COMUNE DI SANLURI
COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Xxxxxxxxx
Xxx Xxxxx Xxxxxx,000- Telefono 070/93831 – Telefax 070/9383226
Servizio Affari Generali
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSINE DI N° 2 STRUTTURE SITE NEL PARCO “S’AREI”.
Art. 1 - Oggetto della concessione
Il Comune di Sanluri affida in concessione la gestione di due strutture realizzate all’interno del Parco denominato “S’Arei”, nonché dell’adiacente piazza circolare per l’esercizio delle seguenti attività:
• Struttura n. 1 – Caffetteria/Bar.
• Struttura n. 2 – Locale di somministrazione di alimenti e bevande Le strutture vengono concesse nello stato di fatto in cui si trovano.
La struttura n. 2 viene concessa dotata di arredi, la struttura n. 1 viene concessa senza nessuna dotazione.
Gli adeguamenti necessari per l’esercizio dell’attività economica cui sono destinate saranno esclusivamente a carico del concessionario e/o concessionari senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Sono a carico del concessionario:
1) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessari per il fabbricato adibito a Caffetteria/Bar che resteranno di proprietà del concessionario;
2) la manutenzione e custodia del parco “S’Arei” non oggetto della concessione come risulta dall’allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale al presente capitolato (allegato 1).
Anche gli investimenti effettuati nel parco giochi resteranno di proprietà del concessionario
Art. 2 - Valore e durata del contratto
Il valore contrattuale è costituito dal canone annuo moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto, in favore del Comune di Sanluri che la ditta aggiudicataria offrirà in sede di gara, a decorrere dall’anno di gestione per un importo annuo a base d’asta di € 4.800,00 per la struttura n.1 (Caffetteria/Bar) (€ 400,00 mensili x n°12 mesi) e di € 10.800,00 per la struttura n.2 (locale di somministrazione alimenti e bevande) (€ 900,00 mensili x n°12 mesi) per un totale complessivo annuo di € 15.600,00 per entrambe le strutture . Il canone fisso sarà oggetto di rivalutazione annuale pari all’Indice ISTAT a decorrere dal secondo anno di gestione.
L’importo a base d’asta tiene conto dei costi necessari per la manutenzione e la custodia del parco non oggetto della concessione per l’attività economica di riferimento.
La durata del contratto è di anni cinque eventualmente rinnovabili previa adozione di provvedimento formale dell’organo competente.
Art. 3 - Criteri di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. n°163/2006.
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice in base ai seguenti elementi:
1. Qualità del progetto tecnico punti 90
2. Offerta economica punti 10 Criteri di valutazione del progetto tecnico:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI |
Progetto di gestione dell’area Iniziative di carattere ricreativo - culturale rivolte ai bambini e famiglie max punti 2 Iniziative innovative e migliorative rispetto a quelle previste dal capitolato max punti 3 | Max punti 5 |
Investimento arredamento Bar Verrà assegnato proporzionalmente: - Max n° 2 punti per ogni investimento in attrezzature per arredamento bar in una fascia di prezzo da € 1.000,00 e fino al valore € 10.000,00 - Max n° 5 punti per ogni investimento in attrezzature per arredamento bar in una fascia di prezzo da 10.001,00 e fino al valore di € 20.000,00 - Max n°7 punti per ogni investimento in attrezzature per arredamento bar in una fascia di prezzo da € 20.001,00 a fino al valore di € 50.000,00 - N°10 punti per ogni investimento in attrezzature per arredamento bar da € 50.001,00 I prezzi saranno intesi IVA esclusa. La commissione valuterà esclusivamente le proposte con le allegate schede tecniche delle attrezzature e il relativo preventivo di costo. | Max punti 10 |
