CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE di CASTELNOVO NE' MONTI
CAPITOLATO SPECIALE
INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO
gennaio 2016 al dicembre 2018
PROGETTISTA: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
atto sottoscritto digitalmente
Xxxxxxxxxx né Monti, ottobre 2015
1
Xxxxxx Xxxxxxx,0 - 00000 Xxxxxxxxxx xx’ Xxxxx (XX) P.I. e C.F. 00442010351
Centralino 0000 000000 - Fax 0000 000000
e-mail xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI. 3
Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO 3
Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 4
Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 10
Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI. 10
Art. 5 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE. 12
Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. 12
Art. 7 – OBBLIGATORIETÀ DELLE OFFERTE. 12
Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO. 12
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA. 13
Art. 10 - DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI 13
Art. 11 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 13
Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA 16
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 17
Art. 14 - SUB APPALTO. 17
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO. 19
Art. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO. 20
Art. 17 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE 20
Art. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. 22
Art. 19 - ELEZIONE DOMICILIO. 22
Art. 20 - IMPOSTE E ONERI FISCALI. 22
Art. 21 - TRIBUNALE COMPETENTE. 22
Art. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 22
Art. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI 22
Art. 24 - NORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
22
Art. 25 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 25
PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE. 25
Art. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI 25
Art. 27 – MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI. 25
Art. 28 - INTERVENTI URGENTI. 25
Art. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. 25
Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI. 26
Art. 31 - FORNITURE A PIE’ D’OPERA 26
Art. 32 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI 26
Art. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE. 26
Art. 34 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008 27
Art. 35 – DOCUMENTAZIONE. 28
Art. 36 – DIFESA AMBIENTALE E SMALTIMENTO 28
Art. 37 - INADEMPIENZE E PENALITA'. 28
Art. 38 – DANNI A COSE E PERSONE. 28
Art. 40 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA. 30
Art. 41 – CORRISPETTIVO. 30
Art. 42 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 30
Art. 44 - IVA 31
Art. 45 – INFORMAZIONI. 31
ALLEGATO 1 – ELENCO PREZZI
Premessa
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti, al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori che si renderanno necessari nell’arco di due anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di esecuzione di lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di manutenzione.
PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI. Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (art. 59 e art. 3 comma 13del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento, sugli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare comunale nel periodo compreso fra la data di sottoscrizione del contratto e per i TRE ANNI successivi.
Gli immobili oggetto delle prestazioni sono:
ELENCO IMMOBILI
DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | LOCALITA' | SUPERFICIE | TIT. USO |
Asilo nido e scuola materna P.e.e.p. | Xxx X.xxx Xxxxx, 0 | Castelnovo | 1.274,49 | P |
Scuola Materna (ampliata) | xxx Xxxxxxx, 00 | Xxxxxx | 548,55 | P |
TOTALE ASILI NIDO/MATERNE | 1.823,04 | |||
Scuola elementare - P.e.e.p. | Via F.lli Cervi, 2 | Castelnovo | 1.451,63 | P |
Scuola elementare | xxx Xxxxx, 0 | Xxxxxxxxxx | 1.266,90 | P |
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI | 2.718,53 | |||
Scuola media | via X. Xxxxx, 1 | Castelnovo | 4.317,39 | P |
Palestra | via X. Xxxxx, 1 | Castelnovo | 938,00 | P |
Scuola media - alloggio custode | via X. Xxxxx, 3 | Castelnovo | 55,93 | P |
Scuola media e scuola elementare | xxx Xxxxxxxxx, 00 | Xxxxxx | 1.600,50 | P |
Palestra | xxx Xxxxxxxxx, 00 | Xxxxxx | 894,00 | P |
TOTALE SCUOLE MEDIE | 7.805,82 | |||
TOTALE SCUOLE | 12.347,39 | |||
Palazzetto Sport " X. Xxxxxxxxx " | via F.lli Cervi, 2 | Castelnovo | 1.220,00 | P |
TOTALE IMPIANTI SPORTIVI | 1.220,00 | |||
Sede municipale Alloggio custode municipio | Xxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxxxx Xxxxxxx, 0 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 1.401,30 53,92 | P P |
Giudice di Pace - ex Pretura | xxx Xxxx, 0 | Xxxxxxxxxx | 236,16 | P |
Centro Cult. Polivalente - Ist. Musicale | via Roma, 4 | Castelnovo | 1.706,64 | P |
Centro Anziani casa Xxxxxxx | via Xxxxxxx, 107 | Felina | 367,15 | X |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | 00,00 | X |
Ufficio Collocamento | via X. Xxxxxxx, 10 / d - 10 / e | Castelnovo | 220,00 | A |
Ex Palazzo Ducale Piano terra + 1° piano | Via Roma | Castelnovo | 1.437,50 | P |
Fabbricato ex Argentini | Via XXV Aprile | Castelnovo | 623,47 | P |
Centro giovani in ex Argentini | Via XXV Aprile | Castelnovo | 256,52 | P |
TOTALE ALTRI EDIFICI | 6.370,87 | |||
TOTALE IMMOBILI | 19.938,26 |
Elenco immobili sui quali potrebbe essere necessario svolgere interventi di manutenzione straordinaria:
DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | LOCALITA' | SUPERFICIE | TIT. USO |
R.S.A | Xxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | X | |
XXXXX XXXXX XXXXXXXX | Via M. di Canossa | Castelnovo | P | |
Cà XXXXXXX | Via Xxxxxxx | Xxxxxx | P |
Altri immobili di proprietà comunale e/o condotti in locazione non specificatamente elencati, nonché immobili provenienti dallo Stato, Regione, Enti vari e comunque, in uso e di competenza comunale.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune di Castelnovo ne' Monti, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco prezzi.
