Sommario
Sommario
Art. 1 – Definizioni 1
Art. 2 - Oggetto del Contratto 1
Art. 3 - Prestazioni escluse dal Contratto 1
Art. 4 - Mandato per l'accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l'UTENTE è società ospitante/organizzatrice 2
Art. 5 - Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi 2
Art. 6 - Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l 2
Art. 7 - Corrispettivo delle prestazioni rese dal soggetto gestore all'UTENTE 2
Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento 2
Art. 9 - Procedura di recupero del credito 2
Art. 10 - Modifica dei termini di utilizzo dell’impianto indicati nel CPU – Rinuncia all’utilizzo 3
Art. 11 - Altre modifiche del CPU 3
Art. 12 – Sospensione e revoca della concessione d’uso dell’impianto da parte di SO.G.I.S. S.r.l 3
Art. 13 - Norme comportamentali dell'UTENTE sull'impianto sportivo 3
Art. 14 - Controllo e vigilanza dell'attività ludico-sportiva. Figure responsabili 3
Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'UTENTE in materia di idoneità alla pratica sportiva 4
Art. 16 - Altri obblighi e responsabilità dell'UTENTE - Deposito Cauzionale 4
Art. 16 bis – Manleva 4
Art. 17 - Deposito e custodia dei beni e dei valori dell'UTENTE , dei tesserati e dei coobliggati 4
Art. 18 - Obblighi dell'UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso 4
Art. 19 - Obblighi del soggetto gestore in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo 4
Art. 19 bis - Obblighi dell’UTENTE in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo 4
Art. 20 - Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale 5
Art. 21 - Diritto di controllo del soggetto gestore 5
Art. 22 - Decorrenza del Contratto. Divieto di rinnovo 5
Art. 23 - Penali contrattuali 5
Art. 24 - Risoluzione di diritto del Contratto 5
Art. 25 - Divieto di cessione della posizione contrattuale e del Contratto 5
Art. 26 - Referenti del Contratto 5
Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati. Protezione dei dati . Regolamento GDPR EU-2016/679 e normative vigenti 5
Art. 28 - Registrazione del Contratto 5
Art. 1 - Definizioni
Soggetto gestore: SO.G.I.S. S. r. l., Società per la Gestione degli Impianti Sportivi e/o servizi sportivi dei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme con sede in X.xx Xxxxxxxxx x.0, xx Xxxxxxx (XX).
Contratto: il Contratto tra SO.G.I.S. S.r.l. e l’UTENTE per l’uso degli impianti sportivi, che risulta disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e da quanto previsto nel Contratto Particolare d’Utenza e negli ulteriori Allegati in esso richiamati.
CGC - Condizioni generali di contratto: le presenti Condizioni Generali di Contratto.
CPU – Contratto Particolare d’Utenza: ha ad oggetto l'uso, temporalmente delimitato e non esclusivo (nel caso l'impianto abbia più spazi sportivi) di
un impianto sportivo. Il CPU definisce la stagione ludico-sportiva, i giorni, gli orari di uso dell’impianto e le attività ludico-sportive che verranno in esso svolte dall'UTENTE, nonché la tariffa applicata per ciascuna attività ludico-sportiva indicata. Il CPU è modificabile, integrabile, rinunciabile e revocabile secondo le disposizioni delle CGC.
Scambio di corrispondenza: la corrispondenza intercorsa tra le Parti in forma scritta (lettera, mail, PEC).
UTENTE: la persona fisica, la persona giuridica privata (con o senza personalità giuridica) o la persona giuridica pubblica che avanza al soggetto gestore la richiesta di prenotazione e successivamente sottoscrive il Contratto Particolare d’Utenza e relativi Allegati.
Parti: SO.G.I.S. S.r.l. e UTENTE.
Coobbligati: ausiliari, personale, iscritti ai corsi, atleti, allenatori, arbitri, accompagnatori, spettatori ed ogni altra persona ammessa dall'UTENTE e/o dalla squadra ospite nell'impianto durante l'attività ludico-sportiva oggetto del CPU sottoscritto dall'UTENTE.
Tesserati: qualora l'UTENTE sia un soggetto dell'ordinamento sportivo, si intendono gli atleti, i tecnici, i direttori sportivi, gli allenatori, gli ufficiali di gara, i dirigenti, i collaboratori e tutti gli altri soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo per effetto del tesseramento a una società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportivo o a una Disciplina sportiva associata. Qualora l'UTENTE sia un soggetto non appartenente all'ordinamento sportivo, si intendono gli atleti, i tecnici, i direttori sportivi, gli allenatori, gli ufficiali di gara e tutti i soggetti autorizzati dall'UTENTE all'ingresso nell'impianto.
Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività ludico-sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. L'impianto sportivo comprende:
a) lo spazio o gli spazi di attività ludico-sportiva;
b) la zona spettatori, intendendo per essa lo spazio riservato agli spettatori, gli spazi accessori alla zona spettatori con i relativi percorsi;
c) eventuali spazi e servizi accessori, definiti quali spazi funzionali e accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
d) eventuali spazi e servizi di supporto, definiti quali spazi funzionali all'attività sportiva e alla presenza di pubblico.
Prenotazione: è la richiesta di prenotazione avanzata dall'UTENTE e accettata dal Xxxxxxxx gestore cui segue la sottoscrizione del CPU, ovvero la controproposta di prenotazione avanzata dal soggetto gestore e accettata dall'UTENTE cui segue la sottoscrizione del CPU.
Proprietario degli impianti sportivi: la persona giuridica o fisica proprietaria dell'impianto sportivo gestito da SO.G.I.S. S.r.l.
Beni mobili: i giochi, le attrezzature sportive e non, le pavimentazioni mobili, le tribune mobili, gli arredi, l'impiantistica audio-visiva, gli allestimenti e tutti i beni presenti nell’impianto sportivo e/o in dotazione di esso.
Tariffa: la tariffa singola e la tariffa complessiva applicabile al Contratto (oltre all’IVA). Le tariffe di uso degli impianti ludico-sportivi dei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme in gestione sono deliberate dai Comuni proprietari. Le tariffe fissate dai Comuni proprietari remunerano le prestazioni erogate dal gestore per la generalità degli UTENTI (secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi, infra) ma non remunerano i servizi specifici funzionali al tipo di utilizzo prenotato (servizi extratariffe, di cui infra), né la fruizione di spazi pubblicitari e comunicazionali dell'impianto sportivo da parte dell'UTENTE.
Prezzi per servizi extratariffe: I servizi extratariffe sono i servizi forniti direttamente dal soggetto gestore all'UTENTE in forza di specifiche esigenze connesse al tipo di uso fatto dell’impianto o per espresse richieste manifestate dall'UTENTE. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra i prezzi per servizi extra tariffe i servizi di trasferimento e di predisposizione tatami per manifestazioni in impianti privi degli stessi, la predisposizione e il ritiro di tribune (mobili o estraibili) per manifestazioni con pubblico, allestimenti per gare di atletica, allestimenti per gare di ginnastica artistica, allestimenti specifici per eventi/partite ai Palasport e presso gli stadi, lo sgombero della neve dai campi all'aperto.
