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Macchinario, attrezzature e arredamento e merci posti all’aperto | La garanzia indennizza il furto a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle merci (escluso in ogni caso rame ed alluminio) macchinario, attrezzature ed arredamento poste all’aperto nell’ambito dell’area pertinente al fabbricato o al complesso immobiliare in cui è ubicata l’azienda. |
Furto merce in vetrinette esterne | La garanzia indennizza il Furto consumato o tentato, compresi i relativi guasti cagionati dai ladri, subiti dalle Merci esposte in vetrinette esterne ad uso espositivo, non comunicanti con i Locali dell’Azienda |
Trasporto merci e attrezzature | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti subiti da Merci e dagli attrezzi ed utensili connessi all’attività dell’Azienda durante il trasporto: • su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 x.xx; • su autovetture a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall’esterno condotti dall’Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di sottrazione, mediante Furto o Rapina, anche dell’intero automezzo. La garanzia è operante a condizione che: • il trasporto avvenga in orari diurni, dalle ore 06.00 alle ore 21.00, nei giorni lavorativi esclusi comunque i festivi; • il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; • durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli devono avere le portiere chiuse a chiave. • che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione al veicolo per qualsiasi motivo e che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell’antifurto sia presentata immediata denuncia all’Autorità. Per i soli casi di Furto dell’intero automezzo la garanzia è operante a condizione che: • durante le soste dei veicoli in Locali chiusi con mezzi appropriati, il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura; • o in alternativa che siano installati e siano messi in funzione sul veicolo apparecchi antifurto e che in caso di Xxxxxxxx vengano immediatamente consegnate all’Assicuratore - quale prova dell’avvenuto inserimento dell’antifurto - tutte le chiavi del veicolo stesso. |
Merci in aumento temporaneo | La garanzia, nei seguenti periodi temporali, assicura; • dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare; • dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare. un’ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita “Merci, qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione. |
Distributori Self Service | La garanzia indennizza, qualora l’attività sia operativa 24 ore su 24 attraverso l’utilizzo di distributori automatici, fissati saldamente al suolo o ai muri del Fabbricato, i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto consumato o tentato ai distributori e agli eventuali infissi posti a protezione degli stessi. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Mezzi di chiusura rinforzati | Il Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: • serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm². Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. |
Impianto di allarme (requisiti IMQ) | Il Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia, • che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’IMQ; • che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme sopra descritto ed a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone; • che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; • che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche; In caso di sinistro, se l’impianto risulterà non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo. |
Impianto di allarme generico | Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata. Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone. In caso di sinistro, se l’impianto risulterà non installato o non attivato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo. |
Sezione Cristalli | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
La sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. |
Sezione Elettronica | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Supporti Dati | Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall’ultima copia di sicurezza effettuata, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. |
Maggiori costi | Sono indennizzati i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: • uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; • applicazione di metodi di lavoro alternativi; • prestazioni di servizi da terzi. Sostenuti durante il periodo di indennizzo che non potrà essere superiore a 180 giorni dal momento in cui insorgono i maggiori costi. |
Impiego mobile | Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione del rischio indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: • il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; • gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinate; • gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno. |
Programmi standard in licenza d’uso | Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati, purché la duplicazione o il riacquisto siano necessari o avvengano entro 12 mesi dal sinistro. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Non sono previste dalla sezione. | |
Sezione Responsabilità Civile | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) | Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. |
Somministrazione e vendita di | È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. |
prodotti alimentari | Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. |
Distributori di carburante | È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. |
Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici | A condizione che il titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di legge vigente per l’esercizio dell’attività, è inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i prodotti galenici prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. |
Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | La garanzia comprende i danni alle Cose e/o Merci di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l’evento sia conseguenza della caduta delle Cose e/o Merci stesse. |
Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati | L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione. Sono compresi i Danni corporali e materiali conseguenti: • a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Franchigia | È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente: - Opzione franchigia “MEDIUM” - Opzione franchigia “LARGE” Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Limiti di copertura “ |
Sezione Responsabilità Civile Prodotti | |
La sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
Sezione Sostegno al reddito | |
La sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
Sezione Assistenza | |
La sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? |
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica, Responsabilità Civile, Responsabilità civile prodotti e Assistenza |
🗶 Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Valida per tutte le sezioni: | |
Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni | ! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa; b) pagare un sinistro; c) fornire una prestazione possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite; 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi. |
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni | |
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; ! causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! di Furto, Rapina, occupazione abusiva; ! indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; ! subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; ! causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. | |
Fenomeno elettrico Dalla copertura sono esclusi i danni causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi. | |
Acqua condotta Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; provocati da gelo, umidità e stillicidio; derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. | |
Acqua Piovana Dalla copertura sono esclusi i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse; indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; che si verificassero a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; a cose poste all’aperto o sotto tettoie; a Merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali; da umidità e stillicidio; dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato |
Gelo Dalla copertura sono esclusi i danni provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del Fabbricato anche se interrate; verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro. |
Tubazioni interrate Dalla copertura sono esclusi i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo; conseguenti a gelo. |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio Dalla copertura sono esclusi i danni di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato; cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati; subiti da enti mobili posti all’aperto. Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. |
Eventi Atmosferici ! Dalla copertura sono esclusi i danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; valanghe, slavine; ! Dalla copertura sono esclusi i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; serre, tunnel, fungaie; serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine. |
Colaggio acqua da impianti di estinzione Dalla copertura sono esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; i danni causati dal gelo; le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. |
Ricorso terzi e/o Locatari ! Dalla copertura sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. ! Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. |
Dispersione liquidi ! Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso; di stillicidio; causati ad altri enti da dispersione del liquido; ! Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione. |
Eventi speciali plus ! Grandine su elementi fragili Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre. ! Sovraccarico Neve Si intendono esclusi i danni a Fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia. |
Sono inoltre esclusi i danni causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne; da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve. ! Eventi atmosferici su tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. | |
Grandine su autoveicoli all’aperto con o senza reti protettive Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione. | |
Trasporto merci e attrezzature Dalla copertura sono esclusi i danni di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto; cattivo stivaggio sul veicolo; di Furto e Rapina comunque perpetrati; di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell’interno del veicolo, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna; di atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi o vandalici. Sono inoltre esclusi i danni subiti da Valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, Beni pregiati, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici. | |
Schema riepilogativo – Sezione incendio e altri danni ai beni | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Franchigia SMALL | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | 1.000 |
Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Eventi atmosferici | 1.000 |
Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – facoltativo) | 1.000 |
Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | 1.000 |
Acqua piovana | 1.000 |
Grandine su autoveicoli all’aperto | 250 € per veicolo |
Grandine su autoveicoli all’aperto (con reti protettive) | 150 € per veicolo |
Trasporto merci e attrezzature | 500 |
Ogni altra causa | 250 |
Franchigia MEDIUM | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Grandine su autoveicoli all’aperto | 250 € per veicolo |
Grandine su autoveicoli all’aperto (con reti protettive) | 150 € per veicolo |
Trasporto merci e attrezzature | 500 |
Ogni altra causa | 1.000 |
Franchigia LARGE | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Grandine su autoveicoli all’aperto | 250 € per veicolo |
Grandine su autoveicoli all’aperto (con reti protettive) | 150 € per veicolo |
Trasporto merci e attrezzature | 500 |
Ogni altra causa | 3.000 |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Valori | € 5.000 per annualità assicurativa |
Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
Caduta aeromobili | La somma assicurata |
Onda sonica | La somma assicurata |
Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
Urto di veicoli | La somma assicurata |
Fumo | La somma assicurata |
Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
Correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici | € 10.000 per annualità assicurativa |
Xxxxxxxxxxx di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni | La somma assicurata |
Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua | € 10.000 per annualità assicurativa |
Autocombustione | La somma assicurata |
Scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli | La somma assicurata |
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre | 5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio di merci presso terzi | 10 % della somma assicurata alla partita merci |
Furto di fissi e infissi | € 5.000 per annualità assicurativa |
Acqua piovana | € 10.000 per annualità assicurativa |
Gelo | € 5.000 per annualità assicurativa |
Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
Rottura tubazioni interrate | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati e di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi” | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi | € 10.000 per annualità assicurativa |
Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo |
Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici |
Colaggio acqua da impianti di estinzione | La somma assicurata |
Enti all’aperto | La somma assicurata |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Perdita pigioni | La somma assicurata |
Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi | La somma assicurata |
Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi per mancata erogazione energia elettrica | € 2.000 per annualità assicurativa |
Merci in refrigerazione in celle frigorifere | La somma assicurata |
Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica | € 2.000 per annualità assicurativa |
Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
Rischio locativo | La somma assicurata |
Fenomeno elettrico in aumento | La somma assicurata |
Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
Ricostruzione cose particolari | La somma assicurata |
Dispersione liquidi | La somma assicurata |
Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa |
Sovraccarico neve | 50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci |
Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti. | 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 15.000 per annualità assicurativa |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all’aperto | 5% della somma assicurata alle partite merci, macchinari attrezzature e arredamento con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa | |
Grandine su veicoli all’aperto | € 1.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati | |
Grandine su veicoli all’aperto (con reti protettive) | € 2.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati | |
Trasporto merci e attrezzature | La somma assicurata | |
Merci in aumento temporaneo | La somma assicurata | |
Onorari dei periti | 5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000 | |
Sezione Furto e rapina | ||
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: ! verificatisi in occasione di incendi, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione; ! agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave; ! commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: o persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono o persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti. ! verificatisi da Xxxxx avvenuto quando i Locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno; ! indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate. | ||
Macchinario, attrezzature e arredamento e merci posti all’aperto Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che detta area sia: ! fornita di illuminazione; ! completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture; protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata e dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza. Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di Sinistro, se l’impianto risulterà non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Furto e Rapina | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto |
Furto, rapina | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
Xxxxxxxxxxx, attrezzature, arredamento e merci presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni | 5 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci | |
Cose particolari | 20 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci | |
Valori comunque custoditi | 10% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci con il massimo di € 2.500 per sinistro | |
Portavalori | Scoperto 10 % | |
Guasti cagionati dai ladri | € 2.500 per sinistro | ============ |
Atti vandalici | 15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci | ============ |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||
Valori in mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
Valori fuori dai mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 10 % per rapina |
Portavalori in aumento | La somma assicurata | Scoperto 10 % |
Guasti cagionati dai ladri in aumento | La somma assicurata | ============= |
Atti vandalici in aumento | La somma assicurata | ============= |
Macchinario, attrezzature, arredamento e merci posti all’aperto | 25% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza |
Furto merci in vetrinette esterne | La somma assicurata | ============= |
Trasporto merci e attrezzature | La somma assicurata | € 500 |
Merci in aumento temporaneo | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
Distributori Self-service | La somma assicurata con il massimo del 10 % della somma stessa per Xxxxx e Valori | € 500 |
Scoperto per enti di categoria merceologica | ============= | Scoperto 10 % con il minimo di € 300 |
Scoperto per veicoli ricoverati | ============= | Scoperto 20 % |
Coesistenza di più scoperti | ============= | Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti |
Mezzi di chiusura rinforzati | ============= | Scoperto 35 % in caso di mezzi di chiusura difformi |
Impianto di allarme (requisiti IMQ) | ============= | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto |
Sezione Cristalli | ||
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; ! determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato; ! derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione; alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’Attività esercitata; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, se operanti. ! Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Cristalli | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia |
Ogni causa | € 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento | € 250 |
Sezione Elettronica |
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: ! causati con dolo dell’Assicurato e del Contraente; causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che Assimoco ne fosse a conoscenza; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; da smarrimenti od ammanchi; derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della Sezione Furto e Rapina, se operanti. Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a: ! uso e abuso di Internet o sistemi similari; qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software; funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi; qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti). |
Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell’impianto. |
Impianto di condizionamento Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro. |
Supporti dati Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista. |
Maggiori costi Dalla copertura sono esclusi i maggiori costi dovuti a: ! limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato; danni ai supporti di dati; ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. |
Impiego mobile Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati. |