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nell’elenco prezzi.
La durata dell’accordo quadro è stabilita all’art. 3 del presente capitolato.
L’ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all’art. 4 del presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta:
- si aggiudicherà la conclusione dell’accordo quadro col Comune di Castelnovo ne' Monti per i lavori nei limiti di durata e di importo dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi contenute nell’allegato 1 al presente capitolato. I lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il computo dei lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi.
Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dal Direttore Lavori secondo le modalità specificate al succ. art. 27 e sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dalla stazione appaltante committente. Tali lavori riguarderanno gli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare comunale.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi sugli immobili di proprietà o nelle disponibilità del Comune di Castelnovo ne’ Monti e specificatamente:
• tutte le componenti edilizie costituenti l’edificio;
• tutti gli impianti tecnologici (con esclusione degli impianti termici perché disciplinati nel servizio energia ) comprese le reti aeree e interrate;
• le attrezzature speciali;
• le aree esterne degli immobili di pertinenza, esclusa la manutenzione del verde;
(per qualsiasi informazione è presente su supporto informatico il Data Base contenente il censimento su quasi tutti gli immobili contenente anche l'indicazione del numero e tipologia degli impianti presenti)
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
Art. 2.1 Attività manutentiva ordinaria del patrimonio immobiliare ARREDI
ARREDI INTERNI
Effettuazione di piccoli interventi, anche in conformità al d. Lgs 81/08 di ripristino della funzionalità dei principali arredi interni presenti nei locali oggetto dell’appalto. In particolare la manutenzione relativa a scaffalature, con verifica del ribaltamento e dell’estrazione, scrivanie, armadi, banchi, cattedre, tavoli, sedie, poltroncine, attaccapanni, etc. con esclusione degli arredi storici e degli arredi/attrezzature speciali:
• rifissaggio e/o piccole riparazioni di tutti gli elementi fissi in legno o di altro materiale;
• riparazioni eseguibili in sito di tutti gli arredi interni con la eventuale sostituzione della ferramenta;
• revisione ed eventuale riparazione di arredi ed attrezzature fisse delle palestre. TENDE INTERNE ED ESTERNE
Effettuazione di interventi di manutenzione e ripristino sulle componenti meccaniche, elettriche e di comando di qualsiasi tipo di tenda (interna, esterna, divisoria, zanzariere e tapparelle avvolgibili) presenti negli edifici oggetto di appalto:
• accurato controllo funzionale degli elementi di fissaggio, di motorizzazione e di comando con relativa sostituzione dei pezzi non funzionanti;
• accurato controllo funzionale delle zanzariere, fisse o avvolgibili, degli elementi di fissaggio, di motorizzazione e di comando con relativa sostituzione dei pezzi non funzionanti ed eventualmente della rete (compreso la pulizia);
• verifica del fissaggio e/o riparazione dei cassonetti coprirullo.
ELETTRICISTA (Compreso assistenza muraria)
RICERCA GUASTO SULLA LINEA:
• Riparazione e/o sostituzione della linea, con controllo delle connessioni entro le scatole di derivazione.
PRESE ED INTERRUTTORI:
• Sostituzione di frutti difettosi (prese, interruttori e deviatori).
• Sostituzioni di prese non a norma. QUADRI ELETTRICI:
• Sostituzione di elementi difettosi (interruttori magnetotermici, interruttori differenziali, lampade spia, temporizzatori e crepuscolari) con verifica meccanica dell’intervento
• Sostituzione di elementi di chiusura difettosi del quadro con apparecchiature simili alle esistenti (sportelli, vetri, serrature, lampade d’emergenza).
• Controllo targhette identificative dei quadri e dei circuiti. Correzione, sostituzione, installazione. CORPI ILLUMINANTI ESTERNI E INTERNI
• Sostituzione lampade e tubi fluorescenti bruciati.
• Sostituzione dei tubi fluorescenti che risultano in esaurimento.
• Sostituzione reattori, starter, portalampada, schermi e quant’altro per il perfetto funzionamento del corpo illuminante, con eventuale sostituzione completa del corpo illuminante se questi risultasse danneggiato in modo irreparabile.
LAMPADE EMERGENZA
• Prova e controllo per la verifica di idoneo funzionamento e durata delle batterie ogni 6 mesi.
• Identificazione dei corpi illuminanti su planimetria
SUONERIE, CITOFONI, APRI-PORTA e/o CANCELLI, CAMPANELLA RICREAZIONE:
• Sostituzione degli apparecchi difettosi, bruciati o rotti.
• Ricerca guasto della linea con riparazione.
AUTOMATISMI PER APERTURA CANCELLI, STANGHE, INFISSI:
• Sostituzione di elementi difettosi. ASPIRATORI CAPPE:
• Sostituzione aspiratori bruciati o difettosi e pulizia o sostituzione dei filtri. IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE
• Verifiche di continuità e dispersioni e conduttori di protezione.
• Prove d’idoneità secondo le vigenti norme e provvedimenti per l’eventuale ripristino e/o adeguamento.
• Impianti per chiamate d’emergenza bagni portatori di handicap.
