Contract
Documento ANIM “Disciplinare per la certificazione della professione di responsabile della programmazione e della produzione in cava: Capo cava”.
L’Assemblea dei Soci ANIM del 30 giugno 2017 ha ratificato la proposta del Consiglio Nazionale di approvazione del documento “Disciplinare per la certificazione della professione di responsabile della programmazione e della produzione in cava: Capo cava”, indirizzato a fornire gli elementi tecnici e amministrativi necessari alla certificazione in ambito nazionale della figura professionale di Capo cava.
Quella del Capo cava è una figura professionale non regolamentata, ma certamente esistente in tutti gli ambiti di cava, dove acquisisce grande importanza in termini di responsabilità per la gestione e la programmazione dell’attività produttiva ordinaria, in attuazione delle disposizioni del Titolare dell’azienda e nel rispetto delle direttive del Direttore responsabile per le problematiche di sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati. Il Capo cava, generalmente, è anche responsabile degli adempimenti in cava riferibili alle problematiche ambientali e territoriali e previsti dai provvedimenti autorizzativi.
A fronte dell’importanza della figura professionale di Capo cava, di cui, tra l’altro, è già stata riconosciuta formalmente la funzione in alcuni ambiti regionali, risulta del tutto assente, a livello nazionale, qualunque riferimento, sia a livello normativo, sia a una eventuale norma ad applicazione volontaria che individui metodi e procedure per il riconoscimento di tale qualifica professionale.
L’ANIM ha ritenuto di colmare il vuoto esistente creando sin dal 2014 un gruppo di lavoro che, sulla scorta di quanto ormai presente a livello internazionale e con una particolare attenzione alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ha elaborato il documento di cui in oggetto, anche con il supporto di Organismi di certificazione: il gruppo di lavoro è stato coordinato dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, attualmente Vice Presidente dell’ANIM.
L’ANIM ha perfezionando un accordo operativo con l’Organismo di certificazione RINA Services, al fine di concretizzare le previsioni relative alla certificazione della figura professionale di Capo cava, avviando un percorso virtuoso che permetta alle attuali professionalità, con responsabilità corrispondenti a quelle dello stesso Capo cava, di vedere riconosciute in maniera formale le proprie competenze e capacità.
Sarà interesse dei titolari delle aziende estrattive di cava di incentivare l’acquisizione della certificazione di Capo cava, anche al fine di dimostrare, nei confronti di terzi, di aver affidato funzioni essenziali nello sviluppo della ordinaria attività di cava a personale qualificato in grado di adempiere pienamente a tali funzioni.
Si evidenzia che in molti paesi stranieri, per l’esercizio di attività con elevate responsabilità operative, corrispondenti sostanzialmente a quelle del Capo cava, è richiesta una particolare certificazione professionale: gli operatori italiani, in possesso della necessaria certificazione, potranno far valere le loro capacità e competenze a livello internazionale.
E’ intendimento dell’ANIM di avviare, quale passo ulteriore, il procedimento per il riconoscimento formale della professionalità del Capo cava, all’interno delle disposizioni di cui alla legge n. 4/2013 sopra citata, attivando le necessarie iniziative organizzative per dar seguito agli obblighi di rappresentanza, di pubblicità e di contenuto degli elementi informativi, previsti dalla legge stessa.
Disciplinare per la
certificazione delle competenze del responsabile della programmazione e della produzione in cava:
Capo cava
A.N.I.M.
