Disciplinare di gara
Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Disciplinare di gara
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENXIALE, IN DELEGA ALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, ED A CARATTERE SOCIO SANITARIO, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, RIVOLTI A MINORI IN CARICO ALL’U.O. NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANXIA ED ADOLESCENXA (NPIA) – SERVIZIO TUTELA MINORI DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE − DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 24.518.448,00 – (IVA ESCLUSA).
− CIG: 81047868FB
− Numero gara: 7600564
Sommario
1. FREMESSE 4
1.1 SISTEMA FER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX−ROMAGNA (SATER) 4
1.2 REGISTRAZIONE DEGLI OFERATORI ECONOMICI CONCORRENTI f
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI f
2.1 Documenti di gara f
2.2 Chiarimenti 6
2.3 Comunicazioni 6
3. OGGETTO DELL’AFFALTO E QUADRO ECONOMICO 7
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 13
f. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI FARTECIFAZIONE 14
6. REQUISITI GENERALI 16
7. REQUISITI SFECIALI E MEZZI DI FROVA 16
7.1 Requisiti di idoneità FROFESSIONALE 16
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 17
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 17
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 18
8. AVVALIMENTO 18
9. SUBAFFALTO 20
10. GARANZIA FROVVISORIA 20
12. FAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 24
13. MODALITÀ DI FRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 27
1f. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 28
1f.1 Domanda di partecipazione 28
1f.2 Documento di gara unico europeo 30
1f.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 32
1 5.3.1 Dichiarazioni integrative 32
1 5.3.2 Documentazione a corredo 33
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 34
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 36
16.1 Segreti tecnici e commerciali 37
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 38
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 40
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 40
18.2 Metodo per il calcolo deL punteggiO DELL’OFFERTA TECNICA 41
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 43
18.4 Metodo FER IL calcolo del punteggio FINALE 43
19. SVOLGIMENTO OFERAZIONI DI GARA: AFERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOC. AMM 43
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 44
21. AFERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TEC. ED ECO 4f
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 46
23. AGGIUDICAZIONE DELL’AFFALTO E STIFULA DEL CONTRATTO 47
24. Licenze, autorizzazioni, tutela dei lavoratori e altri obblighi normativi 49
2f. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’AFFALTO f0
26. CORRISFETTIVI f0
27. ADEGUAMENTO DEI FREZZI f1
28. FATTURAZIONE, FAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO f1
29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESFRESSA f2
30. TRATTAMENTO DEI DATI FERSONALI f3
31. OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE AFERTA ff
32. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, FROCEDURE CONCORSUALI f7
33. RISOLUZIONE f8
34. RECESSO f9
3f. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 60
36. NORME DI RINVIO 60
1. FREME55E
Con determinazione a contrarre del Direttore ad Interim dell’UO Acquisti Aziendali n. 3S35 del 20/11/2019, codesta amministrazione ha deliberato di affidare servizi inerenti interventi a carattere socio assistenziale, in delega all’Azienda USL della Romagna da parte degli Enti Locali territoriali della Frovincia di Rimini, ed a carattere socio sanitario, in regime residenziale e semiresidenziale, rivolti a minori in carico all’U.O. Neuropscichiatria dell’Infanzia ed Adolescenza (NFIA) – Servizio Tutela Minori dei Distretti di Rimini e Riccione mediante la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 20/11/2019.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 9f del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. f0 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Ai sensi dell’art. f8 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 1.1., del presente Disciplinare.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è tutto il territorio dell'Ausl della Romagna (Frovince di Forlì−Cesena, Ravenna, Rimini) − codici NUTS: XXXx0, XXXx0, XXXx0.
Il CIG quadro (numero gara 7600f64) della procedura in oggetto è il seguente: 8104S868FB
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Xxxxxx Xxxxxx
(xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx).
1.1 5I5TEMA FER GLI ACQUI5TI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (5ATER)
Fer l’espletamento della presente gara, l’Azienda USL della Romagna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx−Romagna (SATER), ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx−Romagna 2194/2016, accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx xxxxxxx.xx/ (in seguito: sito), conformemente alle prescrizioni di cui all’art. f8 del Codice.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
− un Fersonal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
− la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DFR n. 44f/2000;
− la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto “Registrazione degli Operatori economici”.
Il bando di gara è stato:
− trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 20/11/2019, notifica numero 2019−162329;
− pubblicato su xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e sul profilo del committente
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx .
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui sarà eventualmente richiesto l’invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.
Le registrazioni di sistema concernente le operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/200f e s.m.i..
Il disciplinare di gara ed i relativi allegati derogano al “8ando−rsgo numeyo 1/2017” dell’Anac al fine di adeguarlo alle modalità di espletamento della procedura di gara mediante l’utilizzo della piattaforma SATER.
1.2 REGI5TRAXIONE DEGLI OFERATORI ECONOMICI CONCORRENTI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
2. DOCUMENTAXIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAXIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:
1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (capitolato tecnico);
2. Bando di gara GUUE;
3. il presente Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
3.1. Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003;
3.2. Fatto d’integrità;
3.3. Modello Domanda di partecipazione e Dichiarazioni amministrative integrative (anche dichiarazioni singole per soggetti ex art. 80 Codice dei contratti);
3.4. Fac−simile schema offerta economica;
3.f. DGUE (subappaltatori);
3.6. Schema atto di nomina a responsabile esterno del trattamento;
3.7. Importo Cauzioni provvisorie
Ulteriore allegato da compilare esclusivamente su SATER: DGUE Operatore Economico
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
− SATER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
−AUSL DELLA ROMAGNA xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx− legale/gare
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o al SATER, è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante il SATER, entro il termine indicato sul portale, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite sul SATER, entro il termine indicato sul SATER stesso.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet dell'Ausl Romagna xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx−legale/gare, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2.3 COMUNICAXIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo FEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante SATER all’indirizzo FEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all’utilizzo della piattaforma SATER “Richiesta di accesso agli atti” accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del− sistema/guide/.
È onere dell'Operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate sia al SATER che alla Stazione Appaltante; si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 4f, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’AFFALTO E QUADRO ECONOMICO
La gara è finalizzata alla selezione dei contraenti per la conclusione di un AQ multi oggetto (n. 16) con più Operatori Economici (di seguito XX.XX.) basato sulla definizione di tutte le condizioni di fornitura ad esclusione delle sole quantità (art. 3, c. 1, let. iii, D.Lgs. f0/2016), le quali − in fase di emissione dei singoli Contratti Applicativi (di seguito CA) − possono dunque variare rispetto a quelle stimate in gara per i singoli Oggetti, in ragione delle effettive necessità, eventualmente anche in aumento, tenuto conto sia dell’economia di gara conseguita sui singoli prezzi unitari, sia dell’importo pieno, ossia dell’importo massimo stimato a base d’asta, quale quadro economico complessivo dell’AQ. Rispetto agli obbiettivi che le comunità/strutture dovranno perseguire ed al valore pieno dell’AQ stipulato nonché alle modalità di calcolo del quadro economico, si rinvia al Capitolato Tecnico (artt. f e 9.2).
L’Accordo Quadro è articolato complessivamente in n. 16 oggetti, di cui n. 10 distinti sulla base della tipologia di comunità/struttura, di cui alla DGR n. 1904/2011 e s.m. e i. e n. 6 oggetti relativi a comunità/strutture ubicate fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro il perimetro di f0 km di distanza dai confini del Comune di Rimini, autorizzate al funzionamento secondo la normativa regionale vigente.
Il presente AQ viene stipulato con più OE, fatta eccezione per l’oggetto n. 10 – Comunsrà ds gyonra accoglsensa – per il quale la stipula è prevista con un solo operatore economico. Inoltre l'AQ, per tutti gli oggetti, viene stipulato secondo le modalità previste dall’art. f4, c. 4 lett. a) del
D. Lgs. n. f0/2016, ossia senza riapertura del confronto competitivo.
L'OE può presentare offerta per uno o più oggetti fra i 16 indicati nella tabella più sotto riportata.