FABBRO (Compreso assistenza muraria)
PORTE E FINESTRE IN METALLO
• Sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature elettriche e non con relativo barilotto, elementi di chiusura (es. meccanismo apri vasistas), catenacci, braccetti.
• Chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non.
• Lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere.
• Rifissaggio dei telai. VETRI SU TELAI METALLICI
• Sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri camera stratificati, con eventuale modifica dell’infisso), se l’infisso non è modificabile eseguire applicazione di pellicola di sicurezza.
• Sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati.
PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE, GRATE ORIZZONTALI, SERRANDE:
• Riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti: cardini, maniglie, serrature elettriche e non, complete di barilotto, chiudicancello, catenacci e lucchetti.
• Automatismi: riparazione o sostituzione.
• Cancelli con forma non a scala e maglie inferiori a cm 10X10 elevazione altezza parapetti ringhiere oltre 110 cm.
RECINZIONI
• Riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti.
• Riparazione divisori in metallo.
• Verniciatura di piccole parti di recinzione e cancelletti di ingresso.
• Rimozione fili spinati o punte non arrotondate ELEMENTI COMPLEMENTARI
• Sistemazione e/o rifissaggio di elementi complementari in metallo tipo sportelli contatori, porta asta bandiera, asta bandiera, piccola ferramenta.
FALEGNAME (Compreso assistenza muraria)
PORTE E FINESTRE E OSCURI IN LEGNO
• Sistemazione serramenti in legno, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie serrature, elementi di chiusura (meccanismo aprivasistas), chiudiporta e maniglioni antipanico verifica estrazione; sostituzione saliscendi a ghigliottina.
• Rifissaggio dei telai. VETRI SU TELAI IN LEGNO
• Sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri camera stratificati, con eventuale modifica infisso).
PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE
• Controllo funzionalità, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde, rulli, avvolgibili, elementi mancanti delle tapparelle, catenaccini di chiusura.
• Sostituzione dell’avvolgibile e cassonetti coprirullo.
• Sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine e dispense. DIVISORI IN LEGNO
• Riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a terra e/o dei cuscinetti.
RINGHIERE, CANCELLETTI, CORRIMANO IN LEGNO
• Riparazione ringhiere e cancelletti, con sostituzione di elementi, meccanismi, accessori (anche elettrici), non funzionanti in conformita’ alla L..13/89 o rotti.
• Sistemazione dei corrimano.
EDILE
MANUTENZIONE COPERTI
• Pulizia coperti, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello, ponteggio, cinture.
• Piccole riparazioni di coperte a falde.
• Ripresa di infiltrazioni.
• Manutenzione di coperti piani: con l’eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti.
• Riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle, lucernari e relativi pozzetti con eventuale sostituzione di parti ammalorate.
• Verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo.
• Verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati fino a mq. 3 secondo alle norme antisismiche , con materiale il più simile possibile all’originale.
• Manutenzione con relativa certificazione di sistemi di sicurezza anticaduta: cornicioni, linee di vita, sicurpali, parapetti ecc.
MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE
• Ripresa intonaco interno ammalorato al bisogno anche con intonaco osmotico, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ritinteggiatura.
• Sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale) con materiale il più simile possibile all’originale.
• Cancellazione o copertura di scritte vandaliche.
• Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, (con smalto ad acqua fino all’altezza di metri 1,50 nelle scuole) comprensiva della preparazione del supporto, di tutte le scuole (escluse le palestre) almeno 3 volte e di tutti gli altri fabbricati almeno 1 volta nell’arco dei nove anni contrattuali. Per quanto concerne i locali di servizio ovvero le due cucine (compreso dispensa e lavastoviglie), gli spogliatoi e i servizi igienici si richiede il passaggio 4 volte nell’arco dei nove anni. L’elenco dei fabbricati interessati si trova all’allegato A.
MANUTENZIONI IMPIANTI FOGNARI
• Pulizia pozzetti acque bianche e nere con l’eventuale ausilio di autospurgo.
• Riparazione di condotte fognarie verticali o orizzontali con cadenza semestrale, sia incassate o a vista oppure interrate di qualsiasi tipo e dimensione; per i tappi d’ispezione la verifica semestrale s’intenderà effettuata con svitamento e riavvitamento
• Sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti. MANUTENZIONE OPERE ESTERNE
• Sistemazioni di porzioni pavimenti esterni sconnessi.
• Sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi.
• Riparazioni di porzioni scale, rampe e marciapiedi.
• Sistemazione o riparazione di cordoli e cavidotti.
OPERE DI CONSOLIDAMENTO PREVIE INDICAZIONI TECNICHE.
• Chiusura di lesioni alle murature portanti e di tramezzo, nei paramenti e in qualsiasi elemento architettonico, sia orizzontali che verticali, sia interni che esterni, con materiali idonei al loro consolidamento, compreso il ripristino della finitura esterna.
• Battitura dell’intradosso dei solai compreso il ripristino delle parti in laterizio e degli intonaci e ritinteggiatura completa.
IDRAULICO (Compreso assistenza muraria)
RUBINETTERIE
• Controllo miscelatori termostatici incassati e non, flussometri, passi rapidi, riduttori di pressione.
• Controllo di eventuali perdite, con sostituzione di parti non funzionanti o usurate (guarnizioni o coramelle).
