L’assicurazione sulla vita: aspetti controversi e casistica
L’assicurazione sulla vita: aspetti controversi e casistica
Sommario
1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori – 2. La designazione del beneficiario – 3. La revoca della designazione – 4. Corollari dell’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in forza del contratto di assicurazione – 5. Casistica –
5.1. Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi – 5.2. Assicurazione sulla vita e
rinuncia all’eredità – 5.3. Disposizione testamentaria della somma assicurata –
5.4. Modifica della designazione contenuta nel testamento con successiva designazione comunicata per iscritto all’assicuratore – 5.5. Estinzione del potere di revoca della designazione – 5.6. Premorienza del beneficiario e mancata sostituzione della designazione – 5.7. Premorienza di uno dei beneficiari e mancata sostituzione della designazione – 5.8. Mancata designazione del beneficiario
di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
1. Inquadramento: contratto a favore di terzi, funzione, divieto di patti successori
Il contatto di assicurazione sulla vita, la cui prestazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante, rientra nella figura generale del contratto a favore di terzo[1] ma la sua disciplina
– dovendo la prestazione oggetto del contratto essere eseguita dopo la morte del contraente
– si interseca con la disciplina successoria. Questa commistione di discipline, contrattuale e successoria, porta con sé alcuni aspetti problematici, come risulta evidente dall’ampia casistica giurisprudenziale che interessa l’istituto.
Il contratto di assicurazione sulla vita assolve ad una doppia funzione: di risparmio, rispetto al contraente/assicurato e previdenziale, rispetto al terzo beneficiario. La indicata funzione previdenziale/assistenziale connota di una rilevanza particolare la scelta della persona del beneficiario. La prestazione a favore del beneficiario non corrisponde con il sacrificio economico del contrante/assicurato poiché sarà costituita dal capitale versato dal contraente, accresciuto dalla gestione che l’assicuratore ha compiuto del capitale medesimo fino al verificarsi dell’evento assicurato[2]. Questa dissociazione tra sacrificio economico del contraente e prestazione a favore del beneficiario è tenuta in considerazione dal legislatore: in presenza dei presupposti di legge, sono oggetto degli istituti della revocazione a favore dei creditori, della collazione, dell’imputazione ex sé e della riduzione delle donazioni i premi pagati all’assicuratore e non la prestazione assicurativa erogata a favore del beneficiario (art. 1923, comma 2, c.c.).
Trattandosi di contratto a favore di terzo, la prestazione assicurativa è eseguita dal promittente direttamente a favore del terzo, in forza del contratto di assicurazione stipulato tra assicuratore/promittente ed assicurato/stipulante, anche se l’esecuzione della prestazione dovrà avvenire dopo la morte dello stipulante.
Il contratto di assicurazione sulla vita, comportando un accordo per l’esecuzione di una prestazione economica da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, potrebbe essere considerato in contrasto con il divieto dei patti successori istitutivi in forza del quale «è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione». (art. 458, comma 1, c.c.). Com’è noto, il divieto dei patti successori istitutivi vuole garantire la piena libertà del testatore di regolare e modificare la devoluzione mortis causa dei suoi beni, senza essere vincolato da una manifestazione di volontà precedentemente espressa[3]. Caratteristica fondamentale del testamento è di essere un “atto revocabile” (art. 587, comma 1, c.c.); il testatore non può “in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto” (art. 679 c.c.). Al contrario, il contratto “ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge” (art. 1372, comma 1, c.c.).
In primo luogo, il contratto di assicurazione sulla vita non comporta una delazione mortis causa ma un’attribuzione di un beneficio con atto inter vivos, con prestazione da eseguirsi direttamente da parte dell’assicuratore[4]; la morte dell’assicurato indica il termine di adempimento della prestazione per la quale l’assicuratore si è obbligato fin dalla conclusione del contratto e il beneficiario ha acquisito il diritto fin dalla designazione, nonostante sia revocabile dal contraente[5]. È stato giustamente affermato che «regolando la polizza la sorte di un cespite estraneo al patrimonio dell’assicurato, in vita impoveritosi del solo complessivo ammontare dei premi versati, non potrebbe giudicarsi la stessa quale contratto successorio. La morte dello stipulante non sarebbe elemento costitutivo del diritto di credito nei confronti dell’assicuratore, fungendo unicamente da condizione di esigibilità del medesimo il quale, per il resto, riceverebbe l’intera propria regolamentazione dal contratto di assicurazione stipulato in vita dal defunto»[6].
