POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
La presente polizza stipulata tra il
PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX C.F./P.IVA: 00209290352
e la Società Assicuratrice
DURATA DELLA POLIZZA
dalle ore 24.00’ del 30.06.2021
alle ore 24.00’ del 30.06.2024
Lotto Rct/o Pag. 1
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurazione: Il contratto di assicurazione;
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: La Provincia di Reggio Emilia, soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:
il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti, compresi persone a rapporto occasionale ,collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati; Si intende compreso il personale in comando, distacco e/o assegnazione temporanea da e presso altri Enti e/o Società a partecipazione pubblica/ privata/onlus/associazionistica.
tutti i soggetti compresi i volontari a qualsiasi titolo incaricati, anche appartenenti alla Protezione civile, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri, architetti (con esclusione della R.C professionale), addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
Società: impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Assicurati aggiuntivi: gli enti gestori di strutture convenzionate o formate dalla Provincia stessa
Annualità assicurativa: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di
scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Prestatori di lavoro: Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:
• lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai);
• le persone fisiche per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato, quali:
1. prestatori di lavoro come definiti all’art. 5) del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
2. prestatori di lavoro temporaneo di cui l’Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196;
3. prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni, nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto della legge stessa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 01 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscono con o per conto dell’Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi alla Provincia medesima una responsabilità indiretta o solidale.
La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Amministrazione Provinciale, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l’Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate degli assicurati per legge, regolamenti e/o integrazione (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e s.m).
L’assicurazione comprende altresì la proprietà, l’uso e la conduzione d’ogni bene, mobile o immobile, impianto,
attrezzature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell’attività degli assicurati.
A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza (quali Polizia Provinciale, guardie notturne, ecc...) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà provinciali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, macelli, uffici provinciali, scuole ed in genere quanto per leggi, regolamenti, ordinanze del Presidente, della Giunta, del Consiglio Provinciale compete all'Amministrazione Provinciale stessa.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
ART. 2 - DICHIARAZIONI INESATTE E RITICENZA SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all’art. 16 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 16 dalla ricezione della citata dichiarazione.
ART.03 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART.04 – DECORRENZA, PAGAMENTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2021 alle ore 24:00 del 30.06.2024, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovo o di ripetizione del servizio (alle medesime condizioni in corso) per un ulteriore triennio ai sensi del D.lgs. 50/2016.
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di effetto dell’appendice di proroga.
ART.05 - RESCINDIBILITA’ ANNUALE
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
ART.06 – MASSIMALI ASSICURATI
Garanzia R.C.T. :
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni sinistro;
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni /00) per ogni persona;
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni /00) per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O. :
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni /00) per ogni sinistro;
€ 15.000.000,00 (quindicimilioni /00) per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT-RCO: € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)
ART.07 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.
ART.08 - SPESE LEGALI
La Società assume ,a condizione che la garanzia assicurativa sia operante, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, Legali e Tecnici sentito l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
ART.09 - VALIDITA' TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel mondo intero.
ART.10 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS
S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il
corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
ART.11 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.
ART.12 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società ed all'Agenzia cui è assegnata la polizza per il tramite del broker, nel termine di 30 (trenta) giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
ART. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre, in caso di disdetta da parte della società, la stessa è obbligata a fornire contestualmente alla lettera di disdetta, la situazione aggiornata e dettagliata dei sinistri per consentire lo svolgimento della Gara di affidamento della polizza. La lettera di disdetta inviata senza la situazione dei sinistri è da considerare nulla.
ART.14 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto in € in base a
€ 7 500.000,00 (settemilionicinquecentmila/00) di retribuzioni annui lorde.
Si precisa che il premio indicato è fisso senza regolazione del premio a fine anno.
ART.15 - IMPOSTE
Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
ART. 16 - VARIAZIONE DEL RISCHIO - REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO
VARIAZIONE DEL RISCHIO: Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI – RECESSO: Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l’Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti al precedente punto “Variazione del rischio” e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di mancato accordo tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
ART.17 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l’ obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.
