ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER UN PERIODO DI 24 MESI
S.p.A. Autovie Venete Concessionaria dell’Autostrada Venezia – Trieste con diramazioni Palmanova – Udine, Portogruaro – Pordenone – Conegliano, Villesse – Gorizia e Tangenziale di Mestre Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia Sede Legale: via X. Xxxxxx, 00 – 34143 Trieste - Tel. 040/0000000 Fax 040/0000000
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Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Xxxxxxx 00000 Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER UN PERIODO DI 24 MESI
All. 01:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI
Il Responsabile Impianti Tecnologici
LUGLIO 2017 - xxx. Xxxxxxxx XXXXXX -
Si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico nella fase di esecuzione dell’Accordo Quadro.
IGR/PT/gd
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 3
Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro e definizioni 3
Art. 2. Ammontare dell’Accordo Quadro 4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari 5
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 5. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto 6
Art. 6. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi 6
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art. 8. Modifiche dell’Operatore economico 7
Art. 9. Rappresentante dell’Operatore economico e domicilio 8
Art. 10. Risoluzione dell’Accordo Quadro 8
Art. 11. Recesso 10
Art. 12. Cessione del contratto 10
Art. 13. Contratti applicativi 10
Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini 11
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 12
Art. 15. Durata dell’Accordo Quadro 12
Art. 16. Consegna e inizio dell’Accordo Quadro 12
Art. 17. Termini per le forniture 13
Art. 18. Proroghe dei contratti applicativi 13
Art. 19. Sospensioni dei contratti applicativi ordinate dal DEC 13
Art. 20. Sospensioni dei contratti applicativi ordinate dal RUP 14
Art. 21. Penali 15
Art. 22. Inderogabilità dei termini di esecuzione 16
Art. 23. Risoluzione per mancato rispetto dei termini 16
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 17
Art. 24. Fornitura a misura 17
Art. 25. Controlli e verifiche delle prestazioni 17
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 18
Art. 26. Pagamenti dei contratti applicativi 18
Art. 27. Pagamenti della rata di saldo 18
Art. 28. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 19
Art. 29. Ritardo nei pagamenti 20
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 20
Art. 31. Cessioni di crediti 20
Art. 32. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile 21
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 22
Art. 33. Garanzia definitiva 22
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico 23
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 24
Art. 35. Modifiche contrattuali 24
Art. 36. Modifiche al contratto per errori od omissioni procedurali 25
Art. 37. Affidamento e contenuto dei singoli contratti applicativi 25
Art. 38. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 25
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 27
Art. 39. Obblighi di prevenzione e sicurezza 27
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 28
Art. 40. Subappalto e cottimo 28
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto 29
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori 30
Art. 43. Sub-contratti 30
Art. 44. Avvalimento 31
CAPO 10. CONTROVERSIE 32
Art. 45. Riserve, Accordo bonario e transazione 32
Art. 46. Arbitrato e Definizione delle controversie 33
Art. 47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico 33
CAPO 11. MANODOPERA 34
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 34
Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 34
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 36
Art. 50. Ultimazione dell’Accordo Quadro 36
Art. 51. Termini per la verifica di conformità 36
CAPO 13. NORME FINALI 37
Art. 52. Sinistri alle persone e danni 37
Art. 53. Danni cagionati da forza maggiore 37
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore economico 38
Art. 55. Scioperi 38
Art. 56. Requisiti ambientali 38
Art. 57. Piani della qualità – Piani di controllo della qualità 39
Art. 58. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 39
Art. 59. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 40
Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti 40
Art. 61. Disciplina antimafia 41
Art. 62. Spese contrattuali, imposte, tasse 41
Art. 63. Riservatezza delle informazioni 41
Art. 64. Trattamento dei dati personali 42
Art. 65. Disposizioni finali 42
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro e definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste in un Accordo Quadro per l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione della fornitura di cui al comma 2.
2. La fornitura complessiva, in base all’Accordo Quadro a stipularsi, consiste nella fornitura di materiale elettrico elencato e accuratamente descritto nell’allegato Norme Tecniche per la durata di 24 (ventiquattro) mesi. I lotti previsti sono 2 (due). I due lotti possono essere assegnati a due Operatori economici distinti oppure ad un unico Operatore Economico.
3. Il materiale potrà essere consegnato in vari siti designati dalla Stazione Appaltante, che di volta in volta verranno indicati negli Ordini di Servizio; sarà anche possibile che lo stesso materiale venga prelevato dal personale autorizzato dalla Stazione Appaltante presso un magazzino dell’Operatore economico affidatario.
