CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Foglio Informativo e al Modulo di Apertura, il contratto (di seguito il “Contratto”) tra il Cliente e Banca Farmafactoring
S.p.A. (di seguito la “Banca”).
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Apertura, ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la Guida Pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
b) il Foglio Informativo, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio dalla medesima offerto, nonché sulle relative condizioni economiche.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul Sito Internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page.
Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa di queste condizioni generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali di Contratto”), del Modulo di Apertura e del Foglio Informativo, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Il Cliente può accedere ai servizi offerti dalla Banca attraverso il Sito Internet come meglio descritto al successivo art. 9, nonché attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili. L'introduzione di nuove tecniche di comunicazione a distanza o la modifica di quelle esistenti dovrà essere tempestivamente comunicata al Cliente e non costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
Il conto deposito (di seguito il “Conto Deposito”) è un contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente e si obbliga a restituirle a richiesta del medesimo, alla scadenza dell'eventuale termine convenuto ovvero secondo quanto previsto dal successivo art. 3, riconoscendo su tali somme una remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati.
Sulle somme depositate dal Cliente sono riconosciuti gli interessi nella misura del Tasso Base indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
Qualora il Cliente decida di assoggettare le somme a vincolo potrà godere di un Tasso Migliorativo secondo quanto disciplinato nel successivo art. 3.
La valuta di denominazione del Conto Deposito è l'euro.
Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Deposito.
Art. 3 – Vincoli sulle somme depositate
Al momento dell'apertura del Conto Deposito ovvero nel corso del rapporto, il Cliente potrà individuare la tipologia di vincolo e il periodo di tempo per il quale il medesimo si impegna a mantenere sul Conto tutte o parte delle somme depositate, scegliendo tra le opzioni indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo in vigore (c.d. “vincolo”).
L'importo delle somme per le quali viene richiesta la costituzione del vincolo non può essere inferiore all'importo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Il Cliente può costituire vincoli di diversa tipologia e durata accedendo all'area personale del Sito Internet o tramite il diverso canale reso disponibile dalla Banca. Non è consentito al Cliente modificare la durata di un vincolo pattuito.
Il Cliente può costituire due tipologie di vincoli:
- il Vincolo Facto;
- il Vincolo Facto Plus.
In caso di attivazione di un Vincolo Facto, le somme rimangono interamente indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito senza
la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione alla Banca.
Qualora il Cliente abbia attivato un Vincolo Facto Plus avrà diritto di richiedere, a partire dal giorno lavorativo successivo alla relativa attivazione, di svincolare anticipatamente parte delle somme vincolate, nella misura massima riportata nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del vincolo medesimo. In ogni caso, con riferimento a ciascun Vincolo Facto Plus, non sarà possibile impartire più di una richiesta di svincolo nella medesima giornata.
La richiesta di svincolo dovrà avvenire nel rispetto dell'importo minimo svincolabile previsto nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del vincolo.
Il Cliente può impartire l'ordine di svincolo accedendo all'area personale del Sito Internet o tramite il diverso canale reso disponibile dalla Banca. Le somme svincolate saranno rese disponibili dalla Banca a partire dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta.
La richiesta di svincolo si intende efficace nel giorno di ricezione della relativa richiesta. In caso di svincolo, sino alla data di efficacia della relativa richiesta, la Banca riconoscerà il Tasso Migliorativo applicabile alla tipologia di vincolo in essere sull'intera somma originariamente vincolata. Successivamente a tale data, il Tasso Migliorativo applicabile sarà riconosciuto sulle sole somme che permangono assoggettate a vincolo.
Sulle somme vincolate il Cliente gode di un Tasso Migliorativo,
variabile in funzione della tipologia e della durata del vincolo prescelta.
Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo. Nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riferiti alla tipologia di vincolo prescelta e riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo.
Alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, il Cliente potrà:
- trasferire le somme svincolate sul Conto Predefinito di cui al successivo art. 8;
- lasciare depositate le somme svincolate sul Conto Deposito, usufruendo del Tasso Base applicabile nella misura indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto;
- richiedere alla Banca, nel rispetto dell'importo minimo vincolabile previsto nel Foglio Informativo vigente al momento della richiesta, di assoggettare le somme svincolate ad un nuovo vincolo, tramite il Sito Internet o il diverso canale che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. Il nuovo vincolo avrà efficacia, anche ai fini del riconoscimento del Tasso Migliorativo applicabile, dalla data di
indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
In conformità a quanto previsto al precedente art. 3, comma 11, nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo.