Inoltre, la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita assicura allo stipulante la facoltà di revocare la designazione del beneficiario, con una qualunque delle forme in cui può essere fatta, fino alla sua morte. Il diritto alla prestazione assicurativa si consolida a favore del beneficiario solamente con la morte dello stipulante, essendo la designazione sempre revocabile (salvo rinunzia al potere di revoca e dichiarazione del beneficiario di volerne profittare, comunicate per iscritto all’assicuratore). L’assicurazione sulla vita rappresenta uno strumento negoziale diverso e alternativo rispetto al testamento, idoneo a realizzare risultati che sarebbero altrimenti raggiungibili attraverso il testamento ed è stato qualificato in dottrina come negozio transmorte[7], caratterizzato da tre elementi: l’uscita del bene dal patrimonio del disponente durante la sua vita (premi assicurativi); il consolidamento dell’acquisto del diritto a favore del beneficiario (capitale assicurato) alla morte del disponente; la facoltà per il disponente di revocare il beneficio fino alla sua morte[8].
2. La designazione del beneficiario
Un elemento fondamentale del contratto di assicurazione sulla vita è dato dalla designazione del beneficiario. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è indicato solo genericamente (art. 1920, comma 2, c.c.). Si ritiene che costituiscano valide designazioni generiche del beneficiario le indicazioni: “i miei eredi legittimi”; “i miei figli”; “mio fratello”, ecc.
La designazione del beneficiario è atto unilaterale dell’assicurato non recettizio in quanto è requisito di efficacia e non di validità del negozio assicurativo, che è produttivo di effetti anche quando la comunicazione del beneficiario sia successiva alla morte del contraente. La designazione, sia essa contenuta in un atto mortis causa o inter vivos, non richiede accettazione dell’assicuratore e non è destinata a fondersi con la volontà del terzo beneficiato o dell’assicuratore, il quale deve solo essere partecipato della designazione o della sostituzione[9].
Stabilisce l’art. 1920, comma 2, c.c. secondo periodo che «Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona». Il legislatore affida all’interprete un criterio ermeneutico della volontà dell’assicurato, equiparando l’attribuzione della somma assicurata ad una designazione, con conseguente revoca tacita di un’eventuale precedente designazione. Si badi bene che si tratta di una regola interpretativa e che la disposizione contenuta nel testamento, per quanto riguarda la prestazione assicurativa, non integra una disposizione mortis causa, a titolo particolare, ma una designazione, con natura di atto inter vivos da eseguirsi post mortem.
La designazione del beneficiario è una dichiarazione unilaterale del contraente/assicurato, di natura personalissima[10], con cui lo stesso indica il beneficiario della prestazione assicurativa. Non perde la natura di atto inter vivos anche se è contenuta del testamento del contraente[11], in quanto si tratta di una manifestazione di volontà che si salda con il contratto di assicurazione, in funzione dell’individuazione del beneficiario; inoltre, la prestazione in favore del beneficiario è eseguita direttamente dall’assicuratore/stipulante, in adempimento del contratto a favore di terzo, anche se il termine di adempimento della prestazione decorre dalla morte del contraente/promittente[12]. In altri termini, la prestazione a favore del beneficiario, di regola, non transita dal patrimonio del contraente/stipulante, in quanto il beneficiario vanta un diritto personale nei confronti dell’assicuratore, derivante dal contratto di assicurazione, indipendentemente dalle modalità con cui è avvenuta la designazione, che debbono considerarsi equivalenti. È stato giustamente osservato in dottrina che la designazione testamentaria è sì negozio tra vivi, epperò connesso alla morte, ché tale evento opera, non già quale elemento causale del trasferimento, bensì quale occasione per l’attuazione degli effetti negoziali[13]. Dalla natura di atto inter vivos della designazione, anche se contenuta nel testamento, derivano alcuni
Che il diritto alla prestazione del beneficio derivi direttamente dal contratto di assicurazione è un principio espresso chiaramente dall’art. 1920, comma 3, c.c. che stabilisce «Per effetto della designazione il terzo quindi acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione». Si noti la differenza rispetto alla disciplina del contratto a favore di terzo nel quale il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (art. 1411, comma 2, c.c.). La differenza di formulazione dipende dalla circostanza che la designazione può essere successiva alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e che può essere revocata[15] fino al termine di adempimento della prestazione rappresentato dalla morte del contraente. Si può affermare che il diritto del beneficiario, per effetto della designazione, è ancora un diritto instabile[16] che si consolida solamente con la morte dell’assicurato, se non è intervenuta una causa di revoca espressa o tacita della designazione. In altri termini, il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto soggettivamente perfetto ma sottoposto alla condizione risolutiva della revoca della designazione[17].