Ingegneri delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente e del Territorio
Sommario
1 Premessa 4
2 Introduzione 4
3 Scopo e campo di applicazione 5
4 Riferimenti normativi 5
5 Termini e definizioni 6
6 Definizione della tipologia di operatore di cava denominato Capo cava 6
7 Pre-requisiti di base per accedere alla certificazione 7
8 Compiti e attività specifiche della figura del Capo cava 7
9 Conoscenze e abilità associate all’attività del Capo cava 8
9.1 Requisiti 8
9.1.1 Conoscenze 8
9.1.2 Esperienze 8
9.1.3 Caratteristiche e abilità personali 9
9.1.4 Competenze 9
9.1.5 Etica Professionale 10
10 Iter di certificazione 11
10.1 Le evidenze documentali 11
10.2 L’elenco delle materie di esame 11
10.3 Classificazione della figura 12
10.4 Ammissione all’iter di certificazione 13
10.5 Iter di certificazione 13
10.6 Valutazione documentale 13
10.6.1 Esame e metodi di valutazione 14
10.6.2 Certificazione e rilascio del certificato 15
10.6.3 Mantenimento annuale e rinnovo del certificato 15
10.6.4 Sospensione e annullamento del certificato 17
1 Premessa
Il presente documento, denominato “Disciplinare per la certificazione delle competenze del responsabile della programmazione e della produzione in cava: Capo cava”, specifica i requisiti che ANIM richiede ai soggetti che svolgono attività in qualità di Capo cava al fine di ottenere la certificazione della propria competenza da parte di un Organismo di certificazione.
2 Introduzione
La coltivazione di una cava richiede l’applicazione multidisciplinare di diverse competenze che coprono i processi complessi derivanti da una interazione tra macchine, ambiente naturale e metodologie operative.
Alle esigenze sempre più pressanti di una produzione internazionalizzata e a fronte dell’introduzione di nuove tecnologie e sistemi di controllo e monitoraggio delle fronti residue rocciose, il livello progettuale delle cave è ormai molto elevato.
L’approccio metodologico-scientifico dei progettisti e la successiva programmazione e gestione della produzione si confrontano con un corpus normativo e di buone prassi sempre più dettagliato.
La qualità industriale del settore estrattivo di cava è ad un livello molto elevato, anche a seguito dell’applicazione ormai consolidata delle metodologie di meccanica delle rocce e dei principi della geomeccanica per la progettazione, delle tecnologie impiantistiche, delle valutazioni di rischio e delle attività di registrazione e controllo dei sistemi gestionali per la qualità, l’ambiente e la sicurezza.
L’interpretazione giornaliera degli indirizzi operativi generali e specifici è attuata da cavatori, anche specializzati, e guidati da un Capo cava che può assumere talvolta anche la funzione di Sorvegliante ai sensi del Dlgs. 624/96 e di Preposto ai sensi del Dlgs. 81/08.
Può inoltre assumere la qualifica di responsabile della gestione ambientale della cava.
Il Capo cava deve possedere la capacità di interpretazione della strategia di coltivazione e del piano di coltivazione approvato, mentre la sua conoscenza non sommaria di impianti e macchine, la sua conoscenza essenziale ma specifica del corpus legislativo e di buone prassi, la sua capacità di comunicare e governare, sono alcune delle caratteristiche basilari a lui richieste. Il presente disciplinare definisce la figura del Capo cava, con le specializzazioni relative a:
a) cave di materiale lapideo
1. a cielo aperto
2. in sotterraneo
b) cave di altri materiali
1. a cielo aperto
2. in sotterraneo
Il Capo cava assume importanza ancora maggiore all’estero, soprattutto in paesi emergenti, con la denominazione di quarry master, e talvolta diviene di fatto il regista dello sviluppo della coltivazione.
Oltre ad una competenza particolare maturata con l’esperienza, il Capo cava deve possedere una preparazione specifica formale, acquisita con un percorso formativo, articolato e certificabile, che gli offra la possibilità di assumere le competenze operative necessarie per lo svolgimento del suo ruolo in sicurezza.
3 Scopo e campo di applicazione
Il presente disciplinare ANIM intende specificare i requisiti che il Capo cava deve soddisfare per ottenere la certificazione da parte di un Organismo di certificazione, in linea con le innovazioni tecnologiche, organizzative e procedurali degli ultimi anni.
Il presente disciplinare si applica anche ai liberi professionisti che offrono al mercato delle imprese attività di consulenza come Capo cava, in Italia e all’estero.
4 Riferimenti normativi
- D.lgs. n. 81/08
- DPR n. 128/59
- D.lgs. n. 624/96
- DM n. 37/08
- D.lgs. n. 17/10
- Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Direzione Generale risorse minerarie ed energetiche, n. 317 del 26/5/1997.