Servizio pubblico: il servizio pubblico di gestione degli impianti ludico-sportivi di proprietà dei Comuni proprietari. La gestione di detto servizio pubblico è stata affidata dai Comuni proprietari al soggetto gestore e le condizioni che regolano i rapporti tra Comune di Fidenza, Salsomaggiore Terme e SO.G.I.S. S.r.l. sono stabilite nei Contratti di servizio sottoscritti dalle parti predette.
Stagione ludico-sportiva: la stagione ludico-sportiva invernale compresa nei mesi da settembre a maggio o la stagione ludico-sportivo estiva, compresa nei mesi da giugno a agosto.
Regolamento SO.G.I.S. S.r.l.: il Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento a SO.G.I.S. S.r.l. composto da un Regolamento generale (All. 7.2.02) e dai Regolamenti di settore (All. 7.2.02 – A; B; C; F), deliberati dall’Amministratore Unico di SO.G.I.S. S.r.l., consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione Download, e disponibili in copia presso gli uffici amministrativi di SO.G.I.S. S.r.l. (c/o palasport di Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx-XX).
Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l.: la Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l. è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione Download, disponibile in copia presso gli uffici amministrativi di SO.G.I.S. S.r.l. (c/o palasport di Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx-XX).
Manifestazione: partite, tornei, gare, eventi e altri contesti, esclusi gli allenamenti, in cui si svolgano attività sportive (agonistiche e non) organizzate e aperte al pubblico (pagante e non).
Art. 2 - Oggetto del Contratto
L'oggetto del Contratto è l'uso, delimitato stagionalmente e temporalmente, non esclusivo, di impianti sportivi in gestione al soggetto gestore da parte di un UTENTE alle condizioni stabilite dalle presenti CGC, dal CPU e relativi allegati.
Il CPU, che prevale sulle CGC qualora vi sia contrasto tra i rispettivi contenuti, specifica le condizioni particolari di contratto, ossia individua l’impianto e/o gli impianti in uso, le attività ivi svolte e le tempistiche di utilizzo (periodo, giorni e orari), nonché le tariffe applicabili dovute a SO.G.I.S. S.r.l..
Quanto sopra richiamato e previsto nel CPU, ad esclusione delle tariffe applicabili, è:
a) modificabile per scambio di corrispondenza tra le Parti, purché antecedente all'uso; è esclusa la modifica tacita o verbale;
b) integrabile con la richiesta di servizi extra tariffa da remunerarsi con prezzo a parte e da definirsi per scambio di corrispondenza, purché antecedente all’erogazione del servizio;
c) modificabile dall'UTENTE secondo quanto disposto ai successivi artt. 10 e 11 delle CGC;
d) revocabile dal soggetto gestore secondo quando disposto al successivo art. 12 delle CGC.
Il Contratto annulla e sostituisce ogni altro eventuale accordo precedentemente in essere tra le Parti per le precedenti stagioni ludico-sportive.
Art. 3 - Prestazioni escluse dal Contratto
Il Contratto non dà all'UTENTE il diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi comunicazionali o degli spazi pubblicitari dell'impianto sportivo oggetto del CPU. Il soggetto gestore potrà cedere il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari e degli
spazi comunicazionali interni agli impianti sportivi secondo le modalità indicate all'art. 5 delle presenti CGC e da concordarsi con l'UTENTE per scambio di corrispondenza.
Il Contratto non dà all'UTENTE il diritto a ricevere le prestazioni extratariffe legate alle prenotazioni di manifestazioni di cui all'art. 4 che segue, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - gli allestimenti dei campi di gioco e dell'impianto sportivo richiesti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l'UTENTE aderisce. Il soggetto gestore potrà svolgere le prestazioni richieste da Leghe professionistiche o dilettantistiche per l'allestimento del campo di gioco e per l'impianto sportivo con la separata fornitura di servizi extra tariffe da concordarsi con l'UTENTE per scambio di corrispondenza.
Il presente Contratto non dà all'UTENTE il diritto all'esercizio di attività diverse e/o accessorie all'attività ludico-sportiva indicata nel CPU. In particolare, l'UTENTE per effetto del Contratto non può esercitare, negli spazi interni e negli spazi esterni dell'impianto sportivo, attività di somministrazione di alimenti e di bevande, diretta o a mezzo di distribuzione automatica, ovvero esercitare attività professionali o di vendita al minuto.
Agli scambi di corrispondenza aventi ad oggetto la fornitura di servizi extra tariffe o il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari o comunicazionali sottoscritti tra le Parti in corso di esecuzione del Contratto, si applicano le CGC in quanto compatibili e non derogate dagli scambi di corrispondenza.
Il Contratto non dà all'UTENTE il diritto di cedere a terzi, e a qualsiasi titolo, l'impianto e/o gli spazi sportivi indicati nel CPU.
Art. 4 - Mandato per l'accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l'UTENTE è società ospitante/organizzatrice
L'UTENTE conferisce sin d'ora al soggetto gestore mandato senza rappresentanza ad accettare, per conto dell'UTENTE, le richieste di prenotazione di manifestazioni rivolte al soggetto gestore da:
a) Federazioni sportive riconosciute o associate al Coni,
b) Enti di promozione,
c) Leghe dilettantistiche o professionistiche,
d) Organi delle Associazioni e degli Enti indicati alle precedenti lettere a), b) e c),
ed aventi ad oggetto l'uso di impianti sportivi per manifestazioni in cui l'UTENTE, affiliato alle medesime Federazioni/Enti/Leghe, risulti essere soggetto ospitante/organizzatore della manifestazione medesima. Il mandato si intende a titolo gratuito. Dal presente mandato rilasciato dall'UTENTE al soggetto gestore rimangono espressamente escluse tutte le attività che competono a Federazioni/Enti/Leghe e UTENTE, secondo l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, in tema di organizzazione e di svolgimento di manifestazioni sportive.
L'accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni sarà accordata dal soggetto gestore se le prenotazioni delle manifestazioni cadono nei giorni di sabato e domenica; nei giorni infrasettimanali, le manifestazioni saranno autorizzate all'interno degli orari di allenamento dell'UTENTE. La prenotazione per manifestazioni può essere non accolta dal soggetto gestore per ragioni di sicurezza e gestione della prevenzione incendi, nonché per ragioni di ordine pubblico. Ai fini di quanto sopra, l'UTENTE presterà al soggetto gestore la necessaria collaborazione e disponibilità e fornirà le informazioni richieste.
