CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO LE SEDI DI ARPA PIEMONTE.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX.
Il Responsabile
della Struttura Semplice Ufficio Tecnico Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
(FIRMATO IN ORIGINALE)
1
ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL' APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di movimentazione e trasloco di arredi, attrezzature, strumentazione scientifica di laboratorio ed altro materiale (compreso quello documentale, librario, ecc…), presso le sedi dell’Agenzia, di cui alla sottostante tabella:
Sede | Destinazione | Indirizzo |
Sede Centrale | Uffici | Xxx Xxx XXX, 0 Xxxxxx |
Dipartimento Alessandria e Asti | Laboratori e uffici | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxxxxx |
Dipartimento Alessandria e Asti | uffici | Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - Laboratori |
Dipartimento Alessandria e Asti | Laboratori e uffici | Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 0,0 - Xxxxxxxxxxx |
Dipartimento Alessandria e Asti | Sede territoriale-uffici | Xxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxx Xxxxxx |
Dipartimento Alessandria e Asti | Sede territoriale-uffici | Xxx Xxxxx, 00 - Xxxxx |
Dipartimento Alessandria e Asti | Sede territoriale-uffici | X.xx Alessandria, 62 Tortona |
Dipartimento Alessandria e Asti | Sede territoriale, Polo amianto-uffici | Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, 00-00 - Xxxxxx X.xx sino al 31/12 |
Dipartimento Alessandria e Asti | Uffici | Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxx |
Dipartimento Alessandria e Asti | Sede territoriale, Polo amianto-uffici | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, x/x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx X.xx |
Dipartimento di Cuneo | Laboratori e uffici | Xxx Xxxxxxx Xxxxx X.Xxxxxxxx, 00 - Xxxxx |
Dipartimento di Cuneo | Sede territoriale-uffici | Xxx Xxxxxxx, 000 - Xxx |
Dipartimento di Cuneo | Sede territoriale-uffici | Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxx |
Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Omegna | Laboratori e uffici | Xxxxx Xxxx, 0/X - Xxxxxx |
Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Omegna | Sede territoriale-uffici | Xxx Xxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx | Laboratori | Xxxxxx Xxxxx, 00 Xx Xxxxxx (XX) |
Dipartimento di Torino | Laboratori e uffici | Xxx Xxxxxxxx, 000 - Xxxxxxxxxx |
Dipartimento di Torino | Laboratori e uffici | Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxx |
Radiazioni Ionizzanti | Laboratori | Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxx |
Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Omegna | Uffici | Xxx XX Xxxxxxxx, 000 - Xxxxxx |
Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Omegna | Laboratori e uffici | Xxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxxx |
Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Omegna | Laboratori e uffici | Xxx Xxxxx, 00 - Xxxxxxxx |
Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Omegna | Uffici | Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxx |
L’espletamento del servizio si intende comprensivo di tutte le prestazioni di manodopera, mezzi, automezzi, attrezzature, materiali di consumo che si renderanno necessari in relazione alle esigenze delle strutture di Arpa Piemonte.
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI OFFERTA
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Ciascun concorrente deve presentare la propria offerta, utilizzando il “documento di offerta economica” predisposto automaticamente dal sistema MePA.
L’offerta consiste nella proposta di una percentuale di ribasso sui prezzi unitari di cui all’art. 6. Ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto della percentuale di ribasso caricata a sistema.
La presentazione di offerte alternative determinerà l’esclusione di tutte le offerte presentate dal Concorrente. Non saranno altresì ammesse offerte parziali, indeterminate, equivoche, condizionate o plurime, o comunque recanti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara e/o di appalto.
Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai Concorrenti per la redazione delle offerte e per gli altri adempimenti previsti in corso di gara.
È applicabile il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall’art 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016. Si dà atto che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
ART. 3 – REQUISITO PER ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA
➢ essere in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001;
➢ essere iscritto all’Albo degli Autotrasportatori;
➢ essere titolare di una sede operativa in uno dei comuni delle provincie piemontesi per cui concorre e impegnarsi a mantenere tale sede operativa per tutta la durata del contratto;
➢ nel caso l’offerente non disponga di una sede operativa, secondo le modalità di cui al punto precedente, con la partecipazione alla presente RDO l’offerente si impegna a costituire, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, una sede operativa secondo le modalità indicata al punto precedente.