• Controllo degli organi di intercettazione (valvola ad incasso) per sezionamento dei servizi igenici con sostituzioni di parti non funzionanti o usurate.
SCARICHI E APPARECCHIATURE
• Smontaggio, pulizie e rimontaggio dei sifoni esistenti anche con inserimento nelle colonne di scarico di tappi ispezionabili a valle ed esalatori in estradosso alla copertura.
• Prova esecutiva di efficiente smaltimento, eventuale smunitura con l’ausilio di molla.
• Pulizia pilette di scarico a pavimento con sostituzione dei sifoni in platsica sotto i lavatoi e lavabo a canala.
CASSETTE DI SCARICO
• Controllo di eventuali perdite, con sostituzione di parti non funzionanti o usurate (guarnizioni, galleggianti, leva, pulsante, rubinetti, e/o batteria).
• In caso di rifacimento le cassette di scarico dei WC dovranno essere posizionate all’esterno. SANITARI
• Sostituzione di sanitari rotti o fatiscenti, di sedile wc.
• Rifissaggio di sanitari ove necessita.
• Verifica ed eventuale rifissaggio di accessori compresi quelli per portatori di handicap. SCALDABAGNI
• Controllo efficienza acqua calda sanitaria.
• Controllo funzionalità termostato, resistenza, valvola di sicurezza ed integrità flessibili di adduzione.
TUBAZIONI
• Ricerca guasto sull’impianto con relativa riparazione. APPARECCHIATURE DI CUCINA E LAVANDERIA
• In caso di sostituzione e/o modifica di apparecchiature già installate:
− eventuale demolizione, anche parziale, dei basamenti e degli impianti ;
− assistenza muraria e modifica impiantistica, per le predisposizioni come da specifiche di montaggio della nuova apparecchiatura.
POMPE DI SOLLEVAMENTO
• Controllo e manutenzione periodica di tutti gli organi che costituiscono la pompa, compresa la sostituzione dei componenti difettosi o usurati.
• Ricerca guasto sulla linea elettrica e di scarico, sia aerea che interrata, con relativa riparazione e ripristino, comprensiva di qualsiasi assistenza relativa agli scavi, alle opere murarie o impiantistiche; anche mediante l’ausilio di autoespurgo.
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Ascensori e montacarichi
Interventi riparativi in caso di guasto e anomalia di funzionamento. Interventi di salvataggio con collegamento allarme alla centrale operativa
L’Appaltatore è obbligato al mantenimento del regolare funzionamento mediante la pulizia delle cabine e dei loro accessori, e la lubrificazioni dei movimenti, nonché la riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di:
• pulsantiere
• spie luminose e lampade di illuminazione
• staffe, supporti e pulegge
• cinghie per la trasmissione di movimento
• carrucole
• cuscinetti
• dispositivi di chiusura e di sicurezza.
• Linee telefoniche ausiliarie con combinatori telefonici
Per tutte le operazioni manutentive, l’Appaltatore farà comunque puntuale riferimento alla normativa vigente in materia di manutenzione degli impianti di questo tipo.
Servoscale
• Interventi riparativi in caso di guasto e anomalia di funzionamento
• mantenimento del regolare funzionamento mediante pulizia degli accessori, e lubrificazioni dei movimenti, nonché riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di:
• pulsantiere
• spie luminose
• staffe, supporti e pulegge
• cinghie o catene per la trasmissione di movimento
• carrucole
• cuscinetti
• dispositivi di sicurezza
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire un servizio di centralino telefonico o di persona reperibile funzionante 24 ore su 24 ai quali sia possibile inviare ed impartire i relativi “ordini”, come meglio specificato ai successivi artt.28 e 29.
Inoltre dovrà inoltre essere conservato un apposito registro informatizzato (foglio di excel) da inviare con periodicità quindicinale al Direttore Lavori e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente di annotazione delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti estremi:
• n° ordine
• data di chiamata
• ora di chiamata
• nominativo del centralinista/tecnico che riceve la chiamata o il fax o la pec;
• nominativo di chi inoltra la richiesta
• luogo di richiesta dell’intervento
• tipologia dell’intervento richiesto
• nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato l’intervento
• data di intervento
• ora di inizio intervento
• ora di fine intervento
• descrizione dell’ intervento eseguito
• firma del centralinista/tecnico che riceve la chiamata o il fax o la pec. Si precisa che dovrà essere garantito:
• n. 1 numero di cellulare, n. 1 numero di fisso/fax, n. 1 casella di posta elettronica certificata, n. 1 portale telematico.
• referente unico fisso per gestione chiamate.
Su richiesta della stazione appaltante potranno essere garantite almeno tre squadre in grado di attivare tre interventi contemporanei su tre strutture diverse.
Si richiede anche che gli interventi di manutenzione richiesti vengano preventivati entro tre giorni, massimo sei giorni in caso di interventi complessi.
Il portale telematico dedicato da creare dovrà essere realizzato con accesso via web e con credenziali riservate, con diversi ordini di autorizzazione (solo visualizzazione, visualizzazione e modifica, esportazione dati, etc...). La pagina principale dovrà essere strutturata con tabulati relativi a tutte le commesse/manutenzioni in essere individuate. Dovranno essere previsti filtri di ricerca anche multipli. Ogni commessa/intervento sarà cliccabile per accedere ad un dettaglio più approfondito: report comunicazione amministrative, stato della preventivazione e conferma della stessa, squadra lavorativa operante, stato di avanzamento lavori, resoconto economico progressivo, pagamento subappaltatore/cottimisti, sicurezza, con sistema di avvisi anche automatici mediante sms/PEC. Dovranno essere inseriti in ogni intervento riscontri fotografici pre e post intervento ed in caso di modifiche alle strutture anche i files di aggiornamento delle planimetrie o layout impiantistici in formato dwg.
resoconto economico progressivo a cadenza settimanale sotto forma di S.A.L. sia per opere preventivate che non preventivate.