Schema riepilogativo – Sezione Elettronica | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto |
Ogni causa | La somma assicurata | € 150 |
Xxxxx a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne | scoperto 5% con minimo di € 1.000 | |
Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica: | €150 elevata a: • € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. • scoperto 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. | |
Furto | La somma assicurata | scoperto 20 % dell’importo indennizzabile nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza. |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||
Supporti dati | La somma assicurata | Scoperto 10% dell’importo indennizzabile con minimo di € 150 |
Maggiori Costi | Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni | 3 giorni |
Impiego mobile | La somma assicurata | Scoperto 25 % dell’importo indennizzabile con il minimo di € 200 |
Programmi standard in licenza d’uso | La somma assicurata | scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 150 |
Sezione Responsabilità Civile | ||
Operatività della Sezione ! Efficacia dell’assicurazione L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi. ! Massimali L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. È escluso dall’Assicurazione l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. ! Xxxxxxx risarcimento Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l’Assicurazione RCT, nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l’Assicurazione RCT che l’Assicurazione RCO. | ||
Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso prestatori d’Opera (RCO) Dalla copertura sono esclusi i danni: ! derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; |
! conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; ! derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici; ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni. |
Responsabilità civile verso terzi (RCT) La garanzia RCT non comprende altresì i danni: ! provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività; ! alle Cose e/o Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o Merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga; ! di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; ! alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a Fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati; ! a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei Fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato; ! cagionati da macchine, macchinari, impianti, Merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi; ! cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; ! alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore; ! derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi; ! da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; ! da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato. ! da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge. Inoltre limitatamente alle seguenti garanzie sempre operanti sono esclusi i danni: Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell’assicurato o da lui detenute ! a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori. Operazioni di carico e scarico di merci/beni - danni ai veicoli sotto carico e scarico ! da Furto, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli, quelli cagionati alle Cose trovantisi sui/nei veicoli e quelli alle Merci/Cose sollevate, caricate e scaricate. Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere ! causati da veicoli e/o macchinari soggetti all’obbligo assicurativo previsto ai sensi del Codice delle assicurazioni promulgato con il D.lgs. 7/9/2005 N. 209, nonché i danni alle persone trasportate sui mezzi. ! Sono esclusi i Danni materiali alle Cose/Merci verificatisi in conseguenza del trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Merci danneggiate e quelli a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro. Veicoli in sosta nell’area dell’azienda ! i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle Cose trovantisi sui/nei veicoli stessi. |
! i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. Xxxxx a cose in consegna ! i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose in essi contenute. Danni da inquinamento ! i Danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse. |
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Malattie Professionali La garanzia non è operante: ! per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; ! per l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; ! all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; ! per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; ! per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. |
Somministrazione e vendita di prodotti alimentari La garanzia non comprende i danni alle Cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato. |
Distributori di carburante La garanzia non comprende i danni materiali derivanti da Furto, Incendio, Scoppio ed Esplosione, atti vandalici; corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; materiali alle Cose trovantisi all’interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi. |
Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici La garanzia non comprende i Danni alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato |
Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle Cose e/o Merci stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Cose e/o Merci danneggiate ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro. |
Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati Sono esclusi i danni a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati; causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo; causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana; causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione. |
Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile | ||||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto SMALL | Franchigia/Scoperto MEDIUM | Franchigia/Scoperto LARGE |
Responsabilità civile verso terzi | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile verso terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico, | Il massimale assicurato | € 2.500 per singolo sinistro | ||
Atti violenti - rapine - aggressioni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell’assicurato o da lui detenute | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
Interruzione o sospensione di attività | € 250.000 | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
Committenza auto | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Committenza generica | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Operazioni di carico e scarico merci/beni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Veicoli in sosta nell’area dell’azienda | € 75.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 | € 50.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 200 per ciascun cliente/ospite elevato a € 1.000 per anno assicurativo | ===== | ===== | ===== |
Responsabilità civile personale degli addetti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità per danni causati da personale non dipendente | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Danni da Inquinamento | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti | Il massimale assicurato | € 2.600 | ||
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||||
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
Malattie Professionali | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
Lavoratori Stagionali | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Distributori di carburante | € 50.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | € 50.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
RC della proprietà dei fabbricati | Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di Interruzione o sospensione di attività | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Sezione Responsabilità Civile prodotti | ||||
Efficacia dell’assicurazione | L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un Prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell’Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione. Non saranno accettate le richieste di risarcimento ricevute 12 mesi dopo la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Massimale | L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza che rappresenta il massimo esborso di Assimoco per ciascun Sinistro, per ciascun Sinistro in serie e per anno assicurativo o, in caso di durata inferiore all’anno, per l’intero periodo di minor durata. | ||
Esclusioni sempre operanti Sono esclusi i danni: ! riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; ! relativi a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il Ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; ! relativi a spese per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore; ! riferiti a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Assimoco; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; ! derivanti da prodotti fabbricati, anche utilizzati come componenti, destinati specificamente al settore automobilistico, aeronautico ed aerospaziale; ! derivanti direttamente e/o indirettamente da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli dal mancato, errato, inadeguato funzionamento degli stessi; ! conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); ! di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali “danno emergente” e “lucro cessante”, come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages); ! derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall’Assicurato Produttore nei territori di USA, Canada e Messico; ! conseguenti ad errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas); ! derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati; ! riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM); ! riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate; ! riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti; ! derivanti da Furto e/o Incendio in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti antincendio ed antifurto; ! derivanti da errata, mancata ed inadeguata germinazione di sementi; ! derivanti ad immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica; ! derivanti da Danni materiali a manufatti, Cose, prodotti in genere sottoposti a trattamenti con prodotti quali vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati; ! derivanti da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello. | |||
Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile Prodotti | |||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Scoperto esclusi USA/Canada e Messico | Scoperto per USA/Canada e Messico |
Responsabilità civile Prodotti | Il massimale assicurato con il limite del 10 % del massimale assicurato per i danni: • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell’Assicurazione; • a Cose contenute nel/i prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente; • a Cose fabbricate con l’utilizzo del/i prodotto/i coperto/i dal contratto; • ad altri prodotti o loro parti di cui il Prodotto coperto dal contratto sia parte componente | Scoperto 10 % minimo € 2.500 ed il massimo di € 25.000 | Scoperto 10 % minimo € 20.000 ed il massimo di € 40.000 |
Sezione Sostegno al reddito | |
Maggiori spese Sono escluse le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da: ! scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; ! difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Sono inoltre escluse le maggiori spese sostenute a partire dal 121 giorno successivo al momento in cui si è verificato il Sinistro. | |
Sostegno temporaneo al reddito Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni: ! occorsi in occasione dell’uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo; ! occorsi in qualità di pilota e/o componente dell’equipaggio di aeromobili in genere; ! occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l’uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura; ! occorsi in occasione dell’uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; ! sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); ! occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l’Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere; ! occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; ! sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; ! sofferti a causa dell’uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; ! occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; ! sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici; ! occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente; ! sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi; ! sofferti per l’uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; ! occorsi in occasione dell’uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l’Assicurato dimostri, al momento del Sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo; ! sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. ! Sono altresì esclusi dall’Assicurazione gli eventi sofferti: ! per le conseguenze di xxxxx diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati; ! per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria; ! per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile ai termini del contratto. | |
Schema riepilogativo – Sezione Sostegno al reddito | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Maggiori Spese | Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata |
Indennità Aggiuntiva | 10% dell’indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci con il massimo di € 10.000 |
Diaria Forfettaria | € 200 per ogni giorno lavorativo a condizione che l’interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni |
Sostegno temporaneo al reddito | La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità |
Sezione Assistenza | |
Quando non si ha diritto alla prestazione blue Assistance non fornirà alcuna prestazione: ! per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! per i danni causati da dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. ! per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. | |
Quando non si ha diritto all’invio di tecnici per interventi di emergenza Blue Assistance non è tenuta all’invio: ! dell’elettricista se la mancanza di corrente elettrica nell’immobile assicurato è stata causata da corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’Azienda a monte del contatore. ! di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari. ! di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. | |
Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle. Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un’annualità assicurativa di validità della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia. Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. | |
Schema riepilogativo – Sezione Assistenza | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
Rientro anticipato per i danni all’Azienda | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’estero |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: Sezione Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni, Sezione Elettronica, Sezione Sostegno al reddito • darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; |
Sezione Furto e Rapina • darne avviso scritto, all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; • fornire ad Assimoco o all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; • denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; Sezione Cristalli • darne avviso scritto all’Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Sezione Responsabilità Civile, Sezione Responsabilità Civile Prodotti • darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. • fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti. Sezione Assistenza Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dell’Azienda assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici: 800 257 114 (numero verde), se chiama dall’Italia; x00 00 00 000 000 (numero a pagamento), se chiama dall’Estero o dall’Italia. I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24. Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione: ! il tipo di prestazione di cui necessita; ! l’indirizzo dell’Azienda assicurata; ! il suo nome e cognome; ! il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF; ! l’indirizzo del luogo in cui si trova; ! il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà. Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l’erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione: | non prevista dal contratto. |
Gestione da parte di altre imprese: | per l’erogazione delle prestazioni di assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE S.P.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. |
Prescrizione: | i diritti derivanti dal contatto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Hai l’obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’Impresa | Salvo per la Sezione Assistenza Assimoco si impegna a pagare l’indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando Assimoco si avvale della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l’assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto sviluppato da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti ad attività commerciali. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 34 % calcolati sul premio imponibile. |
Costi del PPI | I costi complessivi sono pari al 36 % di cui il 94,44 % per costi di intermediazione. |
Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
Alla Compagnia assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnatadall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. |
All’IVASS | Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l’invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto. a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia. i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale e arbitrato : Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto ( individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione
Assicurazione Multirischi per la micro e piccola Impresa | |
Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione. | Organizzazione dei contenuti: • Guida all’utilizzo della POLIZZA • Condizioni di Assicurazione • Glossario |
Set Informativo Mod. D A0F – Ed. 09/2020 – Aggiornamento del 10/2021 | |
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari. |
Set Informativo Mod. D A0F – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021
Set Informativo Mod. D A0F – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021
Chi siamo
Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.
Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie,
da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie e alle imprese con soluzioni assicurative danni e vita.
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.
Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania
ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).
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Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza
Assirisk Commercianti.
La polizza multirischi Commercio, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, è dedicata a:
• ai correntisti delle Banche;
• agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
• ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
• alle imprese aventi fino a 50 addetti;
• ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti a commercio
ed appartenenti ai seguenti settori:
COMMERCIO: attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all’ingrosso o al dettaglio, compresi eventuali reparti accessori di conservazione, confezionamento o imballaggio (sono esclusi lavori di riparazione, manutenzione - sia presso la sede dell’assicurato che presso terzi - e di installazione presso terzi). Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.
COOPERATIVE DI DISTRIBUZIONE: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE.
Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.
COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.
IL GLOSSARIO
Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: Polizza).
Cordialmente,
Gruppo Assimoco
Set Informativo Mod. D A0F – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021
Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire
la certificazione B Corp.
COS’È UNA BCORP?
Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta
da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.
A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
ai suoi partner intermediari.
PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP
Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:
- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
INDICE
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI 7
COSA È SEMPRE ASSICURATO 7
Art. 1 – I beni assicurabili 7
Art. 2 – Caratteristiche del rischio 7
Art. 3 – Attività in chioschi 7
Art. 4 – Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio 7
Art. 5 – I danni assicurati 8
Art. 6 – Spese assicurate 10
Art. 7 – Tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio 10
Art. 8 – Eventi atmosferici 11
Art. 9 – Colaggio acqua da impianti di estinzione 11
Art. 10 – Buona fede 12
Art. 11 – Enti all’aperto 12
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 12
Art. 12 – Perdita pigioni 12
Art. 13 – Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi 12
Art. 14 – Merci in refrigerazione in celle frigorifere 12
Art. 15 – Xxxxxxx xxxxx e/o locatari 13
Art. 16 – Xxxxxxx xxxxxxxx 00
Art. 17 – Fenomeno elettrico in aumento 14
Art. 18 – Spese demolizione e sgombero in aumento 14
Art. 19 – Ricostruzione cose particolari in aumento 14
Art. 20 – Dispersione liquidi 14
Art. 21 – Eventi speciali plus 14
Art. 22 – Grandine su autoveicoli all’aperto 15
Art. 23 – Grandine su autoveicoli all’aperto con reti protettive 15
Art. 24 – Trasporto merci ed attrezzature 16
Art. 25 – Merci in aumento temporaneo 16
COSA NON È ASSICURATO
Art. 26 – I beni non assicurabili
16
16
LIMITI DI COPERTURA
Art. 27 – I danni non assicurati
16
16
Art. 28 – Limite massimo dell’indennizzo 17
Art. 29 – Franchigia 17
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 31 – Validità territoriale della copertura
20
20
Art. 30 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 18
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 20
Art. 32 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 20
Art. 33 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 20
Art. 34 – Modalita’ di valutazione del danno 20
Art. 35 – Compiti dei periti 21
Art. 36 – Onorari dei periti 21
Art. 37 – Ispezione delle cose assicurate 21
Art. 38 – Esagerazione dolosa del danno 21
Art. 39 – Rinuncia alla rivalsa 21
Art. 40 – Forma dell’assicurazione – valore a nuovo 21
Art. 41 – Determinazione dell’ammontare del danno 22
Art. 42 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 23
Art. 43 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 23
Art. 44 – Anticipo in caso di sinistro 24
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
SEZIONE FURTO E RAPINA 25
COSA È SEMPRE ASSICURATO 25
Art. 45 – I beni assicurabili 25
Art. 46 – Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura 25
Art. 47 – I danni assicurati 25
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 26
Art. 48 – Valori in mezzi di custodia 26
Art. 49 – Valori fuori da mezzi custodia 27
Art. 50 – Portavalori in aumento 27
Art. 51 – Guasti cagionati dai ladri in aumento 27
Art. 52 – Atti vandalici in aumento 27
Art. 53 – Enti all’aperto 27
Art. 54 – Furto merci in vetrinette esterne 27
Art. 55 – Trasporto merci ed attrezzature 28
Art. 56 – Merci in aumento temporaneo 28
Art. 57 – Distributori self service 28
COSA NON È ASSICURATO
Art. 58 – I beni non assicurabili
28
28
LIMITI DI COPERTURA
Art. 59 – I danni non Assicurati
29
29
Art. 60 – Limite massimo dell’indennizzo 29
Art. 61 – Scoperto per enti di categoria merceologica 29
Art. 62 – Scoperto per veicoli ricoverati 29
Art. 63 – Coesistenza di più scoperti 30
Art. 64 – Mezzi di chiusura rinforzati 30
Art. 65 – Impianto d’allarme (requisiti imq) 30
Art. 66 – Impianto d’allarme generico 31
Art. 67 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 31
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 68 – Validità territoriale della copertura
32
32
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 69 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro
32
32
Art. 70 – Titolarita’ dei diritti nascenti dalla polizza 33
Art. 71 – Modalita’ di valutazione del danno 33
Art. 72 – Compiti dei periti 33
Art. 73 – Ispezione delle cose assicurate 33
Art. 74 – Esagerazione dolosa del danno 33
Art. 75 – Forma dell’assicurazione – primo rischio assoluto 34
Art. 76 – Determinazione dell’ammontare del danno 34
Art. 77 – Recupero delle cose rubate 34
Art. 78 – Riduzione delle somme assicurate 35
Art. 79 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 35
SEZIONE CRISTALLI 36
COSA È SEMPRE ASSICURATO 36
Art. 80 – I beni assicurabili 36
Art. 81 – I danni assicurati 36
COSA NON È ASSICURATO
Art. 82 – I beni non assicurabili
36
36
LIMITI DI COPERTURA
Art. 83 – I danni non assicurati
36
36
Art. 84 – Limite massimo dell’indennizzo 36
Art. 85 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 36
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
DOVE VALE LA COPERTURA 37
Art. 86 – Validità territoriale della copertura 37
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 37
Art. 87 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 37
Art. 88 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 37
Art. 89 – Modalità di valutazione del danno 37
Art. 90 – Compiti dei periti 37
Art. 91 – Ispezione delle cose assicurate 38
Art. 92 – Esagerazione dolosa del danno 38
Art. 93 – Rinuncia alla rivalsa 38
Art. 94 – Forma dell’assicurazione – primo rischio assoluto 38
Art. 95 – Determinazione dell’ammontare del danno 38
Art. 96 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 38
SEZIONE ELETTRONICA 39
COSA È SEMPRE ASSICURATO 39
Art. 97 – I beni assicurabili 39
Art. 98 – I danni assicurati 39
Art. 99 – Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura 39
Art. 100 – Apparecchi di protezione e stabilizzazione 40
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 40
Art. 101 – Supporti dati 40
Art. 102 – Maggiori costi 40
Art. 103 – Impiego mobile 41
COSA NON È ASSICURATO
Art. 105 – I beni non assicurabili
41
41
Art. 104 – Programmi standard in licenza d’uso 41
LIMITI DI COPERTURA 41
Art. 106 – I danni non assicurati 41
Art. 107 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assicurazione tecnica 42
Art. 108 – Impianto di condizionamento 42
Art. 109 – Limite massimo dell’indennizzo 42
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 111 – Validità territoriale della copertura
43
43
Art. 110 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 42
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 43
Art. 112 – Cosa deve fare il contraente /assicurato in caso di sinistro 43
Art. 113 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 43
Art. 114 – Modalità di valutazione del danno 44
Art. 115 – Compiti dei periti e onorari dei periti 44
Art. 116 – Ispezione delle cose assicurate 44
Art. 117 – Esagerazione dolosa del danno 44
Art. 118 – Forma dell’assicurazione – valore a nuovo 45
Art. 119 – Determinazione dell’ammontare del danno 45
Art. 120 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 46
Art. 121 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 46
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
COSA È SEMPRE ASSICURATO
Art. 122 – Destinatari dell’assicurazione
47
47
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 47
Art. 123 – I danni assicurati - RCT 47
Art. 124 – Rivalsa I.N.P.S. e INAIL 51
Art. 125 – Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti 51
Art. 126 – Premio di assicurazione in base al numero di addetti – variazione degli addetti 52
Art. 127 – I danni assicurati – RCO 52
Art. 128 – Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari 54
Art. 129 – Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici – (farmaci e/o parafarmacie) 54
Art. 130 – Xxxxx a cose e/o merci trasportate, rimorchiate sollevate, caricate o scaricate 54
Art. 131 – Distributori di carburante 54
Art. 132 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati 55
CHI E COSA NON È ASSICURATO 56
Art. 133 – Persone non considerate terzi 56
LIMITI DI COPERTURA
Art. 135 – Efficacia dell’assicurazione
57
57
Art. 134 – I danni non assicurati 56
Art. 136 – Massimali 57
Art. 137 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57
Art. 138 – Franchigia e scoperto 57
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 140 – Validità territoriale della copertura
60
60
Art. 139 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 58
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 60
Art. 141 – Cosa deve fare il contraente /assicurato in caso di sinistro 60
Art. 142 – Rinuncia alla rivalsa 60
Art. 143 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 60
Art. 144 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 60
COSA È SEMPRE ASSICURATO
Art. 145 – Destinatari dell’assicurazione
61
61
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI 61
Art. 146 – I danni assicurati – RC PRODOTTI 61
Art. 147 – Premio di assicurazione in base al fatturato – variazione del fatturato 61
CHI E COSA NON E’ ASSICURATO 61
Art. 148 – Persone non considerate terzi 61
LIMITI DI COPERTURA
Art. 150 – Efficacia dell’assicurazione
62
62
Art. 149 – I danni non assicurati – Rc Prodotti 62
Art. 151 – Massimale 62
Art. 152 – Scoperto 63
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 154 – Validità territoriale della copertura
63
63
Art. 153 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 63
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 63
Art. 155 – Cosa deve fare il contraente /assicurato in caso di sinistro 63
Art. 156 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 63
Art. 157 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 63
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO 64
COSA È SEMPRE ASSICURATO 64
Art. 158 – I beni assicurabili 64
Art. 159 – Le persone fisiche assicurabili 64
Art. 160 – Operatività delle garanzie 64
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 64
Art. 161 – Maggiori spese 64
Art. 162 – Indennità aggiuntiva 64
Art. 163 – Diaria forfettaria 65
CHI NON È ASSICURATO
Art. 165 – Le persone fisiche non assicurabili
66
66
Art. 164 – Sostegno temporaneo al reddito 65
LIMITI DI COPERTURA 66
Art. 166 – I danni non assicurati 66
Art. 167 – Limite massimo dell’indennizzo 67
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 169 – Validità territoriale della copertura
67
67
Art. 168 – Riepilogo dei limiti delle garanzie 67
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 68
Art. 170 – Cosa deve fare il contraente/ assicurato in caso di sinistro 68
Art. 171 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro infortuni 68
Art. 172 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 68
Art. 173 – Modalità di valutazione del danno 68
Art. 174 – Compiti dei periti 69
Art. 175 – Onorari dei periti 69
Art. 176 – Esagerazione dolosa del danno 69
Art. 177 – Rinuncia alla rivalsa 69
Art. 178 – Forma dell’assicurazione 69
Art. 179 – Offerta e pagamento dell’indennizzo 69
SEZIONE ASSISTENZA 70
COSA È SEMPRE ASSICURATO 70
Art. 180 – Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia 70
Art. 181 – I beni assicurabili 70
Art. 182 – Prestazioni assicurate 70
COSA NON È ASSICURATO 71
Art. 183 – I beni non assicurabili 71
Art. 184 – Quando non si ha diritto alla prestazione 71
Art. 185 – Quando non si ha diritto al’invio di tecnici per interventi di emergenza 71
LIMITI DI COPERTURA 71
Art. 186 – Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite 71
Art. 187 – Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi 71
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 189 – Validità territoriale della garanzia assistenza
72
72
Art. 188 – Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso l’azienda assicurata 72
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 72
Art. 190 – Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza 72
Art. 191 – Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute 72
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 73
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 73
Art. 192 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio 73
Art. 193 – Coesistenza di franchigie e scoperti 73
Art. 194 – Modifiche dell’Assicurazione 73
Art. 195 – Oneri fiscali a carico del contraente 73
Art. 196 – Foro competente 73
Art. 197 – Dolo e colpa grave 73
Art. 198 – Rinvio alle norme di legge 73
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 199 – Termini e modalità di pagamento del premio
73
73
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L’ASSICURAZIONE
Art. 200 – Durata temporale dell’assicurazione
74
74
COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE 74
Art. 201 – Diritto di recesso del contraente 74
Art. 202 – Disdetta del contratto 74
Art. 203 – Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell’intermediario che
collabora o di cliente di Assicura agenzia srl 75
Art. 204 – Recesso in caso di sinistro 75
Art. 205 – Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento 75
Art. 206 – Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento 76
Art. 207 – Assicurazione Incendio esplosione e scoppio in abbinamento a Mutuo o Finanziamento 76
Art. 208 – Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni 76
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 77
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO 82
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI
COSA È SEMPRE ASSICURATO
ART. 1 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
Tali beni possono essere:
a) Fabbricati o porzione di fabbricati adibiti ad attività commerciale e/o di servizi nonché locati a terzi. Nel caso fosse assicurata una porzione di Fabbricato, l'Assicurazione comprende anche la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune;
b) Macchinari, attrezzature ed arredamento, purché nell’ambito di pertinenza dell’attività
commerciale e/o di servizi, compresi i Valori;
c) Merci purché nell’ambito di pertinenza dell’attività commerciale e/o di Servizi. È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:
d) Merci in refrigerazione in Celle frigorifere e/o in Banchi, armadi o mobili frigoriferi purché
nell’ambito di pertinenza dell’attività commerciale e/o di servizi;
e) Attrezzature, arredamento e Merci durante la fase di trasporto.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Le garanzie sono operanti a condizione che, relativamente alle caratteristiche costruttive, il
Fabbricato abbia:
- strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura del Tetto e rivestimenti in materiali incombustibili; Nelle pareti esterne, nella copertura del Tetto, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.