Costituiscono eccezioni al principio dell’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa nei confronti dell’assicuratore, senza che il diritto transiti nel patrimonio del contraente/assicurato, le seguenti fattispecie: i) nel contratto di assicurazione non è indicato il beneficiario[18] e manca una valida designazione successiva da parte del contraente: il diritto alla prestazione assicurativa, entrato nel patrimonio dell’assicurato, si trasferisce mortis causa ai suoi eredi, secondo le regole della successione ereditaria[19];
ii) il beneficiario designato premuore rispetto al contraente/assicurato, senza che intervenga, prima della morte del contraente, una nuova designazione a favore di soggetto diverso dal primo beneficiario premorto: il diritto alla prestazione assicurativa, entrato nel patrimonio del beneficiario premorto al contraente, si trasferisce mortis causa ai suoi eredi,
secondo le regole della successione ereditaria[20].
3. La revoca della designazione
La designazione del beneficiario è revocabile con le stesse forme con le quali può essere fatta, e quindi con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento (art. 1921, comma 1, c.c.). Si è visto che il legislatore, con norma interpretativa, equipara a revoca tacita della designazione, l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una persona determinata diversa dal beneficiario precedente.
La revoca del beneficio può avvenire con le stesse forme previste per la designazione, con la peculiarità, tuttavia, che la revoca non deve necessariamente rivestire la stessa forma della precedente designazione, non risultando espresso alcun vincolo di simmetria delle forme, con la possibilità che la designazione contrattuale venga revocata tramite designazione testamentaria e viceversa[21].
In linea generale, la designazione è sempre revocabile fino alla morte del contraente, che costituisce il momento nel quale si consolida il diritto del beneficiario nei confronti dell’assicuratore. Fa eccezione il caso in cui sia il contraente sia il beneficiario abbiano manifestato all’assicuratore la volontà di rendere definitiva la designazione. Stabilisce l’art. 1921, comma 2, c.c. «Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore».
La designazione diviene irrevocabile: i) con la morte dell’assicurato, poiché il potere di revoca non si trasmette agli eredi; ii) con la rinuncia per iscritto al potere di revoca da parte del contraente e la dichiarazione del beneficiario di volere profittare del beneficio; la rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario debbono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.
Costituiscono ipotesi di revoca tacita della designazione la risoluzione del contratto per il mancato pagamento dei premi da parte del contraente ed il riscatto della polizza assicurativa.
4. Corollari dell’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in forza del contratto di assicurazione
Stabilisce l’art. 1920, comma 3, c.c.: “Per effetto della designazione il terzo quindi acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. La disposizione stabilisce uno dei princìpi fondamentali della materia da cui derivano alcuni importanti corollari giuridici.
1. Il diritto alla prestazione assicurativa deriva direttamente dal contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto dallo stipulante con l’assicuratore/promittente, anche se la designazione fosse contenuta nel testamento dello stipulante.
2. Il diritto alla prestazione assicurativa non transita nel patrimonio dello stipulante essendo la prestazione eseguita direttamente dal promittente assicuratore in favore del beneficiario, e quindi si tratta di un acquisto inter vivos e non mortis causa (salvo i casi eccezionali in cui manchi una valida designazione del beneficiario, dove la prestazione si trasmette mortis causa agli eredi dello stipulante oppure in cui il beneficiario premuoia allo stipulante, senza una valida sostituzione della designazione, dove la prestazione si trasmette mortis causa agli eredi del beneficiario premorto).
