BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA
Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale
Dip. V “Appalti e Contratti” Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante.
Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
U.O. “SUA – Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture” Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA
ai sensi dall’art. 60 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
CRITERIO: MINOR PREZZO con inversione procedimentale
OGGETTO: PA ESF03/23/13 Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Settore Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori (annualità 2023/2025) - CIG 9497344035.
Direttore del Dipartimento I “Politiche educative, Edilizia scolastica” e Dirigente del Servizio 3 “Progettazione,
DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA NORD” e RUP: Ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “SUA. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE” - CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’U.O. “SUA-EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI E FORNITURE” - CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il presente Bando/Disciplinare di gara, fornisce indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa offerta.
La procedura è prevista dall’art. 60 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e disciplinata dal presente Bando/Disciplinare di gara, dal D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii e, per le parti ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Trova applicazione il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 133 comma 8 del D.lgs.50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020.
La gara in oggetto per l’affidamento di un Accordo Quadro (AQ), con un unico operatore economico, di cui all’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii., per l’esecuzione di tutte le opere impiantistiche, come definite dall’All. I di cui all’art. 3 comma 1 lettera nn) del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.
Informazioni generali
Importo complessivo dell’Accordo Quadro € 3.645.000,00
IMPORTO MINIMO GARANTITO: non esiste alcun importo minimo garantito
COSTI DELLA MANODOPERA: € 945.000,00 individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificati nei documenti di gara.
Categoria prevalente: OS3 classifica III bis per un importo di € 1.820.000,00, subappaltabile al 40%; Categoria scorporabile: OS4 classifica III per un importo di € 1.225.000,00 – categoria a qualificazione obbligatoria-S.I.O.S., subappaltabile al 100%;
Categoria scorporabile: OS5 classifica II per un importo di € 600.000,00; categoria a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 124.274,73 importo complessivo ribassabile: € 3.520.725,27 classificazione dei lavori
A. IMPORTO LAVORI (€ | A - Importo dei Lavori | INCIDENZA % | euro |
LAVORI IN CATEGORIA OS3 (Impianti antincendio) | |||
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso | 1.758.152,46 | ||
A.2 Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza | 61.847,54 | ||
Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS3 (di cui € 467.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.) | 49,93 | 1.820.000,00 | |
LAVORI IN CATEGORIA OS4 (Impianti elevatori) | |||
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso | 1.180.048,53 | ||
A.2 Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza | 44.951,47 | ||
Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS4 (di cui € 318.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.) | 33,61 | 1.225.000,00 | |
LAVORI IN CATEGORIA OS5 (Impianti antintrusione) | |||
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso | 582.524,28 | ||
A.2 Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza | 17.475,72 | ||
Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS5 (di cui € 160.680,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.) | 16,46 | 600.000,00 | |
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA (di cui € 945.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.) | 100,00 | 3.645.000,00 |
Si precisa che l’importo pari a € 3.645.000,00 rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Trattandosi di accordo quadro l’importo del costo del personale di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. ii. è stato stimato tenendo conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali Div. IV-, di cui alle tabelle allegate alla determina direttoriale D.D. 56/2019.
L’importo a base contrattuale del singolo contratto applicativo è determinato al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, sugli elenchi prezzi.
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/08.
Per la determinazione dei costi dell’opera è stato fatto riferimento:
• per la manutenzione ordinaria: all’elenco prezzi allegato al CSA (All. “C”);
• per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, al tariffario regionale approvato dalla Giunta Regione Lazio con Deliberazione n.640/2022.
• per le lavorazioni riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria che non trovano riscontro nell’elenco prezzi di cui al citato tariffario regionale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità e nell’ordine indicato:
- desumendoli dal prezziario DEI della tipografia del genio Civile – Impianti Tecnologici – 2° semestre 2022;
- desumendoli dal prezziario DEI della tipografia del genio Civile - Impianti elettrici – I° semestre 2022;
- ricavandoli da nuove analisi prezzi effettuate con riferimento ai prezzi elementari, materiali, noli, trasporti e manodopera alla data di redazione dell’analisi stessa.
Lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari.
All'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente.