La mancata costituzione della sede operativa nel termine previsto comporta la decadenza dall’aggiudicazione. Il termine può essere prorogato previa motivata richiesta dell’Operatore economico prima della scadenza del termine di 30 giorni e per un periodo non superiore ad ulteriori 10 giorni.
Il requisito di esistenza di una sede operativa in uno dei comuni del/i lotto/i per cui si concorre dovrà essere provato mediante idonea certificazione della CCIAA.
Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
ART. 4 - GARANZIE
In caso di affidamento del servizio la ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire la cauzione definitiva da calcolarsi secondo le modalità previste dall’art. 93, del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese del servizio da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione del servizio in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
L’appaltatore deve altresì provvedere ad una polizza d’assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale dei beni movimentati che possano verificarsi nel corso dell’esecuzione del servizio; la polizza copre altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell’esecuzione
del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Le garanzie sono da produrre almeno 10 giorni prima della data prevista per l’inizio delle prestazioni. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 200.000,00.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile prestatori d’opera (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 200.000,00.
Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Se l’appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d’impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.
L’appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.
Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 .
ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo stanziato per il servizio è fissato in Euro 40.000,00 o.f.e.). Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 500,00.
ART. 6 – QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI
Per la quantificazione economica delle prestazioni si dovrà fare riferimento alle voci di elenco prezzi di cui al seguito, alle quali sarà da applicare il ribasso offerto in sede di gara.
DESCRIZIONE | COSTO UNITARIO GIORNALIERO (€/g) |
Furgone (10-15 mc, fino a 15 q), compreso carburante, lubrificante (eventuali pedaggi), trasporto in loco, operatore e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego | 300 |
Camion (20-30 mc, fino a 10 q) con sponda idraulica compreso carburante, lubrificante (eventuali pedaggi), trasporto in loco, operatore e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego | 450 |
Autoscala componibile rispondente alle norme ISPESL, compreso operatore e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, fino a 12 m | 520 |
Autoscala autocarrata rispondente alle norme ISPESL, compreso operatore e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, fino a 20 m | 650 |
Autoscala autocarrata rispondente alle norme ISPESL, compreso operatore e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, oltre 20 m | 880 |
Automezzo con braccio gru avente portata utile di almeno 5000 Kg | 550 |
Carrello cingolato per movimentazione su scale di carichi pesanti | 50 |
Transpallet manuale | 30 |
Scala apribile in alluminio a doppia salita fino a 12 gradini | 15 |
Scala universale telescopica in alluminio da 3+3 a 6+6 gradini | 20 |
Trabattello omologato H 2,2 m | 65 |
Trabattello omologato H 3,2 m | 75 |
DESCRIZIONE | €/cad |
Scatoloni di cartone per imballi LxHxP= 40x30x30 | 1,70 |
Scatoloni di cartone per imballi LxHxP= 60x40x40 | 2,50 |
Scatoloni di cartone per imballi LxHxP= 80x40x50 | 3,80 |
Scatoloni di cartone per imballi con coperchio LxHxP= 60x40x40 | 5,00 |
Pluriball L10 m | 5,00 |
Nastro adesivo L 48 m | 3,00 |
Conf. 8 Paraspigoli L10xH8xP10 | 3,00 |
Conf. 8 Paraspigoli a U L10xH10xP5 | 5,00 |
Conf. 5 Angolari L5xH100xP5 | 4,00 |
Film estensibile trasparente h 50 cm lung. 150 mt | 15,00 |
Per il costo di eventuali attrezzature non previste nell’elenco prezzi di cui alla precedente tabella, si dovrà fare riferimento a listini ufficiali, fermo restando che a tale costo dovrà essere applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Per quanto attiene il costo della manodopera dovrà essere applicata la tariffa prevista dal Decreto della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, in vigore il giorno dell’aggiudicazione dell’appalto, maggiorata, laddove di valore netto, del 25% per spese generali ed utili di impresa.