4. Sono compresi nell’appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste necessarie per dare la prestazione di fornitura completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato speciale d’appalto – norme tecniche, del quale l’Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l’offerta e sul quale l’Operatore economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
5. L’esecuzione di ogni singola prestazione deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
6. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto l’Accordo Quadro;
d) Operatore economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l’Accordo Quadro;
e) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
i) Capitolato speciale d’appalto: il presente documento, contenete le norme generali che disciplinano l’esecuzione della fornitura da un punto di vista normativo;
j) Accordo Quadro: l’accordo tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
k) Capitolati tecnici: i documenti contenenti le norme tecniche richieste, di esecuzione di misurazione e di accettazione inerenti l’Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
l) POS: Piano Operativo di Sicurezza di cui agli art. 17 e 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. sviluppato secondo i contenuti sostenuti previsti nel Titolo V allegato XV;
m) Costo della manodopera: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
n) Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere l’Operatore economico per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
o) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
p) Contratto Applicativo: il documento trasmesso dal DEC con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l’indicazione del luogo dove dovrà essere effettuatala fornitura, la tipologia di fornitura, le indicazioni descrittive dell’oggetto dell’ordine di fornitura. L’ordine deve essere controfirmato dall’ Operatore Economico per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante;
Art. 2. Ammontare dell’Accordo Quadro
1. L’importo totale dell’Accordo Quadro è di € 315.800,00 suddiviso in due lotti definiti dalle seguenti tabelle:
1° LOTTO - Fornitura di materiale e dispositivi elettrici per Stazioni Autostradali e Fabbricati
Importi in Euro | TOTALE | |||
1 | Prestazioni ( Pm ) A MISURA | 157.900,00 € | ||
2 | Prestazioni ( Pc ) A CORPO | 0,00 € | ||
3 | Prestazioni ( P = Pm + Pc) | 157.900,00 € | ||
Importi in Euro | a corpo (CSc) a misura (CSm) | TOTALE CS | ||
4 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) | 0,00 € | 0,00 € | |
T | IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (3 +4) LOTTO 1 | 157.900,00 € |
2° LOTTO - Fornitura di lampade ed accessori per illuminazione Estesa Autostradale
Importi in Euro | TOTALE | |||
1 | Prestazioni ( Pm ) A MISURA | 157.900,00 € | ||
2 | Prestazioni ( Pc ) A CORPO | 0,00 € | ||
3 | Prestazioni ( P = Pm + Pc) | 157.900,00 € | ||
Importi in Euro | a corpo (CSc) a misura (CSm) | TOTALE CS | ||
4 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) | 0,00 € | 0,00 € | |
T | IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (3 +4) LOTTO 2 | 157.900,00 € |
2. Si precisa che gli importi indicati al comma 1 rappresentano un tetto massimo di spesa e che la Stazione Appaltante non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza dei predetti importi.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, rileva l’importo di € 315.800,00 riportato al comma 1, risulta dalla sommatoria degli importi riportati in corrispondenza delle righe «T – IMPORTO TOTALE DEL’ACCORDO QUADRO(3+4)» delle tabelle riferite ad ognuno dei Lotti.
4. All’interno dell’importo per la prestazione del contratto di fornitura di cui alle righe 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
a) il costo delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro;
b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore economico;
c) le spese generali;
d) l’utile d’impresa.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari
1. L’Accordo Quadro è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti.
2. I prezzi offerti dall’Operatore economico in sede di gara, riportati nell’elenco prezzi unitari di cui agli elaborati Scheda 4 “offerta economica” riferiti al/i Lotto/i di partecipazione, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle quantità delle singole prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante con i contratti applicativi.
3. I prezzi unitari contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’Art.38 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuove prestazioni non previsti nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie
1. In ragione della natura omogena della prestazione, la fornitura non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione appaltante per le quali l’Accordo Quadro in oggetto è stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione dell’Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante l’Accordo Quadro posto in gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nell’Accordo Quadro e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di Accordo Quadro ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
Art. 6. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche-
b) tutti gli elaborati della fornitura posta a base di gara
c) l’elenco dei prezzi unitari degli allegati 04 e 05 “offerta Economica” come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari, se presenti, nell’Accordo Quadro posto a base di gara;
d) le polizze di garanzia di cui all’Art.33 e all’Art.34 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione delle modalità d’esecuzione e del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali,
debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
• dei requisiti di carattere generale cieca l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
• dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
• del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, di un’assicurazione di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
c) al versamento delle spese contrattuali;
4. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del presente Capitolato speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell’art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore dell’Esecuzione del Servizio dal comma 2 dell’art .111 del Codice dei contratti.
5. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verrà anche richiesto contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
6. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l’Operatore Economico verrà invitato a stipulare l’Accordo Quadro nei termini di cui al successivo punto 8.
7. La stipulazione dell’Accordo Quadro avrà luogo non prima di 35 giorni a decorrere dall’efficacia dell’aggiudicazione.
8. Ove l’Operatore Economico non si presenti per la stipulazione dell’Accordo Quadro nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all’escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell’Accordo Quadro.