L'accordo quadro di cui trattasi avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o, se antecedente, dalla data del verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del servizio. Durante l’esecuzione dei contratti applicativi, l’appaltatore è chiamato ad eseguire interventi finalizzati al mantenimento delle funzionalità e alla sicurezza degli impianti dell’AQ degli edifici scolastici e delle relative pertinenze.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata dell’AQ al ricorrere delle relative condizioni di legge ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.
In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, nelle more della stipula del contratto applicativo, sotto le riserve di legge, senza che l’impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
Gli interventi definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, come descritti nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi prezzi unitari, non sono predeterminati nel numero e nella collocazione, ma saranno individuati mediante la redazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’arco di tempo previsto contrattualmente dall’accordo quadro, in base alle necessità che si manifesteranno, con i singoli contratti applicativi. Le prestazioni affidabili consistono nell’esecuzione di tutti i lavori, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti degli edifici scolastici il cui elenco è riportato nell’allegato “A” al Capitolato. Tale elenco durante lo svolgimento dell’appalto può essere integrato con altri edifici che a qualunque titolo dovessero essere acquisiti/dismessi dal patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale o trasferiti dagli altri lotti senza che l’appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L’AQ è stipulato mediante corresponsione di un importo determinato sulla base dell’elenco prezzi allegato applicato alle relative consistenze, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, ed a misura per i lavori di manutenzione straordinaria. La determinazione dei singoli importi di MO e di MS e delle relative aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del D.P.R, n. 207/2010, sarà operata nei singoli contratti applicativi, secondo le esigenze dell’Amministrazione.
L'importo del contratto di AQ, il cui massimale è pari ad € 3.645.000,00, può variare in aumento fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del X.X.xx. 50/2016 e le condizioni previste dal capitolato speciale.
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
In merito alle attività oggetto dell’Accordo Quadro si rinvia a quanto previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Come indicato all’'art. 49 del Capitolato speciale di appalto: “ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09.00 del 09.03.2023.
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto da parte degli operatori economici, presso il richiamato Portale.
Data di svolgimento della prima seduta di gara: ore 9,30 del 09.03.2023.
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza, bensì telematiche, per l’apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.
Garanzia provvisoria: 2% € 72.900,00
Tipologia Lavori: A MISURA (vedi CSA)
Luogo di esecuzione dei lavori: vedi elaborati progettuali.
Durata dell’AQ: 36 mesi
CIG (Codice Identificativo Gara): 9497344035. Ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 140,00.
Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.U. n. 4268 del 30.12.2022 rettificata con D.D R.U. 362 del 09.02.2023.
NOTA: L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di modificare l’importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.
CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: la gara si terrà tramite procedura aperta, con il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs.n. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso applicato a tutti i prezzi unitari in elenco.
Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs.50/2016. La soglia di anomalia viene determinata secondo quanto di seguito specificato:
• Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di gara procede come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Nota: nell’applicazione della formula di cui al citato co. 2 dell’art. 97, come dianzi riportata, si rappresenta che la stazione appaltante adotta le indicazioni di cui alla Circolare del Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2019, nonché della delibera ANAC n. 715 del 23 luglio 2019, come confermate, tra gli altri, da TAR Lombardia, Milano, Sez. I, ord. 25 luglio 2019, n. 937; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, ord. 16/09/2019 n.363; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 settembre 2019, n. 2191.
• Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di gara procede come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Ai sensi comma 8 del summenzionato art. 97, si provvederà all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2- ter. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Relativamente all’algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la stazione appaltante, interpretando i commi 2 e 2- bis lett. a) conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (x. Xxxxxxxxx di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018), nel caso di offerte uguali che si collochino sia “al margine delle ali” sia “all’interno” di esse, considererà come “unica offerta” tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.lgs.50/2016).
NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
AVVERTENZA: Ai sensi dell’art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, “se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice”. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, non ricadendo tale fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 95, co.15 del citato D.lgs.Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.
1. Soggetti ammessi e requisiti dei concorrenti
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi dell’art. 48, co.7, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs.50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs.50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale l’impegno.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs.50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che sono
eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).
Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs.50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione amministrativa” di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l’originale o la copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., come di seguito elencati:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34- bis, co. 6 e 7, del D.lgs.n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);
4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del X.X. x.000/0000 (xxx. 80, comma 5, lett. b);
4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);
4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);
4.5) dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);
4.6) grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);
NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui ai commi 4 e 5, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l’ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi dei richiamati commi 4 e 5, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare alla Istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.