- Leggi regionali e circolari di settore
5 Termini e definizioni
Ai fini del presente disciplinare si adottano i seguenti termini:
Capo cava: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare come responsabile della produzione e per il coordinamento dell’attività industriale di cava, al fine di garantire il miglioramento economico della cava nel rispetto del piano di coltivazione, dell’ambiente e della sicurezza, in collaborazione con il Direttore responsabile dei luoghi di lavoro e i Sorveglianti;
Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un’organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite (1).
(1) Definizione adattata dallo EQF (European Qualification Framework), Allegato I, def. a, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento e del Consiglio UE del 23 aprile 2008.
Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Abilità: capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi (2).
(2) Nel contesto dello EQF le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità (3), (4).
(3) Definizione adattata dallo EQF (European Qualification Framework), Allegato I, def. i, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento e del Consiglio UE del 23 aprile 2008.
(4) Le capacità personali comprendono, in particolare, aspetti sociali e/o metodologici.
6 Definizione della tipologia di operatore di cava denominato Capo cava
Il Capo cava è capace di agire autonomamente, in Italia e all’estero, nell’ambito delle strategie e delle disposizioni del titolare della concessione e del Direttore responsabile. Dirige la produzione, coordinando le necessità operative e logistiche della cava. È in grado di eseguire le disposizioni relative a un livello base gestionale come Capo produzione, impartendo le disposizioni organizzative e di produzione giornaliere ai cavatori.
Segue le direttive del Direttore responsabile e collabora con i Sorveglianti, per condurre le attività di produzione con la gestione della sicurezza.
Si possono distinguere varie specializzazioni a seconda del luogo di impiego:
a) cava di materiale lapideo ornamentale
b) cava di altri materiali.
7 Pre-requisiti di base per accedere alla certificazione
Il candidato deve possedere necessariamente le seguenti caratteristiche:
avere compiuto i 25 anni di età, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 128/59;
essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea con residenza stabile in Italia;
essere cittadino straniero in regola con le norme in materia di immigrazione e con conoscenza della lingua italiana;
esperienza lavorativa di cava di almeno 5 anni, con compiti di Sorvegliante o di coordinamento;
corso di formazione sulla sicurezza generale e specifica sui luoghi di lavoro secondo l’Accordo Stato-Regioni;
buona condotta morale e civile.
8 Compiti e attività specifiche della figura del Capo cava
Il Capo cava, in coordinamento con le altre figure della cava per le rispettive competenze:
1. verifica l’attuazione del programma di produzione e assegna le attività lavorative giornaliere alle maestranze per il raggiungimento degli obiettivi;
2. attua le attività di monitoraggio, del buon andamento ai fini della produzione, delle macchine e degli impianti secondo i piani specifici predisposti dal Titolare e dal Direttore responsabile;
3. attua il coordinamento e controllo ai fini della produzione delle imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nella stessa area/luogo di lavoro;
4. controlla e verifica giornalmente la produzione proponendo al Titolare eventuali interventi migliorativi;
5. svolge le sue attività di pianificatore della produzione in stretto coordinamento con il direttore dei lavori e il sorvegliante, attuando le specifiche procedure;
6. controlla l’attuazione di quanto descritto nel piano di coltivazione e delle prescrizioni delle autorizzazioni per quanto riguarda limiti di coltivazioni, volumi e quantità;
7. attua quanto riportato dal piano di coltivazione e dalle prescrizioni delle autorizzazioni nel rispetto degli aspetti ambientali connessi ai processi operativi in cava come RDP (responsabile di processo) coordinando gli operatori (OP), direttamente sotto la direzione del Titolare.
9 Conoscenze e abilità associate all’attività del Capo cava
9.1 Requisiti
9.1.1 Conoscenze
Sono elementi costitutivi:
diploma di scuola media superiore e almeno 5 anni di esperienza lavorativa quale sorvegliante o diploma di scuola media inferiore e almeno dieci anni di esperienza lavorativa quale sorvegliante;
eventuali corsi sulla sicurezza del lavoro e sull’ambiente, di tecniche di coltivazione, partecipazione a seminari e stage formativi;
corso specifico base per la coscienza dei sistemi di gestione produzione, sicurezza e ambiente;
conoscenza sufficiente della lingua inglese per impieghi all’estero.
