CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I LAVORATORI EDILI DIPENDENTI
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I LAVORATORI EDILI DIPENDENTI
DA AZIENDE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
In data 1 agosto 2006 in Ravenna tra:
- La Lega Provinciale Cooperative e Mutue di Ravenna, rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx.
- L'Associazione Generale Cooperative Italiane, rappresentata dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.
-La Confcooperative di Ravenna, rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx.
- La Federazione Lavoratori delle Costruzioni rappresentata per:
- la FILLEA-CGIL dai Sigg. Xxxxx Xxxxx, Antonio Di Leo, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
- la FILCA-CISL dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx.
- la FENEAL-UIL dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Alla presenza di una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali delle Cooperative del Settore formata dai Sigg. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx X’Xxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx.
si è convenuto la stipula del presente contratto provinciale per i lavoratori delle Cooperative Edili.
PREMESSA
Con il presente rinnovo contrattuale le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali intendono concordare e definire politiche e strumenti di governo dell’attuale processo di trasformazione del settore delle costruzioni e del sistema delle imprese cooperative.
In questo contesto, le parti concordano che il mercato delle costruzioni, a partire dal 2006, ha raggiunto un livello di crescita elevato e si è stabilizzato dopo uno straordinario ciclo di espansione che ha caratterizzato la politica degli appalti in opere degli ultimi dieci anni.
Questo ciclo, caratterizzato principalmente, nella provincia di Ravenna, dagli investimenti del del mercato immobiliare e residenziale e dalla riqualificazione industriale e commerciale, determina, ancora oggi, la necessità di una decisa ripresa degli investimenti in opere
infrastrutturali che, promosse dalle amministrazioni pubbliche, devono recuperare i ritardi accumulati nella mancata realizzazione di opere territoriali strategiche sia per quanto concerne la realizzazione dell’E55, l’ammodernamento dell’E45 ed il potenziamento dell’area portuale e logistica compreso il progetto “Darsena” e del “ By Pass” del Candiano.
Le parti concordano che su tali progetti infrastrutturali è necessaria una forte azione ed iniziativa anche a livello regionale e nazionale, in quanto tali investimenti determinano l’affermazione di alleanze imprenditoriali di sistema, modelli di concertazione privato- pubblico innovativi e forme stabili delle imprese affidatarie dei futuri lavori (Consorzi e raggruppamenti).
La definizione di tali strutture organizzative, contrasta la diffusa polverizzazione delle imprese edili a livello territoriale, la concorrenza sleale, il lavoro nero e garantisce invece qualità imprenditoriale, sicurezza sul lavoro e tutela della regolarità contributiva dei lavoratori.
Tutto ciò premesso, le parti concordano il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
A) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E SUBAPPALTO
Le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni sindacali condividono che il lavoro abusivo ed irregolare nel settore edile ha consolidato nella nostra provincia dimensioni rilevanti, stravolgendo le regole di mercato e compromettendo la possibilità di una corretta concorrenza fra i diversi operatori . Tale fenomeno ha pregiudicato le condizioni di tutela generale dei lavoratori del settore edile.