Il corrispettivo dell’uso dell’impianto per le manifestazioni di cui al presente articolo- cioè la tariffa d’uso per manifestazioni prenotate da Federazioni/Enti/Leghe in cui l'UTENTE è soggetto ospitante/organizzatore - sarà posto a carico dell'UTENTE medesimo in sede di fatturazione del corrispettivo per le prestazioni indicate nel CPU, salvo diversa intesa tra il soggetto gestore e le Federazioni/Enti/Leghe medesime. Nella prestazione erogata dal soggetto gestore per effetto delle prenotazioni di manifestazioni accolte secondo il presente articolo del Contratto, non rientrano gli oneri per l'allestimento del campo di gioco secondo la disciplina dell'ordinamento statale e secondo la sola disciplina tecnica della federazione nazionale del CONI relativa alla disciplina sportiva praticata nella manifestazione, allestimento che rimane in capo all’UTENTE. Altri allestimenti, quali quelli dei campi di gioco e dell'impianto disposti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l'UTENTE aderisce o, comunque, quelli richiesti in forza di specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o per espresse richieste manifestate, potranno essere resi dal soggetto gestore in forza di autonomo contratto di fornitura di servizi extra tariffe da concordarsi con l'UTENTE per scambio di corrispondenza. L’UTENTE si impegna pertanto a provvedere, a propria cura e spese, all’acquisto delle attrezzature ulteriori necessarie per la propria partecipazione alle manifestazioni dell’ordinamento sportivo a cui aderisce e non presenti nell’impianto sportivo o, se presenti, ritenute non idonee al fine della partecipazione alla/e manifestazione/i; l’UTENTE provvederà altresì, a propria cura, spese e responsabilità, al collocamento e posizionamento delle predette attrezzature presso l’impianto medesimo, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto gestore autorizza il collocamento e il posizionamento delle predette attrezzature, con l’intesa tra le Parti che delle stesse potranno avvalersi anche i terzi fruitori dell’impianto, senza responsabilità alcuna del soggetto gestore per eventuali danneggiamenti che da detto utilizzo dei terzi dovessero derivare alle attrezzature medesime e senza che il soggetto gestore sia chiamato a corrispondere all’UTENTE alcunché per il predetto utilizzo.
Art. 5 - Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi
Il soggetto gestore:
- è titolare del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali negli impianti sportivi;
- è titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi, radiofonici e fotografici dell'impianto sportivo al di fuori degli orari di svolgimento delle manifestazioni dell'UTENTE;
- non è titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi o radiofonici delle manifestazioni dell'UTENTE.
L'UTENTE interessato a godere del diritto alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali su pareti, pavimenti e altro luogo interno (coperto e scoperto) agli impianti sportivi rivolge preventiva richiesta al soggetto gestore. Il soggetto gestore valuterà la cessione dei predetti diritti, potendo liberamente negare/accordare il godimento del diritto alla fruizione e alla negoziazione, con riferimento:
- al solo spazio e tempo di presenza dell'UTENTE;
- alla compatibilità del logo o del marchio veicolato dall'UTENTE con gli sponsor del soggetto gestore;
- al prezzo stabilito dal soggetto gestore.
In caso di accordo sulla cessione dei diritti di cui sopra, le Parti sottoscriveranno scrittura privata o si accorderanno per scambio di corrispondenza.
In presenza di violazioni del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi e/o di occupazioni di spazi pubblicitari e comunicazionali non concordate con il soggetto gestore per iscritto, il soggetto gestore è legittimato a defiggere e/o rimuovere i materiali pubblicitari e comunicazionali affissi dall'UTENTE o da terzi sull'impianto sportivo, senza che nulla l'UTENTE o i terzi abbiano ad avanzare al soggetto gestore, a titolo di risarcimento o indennizzo o altra pretesa di sorta. È esclusa la fruibilità e la negoziabilità per l'UTENTE degli spazi esterni agli impianti sportivi.
Art. 6 - Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l
La Carta dei servizi di SO.G.I.S. S.r.l. definisce gli standard dei servizi resi dal soggetto gestore, le modalità di verifica delle prestazioni rese, nonché le procedure per i reclami e i suggerimenti da applicarsi nell'esecuzione del presente Contratto.
Art. 7 - Corrispettivo delle prestazioni rese dal soggetto gestore all'UTENTE
L'UTENTE si impegna a versare al soggetto gestore il corrispettivo per le prestazioni rese all'UTENTE in dipendenza del Contratto e degli scambi di corrispondenza e scritture private accessorie. Nello specifico le prestazioni rese dal soggetto gestore all'UTENTE sono costituite da:
1) la concessione dell’uso dell’impianto sportivo, come definito nelle CGC e nel CPU e relativi allegati, eventualmente con le modifiche/integrazioni/revoche intervenute per scambio di corrispondenza;
2) la concessione dell’uso dell’impianto sportivo in seguito alle richieste di prenotazioni derivanti e disciplinate da quanto previsto dall'articolo 4 delle presenti CGC;
3) la fornitura dei servizi extra tariffe pattuiti per scambio di corrispondenza tra il soggetto gestore e l'UTENTE;
4) la cessione dei diritti di fruizione e di negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi. Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE al soggetto gestore per le anzidette prestazioni sarà determinato da:
A. le tariffe per l’uso degli impianti sportivi (prestazioni indicate ai punti 1) e 2) supra), Le tariffe allegate al CPU e applicate al Contratto sono quelle deliberate e definite, tempo per tempo, dai Comuni proprietari degli impianti e pubblicate sul sito di SO.G.I.S. S.r.l. (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nell’area Download; pertanto le tariffe di cui al Tariffario allegato al CPU potranno essere sostituite, in tutto o in parte, e di diritto, da nuove tariffe che in corso di contratto i Comuni proprietari avessero a deliberare e che verranno pubblicate sulla predetta pagina internet. Nel caso di prenotazione di spazi per gruppi sportivi la cui composizione è formata, contemporaneamente, da soggetti minorenni e maggiorenni, ai fini dell’individuazione della tariffa, si applicherà la tariffa prevista per l’utenza Under18, se la metà più 1 (uno) dei soggetti componenti il gruppo sportivo non compirà la maggiore età nel corso dell’anno solare di riferimento per l’emissione della fattura. A tal scopo l’UTENTE si impegna a fornire al soggetto gestore l’elenco nominativo del gruppo sportivo con l’indicazione dell’anno di nascita, al fine di consentire al soggetto gestore le opportune verifiche. Fino all’avvenuta comunicazione e/o in difetto di tale comunicazione, la tariffa applicata sarà quella prevista per l’utenza Over18.
B. i prezzi per la fornitura di servizi extra tariffe così come stabiliti dal soggetto gestore;
C. i prezzi per la cessione del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi così come stabiliti dal soggetto gestore e pattuiti per scambio di corrispondenza o scrittura privata tra le Parti.
Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento
Il soggetto gestore effettuerà mensilmente la fatturazione relativa:
1. alle prestazioni di cui al CPU e al corrispettivo dell’uso dell’impianto per le manifestazioni di cui all’art. 4 che precede, tenuto altresì conto delle modifiche per scambio di corrispondenza intervenute tra le Parti e delle modifiche e/o rinunce (totali o parziali) pervenute in tempo utile per escludere il pagamento della tariffa, ai sensi dell’art.10 che segue;
2. ai servizi extra tariffe definiti con scambio di corrispondenza, secondo i prezzi concordati tra le Parti con scambio di corrispondenza;
3. alla cessione dei diritti di fruizione e di negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali secondo i prezzi concordati tra le Parti per scambio di corrispondenza o con scrittura privata;
4. eventuali spese bancarie per la riscossione del credito.