Il candidato deve compilare il CV, con evidenza di quanto sopra e tutti gli allegati di cui si necessita.
9.1.2 Esperienze
Sono elementi costitutivi:
se in possesso di scuola media superiore e almeno cinque anni di esperienza positiva e certificata di sorvegliante in cave italiane o estere (periodo, organizzazione, ruolo/mansione, sede/i, tipologia azienda e dimensioni) o dieci anni in caso di diploma di scuola media inferiore;
partecipazione, per almeno cinque anni alle attività di programmazione della produzione (periodo, organizzazione, ruolo/mansione, sede/i, tipologia azienda e dimensioni).
9.1.3 Caratteristiche e abilità personali
Sono elementi costitutivi:
capacità di eseguire attività di comunicazione nell’ambito della sicurezza e dei sistemi gestionali aziendali;
gestione della produzione;
capacità organizzative;
leadership;
capacità decisionale nell’adeguamento delle disposizioni alla situazione reale di cava.
9.1.4 Competenze
In sintesi deve avere conoscenze, soprattutto in termini di competenze tecniche tacite (know how), più che di sapere scientifico:
a) del ciclo produttivo della cava, comprensivo di processi primari e secondari;
b) nozioni generali sull’ammasso roccioso, utili per condurre la programmazione dei lavori al monte con il Direttore responsabile;
c) conoscenze merceologiche utili per migliorare il rendimento economico della risorsa mineraria a fini commerciali;
d) nozioni di interazioni tra macchine e ambiente di lavoro e delle principali metodologie di coltivazione;
e) unione di tecniche organizzative per il settore cave;
f) nozioni della normativa tecnica e di sicurezza nel settore cave;
g) nozioni sui sistemi di gestione della sicurezza, della qualità e dell’ambiente;
h) conoscenza delle tipologie di DSS e DSS coordinato,oltre che delle procedure tecniche standard usate nelle cave.
Inoltre deve avere competenze ambientali, ovvero:
1. conoscenza delle normative cogenti per gli aspetti ambientali relativi al sistema cava, acquisita attraverso formazione specifica (36 ore): ACQUE, RIFIUTI, RUMORE, POLVERI, TERRE E ROCCE DA SCAVO, IMPATTO AMBIENTALE;
2. capacità di analisi dei piani di coltivazione e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti;
3. capacità di coordinamento come Responsabile della Produzione relativamente agli aspetti ambientali;
4. sorveglianza dei processi operativi della cava e gestione delle emergenze ambientali.
9.1.5 Etica Professionale
Tutte le attività lavorative in cava devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda e la sicurezza degli operatori e dell’ambiente.
Il Capo cava e tutti gli operatori della cava devono rispettare i seguenti principi etico- comportamentali:
1. comportamento equo e giusto;
2. uniformità di trattamento nei confronti di ogni interlocutore, senza distinzione di età, sesso, razza, handicap fisici, religione, grado aziendale, potere economico, influenza sociale;
3. tutela e valorizzazione della persona, ovvero rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, per rendere solidali gli operatori e partecipi alla missione e obiettivi aziendali;
4. diligenza, ovvero assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
5. onestà, ovvero non compiere atti illegali, illeciti o immorali, ma avere consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non devono perseguire l’utile personale o aziendale a discapito delle leggi e norme vigenti;
6. esecuzione delle proprie mansioni in trasparenza;
7. operare con imparzialità;
8. riservatezza, ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di privacy;
9. tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all’igiene ed alle condizioni personali e del posto di lavoro;
10. tutela dell’ambiente, ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell’educazione ambientale.