3. Quando i beneficiari della prestazione assicurativa sono identificati negli “eredi legittimi o testamentari” del contraente, la designazione si intende riferita a coloro che, all’apertura della successione, rivestano la qualità di chiamati all’eredità, i quali acquisiscono il diritto alla prestazione, in quanto chiamati all’eredità (e non in quanto eredi), indipendentemente dall’accettazione dell’eredità dello stipulante.
4. Nell’ipotesi in cui lo stipulante individui il beneficiario nel testamento mediante “l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona” (art. 1920, comma 2, c.c.), la disposizione testamentaria deve essere qualificata come designazione e non come legato, in quanto il beneficiario acquisto il diritto alla prestazione assicurativa inter vivos direttamente dal contratto di assicurazione.
5. Quando i beneficiari della prestazione assicurativa siano più soggetti, senza determinazione di quote, la prestazione assicurativa viene divisa tra i beneficiari in parti uguali, in conformità con il principio generale in materia di obbligazioni solidali, dettato dall’art. 1298 c.c., in forza del quale nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide tra i diversi creditori e “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
6. Anche nel caso in cui siano designati come beneficiari gli eredi dello stipulante la prestazione, se non diversamente disposto nella polizza, viene divisa tra i beneficiari in parti uguali, secondo le regole contrattuali e non si osservano i princìpi e le quote stabilite nella successione legittima. Ad esempio, nel caso in cui chiamati all’eredità siano un fratello dello stipulante e tre nipoti ex fratre, per rappresentazione di un
fratello premorto, la prestazione assicurativa viene divisa in quattro parti uguali!
5. Casistica
5.1 Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi
Lo stipulante contrae un’assicurazione sulla vita a favore dei suoi eredi legittimi; successivamente redige una scheda testamentaria olografa mediante la quale istituisce erede una determinata persona, senza ivi menzionare l’esistenza dell’assicurazione in precedenza contratta[22]. Alla morte dello stipulante sono chiamati all’eredità un figlio e tre nipoti ex filio in rappresentazione di un figlio premorto dello stipulante. La prestazione derivante dall’assicurazione sulla vita viene divisa in quattro parti uguali tra i chiamati all’eredità, sulla base del principio generale in materia di obbligazioni solidali, dettato dall’art. 1298 c.c., in forza del quale nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide tra i diversi creditori e “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta
diversamente”[23].
5.2 Assicurazione sulla vita e rinuncia all’eredità
Lo stipulante contrae un’assicurazione sulla vita a favore dei suoi due figli Xxxxx e Xxxxxxx. All’apertura della successione Xxxxx accetta l’eredità mentre Secondo rinuncia all’eredità e la sua quota si devolve, per rappresentazione, a favore dei suoi tre figli. A chi spetta la prestazione assicurativa? Il beneficio della prestazione assicurativa deriva direttamente dal contratto di assicurazione e il riferimento agli eredi serve unicamente per individuare i beneficiari nelle persone dei chiamati all’eredità, indipendentemente dalle regole che disciplinano la successione mortis causa e dall’accettazione o rinuncia all’eredità da parte del chiamato. La prestazione assicurativa spetta ai figli dello stipulante Xxxxx e Xxxxxxx in
parti uguali. Il chiamato all’eredità, in quanto tale, è considerato beneficiario della
prestazione assicurativa a prescindere dall’accettazione dell’eredità[24].
5.3 Disposizione testamentaria della somma assicurata[25]
Lo stipulante è celibe ed ha due fratelli. Contrae l’assicurazione sulla vita a favore del fratello Xxxxx. Nel testamento dello stipulante, il testatore, dopo avere menzionato la polizza assicurativa, lascia la somma assicurata al fratello Xxxxxxx. La disposizione ha valore di nuova designazione del beneficiario della polizza e di revoca della precedente designazione; Secondo non è legatario ma acquisisce il diritto alla prestazione assicurativa nei confronti
dell’assicuratore direttamente dal contratto di assicurazione.