Al fine di garantire la massima partecipazione delle Microimprese e delle Ficcole e Medie Imprese (FMI) ed il libero dialogo concorrenziale, la SA ha suddiviso l’appalto in specifici Oggetti, per i quali è possibile presentare offerta singolarmente; è dunque consentito presentare offerta parziale, cioè solo per uno o più degli oggetti di interesse.
Solo relativamente agli Oggetti composti da più sub−riferimenti (Oggetti nn. 1, 2, 3, f, 9 e 16), la Stazione Appaltante (di seguito SA) vieta che l’OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata per singoli Riferimenti, pena l’irricevibilità della stessa; infatti, gli Oggetti composti da più riferimenti contemplano servizi che, per le caratteristiche intrinseche possedute, rispondono all’esigenza di garantire agli operatori prassi omogenee, unitarie, efficienti e sicure, sicché l’ulteriore parcellizzazione, oltre ad essere antieconomica, aumenterebbe il rischio di frammentazione del servizio, a danno della necessaria integrazione e continuità con le attività assistenziali ed educative degli utenti.
Gli XX.XX. con i quali verrà stipulato l’AQ sono coloro che rispetto ad almeno un (1) oggetto di interesse presenteranno offerta accettabile. A tal fine, devono intendersi “offerte accettabili” tutte quelle che rispetto a ciascun oggetto risultino tecnicamente appropriate – ossia in possesso delle caratteristiche di minima previste dagli atti di gara ed il cui punteggio riferito al merito tecnico− qualitativo sia pari o superiore alla soglia di sbarramento di punti 36 – ed il prezzo offerto (IVA esclusa) sia inferiore o al massimo pari alla base d’asta.
Fertanto, tenuto conto che gli Oggetti di Contratto Applicativo sono 16, saranno legittimati alla stipula dell’AQ tutti gli OE che rispetto agli stessi si qualificheranno in graduatoria per almeno un Oggetto, ad eccezione dell’oggetto n. 10 – Comunità di Fronta Accoglienza , in relazione al quale l’AQ sarà concluso con un solo operatore economico ossia quello che risulterà al primo posto nella graduatoria di aggiudicazione.
Fertanto, ai fini e per gli effetti della presente gara, la SA ribadisce che non costituisce titolo legittimante alla stipula dell’AQ l’avere presentato “offerta inaccettabile”, intendendosi per tale l’offerta che risulti inappropriata sotto il profilo tecnico−qualitativo e/o rispetto al prezzo (IVA esclusa) risulti superiore alla base d’asta per uno o più oggetti o sub−riferimenti di oggetto di AQ.
L’aggiudicazione dell’AQ è effettuata a più XX.XX. in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9f D.Lgs. f0/2016) pertanto per tutti gli oggetti (ad esclusione del solo oggetto 10, come già sopra detto) si definirà una graduatoria di aggiudicazione per gli XX.XX. la cui offerta è risultata “accettata”.
Ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i prezzi unitari posti a base d’asta sono, a seconda dei casi:
a) relativi all’Oggetto di AQ (oggetti nn. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 1f): il prezzo a base d’asta opera quale prezzo unitario dell’Oggetto e l’OE deve formulare offerta inferiore o al massimo uguale alla base d’asta del medesimo;
b) relativi ai sub−riferimenti singoli ed interni agli Oggetti composti di AQ (Oggetti nn.1, 2, 3, f, 9 e 16): il prezzo a base d’asta opera quale prezzo unitario del singolo sub−riferimento e l’OE deve formulare offerta inferiore o al massimo uguale alla base d’asta di ciascuno di essi.
Di seguito viene riportata l’elencazione degli Oggetti di AQ, con indicazione delle relative basi d’asta e quantità di AQ:
A) STRUTTURE DI TIPO FAMIGLIARE | |||
OGG. DESCRIZIONE | BASE D’ASTA (per QUANTITA’ QUADRO ECONOMICO giornata di (espressa in giornate AQ occupazione del occupazione posto su (quadriennale) posto) base quadriennale) | ||
Oggetto Comunità familiare n. 1 Tipologie di servizio distinte riferimenti | per | sub- | |
1.a.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 0 a 17 anni (prioritariamente indicato nella fascia di 1.a età da 6 a 11 anni) che presentano un livello di € 48,00 824 € 39.552,00 bisogno di cura e/o assistenziale di lieve gravità o eventuale prolungamento di progetto sino ai 21 anni 1.b.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 0 a 17 anni (prioritariamente indicato nella fascia 1.b di età da 6 a 11 anni) che presentano un livello € 60,00* 4552 € 273.120,00 di bisogno di cura e/o assistenziale di moderata gravità TOTALE OGGETTO 1 € 312.672,00 Nel caso in cui, nell’ambito dei posti autorizzati, vengano accolti bambini o ragazzi in regime semiresidenziale, ai sensi dell’art. 2.1 della DGR n. 1904/2011, verrà corrisposta una tariffa corrispondente al 60% di quella aggiudicata. a tariffa aggiudicata potrà essere aumentata fino ad un massimo del 30% nelle situazioni di disabilità accertata ai sensi della L.R. 9.2.2008, n. 4 ed è aumentabile fino un massimo del 40% per minori vittime di maltrattamento o abuso, che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post acuzie GR n. 911/2017), non cumulabile con la precedente. | |||
Oggetto Casa Famiglia Multiutenza n. 2 Tipologie di servizio distinte riferimenti | per | sub- | |
2.a.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 0 a 17 anni che presentano un livello di bisogno di 2.a cura e/o assistenziale di lieve gravità o € 48,00 28176 € 1.352.448,00 eventuale prolungamento di progetto sino ad un massimo di 21 anni 2.b.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 0 a 2.b 17 anni che presentano un livello di bisogno di € 60,00* # 7244 € 434.640,00 cura e/o assistenziale di moderata gravità 2.c.- Servizio rivolto ad utenti minorenni nella 2.c fascia da 0 a 6 anni vittime di grave abuso e/o maltrattamento € 105,00 6164 € 647.220,00 TOTALE OGGETTO 2 € 2.434.308,00 Nel caso in cui, nell’ambito dei posti autorizzati, vengano accolti bambini o ragazzi in regime semiresidenziale, ai sensi dell’art. 2.1 della DGR n. 1904/2011, verrà corrisposta una tariffa corrispondente al 60% di quella aggiudicata. * La tariffa aggiudicata potrà essere aumentata fino ad un massimo del 40% nelle situazioni di disabilità accertata ai sensi della L.R. 9.2.2008, n. 4 e di minori vittime di maltrattamento e/o abuso, che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post acuzie (DGR n. 911/2017) e per i quali si rende necessario altresì supportare e qualificare ulteriormente interventi di particolare complessità socio sanitaria. # A fronte di limitate ed eccezionali situazioni di accoglienza potranno essere definiti, in accordo fra le parti, aumenti tariffari fino ad un massimo del 25%, sulla base del progetto individualizzato per minori che, in conseguenza di gravissima disabilità, presentano condizioni di totale dipendenza, necessitano di assistenza continua nell’arco delle 24 ore e sono in condizioni di non potere seguire i normali percorsi di integrazione scolastica e nei servizi. |
B) STRUTTURE EDUCATIVE (prima fascia) | |||||
Oggetto Comunità educativa n. 3 residenziale Tipologie di servizio distinte riferimenti | per | sub- | BASE D’ASTA (per giornata di occupazione del posto) | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su base quadriennale) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) |
3.a.- Servizio rivolto ad utenti minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni che necessitano, 3.a per un periodo limitato (max 6 mesi), di € 60,00 4504 € 270.240,00 prestazioni prevalentemente di natura assistenziale comunque nell’ambito di un contesto educativo 3.b.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 3.b 17 anni che presentano un livello di bisogno di € 75,00 47948 € 3.596.100,00 cura e/o assistenziale di lieve gravità 3.c.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 3.c 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di moderata gravità € 90,00 22160 € 1.994.400,00 3.d.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 3.d 17 anni che presentano un livello di bisogno di cura e/o assistenziale di elevata gravità € 115,00* 39128 € 4.499.720,00 TOTALE OGGETTO 3 € 10.360.460,00 * La tariffa aggiudicata potrà essere aumentata fino ad un massimo del 25% sulla base dell’eventuale maggiore intensità operativa sull’utente e nel caso di minorenni da 0 a 6 anni ospitati eccezionalmente ai sensi del punto n. 8.2.1 della DGR n. 1904/2011 | |||||
