Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 99
DEL 23.09.2016
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO : CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' F.C.D. SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – DECADENZA CONCESSIONE – REVOCA DELIBERAZIONE G.C. 78 IN DATA 05.09.2012.
L’anno duemilasedici, addì ventitrè del mese di settembre alle ore 14,15 nella sede Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
Presenti | Assenti | ||
DELCONTI Xxxxxxxx XXXXXX Xxxxxxxxx XXXXXX Xxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxx – Vicesindaco Assessore Assessore esterno Assessore esterno Totali | X X - - X 3 | X X - 2 |
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXX che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Xxxxxxxx, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
N. 99 IN DATA 23.09.2016
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' F.C.D. SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – DECADENZA CONCESSIONE – REVOCA DELIBERAZIONE G.C. 78 IN DATA 05.09.2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• Che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del comune, precisamente tra quelli destinati a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività alle discipline sportive,
• Che, al fine di consentire il migliore utilizzo per la collettività degli impianti sportivi di proprietà pubblica, questi possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati mediante concessioni amministrative purché ne facciano un uso finalizzato alla promozione delle discipline sportive garantendo comunque l'accesso alle strutture sportive comunali a tutte le società sportive;
• che, in particolare, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne garantiscano la disponibilità per la realizzazione del servizio pubblico (art. 90 comma 25, della Legge 289/2002),
Richiamata la precedente deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini del centro sportivo di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione;
Richiamata, in particolare, la Convenzione che espressamente prevede:
“La società medesima si impegna a provvedere direttamente al periodico taglio dell’erba, alle operazioni di irrigazione dei campi erbosi, al tracciamento delle strisce di delimitazione dei campi di gioco, all’eventuale sgombero della neve ed a tutti i lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature avute in consegna dal Comune, ivi comprese le forniture di carburanti e lubrificanti. La società si impegna, altresì, ad assicurare la manutenzione dei locali.
Per l’esecuzione di tutti gli interventi e di tutte le forniture previste, a carico della Società, sulla base di quanto realizzato negli ultimi tre anni, il Comune garantisce alla stessa la somma di € 13.500,00 annue, per tutti gli anni di validità della presente Convenzione.
Il contributo sarà erogato in tre rate con le seguenti scadenze, per ogni anno di validità: Entro il 30 ottobre € 4.500,00
Entro il 28 febbraio € 4.500,00
Entro il 30 giugno € 4.500,00
L’erogazione del versamento a saldo, sarà subordinato alla presentazione di una Relazione sugli interventi effettuati e i costi sostenuti, supportati da idonea documentazione, presentata dalla Società.”
… “Sulla base di queste premesse, il Comune di Bellinzago Novarese, concede pertanto alla Società FCD Sporting Bellinzago, l’uso gratuito dei suddetti campi per n° 5 (cinque) anni, pari alla durata della presente convenzione.”
…. “I suddetti campi di calcio saranno utilizzati anche da altre Società ed Associazioni sportive operanti nel Comune di Bellinzago Novarese, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi, previa richiesta ed autorizzazione del Comune di Bellinzago Novarese, sentita la Società, in modo da accordarsi su disponibilità, date ed orari.”
Dato atto:
- che con la concessione in uso alla locale società sportiva dilettantistica, come emerge dai reciproci obblighi, e dal riconoscimento del contributo a sostengo degli oneri gestionali si è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione;
- che l’esercizio dell’attività sportiva del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per tutte le società che ne facciano richiesta;
Ribadito che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale;
Dato atto;
- che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione;
- che, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denominazione ma anche forma giuridica (divenendo società di capitale), sede legale (oggi Xxx Xxxxxxxxx x.0 xxx. 00000 Xxxxxx Xxxxxxx), Rappresentante legale (oggi Xxxxxx Xxxxx x.x. BSLPLA68R10L682J) e posta in liquidazione in data 19.07.2016;
Rilevato che conseguentemente, sono venuti meno i presupposti legittimanti la concessione d’uso strettamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva oggi cessata, nonché il riconoscimento del contributo che ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati al cui art.4 prevede l'intervento del Comune “con contributi... a favore di associazioni locali che perseguono, a scopo dilettantistico, una o più discipline sportive.”
