DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
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CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
TRA
La REGIONE CALABRlA (C.F. 02205340793), rappresentata nella persona dell'avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento n. 2 "PRESIDENZA" nato a Reggio Calabria il 9 giugno 1954, codice fiscale ZCCFNCS54H09H22, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via Sensales, Palazzo Alemanni in Catanzaro, (di seguito denominata Committente o Amministrazione regionale)
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il dr. Xxxxxxx Xxxx nato a Cosenza il 13.09.1980, residente a Catania in Via Aldebaran, n. 9-95127, C.F. MRALNZ80PI3D086T (di seguito denominato Collaboratore)
VISTI
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' Il luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)3329 del 13/07/2007;
- la Decisione della Commissione Europea C (2007) 6711 del 17/12/2007 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estenderei tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Regolamento (DE) n. 539/20 l O del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 20 lO che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione fmanziaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 24/12/07 con la quale si è preso atto dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 6711 del 17/12/07, del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;
- il Vademecum della spesa FSE per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento regionale n. 8 del 10/06/2009 riguardante: Modifiche ed integrazioni al Regolamento avente ad oggetto "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 200712013" e successive modifiche ed integrazioni di cui al Regolamento regionale n. 9 del 7/06/2010.
PREMESSO CHE
alle attività di programmazione e pianificazione di specifici settori/ambiti, e tra questi quello relativo alle "reti e collegamenti per la mobilità";
con D.D.S. n. 21714 del 2 dicembre 2009 è stato istituito, presso il Settore "Programmazione" del Dipartimento"Programmazione Nazionale e Comunitaria", il "Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze" in cui vengono individuate le aree di azione all'interno delle quali avviare specifici "Progetti Tematici";
l'Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013 "Capacità Istituzionale", Obiettivo specifico P "Migliorare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi - Obiettivo Operativo Pl "Potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale per la programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione degli investimenti pubblici", prevede, tra l'altro, la realizzazione di progetti fmalizzati a sviluppare le competenze del personale della PA regionale sui regolamenti, sui modelli, sulle metodologie, sulle tecniche e sugli strumenti in specifiche materie/tematiche quali: programmazione operativa delle politiche regionali unitarie; gestione di programmi e progetti; monitoraggio di programmi, progetti complessi e operazioni; controlli di lO e 20 livello di programmi operativi e di operazioni (piste di controllo, tecniche di campionamento, etc.); valutazione ex ante, in itinere ed ex post di programmi; analisi costi benefici di grandi progetti;
in attuazione di quanto sopra, con Decreto 7082 del 21/05/2012 è stato avviato il "Progetto Tematico Settoriale Calabria - Europa 2020", per la realizzazione di attività finalizzate a valorizzare, qualificare e accrescere, attraverso azioni di cooperazione transnazionale e interregionale, le competenze dell'amministrazione regionale coinvolte nelle fasi di disegno, programmazione e attuazione della politica di coesione per il periodo 2014/2020, è stata impegnata la relativa spesa e approvato l'avviso pubblico di selezione di n. 6 esperti esterni in varie discipline, di cui n. 2 esperti senior e n. 4 espertijunior;
che le spese derivanti dal presente contratto non sono soggette ai vincoli di contenimento della spesa pubblica regionale di cui all'art. 3 lettera b, della legge regionale n. 69 del 27/12/2012, in quanto finanziate con risorse di provenienza comunitaria;
con Decreto del Dirigente di Settore n. 7958 del 27 maggio 2013, sono stati approvati i Verbali della Commissione di Valutazione e le Graduatorie Finali di merito dichiarando, altresì, i Soggetti Vincitori per ognuno dei n. 2 (due) diversi Profili previsti dal Progetto.
TUTTO CIO' PRElVIESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO
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Gli atti e documenti richiamati nelle premesse sono stati visionati dalle parti che dichiarano di accettarli e concordano che gli stessi sono depositati e consultabili in visione presso la Regione Calabria.