Nel Foglio Informativo sono altresì indicati la periodicità e le modalità con cui sono liquidati gli interessi.
Art. 5 – Conclusione del Contratto
Con la firma del Modulo di Apertura, il Cliente accetta le Condizioni Generali di Contratto e le condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto, che regolano il Conto Deposito.
Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione della Banca di accettazione del Modulo di Apertura.
La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di apertura del Cliente in considerazione delle proprie procedure interne di valutazione.
L'efficacia del Contratto è comunque condizionata alla circostanza che la Banca:
- abbia ricevuto l’originale del Modulo di Apertura debitamente firmato dal
verifiche di cui al successivo art. 8, comma 5.
In caso di positiva conclusione del Contratto e di realizzazione delle condizioni di cui al precedente comma, gli interessi sulle somme depositate decorrono dalla data valuta del bonifico disposto dal Cliente.
Resta inteso che il Cliente non potrà operare sul Conto Deposito fino a quando il Contratto non sia divenuto efficace.
In caso di mancata conclusione del Contratto ovvero qualora non si realizzino le predette condizioni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di inoltro del Modulo di Apertura, la richiesta del Cliente e/o il Contratto stesso perderanno ogni efficacia e la Banca provvederà a restituire le somme eventualmente depositate senza corresponsione di interessi.
Art. 6 – Identificazione del Cliente
All'atto della conclusione del Contratto e per l'intera durata del rapporto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la
facoltà per la Banca di acquisire i dati anagrafici del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Deposito, sarà tenuto a dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Xxxxx Xxxxxxxx.
Art. 7 – Rapporti cointestati
Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone.
Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di
operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi.
Nei casi di cui al precedente comma la Banca sarà legittimata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti.
Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Art. 8 – Conto Predefinito
Il Cliente, al fine di operare sul Conto Deposito, è tenuto a individuare un rapporto di conto corrente di cui il medesimo risulta intestatario (di seguito il “Conto Predefinito”).
Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario aperto
Conto Deposito, previa positiva verifica da parte della stessa del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi.
Nel corso del rapporto il Cliente ha la facoltà di modificare il Conto Predefinito, purché lo stesso risponda ai requisiti indicati nei precedenti commi.
Art. 9 – Accesso al Conto Deposito
Il Cliente accede al Conto Deposito e impartisce le disposizioni tramite il Sito Internet, utilizzando i codici di sicurezza forniti dalla Banca (di seguito i “Codici di Accesso”).
Il Cliente è responsabile dell’utilizzo e della manutenzione dei dispositivi (es. computer, tablet, smartphone) di cui si avvale per accedere al Sito Internet. Il Cliente deve disporre di software utili a evitare accessi o utilizzi non autorizzati nonché a prevenire e rimuovere eventuali programmi che possono inficiare l'efficienza e la sicurezza dei dispositivi stessi. La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra i Codici di Accesso assegnati. L'utilizzo dei Codici di Accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente.
Il Cliente è responsabile della
autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca telefonando al Servizio Clienti (contattando il Numero Verde 800 538077) oppure tramite l'area personale del Sito Internet. La Banca provvede a bloccare i Codici di Accesso nei tempi tecnici regolarmente necessari. Il Cliente dovrà fornire conferma scritta della propria comunicazione mediante lettera raccomandata o fax entro le successive 48 ore.
Dopo la comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo dei Codici di Accesso, salvo che abbia agito in modo fraudolento. Prima della comunicazione, invece, il Cliente è responsabile fino all'importo di 150 Euro della perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di Accesso. Il limite di importo non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici.
La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
riattiva l'accesso al servizio. Ove la Banca non vi abbia già provveduto, il Cliente può in ogni caso telefonare al Servizio Clienti (contattando il Numero Verde 800 538077).
La Banca provvede a fornire tramite il Sito Internet informazioni aggiornate sulle procedure di sicurezza relative all'operatività via internet.
Art. 10 – Versamenti
Il Cliente può versare denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante bonifico bancario a valere sul Conto Predefinito.