10 Iter di certificazione
10.1 Le evidenze documentali
copia del documento di identità dove si evince l’aver compiuto 25 anni ed essere cittadino italiano o di altro stato con residenza stabile in Italia;
copia del diploma di scuola media superiore o inferiore o autocertificazione;
copia degli attestati di frequenza ai corsi di cui ai paragrafi precedenti:
corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro secondo l’Accordo Stato- Regioni;
corso da Preposto ai sensi della legge 81/08;
certificato rilasciato da un medico competente di sana e robusta costituzione fisica e idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni lavorative in cava;
lettere di referenza e attestazioni sulle attività svolte;
CV dove si evidenzia quanto sopra, in termini di corsi svolti ed esperienze lavorative, di almeno 5 anni se con diploma di scuola media inferiore o almeno 10 anni se con diploma di scuola media superiore, di cui almeno 2 in posizione di sorvegliante o vice sorvegliante.
10.2 L’elenco delle materie di esame
Materie di base:
- nozioni di sicurezza sul lavoro nel settore estrattivo: organizzazione, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione;
- nozioni di sistemi documentati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità;
- descrizione e valutazione dell’ammasso roccioso: stato di fatturazione, potenziali cinematismi, monitoraggi e consolidamenti;
- metodi di coltivazione e cenni sui diversi materiali rocciosi;
- interazione macchine e ambiente. Esplosivi, macchine e impianti da cava;
- cenni di legislazione ambientale relativa alla cava.
Materie specialistiche:
- metodi ispettivi dei fronti;
- scelta, uso e manutenzione delle attrezzature, impianti, apparecchiature e mezzi speciali;
- gestione del detrito;
- gestione dei rifiuti;
- gestione delle procedure ambientali;
- scelta, uso e manutenzione di strumentazioni e impianti ambientali;
- tecniche di comunicazione e coordinamento;
- leadership gestionale;
- metodi di produzione e organizzativi;
- gestione degli approvvigionamenti;
- tecniche di monitoraggio e registrazione della attività.
10.3 Classificazione della figura
La figura del Capo cava viene classificata secondo un sistema di competenze in base a:
a) cava di materiale lapideo:
1. a cielo aperto,
2. in sotterraneo,
b) cava di altri materiali:
1. a cielo aperto,
2. in sotterraneo.
10.4 Ammissione all’iter di certificazione
L’Organismo di certificazione concorda la sede e la data di esame.
L’Organismo comunica la sede e la data al candidato, al quale invia il modulo di richiesta di certificazione (scaricabile anche dal sito dell’Ente di certificazione) da compilare e rinviare nuovamente per attivare la procedura.
L’Organismo di certificazione richiede al candidato, tramite apposito modulo, la seguente documentazione:
- fotocopia carta identità;
- modulo di richiesta compilato in ogni sua parte;
- copia attestati di superamento di un corso rispondente ai criteri definiti al paragrafo 10.2;
- copia attestati di formazione come sopra indicati e richiesti al paragrafo 10.1;
- copia del CV, con evidenza di quanto sopra e dell’esperienza lavorativa/professionale, comprese le referenze;
- dichiarazione di onorabilità;
- indicazione della sessione di esame a cui intende partecipare;
- ricevuta degli avvenuti pagamenti delle quote previste per la partecipazione all’esame. L’Organismo di certificazione sarà titolare del contratto di certificazione con il singolo soggetto o l’azienda di riferimento a cui sarà intestata la fattura.
10.5 Iter di certificazione
La valutazione per l’ottenimento della certificazione verrà effettuata da un Organismo di certificazione indipendente e si articolerà secondo il contenuto delle fasi successive.
10.6 Valutazione documentale
L’Organismo di certificazione potrà richiedere integrazione alla documentazione presentata, attraverso ulteriori evidenze a supporto (qualora lo ritenga necessario).
10.6.1 Esame e metodi di valutazione
L’esame per l’ottenimento della certificazione di Capo cava si svolge nelle località e date stabilite dall’Organismo di certificazione, che saranno comunicate a ciascun candidato.
Alla sessione d’esame sono presenti i candidati e la Commissione d’esame. La Commissione d’esame è composta da due esperti nominati dall’Ente di certificazione.