Oggetto Comunità educativa n. 4 semiresidenziale Tipologie di servizio distinte riferimenti | per | sub- | |||
4.a.- Servizio rivolto ad utenti minorenni di età 4.a compresa tra i 6 e i 17 anni che necessitano di € 60,00 # 58536 € 3.512.160,00 prestazioni di natura diurna intensiva TOTALE OGGETTO 4 € 3.512.160,00 # A fronte di limitate ed eccezionali situazioni di accoglienza potranno essere definiti, in accordo fra le parti, aumenti tariffari fino ad un massimo del 25%, sulla base del progetto individualizzato per minori che, presentano gravi disturbi del comportamento | |||||
B) STRUTTURE EDUCATIVE (seconda fascia) | |||||
Oggetto Comunità educativo-integrata n. 5 residenziale Tipologie di servizio distinte riferimenti | per | sub- | BASE D’ASTA (per giornata di occupazione del posto) | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su base quadriennale) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) |
5.a.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 5.a 17 anni che presentano un quadro € 250,00 * 1644 € 411.000,00 psicopatologico grave 5.b.- Servizio rivolto ad utenti minorenni da 6 a 5.b 17 anni che presentano un quadro € 180,00* 2920 € 525.600,00 sintomatologico severo, con prevalenza di difficoltà psicologiche e relazionali TOTALE OGGETTO 5 € 936.600,00 * La tariffa aggiudicata potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20% per quei minori che, pur non necessitando di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post acuzie (DGR n. 911/2017), si renda necessario supportare, in forza di elevati disturbi del comportamento, attraverso ulteriori azioni di supporto sanitario | |||||
Oggetto Comunità educativo-integrata n. 6 semiresidenziale | |||||
6.a.- Servizio rivolto ad utenti minorenni di età 6.a compresa tra i 6 e i 17 anni in condizione di € 75,00 # 360 € 27.000,00 forte disagio e che necessitano di prestazioni di natura diurna TOTALE OGGETTO 6 € 27.000,00 # A fronte di limitate ed eccezionali situazioni di accoglienza potranno essere definiti, in accordo fra le parti, aumenti tariffari fino ad un massimo del 25%, sulla base del progetto individualizzato per minori che, presentano disturbi psichiatrici e/o gravi disturbi del comportamento |
C) STRUTTURE PER L’AUTONOMIA | ||||
Oggetto n. 7 | Gruppo appartamento | BASE D’ASTA (per giornata di occupazione del posto) | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su base quadriennale) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) |
7.a.- Servizio rivolto ad utenti di età compresa 7.a tra i 17 e i 21 anni (eccezionalmente ragazzi a partire dai 16 anni ai sensi dell’art. 8.4.1 della DGR n. 1904/2011) | € 40,00 | 3360 | € 134.400,00 | |
TOTALE OGGETTO 7 | € 134.400,00 | |||
Oggetto n. 8 | Comunità per l’autonomia | |||
8.a.- Servizio rivolto ad utenti di età compresa 8.a tra i 17 e i 21 anni (eccezionalmente ragazzi a partire dai 16 anni ai sensi dell’art. 8.4.2 della DGR n. 1904/2011) | € 35,00 | 360 | € 12.600,00 | |
TOTALE OGGETTO 8 | € 12.600,00 | |||
D) STRUTTURE PER GESTANTI E PER MADRE CON BAMBINO | ||||
Oggetto Comunità per gestanti e per madre con n. 9 bambino | BASE D’ASTA (per giornata di occupazione del | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su | QUADRO ECONOMICO AQ | |
Tipologie di servizio distinte per sub - riferimenti | posto) | base quadriennale) | (quadriennale) | |
9.a 9.a.- Servizio rivolto a gestante che non presenta problematiche psicopatologiche 9.b 9.b.- Servizio rivolto a gestante che presenta problematiche psicopatologiche 9.c.- Servizio rivolto a madre che non presenta 9.c problematiche psicopatologiche, né gravi compromissioni nelle responsabilità genitoriali 9.d.- Servizio rivolto a madre che presenta 9.d problematiche psicopatologiche e/o gravi compromissioni nelle responsabilità genitoriali 9.e. - Servizio rivolto ad utenti con età inferiore 9.e ai 3 anni o a minore con età superiore senza problematiche psicopatologiche e/o comportamentali 9.f. - Servizio rivolto ad utenti con età superiore 9.f ai 3 anni con problematiche psicopatologiche e/o comportamentali 9.g. - Servizio rivolto ad utenti con età superiore 9.g ai 3 anni con gravi problematiche psicopatologiche e/o comportamentali | € 50,00 * | 16676 | € 833.800,00 | |
€ 70,00 * | 360 | € 25.200,00 | ||
€ 50,00 * | 112 | € 5.600,00 | ||
€ 80,00 * | 300 | € 24.000,00 | ||
€ 60,00 * | 19988 | € 1.199.280,00 | ||
€ 90,00 * | 25984 | € 2.338.560,00 | ||
€ 110,00 * | 328 | € 36.080,00 | ||
TOTALE OGGETTO 9 | € 4.462.520,00 | |||
E) STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA | ||||
Oggetto n. 10 | Comunità di pronta accoglienza | BASE D’ASTA (canone annuo) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) | |
€ 295.000,00 | € 1.180.000,00 | |||
* Nel caso in cui l’inserimento riguardi la madre con tre o più figli minori la tariffa sarà quella aggiudicata per il punto 9.e per ogni minore accolto a partire dal terzo figlio più grande di età | ||||
F) STRUTTURE ubicate fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | ||||
Oggetto n. 11 | BASE D’ASTA (per giornata di occupazione del | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) | |
posto) | base quadriennale) | |||
Comunità familiare per minori ubicata fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | € 48,00 | 3916 | € 187.968,00 | |
TOTALE OGGETTO 11 | € 187.968,00 |
Oggetto n. 12 | BASE D’ASTA (per giornata di occupazione del posto) | QUANTITA’ (espressa in giornate occupazione posto su base quadriennale) | QUADRO ECONOMICO AQ (quadriennale) |
Comunità educativa per minori ubicata fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | € 60,00 * | 1460 | € 87.600,00 |
TOTALE OGGETTO 12 | € 87.600,00 | ||
* La tariffa aggiudicata potrà essere aumentata fino al 40% nel caso di utente con gravi problematiche psicopatologiche e/o comportamentali | |||
Oggetto n. 13 | |||
Comunità di pronta accoglienza per minori ubicata fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | € 75,00 | 360 | € 27.000,00 |
TOTALE OGGETTO 13 | € 27.000,00 | ||
Oggetto n. 14 | |||
Comunità alloggio per adolescenti ubicata fuori Regione Emilia Romagna entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | € 35,00 | 360 | € 12.600,00 |
TOTALE OGGETTO 14 | € 12.600,00 | ||
Oggetto n. 15 | |||
Casa famiglia entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | € 48,00 | 360 | € 17.280,00 |
TOTALE OGGETTO 15 | € 17.280,00 | ||
Oggetto Comunità per gestanti e madre con bambino n. 16 entro il perimetro di 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini | |||
16.a 16.a.- Servizio rivolto a gestante/madre 16.b 16.b.- Servizio rivolto al minore | € 50,00 * € 60,00 * | 6608 8048 | € 330.400,00 € 482.880,00 |
TOTALE OGGETTO 16 | € 813.280,00 | ||
* La Tariffa aggiudicata potrà essere aumentata fino al 40% nel caso di utente con gravi problematiche correlate alla responsabilità genitoriale, psicopatologiche e/o comportamentali | |||
TOTALE QUADRO ECONOMICO QUADRIENNALE AQ | € 24.518.448,00 |
N.B. 5i precisa che, per tutte le casistiche indicate in corrispondenza di ciascun oggetto di AQ nelle note indicate nella tabella sopra riportata, le eventuali variazioni delle tariffe aggiudicate saranno di competenza dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM).