Implementazione del parco giochi Verrà assegnato proporzionalmente : - Max n° 3 punti per ogni investimento in nuovi giochi compreso in una fascia di prezzo da € 1.000,00 e fino al valore di € 3.000,00 - Max n°5 punti per ogni investimento in nuovi giochi compreso in una fascia di prezzo da € 3.001,00 e fino al valore di € 4.000,00 - Max n°10 punti per ogni investimento in nuovi giochi compreso in una fascia di prezzo da € 4.001,00 e fino al valore di € 6.000,00 - Max n°15 punti per ogni investimento in nuovi giochi compreso in una fascia di prezzo da € 6.001,00 e fino al valore di € 8.000,00 - Max n°20 punti per ogni investimento in nuovi giochi compreso in una fascia di prezzo da € 8.001,00 e fino al valore di € 10.000,00 - Max n°30 punti per ogni investimento in nuovi giochi compreso in una fascia di prezzo da € 10.001,00 e fino al valore di € 15.000,00 - 40 punti per ogni investimento in nuovi giochi da € 15.001,00 I prezzi saranno intesi IVA esclusa. La commissione valuterà esclusivamente le proposte con le allegate schede tecniche dei giochi e il relativo preventivo di costo. Il posizionamento dei giochi proposto dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di acquisto e consegna degli stessi a totale carico del concessionario. | Max punti 40 |
Cronoprogramma investimenti relativo all’implementazione del parco giochi: - realizzazione investimenti entro 1 anno dalla data di consegna delle strutture punti 4; - realizzazione investimenti entro mesi 6 dalla data di consegna delle strutture punti 6; | Max punti 10 |
- realizzazione investimenti entro 3 mesi dalla data di consegna delle strutture punti 10 | |
Posizionamento contenitori per raccolta mozziconi di sigaretta Punti 0,5 per ogni contenitore posizionato | Max punti 5 |
Realizzazione di un’area “PET ZONE” – (posizionamento catene plastificate di delimitazione e segnaletica relativa allo stazionamento in detta area di animali da affezione) Realizzazione entro 3 mesi dalla data di consegna delle strutture punti 5 Realizzazione entro 1 mese dalla data di consegna delle strutture punti 10 | Max punti 10 |
Assunzione di personale - Personale a tempo indeterminato punti 03 per ogni unità - Personale stagionale minimo mesi tre punti 01 per ogni unità L’assunzione del personale sarà valutata solamente per le assunzioni ex novo e non verrà considerata assunzione la risorsa umana già presente nella dotazione organica della ditta alla data di scadenza del bando e se effettuata entro 6 mesi dalla consegna delle strutture. | Max punti 10 |
Non verrà valutata l’offerta tecnica che complessivamente non raggiungerà un punteggio minimo di 46 punti
Qualora il progetto tecnico ottenga una valutazione superiore a 70/90 il concessionario può opzionare il rinnovo della concessione per ulteriori anni 5 fatto salvo il rispetto rigoroso delle condizioni capitolari.
Criteri di valutazione dell’offerta economica – Max 10 punti:
Il punteggio per il canone annuo offerto viene attribuito con riferimento alla previsione di incasso totale nel periodo di durata complessiva della concessione (cinque anni), tenuto conto dell’anno di decorrenza del canone stesso indicato nell’offerta stessa.
Il punteggio sarà assegnato come segue:
10 punti al miglior canone offerto
un punteggio proporzionale agli altri canoni offerti, che sarà determinato secondo la seguente formula:
Pa =
cc x Pm ca
dove si intende: | Pa | = | punteggio da assegnare |
Pm | = | punteggio massimo attribuibile | |
ca | = | canone più alto tra tutte le offerte pervenute | |
cc | = | canone per il quale si calcola il punteggio |
Art. 4 - Cauzione provvisoria e definitiva e garanzia fideiussoria
A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:
• Cauzione provvisoria ( per la partecipazione alla gara) pari al 2% dell’importo del canone base per l’intero quinquennio indicato nel bando ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06.
La cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/2003, n° 385. La fideiussione deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà riportare espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora risultasse affidatario;
• Cauzione definitiva (prima della firma del contratto) pari al 10% dell’importo complessivo della concessione(canone annuale moltiplicato per n.5 annualità). . La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l’intero periodo di gestione (anni 5). Qualora la concessione, allo scadere dei 5 anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l’obbligo per l’aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l’ulteriore periodo di rinnovo;
Qualora il concessionario non ottemperi agli impegni assunti con la stipula del contratto si procederà all’incasso della fideiussione.
Art. 5) - Copertura assicurativa e Sicurezza
È prevista a carico della ditta concessionaria la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività, nonché a copertura dei danni derivanti al complesso immobiliare anche a seguito di atti vandalici, dolosi, incendio, eventi atmosferici, consegnandone copia al Comune all’atto della stipula del contratto o della consegna del complesso se antecedente Le polizze dovranno prevedere dei massimali adeguati alla copertura dei rischi derivanti dalle diverse tipologie di servizio.
Questa Stazione Appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: eseguita la valutazione in relazione alle caratteristiche dell’appalto, trattandosi di concessione, ha previsto l’esclusione della predisposizione del documento in quanto i servizi vengono svolti in locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Resta immutato l’obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.
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Art. 6 – Arredamento, macchine e strumenti
• Il concessionario è tenuto a provvedere a sua cura e spese a dotare la struttura n.1 (Struttura
n. 1 - Caffetteria, /Bar) degli arredi, macchine e strumenti idonei ad assicurare perfetto funzionamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto delle norme igieniche.
Art. 7 – Subappalto:
E’ ammessa la concessione del subappalto, previa comunicazione e nulla osta da parte del Responsabile del servizio, di una delle strutture agli stessi patti e condizioni stabiliti in sede di aggiudicazione.
Resta inteso che i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla concessione sono comunque direttamente regolati tra l’amministrazione e il concessionario originario. Pertanto qualsiasi attività,
onere e danno derivante dall’attività del subappaltatore sarà posto in carico al concessionario che ne risponderà in via principale salvo rivalsa verso il subappaltatore.
Art. 8- Obblighi del concessionario relativamente all’uso dei locali
All’atto della consegna dei locali verrà redatto, in contraddittorio con le parti, apposito verbale di consegna relativo allo stato di consistenza dei locali degli spazi annessi e dell’area a verde debitamente sottoscritto tra le parti stesse.
Sono a carico del concessionario gli oneri per l’adeguamento della struttura per l’esercizio dell’attività economica a cui i locali sono destinati, nonché l’acquisizione di tutte le certificazioni all’uopo necessarie.
Non è consentito modificare la struttura e la destinazione dei locali consegnati, né eseguire o permettere che altri eseguano variazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del concedente, al di fuori degli adeguamenti strutturali di cui al punto precedente.
Allo scadere del contratto i locali dovranno essere restituiti nello stato risultante dal verbale di consegna e dal relativo stato di consistenza o nello stato risultante a seguito di adeguamenti strutturali autorizzati dal concedente; il concessionario sarà tenuto ad indennizzare l’Amministrazione comunale di eventuali danni.
Il concessionario è tenuto a condurre l’esercizio direttamente con la massima diligenza e correttezza e comunque in maniera corrispondente alle particolari caratteristiche della struttura ed alle eventuali prescrizioni che l’Amministrazione dovesse impartire.
Il concessionario inoltre è obbligato:
- a tenere i locali, i mobili e quant’altro destinato al servizio in stato di perfetta pulizia;
- a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria della struttura, ivi compresi infissi, serramenti, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti, rivestimenti, impianti elettrici, impianti idrici etc. in modo che la stessa al momento della riconsegna si trovi in condizioni di normale uso e regolare funzionamento;
- a rispettare le prescrizioni di sicurezza ed antincendio.