ART. 18 TEMPISTICA DI INFORMATIVA SUI SINISTRI
La società s’impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sulla stato del sinistro:
con l’indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 10 (dieci) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall’Ente o dal broker.
con la indicazione al contraente o al broker entro 45 (quarantacinque) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e del/i tempo/i di liquidazione stesso.
In caso di ritardo di un minimo di 30 (trenta) giorni dall’impegno assunto per l’informazioni o liquidazione dei sinistri, la Società potrà essere esclusa dall’elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi dell’Ente.
Inoltre, per i contratti in scadenza o disdettati da una delle parti, la Società s’impegna a fornire i dati entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.
Infine, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzi:
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro
con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.
ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA.
L’assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell’atto relativo.
ART. 20 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA
In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l’importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90 giorni dalla richiesta.
ART. 21 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza - fermo restando l'analogo diritto spettante all'Ente per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro dell’Ente assicurato, Ente o Società collegata o partecipata, loro Legale Rappresentati e prestatori di lavoro, autori del fatto dannoso ove questi fossero ritenuti responsabili, esclusi i casi di dolo.
ART. 22 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.
ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.
ART. 24 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE
L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori d’opera conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
ART. 25 – COLPA GRAVE
La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’assicurato, a norma di legge.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE TERZI E R.C.O. DIPENDENTI
ART. 26 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
E’ altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori e collaboratori/volontari dell’Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l’esercizio della propria attività.
ART. 27 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, in teressi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell’articolo 13 del Dlg 23 febbraio 2000 n° 38 e per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall’ INAIL.
L’assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l’assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell’INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d’opera saranno considerati terzi. L’assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc...) che prestano servizio presso l’assicurato.
1. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m;
2. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all’attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.
ART. 28: FRANCHIGIE
Salvo quanto diversamente specificato, il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato pr evia detrazione dell’importo di:
€ 1.500,00 per ogni sinistro;
Resta inteso che la presente franchigia sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà per tanto né per la R.C.O., né per la tutela legale.
Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.
Si precisa che per questa opzione, In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l’importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli
xxxxxxxx previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90 gg. dalla richiesta.
ART. 29 - QUALIFICA DI TERZO
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerate terzo tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:
- i dipendenti prestatori di lavoro, dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. (N.B. opera la garanzia R.C.O.).
Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
- il Presidente, i Consiglieri Provinciali;
- i dipendenti prestatori di lavoro non soggetti all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato.
- I volontari impegnati comunque impegnati nelle attività dell’ente.
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.
- I prestatori di lavoro come sopra definiti.
I dipendenti tutti, e gli amministratori, del contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sostanti, parcheggiate nell’ambito delle attività dell’ente e causati da fatto dell’assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere. Sono esclusi i danni da furto e da incendio. La garanzia prestata con limite di
€ 20.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno assicurativo.
ART. 30 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a) la responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985 n. 350 e del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale Rappresentante dell’Ente, di Amministratori, Dipendenti, preposti e soggetti che collaborano all’attività assicurata.
Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo.
In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici / subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati;
b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. Sono comprese le officine di manutenzione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici;
la garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stipulata l’assicurazione;
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna derivanti unicamente da rotture accidentali di tubature e condutture; danni prodotti danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% (diecipercento) dell'importo di ciascun sinistro;
L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione provinciale anche se di non proprietà e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà ma che comunque sono usufruiti dal Provincia o dalla cittadinanza; responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere; servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
d) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà della Provincia e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per quest’ultima garanzia massimo risarcimento sin/annuo € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
d1) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato escluso i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell’attività descritta; massimo risarcimento annuo
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00);
e) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
f) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione;
g) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti;
h) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compreso i farmaceutici ed i galenici;
i) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano
organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
- dipendenti del Contraente/ Assicurato distaccati presso altre società od enti;
n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter–extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.
E’ compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest’ultima garanzia è prestata con il sotto limite € 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro e € 100.000,00 (centomila/00) per anno assicurativo.
La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.
La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni.
Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro;
o) la garanzia comprende i rischi derivanti dall’utilizzo di armi da parte dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, servizi annonari e quant'altro inerente all'attività svolta dalla Provincia;
p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, per-tanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate.
