COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 9.15
30.10.2019
Adunanza del giorno
339
N.
Oggetto: Approvazione schema di accordo transattivo (situazione debitoria dell’Ente alla data del 31/12/2017) con il RTI costituito da ASM Terni S.p.a (mandataria) e CNS S.r.l. (mandante)
Proposta al Consiglio Comunale.
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
Pres | Ass. | Pres | Ass. | |
XXXXX Xxxxxx | P | XXXXXXXX Xxxxxxxxx | X | |
MELASECCHE XXXXXXX Xxxxxx | P | XXXXXXX Xxxxxxxxx | X | |
XXXXXXXX Xxxxxxx | P | FATALE Xxxxxxx | X | |
XXXXXXXXXXXXXX Xxxx | P | XXXXXXXX Xxxxx | X | |
XXXXXXXXXXXX Xxxxxxx | X | X |
Partecipa il Segretario Generale del Comune Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi a decorrere dal
Premesso che
LA GIUNTA COMUNALE
TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE
• con determinazione dirigenziale dell’allora Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (ATI 4), oggi AURI, nr. 18 del 6 febbraio 2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI, costituito tra “A.S.M. TERNI S.p.A. e Consorzio Nazionale dei Servizi S.r.l.”, del servizio di raccolta e trasporto
Per copia conforme all’originale, per uso
amm.vo TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE
Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
IL PRESIDENTE
Avv. Xxxxxxxx XXXXXX
relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni ricompresi nell’ATI n. 4, oggi AURI;
• il Raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati è costituito da A.S.M. TERNI S.p.A., nel ruolo di mandataria, e da Consorzio Nazionale dei Servizi di Bologna S.r.l., C.N.S., nel ruolo di mandante;
Premesso altresì che per il Comune di Terni, con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 1 del 1 marzo 2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario con la conseguente nomina, con DPR
20 marzo 2018, notificato all’Ente in data 11 aprile 2018, dell’Organismo Straordinario di liquidazione cui compete, nel rispetto dell’art. 252, comma 4, la gestione di tutti i fatti e atti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:
_ Pres. C.C.
_ XX.XX. x CC
_ Attività Finanziarie
_ Ass. Masselli
_ Corte dei Conti
Verificato che
− il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, a mezzo della mandataria, ha presentato, all’Organismo Straordinario di Liquidazione, due istanze di ammissione alla massa passive della liquidazione dell’Ente;
− le istanze di ammissione al passivo dell’Ente presentate dall’RTI, sono la nr. 1, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
rifiuti e la nr. 8, quest’ultima da considerare limitatamente alla partita relativa agli interessi moratori per ritardato pagamento, per un importo complessivo di € 5.973.670,67;
− le istanze di cui al punto precedente si riferiscono a pagamenti dovuti dall’Ente per il servizio suddetto fino al 31 dicembre 2017 e più precisamente:
• € 3.229.445,16 per fatture relative ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017 (istanza nr.1);
• € 1.148.285,84 per compensazione non accettate da RTI (istanza nr.1);
• € 1.595.939,67 per interessi moratori per ritardato pagamento (istanza nr. 8);
− una delle due istanze, e più precisamente la nr. 8 relativa al calcolo degli interessi moratori per ritardato pagamento è stata oggetto di attenta verifica da parte degli uffici della competente direzione dell’Ente i quali hanno prodotto una nota, a firma del dirigente responsabile, assunta al protocollo dell’Ente al nr. 80992 del 13 giugno 2018, dalla quale emerge un errore nel calcolo degli oneri finanziari corretto il quale si attesta che l’importo complessivo per interessi moratori da riconoscere al R.T.I., è di € 1.132.404,69;
Per tutto quanto sopra premesso l’Ente verifica che i crediti oggetto delle istanze OSL nr. 1 e 8 da inserire nella transazione oggetto del presente atto ammontano complessivamente ad € 5.973.670,67, come dettagliato nell’allegato 2 al presente atto che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
Valutato che
− nonostante la pluriennale attività di conciliazione delle partite debitorie/creditorie, prot. 67091 del 22/05/2017 relativo alla situazione debiti/crediti alla data del 31/12/2016, e prot. 133848 del 27/09/2018 relativo alla situazione debiti/crediti alla data del 31/12/2017, tra l’Amministrazione Comunale e la società A.S.M. XXXXX S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non si è mai raggiunto un definitivo accordo che ponesse fine alle reciproche pretese;
− ad oggi è pendente avanti al Tribunale di Terni il contenzioso nr. 1602/19RG attivato dal RTI avverso la delibera dell’Organismo Straordinario di Liquidazione nr. 110 del 15 aprile 2019 che non ha inteso riconoscere interessi moratori per € 463.534,98 rispetto a quelli richiesti nell’istanza presentata ammontanti ad € 1.595.939,67;
Atteso che, per le vie brevi, sono state avviate trattative per comporre in maniera bonaria la vicenda tra il Comune di Terni e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese in modo da definire la contesa attraverso un accordo transattivo che chiuda la vicenda giudiziaria ancora in attesa di giudizio definitivo, eviti il sorgere di ulteriori liti e definisca esattamente e precisamente la situazione debitoria dell’Ente alla data del 31/12/2017;
Dando atto che
− ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;
− che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;
− affinchè una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche;
− la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non
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solo con l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;
− la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l’Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all’azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);
Ritenuto, in particolare, che, non soltanto il valore nominale delle reciproche pretese, ma soprattutto gli oneri della difesa in giudizio, l’alea del giudizio stesso ed il rischio di soccombenza o comunque, quello piuttosto insidioso e ricorrente anche in caso di vittoria nel merito, di compensazione delle spese, deve indurre ad atteggiamenti di prudenza, proprio in considerazione del valore della res litigiosa e degli oneri che possono essere posti a carico del Comune, che sono ragionevolmente circoscrivibili grazie ad un oculato accordo transattivo;
Tenuto conto che
− il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati, più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n.108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione;
− preliminarmente, nell’effettuare l’analisi dell’esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti:
a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa”;
b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.