- strutture portanti del Tetto, solai e coibentazioni anche in materiali combustibili; Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.
Tali caratteristiche non sono richieste per:
a) eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all’interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiamo area coperta superiore a 20% di quella complessiva;
b) installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiamo area coperta superiore al 25% di quella complessiva.
Relativamente all’uso del Fabbricato le attività aggravanti il Rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell’intera superficie complessiva dei piani del Fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto);
Ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è tollerata la presenza di:
- Infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- Merci speciali in quantità non superiore a 500Kg;
- Esplodenti, esistenti nei fabbricati e nell’area in uso all’industria, in quantità non superiore a 1Kg.
ART. 3 – ATTIVITÀ IN CHIOSCHI
Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia, che gli enti assicurati siano posti sottotetto di un Fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili, pareti perimetrali e copertura possono essere costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.
ART. 4 – VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La vicinanza di boschi o depositi di sostanze Esplodenti o Infiammabili, non tenendo conto degli Infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del Rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 192 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio e 194 - Modifiche dell’Assicurazione.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza, l’esistenza di boschi o depositi di sostanze Esplodenti o Infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
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ART. 5 – I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1 Incendio;
2 fulmine;
3 Implosione, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell’Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
5 onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20mt da esse;
7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né al suo servizio;
8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
9 i guasti causati per ordine dell’autorità e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza;
Assimoco indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata, i Danni materiali e diretti causati da:
10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
11 correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di Fabbricati o di Macchinario, attrezzature ed arredamento (con esclusione di quanto rientrante nella definizione Apparecchiature elettroniche).
Assimoco non indennizza i danni:
- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza
nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx assoluto.
12 fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel Fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle Merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
Assimoco non indennizza i danni:
- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni;
- derivanti da usura e corrosione di tubazioni e condutture e impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento o condizionamento;
Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.
13 autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
Ai fini dell’operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:
- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
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14 Scoppio od Esplosione, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta o rimessa, anche di terzi, nell’ambito dell’area di pertinenza dell’Azienda assicurata;
15 Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi alle Merci, macchinari, attrezzature ed arredamento (se assicurati alle relative partite), durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte anche all’aperto nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L’Assicurazione non vale per gioielli ed oggetti Preziosi;
16 da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, alle Merci (se assicurate alla relativa partita) che si trovino presso terzi, nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all’Art. 2 – Caratteristiche del rischio a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio;
Assimoco indennizza altresì:
17 il Furto di Fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita Fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati.
18 i Xxxxx materiali e diretti causati dall’acqua piovana e disgelo qualora l’acqua sia penetrata dal Tetto o si sia infiltrata nel Fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
Assimoco non indennizza i danni:
a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
c) che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
d) a cose poste all’aperto o sotto tettoie;
e) a Merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
f) da umidità e stillicidio;
g) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato.
19 i Danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del Fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.
Assimoco non indennizza i danni:
a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del Fabbricato anche se interrate;
b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.
20 i Danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del
Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.
Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.
21 i Xxxxx materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate.
Assimoco non indennizza i danni:
a) alle Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
b) conseguenti a gelo;
Sono comprese, e solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino delle parti di pertinenza del Fabbricato assicurato.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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ART. 6 – SPESE ASSICURATE
Assimoco, nell’ambito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza nella forma a Primo rischio assoluto le spese, che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate, necessarie:
1 per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica autorizzata i residuati del Sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all’Art. 28 - Limite massimo dell’indennizzo;
2 per demolire, sgomberare i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente;
3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, Merci assicurati e comunque illesi, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all’Art. 28 - Limite massimo dell’indennizzo;
4 per ricostruire o riparare le Cose particolari. Il Risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
Assimoco indennizza altresì:
5 in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione. Sono comprese:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati, e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del Fabbricato e per la Direzione Lavori.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 7 – TUMULTI, SCIOPERI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
Assimoco risponde:
1 dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
2 degli altri Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
Assimoco non indennizza i danni:
a) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
e) da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato;
f) cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;
g) subiti da enti mobili posti all’aperto.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
consecutivi, Assimoco non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del Sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.
Relativamente ai danni causati da atti di Terrorismo, Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 8 – EVENTI ATMOSFERICI
Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti, agli enti assicurati, all’Abitazione e/o al Contenuto
causati da:
1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non;
2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Assimoco non indenniza i danni causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo;
e) neve;
f) cedimento o franamento del terreno;
g) valanghe e slavine;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);
subiti da:
h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
j) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
k) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
l) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
m) Serre, tunnel, fungaie;
n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
o) Lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 9 – COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE
Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
Assimoco non indennizza:
a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) i danni causati dal gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
ART. 10 – BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente Polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un Premio maggiore, l’Assicurato si impegna ad integrare il Premio di Polizza in misura corrispondente al maggior Rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.
ART. 11 – ENTI ALL’APERTO
Agli effetti delle sole garanzie Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, si precisa che Macchinario, attrezzature ed arredamento e Merci si intendono assicurati anche se posti all’aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con Polizza trasporti) purché nell’ambito dell’area di pertinenza dell’Azienda.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
ART. 12 – PERDITA PIGIONI
Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia locato a terzi, la garanzia prestata per il Fabbricato comprende, fermo quanto previsto all’Art. 28 - Limite massimo dell’indennizzo, le somme rimaste a carico dell’Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 13 – MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI
Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Banchi, armadi o mobili frigoriferi causati da:
1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
2 fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti:
a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di
controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
c) alla mancata erogazione, a qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio.
In caso di mancata erogazione dell’energia elettrica l’Assicurato si obbliga, in sede di Sinistro alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.
In conseguenza dei punti b) e c), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 12 ore da quando l’Assicurato, venuto a conoscenza del Sinistro, abbia dato immediato avviso ad Assimoco con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 14 – MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE
Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Celle Frigorifere causati da:
1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
2 fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti:
a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
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c) alla mancata erogazione, a qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio.
In caso di mancata erogazione dell’energia elettrica l’Assicurato si obbliga, in sede di Sinistro alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.
La garanzia ha effetto a condizione che:
- esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l’Assicurato ne dia immediato avviso ad Assimoco o all’Intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 15 – RICORSO TERZI E/O LOCATARI
Assimoco indennizza, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
Assimoco pagherà il Risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale assicurato.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
d) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Assimoco avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Assimoco. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
ESEMPIO
Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un Incendio che bruci il Tetto del capannone. L’Incendio si propaga al Tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una Polizza Incendio su Fabbricato, questa mi ripagherà dei danni al mio Tetto e se compresa la presente garanzia anche i danni al Tetto del vicino.
È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione Responsabilità Civile.
ART. 16 – RISCHIO LOCATIVO
Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da Incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.
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ESEMPIO
La garanzia Xxxxxxx locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’Assicurazione stipulata per il Rischio locativo
consente quindi all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso
in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.
ART. 17 – FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 5 - I danni assicurati - punto 11 - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni
elettrici si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
ART. 18 – SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 6 - Spese Assicurate - punti 1 e 2 - si intende prestata per l’ulteriore
somma assicurata indicata alla specifica partita.
ART. 19 – RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 6 - Spese Assicurate - punto 4 - si intende prestata per l’ulteriore somma
assicurata indicata alla specifica partita.
ART. 20 – DISPERSIONE LIQUIDI
Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del Massimale convenuto, i Xxxxx materiali e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte delle Merci assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Assimoco non indennizza i danni:
a) derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
d) di fuoriuscita di materiale fuso;
e) di stillicidio;
f) causati ad altri enti da dispersione del liquido;
Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 21 – EVENTI SPECIALI PLUS
Assimoco indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti:
1 causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- Lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici. Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre.
2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve.
S’intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.
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Sono inoltre esclusi i danni causati:
a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
b) da valanghe e slavine;
c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
3 causati dagli eventi di cui all’Art. 8 – Eventi Atmosferici e, se assicurata la partita Fabbricato, a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, (escluso comunque il relativo contenuto).
Sono comunque esclusi i danni a Lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
4 causati dagli eventi di cui all’Art. 8 - Eventi Atmosferici - e se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.
5 causati dagli eventi di cui all’Art. 7 – Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio – e se assicurate le partite Merci e/o Macchinario, attrezzature ed arredamento, a enti mobili posti all’aperto negli spazi di pertinenza dell’Azienda assicurata.
Restano comunque esclusi enti pregiati, Preziosi e Valori.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 22 – GRANDINE SU AUTOVEICOLI ALL’APERTO
Fermo quanto disposto all’Art. 8 – Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, Assimoco
indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli:
- nuovi non ancora immatricolati;
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione;
- in conto vendita in possesso dell’Assicurato;
posti all’aperto negli spazi di pertinenza dell’Azienda assicurata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione. La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 23 – GRANDINE SU AUTOVEICOLI ALL’APERTO CON RETI PROTETTIVE
Fermo quanto disposto all’Art. 8 – Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, Assimoco
indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli:
- nuovi non ancora immatricolati;
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione;
- in conto vendita in possesso dell’Assicurato;
purchè posti sotto reti antigrandine negli spazi di pertinenza dell’Azienda assicurata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione. La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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ART. 24 – TRASPORTO MERCI ED ATTREZZATURE
Assimoco indennizza i Xxxxx materiali e diretti subiti da Xxxxx e dagli attrezzi ed utensili connessi
all’attività dell’Azienda durante il trasporto:
- su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 x.xx;
- su autovetture
condotti dall’Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di:
a) Incendio, fulmine, Esplosione, Scxxxxx xon causati da ordigni esplosivi;
b) ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
c) collisione del veicolo vettore con altri veicoli, urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.
Assimoco non indennizza i danni:
a) di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto; cattivo stivaggio sul mezzo vettore;
b) di Furto e raxxx xomunque perpetrati;
c) di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell’interno dell’autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna;
d) di atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi vandalici;
e) subiti da Valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, Beni pregiati, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.
In caso di danno agli attrezzi e agli utensili l’Indennizzo sarà determinato in base al valore allo stato d’uso.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 25 – MERCI IN AUMENTO TEMPORANEO
Assimoco, nei seguenti periodi temporali, assicura:
- dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare;
- dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare un’ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita Merci qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione.
La somma complessivamente assicurata tra le partite Merci e Merci in aumento temporaneo non
potrà essere superiore ad € 2.000.000.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COSA NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
ART. 26 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) Fabbricati vuoti ed inoccupati;
b) Fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
c) Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
d) Fabbricati ubicati in paesi esteri;
e) macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
f) Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici qualora già coperti da apposita Assicurazione.
ART. 27 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non assicura i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) di Furto, Rapina, occupazione abusiva;
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e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
f) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
ART. 28 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 29 – FRANCHIGIA
È data facoltà al Contraente di scegliere tra le opzioni di Franchigia Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni Sinistro indennizzabile a termine di Polizza.
Franchigia “SMALL”
Art./Comma | Garanzia | Franchigia € |
Art. 5/18 | Acqua piovana | 1.000 |
Art. 7 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | 1.000 |
Art. 7 | Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Art. 8 | Eventi atmosferici | 1.000 |
Art. 21/1 | Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – | 1.000 |
Art. 21/2 | Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | 1.000 |
Art.22 | Grandine su autoveicoli all’aperto | 250 per veicolo |
Art.23 | Grandine su autoveicoli all’aperto con reti protettive | 150 per veicolo |
Art. 24 | Trasporto merci ed attrezzature | 500 |
Ogni altra causa | 250 |
Franchigia “MEDIUM”
Art./Comma | Garanzia | Franchigia € |
Art. 7 | Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Art. 22 | Grandine su autoveicoli all’aperto | 250 per veicolo |
Art. 23 | Grandine su autoveicoli all’aperto con reti protettive | 150 per veicolo |
Art. 24 | Trasporto merci ed attrezzature | 500 |
Ogni altra causa | 1.000 |
Franchigia “LARGE”
Art./Comma | Garanzia | Franchigia € |
Art. 22 | Grandine su autoveicoli all’aperto | 250 per veicolo |
Art. 23 | Grandine su autoveicoli all’aperto con reti protettive | 150 per veicolo |
Art. 24 | Trasporto merci ed attrezzature | 500 |
Ogni altra causa | 3.000 |
COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO
La Franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato e l’inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l’entità del Premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la Franchigia fissa è di 1.000 € l’Indennizzo sarà di 4.000 €.