Le parti, mentre auspicano che i provvedimenti legislativi assunti per l’emersione agevolata dal lavoro irregolare convalidino un effettivo potenziamento delle attività di prevenzione e controllo da parte degli organi di vigilanza istituzionali (INPS, INAIL, Direzione del Lavoro, etc.), nell'intento di contrastare il fenomeno, concordano di intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, le seguenti iniziative:
- Affermare la piena applicazione del sistema di regolarità contributiva DURC di cui all’Avviso Comune del 16 dicembre 2003 e la convenzione INPS INAIL e Cassa Edile sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004;
- Ritengono fondamentale l’ingresso delle Associazioni Cooperative nella gestione della CNCE (Commissione Nazionale Cassa Edile) come fattore di coerenza strategica già determinato, a livello provinciale, dalle parti contrattuali vigenti (ANCE ed Artigianato) nella gestione unitaria della Cassa Edile di Ravenna;
- verificare che le imprese impegnate nell’esecuzione dell’appalto adottino nei confronti dei propri dipendenti le norme previste dalla presente contrattazione nazionale e territoriale, compresa la nuova disciplina in tema di contrasto al lavoro nero e per la regolarità contributiva;
- adottare, un efficace sistema di controllo della forza lavoro occupata nei cantieri, in particolare nelle lavorazioni subappaltate. In tale ambito, la cooperativa appaltante richiederà alla impresa appaltatrice, con apposita clausola contrattuale, che i lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto, al momento dell’ ingresso al cantiere, anche ai fini della prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero, siano dotati di un apposito
cartellino identificativo. Questa modalità, contrattuale e disciplinare, adottata a livello sperimentale, prevede che il cartellino identificativo dei lavoratori sia sempre visibile, completo di foto, numero di matricola, cognome e nome e ditta di appartenenza. Qualora il cartellino sia emesso anche con il concorso della Cassa Edile compresi i dati relativi alle iscrizioni previdenziali ed assicurative, un apposito accordo delle parti, dovrà regolamentare tale metodologia anche nell’ambito della eventuale mutualizzazione degli oneri derivanti da tale gestione in capo alla medesima Cassa Edile. Tale applicazione sperimentale, che comprenderà anche i lavoratori delle cooperative, sarà adottata a partire dal 1° gennaio 2007 e sarà oggetto di verifiche periodiche per la sua corretta applicazione. In ogni caso la non osservanza del dispositivo (cartellino identificativo) da parte delle imprese appaltatrici e dei lavoratori sarà oggetto di sanzioni contrattuali per l’impresa e richiesta di adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al CCNL per i lavoratori occupati.
B) BANCA DATI CTP E PROTOCOLLO IN MATERIA DI APPALTI E OPERE
Premesso che in data 5 gennaio 2006 le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali di concerto con l’Amministrazione Locale hanno implementato un protocollo d’intenti in materia di appalti ed opere anche con l’adozione di un codice etico, al fine di rafforzare tale obiettivo concordano nella istituzione di una apposita Banca Dati presso gli enti bilaterali (Cassa Edile ed ente scuola CTP) con metodologia dei seguenti dati: denuncia nuovi cantieri, SAL, e politiche di sicurezza e controllo sui luoghi di lavoro (DPL e AUSL).
POLITICHE DEL LAVORO, RELAZIONI INDUSTRIALI E CONCERTAZIONE PREVENTIVA
Il presente accordo viene raggiunto in un contesto nel quale entrambe le parti hanno richiamato il valore del sistema delle relazioni industriali e delle politiche del lavoro definite dagli accordi nazionali, dalla contrattazione integrativa e dal sistema delle relazioni degli enti bilaterali, nonché dal ruolo che le imprese cooperative hanno sviluppato nel rapporto con le medesime organizzazioni sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dei lavoratori.
In questo ambito, considerando la positiva esperienza consolidata nelle gestioni degli enti bilaterali, le parti confermano il “tavolo provinciale” composto da tutte le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, quale sede per sviluppare un modello di concertazione e di relazioni con gli EE.LL., sui temi di carattere generale e di politica del settore.
La attuazione di un livello di concertazione e dialogo sociale sui temi legati alla politica del settore, l’applicazione delle norme contrattuali, compreso il livello territoriale, nel caso di appalti rilevanti e complessi può prevedere, anche al fine di contrastare la concorrenza sleale, momenti di informazione e concertazione anticipata per le imprese cooperative che svolgono lavori di importo pari o superiore ai 6 milioni di euro, sui seguenti temi: sicurezza del lavoro, regimi di orario, condizioni e ambienti di lavoro, alloggi degli operai, esigenze di formazione da erogarsi da parte della Scuola Edile, fabbisogno delle maestranze e dimensione occupazionale impegnata nell’opera.
Per quanto non richiamato, le parti confermano il sistema di concertazione e informazione previsto dall’art. 3 del CCNL del 24 maggio 2004 con particolare riferimento alle
informazioni a livello aziendale ed agli strumenti di partecipazione per grandi opere ed appalti pubblici infrastrutturali.