Sempre nel portale telematico da creare dovrà essere prevista la possibilità di inviare avvisi sms e PEC ogni volta che l'impresa carica un importo lavori finali/ultimazione lavori. Inoltre il portale dovrà avere uno spazio per inserire le quietanze dei pagamenti effettuati a favore dei
subappaltatori/cottimisti e uno spazio dedicato ai rapporti e corrispondenze fra Coordinatore della sicurezza e imprese (verbali).
Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i TRE ANNI, pertanto per 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori eventualmente prorogabili nell’ipotesi che in detto arco temporale non sia stato esaurito l’importo dell’appalto, senza che la stazione appaltante comunichi disdetta alcuna.
La stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l’impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, in ogni caso il termine non potrà essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla scadenza naturale dell’accordo quadro.
A discrezione della Direzione Lavori, potrebbe essere necessario eseguire alcune lavorazioni in giorni festivi e nelle ore serali, data l'importanza dell'opera e la necessità dell'ultimazione dei lavori nei tempi più celeri possibile.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
La stazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell’accordo quadro e l’affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. La stazione appaltante potrà altresì posticipare la data di inizio e il termine dell’accordo quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’accordo stesso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e l'ammontare dell’accordo quadro.
Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI.
Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a euro 405.676,60 oltre IVA al 22%.
primo anno | ||||
TIPO | IMPORTO IN EURO | incidenza manodopera | categoria prevalente | |
a) | LAVORI A MISURA | 165.676,60 | OG1 | |
b) | di cui ONERI SICUREZZA | 4.970,30 | 20,00% | |
totale lavori | 165.676,60 | 33.135,32 | ||
c) | Spese tecniche ed INCENTIVO (Art. 92, comma 5 D.lgs. 163/2006) (calcolati secondo L114/2014) | 5.891,74 | ||
d) | I.V.A. LAVORI | 36.448,85 | ||
e) | lavori in economia, forniture spese tecniche specialistiche etc. | 78.982,81 | ||
totale somme a disposizione | 121.323,40 | |||
TOTALE COMPLESSIVO | 287.000,00 |
secondo anno | ||||
TIPO | IMPORTO IN EURO | incidenza manodopera | categoria prevalente | |
a) | LAVORI A MISURA | 120.000,00 | OG1 | |
b) | di cui ONERI SICUREZZA | 3.600,00 | 20,00% | |
totale lavori | 120.000,00 | 24.000,00 | ||
c) | Spese tecniche ed INCENTIVO (Art. 92, comma 5 D.lgs. 163/2006) (calcolati secondo L114/2014) | 2.400,00 | ||
d) | I.V.A. LAVORI | 26.400,00 | ||
e) | lavori in economia, forniture spese tecniche specialistiche etc. | 51.200,00 | ||
totale somme a disposizione | 80.000,00 | |||
TOTALE COMPLESSIVO | 200.000,00 |
terzo anno | ||||
TIPO | IMPORTO IN EURO | incidenza manodopera | categoria prevalente | |
a) | LAVORI A MISURA | 120.000,00 | OG1 | |
b) | di cui ONERI SICUREZZA | 3.600,00 | 20,00% | |
totale lavori | 120.000,00 | 24.000,00 | ||
c) | Spese tecniche ed INCENTIVO (Art. 92, comma 5 D.lgs. 163/2006) (calcolati secondo L114/2014) | 2.400,00 | ||
d) | I.V.A. LAVORI | 26.400,00 | ||
e) | lavori in economia, forniture spese tecniche specialistiche etc. | 51.200,00 | ||
totale somme a disposizione | 80.000,00 | |||
TOTALE COMPLESSIVO | 200.000,00 |
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO | ||||
TIPO | IMPORTO IN EURO | incidenza manodopera | categoria prevalente | |
a) | LAVORI A MISURA | 405.676,60 | OG1 | |
b) | di cui ONERI SICUREZZA | 12.170,30 | 20,00% | |
totale lavori | 405.676,60 | 81.135,32 | ||
c) | Spese tecniche ed INCENTIVO (Art. 92, comma 5 D.lgs. 163/2006) (calcolati secondo L114/2014) | 10.691,74 | ||
d) | I.V.A. LAVORI | 89.248,85 |
e) | lavori in economia, forniture spese tecniche specialistiche etc. | 181.382,81 | ||
totale somme a disposizione | 281.323,40 | |||
TOTALE COMPLESSIVO | 687.000,00 |
Categoria prevalente dei lavori: OG1: Classifica:II
La cifra dei precedenti quadri indica l’importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potrà variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente Accordo Quadro.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. L'affidamento si dichiara a MISURA e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con la deduzione del ribasso d’asta.
Art. 5 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE.
La validità delle offerte è di 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle stesse. Nel caso in cui la fase dell’aggiudicazione si protragga oltre detto termine, la stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.
Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.
Nel corso dell’esecuzione dell’accordo la stazione appaltante Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro.