Art. 9 - Obblighi del concessionario relativamente all’attività
E fatto obbligo al concessionario:
- di munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per l’esercizio dell’attività e di osservare le disposizioni legislative e regolamentari che la disciplinano;
- di astenersi dall’utilizzare la struttura per usi diversi da quelli cui è destinata;
- di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali;
- di accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità;
- di curare che l’esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore esecuzione del servizio;
- di assumere, se necessario, il personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze del servizio;
- di applicare integralmente, per gli eventuali dipendenti, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso riguardanti la categoria ed assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;
- di rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno per fatto proprio, o della famiglia, dei collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all’Amministrazione (che non dovrà quindi essere menzionata e che pertanto sarà esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano ai contratti e fornitura per l’esercizio, sia che attengono ai rapporti con gli utenti.
Art. 10 - Obblighi del Concessionario in relazione alla manutenzione delle aree verdi e insistenti nel parco
Il concessionario è obbligato ad eseguire i sottoelencati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tappeti erbosi e delle essenze arboree, degli arbusti e delle piante erbacee:
• Interventi di manutenzione dei tappeti erbosi:
a) Sfalciatura dell’erba:
dovrà essere eseguita in rapporto allo sviluppo stagionale delle essenze costituenti il prato, in modo tale che l’altezza stessa del manto erboso dopo la sfalciatura si compresa tra i 3 e i 5 centimetri nella stagione invernale e ad un massimo di 4 centimetri nella stagione estiva. La raccolta e lo sgombero immediato del materiale di sfalcio dovrà essere fatto con cura immediatamente.
b) Pulizia e raccolta residui:
Sui tappeti erbosi o nei percorsi, non dovranno per alcun motivo essere lasciate carte, foglie o altri materiali. La pulizia dovrà essere eseguita giornalmente. L’eventuale accumulo e discarica resta a totale carico dell’appaltatore.
c) Mondatura dei tappeti erbosi:
qualora avvenisse l’insorgere di erbe infestanti sul prato erboso, dovranno essere tempestivamente eliminate meccanicamente o chimicamente, badando bene di eliminare anche le radici e gli stoloni. In ogni caso, la mondatura deve precedere lo sfalcio dell’erba e mai deve essere da tale pratica sostituita. Dei prati si richiedono sempre una vegetazione compatta, uniforme e di gradevole aspetto, di colore verde intenso e ben sfalciati.
d) Irrigazione dei prati erbosi:
in considerazione dell’alternarsi delle stagioni e date delle esigenze da ciò derivanti, la ditta appaltatrice avrà l’obbligo di procedere all’innaffiamento con metodo ad aspersione delle superfici inerbite, con le seguenti turnazioni o scadenze salvo situazioni climatiche– agronomiche particolari:
- novembre/dicembre/gennaio/febbraio una irrigazione settimanale;
- marzo/aprile/maggio/ottobre tre irrigazioni settimanali a giorni alterni;
- giugno/luglio/agosto/settembre irrigazione quotidiana
e) Erpicatura di arieggiamento:
da praticarsi con adatto attrezzo, dovrà essere eseguita una volta ogni due anni, in primavera, badando a smuschiare e spietrare come da buona tecnica giardiniera.
f) Concimazioni chimiche:
da effettuarsi dalla primavera (marzo) sino al tardo autunno (ottobre-novembre) con concime granulare complesso con microelementi ogni 15/20 gg e comunque a seconda delle esigenze del prato che non dovrà manifestare sintomi di ingiallimento dovuto a carenze minerali.