La Banca si riserva la facoltà di non accettare versamenti successivi a quelli già effettuati, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Conto Deposito non potrà eccedere il limite massimo previsto dal Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
Art. 11 – Prelevamenti
Il Cliente può prelevare denaro dal Conto Deposito, entro il limite del saldo liquido e disponibile,
Il Cliente non potrà, in ogni caso, richiedere la restituzione delle somme oggetto di vincolo prima della scadenza del vincolo medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di attivazione di un Vincolo Facto Plus (in tal caso il Cliente potrà richiedere di svincolare anticipatamente le somme assoggettate a vincolo nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3).
In mancanza del consenso l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.
Il Cliente prende atto che l'ordine di pagamento eseguito in coerenza con il codice identificativo (IBAN) del Conto Predefinito si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso.
Art. 12 – Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca
Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente autorizzata con l'inserimento dei Codici di Accesso.
Se il momento di ricezione non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella Giornata Operativa successiva se pervengono alla stessa successivamente al Termine della Giornata Operativa stabilita nel Foglio Informativo frontespizio del
xxxxx a disposizione i fondi, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.
Gli ordini di cui al comma 1 del presente articolo si considerano irrevocabili una volta che questi sono stati ricevuti dalla Banca ai sensi del medesimo comma.
Gli ordini di cui al comma 2 del presente articolo si considerano irrevocabili dalla fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'avvio dell'esecuzione. Allo scopo, nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto è indicato il Termine della Giornata Operativa.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
Art. 13 – Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2, in relazione al deposito di somme aggiuntive, quando le condizioni previste dal presente Contratto
all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine o per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza del bonifico nonché al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento del bonifico stesso.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.
nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, oppure per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza del bonifico nonché al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello bonifico la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine rispettivamente di correggere l'errore materiale oppure di rendere eseguibile il pagamento bloccato per i richiamati motivi di sicurezza. All’interno della comunicazione la Banca preciserà altresì le specifiche modalità di contatto da parte del Cliente.
Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al comma 2.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.
Art. 14 – Modalità di esecuzione delle disposizioni
La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità
descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.
In caso di versamento, l'importo dell'operazione è accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione ai sensi dell'art. 12, l'importo del prelevamento è accreditato sul Conto Predefinito entro la fine della prima Giornata Operativa successiva.
In ogni caso, la data di valuta dell'addebito sul Conto Deposito delle operazioni disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato.
La Banca, nell'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.
La Banca provvede, per ogni operazione eseguita, a consegnare tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l'importo, le spese, la data valuta dell'addebito/accredito).
Tale informativa è resa disponibile su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza, o se ciò non è possibile, tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Apertura.
La Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal presente articolo o dalla normativa vigente. Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
Art. 15 – Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, secondo le modalità stabilite nell'art. 24, richiedendo la rettifica dell'operazione.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi da quando il Cliente riceve la conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento. In ogni caso, tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.
Art. 16 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio
Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 15, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell'ordine di versamento o prelevamento ricevuto.
Nel caso di non corretta esecuzione di una disposizione d prelevamento, la Banca rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del conto come se l'operazione non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione.
Nel caso di non corretta esecuzione di una disposizione di versamento, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l'importo relativo all'operazione non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul conto del Cliente medesimo.
La Banca non sarà ritenuta responsabile qualora dimostri di aver eseguito l'operazione in conformità con le norme che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario nel rispetto dei termini di esecuzione previsti.
In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione di pagamento era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.
In ogni caso, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita non
correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione ed informa il Cliente medesimo del risultato.
Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con il codice identificativo indicato dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni eventualmente effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.
Art. 18 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.
La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxx.
Art. 19 – Deposito firme e poteri di rappresentanza
Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro conferite. In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l'estinzione del rapporto.
Il Cliente e i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono tenuti a depositare la propria firma.
Il Cliente e i soggetti da lui delegati sono tenuti ad utilizzare, nei
Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita a un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.
Quando il Conto Deposito è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta congiuntamente. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai successivi commi. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informare gli altri cointestatari, senza che tale obbligo incomba sulla Banca.
Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell'intervenuta revoca o della modifica delle facoltà conferitegli.
Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.
In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata, anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e
assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 20 – Garanzia e compensazione
La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (art. 1186 cod. civ.), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al
conti e di rapporti di pertinenza dei singoli cointestatari.
La facoltà di compensazione di cui al precedente comma 3 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente sia un Consumatore.