LAVORATORI IMMIGRATI
Le parti condividono l’integrazione/lavoro/accoglienza. Considerato il crescente flusso di manodopera nel settore proveniente dai paesi comunitari e non, le parti sono d’accordo nel promuovere una serie di iniziative da svilupparsi in collaborazione con le amministrazioni locali per quanto concerne la politica della qualità dei servizi e dell’accoglienza. In questo contesto, considerato che la disciplina normativa dei lavoratori immigrati sia a livello regionale e nazionale, risente di procedure complesse, le parti richiamano la necessità di promuovere un regolamento quadro per la disciplina di detti lavoratori occupati nel settore. Le parti concordano sul potenziamento delle politiche di formazione presso la Scuola Edile con appositi corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, compresa la predisposizione di schede sintetiche di disciplina contrattuale nelle seguenti lingue di origine: arabo, rumena, albanese, francese e inglese.
Nei casi di astensione dal servizio mensa per digiuno religioso (Ramadan) le imprese cooperative favoriranno soluzioni organizzative e di servizio idonee, in accordo con le RSU e le XX.XX.
Per quanto riguarda il trattamento economico dei lavoratori immigrati le parti confermano l’applicazione dell’art. 27 del ex CIP 29/1/1998.
AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Fermo restando che l’art. 16 del CIP assegna al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per la prevenzione infortuni e igiene sul lavoro il monitoraggio delle condizioni di ambiente e sicurezza sul lavoro e le relative esigenze di formazione e prevenzione, le parti, per quanto concerne le fasi lavorative svolte nei cantieri stradali, nei lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi e nelle lavorazioni di smaltimento e trattamento rifiuti, promuoveranno appositi momenti di verifica organizzativa e gestionale e concorderanno soluzioni adeguate per la salvaguardia della salute dei lavoratori e la protezione dei medesimi.
LAVORI DISAGIATI
Le imprese cooperative demandano alla contrattazione decentrata aziendale e/o di cantiere l’adozione di provvedimenti particolari che tali lavorazioni richiedono, con eventuali indennità di disagio da concordare esclusivamente per i tempi e le fasi lavorative di cui sopra, nonché per l’attività di lavori notturni in condizioni di cantiere particolarmente complesse e pericolose
REPERIBILITA’ E CHIAMATA
Per quanto concerne le fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti da più cooperative nell’ambito di servizi di pubblica utilità che prevedono attività con regimi di orario flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell’arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti promuoveranno apposite verifiche per concordare soluzioni atte al raggiungimento di accordi per l’armonizzazione dei diversi trattamenti di reperibilità e chiamata, già esistenti a parità di responsabilità e qualifica.
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PRESTAZIONI XXXXX XXXXX
Le parti concordano ad integrazione di quanto previsto dal CCNL vigente, di riconoscere che le ore di frequenza per la formazione presso la Scuola Edile, siano riconosciute ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste dalla Cassa Edile.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
L’art 6 ex CIP 29 gennaio 1998 viene sostituito dal seguente testo:
I lavoratori assunti al 1° livello hanno diritto ad un rapido processo di qualificazione e/o di specializzazione, anche attraverso la rotazione e la polivalenza delle mansioni che consenta l’acquisizione di professionalità per il passaggio al 2° livello entro 15 mesi dall’assunzione.
Ai fini dell’anzianità di servizio saranno considerati anche gli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato svolti presso la stessa Cooperativa.
Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio al 2° livello, l'azienda fornirà argomentata motivazione alle XX.XX. e all'interessato in forma scritta.
L’orientamento adottato dall’impresa cooperativa sulla base dei contenuti della lettera sarà oggetto di confronto tra la direzione aziendale, la RSU e le XX.XX.
Ai lavoratori che svolgono un ruolo produttivo in cantiere, inquadrati al 4° livello operai (par. 136,5) che, per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi, coordinano gruppi di operai nell'esecuzione di fasi lavorative e l'attività produttiva in un cantiere di limitata complessità, prendendo anche parte all'esecuzione stessa del lavoro, verrà assegnata, in considerazione della responsabilità assunta, una indennità di funzione pari a € 102,00 mensili onnicomprensiva, frazionabili ad ora (:173). Detta indennità sarà attribuita a seguito di un incarico specifico e cesserà con lo scadere dello stesso e/o col passaggio a livello superiore.