5.4 Modifica della designazione contenuta nel testamento con successiva designazione comunicata per iscritto all’assicuratore
Nel caso deciso da Trib. Perugia 17 aprile 2015, n. 746[26] la contraente una polizza vita ha redatto un testamento nel quale ha nominato Mevia erede e sua esecutrice testamentaria ed ha citato una polizza assicurativa nella quale ha indicato come beneficiari alcuni amici e due associazioni Onlus. Successivamente la contraente la polizza ha modificato il nome dei beneficiari della polizza, indicandolo negli eredi legittimi o testamentari.
Secondo il Tribunale di Perugia gli atti ulteriori di designazione dei beneficiari non sono atti modificativi delle disposizioni contenute nel testamento olografo ma atti modificativi del contratto assicurativo. «La dichiarazione contenuta nel testamento non risulta modificata ma semplicemente superata dai successivi atti negoziali di stipulazione di una nuova polizza, presumibilmente in sostituzione della precedente, e di modificazione di tale polizza con riferimento ai beneficiari e non può essere quindi utilizzata per interpretare il concetto di “eredi legittimi o testamentari” contenuto nella polizza assicurativa medesima». Con queste argomentazioni, il Tribunale di Perugia ha ritenuto che i beneficiari della polizza non fossero quelli precedentemente indicati ma gli “eredi legittimi o testamentari” e precisamente l’erede testamentaria Xxxxx.
5.5 Estinzione del potere di revoca della designazione[27]
Lo stipulante contrae l’assicurazione a favore della sua collaboratrice familiare e rinuncia per iscritto al potere di revoca della designazione. La beneficiaria dichiara per iscritto di volere profittare della polizza assicurativa. La rinuncia al potere di revoca e la dichiarazione del beneficiario di volere profittare del beneficio sono comunicati per iscritto all’assicuratore. La designazione del beneficiario nella persona della collaboratrice familiare è definitiva e si è estinto il potere di revoca spettante allo stipulante (art. 1921, comma 2, c.c.).
5.6 Premorienza del beneficiario e mancata sostituzione della designazione
Lo stipulante contrae l’assicurazione sulla vita a favore di un fratello che premuore allo
stipulante. Lo stipulante non esercita successivamente il potere di effettuare una nuova
designazione né con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore né per testamento. Il diritto alla prestazione assicurativa si consolida alla morte dello stipulante a favore del beneficiario indicato nella polizza e si tramette agli eredi del beneficiario secondo le regole
della sua successione mortis causa[28].
5.7 Premorienza di uno dei beneficiari e mancata sostituzione della designazione
Lo stipulante contrae l’assicurazione sulla vita a favore di due fratelli; uno dei fratelli premuore allo stipulante il quale non modifica la designazione. La prestazione a favore del fratello premorto allo stipulante non si accresce a favore dell’altro beneficiario ma si tramette mortis causa agli eredi del beneficiario premorto, ai sensi dell’art. 1412, comma 2, c.c. Il contraente potrebbe avere previsto, in sede di designazione, l’accrescimento a favore del beneficiario in vita oppure potrebbe revocare la designazione dopo la morte del
5.8 Mancata designazione del beneficiario
Lo stipulante contrae l’assicurazione sulla vita riservandosi di nominare successivamente il beneficiario. Lo stipulante muore improvvisamente senza avere indicato il beneficiario della polizza assicurativa. La prestazione assicurativa, alla morte dello stipulante, si devolve mortis causa agli eredi dello stipulante secondo le regole della sua successione[30].
Note
[1] Xxxxxxx, L’assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi, e la successiva disposizione testamentaria, in Fam. dir., 2019, 5, 461; La Torre, L’assicurazione nella storia delle idee, Milano, 2000, 272 ss.; in giurisprudenza Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, in Notariato, 2021, 300; in Danno e resp., 2021, 698; in Nuova giur. civ., 2021, 1094.
[2] Xxxxxxx, Comm. cod. civ. diretto da Xxxxxxxxx, sub. art. 1922, Utet, 2011, 273.