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato soltanto a detta maggiorazione del 25%.
Si precisa che:
a) il costo unitario per la manodopera sarà applicato per tutte le movimentazioni di beni, indipendentemente dalle caratteristiche dell’edificio (numero di piani, accessibilità, ecc.);
b) i costi unitari per i mezzi, attrezzature e automezzi sono comprensivi del costo del manovratore e dell’autista operanti per tutto il tempo di utilizzo, dei pedaggi, del carburante, lubrificante e di ogni altro onere diretto, indiretto, accessorio;
c) i tempi di trasferimento da e per la sede dell’appaltatore, così come i tempi di preparazione dei mezzi, automezzi e attrezzature presso la sede dell’appaltatore non saranno conteggiati fatto salvo quanto previsto al successivo punto f);
d) la prestazione sarà conteggiata a partire dal momento in cui mezzi e operatori si presentano nel luogo interessato dal servizio, quindi, la liquidazione delle somme, al netto del ribasso d’asta, delle prestazioni sarà calcolata moltiplicando le tariffe orarie per l’effettivo tempo impiegato per lo svolgimento del servizio computato sui luoghi di carico e scarico;
e) sono esclusi dal computo delle ore di manodopera gli autisti e/o i manovratori degli automezzi e dei sistemi di elevazione, in quanto il loro costo è già ricompreso in quello dei mezzi stessi;
f) è a carico dell’appaltatore e pertanto non retribuita la percorrenza necessaria per raggiungere le sedi di caricamento o di inizio servizio e per il relativo rientro presso la sede dell’appaltatore rientrante in un raggio di 50 Km dalla sede dell’appaltatore; per il chilometraggio eccedente sarà riconosciuto il rimborso di 0,5 €/Km;
g) per prestazioni al di fuori dell’orario di ufficio (8,00-17,00) e in giorni festivi o prefestivi il costo orario della manodopera sarà soggetto a maggiorazione nella misura prevista dalla vigente contrattazione collettiva per la categoria di riferimento per servizi straordinari;
h) gli oneri di discarica per lo smaltimento dei materiali di risulta saranno rimborsati all’appaltatore, previa presentazione della relativa fattura e consegna del relativo formulario.
ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO E CONSEGNA
Per il servizio oggetto della presente procedura è prevista una durata sino al 31/12/2019, ovvero una durata minore in conseguenza dell’esaurimento dell’intero importo contrattuale o una durata maggiore qualora rimangano fondi disponibili alla scadenza, previo assenso dell’appaltatore.
Arpa Piemonte si riserva di avviare l’esecuzione d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto. Arpa Piemonte si riserva inoltre la facoltà di recedere in ogni momento in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, comunque con un preavviso di almeno un mese trasmesso a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata.
ART. 8 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente documento “Condizioni particolari di fornitura”;
b) l’offerta dell’appaltatore;
c) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente documento.
ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del servizio;
c) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio;
d) le tasse e gli oneri inerenti alla richiesta, presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l’utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o aree pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste, parcheggi a pagamento, occupazione temporanea di suolo pubblico, transennamenti, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione e all’esecuzione del servizio.
ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all’appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 11 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI APPALTI
L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei servizi.
In particolare saranno applicate:
1. il D. Lgs. n. 50/2016
3. il DPR n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. per gli articoli in vigore 4. il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
ART. 12 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio di trasloco e di movimentazione oggetto del presente documento comprende tutte le operazioni e gli oneri necessari per il trasferimento dei beni, per lo smontaggio e rimontaggio degli stessi, per il carico nella sede di partenza e lo scarico nel luogo di destinazione e per l’eventuale raccolta e trasporto dei rifiuti e/o beni fuori uso presso i centri di raccolta autorizzati. La messa a disposizione del personale, delle attrezzature e degli automezzi per l’espletamento del servizio è a
carico dell’appaltatore, che assumerà la gestione, garantendo organizzazione tecnica e risultato ottimali.