Art. 8. Modifiche dell’Operatore economico
1. In caso di fallimento dell’Operatore economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
2. interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
4. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al contratto di fornitura ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 9. Rappresentante dell’Operatore economico e domicilio
1. L’Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Operatore economico deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’Operatore economico non conduce direttamente la fornitura, deve depositare presso la Stazione appaltante, la procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
4. L’Operatore economico, tramite il referente tecnico nominato dall’Operatore stesso, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell’Accordo Quadro. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del referente tecnico nominato dall’Operatore economico e del personale dell’Operatore stesso per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Il datore di lavoro dell’Operatore economico, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che, attivamente, svolgerà le azioni di controllo richieste dal citato art.97, dandone preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata.
Art. 10. Risoluzione dell’Accordo Quadro.
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 9 dell’Art.35 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
e) l'Operatore economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della fornitura;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
d) sospensione dell’Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione dell’Accordo stesso, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico in ragione della fornitura eseguita, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice dei contratti.
8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura . Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
a) affidando la fornitura di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura in contratto nonché della fornitura di ripristino o
riparazione, e l’ammontare lordo della fornitura utilmente eseguita dall’Operatore economico inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni dell’Accordo Quadro originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento della fornitura;
b) ponendo a carico dell’Operatore economico inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Operatore economico inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
10.Nel caso l’Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
Art. 11. Recesso
1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dall’Accordo Quadro trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dall’Accordo Quadro previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.
Art. 12. Cessione del contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 13. Contratti applicativi ed Ordini di Servizio
1. Il contratto applicativo è l’atto mediante il quale, attraverso fax, e-mail o ad altra forma di corrispondenza, sono impartite all’Operatore economico disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.
2. Il contratto applicativo è redatto in due copie e comunicato all’Operatore economico che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Il contratto applicativo può essere trasmesso con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso il medesimo si dà per conosciuto dall’Operatore economico acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.
3. Qualora il contratto applicativo sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal RUP.
4. L’Operatore economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nei contratti applicativi, fatta salva le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al contratto applicativo oggetto di riserve.
5. La Stazione Appaltante invierà all’Operatore Economico il relativo contratto applicativo per la fornitura di materiale, che conterrà la descrizione del bene ed il suo codice, la quantità, il prezzo come da offerta fatta in fase di aggiudicazione dall’Operatore Economico, il luogo di consegna i tempi di evasione.
6. Il materiale potrà essere consegnato in vari siti indicati dalla Stazione Appaltante, che di volta in volta verranno indicati negli Ordini di Servizio, sarà anche possibile che lo stesso materiale venga prelevato dal personale autorizzato dalla Stazione Appaltante presso un magazzino dell’Operatore Economico affidatario.
7. Xxxxxxx rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto.
8. Qualora l’Operatore Economico si dimostri negligente, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordinerà all'Operatore Economico, mediante specifici Ordini di Servizio, il rispetto degli obblighi previsti dall’Accordo Quadro e dal relativo contratto applicativo.
9. L’ordine di servizio viene inviato all’Operatore Economico che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all’originale dello stesso ordine di servizio; l’Operatore Economico è tenuto a scrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di servizio.
10. L’Ordine di servizio potrà inoltre essere utilizzato per eventuali comunicazioni ufficiali tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico aggiudicatario del presente Accordo Quadro.
Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15. Durata dell’Accordo Quadro
1. La durata dell’Accordo Quadro oggetto d’appalto è fissato in mesi 24 (ventiquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di avvio dei singoli contratti di fornitura dei due lotti, ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di avvio.
2. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto precedente, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti per i due lotti dell’Accordo Quadro stesso.
Art. 16. Consegna e inizio dell’Accordo Quadro
1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Il DEC comunica all’Operatore economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’Accordo Quadro.
3. Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti applicativi affidati.
4. L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Operatore Economico.
5. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di avvio di consegna dell’Accordo Quadro e ne comunica l’esito al DEC. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e la fornitura non può essere iniziata.
6. La consegna dell’Accordo Quadro deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l'Operatore economico; nel verbale viene specificata la data da cui decorre il termine utile per il compimento dell’Accordo Quadro. Il verbale di consegna contiene la dichiarazione che l'area su cui deve eseguirsi la fornitura è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell’Accordo Quadro. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
7. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il capitolato speciale d’appalto – norme tecniche, non si procede alla consegna, e il Direttore dell’esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione dell’Accordo Quadro e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
8. Qualora l’Operatore economico intenda far valere pretese derivanti da difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in appalto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle pretese.
9. Se nel giorno fissato e comunicato l’Operatore economico non si presenta a ricevere la consegna, il DEC fissa una nuova data e la comunica all’Operatore economico. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l’Operatore economico non si presenta, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore economico. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro, l’Operatore economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
10. E’ facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, anche nelle more della stipulazione dell’Accordo stesso, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio della fornitura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale. che è destinato a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore economico.
11. In via d’urgenza, potranno essere emessi contratti applicativi anche in assenza di sottoscrizione dell’Accordo Quadro;
12. Nel caso in cui, a seguito della consegna in via d’urgenza ai sensi del comma 10, non si pervenga alla stipulazione dell’Accordo Quadro, il DEC tiene conto di quanto effettivamente fornito dall’Operatore economico per rimborsare le relative spese.
13. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l’Operatore economico può chiedere di recedere dall’Accordo Quadro. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Operatore stesso ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull’importo del contratto.
14. Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Operatore economico.
15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 13 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso, debitamente quantificata, è inoltrata dall’Operatore economico a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rigetto dell’istanza di recesso è formulata dall’Operatore economico a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dell’Accordo Quadro e da confermare, debitamente quantificata.
16. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dell’Accordo Quadro superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Anche in tal caso, comunque, all’Operatore economico potrà essere riconosciuto unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 11.
Art. 17. Termini per le forniture
1. I termini per le forniture dei materiali richiesti con i singoli contratti applicativi oggetto dell’Accordo Quadro sono indicati nei contratti stessi.
2. Nel calcolo del tempo entro il quale deve essere consegnato il materiale richiesto dalla Stazione Appaltante è tenuto conto delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla presenza o meno del materiale a magazzino;
Art. 18. Proroghe dei contratti applicativi
1. Qualora, l’esecutore non riesca a fornire nel termine previsto per cause a lui non imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga all’ufficio del DEC:
2. La richiesta viene inoltrata al DEC il quale la trasmette al RUP tempestivamente, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto dal RUP nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime tempestivamente visto la natura dell’Accordo Quadro.
Art. 19. Sospensioni dei contratti applicativi ordinate dal DEC
1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i singoli contratti applicativi procedano utilmente a regola d’arte, il DEC può disporne la sospensione redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula dei contratti medesimi, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art.35 del presente Capitolato Speciale
d’appalto, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Operatore economico, deve contenere:
a) l’adeguata motivazione che impone la sospensione dei singoli contratti applicativi;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento e delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Operatore economico e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del contratto applicativo tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del contratto applicativo differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del contratto applicativo, che deve essere sottoscritto dall’Operatore economico.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Operatore economico, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma.
7. L’Operatore economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del contratto applicativo, senza che il RUP abbia disposto la ripresa del contratto di fornitura stesso, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del contratto applicativo, qualora l’Operatore economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore economico.
9. Ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei contratti, e l’Operatore economico abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, l'Operatore economico stesso può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 9, per la sospensione del contratto applicativo, qualunque sia la causa, non spetta all’Operatore economico alcun compenso o indennizzo.
Art. 20. Sospensioni dei contratti applicativi ordinate dal RUP
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione dei contratti applicativi per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all’Operatore economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del contratto applicativo e dispone la ripresa dello stesso, trasmettendo tempestivamente l’ordine all’Operatore economico e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei contratti applicativi che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
Art. 21. Penali
1. In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito a tali inadempienze; il RUP trasmette una contestazione all’Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l’attivazione delle apposite azioni correttive.
2. In riferimento alle contestazioni rilevate, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, che saranno applicate per ogni singola contestazione più eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d’intervento non eseguito.
Penali Sia per Lotto 1 sia per Lotto 2
Penale | Descrizione | Riferimento a | Tempo massimo | Penale per ogni giorno di ritardo |
1 | Ritardo nella consegna di ciascun ordinativo di materiale in pronta consegna presso i propri magazzini | Contratti applicativi | 24 ore decorrenti dall’accettazione dell’ordine | 5 ‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo |
2 | Ritardo nella consegna di ciascun ordinativo di materiale non presente a magazzino ed ordinato al produttore | Contratti applicativi | 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’accettazione dell’ordine | 5 ‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo |
3. L’ottemperanza da parte dell’Operatore economico alla richiesta di esecuzione delle azioni correttive, non impedisce alla Stazione appaltante di esercitare comunque la facoltà di applicare la penale per le inadempienze rilevate nel contratto di fornitura oggetto delle contestazioni.
4. Nel caso in cui le inadempienze dovessero essere causa di danni ad immobili, mobili o materiali, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, in aggiunta all’applicazione eventuale della penale.
5. L’Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.
6. L’importo della penale, nel caso in cui l’Operatore economico non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte della Stazione appaltante, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione delle fatture, previa emissione di fattura attiva da parte della Stazione appaltante.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, la Stazione appaltante può provvedervi affidando l’esecuzione delle prestazioni a terzi, e ciò a tutto carico dell’Operatore economico e salvo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale calcolato singolarmente sul singolo contratto applicativo e complessivamente sull’ammontare complessivo del presente Accordo Quadro; se le inadempienze sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione dell’Accordo Quadro per mancato rispetto dei termini.
Art. 22. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio delle forniture richieste con i contratti applicativi, della loro mancata regolare conduzione secondo quanto commissionato o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Operatore economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
2. Le cause di cui al comma 1 non può costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle forniture, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione dell’Accordo Quadro per mancato rispetto dei tempi.
Art. 23. Risoluzione per mancato rispetto dei termini
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione della fornitura comporti ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti applicativi, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire la fornitura.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore economico.