L'UTENTE si impegna a versare al soggetto gestore gli importi fatturati con i seguenti termini di pagamento:
■ a 30 giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario, assegno bancario, POS, R.I.D..
In caso di prenotazione occasionale, il soggetto gestore emette la fattura\ricevuta in via anticipata rispetto all'utilizzo e l'UTENTE versa l'importo dovuto in via anticipata.
Il pagamento di tutti gli importi dovuti in forza del Contratto, nonché delle spese legali connesse con il recupero del credito o degli interessi di mora, non può essere differito o ridotto da parte dell'UTENTE. Fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori spese per il recupero del credito sostenute dal soggetto gestore, in caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dall'UTENTE gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo.
In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il soggetto gestore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dall'UTENTE, nell'ordine:
1. agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso;
2. alle maggiori spese di recupero del credito;
3. al capitale,
indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dall'UTENTE all'atto del pagamento.
Art. 9 - Procedura di recupero del credito
La procedura di recupero del credito per ritardato/mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’art.8 con soggetti qualificabili come imprenditori, in termini soggettivi o oggettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, è la seguente:
a) invio lettera raccomandata a.r., o PEC al debitore contenente l'informativa di:
- decorrenza automatica ex lege degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito in contratto o, in difetto di pattuizione, dal giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni dalla data di ricevimento della
fatturazione dal soggetto gestore.;
- applicazione del saggio degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, salvo diverso accordo con il debitore stabilito in Contratto;
- rivalsa sul debitore stesso di ogni costo sostenuto, quali spese bancarie e spese legali, per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
- fissazione di un nuovo termine di pagamento;
b) avvio della procedura legale di recupero crediti decorso infruttuosamente il nuovo termine fissato nella comunicazione di cui alla lett. a) del presente comma.
La procedura di recupero del credito per ritardato/mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’art.8 con soggetti non qualificabili come imprenditori a termini dell'art. 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, è la seguente:
a) invio lettera raccomandata a.r., o PEC, di sollecito, trascorsi 30 giorni dalla data fattura, con comunicazione di applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, formale messa in mora e assegnazione di nuovo termine per il pagamento;
b) avvio procedura legale di recupero crediti decorso infruttuosamente il nuovo termine di pagamento fissato con la comunicazione di cui alla lett. a) del presente comma.
Durante il periodo di morosità dell'UTENTE, il soggetto gestore non accetterà nuove richieste di prenotazione da parte dell'UTENTE moroso.
Il soggetto gestore avrà inoltre il diritto di operare la compensazione tra il debito maturato dall’UTENTE ai sensi di quanto sopra ed eventuale debito che lo stesso soggetto gestore abbia nei confronti di quest’ultimo quale proprio fornitore.
Art. 10 - Modifica dei termini di utilizzo dell’impianto indicati nel CPU – Rinuncia all’utilizzo
Le Parti possono modificare il periodo, i giorni e gli orari dell’utilizzo dell’impianto sportivo indicati nel CPU e l’UTENTE può rinunciare totalmente o parzialmente all’utilizzo indicato nel CPU, per scambio di corrispondenza e secondo la disciplina seguente:
a. La richiesta di modifica dovrà pervenire esclusivamente per iscritto al soggetto gestore almeno 6 (sei) giorni prima del previsto utilizzo. La richiesta di modifica che pervenga senza il rispetto di detto termine di preavviso, non sarà presa in considerazione e l’UTENTE sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto nel CPU, anche se l’impianto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte.
La richiesta di modifica tempestivamente presentata sarà valutata da parte del soggetto gestore alla luce della situazione di disponibilità dell’impianto sportivo; laddove non possa essere accettata per indisponibilità dell’impianto sportivo, l’UTENTE non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo se la somma delle richieste di modifica pervenute nel termine di preavviso, all’interno del periodo stagionale autorizzato, non ecceda la soglia di 6 (sei) per ogni singolo spazio sportivo prenotato - per spazio sportivo intendendosi lo spazio occupato da un singolo gruppo/squadra -; superata la predetta soglia, sarà dovuto il corrispettivo previsto nel CPU anche se l’impianto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte.
b. La rinuncia totale o parziale all’utilizzo dell’impianto dovrà essere formulata dall'UTENTE almeno 6 (sei) giorni prima del previsto utilizzo. La rinuncia totale o parziale presentata al di fuori del termine di preavviso suindicato non sarà presa in considerazione e l’UTENTE sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto nel CPU, anche se l’impianto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, oltre all’applicazione della penale di cui al successivo art. 23.
La rinuncia totale o parziale all’utilizzo dell’impianto effettuata dall’UTENTE nel rispetto del preavviso non comporta il pagamento del corrispettivo se la somma delle rinunce (totali o parziali), all’interno del periodo stagionale autorizzato, non eccede le 6 (sei) per ogni singolo spazio sportivo prenotato. Per spazio sportivo s’intende lo spazio occupato da un singolo gruppo/squadra. Superata la soglia delle 6 (sei) rinunce (totali o parziali) all’interno del periodo stagionale autorizzato, a prescindere dal rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) giorni suindicato, il soggetto gestore addebiterà comunque il corrispettivo di cui al CPU anche se l’impianto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte.
c. La richiesta di modifica o la rinuncia parziale o totale dell’utilizzo non produce effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Il soggetto gestore ha la facoltà di modificare unilateralmente periodi, giorni e orari di utilizzo dell’impianto sportivo indicati nel CPU o sospendere l’utilizzo o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all’uso dell’impianto, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto sportivo, per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, senza che ciò possa ingenerare richieste risarcitorie, indennitarie, restitutorie o di altro genere da parte dell’UTENTE.
Il mancato utilizzo, totale o parziale, dell’impianto sportivo per cause imputabili all’UTENTE o per eventi naturali o meteorologici, non produce effetti sul corrispettivo, che rimane dovuto secondo quanto previsto nel CPU, senza che l’UTENTE possa avanzare richieste risarcitorie, indennitarie, restitutorie o di altro genere.
Art. 11 - Altre modifiche del CPU
L'UTENTE deve comunicare per iscritto al soggetto gestore le seguenti variazioni soggettive rispetto a quanto indicato nel CPU:
a. le variazioni che attengono alla sua natura di persona giuridica o di persona fisica;
b. la variazione del legale rappresentanza della persona giuridica;
c. la variazione dei dati anagrafici e fiscali dell'UTENTE;
d. la variazione della condizione di affiliazione a Federazioni sportive o a Enti di promozione sportiva.
Il soggetto gestore avrà diritto di risolvere il Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle variazioni di cui punti a., c. e d. che precedono, senza che l’UTENTE possa in tal caso avanzare pretese risarcitorie, restitutorie, indennitarie o di altro genere.