Con l'entrata in vigore di detta norma, vengono assorbite, fino a concorrenza, analoghe indennità corrisposte a tale titolo a livello aziendale.
INDENNITA’ TRASPORTO CASA-LAVORO
Le parti concordano le seguenti modifiche dell’ex art. 20 del CIP 29 gennaio 1998: Il paragrafo b) del secondo comma e così sostituito:
“In caso di mancanza del mezzo pubblico, in considerazione della particolare caratteristica del settore edile, l’azienda corrisponderà ai lavoratori un rimborso spese pari ad € 0,18 per ogni chilometro percorso a partire dal centro della località o frazione, in cui ha sede l’abitazione abituale del lavoratore, al centro della località o frazione, in cui ha sede il luogo di lavoro, con una franchigia di Km. 3+3. Si precisa che i suddetti trattamenti non sono dovuti ai lavoratori stabilmente operanti nei centri fissi o centri operativi.”.
TRASFERTA
L'articolo 21 del CIP 29.1.1998 comma 1 paragrafo b) viene così modificato:
b) l'indennità di trasferta è corrisposta per ogni giornata di lavoro, indipendentemente dalle ore effettuate fuori sede in base ai seguenti valori:
FASCE | Precedente | In vigore |
da 20 Km a 25 Km | Da euro 2,29 | A euro 2,75 |
da 26 Km a 30 Km | Da euro 3,84 | A euro 4,61 |
da 31 Km a 40 Km | Da euro 6,34 | A euro 7,61 |
da 41 Km a 50 Km | Da euro 7,71 | A euro 9,25 |
oltre i 50 Km | Da euro 8,84 | A euro 10,61 |
Viene inserito il punto “g”
g) in riferimento a quanto previsto dall’art. 91 del CCNL si stabilisce che l’indennità di trasferta, con i criteri e nelle misure previste dai punti a) e b), venga erogata anche agli impiegati qualora siano temporaneamente distaccati a prestare la loro attività, per l’intero orario di lavoro giornaliero, presso cantieri o sedi di altre imprese.
Sono fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all’Accordo Nazionale del 30 marzo 2006, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 2003 e dagli artt. 6 lettera d), 52 e 81 del CCNL delle Cooperative di Produzione e Lavoro del 24 maggio 2004 e dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.
Nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 24 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Ravenna, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché sulla base della metodologia definita dalla Commissione per la Valutazione del Settore Edile in provincia di Ravenna con accordo del 3 giugno 2003 e successive modificazioni.
Fermo restando che il suddetto accordo impegna le parti a verifiche periodiche entro il mese di Giugno di ciascun anno, si conferma l’impegno delle medesime ad incontrarsi per definire adeguate riduzioni degli acconti dell’EET in vigore qualora gli indicatori che misurano l’andamento del settore dovessero registrare dei significativi scostamenti negativi.
L’Elemento Economico Territoriale sarà corrisposto nella misura del 7% calcolato sulla Paga Base in vigore al 1° marzo 2006. Per il periodo a decorrere dal 1° Gennaio 2006 e sino al 30 Giugno 2006, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia, si intende confermata la seguente tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto dell’EET:
Livelli | dal 01.01.2006 al 30.06.2006 | dal 01.07.2006 | dal 01.09.2007 |
8 | 179,67 | 136,01 | 107,75 |
7 | 150,92 | 114,25 | 90,51 |
6 | 129,36 | 97,93 | 77,58 |
5 | 109,96 | 83,24 | 65,94 |
4 | 98,10 | 74,26 | 58,83 |
3 | 91,27 | 69,09 | 54,74 |
2 | 81,93 | 62,02 | 49,13 |
1 | 71,87 | 54,40 | 43,10 |
EX PREMIO DI PRODUZIONE E INDENNITA’ TERRITORIALE
Le parti territoriali, sulla base del CCNL del 24.5.2004 e dell’accordo successivamente sottoscritto dalle parti nazionali il 30.3.2006 in sede di rinnovo del biennio economico 2006- 2007, convengono che, per la provincia di Ravenna, l’indennità territoriale di settore degli operai ed il premio di produzione degli impiegati di cui all’art. 8 del CIP del 29/1/1998 per effetto dell’armonizzazione dell’EET erogabile fino alla data del 30 giugno 2006 sarà il seguente:
Livello | al 30.06.2006 | dal 01.07.2006 | dal 01.09.2007 |
8 | 228,91 | 318,75 | 408,58 |
7 | 209,06 | 284,52 | 359,98 |
6 | 181,06 | 245,74 | 310,42 |
5 | 150,63 | 205,61 | 260,59 |
4 | 136,41 | 185,46 | 234,51 |
3 | 127,07 | 172,71 | 218,34 |
2 | 115,17 | 156,14 | 197,10 |
1 | 102,05 | 137,99 | 173,92 |
PREVIDENZA INTEGRATIVA E PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
Le parti prendono atto di quanto già da tempo avviato nelle aziende cooperative, per la promozione della Previdenza Integrativa tra i soci ed i lavoratori dipendenti; impegno che si intende proseguire nel corso della presente vigenza contrattuale.