[3] Cfr. Casu, in Iberati (a cura di), Testamento e patti successori, Bologna, 2006, 478 ss.
[4] Cfr. Xxxxxxx, Successioni e donazioni, tomo primo, Milano, 2002, 37; Xxxxxxxx, Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, in Riv. not., 1992, 1430 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. 23 aprile 1992, n. 4912, in Giur. it., 1993, I, 1, 378.
[5] Cfr. Moroni, Assicurazione sulla vita in favore degli eredi: la ripartizione del capitale tra i beneficiari deve effettuarsi per capi e non per stirpi, in Nuova giur. civ., 2019, 25; Calvo, I confini tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative, in Assicurazioni, 2010, I, 260 ss.; Albanese, Assicurazione sulla vita e protezione patrimoniale, in Contr. e impr., 2016, 1429 ss.; Xxxxxxx, La situazione giuridica del beneficiario nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, in Dir. priv., IV, 1998, 225.
[6] Moroni, Assicurazione sulla vita in favore degli eredi, cit.
[7] Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983; Id. Istituti alternativi al testamento, in Tratt dir. civ. diretto da Xxxxxxxxxxx, 2003, 99; Ieva, in Comm. cod. civ. diretto da X. Xxxxxxxxx, sub. art. 458, Utet, 2009, 51 ss.
[8] Cfr. Ieva, in Comm. cod. civ., cit., 54.
[9] Xxx, Sostituzione a mezzo testamento del beneficiario già designato in polizza assicurativa, in CNN Notizie del 28 luglio 2016; in giurisprudenza Cass. 4833/1978.
[10] La designazione del beneficiario non è revocabile dagli eredi (art. 1921, comma 1, c.c.) né dai creditori o dal curatore fallimentare in via surrogatoria (Xxxxxxx, L’assicurazione sulla vita, cit.; Xxxxxxxxx, voce Assicurazione (assicurazione sulla vita), in Enc. giur., III, Roma, 1988, 13; Mora, Il beneficiario dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi, in Resp. civ. prev., 1988, 342; Xxxxxxxx, La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da Xxxxxxxx, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, 879).
[11] Xxxxxx, Efficacia della designazione del terzo beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita fatta per atto di ultima volontà contenente unicamente disposizioni di natura non patrimoniale, in Giur. compl. cass. civ., 1953, 64; X. Xxxxxx, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 602.
[12] Sul punto, cfr. Xxxxxxxxx, Contratto e negozio nella stipulazione a favore di terzi, Padova, 1994, 163-170; Xxxxxx, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, in Vita not., 1971, 147; Volpe Putzolu, Il contratto di assicurazione quale strumento successorio, in AA.VV, La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995, 177 ss.
[13] Xxxxxx, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, 46; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. Cicu- Messineo, XLII, Milano, 1961, II ed., 73; Salandra, Dell’assicurazione, in Comm Scialoja- Branca, sub. artt. 1861-1932, Bologna-Roma, 1966, 394.
[14] Xxxxxxx, L’assicurazione sulla vita, cit. e autori citati alla nota 14.
[15] Secondo Xxxxxxx, op. cit., 270 la differente formulazione dell’art. 1920, comma 3, c.c. rispetto all’art. 1411, comma 2, c.c. dipende dalla possibilità di indicare il beneficiario anche con atto successivo al contratto ovvero con testamento o con dichiarazione scritta; sul punto si veda anche Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit.
[16] Afferma Xxxxxxx, op. cit., 267 s. «L’acquisto del terzo non è definitivo perché il contraente ha il diritto di revocare la designazione nelle stesse forme in cui questa è stata compiuta fino al verificarsi dell’evento assicurato salva diversa pattuizione con cui si stabilisca l’irrevocabilità della designazione».
[17] Xxxxxxx, L’assicurazione sulla vita, cit.; Xxxxxx, L’assicurazione sulla vita a favore di xxxxx, Xxxxxxx, 1937, 41 ss. il quale evidenzia la scissione fra il tempo in cui avviene l’acquisto e la causa di quest’ultimo, nel senso che la morte della parte segna soltanto l’inizio dell’attuazione del diritto, il quale però nasce da un negozio costituito e perfezionatosi mentre la parte era ancora in vita.