L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro
La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostrine, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
t) xxxxx conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;
u) xxxxx conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
v) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
w) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;
w 1 ) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio;
x) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
y) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;
z) responsabilità civile “i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, intesi come parificati ai danni da lesione personale o morte anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.)
aa) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implicano sotto murature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (diecipercento) per ogni sinistro;
bb) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle strutture nominativamente indicate nelle DEFINIZIONI alla voce "Assicurati Aggiuntivi", compreso l'impiego di attrezzature. Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;
cc) danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
dd) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema “telelavoro “e ”Smart working”; ee) Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall’applicazione del D.Lgs.
196/03 e successive modificazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), e con l’applicazione di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro;
ff) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro odi servizio per le persone di cui l’ente si avvale per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione sempreché dall’ evento derivi all’assicurato una responsabilità a norma di legge;
gg) la garanzia è estesa a dipendenti di Società o Enti distaccati presso il contraente/assicurato e dipendenti del contraente/assicurato presso altre Società o Enti;
hh) la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale all’ambiente. Per i danni cagionati per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria dell’acqua o del suolo, congiuntamente disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, depositate o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentale di impianti e condutture da fabbricati, impianti, contenitori, condutture del Contraente, l’assicurazione copre fino a concorrenza di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro. Sono ricomprese, entro il massimo del 20% le spese sostenute dall’Assicurato per limitare, contenere le conseguenze di un sinistro indennizzabile con obbligo di darne immediato avviso alla Società.
ii) La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.Lgs.n.81/2008e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di
“Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 31 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge.
Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti/cause commessi e verificatisi non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto della polizza . L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali ( o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
ART. 32 - ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 30 lettera c);
c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna,e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento lento e graduale del l'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione della date;
f) Conseguenti a violazione di leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE.
L'assicurazione RCT ed RCO non comprende inoltre i danni:
g) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, da amianto e da campi elettromagnetiche oda organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure
i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’ accelerazione artificiale di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto;
h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi; ad eccezione della responsabilità derivante dall’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l’impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all’assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
i) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art.30 lettera k).
ART. 33 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra la Provincia e la Società.
LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO
Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo
Condizione | Scoperto | Franchigia minima | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
1. Art.28 Franchigia sui sinistri | / | € 1.500,00 | / |
2. Art.29 Danni a cose dei dipendenti | / | / | € 500.000,00 per sinistro € 500.000,00 per anno ass.vo |
3. Art.30 lettera C) Danni da furto cagionati a Terzi Danni da spargimenti acqua e rigurgito fogna | 10% / | / € 1.000,00 | € 250.000,00 € 250.000,00 |
4. Art. 30 lettera F) Ultimo capoverso : (cose di terzi caricate, scaricate,ecc ) | / | / | € 500.000,00 |
5. Art.30 lettera G) ( Cose in consegna e custodia) | / | / | € 500.000,00 |
6. Art 30 lettera N ex Art 1783 c.c e ss | / | / | € 20.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno ass.vo |
7. Art 30 lettera R) Xxxxx ai locali presi in uso | / | / | € 150.000,00 |
8. Art 30 lettera W) Xxxxx da sospensione attività economiche | / | / | € 5.000.000,00 |
9. Art. 30 lettera X) Danni da incendio | / | / | € 5.000.000,00 |
10. Art 30 lettera Z) Xxxxx a cose in ambito d’esecuzione lavori | / | / | € 500.000,00 |
11. Art. 30 lettera aa) Danni da cedimento e franamento del terreno | 10% | € 500,00 | € 1.000.000,00 |
12. Art 30 lettera cc) Danni a condutture ed impianti sotterranei | / | / | € 1.000.000,00 |
13. Art 30 lettera hh Inquinamento accidentale (danni a cose) | 10% | € 2.000,00 (minimo non inden.le) | € 2.000.000,00 |
14. Art. 30 lettera ee) Xxxxx per errato trattamento dei dati personali | / | € 250,00 | € 500.000,00 |
15. Art 31 Malattie professionali | / | / | € 2.000.000,00 |
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia a cui appartiene l’Ente appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.