Le organizzazioni cooperative solleciteranno il Comitato Paritetico Nazionale per le prestazioni sanitarie integrative di cui all’art. 36 ter del CCNL 24 maggio 2004 a definire entro il 30 giugno 2008, una proposta specifica di prestazioni sanitarie integrative a carattere assicurativo dimensionata a livello nazionale a favore dei soci e dei lavoratori dipendenti.
Sono fatti salvi eventuali accordi territoriali migliorativi stipulati nel frattempo fra le parti firmatarie del presente accordo.
XXXXX XXXXXXXX
Le parti istituiscono una ulteriore norma premiale la quale interverrà a favore delle imprese Cooperative, regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che risultano regolari in quanto rispettano alcuni parametri di seguito indicati:
1) regolarità contributiva nel rispetto delle norme statutarie della Cassa Edile;
2) regolare comunicazione degli appalti e subappalti;
3) iscrizione dei dipendenti a Fondi di Previdenza Integrativa superiori al 20% dei dipendenti soggetti al vigente contratto territoriale.
La norma premiale avrà decorrenza dal 1/10/2006 ed avrà un valore massimo pari allo 0,75%
riferito al contributo APE.
Le parti concordano di fissare entro il mese di Dicembre di ogni anno la misura dello sgravio riguardante l’anno successivo.
Il contributo APE avrà un ulteriore sgravio contributivo pari a 0,15% sulle ore di corso effettivamente frequentate dal lavoratore a favore delle imprese Cooperative che avranno usufruito dei corsi del settore organizzati dalla Scuola Edile per la formazione dei propri dipendenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE COMUNE
Le parti concordano che, avendo le Associazioni Private ed Artigiane avviato dal 1.10.2002 il Fondo PREVEDI, la cui gestione è in capo alla Cassa Edile e preso atto, che il sistema di previdenza complementare delle imprese cooperative è assolto in maniera diretta, per CooperLavoro e PrevidAcmar, in osservanza dell’accordo provinciale vigente, richiedono alla Cassa Edile il rimborso dei costi sostenuti dalle rispettive imprese cooperative in funzione del numero degli iscritti e con decorrenza 1 ottobre 2002. Tale misura ed entità sarà assolta previo accordo sindacale e la definizione degli importi avverrà da parte del Comitato Tecnico della Cassa Edile a seguito della relativa delibera consiliare.
NOTA A VERBALE DELLE XX.XX.
Le XX.XX. confermano il loro impegno per costruire le condizioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, di definire tramite la contrattazione integrativa provinciale, indennità di lavoro disagiato per gli operai che svolgono tali lavori, non ancora definiti dalla contrattazione nazionale quali: lavoro in impianti chimici, lavoro in impianti fognari e di riciclo rifiuti, lavoro di bitumazione manti stradali.
Le OO.AA. pur non negando la validità delle argomentazioni a supporto delle nostre richieste, concretamente non si rendono disponibili a concordare adeguate indennità economiche al tavolo del rinnovo della contrattazione integrativa provinciale.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2006 e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2009, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Per quanto non modificate dal presente accordo restano fermi i contenuti del CIP del 31/1/2003 e del 29/1/1998.
Legacoop Ravenna FILLEA-CGIL
A.G.C.I. FILCA-CISL
Confcooperative FENEAL-UIL