Il totale del quadro economico quadriennale dell’AQ, anche ai fini dell’art. 3f − comma 4 del Codice, è quantificato in EUR 38.248.778,88 (€ 24.f18.448,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), valore quadriennale a base d’asta + 30% quale valore opzionale stimato per le eventuali variazioni tariffarie di cui alla tabella precedente, pari a € 7.3ff.f34,40 al netto dell’IVA
= € 31.873.982,40 + 20% calcolato su detto ultimo valore ai sensi dell’art. 106 , comma 12 del D. Lgs. n. f0/2016, pari a € 6.374.796,48 al netto dell’IVA).
Tale importo costituisce il tetto di riferimento non superabile (art. f4 D.Lgs 163/2006) dai Contratti Applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’AQ. In base ai principi che disciplinano l’istituto dell’AQ, quale strumento maggiormente idoneo per disciplinare le
acquisizioni che presumibilmente (sulla base di un giudizio prognostico) si rendono necessarie in un certo arco temporale, i quantitativi indicati in corrispondenza di ciascun Oggetto non impegnano l’Azienda USL della Romagna, la quale rimane impegnata solo in riferimento ai singoli Contratti Applicativi. Entro i limiti del predetto tetto di riferimento, i quantitativi indicati in ciascun Oggetto possono quindi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del fabbisogno effettivo che verrà espresso, di anno in anno, dalla SA attraverso la stipula di Contratti Applicativi discendenti dall’AQ.
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni dell’U.O. NFIA − Servizio Tutela Minori − cui necessita la fornitura in oggetto ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di esecuzione dei servizi in gara, nell’arco temporale di durata dell’AQ.
Gli OE sono tenuti a stipulare ulteriori eventuali Contratti Applicativi, fino ad un incremento massimo pari al 20% del quadro economico complessivo (tetto di riferimento), agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con il presente documento, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. f0/2016.
Il quadro economico di cui al presente articolo potrà essere ridefinito in qualsiasi momento, anche in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx’XX ed anche unilateralmente da parte della SA, in conseguenza dell’eventuale entrata in vigore di normativa nazionale e/o regionale che, definendo sistemi e individuando strumenti di monitoraggio dei volumi e dei costi riferiti ai servizi Oggetto di gara e di aggiudicazione, introduca vincoli e/o imponga riduzioni (a livello aziendale e/o regionale) in ordine al tetto massimo di spesa sostenibile su base annuale e/o pluriennale.
L’appalto è finanziato con il bilancio dell’AUSL della Romagna.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’AQ è pari a mesi 48 (quattro anni) dalla data di stipulazione del contratto o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice.
Fer durata dell’AQ si intende il periodo entro il quale l’Azienda USL della Romagna può stipulare Contratti Applicativi con gli OE che sono parti dell’AQ. Successivamente alla scadenza dell’AQ non possono essere emessi Contratti Applicativi. Ove, alla data di scadenza del sopraddetto termine, fossero in corso l’esecuzione di servizi conseguenti a Contratti Applicativi emessi durante la vigenza dell’AQ, l’OE Gestore del servizio è tenuto a garantire l’esecuzione della prestazione fino alla scadenza del Contratto Applicativo, ancorchè succesiva alla scadenza dell’AQ.
Il suddetto termine quadriennale decorre dalla data di stipula dell’AQ, e comunque dalla data di esecuzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. f4, c. 1, D.Lgs. f0/2016, non è ammessa proroga dell’AQ, salvo in casi eccezionali debitamente motivati. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’AQ o del singolo Contratto Applicativo, l’OE aggiudicatario dovrà prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara.
Frima della scadenza dell’AQ, qualora l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato del quinto, lo consenta, possono essere stipulati nuovi Contratti Applicativi per servizi la cui scadenza è successiva, fino ad un massimo di un anno dalla data di scadenza dell’AQ. Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx−Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei Contratti Applicativi), la SA si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.
5. 5OGGETTI AMME55I IN FORMA 5INGOLA E A55OCIATA E CONDIXIONI DI FARTECIFAXIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 4f del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
h vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
h vietato al concorrente che partecipa al singolo oggetto di AQ in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di parteciparvi anche in forma individuale.
h vietato al concorrente che partecipa al singolo oggetto di AQ in aggregazione di imprese di rete, di parteciparvi anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara in aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all’articolo 4f, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 3f3 del codice penale.
Ai consorzi di cui all’art. 4f comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7−bss del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4f, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 4f, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Fer tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 4f, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub− associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub−associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub−associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186−bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUI5ITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. f3, comma 16−rey, del d.lgs. del 2001 n. 16f.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
S. REQUI5ITI 5FECIALI E MEXXI DI FROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCFass in conformità alla delibera ANAC n. 1f7 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. f9, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
S.1 REQUI5ITI DI IDONEITÀ FROFE55IONALE
art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs f0/2016
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure nel registro dei competenti ordini professionali e/o prefettizi.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Faesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) autocertificazione del possesso di autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali e /o semiresidenziali per minori per strutture ubicate nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx ai sensi della DGR 1904/2011 e s.m.i. o in caso di strutture ubicate fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed entro il perimetro di f0 chilometri dai confini del Comune di Rimini, autorizzazione al funzionamento ai sensi della relativa normativa regionale di riferimento. Limitatamente alle strutture per le quali, al momento della presentazione dell’offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l’istruttoria finalizzata all’autorizzazione al funzionamento ex DGR 1904/2011 o, in caso di strutture ubicate fuori Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed entro il perimetro di f0 chilometri dai confini del Comune di Rimini, ai sensi della relativa normativa regionale di riferimento, la SA consente all’OE di partecipare alla procedura di AQ producendo la documentazione relativa all’istanza presentata, fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento della stessa autorizzazione. In ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all’autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell’aggiudicazione della gara, l’OE sarà escluso dalla stipula del contratto di AQ nonché dei discendenti Contratti Applicativi fino all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento;
c) dichiarazione d’impegno − nel caso in cui, alla data di scadenza del bando, l’OE non disponga di una struttura residenziale o semiresidenziale per minori ubicata nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx o a una distanza massima di f0 chilometri dai confini del territorio del Comune di Rimini − ad istituirne una entro 60 giorni dall’aggiudicazione della presente procedura di gara, fermo restando che sarà escluso dalla stipula del contratto di AQ nonché dei discendenti Contratti Applicativi fino all’ottenimento della relativa autorizzazione al funzionamento.
S.2 REQUI5ITI DI CAFACITÀ TECNICA E FROFE55IONALE
art . 83 c. 1 lett. c) D. Lgs. n. f0/2016
a) esperienza maturata, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali aventi ad oggetto l’accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie, instaurati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che abbiano comportato l’occupazione di almeno due terzi dei posti autorizzati a favore di utenti in carico ai Servizi Fubblici di Tutela Minori e/o Neuropsichiatria infantile.
In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 7f% del parametro sopra indicato (che è stabilito in almeno due terzi dei posti autorizzati a favore di utenti in carico ai Servizi Fubblici di Tutela Minori e/o Neuropsichiatria infantile). Fer i Consorzi di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) e c) si rinvia all'art. 47 del D.Lgs. f0/2016. In caso di RTI o di consorzi ordinari il requisito deve essere posseduto cumulativamente; ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. f0/2016 si precisa che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota cumulativamente tra le mandanti per una percentuale non inferiore al 10% ciascuna.
Il concorrente dovrà elencare i contratti in vigore nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indicando per ciascun contatto: ragione sociale esatta del committente, oggetto del contatto, numero di giornate erogate distinte per ciascuna delle annualità del triennio di riferimento.