[18] La designazione ha la funzione di individuare, e comunicare all’assicuratore, il beneficiario della prestazione; l’obbligazione dell’assicuratore nasce fin dalla sottoscrizione del contratto; se nel contratto manca la designazione del beneficiario, si tratta di una obbligazione in incertam personam.
[19] Xxx xxxxxx la designazione del beneficiario, troverà applicazione la regola di cui all’art. 1411, comma 3, c.c., per cui l’indennità entrerà nel patrimonio del contraente e verrà acquistata dai suoi eredi iure successionis (Landini, op. cit., 270 s.; Salandra, Dell’assicurazione, in Comm Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 364; Boselli, L’assicurazione sulla vita, cit.).
[20] Nel senso del testo Xxxx., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421. La soluzione non è pacifica poiché, secondo una tesi che valorizza la funzione previdenziale dell’assicurazione sulla vita ed il carattere strettamente personale della designazione del beneficiario, a causa della intrasmissibilità del beneficio sia inter vivos sia mortis causa, in caso di premorienza del beneficiario rispetto al contraente, la prestazione assicurativa va a beneficio non già degli eredi del beneficiario ma degli eredi del contraente iure successionis (cfr. Volpe Putzolu, Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità, in Studi in memoria di X. Xxxxx, III, Milano, 1994, 2106, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Premorienza del beneficiario di polizza vita e intrasmissibilità iure hereditatis del diritto all’indennizzo, in Nuova giur civ., 2018, 5, 613 ss.).
[21] Xxxxxxx, L’assicurazione sulla vita, cit.
[22] Per la inidoneità della istituzione testamentaria a costituire revoca tacita della precedente designazione quale beneficiario dell’assicurazione, Cass. 15 ottobre 2018, n. 25635; Cass. 21 dicembre 0000, x. 00000. Sul punto chiarisce Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit. «Ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest’ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell’art. 1921 c.c. (e dunque dell’art. 1920 c.c., comma 2) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizione tra l’iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell’assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, indicando all’assicuratore coloro che all’epoca della designazione erano in astratto i suoi “eredi (legittimi”)”) e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette l’art. 1920, c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, né sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurativo».
[23] Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit. sul punto precisa che la qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante ha la funzione di indicazione all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione ma non implica la presunzione che, in
caso di pluralità di designati, si applichino tra i concreditori le regole di ripartizione dei crediti ereditari, ferma restando la libertà del contraente di stabilire in quali misure debba ripartirsi tra i beneficiari l’indennizzo, derogando all’art. 1920 c.c.; rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa, secondo quanto emerge dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c., ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura; in senso conforme, Xxxx. 10 novembre 1994, n. 9388.
[24] Cfr. Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit.; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25635; Cass. 23 marzo 2006, n. 6531; Cass. 14 maggio 1996, n. 4484.
[25] Sulla revoca tacita della designazione effettuata con successiva disposizione testamentaria contenuta nel testamento si vedano, con decisioni opposte, Trib. Palermo 22 gennaio 2003 e Trib. Verona 15 novembre 2016, in Fam. e dir., 2017, 877.
[26] Cfr. Xxxxx, Discordanza tra l’indicazione dei beneficiari contenuta nella polizza a vita e quella risultante dal testamento: la sentenza del Tribunale Perugia, 17 aprile 2015, n. 746, in Banca Dati Notarile Xxxxxx Xxxxxxxx.
[27] «La rinuncia alla facoltà di revoca … ha l’effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e, certamente, neutralizza ogni diversa disposizione da parte del contraente, stabilizzando l’attribuzione del beneficio in capo alla persona designata che ne ha voluto profittare sino all’eventus mortis del disponente» (Cass. 15 aprile 2021, n. 9948).
[28] Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit. chiarisce che «l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo».
[29] Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit.
[30] Cass., sezioni unite, 30 aprile 2021, n. 11421, cit.
L’assicurazione sulla vita: aspetti controversi e
casistica ultima modifica: 2022-07-08T08:30:46+02:00 da Redazione Federnotizie