• Interventi di manutenzione delle essenze arboree, degli arbusti e delle piante erbacee esistenti o che dovessero essere messe a dimora nel corso dell’appalto:
a) L’innaffiamento dovrà avvenire previa apertura delle lunette di adacquamento intorno al colletto delle essenze, di adeguate dimensioni, onde garantire alle essenze stesse la quantità d’acqua necessaria in relazione all’andamento stagionale. Nell’aprire le buche di convoglio (lunette) non si dovrà danneggiare né l’apparato radicale, né il fusto delle piante. La ditta appaltatrice dovrà provvedere all’irrigazione delle essenze messe a dimora durante l’esecuzione dell’appalto, secondo le seguenti turnazioni e modalità, salvo direttive contrarie dettate dalla Direzione dei Lavori, suggerite da situazioni climatiche e/o agronomiche particolari:
- Piante adulte, nel periodo maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre, una irrigazione alla settimana;
- Piante da fiore annuali o poliennali, nel periodo maggio-giugno-luglio-agosto-settembre- ottobre, tre irrigazioni alla settimana;
- Cespugli, arbusti, siepi periodo maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre, due irrigazioni alla settimana;
Le buche di convoglio ai piedi delle piante dovranno essere sempre dissodate mediante l’uso di sarchielli o zappette, sì che il terreno si presenti sempre in ogni stagione rimescolato e sminuzzato. Sopraggiunto l’autunno, le buche di convoglio dovranno essere colmate di terra così da formare una leggera convessità attorno alla pianta, onde evitare il ristagno d’acqua. Le irrigazioni dovranno essere effettuate dal mese di marzo al mese di ottobre compreso. Le bagnature nel suddetto periodo dovranno essere in media due-tre alla settimana secondo l’andamento stagionale.
b) Efficienza dei sostegni tutori e legature delle piante.
Qualora i sostegni venissero per qualsiasi motivo dissestati o resi non idonei, l’appaltatore dovrà procedere alla loro sostituzione. I pali di sostegno da usarsi per la tutorazione delle piante dovranno essere di dimensioni adeguate e forniti di adeguata punta per l’infissione nel terreno. La parte inferiore del palo, per almeno cm 60 dovrà essere trattata con catramina o carbolineum o bitume e con materiali atti ad evitare le marcescente della parte interrata. Il palo tutore sarà da affondarsi nel terreno non meno di 50 cm, sotto il livello della base della tazzina di adacquamento. Lo stesso sarà ancorato alla pianta tramite legature ben fisse, con spago tipo «mietilega» o «Sisal» in almeno tre punti adeguatamente distanziati con il metodo di 8 (otto). Nelle zone di legatura sulle piante saranno da avvolgersi apposite fasce protettive di gomma leggera o materiale plastico adatto.
c) Trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari ed interventi fitoterapici:
poiché l’insorgere delle malattie e dei parassitismi è legato a fattori biologici ed ambientali del tutto contingenti ed imprevedibili, ad eccezione dei trattamenti profilatici, è impossibile stabilire a priori l’epoca ed il numero degli interventi, i fitotrattamenti dovranno essere eseguiti con subitanea tempestività, non appena si avrà sentore della comparsa di qualsiasi parassita o malattia. L’appaltatore assume ogni responsabilità per il mancato o sconsiderato intervento anticrittogamico o antiparassitario, per l’adozione di fitofarmaci non adatti o alterati, per negligenza degli operatori o comunque impiegati senza giustificazione tecnica, profilattica o terapeutica. Qualora si verificassero malattie o anomalie vegetative provocate da carenze nutritive, dovranno essere somministrati al terreno o alle essenze, tutti quegli elementi necessari atti ad eliminare tali anomalie. Ogni qualvolta se ne comprovi la necessità, l’appaltatore dovrà provvedere alla disinfestazione e all’allontanamento degli insetti od altri animali nocivi anche rifugiati nel terreno. Il personale destinato all’uso di fitofarmaci o prodotti antiparassitari od anticrittogamici, od operante per tale pratiche, dovrà essere in possesso del «Tesserino verde» non scaduto, concesso da apposita commissione dopo aver superato l’esame necessario per l’uso dei presidi sanitari.
d) Sradicamento o abbattimento di alberi:
nel caso che, anche per cause indipendenti da volontà alcuna o per eventi atmosferici eccezionali (vento, grandine, pioggia, neve, fulmini, ecc.) o per danni arrecati da terzi, le piante fossero mutilate o divelte, l’appaltatore provvederà al sollecito sgombero dei rami o delle piante abbattute ed alla loro immediata sostituzione con essenze identiche per quanto possibile secondo i dettami della Direzione dei Lavori.
e) Manutenzione di siepi, siepette e massivi geometrizzati:
- Potatura o sforbiciatura da eseguirsi con forbici, forbicioni o mototosatrici, compreso l’onere relativo all’allontanamento dei residui e relativo trasporto a discarica.