Le prestazioni del presente appalto, salvo più precise indicazioni fornite di volta in volta da Arpa Piemonte negli ordini di servizio, sono approssimativamente le seguenti:
- operazioni di preparazione al trasloco (smontaggio arredi ed eventuale imballaggio);
- movimentazione con carico, stivaggio, trasferimento, trasporto e posizionamento con eventuale rimontaggio nei luoghi indicati dal direttore dell’esecuzione o dal referente Arpa di arredi, accessori d’arredo, armadi per reagenti (antincendio, aspirati ecc.) , casseforti, arredi di locali specifici quali laboratori chimici e biologici, strumenti di misura e di analisi chimica e biologica che non richiedono, per il trasporto, particolari cautele per l’imballo e l’uso di automezzi appositamente attrezzati;
- movimentazione con carico, stivaggio, trasferimento, trasporto e stoccaggio di materiale cartaceo d’archivio (documenti, pubblicazioni, libri, elaborati grafici, ecc.) secondo le disposizioni di volta in volta impartite da Arpa Piemonte;
- trasferimento e trasporto dei beni e del materiale attraverso l’uso di mezzi e attrezzature idonee quali camion, autoscale, elevatori, transpallets, paranchi, ecc., forniti dall’appaltatore agli operatori, qualora Arpa Piemonte ne richieda specificatamente l’impiego, volti a consentire uno svolgimento del servizio in modo rapido ed efficiente;
- mera prestazione d’opera di facchinaggio e manovalanza per la movimentazione di mobili, accessori di arredo, materiale cartaceo che non si configura come un trasloco ma come una risistemazione o ricollocazione interna di materiale di archivio o arredi tra uffici e/o laboratori;
- movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature di laboratorio che non richiedono l’adozione di particolari cautele e il possesso di competenze specialistiche per lo smontaggio, la movimentazione, la rimessa in funzione, ecc:
- imballaggio, ove richiesto, degli arredi e/o del materiale cartaceo in appositi contenitori destinati alla movimentazione. L’appaltatore dovrà fornire a propria cura gli imballi e il materiale accessorio per la salvaguardia del materiale (es. nastro adesivo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad effettuare trasporti anche di oggetti fragili. Le scatole e gli imballi quando espressamente richiesto da Arpa Piemonte, dovranno essere forniti almeno 10 giorni prima della data definita per l’esecuzione della movimentazione. La spesa giustificata per tale evenienza potrà essere inserita come voce, conteggiata a parte nella fatturazione con applicazione del ribasso;
- smontaggio e rimontaggio degli arredi, da eseguirsi a regola d’arte, ripristini, fissaggio alla parete o a pavimento di mobilio e di attrezzature. Sarà cura dell’appaltatore lo scollegamento e l’allacciamento alle utenze elettriche e idriche.
Sarà altresì cura dell’appaltatore conteggiare e tenere da conto la ferramenta ricavata dallo smontaggio dell’articolo, riponendone l’eventuale avanzo nei magazzini preposti dell’Agenzia. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente l’appaltatore;
- raccolta di rifiuti risultanti dalle operazioni di trasporto e/o di beni fuori uso indicati da Arpa Piemonte (quali apparecchi di laboratorio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, materiali in metallo, vetro, legno, ecc.) con trasporto degli stessi presso i centri di smaltimento autorizzati. Per tali attività l’appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge, in particolare dovrà occuparsi della tenuta dei registri di carico/scarico e della compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in quattro copie, di cui una dovrà essere consegnata all’Agenzia. La spesa sostenuta dall’appaltatore per lo smaltimento dei rifiuti sarà rimborsata all’appaltatore, previa presentazione della fattura;
- altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le attività dell’Agenzia.
Il trasloco di mobili, attrezzature, materiale vario, apparecchiature, ecc. dovrà essere eseguito in modo accurato, da personale adeguatamente formato, dotato delle necessarie attrezzature e avrà termine solo a conclusione dell’allocazione ordinata del materiale trasportato, secondo indicazione del direttore dell’esecuzione o del referente Arpa in loco.