Tenuto altresì conto che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che:
1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;
2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
3. ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
5. è’ nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa.
Chiarito che per legittimare l’atto transattivo si deve essere in presenza di diritti disponibili tra le parti, ossia il privato e la PA hanno il potere di poter estinguere il diritto in forma negoziale; secondo il Collegio contabile, è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa previsione di legge (la PA non ha la disponibilità di transigere sulle attività repressive previste dalla legge - sanzioni, multe, ammende previste da specifiche disposizioni di legge; essa non ha la possibilità di effettuare transazione su sanzioni discendenti da debiti di natura tributaria, nell’ambito di specifiche controversie. In questo caso non potrà invocarsi la transazione per definire una controversia giudiziale in cui si contrapponga la legittima pretesa di un’amministrazione pubblica di esigere il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e l’atteggiamento resistente del privato che ha violato norme specifiche. In tal situazione sarebbe ammissibile, tuttalpiù, una proposta di accordo che investa modalità e tempi di pagamento del debito con esclusivo contenuto dilatorio, ma è senz’altro da escludere l’ammissibilità di pattuizioni, in corso di giudizio, che comportino una decurtazione del quantum dovuto e, quindi, una riduzione dell’entità delle sanzioni inflitte con l’ulteriore possibilità di coniugare il profilo dilatorio con quello remissorio);
Ravvisato che la deliberazione in argomento individua quale requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.), in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico" - affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall’altro che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche; oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ...” (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999).
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Ravvisato altresì che è dato rilevare innanzitutto come il potere punitivo dell’amministrazione e le misure afflittive che ne sono l’espressione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori e che la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; è' nulla, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.).
Tenuto conto che, come precisato dalla stessa Corte dei Conti Lombardia nella delibera 108/2018,
− spetta al Comune, prima di poter concludere validamente una transazione, verificare che la prestazione del privato sia stata effettivamente resa e come tale ricevuta dal Comune, ovvero che la stessa non sia posta in capo ad altri soggetti che erano tenuti all’adempimento;
− altro presupposto per il ricorso all’accordo transattivo è il principio secondo il quale “ la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.;
Precisato che
− uno degli elementi che l’Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”;
− a questo proposito, il Collegio Contabile lombardo evidenzia come, una volta definita la possibilità di trovare un legittimo accordo con la parte privata su diritti disponibili, l’elemento principale che l’ente locale dovrà considerare è senza dubbio quello relativo alla convenienza economica della transazione in considerazione dell’incertezza del giudizio, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, della situazione normativa e di eventuali orientamenti giurisprudenziali in merito alla controversia oggetto di transazione sottolineando l’opportunità, da parte dell’Amministrazione, di chiedere parere legale sull’accordo (al riguardo si richiama nuovamente la decisione n. 26/08 laddove evidenzia che per “le amministrazioni centrali è prescritto un iter procedimentale articolato, con parere obbligatorio ma non vincolante dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato. Per gli enti territoriali non è previsto alcun particolare iter procedimentale e, salvo una diversa disciplina contenuta nei regolamenti di autonomia, l’organo dell’ente al quale è attribuito la competenza a stipulare il contratto ne è anche legittimato. Naturalmente l’ente
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può ricorrere in relazione alla questione da risolvere a parere facoltativi e, ove l’ente sia dotato di una propria Avvocatura sarebbe opportuno che la stessa fosse investita della questione in analogia e negli stessi termini previsti dal citato art. 14 della legge di Contabilità di Stato”; sicché, l’acquisizione di un formale parere da parte dell’Avvocatura comunale deve ritenersi opportuno;
Ribadito che, alle condizioni date, non appare prudente sopportare l’alea del giudizio mentre appare conveniente concludere un accordo transattivo, con una controparte che si dichiara disponibile a ridurre in maniera molto significativa le sue pretese;
Constatato che con l’adesione all’accordo transattivo il Comune realizzerà un risparmio di spesa rispetto a quanto richiesto dal RTI, come specificati negli allegati 1 e 2 al presente atto che costituiscono sua parte integrante e sostanziale prevedendo, tra l’altro, l'estinzione totale del debito pregresso corrispondente alle partite non riconciliate;
Considerato che:
− sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della situazione, al fine di evitare un diretto aggravio di spese per l’Ente a titolo di interessi legali e spese di contenzioso;
− essendo la società mandataria del RTI, la società A.S.M. TERNI S.p.A., , una società controllata, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Ente evita un eventuale aumento di costi per il bilancio della partecipata che potrebbero avere riflessi negativi sul bilancio dell’Amministrazione Comunale (art. 21 del D. Lgs. 175/5016);