S.3 INDICAXIONI FER I RAGGRUFFAMENTI TEMFORANEI, CON5ORXI ORDINARI, AGGREGAXIONI DI IMFRE5E DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 4f comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub−associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. S.1 lett. a), lett. b) o lett. c) devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. S.2 deve essere posseduto:
a. cumulativamente dal RTI o consorzio ordinario (la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito e la restante quota complessivamente tra le mandanti per una percentuale non inferiore al 10% ciascuna) o dal GEIE o dalla rete di impresa;
S.4 INDICAXIONI FER I CON5ORXI DI COOFERATIVE E DI IMFRE5E ARTIGIANE E I CON5ORXI 5TABILI
I soggetti di cui all’art. art. 4f comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. S.1 lett. a), lett. b) o lett. c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle strutture/locali nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all’art. 4f, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 4f, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 4f del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al ssngolo lorro a sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUF, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
In caso di avvalimento, la concorrente deve presentare la seguente documentazione:
a) una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, da inserire nell’apposita sezione del DGUE;
b) il DGUE dell’impresa ausiliaria da compilarsi sulla piattaforma SATER;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. f0/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, da inserire nelle apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l’Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’OE concorrente;
e) l’originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; a pena di nullità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare in modo compiuto, esauriente e specifico:
I. oggetto: requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
II. durata: tale termine deve coincidere con l’intera durata dell’appalto, comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia;
III. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
f) solo in caso di avvalimento interno nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, è ammessa la presentazione di una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Avcp/ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico c/o l’Osservatorio.
9. 5UBAFFALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 10f del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori ai sensi dell’art. 80 c. 14 devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 10f, comma 3 del Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Usl della Romagna di quanto subappaltato.
10. GARANXIA FROVVI5ORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice.
In considerazione della circostanza che la presente procedura di gara è finalizzata alla stipulazione di un AQ con più operatori economici, la garanzia provvisoria viene stabilita nella misura dell’1% del valore posto a base d’asta di ciascun oggetto di AQ, il cui importo è indicato nell'allegato 3.7 – Importo Cauzioni Frovvisorie, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.1f9; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 1f9. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere dell'AUSL della Romagna INTESA SAN XXXXX IBAN XX00X0000000000000000000000 Intestato AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx−pub/garanzie−finanziarie/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx−pub/soggetti−non− legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 31 del 19/01/2018;
4. avere validità per almeno per 18 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
f. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 19f7 del codice civile;
c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma f del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul 5ATER:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/200f sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.F.R. n. 44f/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/200f, corredato da autodichiarazione sottoscritta, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.F.R. n. 44f/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tale caso la conformità del documento all’originale dovrà esser
attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/200f.
E’ accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente dal rappresentante dell’impresa partecipante e dal soggetto che ha apposto la firma olografa sull’originale cartaceo.
Non è accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente solo dal rappresentante dell’impresa partecipante, senza l’attestazione di conformità all’originale come sopra descritta.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Fer fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del f0% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 4f, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 4f, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 4f, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/200f, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile − e quindi è causa di esclusione − la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. FAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 20/12/2017 n. 1300 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, entro il termine perentorio della presentazione dell’offerta.
E’ dovuta da ogni partecipante e valevole per l’intera durata del contratto principale.
Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono consultabili direttamente sul sito dell’ANAC al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxx ssioneContributi;
c/o l’ANAC è altresì attivo il Contact Center al numero verde 800−896936. L’avvenuto pagamento deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Si precisa che l'importo del CIG è quello riferito al valore economico massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 3f comma 16 del X.X.xx. f0/16.
In considerazione dunque della tipologia di appalto, accordo quadro con più operatori economici, il CIG (codice identificativo gara) della presente gara è unico: 8104S868FB e l’importo della contribuzione a carico dei partecipanti alla gara è il seguente: € 500,00, sia che si partecipi per un solo oggetto, sia che si partecipi per più oggetti.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/200f.
13. MODALITÀ DI FRE5ENTAXIONE DELL’OFFERTA E 5OTTO5CRIXIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/
5i raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta dovrà essere collocata sul 5istema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara e sul portale.
L'offerta è costituita da tre parti:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo, disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul 5ATER e di segnalare tempestivamente sia al call-center di 5ATER che alla 5tazione Appaltante eventuali problematiche tecniche.
In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER, che provochino il tardivo o mancato caricamento dell’offerta.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Frima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore Economico stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.
Fer i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Faesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 44f/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Faesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 44f/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Qualora siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
Nel caso in cui per effettuare l’offerta si rendesse necessario inserire a sistema file compressi (tipo
.zip), si raccomanda di NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli file in esso contenuti non ulteriormente compressi.
Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx−legale/gare e sul SATER.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 44f/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Fer la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad es.: certificati ISO, etc.).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. f9, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 18 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Considerato che in caso di accesso agli atti, saranno consegnati i file originali firmati digitalmente, si invita a non inserire nelle diverse sezioni della documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) copie dei documenti d’identità del sottoscrittore all’interno dei file trasmessi. Eventualmente allegare il/i documento/i d’identità del sottoscrittore/i una sola volta con file separato rispetto ai file della documentazione. Nel caso in cui fossero inseriti documenti d’identità all’interno dei file, tale circostanza sarà considerata come consenso alla divulgazione.
14. 5OCCOR5O I5TRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
2. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
f. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine − non superiore a dieci giorni − perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BU5TA “A” – DOCUMENTAXIONE AMMINI5TRATIVA
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/
15.1 DOMANDA DI FARTECIFAXIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui ai seguenti paragrafi.
Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- applicazione del contrassegno telematico: n. 1 marca da bollo da euro 16,00 (indicante il numero identificativo e la data), sul modulo per l’attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 3.3 − Domanda di partecipazione); in tal caso è necessario allegare alla domanda di partecipazione dichiarazione di copia conforme all’originale di detto contrassegno telematico;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 1f del DFR 642/72.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. f8 del Codice, pertanto la domanda dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale.
5ottoscrizione.
La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4−quarey, del d.l. 10 febbraio 2009, n. f, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4−quarey, del d.l. 10 febbraio 2009, n. f, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in file separato dalla restante documentazione;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura oppure copia conforme all’originale del verbale di conferimento, come specificato all’art. 13.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROFEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, completando direttamente il modello presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Farte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Nel modello DGUE compreso nella documentazione di gara, questa parte è già precompilata dalla Stazione appaltante.
Farte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Indicare la medesima FEC utilizzata nella registrazione al SATER.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI, completando direttamente il modello presente sul SATER;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5. FASSOE dell’ausiliaria;
6. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Fino all’aggiornamento del DGUE alle modifiche normative del D.Lgs. n. f0/2016, ciascun soggetto compilando la domanda di partecipazione predisposta dalla SA (allegato 3.3) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma f, lett. c), c−bis), c−ter), c−quater), f−bis) ed f−ter) del Codice.
Farte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 6 del presente disciplinare (Sez. A−B−C−D).
Farte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al par. 7.1 Requisiti di idoneità, del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale, del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare, se richiesti.
Farte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e f, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e f, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAXIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAXIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 44f/2000, utilizzando il modello “Donanda di partecipa>ione e dictiara>ioni integrative” (allegato 3.3) di cui al precedente paragrafo 1f.1, con le quali:
1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma f lett. c), c− bis), c−ter), c−quater), f−bis) e f−ter) del Codice;
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico d’Appalto ed in tutta la documentazione gara, compresi tutti gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati nel corso della procedura stessa;
4) dichiara di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 18 mesi dal termine fissato per la presentazione, e che l’offerta economica è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei seyvsss/foynsruya, sia sulla determinazione della propria offerta;
f) accetta il patto d’integrità allegato e predisposto dall’AUSL Romagna ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L.190/2012 (allegato 3.2);
6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con delibera del Direttore Generale n.
209 del 30/0f/2018 reperibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx− trasparente/disposizioni−generali/atti−generali/codice−disciplinare−e−codice−di− condotta/item/427−nuovo−codice−comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;
7) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, il CCNL applicato, dati INFS e INAIL; indica l’indirizzo FEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma f del Codice;
8) Fer gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
Dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e f3, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’AUSL la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9) Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
autorizza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ogguye non autorizza a rilasciare copia di parti dell’offerta tecnica ben specificate e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in caso di verifica sull’anomalia dell’offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. f3, comma f, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo “Segreti tecnici e commerciali”, del presente disciplinare;
10) Fer gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267:
attesta gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, nonché, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDFR), che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque raccolti dall’Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura stessa, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
12) dichiara che sarà in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto e sue proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile (RCT) e RCO del medesimo operatore economico in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso, come dettagliatamente specificato all’art. 13 del Capitolato tecnico.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente, oltre al DGUE, alla Domanda di partecipazione, al Fatto d’integrità, allega sul SATER i seguenti documenti:
1) elenco della documentazione prodotta;
2) patto di integrità (allegato 3.2)
3) Copia del presente disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento − pubblicato sul profilo committente xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx−legale/gare − è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non
apposta. La produzione di detto documento munito di valida sottoscrizione equivale a manifestazione incondizionata di volontà da parte del concorrente ad accettare le clausole contrattuali regolanti il presente appalto.