Lo Scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno accertato. Con la Franchigia e lo Scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del Rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del Premio.
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ART. 30 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ADB | ||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
1/b | Valori | € 5.000 |
5/1,2 | Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
5/3 | Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
5/4 | Caduta aeromobili | La somma assicurata |
5/5 | Onda sonica | La somma assicurata |
5/6 | Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
5/7 | Urto di veicoli | La somma assicurata |
5/8 | Fumo | La somma assicurata |
5/9 | Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
5/10 | Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
5/11 | Correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/12 | Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni | La somma assicurata |
5/12 | Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/13 | Autocombustione | La somma assicurata |
5/14 | Scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli | La somma assicurata |
5/15 | Incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre | 5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
5/16 | Incendio, fulmine, esplosione e scoppio di merci presso terzi | 10 % della somma assicurata alla partita merci |
5/17 | Furto di fissi e infissi | € 5.000 per annualità assicurativa |
5/18 | Acqua piovana | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/19 | Gelo | € 5.000 per annualità assicurativa |
5/20 | Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
5/21 | Rottura tubazioni interrate | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
6/1 | Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
6/2 | Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi” | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
6/3 | Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi | € 10.000 per annualità assicurativa |
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Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
6/4 | Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
6/5 | Le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
6/6 | Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
7 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50% per atti di terrorismo |
8 | Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici |
9 | Colaggio acqua da impianti di estinzione | La somma assicurata |
11 | Enti all’aperto | La somma assicurata |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
12 | Perdita pigioni | La somma assicurata |
13/a), b | Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi | La somma assicurata |
13/c) | Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica | € 2.000 |
14/a), b) | Merci in refrigerazione in celle frigorifere | La somma assicurata |
14/c) | Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica | € 2.000 |
15 | Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
16 | Rischio locativo | La somma assicurata |
17 | Fenomeno elettrico in aumento | La somma assicurata |
18 | Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
19 | Ricostruzione cose particolari in aumento | La somma assicurata |
20 | Dispersione liquidi | La somma assicurata |
21/1 | Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa |
21/2 | Sovraccarico neve | 50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci |
21/3 | Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti | 5% della somma assicurata al fabbricato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
21/4 | Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 15.000 per annualità assicurativa |
21/5 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all’aperto | 5% della somma assicurata alle partite merci, macchinari attrezzature e arredamento con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa |
22 | Grandine sui veicoli all’aperto | € 1.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati |
23 | Grandine sui veicoli all’aperto con reti protettive | € 2.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati |
24 | Trasporto merci ed attrezzature | La somma assicurata |
25 | Merci in aumento temporaneo | La somma assicurata |
36 | Onorari dei periti | 5% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 10.000 |
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DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 31 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all’Art. 5 - I danni assicurati - punti 15 e 16.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
Per la garanzia Trasporto Merci ed Attrezzature, la copertura vale per la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 192 - Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
ART. 32 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco;
2 darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quanto previsto agli artt. 13 - Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi - e 14 - Merci in refrigerazione in celle frigorifere;
3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione di Assimoco la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci, sia finite che in corso di lavorazione.
L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
ART. 33 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
ART. 34 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Pexxxx xnterviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Pexxxx xa facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al
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Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Sixxxxxx xhe colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 35 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 36 – ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 37 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 38 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
ART. 39 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
ART. 40 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per Valore a nuovo si intende:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato
assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
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- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Sono esclusi Preziosi, Valori e Beni pregiati, nonché fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.
ART. 41 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma Valore a nuovo e più precisamente:
1 per Fabbricati si stima:
a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) il deprezzamento subìto in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di
costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2 per Maxxxxxxxxx, attrezzature ed arredamento si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3 per Mexxx xi stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti Merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
4 per supplemento di indennità si stima l’importo che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per Fabbricato, Macchinario, attrezzature ed arredamento, determina l’indennità complessiva calcolata in base al Valore a nuovo.
Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo Valore a nuovo è dato dall’intero ammontare del
supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, macchina od impianto, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati.
Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
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5 per Beni pregiati si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro.
6 per titoli di credito si stabilisce che:
a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire ad Assimoco l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che
l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione
cambiaria.
NOTA BENE
Per Valore a nuovo s’intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al Risarcimento, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della Polizza. Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il Risarcimento senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell’uso del bene stesso.
ESEMPIO
Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.
Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;
Valore a stato d’uso del pavimento. € 3.500, supplemento dell’Indennizzo € 1.500;
Indennizzo € 5.000.
ART. 42 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 41 - Determinazione dell’ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all’Art. 41 – Determinazione dell’ammontare del danno - comprensivo del supplemento d’indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’Indennizzo) non risulti essere superiore ad € 3.000.
ESEMPIO
Applicazione Regola Proporzionale:
Valore immobile: 100.000 €
Valore assicurato in Polizza: 50.000 €
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 €
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000: Indennizzo pari a 5.000 € (poiché in Polizza
l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell’immobile)
ART. 43 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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ART. 44 – ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sixxxxxx x su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, Assimoco anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.
Questo anticipo sull'Indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:
1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore ad € 50.000;
2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del Sinistro;
3 che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro;
4 che non sussistano sull’immobile oggetto di Assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
5 che l’Assicurato non si trovi in stato fallimentare.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l’ammontare stimato
del Sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione
dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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SEZIONE FURTO E RAPINA
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
ART. 45 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:
a) Macchinario, attrezzature ed arredamento e Merci, posti all’interno dei fabbricati nei quali si svolge l’attività Commerciale e/o di Servizi, compresi i Valori;
È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:
b) Macchinario, attrezzature ed arredamento e Merci posti all’aperto purché nell’ambito di pertinenza dell’attività Commerciale e/o di Servizi;
c) Merci poste in vetrinette esterne, nell’ambito di pertinenza dell’attività Commerciale e/o di
Servizi;
d) Macchinario, attrezzature, arredamento e Merci durante la fase di trasporto dall’ubicazione assicurata all’ubicazione del cliente e viceversa;
ART. 46 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia è prestata – alle seguenti condizioni da ritenersi tutte essenziali:
a) che i Locali abbiano pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento anche non armato;
b) che qualora il Fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del Tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del Tetto sia in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso;
c) che ogni apertura verso l’esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro, venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l’autore si sia introdotto nei
Locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
ART. 47 – I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1 Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Locali contenenti le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
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c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a Locali
chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti casseforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, Assimoco è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei Locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
Sono parificati ai danni del Furto i guasti alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
2 Furto commesso:
a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte, vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di
Addetti all’esercizio.
3 Rapina od estorsione avvenute nei Locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta
violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.
Assimoco indennizza altresì, nell’ambito della somma assicurata:
4 Macchinario, attrezzature, arredamento e Merci affidate in custodia o lavorazione presso terzi, o presso fiere, mostre, esposizioni prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura e fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla specifica partita.
5 Cose particolari fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita macchinario, attrezzature, arredamento e Merci, l’Assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione.
6 Valori:
a) comunque custoditi purché all’interno dei Locali dell’Azienda;
b) in conseguenza di Rapina o Xxxxxx commessi all’esterno dei Locali precisati in Polizza, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi dipendenti o Familiari durante il trasporto dei Valori; la garanzia è estesa al Furto, anche con destrezza, in seguito ad Infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per Sinistro e non vale se la persona che trasporta i Valori all’esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
7 guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i Locali che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei Locali stessi, compresi impianti di allarme.
L’Assicurazione si intende operante, fino alla concorrenza di € 2.500 per Sinistro, per i guasti cagionati dai ladri.
8 atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i Valori) nel tentativo di commettere o nel commettere il Furto, la Rapina e/o l’estorsione fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata Merci, Macchinario, attrezzature ed arredamento.
Assimoco presta inoltre la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti al precedente punto 1, anche se l’autore del Furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei Locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni, di casseforti, armadi di sicurezza, o della sorveglianza interna dei Locali stessi;
b) che il Furto sia commesso a Locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il
dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei Locali stessi.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l’Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
ART. 48 – VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA
L’Assicurazione è prestata per Valori custoditi in casseforti o armadi corazzati nei limiti della somma assicurata alla specifica partita ed in aumento a quanto automaticamente previsto in Polizza.
Per la garanzia Furto vale quanto disposto all’Art. 47 - I danni assicurati - punto 1.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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ART. 49 – VALORI FUORI DA MEZZI CUSTODIA
L’Assicurazione è prestata per Valori fuori da Mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.
Per la garanzia Furto vale quanto disposto all’Art. 47 - I danni assicurati - punto 1.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 50 – PORTAVALORI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 47 - I danni assicurati – punto 6) b – Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi all’esterno dei Locali precisati in Polizza, si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
ART. 51 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 47 – I danni assicurati - punto 7 – guasti cagionati dai ladri si intende
prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
ART. 52 – ATTI VANDALICI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 47 – I danni assicurati - punto 8 – atti vandalici si intende prestata per
l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
ART. 53 – ENTI ALL’APERTO
Assimoco indennizza il Furto a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, del Macchinario, attrezzature ed arredamento e delle Merci (escluso in ogni caso rame ed alluminio) poste all’aperto nell’ambito dell’area pertinente al Fabbricato o al complesso immobiliare in cui è ubicata l’Azienda. Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che detta area sia:
a) fornita di illuminazione;
b) completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture;
c) protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata e dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza.
Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di Sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo. In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al
Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
In nessun caso Assimoco indennizzerà per singolo Sinistro e annualità assicurativa un importo superiore al 25% della somma assicurata alla partita macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci con il massimo di € 20.000 per Sinistro e annualità assicurativa.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 54 – FURTO MERCI IN VETRINETTE ESTERNE
Assimoco indennizza il Furto consumato o tentato, compresi i relativi guasti cagionati dai ladri, subiti dalle Merci esposte in vetrinette esterne ad uso espositivo, non comunicanti con i Locali dell’Azienda. La garanzia è operante a condizione che l’autore del Furto abbia violato le vetrinette mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura o delle vetrinette stesse.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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ART. 55 – TRASPORTO MERCI ED ATTREZZATURE
Assimoco indennizza i Xxxxx materiali e diretti subiti da Xxxxx e dagli attrezzi ed utensili connessi
all’attività dell’Azienda durante il trasporto:
- su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 x.xx;
- su autovetture a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano
visibili dall’esterno
condotti dall’Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di sottrazione, mediante Furto o Rapina, anche dell’intero automezzo.
La garanzia è operante a condizione che:
a) il trasporto avvenga in orari diurni, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, nei giorni lavorativi esclusi comunque i festivi;
b) il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;
c) durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli devono avere le portiere chiuse a chiave;
d) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione al veicolo, per qualsiasi motivo e che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell’antifurto sia presentata immediata denuncia all’Autorità.
Per i soli casi di Furto dell’intero automezzo la garanzia è operante a condizione che:
e) durante le soste dei veicoli in Locali chiusi con mezzi appropriati, il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura;
o in alternativa che:
f) siano installati e siano messi in funzione sul veicolo apparecchi antifurto e che in caso di
Sinistro vengano immediatamente consegnate ad Assimoco - quale prova dell’avvenuto
inserimento dell’antifurto – tutte le chiavi del veicolo stesso, per i soli veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 x.xx i dispositivi/sistemi devono essere conformi alla norma CEI (Comitato Elettronico Italiano) 79/17 con I, II o III livello di prestazione.
Assimoco non indennizza i danni subiti da Valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, Beni pregiati, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
In caso di danno agli attrezzi e agli utensili l’Indennizzo sarà determinato in base al valore allo stato d’uso.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 56 – MERCI IN AUMENTO TEMPORANEO
Assimoco, nei seguenti periodi temporali, assicura:
- dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare;
- dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare un’ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita Merci qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione.