- Pulizia al piede della pianta con asportazione delle erbe infestanti.
- Sarchiatura e zappatura del terrene alla base, tale da rendere i canali di convoglio dell’acqua di irrigazione oltre che scebrati perfettamente dissodati, si che il terreno si presenti sempre in ogni stagione rimescolato e sminuzzato.
- La sforbiciatura sarà da effettuarsi in base alla crescita delle siepi ed alle loro caratteristiche vegetative, ed ogni qualvolta i nuovi getti superino i dieci centimetri dalla linea ideale della siepe, sia longitudinalmente che lateralmente.
f) Sostituzione delle piante morte:
tutte le piante morte o mancanti per cause dovute a cattiva manutenzione da pare della ditta appaltatrice, dovranno essere prontamente sostituite con altre della stessa specie e varietà e di uguale misura. Rimane a totale carico dell’impresa appaltatrice la sostituzione compresa la messa a dimora delle piante eventualmente morte per cause no alle stesse imputabili, come furto o atti vandalici. Le stesse saranno fornite dal Comune, se disponibili o dalla ditta appaltatrice.
g) Concimazione invernale:
durante dicembre, dovrà essere somministrata a tutte le piante, una concimazione organico- minerale adeguata a base di concime chimico complesso del tipo 18-24-24.
• Gestione dell’impianto di irrigazione:
gli impianti di irrigazione inseriti nell’area in gestione dovranno essere mantenuti efficienti e funzionanti in ogni periodo dell’anno.
• Manutenzione panchine e giochi:
le panchine e i giochi insistenti nell’area in gestione dovranno essere mantenuti efficienti e funzionanti in ogni periodo dell’anno.
Art. 11 – Spese inerenti la concessione
Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti, il concessionario è tenuto ad assumere le seguenti spese:
- le spese relative alla stipulazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, compresa l’illuminazione del parco, acqua, gas per uso cucina, telefono, ecc, nonché quelle inerenti ai relativi consumi. Le utenze devono essere intestate direttamente al concessionario;
- le imposte e le tasse dirette ed indirette relative all’esercizio dell’attività, nonché la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i contributi di fognatura e di depurazione ed in genere qualsiasi altro tributo inerente l’attività stessa;
- le spese relative alla gestione del servizio ed al mantenimento dei locali e delle attrezzature in condizioni decorose, di perfetta pulizia e di regolare funzionamento;
- le spese relative alla manutenzione delle panchine e dei giochi ubicati nel parco;
- le spese relative alla manutenzione degli impianti di illuminazione ed ai consumi di energia elettrica e acqua;
- le spese derivanti dagli interventi di manutenzione delle aree verdi insistenti nel parco;
- le spese relative alla manutenzione dell’impianto di irrigazione;
- le spese relative alla custodia del complesso, nonché quelle relative alle polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi per l’attività svolta e per danni al complesso immobiliare anche a seguito di atti vandalici, dolosi, incendio, eventi atmosferici.
Art. 12 – Oneri manutentivi
L’Amministrazione Comunale, quale ente proprietario della struttura, mantiene la competenza relativamente alla manutenzione straordinaria della struttura, semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del concessionario.
Della manutenzione ordinaria è competente il concessionario.
Art. 13 – Termini di inizio della concessione
L’Attività economica oggetto della proposta dovrà avere inizio, salvo cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, entro il termine di 20 gg. giorni dalla data di consegna del complesso.
Dalla data di consegna scaturirà l’obbligo per il concessionario in relazione alla manutenzione e custodia del complesso.