Art. 21 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Art. 22 – Comunicazioni periodiche della Banca
Almeno una volta l'anno, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, la Banca trasmette al Cliente un rendiconto contenente informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto e il Documento di Sintesi aggiornato.
Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni si intendono approvate decorsi 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento. Se le comunicazioni sono trasmesse tramite strumento informatico, i termini per la contestazione dell'estratto conto decorrono da quando il Cliente ha la possibilità di accedere al contenuto delle comunicazioni.
Tale informativa è resa disponibile sul Sito Internet, consentendo il salvataggio su supporto durevole. La Banca comunica al Cliente tramite posta elettronica la disponibilità delle comunicazioni sul Sito Internet. Il Cliente può, in
situazione contabile accedendo all'area personale del Sito Internet.
I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
Art. 23 – Le altre comunicazioni della Banca
La Banca invia le altre comunicazioni, diverse da quelle indicate nel precedente articolo:
- a mezzo posta, all'indirizzo di corrispondenza del Cliente, in caso di comunicazioni che per Contratto o per legge devono essere inviate per iscritto;
- a mezzo fax, posta elettronica, mediante pubblicazione nell'area personale del Sito Internet o tramite gli altri mezzi di comunicazione a distanza, tempo per tempo concordati con il Cliente, in tutti gli altri casi.
Il Cliente può in ogni caso chiedere alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni. I relativi costi sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il
Banca via posta, presso la Sede Legale e Direzione Generale della Banca, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, via posta elettronica, all'indirizzo e-mail info- xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, o xxx xxx, xx numero x00 00 0000000.
Il Cliente curerà che le comunicazioni, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.
Art. 25 – Commissioni e Spese
Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Deposito tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.
La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.
Art. 26 – Durata e Recesso
(c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.
Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi.
Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura.
Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite l’apposita procedura disponibile nell’area personale del sito Internet. L’esercizio del diritto di recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo
il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata
– in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.
Art. 27 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto (ivi incluse le eventuali agevolazioni concesse con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo). Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo se hanno ad oggetto le condizioni che regolano servizi diversi dalle operazioni di pagamento.
La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
Il Cliente e la Banca si danno
modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” o, in caso di modifica alle disposizioni inerenti i servizi di pagamento, “Proposta di modifica del contratto” e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Qualora la modifica riguardi esclusivamente la misura del Tasso Base ed il Cliente abbia depositato somme soggette a vincolo, limitatamente alle somme vincolate l'eventuale recesso avrà effetto alla data di scadenza del relativo vincolo. La Banca rimborserà al Cliente le somme non soggette a vincolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso e provvederà automaticamente a rimborsare al Cliente le somme soggette a vincolo alla data di scadenza del vincolo stesso, con valuta in pari data.
convenuti nel Contratto. La Banca informa tempestivamente il Cliente delle modifiche che riguardino i tassi di interesse.
Art. 28 – Reclami e definizione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, fax:
+39. 02 49905.303, posta
elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, posta certificata: reclami@pec.bancafarmafactoring. it.
Qualora l'Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e sul sito Internet della Banca.
Art. 29 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, in via esclusiva il foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come Consumatore, il foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio.
La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana. La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto si intendono per:
“Arbitro Bancario Finanziario”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Cliente”, si intende il soggetto che sottoscrive il Contratto con la Banca;
“Consumatore”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Documento di Sintesi”, il documento recante le condizioni economiche in vigore applicate al rapporto;
“Foglio Informativo”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio prestato dalla Banca e sulle condizioni economiche offerte;
“Foro Competente”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;
“Giornata Operativa”, il giorno in cui la Banca è operativa in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Si considerano Giornate Operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
“Modulo di Apertura”, la proposta contrattuale di adesione al Conto Deposito;
“Sito Internet”: il sito Internet della
Banca xxx.xxxxxxxxxx.xx;
“Tasso Base”, tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme non soggette a vincolo; “Tasso Migliorativo”, tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a vincolo, variabile in funzione della tipologia e della durata del vincolo;
“Termine della Giornata Operativa”, limite orario entro il quale le disposizioni ricevute dal Cliente si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa; "Vincolo Facto Plus", tipologia di vincolo che consente uno svincolo parziale anticipato delle somme nella misura massima indicata nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del vincolo medesimo;
"Vincolo Facto", tipologia di vincolo in forza del quale le somme rimangono interamente indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito senza la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione alla Banca.