4) FA55OE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 1f7/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il FASSOE relativo all’ausiliaria;
5) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma S del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
6) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
7) attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, come da allegata domanda di partecipazione (allegato 3.3);
8) eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 13;
9) Informativa per i servizi di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e sms (Allegato 3.1) − in quanto rientrante tra gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui all’art. 26, c. 1, D.Lgs. 81/2008. L’operatore economico deve presentare l’informativa debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto indicato come datore di lavoro.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’art. 1f.1 Domanda di partecipazione.
Fer i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Fer i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Fer i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Fer le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Fer le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/200f, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Fer le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/200f, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f;
• in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/200f, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del d.lgs. 82/200f.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BU5TA B – OFFERTA TECNICA
La busta “Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, per ciascun oggetto per il quale si intende presentare offerta, il seguente documento da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/:
RELAXIONE TECNICA DETTAGLIATA, in originale, illustrativa DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFERITO ALL’OGGETTO o AGLI OGGETTI DI AQ
FER I QUALI SI FRESENTA OFFERTA, redatta tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel presente disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico (allegato 1), nonché dei criteri di qualità in base ai quali verrà attribuito il punteggio relativo al merito tecnico−qualitativo. La relazione pertanto dovrà illustrare le caratteristiche dei servizi offerti e contenere le indicazioni necessarie a valutare le offerte, sia in ordine al possesso delle caratteristiche di minima indicate nel capitolato tecnico, sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico−qualitativo di cui al successivo art. 18, con riferimento ai criteri di valutazione.
Gli operatori economici concorrenti sono tenuti, pertanto, a presentare un elaborato che semplifichi le fasi di lettura, analisi e consultazione dello stesso. La relazione dovrà essere costituita da massimo di 30 facciate per ogni oggetto di AQ per cui si presenta offerta (allegati esclusi), preferibilmente in formato A4.
L’operatore economico deve indicare nella suddetta relazione, ai sensi dell’art. 4f, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione oggetto dell’appalto.
All’offerta deve essere allegato un Indice riepilogativo di tutti i documenti componenti l’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
16.1 5egreti tecnici e commerciali
Nel caso in cui nella “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” non si sia autorizzato il rilascio di copia di parti della documentazione di gara, il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. f3 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. f3, comma f, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta
sono da secretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’AUSL Romagna si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Si precisa che l’AUSL Romagna non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 1f (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
1S. CONTENUTO DELLA BU5TA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, per ciascun oggetto per il quale si vuole concorrere ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
Inoltre, l’OE partecipante dovrà allegare un file contenente l’offerta economica, redatta in lingua italiana − sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’OE o da persona dotata di idonei poteri di firma, utilizzando preferibilmente il file excel denominato “Fac−simile Schema Offerta Economica” – (allegato 3.4), con l’indicazione in cifre ed in lettere dei seguenti elementi:
A) per gli oggetti MONO-RIFERIMENTO nn. 4, 6, S, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15:
⮚ prezzo unitario offerto, al netto dell’IVA, per una giornata di occupazione del posto (U.M.); pena esclusione i prezzi unitari offerti devono essere pari o inferiori ai prezzi posti a base d’asta (si veda colonna B del fac−simile scheda offerta economica); tale prezzo unitario deve essere comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che l’OE dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.; indicare tale prezzo con un numero massimo di due decimali;
⮚ percentuale di ribasso offerto (in cifre e in lettere) sul prezzo unitario posto a base d’asta
(si vedano rispettivamente colonne C e D del fac−simile scheda offerta economica); tale percentuale dovrà essere calcolata dall’OE con la seguente formula: % di ribasso offerto
= 100 x (prezzo unitario a base d’asta − prezzo unitario offerto)/prezzo unitario a base d’asta;indicare tale percentuale con un numero massimo di due decimali;
⮚ importo complessivo offerto, al netto dell’IVA: tale valore deve essere calcolato dall’OE moltiplicando la quantità di cui alla colonna A del fac−simile di scheda offerta economica per il prezzo unitario offerto di cui alla colonna B del fac−simile di scheda offerta economica; il valore risultante deve essere indicato dall’OE nella cella denominata “totale offerto dall’OZ”, posta in basso nella colonna E del fac−simile scheda offerta economica; indicare tale importo con un numero massimo di due decimali;
⮚ aliquota IVA % (se presente);
B) per gli oggetti MULTI-RIFERIMENTO nn. 1, 2, 3, 5, 9 e 16 ( questi oggetti sono composti da più tipologie di servizi denominati sub−riferimenti):
⮚ prezzo unitario offerto per ogni sub-riferimento, al netto dell’IVA, per una giornata di occupazione del posto (U.M.); pena esclusione i prezzi unitari offerti per ogni sub− riferimento devono essere pari o inferiori ai prezzi posti a base d’asta (si veda colonna B del fac−simile scheda offerta economica); tale prezzo unitario deve essere comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che l’OE dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.; indicare tale prezzo con un numero massimo di due decimali;
⮚ importo complessivo offerto, al netto dell’IVA: tale valore deve essere calcolato dall’OE moltiplicando, per ciascun sub−riferimento, la quantità di cui alla colonna A del fac−simile di scheda offerta economica per il prezzo unitario offerto di cui alla colonna B del fac− simile di scheda offerta economica e sommando poi detti valori (il valore risultante deve
essere indicato dall’OE nella cella denominata “totale offerto dall’OZ”, posta in basso nella colonna E del fac−simile scheda offerta economica; indicare tale importo con un numero massimo di due decimali;
⮚ percentuale UNITARIA di ribasso offerto (in cifre e in lettere) sul valore totale a base
d’asta dell’oggetto multi riferimento in rapporto al valore indicato dall’OE nella cella denominata “totale offerto dall’OE” (compilare le due celle poste in basso nella colonna D del fac−simile scheda offerta economica); tale percentuale UNITARIA, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio prezzo, dovrà essere calcolata dall’OE con la seguente formula: % UNITARIA di ribasso offerto = 100 x (valore totale a base d’asta dell’oggetto multiriferimento – importo complessivo offerto per l’oggetto multiriferimento)/ valore totale a base d’asta dell’oggetto multiriferimento; indicare tale percentuale con un numero massimo di due decimali);
⮚ aliquota IVA % (se presente);
Ai fini della formulazione della graduatoria, la stazione appaltante terrà conto del prezzo complessivo offerto e altresì dei prezzi unitari offerti, per i singoli oggetti e per i riferimenti di oggetto (in caso di oggetti composti da sub−riferimenti); pena esclusione, i prezzi unitari offerti ed il prezzo complessivo risultante devono essere pari o inferiori ai rispettivi prezzi posti a base d’asta.
Inoltre, gli OE partecipanti dovranno indicare, ai sensi dell’art. 9f comma 10 e dell’art. 97, comma f del D.Lgs. f0/2016, sul sistema on−line di SATER i seguenti valori inerenti:
1) i costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente (c.d. oneri della sicurezza aziendali) già ricompresi negli importi offerti; questi costi/oneri della sicurezza aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell’art. 9f comma 10 e dell’art. 97, comma f del D.Lgs. f0/2016, e pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente simbolici (rif. Art. 1f del presente Disciplinare). In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i costi relativi alla sicurezza, propri dell’impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza.
2) i costi della manodopera per le attività necessarie a realizzare il servizio oggetto della gara, già ricompresi negli importi offerti. In caso di RTI, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i propri costi della manodopera, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza.