La somma complessivamente assicurata tra le partite Merci e Merci in aumento temporaneo non
potrà essere superiore ad € 100.000.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 57 – DISTRIBUTORI SELF SERVICE
Qualora l’attività assicurata sia operativa 24 ore su 24 attraverso l’utilizzo di distributori automatici, fissati saldamente al suolo o ai muri del Fabbricato, Assimoco indennizza i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto consumato o tentato ai distributori e agli eventuali infissi posti a protezione degli stessi.
Sono comprese nella somma assicurata le Merci e i Valori contenuti nei distributori assicurati fino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla presente partita.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COSA NON È ASSICURATO
ART. 58 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco NON assicura:
a) le Merci rame ed alluminio in genere;
b) Xxxxxxxxxxx, attrezzature ed arredamento qualora già coperti da apposita Assicurazione.
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LIMITI DI COPERTURA
ART. 59 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non assicura i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
1 persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti;
2 persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
3 incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono;
4 persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
d) verificatisi da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
e) i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
ART. 60 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 61 – SCOPERTO PER ENTI DI CATEGORIA MERCEOLOGICA
Relativamente alla partita Macchinario, attrezzature ed arredamento e Merci, l’Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 300 qualora la garanzia riguardi una delle seguenti attività: Abbigliamento (escluso pellicce)
Articoli per agricoltura, concimi, fertilizzanti, mangimi, antiparassitari, fitofarmaci, anticrittogramici Articoli per l'infanzia (escluso abbigliamento)
Articoli per l'infanzia (compreso abbigliamento) Argenteria
Formaggi duri (deposito di)
Bar (compresa rivendita tabacchi e/o Valori e/o ricevitoria)
Bazar (esclusi Preziosi, pirici e materie plastiche espanse e alveolari) Elettrodomestici con audiovisivi (solo commercio)
Elettronica (solo commercio) Foto-ottica
Impianti e/o pannelli fotovoltaici e/o solari (solo commercio)
Macchine d’ufficio (solo commercio)
Materiali elettrici Maglieria Pelletterie
Radio – TV – registratori e accessori
Sport - vendita articoli sportivi (compreso abbigliamento)
Tabaccherie, articoli per fumatori anche con ricevitoria, rivendita carte telefoniche e Valori bollati Negozio self service senza presenza personale
Prodotti chimici e altri prodotti intermedi
Distributori carburante senza autolavaggio senza bar, tabacchi, valori bollati, market Distributori carburante senza autolavaggio con bar, tabacchi, valori bollati, market COOPERATIVE
Cooperativa per la commercializzazione di olio sfuso
Cooperativa per il confezionamento e commercializzazione olio con propri marchi
ART. 62 – SCOPERTO PER VEICOLI RICOVERATI
Qualora il Furto o la Rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli ricoverati che si trovano nei Locali indicati in Polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, Assimoco corrisponderà la somma liquidata a termini di Polizza, sotto detrazione dello Scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
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Detto Scoperto, se operante in concomitanza con altro Scoperto eventualmente previsto dalla Polizza, viene elevato al 25% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20% la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile senza tener contro della Franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
ART. 63 – COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI
In concomitanza di due o più scoperti previsti in Polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una Franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
ART. 64 – MEZZI DI CHIUSURA RINFORZATI
A deroga di quanto previsto dall’Art. 46 - Caratteristiche del rischio e dei Mezzi di Chiusura,
l’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm².
Assimoco non indennizza salvo diversamente convenuto i danni di Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente
protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l’autore si sia introdotto nei Locali
forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 25% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi a quelli sopra descritti.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 65 – IMPIANTO D’ALLARME (REQUISITI IMQ)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia
del contratto:
a) che i Locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’IMQ;
b) che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme sopra descritto ed a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone;
c) che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
d) che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche;
e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasti, per ripristinare
l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
In caso di Sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Furto e rapina
In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 66 – IMPIANTO D’ALLARME GENERICO
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i Locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata.
Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone.
In caso di Sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo.
In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 67 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i Limiti di Indennizzo indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO E RAPINA | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
47 | Furto, rapina | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
47/4 | Macchinario, attrezzature, arredamento e merci presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni | 5 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci | |
47/5 | Cose particolari | 20 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci | |
47/6 a) | Valori comunque custoditi | 10% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci con il massimo di € 2.500 per sinistro | |
47/6 b) | Portavalori | Scoperto 10 % | |
47/7 | Guasti cagionati dai ladri | € 2.500 per sinistro | == |
47/8 | Atti vandalici | 15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci | == |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGUNTIVO | |||
48 | Valori in mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
49 | Valori fuori da mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 10 % per rapina |
50 | Portavalori in aumento | La somma assicurata | Scoperto 10 % |
51 | Guasti cagionati dai ladri in aumento | La somma assicurata | == |
52 | Atti vandalici in aumento | La somma assicurata | == |
53 | Enti all’aperto | 25% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente / Assicurato o degli incaricati della sorveglianza |
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Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
54 | Furto merci in vetrinette esterne | La somma assicurata | == |
55 | Trasporto Merci e attrezzature | La somma assicurata | € 500 |
56 | Merci in aumento temporaneo | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di mezzi di chiusura difformi |
57 | Distributori Self Service | La somma assicurata con il massimo del 10 % della somma stessa per Merci e Valori | € 500 |
61 | Scoperto per enti di categoria merceologica | == | Scoperto 10 % con il minimo di € 300 |
62 | Scoperto per veicoli ricoverati | == | Scoperto 20 % |
63 | Coesistenza di più scoperti | == | Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti |
64 | Mezzi di chiusura rinforzati | == | Scoperto 25 % in caso di mezzi di chiusura difformi |
65 | Impianto di allarme (requisiti IMQ) | == | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto |
66 | Impianto di allarme generico | == | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto |
DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 68 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
Per la garanzia Trasporto Merci ed Attrezzature, la copertura vale per la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 192 - Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
ART. 69 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
In caso di Sinistro il Contraente/l’Assicurato deve:
a) darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad
Assimoco entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
b) fornire ad Assimoco, o all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico di Assimoco in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assimoco provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
II Contraente o l’Assicurato devono altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto e cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
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ART. 70 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
ART. 71 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 72 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 73 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 74 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
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ART. 75 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola Proporzionale prevista dalle normi vigenti.
NOTA BENE
Cosa significa Primo rischio assoluto?
L'Assicurazione a Primo rischio assoluto è la forma di Assicurazione che impegna Assimoco ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la Regola Proporzionale.
Esempio applicazione Primo rischio assoluto
Valore immobile: 100.000 €
Valore assicurato in Polizza: 50.000 € (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro)
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 € (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 €: Indennizzo pari a 10.000 €
ART. 76 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:
1 per Xxxxxxxxxxx, attrezzature ed arredamento è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del Sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
2 per Beni pregiati è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell’oggetto stesso;
3 per le Merci il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.
Nelle lavorazioni industriali le Merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
4 per i titoli di credito, si stabilisce che:
a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
ART. 77 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Assimoco se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece Assimoco ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Assimoco per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del Sinistro.
L’Assicurato ha la facoltà di abbandonare ad Assimoco le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del Sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Furto e rapina
ART. 78 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso Assimoco decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Assimoco di recedere dal contratto ai sensi
dell’Art. 204 - Recesso in caso di Sinistro.
ART. 79 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Cristalli
SEZIONE CRISTALLI
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
ART. 80 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:
a) Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
b) Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all’esterno dei fabbricati purché nell’area di pertinenza dell’Azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.
COSA NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
ART. 81 – I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a risarcire:
a) le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle Lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
b) le spese per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.
ART. 82 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) le Lastre oggetto di compravendita;
b) i lucernari;
c) le Lastre aventi valore artistico e/o d’antiquariato.
ART. 83 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;
b) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei Locali nei quali si svolge l’attività esercitata;
i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione Incendio, Eventi Naturali E Altri Danni Ai Beni e della sezione Furto e Rapina, se operanti.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.
ART. 84 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 85 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto
indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
81 | Ogni causa | € 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento. | € 250 |
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Cristalli
DOVE VALE LA
COPERTURA
ART. 86 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ART. 87 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del Sinistro onde contribuire all’accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
ART. 88 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
ART. 89 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 90 – COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Cristalli
ART. 91 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 92 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
ART. 93 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
ART. 94 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola Proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.
NOTA BENE
Cosa significa Primo rischio assoluto?
L'Assicurazione a Primo rischio assoluto è la forma di Assicurazione che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la Regola Proporzionale.
Esempio applicazione Primo rischio assoluto
Valore immobile: 100.000 €
Valore assicurato in Polizza: 50.000 € (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro)
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 € (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 €: Indennizzo pari a 10.000 €
ART. 95 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle Lastre
danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.
ART. 96 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Elettronica
SEZIONE ELETTRONICA
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
ART. 97 – I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia Srl. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:
Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, Conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.
Il tutto ad uso esclusivo dell’Azienda, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
ART. 98 – I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti:
1 causati alle Apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
2 derivanti dal Furto delle Apparecchiature elettroniche, a condizione che l’autore si sia
introdotto nei Locali contenenti le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a Locali
chiusi.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 99 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia di cui al punto 2 dell’articolo precedente è prestata alle seguenti condizioni essenziali per la sua operatività:
a) che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento anche non armato.
b) qualora il Fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del Tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del Tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
c) che ogni apertura verso l’esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Elettronica
Nel caso in cui, al momento del Sinistro venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente
protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l’autore si sia introdotto nei Locali
Assimoco corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto
forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
-
del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
ART. 100 – APPARECCHI DI PROTEZIONE E STABILIZZAZIONE
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.
In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
ART. 101 – SUPPORTI DATI
Assimoco indennizza, in casi di danno materiale e diretto causato ai Supporti dati indennizzabile in base alla presente sezione, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall’ultima copia di sicurezza effettuata, ferme restando quanto previsto all’Art.
106 – I danni non assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 102 – MAGGIORI COSTI
Qualora ne sia stata indicata in Polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo
Premio viene convenuto quanto segue:
a) in caso di Sinistro, indennizzabile a termine della presente sezione che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, Assimoco indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
Assimoco non risponde dei maggiori costi dovuti a:
b) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o
apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
c) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il
rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
d) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo
dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
e) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
f) danni ai supporti dati;
g) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
h) Il periodo d’Indennizzo sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
Assimoco risponde per singolo Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di Indennizzo. Assimoco riconosce inoltre la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di Indennizzo effettivamente utilizzato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Elettronica
ART. 103 – IMPIEGO MOBILE
Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione del Rischio indicata in Polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano a condizione che:
- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi
dall’ubicazione indicata in Polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato ed indicata in Polizza.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.
La garanzia Furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di Tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al
trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 104 – PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D’USO
Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal Sinistro,
l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COSA NON È ASSICURATO
ART. 105 – I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) le Apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
b) le Apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del Sinistro;
c) i telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 106 – I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e del Contraente;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale
dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal
costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Elettronica
j) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
k) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
l) da smarrimenti od ammanchi;
m) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, se operanti.
Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:
n) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
o) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
p) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
q) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
r) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
s) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
t) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
u) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti).
ART. 107 – ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TECNICA
Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
d) aggiornamento tecnologico dell’impianto.