4. Sono dovuti dall’Operatore economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione dell’Accordo Quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei singoli contratti di fornitura affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico in ragione dell’Accordo Quadro eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 24. Fornitura a misura
1. La misurazione e la valutazione delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il contratto di fornitura compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nell’Accordo Quadro.
3. La contabilizzazione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari dell’allegato L “offerta Economica”.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’Operatore economico, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari.
Art. 25. Controlli e verifiche delle prestazioni
1. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro la Stazione appaltante ha il diritto di svolgere, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, tutti i controlli e le verifiche necessari per assicurarsi sulla regolarità delle prestazioni dell’Operatore economico, in termini di qualità delle forniture e di puntualità nell’esecuzione.
2. Non sono imputati all’Operatore economico gli effetti negativi evidentemente provocati da terzi successivamente all’esecuzione delle prestazioni.
3. Gli esiti delle verifiche sono annotati e conservati a cura del DEC, per monitorare l’andamento generale delle forniture e certificare la presenza o assenza di situazioni anomale.
4. La Stazione appaltante effettua i controlli e verifiche di cui al presente articolo avvalendosi del DEC, al quale l’Operatore economico farà riferimento, e di tutti i componenti dell’Ufficio di Direzione del Contratto se costituito, nonché di altri componenti della Stazione appaltante eventualmente incaricati nell’ambito delle tematiche di specifica competenza (es. RSPP, ufficio Sistema di Gestione Aziendale integrato qualità, sicurezza e ambiente).
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Pagamenti dei contratti applicativi
1. In corso d’opera le fatture emesse dall’Appaltatore saranno pagate con cadenza mensile sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, fino ad esaurimento della fornitura in oggetto che si concluderà con una fattura di saldo.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato nella documentazione di contabilità:
a) al netto del ribasso d’asta percentuale offerto sull’importo a base d’asta e contrattualizzato;
b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con il pagamento dell’ultima fattura a chiusura della fornitura in oggetto.
3. I costi per la sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d’appalto, saranno pagati in un’unica soluzione in occasione dell’emissione della prima fattura.
4. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d’appalto in relazione agli adempimenti sui pagamenti, la Stazione appaltante provvede a corrispondere all’Operatore economico la somma ammessa al pagamento così come desunta dalle prestazioni in fattura. Il RUP autorizza l’Operatore economico all’emissione della fattura, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. La fattura deve riportare il codice CIG dell’appalto.
5. I certificati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante sono subordinati:
a) All’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico ai sensi dell’Art.50;
b) Agli adempimenti in favore dei subbappaltatori e subcontraenti se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
c) All’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.62 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 27. Pagamenti della rata di saldo
1. Il DEC entro sessanta (60) giorni dall’emissione del Certificato di ultimazione con cui si è concluso l’Accordo Quadro accerta con apposito verbale di avanzamento finale le prestazioni eseguite. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Operatore economico di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
2. Con il Verbale di avanzamento è accertato l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. Il verbale di avanzamento finale deve essere sottoscritto dall’Operatore economico entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Operatore Economico non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
4. L’Operatore Economico non può iscrivere sul verbale di avanzamento finale domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio e deve confermare quelle già iscritte a pena di decadenza.
5. Il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza l’Operatore Economico all’emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso in cui l’Operatore
Economico non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 8, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
7. La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.
8. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla condizione che l’Operatore Economico presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
d) la garanzia sia accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
Art. 28. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l’indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. del contratto applicativo e, ove presente, del C.U.P.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Operatore economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art.50 comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
b) agli adempimenti di cui all’Art.43 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel corso dell’Accordo Quadro, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di avanzamento delle prestazioni l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel contratto di fornitura. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art.29 del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Operatore economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 48, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 29. Ritardo nei pagamenti
1. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art.26 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 27 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore economico, in occasione del pagamento della fattura, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell’Accordo Quadro.
5. E’ facoltà dell’Operatore economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle fatture, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Operatore economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione dell’Accordo Quadro, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile.
2. I prezzi applicati al presente Accordi Quadro dovranno essere quelli indicati dall’Operatore economico in sede di procedura e riportai nell’allegato offerta prezzi unitari.
3. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 31. Cessioni di crediti
1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.
2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L’Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento è può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione dell’Accordo Quadro.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l’Operatore economico rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
5. La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne dà comunicazione all’Operatore economico entro 30 giorni dalla ricezione.
6. L’atto di cessione è valido ed efficace per i crediti dell’Operatore economico relativi alle fatture emesse successivamente alla comunicazione di cui al comma 2.
Art. 32. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile
1. Nei casi in cui l’Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell’impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti– a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l’impresa mandataria. Titolare del rapporto instaurato continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Operatore economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all' Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico stesso.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione dell’Accordo Quadro e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art.52 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. L’Operatore economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Operatore economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore economico.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Operatore economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dell’Accordo Quadro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art.52 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in caso di emissione del certificato di cui all’Art.52 del presente Capitolato Speciale d’appalto per parti determinate dell’Accordo Quadro, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Operatore economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per ciascun lotto deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00).