L’impresa garantisce, senza onere aggiuntivo, il ritiro immediato dei residui della movimentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
Il personale della ditta dovrà sempre avere come dotazione base: trapano, avvitatore, unghie e carrello per il trasporto manuale ed ogni altro attrezzo utile (cacciaviti, chiavi, brugole, pinze, ecc.) per ordinarie operazioni di montaggio e piccoli interventi di ripristino e manutenzione. La mancanza ripetuta di detta attrezzatura è elemento condizionante nella valutazione complessiva per l’applicazione delle penali di cui all’art 10 del presente documento
Nell’esecuzione di tutte le prestazioni il personale della ditta dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose o a terzi, è responsabile l’appaltatore di fronte a Arpa Piemonte, che è autorizzata a rivalersi per l’intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.
ART. 12.1 – ATTREZZATURE
L’appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’espletamento del servizio.
Dovrà, pertanto, garantire la disponibilità anche mediante contratti di affitto o leasing di ogni macchina e attrezzatura necessaria all’esecuzione del servizio.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. La ditta dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc. che dovranno essere omologati all’uso e rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.
ART. 12.2 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Considerata la particolare attività, non può in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell’anno, né in termini di monte ore complessivo di personale e mezzi.
Gli interventi strutturati su varie sedi, saranno di volta in volta richiesti dall’Ufficio Tecnico, che curerà la programmazione ed il controllo della regolare esecuzione del servizio.
L’appaltatore alla richiesta dell’Ufficio Tecnico effettuerà visita sopralluogo per:
- la ricognizione dei beni/materiale da movimentare/traslocare in termini di quantità e tipologia;
- le operazioni di smontaggio e rimontaggio da praticare;
- le caratteristiche dei luoghi (accessi, percorsi interni ed esterni, distanze, utilizzo di scale, ascensori, ecc.), per individuare le attrezzature da utilizzare;
- la definizione delle tempistiche in relazione alle esigenze dell’Agenzia.
A seguito del sopralluogo viene redatto e sottoscritto un verbale che riporta quanto sopra indicato che dovrà essere sottoscritto dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore o suo referente
All’appaltatore potrà anche essere comunicata la necessità di esecuzione di interventi mediante ordini di servizio inviati via email ai quali, se nell’ambito di uno stesso servizio, è prevista una pluralità di movimentazioni, sarà allegato un programma che definisce indicativamente le fasi delle operazioni previste, le tipologie di beni/materiali da movimentare/traslocare e i termini entro cui detti interventi devono essere regolarmente espletati.
In tal caso, l’ordine di servizio dovrà essere rinviato sottoscritto per accettazione, all’Ufficio Tecnico, entro tre giorni.
Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto dei termini indicati nell’ordine di servizio, fatte salve difficoltà non imputabili all’appaltatore.
Nel caso di interventi di particolare complessità, potrà essere richiesto all’appaltatore di indicare il nominativo di un responsabile per il coordinamento dei servizi, cui fare riferimento.
L’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero richiesto, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio.
Per gli interventi urgenti ed imprevisti, l’esecuzione avrà il carattere dell’immediatezza senza alcuna maggiorazione; in questo caso l’intervento dovrà svolgersi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, diversamente Arpa Piemonte è autorizzata a rivolgersi ad altra ditta.
Fatto salvo il caso in cui l’Ufficio Tecnico verifichi direttamente le operazioni, ogni altra prestazione dovrà essere registrata, compilata e firmata dal responsabile della struttura dell’Agenzia presso la quale viene concluso il servizio, su apposita scheda o bolla che gli addetti devono avere con sé ad ogni intervento, al fine di comprovare gli orari di inizio e di fine, per consentire l’esatta quantificazione del servizio svolto.
Copia della scheda o bolla dovrà essere rilasciata alla struttura dell’Agenzia presso la quale viene eseguita la prestazione, trattenendo l’originale o una fotocopia per la propria contabilità.
Copia delle schede o bolle di ciascun servizio, debitamente firmate, devono pervenire all’Ufficio Tecnico, in attestazione della regolarità di esecuzione del servizio, prima della presentazione della fattura o in allegato alla stessa.