Art. 12 – Sospensione e revoca della concessione d’uso dell’impianto da parte di SO.G.I.S. S.r.l.
Il soggetto gestore può sospendere o revocare, totalmente o parzialmente, la concessione d’uso dell’impianto pattuita con l'UTENTE
nelle CPU, senza che l’UTENTE possa vantare pretese risarcitorie, indennitarie, restitutorie e/o di altra natura:
1. per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
2. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendi;
3. per ragioni di ordine pubblico;
4. per motivi di interesse pubblico;
5. in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
6. in caso di sciopero;
7. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzati da Federazioni sportive, Enti di promozione, Leghe professioniste e dilettantistiche;
8. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
9. per sopravvenute esigenze di svolgimento di manifestazioni ritenute di particolare interesse da parte del soggetto gestore e/o dei Comuni proprietari;
10. per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino:
■ la chiusura dei campi di gioco scoperti;
■ la chiusura degli impianti natatori scoperti;
11.per esigenze tecniche di manutenzione ordinarie e straordinarie del soggetto gestore o dei Comuni proprietari;
12.dopo la terza richiesta di modifica o rinuncia, totale o parziale, pervenuta senza il rispetto dei termini di cui all’art. 10 commi a) e b);
13.nel caso in cui l’UTENTE è in stato di mora nei pagamenti con il soggetto gestore;
14.nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate dall’UTENTE in relazione al Contratto;
15.nel caso in cui gli spazi sportivi prenotati siano utilizzati da:
■ meno di 20 atleti per gli impianti classificati come Palasport;
■ meno di 10 atleti per gli impianti delle palestre scolastiche;
■ meno di 8 atleti per le corsie negli impianti natatori.
Art. 13 - Norme comportamentali dell'UTENTE sull'impianto sportivo
L'UTENTE e i suoi coobbligati e tesserati devono utilizzare l'impianto sportivo, le attrezzature sportive e i beni mobili presenti nello stesso nel rispetto della destinazione d'uso dell'impianto e delle attrezzature, nonché nel rispetto delle norme tecniche dell'ordinamento statale, dell'ordinamento sportivo e di quelle private (norme UNI o altre) al fine di garantire i beni da danni e di assicurare la tutela della salute dei praticanti e delle persone presenti nell'impianto sportivo.
L'UTENTE e i suoi coobbligati e tesserati devono altresì rispettare tutte le condizioni disposte dal Contratto, nonché le norme richiamate dal medesimo, in particolare il Regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive in gestione a SO.G.I.S. S.r.l. e il Regolamento di settore di riferimento.
L'UTENTE e suoi coobbligati devono rispettare la segnaletica e le comunicazioni apposte dal soggetto gestore sugli impianti sportivi e osservare le indicazioni fornite e le comunicazioni date dal personale incaricato del servizio di portierato fiduciario dell'impianto sportivo.
L’UTENTE è tenuto, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo.
Prima, durante e dopo l'attività sportiva svolta dall'UTENTE, possono assumere rilevanza contrattuale ed extracontrattuale per le Parti e secondo le norme dell'ordinamento statale:
1. l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni;
2. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Art. 14 - Controllo e vigilanza dell'attività ludico-sportiva. Figure responsabili
Le attività ludico-sportive oggetto del Contratto si svolgono sotto il controllo e la vigilanza dell'UTENTE. L'UTENTE si assume pertanto ogni responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2048 e 2049 del codice civile, per i danni cagionati a tesserati, coobbligati e/o terzi in genere dai tesserati, coobbligati e dai soggetti autorizzati dall’UTENTE all’ingresso nell’impianto sportivo durante lo svolgimento dell'attività ludico-sportiva oggetto del Contratto con l'UTENTE medesimo.
In particolare l’UTENTE, anche tramite e con i soggetti da questo incaricati (a titolo di esempio e senza esaustività il dirigente, l'allenatore, l’istruttore o l'insegnante) è direttamente responsabile della disciplina e del buon comportamento dei tesserati, dei coobbligati e dei soggetti autorizzati dall’UTENTE all’ingresso nell’impianto sportivo del rispetto delle normative anche regolamentari applicabili ed è quindi direttamente responsabile dei danni causati alle attrezzature, agli arredi e ai servizi.
L’ingresso e la permanenza negli impianti ad utenza collettiva non vengono comunque consentiti, anche in costanza di titolo legittimante, ai tesserati dell’UTENTE non accompagnati da un dirigente od allenatore e agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Preside o Direttore dell'Istituto.
Nel caso in cui le attività ludico-sportive oggetto del Contratto interessino o coinvolgano minori, questi ultimi devono essere costantemente accompagnati, a cura e sotto la responsabilità dell'UTENTE, da persona adulta affidataria. Il soggetto gestore non svolge e non è tenuto a svolgere alcuna attività di vigilanza dei minori presenti all'interno dell'impianto sportivo.
Il soggetto gestore e il personale fiduciario incaricato della custodia/portierato hanno la facoltà di allontanare dall'impianto sportivo i minori non accompagnati dal genitore o da persona dell'UTENTE adulta affidataria.
L'UTENTE si impegna a garantire la costante presenza presso l’impianto sportivo di una figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività ludico-sportiva praticata. Nel caso in cui l'attività ludico-sportiva praticata contempli lo svolgimento di esercizi fisici con l'ausilio di attrezzatura per il fitness, per la pesistica, per lo strechting o comunque altra attrezzatura idonea all'esercizio fisico individuale, la figura del responsabile dell'UTENTE dovrà possedere i necessari requisiti tecnico-professionali richiesti dall'ordinamento statale e regionale, dall'ordinamento sportivo ed eventualmente quelli consigliati dal costruttore dell'attrezzatura in uso.
La figura del responsabile dell'UTENTE è tenuta, anche per il tramite dell'UTENTE, a segnalare tempestivamente al soggetto gestore eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.
Nel caso in cui oggetto della prenotazione sia una vasca o una parte della stessa di un impianto natatorio, l'UTENTE deve svolgere l'attività
sportiva alla presenza di un istruttore/allenatore Xxx, maggiorenne, munito di brevetto di assistente xxxxxxxx in corso di validità. L'istruttore con brevetto di assistente xxxxxxxx è responsabile del servizio di salvataggio e di primo soccorso dei bagnanti e dei frequentatori entrati nell'impianto natatorio per l'attività ludico-sportiva oggetto del Contratto con l'UTENTE. L'UTENTE deve individuare e comunicare al soggetto gestore gli istruttori con brevetto di assistenti bagnanti incaricati del servizio per ciascuna prenotazione oggetto del Contratto, allegando copia del brevetto di assistente xxxxxxxx in corso di validità. Xxxxx restando gli obblighi di legge posti in capo al servizio di assistenza bagnanti, che le Parti dichiarano di ben conoscere, il soggetto gestore richiede che per tutta la durata dell’attività ludico-sportiva oggetto del Contratto con l'UTENTE , sia presente il suddetto servizio di assistenza bagnanti incaricato dall’UTENTE, a bordo vasca prima dell’inizio dell’attività, e che l’attività ludico - sportiva si concluda con l’uscita dall’impianto di tutti i soggetti sportivi interessati alla stessa. Il Gestore ha facoltà di non permettere l’accesso dei praticanti l’attività sportiva in assenza del suddetto servizio di assistenza bagnanti previsto, fermo restando il corrispettivo dovuto dall’UTENTE per l’utilizzo dell’impianto ai sensi del Contratto.
Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'UTENTE in materia di idoneità alla pratica sportiva
L'UTENTE è responsabile dell'idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, dei propri atleti e praticanti. L'UTENTE è tenuto a svolgere:
- gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio preventivo della idoneità specifica all'attività sportiva agonistica che il praticante e l'atleta svolge con l'UTENTE;
- gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio del buon stato di salute per l'esercizio di attività sportiva non agonistica.
È quindi esclusa qualsiasi responsabilità del soggetto gestore - che non ha alcun dovere di controllo o vigilanza in merito -, per l’ipotesi in cui l’UTENTE consenta la pratica sportiva nell’impianto prenotato a soggetti non idonei ad essa, anche per eventuali danni a questi ultimi derivati e conseguenti.
Art. 16 - Altri obblighi e responsabilità dell'UTENTE - Deposito Cauzionale
L'UTENTE e i suoi coobbligati e tesserati devono garantire l'assoluto rispetto di tutti gli spazi sportivi coperti e scoperti e di tutti i beni mobili di proprietà del soggetto gestore o di terzi presenti nell'impianto.
L’UTENTE dà atto di ben conoscere le attrezzature, gli impianti ed i servizi presenti nell’impianto sportivo oggetto del Contratto.
Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto sportivo devono essere usati dall'UTENTE e dai suoi coobbligati e tesserati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla migliore fruizione da parte di tutti gli utenti del servizio.
È fatto divieto all’UTENTE di modificare, alterare e smontare le attrezzature mobili e fisse presenti (ad esempio porte, bandierine, panchine etc.), nonché utilizzare le stesse in modo improprio e/o difforme rispetto alla loro funzionalità.
L'UTENTE è direttamente responsabile verso il soggetto gestore, i Comuni proprietari e i terzi per ogni danno a persone, cose (comprese le attrezzature ed i servizi degli impianti sportivi) o animali che possa derivare dall'esecuzione del Contratto anche quando il danno sia procurato dalla squadra ospite e dai suoi coobbligati e tesserati.
L'UTENTE è responsabile verso il gestore, i Comuni proprietari e i terzi della custodia e dell'utilizzo dei beni mobili (arredi, attrezzatura sportiva e non, indumenti, attrezzature per l'allestimento di manifestazioni, ecc.) di sua proprietà o di proprietà di terzi introdotti nell'impianto sportivo per lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto. L'UTENTE rimane responsabile per gli eventuali danneggiamenti che abbiano a subire i suddetti beni mobili introdotti nell'impianto sportivo.
L’UTENTE si impegna alla rimozione dei beni mobili e delle attrezzature di cui sopra, a propria cura e spese, al termine di ogni utilizzo da parte dell’UTENTE, salva la possibilità di diverso accordo con il soggetto gestore, da pattuirsi per iscritto.
Il soggetto gestore non può essere ritenuto depositario e custode delle attrezzature, anche sportive, di proprietà dell’UTENTE o di terzi introdotte nell’impianto sportivo, salvo che non vi abbia espressamente acconsentito in forma scritta e preventiva rispetto al momento dell'introduzione delle attrezzature medesime nell’impianto sportivo. L'UTENTE, o il diverso proprietario dei beni mobili introdotti nell'impianto sportivo per lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, è tenuto ad assicurare i predetti beni mobili per ogni tipo di evento dannoso possa accadere, con esplicita rinuncia al diritto di surrogazione dell'assicuratore dell'UTENTE nei confronti del soggetto gestore.
L’UTENTE è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione del CPU, una cauzione infruttifera pari al corrispettivo originato da 2 mensilità dell’attività ludico - sportiva indicata nel CPU, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo esatto del deposito cauzionale dovuto è stabilito dal soggetto gestore sulla base della richiesta di prenotazione ricevuta, attraverso specifica nota inviata all’UTENTE prima della sottoscrizione del CPU.
Il deposito cauzionale può essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:
- mediante fideiussione assicurativa prestata da compagnia assicurativa autorizzata a norma di legge. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia del garante ad eccepire l’estinzione della garanzia per fatto del creditore, in deroga all’art. 1955 c.c. e la rinuncia del garante alla liberazione per le ipotesi di cui all’art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di SO.G.I.S. S.r.l.., senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora, con rinuncia del garante ad ogni e qualsivoglia riserva ed eccezione e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale. La garanzia dovrà prevedere espressamente che in caso di controversia tra garante e SO.G.I.S. S.r.l. il Foro competente è esclusivamente quello di Parma;
oppure
- mediante versamento dell’importo a mezzo di assegno bancario e/o bonifico bancario presso il c/c intestato a SO.G.I.S. S.r.l. (IBAN: XX00X0000000000000000000000).
Il deposito cauzionale verrà restituito (anche tramite semplice restituzione del documento di garanzia) solo al termine della durata del Contratto e solo dopo che l’UTENTE avrà adempiuto ad ogni obbligo nascente dal Contratto medesimo e/o che sarà stata e definita e liquidata ogni controversia insorta con SO.G.I.S. S.r.l. in dipendenza dal Contratt,o con apposita comunicazione liberatoria di SO.G.I.S. S.r.l. xxxxxxxx, con la quale verrà attestata l'assenza, oppure la definizione, di ogni eventuale contestazione e controversia.
Il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato dall’UTENTE in caso di utilizzo; in caso contrario SO.G.I.S. S.r.l. avrà il diritto
di sospendere le prestazioni di cui al Contratto.
SO.G.I.S. S.r.l., in caso di insolvenze o inadempienze dell’UTENTE, potrà rivalersi su detto deposito cauzionale fino al totale incameramento dello stesso, senza pregiudizio degli ulteriori propri diritti e salva ogni altra azione. È fatta salva comunque la facoltà per SO.G.I.S. S.r.l. di agire nei confronti dell’UTENTE per il risarcimento del maggior danno subito e/o per il recupero del maggior credito vantato nei confronti dell’UTENTE medesimo.
Tale deposito cauzionale è obbligatorio ai fini della concessione di uso degli impianti sportivi per utenza associativa stagionale, in mancanza di esso il soggetto gestore non procederà alla sottoscrizione del CPU.
Art. 16 bis – Manleva
L’UTENTE si impegna a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto il soggetto gestore, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori.
L’UTENTE conviene che il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contratto, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezza.
L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto.
L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestore.
Art. 17 - Deposito e custodia dei beni e dei valori dell'UTENTE , dei tesserati e dei coobbligati
Gli indumenti ed effetti personali dell'UTENTE, dei suoi tesserati e dei coobbligati devono essere depositati, ove esistenti, negli appositi armadietti.