Dato atto che con nota prot. N. 14261 in data 05.09.2016 si è provveduto ad informare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. la società Sporting Varese S.R.L. dell’adozione del presente provvedimento;
Vista le osservazioni presentate dalla società Sporting Varese S.R.L con nota pervenuta in data 14 settembre
u.s. acclarata al prot. N.14864;
Precisato che
- l’oggetto della convenzione è l’uso gratuito degli impianti sportivi che la stessa società dichiara di non avvalersene più in virtù proprio della cessata attività;
- la natura giuridica della società (società sportiva dilettantistica) e l'impegno alla manutenzione dei campi sono gli elementi legittimanti l'uso gratuito di un bene pubblico e il riconoscimento di un contributo a sostegno di un'attività che riveste utilità sociale;
- la trasformazione da società sportiva dilettantistica a società di capitale e la cessazione dell’attività sportiva fa venir meno i presupposti legittimanti la convenzione non potendosi configurare, tra la società sportiva s.r.l. e il Comune un accordo per la manutenzione degli impianti sportivi assistito dal contributo;
- in tal accordo, la cui sopravvivenza è esclusa dallo stesso art.2500-octies c.c. , si porrebbe in violazione del regolamento per la concessione dei contributi;
Ritenuto quindi dover accertare e dichiarare la decadenza della Società Sporting Varese s.r.l. dalla concessione d'uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto e, conseguentemente, revocare la deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”.
Evidenziato che la decadenza della concessione d'uso gratuito e la conseguente revoca della deliberazione della G.C. n.78 in data 05.09.2012 non scaturiscono da una diversa valutazione dell’interesse pubblico ma dal mutamento della situazione di fatto determinata dalla trasformazione operata ai sensi dell'art.2500octies del Codice Civile da una società sportiva dilettantistica auna società di capitale e dall’inattività della stessa;
VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.
CON votazione palese unanime;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si intedono richiamate
1) Di prendere e dare atto che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, concessionaria della gestione in uso gratuito dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Bellinzago Novarese in via Cameri, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione;
2) Di accertare e dichiarare la decadenza della società Sporting Varese S.R.L (già Società FCD Sporting Bellinzago) dalla concessione d’uso gratuito degli impianti sportivi comunali di Via Cameri del Comune di Bellinzago Novarese.
3) Di revocare la deliberazione G.C. N.78 IN DATA 05.09.2012 avente ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETA' FCD SPORTING BELLINZAGO PER GESTIONE E MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”.
4) Di stabilire che la Società Sporting Varese S.R.L. con sede in Lonate Pozzolo è obbligata a riconsegnare gli impianti sportivi entro sette giorni dalla data di notificazione della presente deliberazione.
5) Di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, ogni provvedimento è da intendersi revocato ed ogni rapporto giuridico ed economico tra il Comune di Bellinzago Novarese e la Società Sporting Varese S.R.L (prima FCD Sporting Bellinzago) è da intendersi estinto.
6) Di stabilire che il Comune di Bellinzago Novarese entrerà in possesso degli impianti senza nulla dovere alla Società Sporting Varese S.R. (FCD Sporting Bellinzago), fatta salva la facoltà dell’Ente di agire per eventuali richieste di risarcimento danni a qualsiasi titolo patiti dal Comune in relazione alla gestione degli impianti sportivi.
7) Di stabilire che, qualora la Società Sporting Varese S.R.L (FCD Sporting Bellinzago) non procedesse al rilascio dell’immobile libero da persone e cose entro il termine assegnato, l’Amministrazione Comunale procederà all’esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile, trattandosi di tutelare un bene pubblico indisponibile destinato a servizio pubblico.
8) Xx demandare al Responsabile dell’Area tecnica tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la verifica dello stato dei luoghi e la redazione di una relazione in merito allo stato manutentivo dell'impianto sportivo e agli eventuali interventi effettuati o da effettuare per la funzionalità dell'impianto stesso.
9) Di trasmettere copia della presente, a mezzo PEC, al Sig. Xxxxxx Xxxxx in qualità di Presidente della Società Sporting Varese S.R.L. ed informare ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 dalla stessa data.
10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott. DELCONTI Xxxxxxxx X.xx Dott.ssa XXXXXXXX Xxxxxxxxx
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il 12.10.2016 all’Albo Pretorio On-Line ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del medesimo D. Lgs.
Dalla residenza municipale, 12.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Dott.ssa XXXXXXXX Xxxxxxxxx
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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese. Responsabile Procedimento: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.