In caso di mancata o erronea compilazione della scheda o bolla sopracitata, Arpa Piemonte potrà non riconoscere, a sua insindacabile discrezione, in parte o in tutto l’intervento.
Non vi è un monte ore minimo da garantire per la richiesta di un servizio. Non viene riconosciuta come lavorativa la pausa pranzo.
ART. 12.3 – SUPERVISORE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un proprio referente con il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce di espletamento del servizio.
ART. 12.4 – CONTROLLI DA PARTE DI ARPA PIEMONTE
Arpa effettuerà controlli sulla corretta esecuzione del servizio, sulla base delle schede/bolle di servizio debitamente compilate di cui all’art. 12.2 del presente documento e sui riscontri dei responsabili delle strutture coinvolti.
Nel caso di mancata, parziale o non diligente esecuzione del servizio e/o in caso di esiti negativi, debitamente motivati, rilevati nelle schede di monitoraggio, il Responsabile del procedimento valuterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente documento sulla base dell’indice di gravità delle inadempienze, opportunamente accertate.
La puntualità nell’inizio del servizio e il rispetto dei tempi stabiliti negli ordini di servizio sono requisiti indispensabili; la reiterata inosservanza di tali disposizioni costituirà elemento di valutazione negativa per l’applicazione delle penali di cui sopra.
È espressamente accettato da Arpa Piemonte che gli eventi generati da cause di forza maggiore non potranno costituire elemento di valutazione negativa del servizio.
Arpa Piemonte si riserva il diritto di:
a) controllare attraverso i competenti organi dello Stato (Ispettorato Provinciale del Lavoro) che l’assunzione del personale dipendente impiegato nel servizio sia conforme alla normativa
vigente. L’assunzione del personale dipendente in violazione della normativa vigente e la mancata assicurazione del medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali determina “ipso jure” la risoluzione del contratto di appalto;
b) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell’art. 2, comma 3, del DPR n. 252/1998, procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 10 Legge 575/65 e/o elementi dai quali sono desumibili infiltrazioni mafiose ex art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98.
ART. 13 - PAGAMENTI
I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del servizio.
Le fatture dovranno riportare l’indicazione delle seguenti voci:
• il codice CIG
• la descrizione dell’intervento a cui si riferiscono
• la sede presso cui l’intervento è stato effettuato
• il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
• la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico
L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.
Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: UFUD7K. Con riferimento alle modalità di versamento dell’Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, prima di emettere la fattura si dovrà contattare l’ufficio contabilità (dott. Varasano tel. 011/00000000, sig. Pellizzeri tel. 000.00000000), precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n. 14/E del 27.03.2015, sull’applicabilità o meno del regime di reverse charge. Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo: Arpa Piemonte- Xxx Xxx XXX 0, 00000 Xxxxxx, e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo.
Arpa Piemonte, come altre Pubbliche Amministrazioni, non sempre è in grado di garantire pagamenti regolari. Al fine di valutare l’opportunità di partecipare alla procedura in oggetto, si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
ART. 14 - PENALI
L’appaltatore è obbligato ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente documento nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti negli ordini di servizio o nel verbale di cui all’art. 12.2.
La stazione appaltante si arroga il diritto a procedere a verifiche e a controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Nei casi in cui il servizio sia prestato in modo parziale e/o non diligente come ad esempio l’accertamento di ritardi reiterati di oltre mezz’ora rispetto all’orario stabilito di inizio, ovvero la ripetuta mancanza dell’attrezzatura minima di base che impedisce l’esecuzione a regola d’arte, ovvero nel caso in cui si accerti che il servizio non sia eseguito secondo le disposizioni impartite negli ordini di servizio, Arpa Piemonte potrà applicare le sanzioni così come definite all’art. 11 del documento “Condizioni Generali di Contratto” del bando “Servizi di logistica” pubblicato sul MePa.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro otto giorni dalla comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata.
L’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno, in capo ad Arpa Piemonte, il diritto all’applicazione della penale. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore.
Qualora il servizio risultasse in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancante o ritardato, l’Agenzia si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all’appaltatore le spese sostenute.