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Operatore economico è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle attività da esse assunte.
6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35. Modifiche contrattuali
1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il documento di modifica. Il RUP approva il documento ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico dell’Accordo Quadro di fornitura. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’Accordo Quadro stesso, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica dell’Accordo Quadro formalizzato può essere introdotta dall’Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di prestazioni difformi dal contratto di fornitura autonomamente introdotte dall’Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore economico l’esecuzione di modifiche al contratto di fornitura oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore economico in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art 38 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
7. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
8. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle
attività eseguite.
9. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
10. La modifica o variante dell’Accordo Quadro deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello dell’Accordo Quadro originario in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il contratto di fornitura originale.
11. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
12. L’autorizzazione del RUP e l’Ordine del DEC all’Operatore economico relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l’ultimazione dell’Accordo Quadro, nella misura strettamente indispensabile.
Art. 36. Modifiche al contratto per errori od omissioni procedurali
1. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.
2. Nel caso l’errore comporti una modifica al contratto di fornitura non compatibile con le condizioni di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
Art. 37. Affidamento e contenuto dei singoli contratti applicativi
1. L’ordine sarà inoltrato all’Operatore a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata o con altri mezzi, e sarà effettuata secondo le disposizioni contenute negli allegati tecnici.
2. L’Operatore economico è obbligato a comunicare al DEC il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio fax, e-mail, e dell’utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per la comunicazione d’intervento.
Art. 38. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari
1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art.35 e all’Art. 36 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l’Operatore economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di forniture consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
a) prezziario della Stazione appaltante;
4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall’Operatore economico.
5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice dei contratti.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39. Obblighi di prevenzione e sicurezza
1. L’Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto in quanto applicabili e delle eventuali procedure interne alla Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
2. Tutte le attività connesse al presente contratto di fornitura, devono essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, arredi, porte, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. L’Operatore economico è obbligato inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento e situazione, la corrispondenza delle prestazioni rispetto agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute.
4. In caso d'inosservanza delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, la Stazione appaltante può sospendere l’efficacia del contratto fino a quando l’Operatore economico non provvederà all’adeguamento alle norme e regole nell’attività contrattuale, e, nel caso di gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza e di disposizioni o di regole interne, di procedere all'immediata risoluzione del contratto.
5. L’Operatore economico, considerate le prestazioni facenti parte dell’Accordo Quadro, è interessato dall’obbligo di osservare le "Norme generali per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare", documento interno della Stazione appaltante relativo ai cantieri autostradali, e da quanto disposto sull’argomento dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e s.m.i.
6. L’Operatore economico deve provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli interventi in prossimità di caselli autostradali, piazzole, parcheggi e pertinenze, da attuarsi secondo il vigente D.M. 10 luglio 2002 e quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Qualora le opere di difesa fossero tali da turbare la regolare viabilità, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Stazione appaltante.
7. L’Operatore economico è obbligato a:
a) fornire al proprio personale impiegato nel contratto di fornitura un’adeguata informazione e formazione anche in relazione ai rischi relativi al contratto di fornitura svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
b) dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
c) adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
d) osservare le norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire nel corso dell’Accordo Quadro, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e alla tutela materiale e morale dei lavoratori;
e) comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO
Art. 40. Subappalto e cottimo
1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l’Operatore economico affida a terzi l’esecuzione di parte del contratto attuativo sottoscritto nell’ambito dell’Accordo Quadro oggetto del presente capitolato. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, nell’ambito del cantiere di fornitura, che richiedono l’impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore al 2% dell’ammontare del contratto di fornitura oggetto dell’Accordo Quadro o sia superiore a 100.000 Euro, e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del sub-contratto (cd. “contratti similari”).
2. Tutte le prestazioni nonché le attività, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti la percentuale di attività subappaltabile da parte dell’Operatore economico è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) che l’Operatore economico abbia indicato all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
c) che l’Operatore economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
e) che l’Operatore economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alle attività da realizzare in subappalto;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 150.000 Euro, l’Operatore economico deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 2 dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potrà essere autorizzato unicamente se il subappaltatore / cottimista risulta iscritto all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.
g) che l’Operatore economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l’istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l’autorizzazione del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’Operatore economico deve praticare, per le attività affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d’appalto ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Operatore economico corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere allegata al contratto di subappalto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla quale emerga con chiarezza l’attività oggetto di subappalto. Tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l’Operatore economico intenda subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le attività elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3;
6. al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI e i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal contratto di fornitura, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione;
7. L’affidamento di attività in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Operatore economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
b) All’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento da parte del DEC, l’Operatore economico deve predisporre per ciascun subappaltatore la contabilità di quanto da questi eseguito far sottoscrivere per accettazione detta contabilità al subappaltatore, e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e conferma.
8. Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta tali attività.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Operatore economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione del contratto applicativo subappaltato.
2. Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Operatore economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente Capitolato Speciale d’appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore economico;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, l’Operatore economico, all’atto dell’emissione di ciascun Verbale di avanzamento della prestazione da parte del DEC, deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Operatore economico.
2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l’Operatore economico è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle attività dagli stessi eseguite ed inserite nell’ultimo Stato Avanzamento liquidato. Qualora l’Operatore economico non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Operatore economico.
3. La Stazione appaltante provvede, al momento dell’emissione di ogni verbale di avanzamento delle prestazioni all’invio all’Operatore economico di apposito modello da compilare a sua cura con l’importo delle opere eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento.
4. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 60 del presente Capitolato Speciale d’appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 43. Sub-contratti
1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000,00 Euro, o nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto;
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.
2. Nei casi in cui si è in presenza di un sub-contratto è comunque obbligo dell’Operatore economico provvedere alla comunicazione preventiva al DEC ed al RUP ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche per consentire alla Stazione appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i.
3. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto può essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.
4. I sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di servizi oggetto dell’appalto.
5. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto, ossia l’esecuzione di parte del contratto applicativo oggetto dell’Accordo Quadro. Il DEC verifica, in fase esecutiva, l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le attività oggetto del sub-contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo.
Art. 44. Avvalimento
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l’impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore economico.
2. Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore economico.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, deve essere consentita l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l’Operatore economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto.
5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Operatore economico sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
CAPO 10. CONTROVERSIE
Art. 45. Riserve, Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo Codice sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche agli accordi quadro di forniture, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
2. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
3. Qualora l’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.
4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.
5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale.
7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell’organo di verifica, può:
a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo xxxxxxx così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
8. Il RUP prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l’Operatore economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Operatore economico. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Operatore economico o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 46 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
10. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l’accordo bonario; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore economico, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Operatore economico, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione dell’Accordo Quadro o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Operatore economico non può comunque rallentare o sospendere il contratto di fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest’ultima di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
Art. 46. Arbitrato e Definizione delle controversie
1. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.
Art. 47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico
1. Il DEC o l’Operatore economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dell’Accordo Quadro. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all’Operatore economico, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’Operatore economico un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Operatore economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Operatore economico.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l’Operatore economico non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC , pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione.
CAPO 11. MANODOPERA
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Operatore economico è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’Accordo Quadro, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’Accordo Quadro oggetto del presente appalto, l’Operatore economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Operatore economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Operatore economico è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Operatore economico risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente dell’Operatore economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore economico, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed
al cottimo, il certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il contratto di fornitura per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Operatore economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l’Operatore economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore economico e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera i), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 50. Ultimazione dell’Accordo Quadro
1. Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il DEC ne dà comunicazione all’Operatore Economico e redige il Certificato di ultimazione dei lavori in duplice copia dopo le opportune verifiche in contradditorio con l’Operatore economico. Una delle due copie del verbale viene trasmessa dal DEC al RUP.
2. Al termine dell’esecuzione delle forniture affidate con singolo contratto d’appalto, si procede all’accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevanti e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l’Operatore economico è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
Art. 51. Termini per la verifica di conformità
1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro è soggetto a certificato di verifica di conformità.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di sei mesi dal certificato di ultimazione della fornitura di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
3. Durante l’esecuzione del contratto di dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dell’Accordo Quadro in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
4. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Operatore economico e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Operatore economico.
CAPO 13. NORME FINALI
Art. 52. Sinistri alle persone e danni
1. Qualora nell’esecuzione dell’Accordo Quadro avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC, sentito l’Operatore economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio, e comunque entro 10 (dieci) giorni, al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. L’Operatore economico è obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o all’ambiente nell’esecuzione dell’appalto.
3. Restano a carico dell’Operatore economico, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
4. La Stazione appaltante non è responsabile dei danni causati da terzi, estranei alla Stazione appaltante stessa, ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Operatore economico. L’Operatore economico dovrà, quindi, tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in relazione alle attività di contratto.
5. L’accertamento dei danni sarà effettuato nell’immediatezza del sinistro dal DEC e dall’Operatore economico o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell’accertamento. Qualora l’Operatore economico o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro, la Stazione appaltante, verbalizzando la sua assenza, procederà ugualmente all’accertamento in presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’Operatore economico.
Art. 53. Danni cagionati da forza maggiore
1. L’Operatore economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Operatore economico ne fa denuncia al DEC entro 5 (cinque) giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’Operatore economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione dell’Accordo Quadro, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Operatore economico all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione dell’Accordo Quadro da parte dell’Operatore economico;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione del contratto;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
5. Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Operatore economico.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Operatore economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore economico
1. Nello svolgimento dell’Accordo Quadro l’Operatore economico deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale ordine delle attività e dei servizi della Stazione appaltante.