La consegna sarà effettuata per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Art. 14 – Condizioni particolari
In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario a termine del rapporto contrattuale a tale titolo, né nei confronti dell’eventuale concessionario subentrante, trattandosi di un rapporto di natura concessoria.
Nel caso di morte o inabilità fisica del concessionario intervenuta nel corso della gestione, l’Amministrazione Comunale, ove non intenda ritenere senz’altro risolto il rapporto contrattuale, potrà consentire che gli eredi o i familiari, purché in possesso dei necessari requisiti, continuino nel servizio sino alla scadenza del contratto.
Art. 15 - Periodi e orario di apertura
Il Concessionario si impegna a garantire, per tutti i giorni dell’anno, l’apertura e la chiusura del cancello di accesso al Parco “S’Arei” osservando il seguente orario minimo:
- Orario estivo: 8,00 – 24,00:
- Orario invernale: 8,00 – 22,00.
In occasione di particolari manifestazioni il Gestore potrà consentire la chiusura posticipata del cancello.
L’Amministrazione potrà per ragioni di pubblico interesse stabilire orari diversi, nel rispetto del limite di ore di apertura previsto
Art. 16 – Inadempienze e Penalità
Qualora durante lo svolgimento del servizio, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni di legge, contrattuali, negligenze o deficienze che compromettano l’efficacia del servizio, l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo l’ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.
Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Amministrazione comunale contesterà al gestore l’addebito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dal ricevimento, per presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora l’Amministrazione:
- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dal concessionario, comunicherà l’ammontare della penale e la modalità di versamento
- Le penalità saranno applicate nei seguenti casi:
Inadempienza | Penale applicata | |
1 | Mancata manutenzione e custodia (violazione art. 1 OGGETTO | € 100,00 |
DELLA CONCESSIONE del presente capitolato) | (max tre volte) | |
2 | Mancata apertura del parco (violazione art. 15 (PERIODI E ORARIO DI APERTURA DEL PRESENTE CAPITOLATO) | € 100,00 (max tre volte) |
3 | Mancato pagamento del canone mensile di concessione | Interessi di legge |
Per le sopraelencate inadempienze oltre il terzo episodio si procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 – Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale di Sanluri si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata.
Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto:
- non aver iniziato il servizio nel termine fissato;
- Il mancato pagamento di n.3 rate consecutive del canone mensile dovuto;
- il ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie per la gestione delle strutture;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal contratto e dal presente disciplinare;
- l’addebito del massimo numero d’infrazioni accertate, ai sensi del precedente art. 14;
- la mancata occupazione del personale indicato nell’offerta tecnica presentato a corredo della richiesta di partecipazione alla gara;
- il mancato prospetto dell’investimento proposto nel progetto tecnico;
Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, l’Amministrazione Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del concessionario con l’invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della notifica.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile.
Art. 18 - Verifica gestionale.
Il personale del Comune all’uopo autorizzato potrà accedere all’immobile dato in concessione in qualsiasi momento per accertamenti e sopralluoghi nell’interesse del Comune.
Art. 19 - Corrispettivi della concessione.
Il Concessionario si impegna a versare al Comune di Sanluri il canone annuale risultante dall’offerta stabilita in sede di gara in N°12 rate mensili a decorrere dal primo mese di gestione. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare anche per via e-mail l’attestato di versamento.
L’importo del canone fisso verrà aggiornato annualmente sulla base dell’indice generale di variazione ISTAT, come previsto all’art. 2 del presente Capitolato. Il pagamento da effettuarsi per il tramite di versamento sul c/c postale intestato al Comune di Sanluri, o mediante bonifico bancario su conto intestato sempre al Comune di Sanluri avverrà mensilmente di cui la prima entro 10 giorni dalla data della formale consegna del complesso.
In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge in vigore.
Art. 20 – Norme generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal relativo contratto, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 21 – Foro competente.
In caso di controversie il foro competente è quello di Cagliari