Art. 7 – OBBLIGATORIETÀ DELLE OFFERTE.
Riguardo all’efficacia dell’aggiudicazione dei singoli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro, si rimanda a quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs.12.06.2006, n. 163.
L’impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al corrispettivo offerto.
Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.
L’impresa stipulante l’accordo quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti vincoli obbligano l’impresa , anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.
Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- ad accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero e irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” stipulato in data 23/10/2006 con le organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di categoria recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10/10/2006.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da' titolo alla stazione appaltante Comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante Comunale, e di ogni indennizzo.
Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Il concorrente, nell’istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare integralmente il capitolato così come proposto.
Art. 10 - DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
Si precisa, inoltre, che la Impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia condizione di cantiere.
Art. 11 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’impresa aggiudicataria
dell’appalto è, altresì, tenuta a:
− portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
− disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
− curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
− osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;
− adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e smi.;
− fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
− utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.
L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere alla stazione appaltante ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede la stazione appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Affidatario
11.1 Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
a) Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Xxxxxx o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
b) Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
c) Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso:
c.1 - estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede
aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
c.2- registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c.3 - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
c.4 - copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola
e) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica, predisposto dalla stazione appaltante. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante che raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere.
f) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
g) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
h) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
i) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
j) L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
k) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n . 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nell’elenco prezzi annesso al presente Capitolato d’Oneri nonché nell’offerta da essa presentata, dovrà eseguire:
− l’approntamento e l’apposizione dei cartelli indicanti l’ente appaltante, il tipo dell’opera in esecuzione la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione dei Lavori ove necessario;
− l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
− l’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla D.L.; in merito a ciò l’impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
− l’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree stradali in qualsiasi modo interessate dai lavori;
− il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
L’impresa è tenuta:
− ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;
− a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente sul terreno, durante l’esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
− ad eseguire presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
− ad eseguire di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
− a sorvegliare i cantieri (giorno e notte) e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dalla stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell’appaltatore;
− a sorvegliare e manutenere le opere eseguite sino a collaudo;
− consegnare anticipatamente le aree facenti parte dell’opera in esecuzione, qualora venga richiesto dalla stazione appaltante prima del collaudo e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare le effettive condizioni delle aree stesse all’atto di immissione in uso;
− a sostenere tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici;
− ad osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle costruzioni approvate con X.Xxx. 81/08 e smi., ivi incluse le disposizioni circa le denunce di cui alla L. 55 del 19/03/1990, così come meglio descritto nel seguente articolo.
L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
L’impresa è tenuta a richiedere le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione dei lavori.
Inoltre l'appaltatore dovrà:
− collaborare con il direttore lavori e i tecnici del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Castelnovo ne’ Monti sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
− mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei
lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;
− permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la stazione appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
− pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
− osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della stazione appaltante;
− procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
− provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
− realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico.
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L’Impresa è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la stazione appaltante.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro i 3 giorni precedenti l’inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dell’appalto, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Art. 14 - SUB APPALTO.
Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, con il solo limite del divieto di subappalto subcontratti dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da
specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del D.P.R. n. 207/2010.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i requisiti economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché la documentazione prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. il termine previsto dall’articolo 118, comma 8 del d.lgs. 163/06 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 20.000,00,
l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998;
e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica di quanto
sopra prescritto. l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, dovrà essere presentato il documento unico di regolarità contributiva.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010.
E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, e 7 del D.P.R. 207/2010.
Solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In tali casi, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da costoro, con il relativo importo e la proposta motivata di pagamento.
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO.
È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro.
La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto alla stazione appaltante Comunale al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
Ai sensi dell’art. 116 comma 1 del d lgs. 163/2006 1 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno
singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
È inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso il Comune di Castelnovo ne' Monti possono essere ceduti nel rispetto della normativa vigente. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all’apposito albo presso la Banca d’Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell’emissione del mandato di pagamento.
Art. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall’impresa per i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.
La stazione appaltante in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico dell’impresa aggiudicataria;
c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata Ar e in tale caso la stazione appaltante Comunale, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.
L’impresa non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
Art. 17 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La stazione appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa per lavori regolarmente eseguiti in base all’emissione di Stati d’Avanzamento Lavori.
L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni volta che il suo credito, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 60.000,00 (sessantamila/00). I pagamenti dovranno risultare dai certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento. Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno rimessi all’appaltatore all’indirizzo che egli richiederà.
Ogni pagamento da parte della stazione appaltante è subordinato all’ acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità ed emesso con esito positivo in termine di regolarità contributiva.
L’importo stimato per l’accordo quadro non é, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente
disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili comunali, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.
Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo quadro, che la stazione appaltante non intenda utilizzare nel periodo di una eventuale proroga del termine previsto, rimarranno nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
I lavori di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico per l’aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) approvato dalla stazione appaltante, non soggetti ad alcun ribasso.
I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:
• circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
• circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;
• circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
• circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
• tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Accordo Quadro.
Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207 e dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145.
Il Direttore dei lavori provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun intervento, secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 207/2010, fermo restando il raggiungimento dell’importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento, con le seguenti specificazioni.
La contabilità finale sarà compilata ai sensi dell’art.198 del D.P.R. n.207/2010 e sarà emessa dalla
D.L. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.
Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre tre mesi dalla data indicata al comma precedente fatto salvo quanto disposto dall’art.199, del D.P.R. n.207/2010, per il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo progressivo degli interventi realizzati nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.
Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento, nel rispetto di quanto all’uopo previsto dal citato DPR n.207/2010.
Il pagamento della rata a saldo avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione degli atti di contabilità finale, nel rispetto di quanto all’uopo previsto dal DPR n.207/2010.
L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro come previsto dal D.P.R. 2072010, senza onere e spesa a carico del Comune.
Art. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI.
Per quanto riguarda le comunicazioni durante l’iter di svolgimento della gara, fino alla comunicazione circa l’esito della procedura, queste avverranno, da parte della stazione appaltante, tramite fax o posta elettronica certificata.
Il rapporto di avvenuta trasmissione libera la stazione appaltante da ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni da parte dei concorrenti.
Il concorrente è tenuto pertanto a indicare nella domanda di partecipazione il numero di fax al quale desidera ricevere le comunicazioni e nella domanda di partecipazione, dichiara di accettare tale forma di comunicazione.
I concorrenti inoltre, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, sono tenuti a consultare periodicamente il sito internet della stazione appaltante, sul quale potranno essere pubblicati avvisi inerenti la procedura in corso.
Ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 le comunicazioni durante lo svolgimento del contratto, avverranno nella forma concordata al momento della stipula dei contratti, privilegiando, per quanto possibile, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici e in particolare della posta elettronica.
Art. 19 - ELEZIONE DOMICILIO.
A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell’impresa appaltatrice è quello indicato nell’istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Castelnovo Ne' Monti è presso la sede municipale.
Art. 20 - IMPOSTE E ONERI FISCALI.
Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell’Impresa.
Art. 21 - TRIBUNALE COMPETENTE.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Reggio Xxxxxx.
Art. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 10 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 il Responsabile del procedimento per la presente gara è l'xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, responsabile del Settore “Lavori pubblici Patrimonio Ambiente" del Comune di Castelnovo ne’ Monti fax 0000 000000 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Art. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per
gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 24 - NORMATIVA ANTIMAFIA E PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Sono a carico, oltre che del Comune di Castelnovo ne’ Monti, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli
obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con il Prefetto in data 13/10/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:
• il Comune di Castelnovo ne’ Monti richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo (50.000,00); in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”:
a) trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;
• Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi, il Comune di Castelnovo ne’ Monti, anche prima della gara d’appalto acquisirà tutti i dati delle imprese chiamate a gara d’appalto, e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed ai loro assetti societari, e le relative visure camerali. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti, il Comune di Castelnovo ne’ Monti comunicherà tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari -a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della
C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune di Castelnovo ne’ Monti procederà anche in assenza dell’informativa antimafia.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Castelnovo ne’ Monti non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l’aggiudicazione o nega l’autorizzazione al subappalto, intima all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
• Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, il Comune di Castelnovo ne’ Monti prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare al Comune di Castelnovo ne’ Monti l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo di intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro
subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa subcontraente.
• Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Castelnovo ne’ Monti ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
Il Comune di Castelnovo ne’ Monti riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell’evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 ottobre 2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del Protocollo di intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Art. 25 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato d’Oneri saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE. Art. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI
Il presente accordo regola anche l’affidamento di prestazioni di tipo misto, contenente servizi, forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l’aspetto dei lavori, che consistono nel mantenimento della funzionalità e della sicurezza degli immobili comunali.
I lavori servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate all’art. 28 sulla base degli interventi manutentivi organizzati dal Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente. I prezzi applicati risulteranno dall’applicazione del ribasso d’asta all’elenco prezzi unitari (Allegato 1).
Art. 27 – MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI.
Le norme per l’esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti:
A) ordinazione – sarà effettuata mediante buono d’ordine del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, trasmessa mediante fax o pec, ad eccezione di quanto previsto all'art. 29 per gli interventi urgenti;
B) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione ordinaria – la prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 2 gg. feriali decorrenti dalla data dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'art. 29 per gli interventi urgenti;
C) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione straordinaria – la prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 8 gg. feriali decorrenti dalla data dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'art. 29 per gli interventi urgenti;
D) consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dall’impresa appaltatrice presso i luoghi indicati dal o dal Direttore dei Lavori.
Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori.
Art. 28 - INTERVENTI URGENTI.
In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l’intervento di ripristino/messa in sicurezza per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità deve essere effettuato entro 2 ore decorrenti dalla data dell’ordine.
Per gli interventi di carattere contingibile e urgente è ammessa la richiesta di intervento da parte del Direttore Lavori o del Responsabile del Settore Lavori Pubblici o del Reperibile Neve (sia diurna sia notturna, in giorni feriali o festivi) a mezzo telefono. A tal fine l’impresa affidataria è tenuta ad indicare il nome ed il numero di telefono di un reperibile 24 ore su 24 (compresi i giorni festivi) per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro.
Anche gli interventi urgenti dovranno essere inseriti nel registro descritto al precedente art. 2. L'impresa dovrà garantire il servizio di pronto intervento eseguito da una squadra, qualificata ad affrontare ogni tipo di emergenza che si possa verificare per cause diverse, quali eventi meteorologici, incidenti stradali, dissesti, ecc. Almeno uno dei componenti la squadra dovrà anche avere funzioni di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, e da un idoneo automezzo.