4.7) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
4.8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
4.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
4.10) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
4.11) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
4.12) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
4.13) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
4.14) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
4.15) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);
Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l’operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7).
Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).
S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.lgs.50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE , accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE ), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza di partecipazione” è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
Requisiti di qualificazione delle imprese singole: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs.50/2016 che siano in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione:
Categoria prevalente: OS3 classifica III bis per un importo di € 1.820.000,00, subappaltabile al 40%; Categoria scorporabile: OS4 classifica III per un importo di € 1.225.000,00 – categoria a qualificazione obbligatoria-S.I.O.S., subappaltabile al 100%;
Categoria scorporabile: OS5 classifica II per un importo di € 600.000,00; categoria a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%.
N.B. Nell’ipotesi in cui il concorrente voglia subappaltare una o più delle categorie scorporabili, la qualificazione nella categoria prevalente dovrà essere relativa ad una classifica comprendente altresì l’importo della/e categoria/e subappaltata/e.
Nel caso in cui il concorrente singolo volesse subappaltare ad operatori qualificati entrambe le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, dovrà essere in possesso di attestazione SOA in categoria OS3
classifica IV-bis o superiore.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto M.I.T. n. 248 del 10/11/2016 “L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”; pertanto,
relativamente ai lavori ascrivibili alla categoria OS3, il concorrente può ritenersi qualificato per la partecipazione alla gara se possiede la qualificazione in categoria OG11 in classifica corrispondente al relativo importo.
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i lavori in OS4 trattandosi di affidamento concernente opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che invece il rinnovo quinquennale dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “… almeno novanta giorni prima della scadenza del termine”.
Ai sensi dell’art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale.
Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale: Nell’ipotesi in cui partecipino
alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti dal presente bando per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale: per i raggruppamenti temporanei e
per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
Requisiti di qualificazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI: nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest’ultimo, il disposto di cui all’art. 47, comma 2.
2. Avvalimento
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i lavori in OS4 trattandosi di affidamento concernente opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248.
In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.lgs.50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, all’istanza di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.lgs.50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
3. Subappalto
Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono affidare in subappalto i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili (ove previste), nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale dei lavori che intende subappaltare, a pena di inammissibilità.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, la stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento le seguenti quote di subappalto
• limite del quaranta per cento dell’importo della categoria prevalente;
• cento per cento dell’importo nel caso di categoria/e scorporabile/i
Tale limite del 40% risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nella categoria dei lavori presente nel progetto e atta a contemperare l’apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l’esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall’altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato X.Xxx., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4. Xxxxxxxx e garanzie richieste
Si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n. 76/2020
convertito con la L. 120/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (pari all’importo sopra precisato).
La garanzia va costituita alternativamente:
- da attestazione dell’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l’importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx-xxx/xxxx-xxx-xxxxxxxx- cauzionale/ (allegando la ricevuta).
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della “Città Metropolitana di Roma Capitale”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:
· “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
· “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti PagoPA Città metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell’Ente.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs.n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
NOTA: La fideiussione dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Xxxx Xxxxxxxx, Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X – 00000 Xxxx – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.
Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016, la Stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefìci, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI ISO 45001 (OHSAS 18001 per i soggetti che la posseggono ancora in corso di validità nella fase di transizione), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.lgs.medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs.medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
5. Sopralluogo
Ai fini della partecipazione alla presente gara NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
6. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ ed in forma sintetica al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/.
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.
Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa)
n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando/Disciplinare - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica
pervenuta nei termini.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nel Bando/Disciplinare, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale. Qualora, entro il termine previsto nel Bando/Disciplinare, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando/Disciplinare e degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Nella sezione BANDI DI GARA del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (presenti nella sezione ATTI DI GARA) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Istruzioni per la presentazione dell’offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un’unica offerta telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs.50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del D.lgs.50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.
Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell’Allegato 3.
BUSTA DOCUMENTAZIONE
A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Tale Istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nell’Istanza stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.