Qualora l’ammontare complessivo delle penalità raggiunga il 10% del prezzo contrattuale globale annuo del servizio, il contratto sarà dichiarato risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della cauzione definitiva e con eventuale richiesta del maggior danno subito.
Le eventuali penalità a carico dell’appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture ovvero rivalendosi sulla cauzione di cui all’art. 4 del presente documento.
Arpa Piemonte avrà cura, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, di informare l’appaltatore in merito all’eventuale avvio del procedimento inerente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste negli ordini di servizio, all’appaltatore sarà applicata la penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
ART. 15 - SUBAPPALTO
Per eventuali subappalti si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Qualora l’appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.
Il subappalto è condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente documento.
L’affidamento in subappalto è, quindi, consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta il servizio che intende subappaltare;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
L’affidamento di servizi in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
Tenuto conto della durata prevista per il servizio in questione, deve tuttavia essere garantita l’ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l’appaltatore dovrà farsi parte diligente per l’ottenimento di eventuali autorizzazioni comunali e/o di altri Enti per l’effettuazione del servizio.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti saranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
ART. 16 – RESPONSABILITÀ ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.
L’appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata l’Agenzia, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell’appaltatore l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili.
L’appaltatore sarà responsabile di ogni danno subito dall’Agenzia e da terzi a causa di incidenti, danneggiamento o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio ed è tenuto, senza la possibilità di richiedere alcun rimborso, a ripristinare le parti danneggiate nell’espletamento dei servizi. Esso riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nei servizi oggetto dell’appalto e dichiara la propria responsabilità in caso di infortunio e danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose nell’esecuzione delle prestazioni d’appalto. L'Agenzia declina, quindi, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, ai quali possa andare incontro l’imprenditore o questi possa recare alle persone e alle cose di terzi.
L’appaltatore dovrà assumere il compimento dei servizi in oggetto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c.
All’atto di aggiudicazione della gara, l’appaltatore dovrà comunicare ad Arpa Piemonte i nominativi del personale in possesso di patente C.
Nell’esecuzione del servizio, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo nonché gli accordi integratici territoriali e le disposizioni di eventuali intese intervenute in sede provinciale. L’obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato CCNL di categoria e fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese:
- all’assicurazione del personale impiegato nel servizio;
- al risarcimento dei danni cagionati da detto personale da detto personale all’Agenzia e/o a terzi.
ART. 17– ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’appaltatore si avvale di proprio personale, che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.
L’appaltatore dovrà:
- adottare idonee misure allo scopo di salvaguardare con ogni mezzo il materiale trasportato per conto di Arpa Piemonte;
- dotare il proprio personale di idonee attrezzature per la corretta esecuzione del servizio (cinghie, scale, pluriball, transpallets, trapani, avvitatori, ecc…);
- operare unicamente con proprio personale dipendente di assoluta fiducia e di provata riservatezza il quale dovrà astenersi da prendere conoscenza e manomettere le pratiche, documenti e corrispondenza della sede dove presta servizio.
Nell’ambito della squadra di operai che effettuano il servizio richiesto dovrà essere nominato un referente che coordini e diriga la squadra stessa, di cui l’appaltatore sarà tenuto ad indicare il nominativo al momento della sottoscrizione del contratto; tale referente, avrà lo specifico compito di tenere i contatti con l’Agenzia relativamente alla gestione del servizio.
L’appaltatore si impegna a procedere immediatamente, su richiesta motivata dell’Agenzia, alla sostituzione di quel personale che non risulterà di gradimento ad Arpa Piemonte. Il personale impiegato per l’esecuzione del servizio deve essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale è destinato.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si verifichi durante la decorrenza del contratto, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi.
Sono a carico dell’appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, gli obblighi di legge verso il personale dipendente.
L’appaltatore è direttamente responsabile dell’osservanza delle norme in materia di tutela del personale dipendente, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’appaltatore in materia, qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:
- delle condizioni normative e retributive;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali;
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari ecc.).