Indipendentemente dal sistema di chiusura degli armadietti, chi ne fa uso deve verificare che l'armadietto usato sia stato accuratamente chiuso con l'apposita serratura prima di allontanarsi dallo spogliatoio e durante tutta la permanenza nell'impianto sportivo.
La chiave, il lucchetto o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti devono essere conservati e custoditi a cura di chi se ne serve. Gli armadietti sono a rotazione e non personali.
Il soggetto gestore sconsiglia di portare all'interno dell'impianto sportivo cose di valore.
Il soggetto gestore non prende in consegna le cose portate dall'UTENTE e dai suoi tesserati e dai coobbligati all'interno dell'impianto e non può essere ritenuto depositario né custode delle cose inserite negli armadietti.
Il soggetto gestore non è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dall'UTENTE, dai suoi tesserati e dai coobbligati nell'impianto sportivo.
Art. 18 - Obblighi dell'UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso
L'UTENTE è, in proprio o per il tramite della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione o della Lega cui aderisce:
- responsabile (prima, durante e dopo) dell'ordine e della sicurezza pubblica delle manifestazioni per le quali risulta soggetto ospitante/organizzatore, secondo la disciplina dell'ordinamento statale e secondo le specifiche disposizioni emanate da Federazioni sportive, Enti di Promozione e Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l'UTENTE aderisce; compete, pertanto e tra l'altro, all'UTENTE l'attivazione della Forza Pubblica;
- responsabile, in quanto utilizzatore dell'impianto sportivo, dell'esecuzione degli adempimenti posti in capo all'organizzatore di manifestazioni dal D. M. 18.3.1996 e s.m.i.; a titolo esemplificativo ma non esaustivo i compiti connessi all'art. 8 bis e alla presenza di personale addetto alla pubblica incolumità di cui all'art. 19 quater del D.M. 18.3.1996 e s.m.i.;
- il soggetto cui fa capo l'acquisizione di ogni autorizzazione, licenza o altro provvedimento della Pubblica Autorità necessario al corretto e diligente svolgimento della manifestazione in luogo di pubblico spettacolo di cui l'UTENTE è soggetto ospitante/organizzatore;
- il soggetto cui fa capo l'onere di adempiere alle disposizioni in materia di autorizzazioni, di compensi e diritti in tema di protezione ed esercizio del diritto d'autore (c.d. autorizzazioni e diritti SIAE);
- responsabile del primo soccorso, pronto soccorso compreso, e dell’uso del defibrillatore semiautomatico, mediante proprio personale in possesso di adeguata qualifica, nei confronti dei praticanti l’attività ludico - sportiva e di ogni altro soggetto entrato nell'impianto sportivo durante il suo utilizzo da parte dell'UTENTE;
- tenuto a dotarsi di apposita valigetta di pronto soccorso, da porre in posizione visibile, contenete quanto previsto dal DM 388/03, oltre che al defibrillatore semiautomatico in stato di perfetta efficienza.
Art. 19 - Obblighi del soggetto gestore in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo
Il soggetto gestore e/o il proprietario dell’impianto sportivo, a mezzo di proprio personale o di personale di soggetti delegati, è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo.
Art. 19 bis - Obblighi dell’UTENTE in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo
Art. 24 - Risoluzione di diritto del Contratto.
L'UTENTE, in proprio o per il tramite della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione o della Lega cui aderisce, durante l’utilizzo dell’impianto sportivo oggetto del Contratto è:
- responsabile del servizio di sicurezza antincendio, intendendosi l’obbligo di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione degli spettatori/utilizzatori, nei confronti dei praticanti l’attività ludico - sportiva e di ogni altro soggetto entrato nell'impianto sportivo;
- responsabile del posizionamento, in luogo sicuro e di non intralcio, in funzione dei percorsi di esodo di emergenza, delle attrezzature sportive utilizzate dopo il loro utilizzo e di non alterare, la funzionalità dei presidi antincendio presenti all’interno degli spazi sportivi.
Art. 20 - Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale Fermo restando quanto stabilito dal Contratto, per le richieste di prenotazioni di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale diverse da quelle ordinariamente previste all'interno degli impianti sportivi, l'UTENTE è tenuto a comunicare al soggetto gestore con almeno 45 giorni di anticipo sulla data della prenotazione:
- la puntuale descrizione delle attività extrasportive che saranno svolte durante la manifestazione temporanea e occasionale;
- le attrezzature e i beni mobili propri e di terzi che, all'uopo, l'UTENTE intende introdurre nell'impianto sportivo;
- il numero di persone che saranno presenti nel corso della manifestazione temporanea e occasionale e gli spazi dell'impianto sportivo che andranno ad occupare;
- il numero di personale e i requisiti tecnico-professionali del personale addetto alla pubblica incolumità;
- copia del modulo di richiesta di attività/manifestazione temporanea inviata all’Ufficio attività produttive dei Comuni proprietari e di tutti gli atti amministrativi necessari per tale evento inviati ai rispettivi uffici Comunali competenti (es. relazione di impatto acustico, ecc.).
Il soggetto gestore valuterà gli elementi forniti come sopra, disponendo:
- la verifica dell'idoneità del piano di emergenza dell'impianto sportivo per lo svolgimento della manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale;
- la verifica dell'idoneità dell'impianto sportivo allo svolgimento della manifestazione temporanea e occasionale alle norme indicate per l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo, con l'eventuale coinvolgimento della Commissione Provinciale/Comunale di pubblico spettacolo (a carico dell’UTENTE);
e quindi comunicando:
- l’accettazione della richiesta di prenotazione e la conseguente sottoscrizione del Contratto se la manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale è compatibile con le norme stabilite dall'ordinamento statale per l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell'esercizio degli impianti sportivi;
- il rifiuto della prenotazione ed il dinego alla sottoscrizione del Contratto, per causa non imputabile al soggetto gestore, se la manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale è incompatibile con le norme stabilite dall'ordinamento statale per l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell'esercizio degli impianti sportivi, ovvero anche in presenza di carenza documentale che impedisce alla commissione di Vigilanza di emanare pareri in merito.
In caso di accettazione della prenotazione e sottoscrizione del Contratto, l'UTENTE è tenuto a rispettare le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto sportivo.
■ il ritardo dell'UTENTE nel pagamento dei corrispettivi delle prestazioni, se superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della fatturazione dal soggetto gestore;
■ l'inadempimento contrattuale, accertato dal soggetto gestore, al pagamento del corrispettivo inerente ad altri contratti collegati al Contratto, (quali ad esempio e senza pretesa di esaustività quelli relativi alla negoziazione di spazi pubblicitari di cui all’articolo 5 o alla concessione in comodato di locali presso gli impianti sportivi);
■ l’inadempimento alle obbligazioni previste agli articoli 5, 11, 13, 14, 16, 18, 19 bis, 20 e 25 del presente Contratto,
costituirà motivo di risoluzione di diritto del Contratto in favore del soggetto gestore. Più specificatamente in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con diritto del soggetto gestore al risarcimento dell’eventuale danno, a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione con la quale il soggetto gestore dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza che l'UTENTE abbia in tal caso nulla a pretendere, anche a titolo risarcitorio.