Dovrà inoltre essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni e alla necessaria attrezzatura occorrente ad affrontare tutte la possibili situazioni di emergenza del caso.
La squadra infine dovrà essere dotata di collegamento telefonico tramite apparecchio portatile.
Art. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori e dalla stazione appaltante.
I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine dal Direttore dei Lavori ed autorizzati dalla stazione appaltante.
Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa.
La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.
Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.
Nell’allegato 1 sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le somministrazioni. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.
I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 31 - FORNITURE A PIE’ D’OPERA
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all’Impresa nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.
I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.
Art. 32 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI
Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l’esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.
I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d’asta contrattuale.
I prezzi indicati nell’allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo richiamato all’art. 2.
Art. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE.
La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dall’impresa appaltatrice è di pertinenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente.
Tale vigilanza non si colloca nell’ottica dell’esercizio di un potere gerarchico.
Art. 34 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008
L’impresa appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant’altro concernente l’attività lavorativa.
Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l’applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e smi. che contiene i nuovi schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.
Le tavole in allegato al decreto riportano le esemplificazioni per l'allestimento dei cantieri, differenziati per tipo di strada, con il posizionamento dei segnali di indicazione, di pericolo, di prescrizione, e delle altre segnalazioni (segnali complementari, luminosi, etc.).
Il decreto è quindi il riferimento obbligatorio fondamentale per i responsabili dell'allestimento della segnaletica temporanea, ma si pone all'attenzione di tutti i soggetti che hanno obblighi di progettazione e controllo dei cantieri.
Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 reca il Disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea, e contiene quindi non solo gli schemi grafici, ma l'intero apparato di istruzioni per l'allestimento della segnaletica, relativamente a:
- segnali e dispositivi segnaletici;
- limiti e riduzione progressiva della velocità;
- sicurezza e visibilità dei lavoratori;
- segnaletica per situazioni di emergenza.
Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l’avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio ambiente del Comune di Castelnovo ne' Monti (prima della stipula del contratto).
Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.
In applicazione del D.lgs 12.04.2006, n. 163 si rende noto che il servizio protezione e prevenzione previsto dal D.lgs 81/2008 è operante presso il Comune di Castelnovo ne' Monti il quale si avvale di professionalità esterna all’ente.
Più in generale, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi.
Costituisce compito precipuo dell’impresa appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 questa Amministrazione provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Art. 35 – DOCUMENTAZIONE.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione la seguente documentazione:
▪ Documento di analisi e valutazione dei rischi;
▪ Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.
Art. 36 – DIFESA AMBIENTALE E SMALTIMENTO
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge.
L’impresa partecipante alla gara è tenuta a predisporre e trasmettere, in sede di partecipazione alla gara, apposita dichiarazione attestante che lo smaltimento dei rifiuti speciali avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 37 - INADEMPIENZE E PENALITA'.
Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, la stazione appaltante Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente.
Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all’art. 28 la stazione appaltante Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui al punto 29 la stazione appaltante Comunale applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 38 – DANNI A COSE E PERSONE.
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’impresa appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appaltante comunale.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’impresa appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante Comunale alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente all’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.
Art. 39 - RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI.
L’impresa risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia della stazione appaltante Comunale che di terzi durante l’esecuzione del servizio.
39.1. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2001 n. 163), è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
La cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
39.2. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2001 n. 163) è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia disposta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale indicata dai suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.
39.3. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2001
n. 163), l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 7.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 7.2 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di cui all’articolo 2 comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
39.4. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti (D. Lgs. 12 aprile 2001 n. 163), l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un massimale NON inferiore ad 1.000.000, 00 (unmilione/00) di euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Art. 40 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA.
Le condizioni offerte dall'Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità dell’accordo quadro.
Art. 41 – CORRISPETTIVO.
I corrispettivi indicati nell’elenco prezzi al netto del ribasso indicato in sede di gara sono omnicomprensivi di tutte le prestazioni richiamate agli art. 27, 28 e 29.
Unitamente alla fattura dovrà essere rimesso il foglio lavoro delle prestazioni eseguite, con la descrizione dell’intervento, del materiale impiegato, della manodopera utilizzata e della data e del luogo ove è stato eseguito, nonché degli estremi della lettera di ordinazione con cui è stato affidato il lavoro, dell’atto con cui è finanziata la spesa e del relativo impegno contabile riportati sulla stessa lettera di ordinazione.
Art. 42 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato d’Oneri;
b) l'offerta dell’Impresa;
c) l’elenco prezzi unitari;
d) il Piano della Sicurezza e Coordinamento;
e) il Piano Operativo di Sicurezza;
f) Allegato d) protocollo d’intesa contro il lavoro nero.
g) Allegato e) codice di condotta approvato da questo Ente;
h) Allegato f) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato sottoscritto con il Prefetto in data 13/10/2014.
Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Sono ad esclusivo carico dell' aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro:
- il piano di operativo sicurezza di cui all'articolo 6, lettera d), del presente Capitolato d’Oneri, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’articolo 131, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.
Art. 44 - IVA
L'IVA è a carico della stazione appaltante nella misura prevista dalla legge.
Art. 45 – INFORMAZIONI.
I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso della esecuzione del contratto presso i seguenti Enti:
- INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;
- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del Lavoro;
- Comando provinciale dei VV.FF.
Il Responsabile del Settore LL.PP. (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx)