CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’ IVA
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’ IVA
TRA:
la societa’ COMUNE DI LUGO con sede in XXXX (XX), XXXXXX XXX XXXXXXX 0, codice fiscale 82002550398, nella persona del Dott. Xxx. XXXXX XXXXXX nato a Brisighella (RA), il 01/05/1962, in qualita’ di Dirigente Area Infrastrutture per il Territorio, a cio’ autorizzato dall’art. 58 dello Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco n 42 del 29/06/2009 in esecuzione della delibera G.C. 119 del 08/08/2012della delibera di G.C. n. 119 del 8/08/2012 e della determina
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.
seguito denominato parte locatrice
E:
del , di
il Sig.
nato a
( ) il residente a
,in Via , C.F. , (P.I.
) in qualita’ di della Ditta
con sede legale in , Xxxxxx Xxxxxxx 00, di seguito denominato parte conduttrice
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l’immobile di sua proprieta’ sito in LUGO (RA), PIAZZA MAZZINI n. 35, piano TERRA con estremi catastali identificati da foglio 107, subalterno 169, particella numeratore 269, per una superficie di mq 46,16 con servizi esterni ed in comune ad uso commerciale ( ). I locali vengono concessi privi di arredo.
Il contratto avra’ durata dal al . Il canone viene pattuito nella misura di Euro annuali.
A garanzia, di tipo DEPOSITO CAUZIONALE, delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’avente causa corrisponde al dante causa la somma di Euro
pari a
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3 mensilita’ del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti all’avente causa al termine di ogni anno di locazione. La garanzia come sopra costituita sara’ restituita al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unita’ immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ART. 2 DURATA
Il contratto alla scadenza del primo periodo di 6 anni si intendera’ tacitamente rinnovabile per ulteriori sei anni, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza e salvo che si verifichino le condizioni di annullamento previsto nell’apposito Regolamento del Pavaglione approvato con delibera di C.C. n 20 del 9/03/2000.
ART. 3 CANONE
Il canone annuo di locazione e’ fissato in Euro oltre ad IVA di legge, cosi determinato dall'applicazione dei nuovi criteri approvati con delibera di G.C. n. 119 del 08/08/2012 citata in premessa, nonché dall'aumento offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
Il locatore dichiara di esercitare l’opzione per l'applicazione dell'Iva sui canoni, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 8 , DPR 633/1972, come modificato dall'art. 35, D.L. 223/2006. Il pagamento sara’ effettuato, tramite la Tesoreria Comunale in n. 4 rate trimestrali posticipate entro i termini dalla stessa fissati, a seguito di emissione di fattura.
Le parti accettano fin d’ora le variazioni che le future disposizioni legislative nazionali e regionali potranno imporre al canone d’affitto.
Il conduttore accetta altresi di uniformarsi, senza eccezione alcuna, a qualsiasi sistema di riscossione del canone che potra’ essere stabilito dal Comune in ogni momento in esecuzione del presente contratto.
Al conduttore e’ fatto obbligo di corrispondere al Comune una indennita’ di mora pari all’interesse legale sull’importo del canone ove non adempia al pagamento dello stesso alle scadenze previste.
Per quanto riguarda l’uso e la manutenzione degli spazi comuni e del loggiato, si fa espresso riferimento all’apposito Regolamento del Pavaglione approvato con delibera di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxx come quant’altro non specificato nel presente contratto.
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ART4 GESTIONE MANUTENTIVA PARTI COMUNI
Il conduttore si fa carico di corrispondere una quota pari al 9,600 per mille, relativa alle superfici delle parti comuni cosi definite dal regolamento del pavaglione, determinata sull’ammontare del costo del servizio di Global service cosi come previsto dall’articolo 9 del sopracitato regolamento del Pavaglione. Tale quota sara’ suscettibile di modifica a seguito delle variazioni degli spazi complessivi occupati, fermo restando che la quota a carico dei conduttori e’ il 51% ripartita in funzione delle superficie locata, rispettivamente per 2/3 a carico dei negozi ed 1/3 a carico degli uffici. Tale quota dovra’ essere versata in rate trimestrali, unitamente alla quota di affitto.
ART. 5 AGGIORNAMENTO DEL CANONE
Le parti concordano l’applicazione dell’art. 32 della Legge di equo canone n. 392/78 e successive modificazioni il quale prevede l’aggiornamento del canone d’affitto con riferimento al 75% delle variazioni ISTAT verificatesi nell’anno precedente. Sulla base dei criteri stabiliti nella delibera di G.C. n. 119 del 08/08/2012 citata in premessa, l’aggiornamento ISTAT avviene con la decorrenza specificata nell’art. 3.
ARTICOLO 6 FORME ASSICURATIVE
L’amministrazione comunale di Lugo non puo' essere in ogni caso ritenuta responsabile dei rischi che possono occorrere al contenuto di ogni esercizio posto nei locali del Pavaglione. L’affittuario deve, in particolare, garantirfe con apposita polizza assicurativa, singola o attraverso un unico "contratto/convenzione" tra tutti gli affittuari, la responsabilita’ civile per la conduzione del fabbricato (con un massimale di Euro 2.582.284,50) con l’estensione ai danni arrecati a terzi conseguenti ad incendio con un massimale unico di almeno Euro 258.228,45 . La polizza deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa verso l’amministrazione del comune di Lugo.
ART. 7 SUBLOCAZIONE
Per la sublocazione si fa espresso riferimento all’art. 36 della Legge n. 392/1978.
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ART. 8 RECESSO
Il conduttore puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone preavviso scritto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di esecuzione del recesso stesso.
ART. 9 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge n. 392/78 e successive modificazioni.
ART. 10 . SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali sono a carico del Conduttore. Il contratto e' soggetto a imposta di registro nella misura del 1 (uno) per cento ai sensi xxxx.xxx. 5, lett. a bis , Tabella, parte I, allegata al DPR 131/86. L.imposta di registro e' a carico di ciascuna parte al 50%, cosi come disposto dall’art. 8 della Legge n. 392/78.
ART. 11 La sottoscrizione del presente contratto implica l’accettazione del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 20 del 09/03/2000 e successive modificazioni e /o integrazioni, che si considera parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.
REP. N.
Letto, approvato e sottoscritto. LUGO,
La parte locatrice
La parte conduttrice
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