Art. 25 - Divieto di cessione della posizione contrattuale e del Contratto
L'UTENTE non ha facoltà di cedere a terzi o ad altri sezioni/organi dell'UTENTE medesimo, né in tutto né in parte ed a nessuno titolo, i diritti derivategli dalla stipulazione del Contratto né il Contratto medesimo.
Art. 26 - Referenti del Contratto
Il referente del soggetto gestore per il Contratto è il Responsabile della programmazione spazi sportivi.
Il referente dell'UTENTE per il Contratto è il legale rappresentante o la persona delegata per iscritto dallo stesso.
Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati. Protezione dei dati . Regolamento GDPR EU-2016/679 e normative vigenti SO.G.I.S. s.r.l. ha aggiornato tutte le procedure e i documenti relativi al trattamento dei dati personali in accordo al Regolamento GDPR EU 2016/679 e normative vigenti. In particolare, si fa presente all’interessato che il Titolare del Trattamento è SO.G.I.S. srl - sede legale X.xx Xxxxxxxxx xx 0 - Xxxxxxx (Xx). A garanzia delle corrette procedure è possibile contattare il Responsabile Protezione Dati alla mail xxx@xxxxxxxxxx.xx. I dati dell’UTENTE sono indispensabili per le finalità inerenti la conclusione, la gestione nonché l'esecuzione del Contratto
per questo motivo non è necessario il consenso. Il trattamento dei dati personali è svolto con strumenti informatici e/o cartacei attraverso addetti istruiti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appositamente identificati quali Responsabili. Non verranno trasferiti verso paesi terzi e verranno conservati secondo quanto stabilito dalla legge. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e eventualmente la limitazione del trattamento e comunque può sempre richiedere completa specifica dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati nel presente documento. Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i dati riportati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Informativa completa presso il Titolare.
Art. 28 - Registrazione del Contratto
Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento ne ha dato motivo.
Art. 21 - Diritto di controllo del soggetto gestore
È riconosciuto al soggetto gestore il più ampio diritto di controllo in ordine alla modalità di uso dell’impianto sportivo, alla regolare esecuzione del Contratto e alla veridicità delle dichiarazioni fornite dall’UTENTE al soggetto gestore. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività ludico - sportive. Il soggetto gestore provvederà, a mezzo di proprio personale o di incaricati esterni dotati di libero accesso all’impianto, alla rilevazione e verifica del rispetto delle condizioni di uso dell’impianto sportivo stabilite nel Contratto.
In caso di anomalia tra l'utilizzo rilevato ed il Contratto sottoscritto, il soggetto gestore può diffidare l'UTENTE al puntuale adempimento delle condizioni contrattuali e l'UTENTE è tenuto a versare le penali previste all'art. 23 seguente.
Art. 22 - Decorrenza del Contratto. Divieto di rinnovo
Il Contratto ha inizio con la data di decorrenza indicata nel CPU e termina alla data conclusiva indicata nel CPU, salvo diverso accordo tra le Parti attraverso successivi scambi di corrispondenza.
Il Contratto è prorogabile per accordo tra le Parti e attraverso scambio di corrispondenza, con correlata modifica dei termini indicati nel CPU, purché il periodo di proroga rientri nella medesima stagione ludico-sportiva oggetto del Contratto.
È escluso qualsiasi rinnovo, tacito o espresso, verbale o scritto, del Contratto per la stagione ludico-sportiva successiva.
Art. 23 - Penali contrattuali
Nel caso in cui l'utilizzo dell’impianto sportivo da parte dell’UTENTE sia stato difforme a quanto concordato e indicato nel CPU o in successivi scambi di corrispondenza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso l’utilizzo si sia protratto oltre l'orario concordato e indicato nel CPU o in successivi scambi di corrispondenza, in caso di utilizzi non concordati con il soggetto gestore ma comunque fruiti dall'UTENTE, di utilizzi fruiti per manifestazioni/gare ma prenotati come allenamenti, di utilizzi fruiti da utenza Over18 ma prenotati per utenza Under18 - vedi art. 7-, ecc.) l'UTENTE dovrà corrispondere al soggetto gestore, a titolo di penale contrattuale, la tariffa applicabile all’attività svolta dall’UTENTE più elevata tra quelle previste nell’impianto sportivo oggetto dell’attività, e comunque non inferiore ad Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00), in sostituzione della tariffa pattuita nel CPU.
Nel caso in cui l’UTENTE rinunci totalmente o parzialmente all’utilizzo indicato nel CPU, senza rispettare il termine di preavviso di cui all’Art. 10 comma b), dovrà corrispondere al soggetto gestore, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, ulteriori Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) a titolo di penale contrattuale.
Art. 29 - Foro Competente
Per ogni controversia inerente alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione e all'applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Parma.
Fidenza, lì
SO.G.I.S. S.r.l. L’UTENTE (Timbro e Firma)
Ai sensi e per gli effetti deli articoli 1341 e 1342 del Codice civile si dichiara che sono oggetto di approvazione espressa e specifica le clausole contraddistinte ai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Contratto: 3 (Prestazioni escluse dal contratto); 4 (Mandato per l’accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l’UTENTE è società ospitante/organizzatrice); 5 (Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi); 7 (Corrispettivo delle prestazioni rese dal soggetto gestore all’UTENTE); 8 (Modalità di fatturazione e pagamento); 9 (Procedura di recupero del credito); 10 (Modifica dei termini di utilizzo dell’impianto indicati nel CPU – Rinuncia all’utilizzo); 11 (Altre modifiche del CPU); 12 (Sospensione e revoca della concessione d’uso dell’impianto da parte di SO.G.I.S. S.r.l.); 13 (Norme comportamentali dell’UTENTE sull’impianto sportivo); 14 (Controllo e vigilanza dell’attività ludico-sportiva. Figure responsabili); 15 (Obblighi e Responsabilità dell’Utente in materia di idoneità alla pratica sportiva); 16 (Altri obblighi e responsabilità dell’UTENTE – Deposito cauzionale); 16 bis (Manleva); 17 (Deposito e custodia dei beni e dei valori dell’UTENTE, dei tesserati e dei coobbligati); 18 (Obblighi dell’UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso); 19 bis (Obblighi dell’Utente in tema di gestione della sicurezza dell’impianto sportivo); 20 (Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extra-sportive a carattere temporaneo e occasionale); 21 (Diritto di controllo del soggetto gestore); 22 (Decorrenza del contratto. Divieto di rinnovo); 23 (Penali contrattuali); 24 (Risoluzione di diritto del Contratto); 25 (Divieto di cessione della posizione contrattuali e del Contratto); 27 (Informativa sul trattamento dei dati. Protezione dei dati); 29 (Foro Competente).
SO.G.I.S. S.r.l. L’UTENTE (Timbro e Firma)