Prima dell’inizio delle prove d’esame, i candidati sono tenuti a:
1. esibire un documento di identità valido;
2. firmare il foglio presenze;
3. effettuare il pagamento all’Organismo di certificazione.
L’esame consiste in una prova scritta ed una prova pratica orale; il candidato, per accedere alle prove di esame, deve essere stato valutato favorevolmente circa i prerequisiti richiesti, con evidenza della documentazione prevista, quale curriculum vitae integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative del candidato stesso.
Durante lo svolgimento delle prove d’esame, il candidato può consultare il fascicolo tecnico dei corsi di riferimento, in versione ufficiale, in maniera individuale.
Le prove da sostenere sono le seguenti:
1 - Esame scritto: tale prova di esame consiste in una prova con domande a risposta chiusa: per ogni domanda sono proposte almeno 4 risposte delle quali 1 sola è corretta.
La prova scritta è volta ad accertare la conoscenza e la corretta applicazione, da parte del candidato, delle metodologie necessarie a svolgere l’attività per il quale vuole veder riconosciuta una determinata professionalità: consiste nel rispondere a 40 domande a risposta chiusa, potendo sbagliare al massimo 8 risposte.
La durata massima prevista per la prova scritta è di 120 minuti.
2 - Esame tecnico: l’esame tecnico consiste in una prova pratica, suddivisa in due attività richieste, e in una prova orale.
1. La prova pratica consiste nell’esame di situazioni tecnico-operative attinenti alla realtà operativa del Capo cava, per valutare, oltre alle abilità e alle competenze, anche le capacità relazionali (comportamenti attesi).
2. La prova orale dovrò permettere alla Commissione di:
approfondire il grado di conoscenza degli elementi di cui alla prova scritta;
valutare l’adeguatezza, l’estensione ed il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative;
verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del candidato;
verificare l’abilità pratica negli aspetti del ruolo definito;
verificare la capacità di esporre cose è stato fatto e le metodologie.
Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione, a seguito dell’esame tecnico, è pari a 60 punti totali, di cui 20 punti per la prima attività pratica svolta, altri 20 punti per la seconda attività pratica svolta ed i restanti 20 punti per la prova orale.
L’esame tecnico si intenderà superato se sarà raggiunto il punteggio di 48.
Qualora il punteggio di 48 non venga raggiunto, l’esame potrà essere ripetuto trascorsi almeno 6 mesi dalla data dello stesso. Sono ammesse ulteriori ripetizioni dell’esame, anche prima dei 6 mesi, previo parere favorevole dell’Ente di certificazione. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.
10.6.2 Certificazione e rilascio del certificato
Il candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti e che ha superato l’esame di certificazione viene proposto dalla Commissione d’esame per la certificazione all’Organismo di certificazione. Questo, sulla base di tutta la documentazione relativa al candidato e su eventuali indicazioni fornite dalla Commissione d’esame, valuta l’eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni: in tal caso, l’Ente di certificazione stabilisce anche quali tempi e modalità siano necessari.
A esito positivo della valutazione e all’avvenuto pagamento della tariffa dovuta, l’Ente approva il rilascio della certificazione e lo comunica al candidato ritenuto idoneo: successivamente il nome del candidato verrà inserito anche sul sito dell’Ente di certificazione nell’apposito registro.
10.6.3 Mantenimento annuale e rinnovo del certificato
Entro la data di scadenza del certificato, almeno tre mesi prima la persona certificata deve richiedere all’Organismo di certificazione il rinnovo della stessa.
Ai fini del rinnovo, il soggetto certificato dovrà inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il rinnovo della certificazione.
La fattura è inviata a tutte le persone certificate che non abbiano comunicato, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale, l’eventuale disdetta, a mezzo raccomandata, così come da Regolamento dell’Organismo di certificazione.
Ai fini del rinnovo quinquennale, il soggetto certificato, deve produrre le evidenze oggettive (documentazione) relativamente a:
1. continuità lavorativa specifica nel settore come capo cava, inserita a curriculum, con attestazione, timbro e firma dell’azienda o delle aziende per cui lavora;
2. aggiornamento professionale tramite formazione per almeno 20 ore negli ultimi cinque anni (attestati);
3. richiesta rinnovo quinquennale della certificazione all’Ente su apposito modulo;
4. evidenza nella gestione dei reclami (verbali);
5. evidenza del pagamento della quota prevista per il rinnovo, come da tariffario vigente.