Dovrà essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della Istanza di partecipazione
– con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consente di attribuire con certezza agli operatori economici l’assunzione di responsabilità che viene espressa nella dichiarazione.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs.medesimo, la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs.medesimo, la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la Istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
B. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato in merito, nel Bando/Disciplinare.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs.medesimo, l’attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.lgs.medesimo, l’attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 1, lett. c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’attestazione SOA dovrà essere prodotta dal consorzio stabile; trova applicazione il disposto dell’art. 47, co.2.
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che invece il rinnovo quinquennale dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “… almeno novanta giorni prima della scadenza del termine”.
B-bis) (per gli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per classifica superiore alla II) Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia che non possieda l’attestazione di qualificazione)
B-ter) documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).
C. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’X.X.XX. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’X.X.XX. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’X.X.XX.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.lgs.50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE multiplo, un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue:
- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
D. PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (ALLEGATO 2), adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.
X. XXXXXXXX PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all’art. 4 del presente Bando/Disciplinare. La fideiussione è da presentare sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs.7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
F. ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l’importo specificato nel presente Bando/Disciplinare) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione X.X.XX. di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell’X.X.XX. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
Il servizio GCG è disponibile al seguente link: Gestione Contributi Gara - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
G. Documentazione (F23 o F24) comprovante l’avvenuto versamento dell’IMPOSTA DI BOLLO. (L’IMPOSTA DI BOLLO PUÒ ESSERE ASSOLTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE F23 O F24).
Imposta di bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:
A. Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
- agenti della riscossione
- banca
- ufficio postale
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
-assegni bancari e circolari presso le banche
- assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
- addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:
Ufficio o Ente: codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (TJT)
Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici) Codice Tributo: 458T
Descrizione: Bollo su istanza telematica Importo: 16,00 euro.
B. Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:
Sezione Erario – Imposte Dirette …..:
Codice tributo: 1552 Importo dovuto: 16,00 euro Codice Ufficio: TJT
Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)
BUSTA ECONOMICA
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’OFFERTA ECONOMICA - completa della documentazione a corredo - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:
1. compilare l’apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
a. il ribasso percentuale offerto, con riferimento all’importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;
b. i costi aziendali relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs.50/16, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;
2. inserire eventuali ulteriori allegati;
3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
4. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
5. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del D.lgs.n.50/2016;
- In caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi di cui all’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:
• in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs.50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre
imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
• in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
• in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Detta offerta dovrà indicare, a pena d’esclusione:
a) il ribasso percentuale offerto, con riferimento all’importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso.
b) l’ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’esercizio dell’attività svolta dallo stesso (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per la prestazione oggetto dell’affidamento, a pena di esclusione; [vedi nota* a seguire]
c) l’ammontare dei costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione oggetto dell’affidamento, a pena di esclusione. [vedi nota** a seguire]
Il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera a), dovrà essere espresso mediante l’utilizzo di numeri fino alla quinta cifra decimale.
Nota*: l’offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l’ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016) per i servizi oggetto dell’appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 27.05.2015). L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l’esclusione dalla gara.
Nota**: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall’Amministrazione nei documenti di gara.). L’omessa indicazione dell’importo relativo a tali costi, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
NOTA BENE: si rappresenta che l’indicazione di un importo per i costi della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante ed indicato nei documenti di gara (vedi punto Informazioni generali del Bando/Disciplinare) può dar luogo alla verifica di cui all’art.95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intera documentazione di gara.
Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.
7. Modalità di svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì “virtuali”, per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e dell’art. 133, co. 8 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, “se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice”. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, non ricadendo tale fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 95, co.15 del citato D.lgs.Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.
Conseguentemente, il giorno fissato nel Bando/Disciplinare di gara per l’apertura delle offerte, in seduta telematica virtuale, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale), procederà:
1. all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione, ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter, all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
2. alla redazione della relativa graduatoria;
3. alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del miglior offerente;
4. fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate secondo quanto dianzi specificato e come disciplinato dall’art. 83, comma 9, del D.lgs.50/2016, il Presidente del Seggio di gara, procede alla formulazione, sempre che non vi siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione; laddove in esito alle verifiche condotte, si determinasse l’esclusione dell’operatore, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, nonché a verificare la documentazione amministrativa del miglior offerente, se non assoggettato già a detta verifica.
Il Seggio di gara, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato dalla Direzione dipartimentale competente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.
Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua ed a scorrere la graduatoria, individuando la nuova migliore offerta.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti prevedano il medesimo ribasso, si procederà immediatamente, nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827/1924, a richiedere ai concorrenti così risultati a pari merito un’offerta economica migliorativa nel termine stabilito dal Seggio, comunque non superiore a sessanta minuti dalla richiesta; laddove nessuno dei concorrenti a pari merito sia presente (la presenza è comprovata dalla risposta stessa nei termini alla richiesta di offerta migliorativa), o i presenti non producano offerta migliorativa nel termine dato, il Seggio procede all’aggiudicazione mediante sorteggio nella medesima o in successiva seduta pubblica.
Ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del citato Decreto.
Successivamente, la SUA procederà alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.lgs.50/2016). L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.lgs.50/2016).
8. Comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.lgs.50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell’area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.lgs.50/2016, l’Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art.76 del D.lgs.50/2016” del presente disciplinare, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata
– PEC.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs.50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.
Il concorrente si impegna a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola.
In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs.50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.lgs.50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).
L’accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l’apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.
La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:
1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta “AVVISI/BANDI” e di seguito sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”
3. c1iccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. c1iccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l’accesso;
5. c1iccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. a11egare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. E’ possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando “DOCUMENTI COLLEGATI”, presente all’interno del bando di gara.
I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.
Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso aghi atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 deh D.P.R. 184/2006.
L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.lgs.50/2016).
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs.50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto X.Xxx, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Si precisa che all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs.50/2016;
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, secondo quanto previsto dal presente bando.
In previsione della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs.50/2016 “Il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l’Ente fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs.50/2016, la SUA, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.lgs.104/2010.
9. Altre informazioni
a) Si procederà – ai fini del riscontro degli obblighi di contribuzione di cui alla Deliberazione X.X.XX. del 9 dicembre 2014
– al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG (Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione), dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura d’appalto.
b) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento;
c) Ai sensi dell’art.83-bis del D.lgs.n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità;
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);
e) Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, comma 15, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).
f) L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. É in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
g) Relativamente all’anticipazione del prezzo, si rinvia all’art. 35, comma 18, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (20 per cento sul valore del contratto d’appalto);
h) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
i) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
j) Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs.165/2011 e ss.mm.ii., in tema di incompatibilità, “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
k) Su richiesta del RuP, l’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (Dip.V “Appalti e Contratti” – Direzione e Servizio 1) nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii., dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” e relativo Regolamento attuativo (approvati con
Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016). 1. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X - 00000 Xxxx. 2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; 3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore Dip.V “Appalti e Contratti”, domiciliato in Roma viale Xxxxxxx Xxxxxxx, 41/43 – 00144 – x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; 4. I Responsabili esterni del trattamento sono: • Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Xxxxxxx Xxxxxxx 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell’Ente (Dip.V “Appalti e Contratti” - Direzione e Servizio 1) nell’espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; • AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Xxxxxxxx n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell’Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno; 5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti Dip.V “Appalti e Contratti” - Direzione e Servizio 1, con sede in Xxxx - xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione a ciò preposti. 6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell’iter delle procedure di gara assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (Dip.V “Appalti e Contratti” – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione; 7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l’espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l’espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti , o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.lgs.490/1994 - certificazione antimafia); 8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento; 10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate; 12. I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del D.lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del D.lgs.33/2013, della l. 190/2012, del D.lgs.267/2000, di linee guida e cd.“soft law”); 13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi; 14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti); 15. L’interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l’ufficio del Direttore del Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento stesso.
11. Documentazione di gara e contatti
I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell’offerta sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/) nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara Lavori Pubblici.
Quesiti: Servizio 1 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” - U.O. “SUA – Edilizia
Scolastica, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale,FDiromtt. aCtlaouddioigCiatrarilnmo, eDnottt.xxxxxXxxxx Xxxx Xxxxxxxx
xxxxxxx
e Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx, da inviarsi esclusivamente mediante Portale - Riferimenti Servizio: E-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
montebello
Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.
nonché sul sito internet della Città metropolitana
In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con le offerte di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC
di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / CNEsiti= Gsaara br/inaEsiti Gare Edilizia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx/).
O = ICl Diitrtigàente del Servizio 1
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