ART. 108 – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
ART. 109 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 110 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto
indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ELETTRONICA | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/Scoperto |
98/1 | Ogni causa | La somma assicurata | € 150 |
98/1 | Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne | La somma assicurata | Scoperto 5% con il minimo di € 1.000 |
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Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo - € | Franchigia/Scoperto |
98/1 | Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica | La somma assicurata | franchigia €150, Elevata a € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. Elevata a scoperto 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. |
98/2 | Furto | La somma assicurata | scoperto 20 % dell’importo indennizzabile nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |||
101 | Supporto dati | La somma assicurata | Scoperto 10% con il minimo di € 150 |
102 | Maggiori costi | Importo giornaliero convenuto in polizza con il massimo di 180 giorni | 3 giorni |
103 | Impiego Mobile | La somma assicurata | Scoperto 25% con il minimo di € 200 |
104 | Programmi standard in licenza d’uso | La somma assicurata | Scoperto 10% con il minimo di € 150 |
DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 111 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 192 - Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
ART. 112 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco;
2 darne avviso scritto all’Intermediario che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Assimoco si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di Assimoco, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
ART. 113 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
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ART. 114 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 115 – COMPITI DEI PERITI E ONORARI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Assimoco si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 116 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 117 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
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ART. 118 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO
L’Assicurazione è prestata:
a) a Valore intero e a nuovo per le garanzie previste all’Art. 98 – I danni Assicurati - intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
b) a Primo rischio assoluto per le opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo e cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza l’applicazione della Regola Proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.
ART. 119 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di Polizza secondo le seguenti norme:
Per Apparecchiature elettroniche:
A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1 si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2 si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del Sinistro.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) - 1) diffalcato dell’importo come ad A) - 2) a meno che Assimoco non si avvalga delle facoltà di cui all’Art. 112 – Cosa deve fare il Contraente in caso di Sinistro - punto 4), in tal caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) - 1).
B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1 si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’impianto od
apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
2 si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) - 1), diffalcato dell’importo
stimato come a B) - 2).
Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:
3 si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4 si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B3, diffalcato dell’importo stimato
come a B4.
Assimoco ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’Indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in Polizza.
Per Supporti dati:
Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.
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ESEMPIO
In occasione di un Sinistro Incendio vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti aziendali.
L’Indennizzo sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.
Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal Sinistro, Assimoco indennizzerà solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.
ART. 120 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Per le garanzie previste all’Art.98 - I danni assicurati se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 119 - Determinazione dell’ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.
ESEMPIO
Applicazione Regola Proporzionale:
Valore Apparecchiature elettroniche: 10.000 €
Valore assicurato in Polizza: 5.000€
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 5.000 €
In caso di Danno parziale ad es. di 1.000€: Indennizzo pari a 500 € (poiché in Polizza l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% dell’Apparecchiature elettroniche)
ART. 121 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È SEMPRE ASSICURATO
ART. 122 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi:
- collegati all’attività svolta, compresa la conduzione dei fabbricati; I destinatari possono inoltre essere tutelati:
- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati.
ART. 123 – I DANNI ASSICURATI - RCT
1 Responsabilità Civile verso Terzi
Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per Danni corporali e
materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali
cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività:
a) operazioni di ritiro e consegna delle Merci presso terzi;
b) proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio, anche
all’esterno dell’area aziendale;
c) gestione, nell’ambito dell’Azienda, di una mensa aziendale e/o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i Danni corporali subiti dai dipendenti dell’Assicurato e da eventuali visitatori ammessi alla mensa. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
d) gestione ed uso, nell’ambito dell’Azienda, di distributori automatici di cibi e bevande;
e) servizio di pulizia dei Locali dell’Azienda; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia
opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
f) servizio antincendio interno all’Azienda organizzato e composto da personale dipendente
dell’Assicurato;
g) erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno dell’Azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari Addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
h) organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
i) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
j) proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai Fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
k) gestione di CRAL aziendale, dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;
l) organizzazione di visite guidate sia nell’ambito dell’Azienda che presso clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli Addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
m) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani
da guardia e non, anche fuori dal recinto dell’Azienda;
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n) gestione di spacci Aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell’ambito dell’Azienda;
o) proprietà ed uso, nell’ambito dell’Azienda di: officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’Azienda;
p) omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale. Tale estensione è valida ed operante a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in diretta connessione e complementarietà con i lavori descritti in Polizza, con esclusione pertanto di danni derivanti dalla specifica fornitura per contratto degli anzidetti servizi.
q) possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati
dall’Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in Polizza.
2 Atti Violenti – Rapine – Aggressioni
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per Danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di Rapina, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato.
3 Incendio, Xxxxxxx ed esplosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute
La garanzia comprende i Danni materiali a Cose di terzi conseguenti ad Incendio, Scoppio ed
Esplosione delle Cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute.
Assimoco non indennizza i danni alle Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle
Cose sulle quali si eseguono i lavori.
Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga Assicurazione Incendio,
l’Assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o
limiti di Risarcimento assicurati con la predetta Assicurazione Incendio.
4 Interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto.
5 Committenza auto
La garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Assimoco nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.
Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati.
Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 133 - Persone no considerate terzi - lettera a).
6 Committenza generica
La garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per Danni corporali e materiali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’Assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.
7 Operazioni di carico e scarico di merci/beni - danni ai veicoli sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali e materiali verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, svuotamento e riempimento - da e su - veicoli da trasporto di Merci, ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e magazzini dell’Assicurato. L’Assicurazione comprende i Danni materiali ai veicoli da trasporto di Merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sottoposti alle operazioni di carico o scarico o in sosta nei luoghi dove si svolgono tali operazioni.
Assimoco non indennizza i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli, quelli cagionati alle Cose trovantisi sui/nei veicoli e quelli alle Merci/Cose sollevate, caricate e scaricate.
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8 Mezzi Meccanici, Macchinari, Impianti ed Attrezzature in genere
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore) - inclusi mezzi, macchinari e impianti di sollevamento -
sempreché utilizzati nell’ambito di pertinenza dell’Azienda assicurata o presso terzi e condotti da persona abilitata ai sensi delle norme in vigore per il loro utilizzo.
Assimoco non indennizza:
a) i danni causati da veicoli e/o macchinari soggetti all’obbligo assicurativo previsto ai sensi del Codice delle assicurazioni promulgato con il D.Lgs. 7/9/2005 N. 209, nonché i danni alle persone trasportate sui mezzi.
b) i Danni materiali alle Cose/Merci verificatisi in conseguenza del trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Merci danneggiate e quelli a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.
9 Veicoli in sosta nell’area dell’Azienda
La garanzia comprende i Danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli Addetti e delle
persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio
poste nell’ambito dell’Azienda assicurata.
Assimoco non indennizza:
a) i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle
Cose situate sui/nei veicoli stessi;
b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità
diretta dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.
Assimoco non indennizzerà per danni a Cose in ambito lavori presso terzi importo superiore a quanto indicato nello schema riepilogativo.
10 Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 per le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato Trattamento del dato purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
11 Xxxxx a cose in consegna
L’Assicurazione è estesa ai danni, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o gli ospiti, alle Cose in consegna e custodia non sottoposte o soggette a lavorazione.
Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.
12 Responsabilità Civile Personale degli Addetti
La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli Addetti dell’Assicurato, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione RCT, anche gli Addetti dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale. Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di Xxxxxxx. I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
13 Responsabilità per danni causati da personale non Dipendente
L’Assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto:
a) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei Locali;
b) dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente
partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda;
c) dai Lavoratori stagionali;
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
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14 Responsabilità per danni causati da Liberi Professionisti e Consulenti
La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto:
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
15 Responsabilità Civile Personale dei Soci non Dipendenti, Amministratori e Legale Rappresentante La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non Addetti all’attività, degli amministratori e del legale rappresentante per Danni corporali e materiali cagionati a terzi,
sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni
inerenti l’attività assicurata.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
16 Responsabilità per fatto dei Subappaltatori
La garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato per Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per Danni materiali cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e
nell’interesse dello stesso.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all’Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 in caso di utilizzo di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione e che i rapporti tra Assicurato e subappaltatori risultino da regolare contratto, fermo il diritto di rivalsa di Assimoco per i danni provocati dai subappaltatori.
La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il
30% del fatturato complessivo dell’attività assicurata dal contratto.
Se al momento del Sinistro la percentuale di subappalto dovesse risultare:
a) compresa tra il 31% e il 50% del fatturato complessivo dell’attività, il Risarcimento sarà pari a
l’80% del danno liquidabile;
b) superiore al 51% del fatturato complessivo dell’attività, il Risarcimento sarà pari al 70% del danno liquidabile.
Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l’esposizione globale di Assimoco non potrà superare, per ogni Sinistro, il Massimale previsto per l’Assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione di Assimoco anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
17 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli Addetti dell’Assicurato che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all’Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l’osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa di Assimoco nei confronti degli stessi.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
18 Danni da Inquinamento
La garanzia comprende i Danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. Assimoco non indennizza i Danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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ART. 124 – RIVALSA I.N.P.S. E INAIL
Tanto l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 123 - I danni assicurati – RCT-), quanto l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (Art. 127 - I danni assicurati - RCO), se operante, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 123 - I danni assicurati – RCT) è inoltre operante ai
sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000
n. 38, per gli infortuni sofferti da Terzi per i quali l’INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione.
Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL, se non operante l’Art. 127 – I danni assicurati – RCO.
ART. 125 – DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL’ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI
L’Assicurazione RCT comprende i Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali), subiti nello svolgimento delle loro mansioni:
1 Danni corporali Subiti Da Personale Non Dipendente
I Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:
a) dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente Assicurazione per
l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’Assicurazione di cui all’Art. 127 – I danni assicurati – RCO;
b) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei Locali;
c) dai titolari ed i dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda;
d) dagli Addetti dell’Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’Assicurazione di cui all’Art. 127 – I danni assicurati - RCO.
che ai fini della presente sono considerati terzi.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.
2 Responsabilità per danni subiti da Liberi Professionisti e Consulenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Danni corporali (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.
3 Responsabilità per danni subiti dagli Amministratori
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali. Tale estensione non opera qualora l’evento dannoso in cui l’amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all’attività per la quale è prestata l’Assicurazione.
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4 Responsabilità per danni subiti da Subappaltatori
La responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all’Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.
La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il
30% del fatturato complessivo dell’attività assicurata dal contratto.
Se al momento del Sinistro la percentuale di subappalto dovesse risultare:
a) compresa tra il 31% e il 50% del fatturato complessivo dell’attività, il Risarcimento sarà pari a
l’80% del danno liquidabile;
b) superiore al 51% del fatturato complessivo dell’attività, il Risarcimento sarà pari al 70% del danno liquidabile.
Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l’esposizione globale di Assimoco non potrà superare il Massimale per Sinistro previsto per l’Assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione di Assimoco, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 126 – PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI – VARIAZIONE DEGLI ADDETTI
Il Premio della presente sezione è calcolato in base al numero degli Addetti, esclusi i Lavoratori stagionali, dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza, che non può essere superiore a 50.
Qualora il numero degli Addetti dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli Addetti al momento del Sinistro.
Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di Premio nel corso
dell’annualità.
In caso di variazioni di cui sopra, all’atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare ad Assimoco il numero effettivo degli Addetti; sulla base di tale dichiarazione il Premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.
In caso di superamento del numero massimo di 50 Addetti, la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.
Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, Assimoco procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro, ciò in applicazione dell’Art. 1898 Codice Civile ultimo comma. Assimoco rinuncerà all’applicazione della Regola Proporzionale solamente nel caso in cui il numero degli Addetti accertati al momento del Sinistro non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli Addetti dichiarato in Polizza con il minimo di 1 unità.
OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
ART. 127 – I DANNI ASSICURATI – RCO
PREMIO AGGIUNTIVO
1 Responsabilità Civile Verso Prestatori D’opera
Assimoco si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo) per i quali l’INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, da prestatori di lavoro - rientranti nella definizione di Xxxxxxx - assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in
quanto soggetti all’obbligo dell’Assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro rientranti nella definizione di Xxxxxxx, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo).
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L’Assicurazione RCO è efficace purché, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia (Buona Fede Inail).
2 Malattie professionali
L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed Addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
- all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.
L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale previsto per l’Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione di Assimoco per:
- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.
Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad Assimoco o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.
Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.
3 Lavoratori stagionali
Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per ulteriori Lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La copertura di Lavoratori stagionali, in eccesso a 4, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. Qualora in caso di Sinistro si riscontri una discordanza superiore a quanto previsto (numero di Lavoratori stagionali superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell’arco dell’anno solare), Assimoco procederà alla liquidazione del danno come segue:
a) Numero Addetti stagionali compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 121 e 180, il
Risarcimento sarà pari al 75% del danno liquidabile;
b) Numero Addetti stagionali superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180, il Risarcimento sarà pari al 50% del danno liquidabile.