Tutte le evidenze devono essere relative all’attività svolta nei 5 anni precedenti la scadenza del certificato in qualità di Capo cava.
I requisiti sopra indicati si intendono soddisfatti solo nel loro insieme; non possono essere ritenuti validi, ai fini del rinnovo, aspetti parziali dei singoli requisiti.
Al fine del mantenimento annuale, la validità della certificazione è subordinata alla verifica del mantenimento dei requisiti della persona attraverso l’invio all’Organismo di certificazione, entro 12, 24, 36, 48 mesi di:
1. versamento della quota prevista per il mantenimento annuale, come da tariffario vigente;
2. continuità lavorativa specifica nel settore in qualità di Capo cava, inserita a curriculum;
3. aggiornamento professionale tramite formazione per almeno 4 ore nell’anno (attestazioni);
4. evidenza nella gestione dei reclami (verbali).
In caso di esito positivo si procederà a mantenere valido il certificato e la registrazione del nominativo sul registro; con esito negativo sarà effettuata la cancellazione dal registro, il certificato non sarà più valido e non sarà più possibile l’utilizzo del logotipo. Le quote pagate non saranno in nessun caso restituite.
10.6.4 Sospensione e annullamento del certificato
Nel caso la documentazione inviata non sia idonea ai fini della conferma annuale della certificazione e/o non venga presentata entro i termini stabiliti e/o in caso di mancato pagamento della quota di mantenimento, l’Organismo di certificazione procederà, previa comunicazione alla persona certificata, alla sospensione del certificato per un mese. Al termine di questo periodo, se la situazione non è stata corretta, la certificazione sarà revocata e sarà aggiornato il relativo registro senza il nominativo della persona stessa.
Al soggetto che, nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, non ha svolto le attività richieste per il rinnovo e/o non ha fornito all’Organismo di certificazione l’evidenza documentale relativa, non è rinnovata la certificazione.
L’annullamento della certificazione comporta, nel caso in cui il candidato voglia successivamente certificarsi, la ripetizione dell’intero iter di certificazione.
Il soggetto, qualora non intenda rinnovare la propria certificazione, è tenuto a darne comunicazione scritta all’Organismo di certificazione nel periodo dei tre mesi precedenti la data di scadenza della stessa.
La persona cui venga sospesa o annullata la certificazione non può far uso del certificato e del logotipo di certificazione dell’Organismo di certificazione.
La documentazione utile ad evidenziare il possesso dei requisiti per il rinnovo è data da: copia CV aggiornato e firmato, il tutto con evidenza delle esperienze lavorative e formativa dell’ultimo periodo.
L’Organismo di certificazione valuta la completezza e l’idoneità della documentazione prodotta dalla persona certificata: nei casi dubbi, può riservarsi di accertare il possesso dei requisiti attraverso opportune tecniche, per esempio intervista, richiesta di documentazione aggiuntiva
ed eventuali informazioni da richiedere ai responsabili delle Aziende presso cui, o per conto delle quali, la persona certificata ha dichiarato di aver svolto la sua attività.
L’Organismo di certificazione, verificata l’idoneità della documentazione provvede, se l’esito è positivo, al rinnovo della certificazione.
Ad esito positivo dell’intero iter di rinnovo della certificazione, l’Organismo di certificazione rilascia il nuovo certificato al soggetto e provvede ad aggiornare il relativo Registro: il certificato in originale sarà presente e scaricabile (con password) dal sito dell’Ente di certificazione.
Il certificato ha validità per i cinque anni successivi al rinnovo ed è sottoposto a sorveglianza annuale da parte dell’Ente di certificazione.
Le modalità operative, descritte nel presente documento, saranno analogamente applicate per tutti i rinnovi seguenti, salvo aggiornamenti normativi applicabili.