Infine, si precisa che:
− nel caso di discordanza tra valore offerto indicato nel fac−simile scheda offerta economica (allegato 3.4) e valore inserito a Sistema, ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto del valore risultante nel suddetto allegato;
− l’offerta economica deve essere formulata in euro. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo;
− la validità dell’offerta non può essere inferiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. f0/2016;
− la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implicano l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E’ nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell’offerta stessa;
− la sottoscrizione dell’offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito;
− con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti della S.A. a eseguire i servizi oggetto di contratti applicativi, in conformità a quanto indicato nella documentazione tecnica e nella documentazione contenuta all’interno della Busta C. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti;
− ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. f0/2016 ciascun concorrente non può presentare, per ciascun oggetto di AQ, più di un’offerta (divieto di offerta plurima/alternativa);
5ono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d’asta, indicati.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAXIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 9f, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
FUNTEGGIO MA55IMO | |
Offerta tecnica | S0 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAXIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La Qualità sarà valutata da apposita Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri di seguito indicati:
CRITERIO | FUNTEGGIO MA55IMO ATTRIBUIBILE FER LA VALUTAXIONE DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA RIFERITA AGLI OGGETTI: | |
1 | Titoli di studio, formazione e titoli professionali degli operatori impiegati nell’erogazione del servizio attinenti all’oggetto di AQ per il quale si presenta offerta | 10 |
2 | Modalità di collaborazione con EE.LL./AUSL | 5 |
3 | Sistema di pianificazione della formazione del personale, distinta per i vari ruoli professionali impiegati nell’esecuzione del servizio | 8 |
4 | Modello di costruzione e gestione del progetto individualizzato a favore del minore o della | 10 |
diade | ||
5 | Modello organizzativo di gestione del servizio con riferimento all'esecuzione delle singole attività, al loro coordinamento complessivo ed agli strumenti finalizzati al monitoraggio del progetto | 12 |
6 | Modalità di documentazione della qualità dei servizi erogati attraverso la rilevazione di indici proxi di input, attività e risultato output ed outcome | S |
S | Modalità di erogazione dei servizi alberghieri | 10 |
8 | Frocedura per la costruzione dei progetti quadro | 4 |
9 | Servizi aggiuntivi che non comportino un aumento di costo per la stazione appaltante | 4 |
L’offerta dell’OE che otterrà, prima della riparametrazione, un punteggio inferiore a punti 36 sul totale di 70 punti, relativo ai criteri sopra elencati sarà escluso dal proseguimento della procedura di gara.
18.2 METODO FER IL CALCOLO DEL FUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio qualità sarà attribuito, per ogni singolo oggetto di AQ con il seguente procedimento:
− fermi restando i requisiti di minima previsti dai documenti di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell’esame della documentazione tecnica presentata dall’offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste e corrispondenti agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascuno criterio di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara − giacché inidonee − le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento e nel capitolato tecnico (Allegato n. 1) o che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione.
Relativamente alle offerte dichiarate inidonee o che non raggiungono la suddetta soglia minima di sbarramento non si procede né all’apertura della Busta C, né alla lettura della relativa offerta economica.
I punteggi sono attribuiti secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi C V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei elementi/parametri;
Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento/parametro (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento/parametro (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati coefficienti:
GIUDIXIO | Coefficiente V |
non valutabile/non conforne | 0,00 |
scarso | 0,15 |
insufficiente | 0,35 |
sufficiente | 0,50 |
discreto | 0,65 |
buono | 0,85 |
ottino | 1,00 |
provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico−argomentativa rispetto all’attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l’assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.
Al solo fine di verificare il raggiungimento della soglia minima di sbarramento, la commissione procederà alla determinazione del punteggio parziale, moltiplicando il coefficiente − variabile tra zero (0) e uno (1) − di cui al punto precedente per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione e procederà alla determinazione del punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione, sommando tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli criteri di valutazione.
Le offerte che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione, sono escluse dal prosieguo della gara, giacché inidonee.
Riparametrazione:
per le sole offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento, si procederà, per ciascun criterio alla riparametrazione dei punteggi parziali assegnati dalla commissione; pertanto al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio qualitativo per ciascun criterio verrà attribuito il punteggio massimo qualitativo complessivo previsto per il medesimo criterio (ad esempio 11 punti); alle altre partecipanti verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti sulla base della seguente formula, espressi con massimo due decimali:
punteggio qualità concorrente considerato = 11C(punteggio concorrente considerato/maggior punteggio qualitativo)
Il punteggio qualitativo totalizzato dal concorrente è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio.
Determinato il punteggio complessivo per il merito tecnico qualitativo in riferimento ad ogni singolo oggetto di AQ, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all’espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all’apertura delle offerte economiche caricate “a sistema” dagli XX.XX. concorrenti ed alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo.
18.3 METODO DI ATTRIBUXIONE DEL COEFFICIENTE FER IL CALCOLO DEL FUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato secondo la seguente formula
Formula “ribasso massimo non lineare”:
Ci = (Ri/Rmax) α
dove:
Cs = coeffscsenre arrysbusro al concoyyenre s−essmo; Rs = ysbasso % dell'offeyra del concoyyenre s−essmo; Rmax = ysbasso % dell’offeyra gsù convensenre;
α = 0,2
Il coefficiente Ci sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (30 punti); per il concorrente che offre il maggiore ribasso Cs assume il valore 1.
Il prezzo di riferimento ai fini della determinazione della graduatoria per ogni singolo oggetto di AQ, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall’offerta economica di cui all’allegato 3.4:
a) per gli oggetti MULTI-RIFERIMENTO, alla voce “FERCENTUALE UNITARIA DI RIBASSO OFFERTA” (si veda cella in basso nella colonna C del fac−simile scheda offerta economica);
b) per gli oggetti MONO-RIFERIMENTO alla voce “% DI RIBASSO OFFERTA” di cui alla colonna C del fac−simile scheda offerta economica.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per ciascun oggetto AQ.
18.4 METODO FER IL CALCOLO DEL FUNTEGGIO FINALE
Il Sistema procederà automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all’offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica come sopra determinati.
La graduatoria di AQ, per ogni singolo oggetto, verrà redatta sommando, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti (prezzo + qualità); il concorrente che avrà ottenuto la somma dei punteggi più alta si qualificherà primo in graduatoria ed a seguire, in ordine decrescente, verrà determinato il posizionamento degli altri concorrenti.
19. 5VOLGIMENTO OFERAXIONI DI GARA: AFERTURA DELLA BU5TA A – VERIFICA DOCUMENTAXIONE AMMINI5TRATIVA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 17/02/2020, alle ore 10:00.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo SATER e sul sito dell’AUSL della Romagna, nella sezione dedicata alla presente procedura.
Farimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER e sul sito dell’AUSL Romagna, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno tre giorni prima della data fissata.
Il RUF/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
Il RUF/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER, a sbloccare la Documentazione Amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta e a controllarne la completezza.
Successivamente il RUF/seggio di gara procederà a:
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) Attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14 dedicato;
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara; di tale informazione sarà dato avviso ai concorrenti a mezzo FEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER, ai sensi dell’art. 76 comma 2−bis del Codice.
Il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura telematica che assicura la “conservazione” dell’integrità delle offerte, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.
Ai sensi dell’art. 8f, comma f, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 1f7/2016.
20. COMMI55IONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUF nella valutazione della congruità delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. AFERTURA DELLE BU5TE B E C – VALUTAXIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice/Seggio di gara presieduto dal Fresidente della Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica virtuale, allo sblocco della busta contenente l’offerta tecnica (parte “B”) caricata sul SATER ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione, procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUF che procederà ai sensi dell’art. 76, comma f, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, il RUF/seggio di gara, darà atto da SATER, dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara operate dalla Commissione giudicatrice.
Nella medesima seduta pubblica virtuale o in una seduta pubblica virtuale successiva, non dovendosi fare valutazioni in merito all’offerta economica ma trattandosi di una mera operazione matematica che viene svolta in automatico da SATER, il RUF/seggio di gara procederà allo sblocco delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase di gara.
Secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18, SATER, in modalità automatica, attribuirà il punteggio alle offerte economiche e procederà all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 9f, comma 9 del Codice.
Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (qualità + prezzo) più alto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offeyra recnsca.
Nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUF/seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, dà atto della graduatoria formulata dal Sistema e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23 “AGGIUDICAZIONE DELL’AFFALTO E STIFULA DEL CONTRATTO”.