In ogni caso per i Lavoratori stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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ART. 128 – SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, l’Assicurazione vale anche per i Danni corporali dovuti a difetto originario del Prodotto.
L’Assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.
Assimoco non indennizza i danni:
a) alle Cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano
l’attività dell’Assicurato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando le Franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.
ART. 129 – SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – (FARMACI E/O PARAFARMACIE)
Premesso che la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia dei requisiti richiesti dalla normativa di legge vigente per l’esercizio dell’attività, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
Per i prodotti galenici prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella
struttura assicurata, l’Assicurazione vale anche per i Danni corporali dovuti a difetto originario del Prodotto. L’Assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.
Assimoco non indennizza i danni:
a) alle Cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano
l’attività dell’Assicurato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le Franchigie e gli Scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 130 – DANNI A COSE E/O MERCI TRASPORTATE, RIMORCHIATE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE
La garanzia comprende i danni alle Cose e/o Merci di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l’evento sia conseguenza della caduta delle Cose e/o Merci stesse.
Assimoco non indennizza i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle Cose e/o Merci stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Cose e/o Merci danneggiate ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.
Assimoco, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 131 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del
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carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione.
Assimoco non indennizza i danni:
d) materiali derivanti da Furto, Incendio, Scoppio ed Esplosione, atti vandalici;
e) corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
f) materiali alle Cose trovantisi all’interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli
stessi.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 132 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.
L’Assicurazione è estesa ai Danni corporali e materiali conseguenti:
a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a
favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
b) a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato;
c) ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cosedi terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 134 – I danni non assicurati - lettera j).
Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga Assicurazione Incendio,
l’Assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o
limiti di Risarcimento assicurati con la predetta Assicurazione Incendio.
d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato;
e) alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricatoe per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché
da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda;
g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
Assimoco inoltre, fermo quanto disposto all’Art. 134 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:
- a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali;
- corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei fabbricati assicurati;
- causati da fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo;
- causati da fabbricati ubicati al d i fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.
Il Premio della presente è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal Contraente/Assicurato e indicato in Polizza.
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo dei Fabbricati.
Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nel limite del Massimale ridotto in eguale proporzione.
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CHI E COSA NON È ASSICURATO
ART. 133 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’Assicurazione RCT - non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), salvo quanto previsto all’Art. 125 - Danni subiti da personale dell’Assicurato non compreso nella definizione di Addetti - punto 2 e punto 3;
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi
attività complementare svolta presso dipendenze dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 125 - Danni subiti da personale dell’Assicurato non compreso nella definizione di Addetti - punto 1 e punto 4;
d) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile., nonché gli amministratori delle medesime.
ART. 134 – I DANNI NON ASSICURATI
L’Assicurazione di cui all’Art. 123 - I danni assicurati – RCT, all’Art. 127 - I danni assicurati – RCO - e
all’Art. 132 –Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art.123 – I danni assicurati – RCT -punto 18;
d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
e) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
L’Assicurazione di cui all’Art. 123 – I danni assicurati – RCT - e all’Art. 132 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende altresì i danni:
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all’articolo 123 – I danni assicurati – RCT - punti 13, 14 e 16;
i) alle Cose e/o Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o Merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all’Art. 130 – Xxxxx a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso
detenga, salvo quanto previsto all’Art. 123 – I danni assicurati – RCT - punti 3, 11;
k) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
l) alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle situate nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
m) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
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n) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato, salvo quanto previsto all’Art. – I danni assicurati – RCT - punti 7 e punto 9;
o) cagionati da macchine, macchinari, impianti, Merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art. 128 - Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e all’Art. 129 - Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici;
p) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’Art. 123 – I dannni assicurati – RCT - punto 5;
r) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
s) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore, salvo quanto previsto all’Art. 123 – I dannni assicurati – RCT - punto 5;
t) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all’Art. 132 – RC della proprietà dei fabbricati - se operante;
u) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o
di servizi, salvo quanto previsto all’Art. 123 – I danni assicurati -RCT - punto 4;
v) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato;
w) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 135 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
ART. 136 – MASSIMALI
L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione.
Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello Schema Riepilogativo. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è
escluso dall’Assicurazione l’obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
ART. 137 – XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l’Assicurazione RCT - (Art. 123 – I danni assicurati - RCT) nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l’Assicurazione RCT - (Art. 123 – I danni assicurati - RCT) che
l’Assicurazione RCO - (Art. 127 – I danni assicurati - RCO).
ART. 138 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
L’Assicurazione opera con l’applicazione, per ciascun Sinistro indennizzabile, di una Franchigia
assoluta e di uno Scoperto con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.
Pertanto, Assimoco risponderà dei sinistri solamente qualora l’Indennizzo superi l’ammontare della
suddetta Franchigia/Scoperto e limitatamente alla parte eccedente.
È data facoltà al Contraente di scegliere tra le opzioni di Franchigia Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni Sinistro indennizzabile a termine di Polizza.
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ART. 139 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i Limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto
indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE | |||||
Art./ Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia / Scoperto SMALL | Franchigia / Scoperto MEDIUM | Franchigia / Scoperto LARGE |
123/1 | Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
140 | Responsabilità Civile verso Terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico. | Il massimale assicurato | € 2.500 per singolo sinistro | ||
123/2 | Atti violenti - rapine - aggressioni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/3 | Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell’assicurato o da lui detenute | € 100.000 solo danni a cose | 10% con il minimo di € 250 | 10% con il minimo di € 500 | 10% con il minimo di € 1.000 |
123/4 | Interruzione o sospensione di attività | € 250.000 | 10% con il minimo di € 250 | 10% con il minimo di € 500 | 10% con il minimo di € 1.000 |
123/5 | Committenza auto | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/6 | Committenza generica | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/7 | Operazioni di carico e scarico merci/beni | € 100.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/8 | Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere | Il massimale assicurato, ridotto ad € 250.000, per danni a cose in ambito lavori presso terzi | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
122/9 | Veicoli in sosta nell’area dell’azienda | € 75.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/10 | Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 | € 50.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/11 | Danni a cose in consegna | € 200 per ciascun cliente/ospite con il massimo di € 1.000 per anno assicurativo | == | == | == |
123/12 | Responsabilità civile personale degli addetti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/13 | Responsabilità per danni causati da personale non dipendente | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
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Art./ Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia / Scoperto SMALL | Franchigia / Scoperto MEDIUM | Franchigia / Scoperto LARGE |
123/14 | Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/15 | Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/16 | Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/17 | Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs.2008/81) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
123/18 | Danni da Inquinamento | € 100.000 solo danni a cose | 10% con il minimo di € 250 | 10% con il minimo di € 500 | 10% con il minimo di € 1.000 |
125 | Danni subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti | Il massimale assicurato | € 2.600 | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |||||
127/1 | Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
127/2 | Malattie Professionali | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
127/3 | Lavoratori stagionali | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
128 | Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
129 | Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
130 | Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | € 50.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
131 | Distributori di Carburante | € 50.000 Solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
132 | Rc della proprietà dei fabbricati | Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di interruzione o sospensione di attività | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
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DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 140 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione di responsabilità civile verso Terzi (RCT) vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, con l’applicazione di una Franchigia fissa riportata nello Schema Riepilogativo. Assimoco non indennizza i danni derivanti da Aziende siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di Usa, Canada e Messico.
Limitatamente all’Art. 123 – I danni assicurati – RCT - punto 5 - Committenza Auto, la garanzia vale per i sinistri verificatisi in tutti i paesi del mondo ad eccezione di Usa, Canada e Messico.
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel
territorio di tutti i Paesi del Mondo.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
ART. 141 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI XXXXXXXX
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è
assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto
conoscenza.
Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, Assimoco ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 142 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
- i committenti e/o fornitori;
- le imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o l’Assicurato abbia partecipazioni azionarie;
- gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
ART. 143 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA
Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Assimoco le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx le spese vengono ripartite tra Assimoco e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
ART. 144 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte Assicurato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
COSA È SEMPRE ASSICURATO
ART. 145 – DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato tramite l’apposito “Questionario Responsabilità Civile Prodotti”, che forma parte integrante della Polizza, assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
I destinatari sono tutelati nella loro qualità di produttori dopo la Messa in circolazione dei beni oggetto della copertura.
ART. 146 – I DANNI ASSICURATI – RC PRODOTTI
Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento materiale di Cose diverse dai prodotti indicati nel Questionario Responsabilità Civile Prodotti), involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti di cui sopra - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di Produttore dopo la loro Messa in circolazione.
Si precisa che la locuzione “responsabile ai sensi di legge” deve intendersi anche con riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n. 206 / 2005 - Codice del consumo.
L’Assicurazione è altresì operante per i danni:
a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell’Assicurazione;
b) a Cose contenute nel/i Prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
c) a Cose fabbricate con l’utilizzo del/i Prodotto/i coperto/i dal contratto;
d) ad altri prodotti o loro parti di cui il Prodotto coperto dal contratto sia parte componente;
e) materiali cagionati dai prodotti assicurati derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da omesse e/o errate istruzioni per il loro uso e manutenzione.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ART. 147 – PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL FATTURATO – VARIAZIONE DEL FATTURATO
Il Premio della presente sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato in Polizza, che non può essere superiore a € 5.000.000. Qualora il fatturato dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo del fatturato al momento del Sinistro. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di Premio nel corso dell’annualità.
In caso di variazioni di cui sopra, all’atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare ad Assimoco il fatturato effettivo; sulla base di tale dichiarazione il Premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.
Qualora, all’atto del rinnovo del contratto, il fatturato dovesse essere superiore al massimo indicato di € 5.000.000 il Contraente/Assicurato dovrà darne indicazioni e la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.
Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento del fatturato, la Assimoco procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro, ciò in applicazione dell’Art. 1898 del Codice Civile ultimo comma.
CHI E COSA NON E’
ASSICURATO
ART. 148 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’Assicurazione RCP - non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile.
Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Responsabilità civile prodotti
ART. 149 – I DANNI NON ASSICURATI – RC PRODOTTI
L’Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti non comprende i danni:
a) riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza ed in vigore al momento della Messa in circolazione del Prodotto;
b) relativi a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il Ritiro dal mercato di qualsiasi Prodotto;
c) relativi a spese per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore;
d) riferiti a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Assimoco;
e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
f) derivanti da prodotti fabbricati, anche utilizzati come componenti, destinati specificamente al settore automobilistico, aeronautico ed aerospaziale;
g) derivanti direttamente e/o indirettamente da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli dal mancato, errato, inadeguato funzionamento degli stessi;
h) conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
j) per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali “danno emergente” e “Lucro cessante”, come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
k) derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall’Assicurato Produttore nei territori di USA, Canada e Messico;
l) conseguenti ad errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas);
m) derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
n) riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
o) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate;
p) riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti;
q) derivanti da Furto e/o Incendio in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti antincendio ed antifurto;
r) derivanti da errata, mancata ed inadeguata germinazione di sementi;
s) derivanti ad immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica;
t) derivanti da Danni materiali a manufatti, Cose, prodotti in genere sottoposti a trattamenti con prodotti quali vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati;
u) derivanti da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.
LIMITI DI COPERTURA
ART. 150 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento - in relazione ad un Prodotto difettoso - avanzate nei
confronti dell’Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo.
In caso di Xxxxxxxx in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche
se presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.
Non saranno accettate le richieste di Risarcimento ricevute oltre 12 mesi dopo la data di
cessazione dell’Assicurazione.
ART. 151 – MASSIMALE
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza che rappresenta il massimo esborso di Assimoco per ciascun Sinistro, per ciascun Sinistro in serie e per anno assicurativo o, in caso di durata inferiore all’anno, per l’intero periodo di minor durata. Relativamente ai danni previsti all’Art. 146 – I danni assicurati RC Prodotti - lettere a), b), c) e d) l’Assicurazione è operante nell’ambito del Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.