− alla luce dei riflessi negativi diretti ed indiretti sul bilancio dell’Ente questa operazione esclude la possibilità dell’insorgere di profili di danno anche remoti;
− persiste la necessità di definire l'attuale contenzioso in essere;
Considerato pertanto che risulta congruo e conveniente per l'Ente sottoscrivere un accordo di bonaria definizione delle pendenze con il RTI fermo restando che la decisione definitiva compete al Consiglio Comunale stante la consistenza degli importi inseriti nella transazione;
Considerato che
− nel valutare la fattibilità dell’accordo transattivo in oggetto non è possibile non tenere conto della particolare situazione finanziaria dell’Ente ricordando che la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la c.d. gestione ordinaria, di competenza degli organi istituzionali dell’ente locale, dalla gestione straordinaria, c.d. dissestata, specificamente attribuita all’organo straordinario di liquidazione (art. 245 TUEL);
− agli organi istituzionali dell’ente, infatti, competono le opportune manovre correttive tendenti ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto; al secondo, invece, la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze, ripianando l’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge;
− nel separare le gestioni, la disciplina in esame mira a garantire, secondo un percorso procedurale improntato a esigenze di celerità, da un lato, la fuoriuscita dell’ente locale dalle condizioni di dissesto funzionale, per condurlo al ripristino dell’erogazione di funzioni e servizi essenziali con lo strumento del bilancio stabilmente riequilibrato; dall’altro, la soddisfazione dei creditori sulla massa attiva dell’ente in condizioni di par condicio, ossia secondo un ordine di priorità ispirato a criteri costituzionali di imparzialità, ragionevolezza e
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non discriminazione, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 128 del 12 dicembre 2018);
− l’organo straordinario di liquidazione ha una competenza temporalmente limitata, circoscritta a tutti gli atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 252 TUEL) – per il Comune di Terni trattasi di 31/12/2017- , dovendo provvedere:
a) alla rilevazione della massa passiva (art. 254 TUEL);
b) all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali (art. 255 TUEL);
c) alla liquidazione e pagamento della massa passiva, secondo la procedura ordinaria (art. 256 TUEL) o, ove possibile, secondo la modalità semplificata (art. 258 TUEL);
Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente in merito allo schema di accordo transattivo, in allegato, al fine di addivenire ad un bonario componimento della vicenda de qua;
Attesa tuttavia la necessità che il Consiglio Comunale approvi lo schema di transazione visto il riflesso degli importi inseriti nell’accordo sulla massa passiva della liquidazione dell’Ente;
Rilevato che dall’accordo transattivo, allegato 1 al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, emerge una situazione debitoria del Comune di Terni, che ammonta complessivamente a complessivamente ad € 4.361.849,85 (quattromilionitrecentosessantunomilaottocentoquarantanove/85);
Precisato che la sopra detta somma, visto lo stato di dissesto finanziario del Comune di Terni, riferendosi a debiti di quest’ultimo maturati entro il 31 dicembre 2017, entrerà nella massa passiva dell’Ente, sarà gestita dall’Organismo Straordinario di liquidazione nel rispetto della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 159 del 29 maggio 2019 di adesione alla procedura semplificata di liquidazione di cui all’art. 258 del D. Lgs. 267/2000 e s.s.m.i;
Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. 175/2016;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la nota dell’avvocatura comunale prot.156949 del 29.10.2019;
Visto che sul presente atto sarà richiesto parere di regolarità al collegio dei revisori contabili dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnico/contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 29 ottobre 2019;
Il Responsabile del Procedimento del presente atto è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Visto l’art. 134 c.4 D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime
D E L I B E R A
Per quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato a farne parte integrante e sostanziale;
❖ di proporre al Consiglio Comunale:
1. di approvare lo schema di accordo transattivo che costituirà base per la stipula del susseguente e definitivo atto tra le parti, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di sottoporre all'esame dell’Organo di revisione economico finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, la presente proposta per l'emissione del parere di competenza;
3. di comunicare all’Organismo Straordinario di Liquidazione dell’Ente le risultanze del presente accordo transattivo, con specifica evidenza del debito complessivo dell’Ente, da inserire nella massa passiva della liquidazione;
4. di dare atto che la liquidazione della somma a debito dell’Ente avverrà per il tramite dell’Organismo di liquidazione, nel rispetto della procedura semplificata di cui all’art. 258 del D.Lgs. 267/2000, come disposto da precedente deliberazione del Consiglio Comunale nr. 159 del 29 maggio 2019;
5. di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziaria alla sottoscrizione dell’accordo transattivo oggetto del presente provvedimento ponendo in essere tutti gli atti conseguenziali alla sottoscrizione medesima;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.
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