Infine, qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, segnalate automaticamente da SATER, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUF/seggio di gara chiude la seduta pubblica virtuale e procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22 “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione/seggio provvede a comunicare, tempestivamente al RUP − che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma f, lett.
b) del Codice − i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. f9, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. f9, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Frocura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUF, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Agenzia procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUF richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUF, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUF esclude, ai sensi degli articoli f9, comma 3 lett. c) e 97, commi f e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
23. AGGIUDICAXIONE DELL’AFFALTO E 5TIFULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione/seggio – o il RUF, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUF tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di una sola offerta valida pervenuta, purché risulti congrua in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 9f, comma 12 del Codice.
In relazione:
a) ad interventi di riorganizzazione che dovessero verificarsi prima dell’aggiudicazione della gara, che comportino modifiche dei protocolli e/o delle attività aziendali e/o dell'assetto organizzativo;
b) a rivalutazione delle politiche aziendali di finanziamento;
c) al mancato perfezionamento delle procedure di finanziamento in caso di finanziamenti Regionali o Statali;
d) ad altre eventuali casistiche;
motivatamente, l’AUSL della Romagna si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare o annullare in tutto o in parte la gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 8f, comma f Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Frima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8f comma f del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 9f, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma f, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma f e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4− bss e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 1f9/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria è da intendersi automaticamente svincolata senza ulteriori comunicazioni:
- all’atto della stipula del contratto, per l’aggiudicatario;
- all’atto della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, per tutti gli altri concorrenti.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 1f9/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 1f9/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 3f giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (GU 2f.1.2017 n. 20), sono a carico degli XX.XX. aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.105,49 IVA e altre spese comprese. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
5ono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse − ivi comprese quelle di registro ove dovute − relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 10f, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub−contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub−contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 10f, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. LICENXE, AUTORIXXAXIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
Fer tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall’impresa aggiudicataria. Fertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l’impresa aggiudicataria. L’aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.
Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all’impresa, questa deve provvedere all’immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.
Nell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, f e 6 dell’art 30 del D.Lgs. f0/2016.
La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 3, del
D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L’esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per il ipotesi di esclusione individuate dall’apposito decreto attuativo.
In ottemperanza all’art. 30, comma 6, D.Lgs f0/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma f del medesimo articolo, il RUF invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990.
Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell’eventuale subappaltatore, che attesti l’avvenuto assolvimento, nel corso dell’anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all’RTI/consorzio/ imprese riunite in rete nella forma di unione costituita. Il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.
25. MODALITÀ E TERMINI DI E5ECUXIONE DELL’AFFALTO
Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi e ad effettuare le attività dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
L’erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il Committente.
26. CORRI5FETTIVI
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda Sanitaria in forza del presente contratto sono calcolati sulla base dell’offerta economica formulata.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni/servizi eseguiti a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub−fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10f comma 13 del Dlgs. n. f0 del 2016.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
2S. ADEGUAMENTO DEI FREXXI
Si precisa che i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventuale periodo di proroga o rinnovo.
28. FATTURAXIONE, FAGAMENTI, CE55IONE DEL CREDITO
28.1 Fatturazione
Tutte le fatture emesse e i documenti contabili devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.
Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell’ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG di gara e CIG derivati (relativamente ai CA che saranno staccati con gli XX.XX. aggiudicatari nel periodo di vigenza contrattuale).
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. ff, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA − I.F.A.− codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Fer ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:
Azienda Usl della Romagna U.O. Bilanci e Flussi Finanziari dell’ambito territoriale di Cesena (tel. 0f47−3f22f0).
Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal
Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre
2014, n. 161.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Fartita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17−ter d.F.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Fertanto, a decorrere dalla data del 01/01/201f, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI FAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/201f. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
28.2 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs f0/2016.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgsf0/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.
29. TRACCIABILITÀ DEI FLU55I FINANXIARI E CLAU5OLA RI5OLUTIVA E5FRE55A
La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Foste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest’Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall’art. 24 del presente disciplinare.
La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l’Azienda USL della Romagna e la Frefettura − Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.
La ditta aggiudicataria s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Fubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG.
In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Fertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all’art. 4f c.2 lett. d) del D.Lgs. f0/2016.
30. TRATTAMENTO DEI DATI FER5ONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDFR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Fotranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ausl della Romagna individuati quali “autorizzati al trattamento”, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela dell’Ausl della Romagna in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDFR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per
i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 1f a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDFR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Ausl della Romagna UO Affari Generali e Direzione Fercorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 00000 Xxxxxxx, oppure al Direttore della UO Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47f22 Cesena (FC).
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 00000 Xxxxxxx, Tel. 0f44.286f02; Fec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall’Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DFO), i cui contatti sono i seguenti:
Email: xxx@xxxxxxxxxxx.xx
FEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
31. OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINI5TRAXIONE AFERTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d’integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
• rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.F.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. f4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 16f”. A tal fine, la stazione appaltante precisa che nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.F.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
• rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna f6/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014.
A tal fine, la stazione appaltante precisa che:
• detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx − sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell’offerta rivolgendosi via e−mail al RUF;
• nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell’Azienda USL della Romagna, in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all’interno o per conto dell’Azienda USL della Romagna;
• riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
• riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto snrey gayres ai sensi e per gli effetti dell’art. 14f6 c.c. e dell’art. 2,
c. 3, D.F.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al D. Lgs. f0/2016.
A tal fine, la stazione appaltante tiene conto:
• delle modalità individuate dall’art. 1, commi 1f, 1 6 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• dell’art. 37, X.Xxx. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• delle indicazioni interpretative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso il parere 7 febbraio 2013, n. 49; (d) delle indicazioni interpretative fornite dall’Avcp, dalla Civit/Anac, dal Dipartimento della Funzione Fubblica e/o dalle autorità governative; (e) degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione Xxxxxx−Romagna in materia.
In particolare, la stazione appaltante, pubblica nel proprio sito web istituzionale:
• la struttura proponente;
• l'oggetto del bando identificato dal CIG e la procedura di scelta del contraente;
• l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
• l'aggiudicatario, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
• l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA;
• i tempi di completamento del servizio o fornitura oggetto di appalto (data di effettivo inizio e data di ultimazione);
• l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La stazione appaltante trasmette altresì in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
32. FALLIMENTO, LIQUIDAXIONE, FROCEDURE CONCOR5UALI
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’operatore economico aggiudicatario, l’Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.
In caso di fallimento dell’operatore economico aggiudicatario, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglio offerente escluso l’originario aggiudicatario.
L’eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
33. RI5OLUXIONE
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e relative alla presente procedura di gara, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell’art. 14f6 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione Contraente per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. f0/16 e s.m., l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto “ipso facto et jure” il contratto ai sensi dell’art. 14f6 Cod. Civ., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione al Committente;
f) in caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
g) qualora l’Azienda capofila notifichi n. 3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
l) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
m) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
n) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) il Committente incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Infine, il Committente si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all’art.1f, comma 13, lett.b) del D.L.9f/2012.
In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’ AUSL della Romagna.
In tutti i casi di risoluzione previsti nella presente procedura l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione del contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto medesimo.
34. RECE55O
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4−ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1f9, l’Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite FEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato trattato davanti al competente giudice avverso il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
• dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
• qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente contratto;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
L’Amministrazione Contraente può altresì recedere dal contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite FEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per i Committenti
35. DEFINIXIONE DELLE CONTROVER5IE
Fer le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
36. NORME DI RINVIO
Fer quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. f0 e s.m.s., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/2f/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (ovvero “Codice dei Contratti Fubblici”), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. f6 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. f0”;
• il codice civile;
• tutta la normativa attualmente vigente in tema di attività contrattuale.
FER LA 5TAXIONE AFFALTANTE
Il Direttore ad Interim dell’UO Acquisti Aziendali Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
(Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/0f e s.m.i. )
Il Responsabile Unico del Frocedimento (RUF)
Dr. Xxxxxx Xxxxxx
(Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/0f e s.m.i. )
L’Operatore Economico
(Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/0f e s.m.i. )
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante dell’Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
L’Operatore Economico
(Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/0f e s.m.i.)