2. Per alcuni interventi, la Stazione appaltante provvede a concordare preventivamente con l’Operatore economico, attraverso personale tecnico competente, le modalità di svolgimento delle operazioni, al fine di evitare possibili danni al patrimonio aziendale e/o al servizio in concessione.
3. È espressamente vietato l’utilizzo di locali della Stazione appaltante da parte dei lavoratori dell’Operatore economico per indire assemblee o per qualsivoglia scopo non attinente al contratto oggetto del presente appalto e non specificamente autorizzato dalla Stazione appaltante.
4. L’Operatore economico è soggetto a tutti gli oneri imputabili alla particolare natura delle prestazioni richieste, alle spese di trasporto, al pedaggio autostradale, all’installazione e rimozione periodica di segnaletica nelle quantità e nei tipi previsti dalla normativa vigente.
5. Sono a carico dell’Operatore economico le spese per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi ed autorizzazioni inerenti l’effettuazione dell’Accordo Quadro.
6. L’Operatore economico si obbliga inoltre a:
a. eseguire il contratto di fornitura a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto ed impartite anche successivamente dalla Stazione appaltante, agli stessi prezzi formulati in sede di presentazione dell’offerta;
b. comunicare tempestivamente le variazioni e sostituzioni del personale impiegato nell’appalto ed in caso entro e non oltre le 24 ore successive alla variazione;
c. ripristinare a propria cura e spese, locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant’altro sia stato accidentalmente danneggiato dall’Operatore economico durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro;
x. xxxxxxxxx la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell’Operatore economico ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile, nonché a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle prestazioni;
e. convenzionarsi a sua scelta con uno dei laboratori inseriti nell’Allegato H ed effettuare le analisi richieste dalla Committente.
7. L’Operatore economico deve attenersi in generale a tutti quegli obblighi e oneri non specificamente elencati nel presente articolo ma richiamati in altre parti del Capitolato speciale di appalto.
Art. 55. Scioperi
1. Qualora nel periodo di durata del contratto si verifichino scioperi del personale dell’Operatore economico o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento dell’Accordo Quadro, la Stazione appaltante provvederà al computo delle somme corrispondenti al contratto di fornitura non svolto da detrarre dalle relative fatture.
2. Nei casi di cui al comma 1. l'Operatore economico è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante, nonché a garantire un servizio d’emergenza, con almeno 2 (due) giorni d’anticipo.
Art. 56. Requisiti ambientali
1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Stazione appaltante richiede che le attività vengano svolti dall’Operatore economico e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L’Operatore economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. L’Operatore economico si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. L’Operatore economico ed il subappaltatore sono tenuti a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante la documentazione di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività oggetto dell'appalto;
- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall’attività svolta.
6. L’Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
7. L’Operatore economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore economico si impegna all’osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.
Art. 57. Piani della qualità – Piani di controllo della qualità
1. Nei casi in cui l’Operatore economico sia un’impresa certificata ISO 9001, dovrà fornire un Piano della qualità avente un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica dell’appalto.
2. Il Piano della qualità definisce le caratteristiche qualitative cui devono sottostare le attività oggetto dell’appalto e costituisce il riferimento per le attività di verifica/controllo/validazione svolte dall’Operatore economico e dal DEC; il Piano dei controlli - in esso contenuto - presuppone l’analisi dettagliata delle fasi operative.
3. Per le attività ricorrenti il Piano della qualità potrà essere basato su documenti standard.
4. Il Piano della qualità deve essere sottoposto all’approvazione del DEC, deve essere aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera, ovvero, su richiesta, ogniqualvolta il DEC lo reputi opportuno, e deve essere riconsegnato aggiornato, a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, con evidenza delle modifiche effettuate.
5. Il Piano della qualità dovrà essere consegnato al DEC, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto; nel caso in cui il DEC formalizzi rilievi a fronte dei quali occorra apportare variazioni di contenuto, il documento aggiornato dovrà essere riconsegnato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della formalizzazione dei rilievi. L’approvazione del Piano della qualità deve sempre essere esplicita, e non in base all’Istituto del silenzio assenso.
Art. 58. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BSOHSAS 18001 e UNI
EN ISO 39001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l’andamento delle attività dell’Accordo Quadro. In ogni momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte dell’Accordo Quadro e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di intervento della Stazione appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L’Operatore economico non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Operatore economico all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione appaltante nel corso dell’Accordo Quadro non escludono né la responsabilità dell’Operatore economico per vizi, difetti e/o difformità dell’Accordo Quadro o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Operatore economico per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
4. L’Operatore economico si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.
Art. 59. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto di Accordo Quadro è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto di Accordo Quadro è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti
1. L’Operatore economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Operatore economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 61. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l’Operatore economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 62. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e l’eventuale messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dell’Accordo Quadro;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’Accordo Quadro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Operatore economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 63. Riservatezza delle informazioni
1. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dell’Accordo Quadro.
2. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L’Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
Art. 64. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Operatore economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’esecuzione dell’Accordo Quadro e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.
2. L’Operatore economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
3. L’Operatore economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 65. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.