La sospensione del pagamento cesserà allorquando sia accertato che è stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’appaltatore non può opporre eccezione di sorta ad Arpa Piemonte, neanche a titolo di risarcimento danni e di rimborso di interessi.
ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.
Al fine di garantire la tempestività nell’esecuzione degli interventi, l’appaltatore dovrà, per tutta la durata del contratto, essere titolare di una sede operativa in uno dei comuni delle provincie piemontesi per cui concorre e impegnarsi a mantenere tale sede operativa per tutta la durata del contratto. Nel caso l’offerente non disponga di una sede operativa, secondo le modalità di cui al punto precedente, con la partecipazione alla presente RDO l’offerente si impegna a costituire, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, una sede operativa secondo le modalità indicata al punto precedente.
La mancata costituzione della sede operativa nel termine previsto comporta la decadenza dall’aggiudicazione. Il termine può essere prorogato previa motivata richiesta dell’Operatore economico prima della scadenza del termine di 30 giorni e per un periodo non superiore ad ulteriori 10 giorni.
Il requisito di esistenza di una sede operativa in uno dei comuni del/i lotto/i per cui si concorre dovrà essere provato mediante idonea certificazione della CCIAA.
Ogni variazione del domicilio o delle persone operanti, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
ART. 19 - SICUREZZA
L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del servizi0 e dovrà attuare tutte le precauzioni che il servizio richiederà.
Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni DUVRI. L’appaltatore, è tenuto a fornire, prima dell’inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale dipendente addetto a ciascuna squadra di lavoro. Eventuali variazioni dell’organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al direttore dell’esecuzione e alla stazione appaltante.
I lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Durante l’esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà attenersi alle direttive impartite dal DEC al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa e di garantire costantemente la sicurezza dell’area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con l’area di intervento, oggetto di trasloco e/o movimentazione.
Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi per l’appaltatore. L’appaltatore è tenuto altresì a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nelle attività oggetto del presente appalto.
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.
ART. 21 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti dell’appaltatore (come indicato nell’art. 14), anche se non gravi, senza preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Agenzia che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con fax ovvero pec. Per recesso parziale si intende la riduzione del numero delle sedi di consegna della fornitura.
In tali casi, l’appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi/forniture prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto, ai sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale;
b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Agenzia;
e) qualora l’appaltatore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
f) l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale;
g) nel caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, sulla tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva;
h) mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi e integrativi, relativi al personale dipendente dell’impresa.
Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull’appaltatore al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l’appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra impresa.
Il contratto potrà inoltre essere risolto:
• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell’Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
• in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'appaltatore, ai sensi dell’art. 1672 cod. civ..
Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l’Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia
comunicazione scritta mediante fax o pec all’appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo dell’appaltatore.
ART. 22 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore sorge in capo all’Agenzia il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’appaltatore inadempiente.
L’affidamento a terzi viene comunicato all’appaltatore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.
All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’appaltatore anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’appaltatore medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all’appaltatore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 23 – SOSPENSIONE
In caso di pericolo imminente per i lavoratori Arpa Piemonte potrà ordinare per iscritto la sospensione del servizio disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Qualora l’appaltatore non rispettasse il termine per il ripristino delle condizioni di sicurezza che l’Agenzia fornirà caso per caso, si provvederà alla rescissione del contratto.
ART. 24 – CESSIONE, FUSIONE, SCISSIONE, TRASFERIMENTO e AFFITTO DI AZIENDA, SUCCESSIONE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
a) cessione, fusione, scissione, trasferimento e affitto di azienda. Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto non hanno effetto nei confronti di Arpa Piemonte fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti. Si applica in ogni caso la procedura di cui all’art. 110 del D.Lgs 50/2016.
b) successione dell’impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell’impresa aggiudicataria o di qualcuno dei soci accomandatari nella società in accomandita, Arpa Piemonte può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l’impegno assunto dal de cuius
ART. 25 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale di gara si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs 50/2016).
ART. 26 – FORO COMPETENTE
Le controversie all’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante accordo bonario o transazione, ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs 50/2016.
Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta, in via esclusiva al Foro di Torino.
Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Tecnico
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx) firmato in originale