ART. 2 (conferimento dell'incarico)
li Committente conferisce al Collaboratore l'incarico di esperto individuale per il profilo Senior, nell'ambito del
"Progetto Tematico Settoriate Calabria-Europa 202(J', che prevede due ambiti di attività:
l. Azioni di potenziamento delle competenze del personale regionale in materia di programmazione e pianificazione settoriaie, controllo e gestione;
2. Azioni per il potenziamento del collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regior:""~ ~ Calabria e le istituzioni europee. 0. srii
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ART. 3 - (Natura dell'incarico) \!ROGI'J.\
L'incarico ha ad oggetto un rapporto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 cc e dell'artA09 n.3 c;l\9~ nella tipologia della Collaborazione Coordinata e Continuativa e non comporterà alcun vincolo di subordinazione, fermo restando che, per la realizzazione delle attività il Collaboratore dovrà coordinarsi con le esigenze e l'organizzazione della Regione Calabria ed in particolare con il Dipartimento "Programmazione
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Nazionale e Comunitaria"- Settore "Programmazione"- e sarà tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Il Collaboratore, nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, assicurerà la presenza presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in giorni ed orari compatibi11 con la presenza dei dipendenti regionali.
li Collaboratore redigerà periodicamente una relazione, in doppia copia, riportante le attività svolte e le presenze, che sarà sottoscritta, con visto di approvazione, dal Dirigente del Settore presso il quale è stata svolta l'attività, ove l'attività si dovesse svolgere in altra sede prestabilita diversa dal Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria".
Una copia di detta relazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Settore presso il quale è stata svolta l'attività, al Settore l - Programmazione - del Dipartimento N. 3 - Programmazione Nazionale e Comunitaria- per la liquidazione del compenso spettante al Collaboratore.
Con le stesse modalità di cui sopra, a conclusione del contratto, il Collaboratore dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
TI Collaboratore si impegna a non assmnere, direttamente o indirettamente, incarichi tali da creare situazioni di incompatibilità con i compiti di Collaboratore allo stesso affidati con il presente Contratto.
Il Collaboratore, per il periodo di durata del presente contratto, può prestare la propria attività a favore di terzi e dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica Amministrazione.
Ove ricorra una delle circostanze, previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed s.m.i., (rapporto di prestazione con altro soggetto diverso dal Committente) il Collaboratore si impegna a rilasciare prontamente apposita dichiarazione all'Amministrazione regionale nelle forme richieste dall'art. n. 38 c.3, D.P.R. n. 445 dei 28.12.2000, ai sensi dell'art. n. 46 e n. 47, fatta salva la facoltà dell' Amministrazione del controllo di cui all'art. n. 71 citato D.P.R. n. 445/2000.
E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fmi diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto d'ufficio ed a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico conferito. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Ente Regione Calabria. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.~
ART. 4 - (Durata dell'incarico)
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ART. 5 - (Organizzazione)
La s delle attività è da individuarsi, ad esclusiva scelta dell' Amministrazione regionale, in funzione delle
~ -, indifferentemente presso la sede del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" o presso
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.. ,. a sede di attività che verrà attivata nell'ambito del Progetto Tematico Settoriale "Calabria - Europa 2020". Laddove necessario, l'Amministrazione regionale può richiedere la realizzazione di attività su tutto il territorio regionale.
Il raggiungimento delle sedi di lavoro per come sopra specificato non comporta diritto al trattamento di missione. Laddove necessario, l'Amministrazione Regionale può richiedere la realizzazione di attività su tutto il territorio regionale.
Il Committente metterà a disposizione del Collaboratore l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo, che potrà essere consensualmente rivisto durante il rapporto, con il Collaboratore stesso. Per realizzare un migliore coordinamento tra le prestazioni rese dal Collaboratore con le attività del committente, si individua come sede di attività Catanzaro, Uffici della Giunta regionale. Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli Uffici dell'Ente, al fine dell'espletamento dell'attività affidata.
Da parte del Collaboratore potranno avvenire temporanee sospensioni del rapporto per esigenze particolari tali da non pregiudicare la realizzazione del programma o lo svolgimento dell'attività ed il conseguimento del risultato, che dovranno essere concordate con il committente.
ART. 6 - (Obblighi del Collaboratore)
Ferma restando la discrezionalità ed autonomia nell'espletamento dell'incarico, il Collaboratore si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale. In particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, in conformità alle indicazioni fomite dalla Regione Calabria.
Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a fornire dietro richiesta della Regione Calabria ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico ed a consegnare specifiche relazioni.
Il Collaboratore conforma la propria attività al perseguimento dell'interesse generale, ispirando la propria azione ai principi di imparzialità e di buon andamento; esegue la propria prestazione in modo diligente e con perizia professionale.
Il Collaboratore assume ogni responsabilità per i danni provocati, anche nei confronti di terzi, comunque connessi allo svolgimento dell'attività dedotta in contratto.
ART. 7 - (Compenso)
A fronte del presente incarico, la remunerazione stimata lorda è determinata in 54.000,00 Euro/Anno, per 180 giornate ed è da intendersi a lordo di IVA, se dovuta, e di ogni altro onere compreso quello a carico dell'ente. Sono esclusi i costi di missioni che saranno riconosciuti solo se debitamente autorizzate. I predetti importi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Calabria.
]] compenso sarà erogato mensilmente, sulla base di report mensili attestanti l'attività svolta in relazione alle azioni programmate debitamente vistate dal competente Dirigente del Settore presso il quale è stata svolta l'attività.
Alla spesa prevista dal presente Contratto si farà fronte con le risorse dell'Obiettivo Operativo P.l dell' Asse VII "Capacità Istituzionale" del POR Calabria FSE 200712013, allocate sul capitolo del Bilancio Regionale n. 13020101, impegnate con DDS n. 7082 del 21/05/2012.
ART. 8 - (Riservatezza - clausola risolutiva espressa)
II Collaboratore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dalla Regione Calabria ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, etc.), fatto salvo il caso in cui la Regione Calabria~ disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune. L'inadempimento alle obbligazioni pre(+::
nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di '~rtfl;ji\~' previsto dall'art. 1456 c.C.- (l ~.
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ART.9 - (proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Calabria che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.
ART. lO - (Impossibilità temporanea della prestazione)
Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso, con conseguente e pari proroga del termine, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo, in caso di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fmo ad un massimo di sessanta giorni.
In caso di superamento dei predetti tennini temporali il committente può risolvere immediatamente il rapporto. Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia o infortunio, fino a 15 giorni complessivi. Fermo restando quanto previsto dalla presente clausola, il committente può risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente intesi, superino i settanta giorni in ragione d'anno. I periodi di sospensione suddetti sono riproporzionati in base alla durata del contratto. Nulla è dovuto dal committente al Collaboratore per periodi di impossibilità della prestazione. Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione. Il committente ha la facoltà di chiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.
ART. 11- (Risoluzione del contratto) Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:
per scadenza del termine concordato;
per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico; per recesso da parte del committente;
per sopravvenuta impossibilità di realizzazione del progetto;
per gravi inadempimenti del Collaboratore che possono compromettere la realizzazione del progetto; per recesso da parte del Collaboratore.
In caso di recesso del committente, qualora questi si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale cosÌ come previsto dall'art. 2227 C.C., dovrà comunicarlo con preavviso di almeno trenta giorni- tramite lettera raccomandata alr- tenendo indenne il Collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa. Il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata alr, con un periodo di preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. In caso di recesso del Collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso pari al preavviso omesso.
ART. 12 - (Obblighi del Committente)
Il Committente si impegna ove ricorra, ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale ed assicurare il Collaboratore all'INAIL, come da normativa vigente.
Il committente riconosce al Collaboratore i diritti sindacali.
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ART.13 - (Ambiente di lavoro)
Il committente si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed a mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
ART. 14 - (Informativa trattamento dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Generale del Dipartimento "Presidenza". Le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto.
Le parti dichiarano altresì che i dati fomiti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi,
reciprocamente, da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla normativa sopra richiamata.
È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per [mi diversi da quelli oggetto del presente contratto.
ART. 15 - (Rinvio a norme di legge)
Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti.
ART. 16 - (Foro competente e adempimenti tributari)
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Catanzaro.
Il presente atto, ai sensi dell'art. 5, c.2, D.P.R. 26.04.1986, n.131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Letto, approvato nei 16 (sedici) articoli esposti, viene sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna, come appresso:
Catanzaro, 1 8 BI" 2013
Il Collaboratore Committente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del C.C., il Collaboratore approva e sottoscrive, per accettazione gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, lO, Il e 16.
Il sottoscritto f14~' ~l0irf.;.o
all'utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali.
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, autorizza, ai sensi della vigente normativa, l'Ente
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