COMUNICATO ESITO RICORSO LEGALE MANCATA APPLICAZIONE ACCORDO PASSAGGI ECONOMICI
COMUNICATO ESITO RICORSO LEGALE MANCATA APPLICAZIONE ACCORDO PASSAGGI ECONOMICI
Comunichiamo che in data 19 novembre u.s. il Giudice del Lavoro ha emesso la sentenza relativa al ricorso legale promosso dalla scrivente O.S. contro la parziale applicazione dell’accordo integrativo sottoscritto il 1° dicembre 2010 tra l’Amministrazione e le XX.XX.: CGIL, CISL, USB, CSA e la RSU, che, come noto, è stato disatteso dall’Amministrazione, in quanto nel luglio 2011 non ha ottemperato alla prevista pubblicazione del secondo bando per le progressioni economiche: ciò avrebbe dovuto consentire a circa metà dei dipendenti dell’Università di Tor Vergata di avere l’opportunità di effettuare un passaggio economico all’interno della categoria, “autofinanziato” con una corrispondente decurtazione dell’indennità di professionalità o di posizione in godimento, opportunità prevista dallo stesso accordo e concretizzatasi l’anno precedente per l’altra metà del personale che aveva già il requisito dei due anni di anzianità nella posizione economica.
Il Giudice purtroppo ha respinto il ricorso ed ha accolto le due eccezioni sollevate dall’Università per giustificare la mancata pubblicazione del secondo bando:
• La prima eccezione, in base all’art 9 del DL 78/2010 (per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010….) perché il Giudice ha considerato un “vero e proprio vantaggio economico” per il dipendente il passaggio di quote di salario accessorio nello stipendio base, anche in caso di invarianza di retribuzione complessiva (!!).
• La seconda eccezione formulata dall’Università e ritenuta fondata dal Giudice, si basa dalla considerazione che, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto nel 2010, la sua applicazione nel luglio 2011 rientrava nell’ambito delle previsioni del titolo III del d.lgs 150/09 ( legge Brunetta) ed inoltre ha evidenziato che il d.lgs 150/09 all’art. 23, comma 2, prevede che le progressioni economiche possono essere attribuite soltanto ad “una quota limitata di dipendenti” .
E’ bene chiarire, al fine di evitare qualsivoglia strumentalizzazione, che nella sentenza non assume alcuna importanza quale parte del salario accessorio è stata utilizzata ai fini della progressione economica, pertanto, in tal senso, sarebbe stato del tutto ininfluente l’utilizzo dell’indennità relativa alle turnazioni orarie piuttosto che l’indennità di professionalità, argomento questo, che all’epoca della firma dell’accordo e del referendum confermativo, provocò non poche discussioni.
Rimane il fatto che questo estremo tentativo del ricorso alle vie legali, patrocinato e finanziato dalla nostra O.S. per cercare di porre rimedio ad una ingiustificata discriminazione determinatasi tra il personale, non ha dato l’esito sperato. Valuteremo comunque tutte le possibilità con i nostri uffici legali di un eventuale ricorso in appello, oltre a cercare, in ogni modo, anche nel prossimo futuro della contrattazione integrativa, di porre rimedio all’iniquità determinatasi tra il personale.
Riteniamo di poter dire, a testa alta, di essere stati coerenti e di aver provato in ogni modo a porre rimedio ai danni prodotti dall’assurdo comportamento dei vertici dell’Ateneo, inqualificabile come emerge anche nella sentenza emessa dal Giudice, che avalla la tesi dell’Università, che si rifà al DL 78/2000 e al D.lgs 150/99 per giustificare la non emissione del secondo bando: poiché ambedue le norme citate erano in vigore ben prima del momento della sottoscrizione dell’accordo integrativo, risulta evidente l’assoluta incoerenza e inaffidabilità dell’Amministrazione, che prima firma l’accordo e poi, invece di difenderlo, si adopera per dimostrarne la sua inapplicabilità. Inevitabile da parte nostra un ultima considerazione: o i vertici dell’Ateneo erano ignoranti delle leggi al momento della firma (considerata l’interpretazione che nel ricorso ne hanno dato..) o peggio, hanno perpetrato un inganno, non curanti dei danni che si andavano a procurare al sistema delle relazioni sindacali e ai lavoratori.
In questi ultimi due anni la conduzione delle relazioni sindacali da parte dell’Amministrazione è stata nel segno della continuità con quanto emerso in questa vicenda e, come è ben noto, ciò ha comportato una forte penalizzazione per il personale dell’ateneo che per mesi si è visto sospendere anche parte del salario accessorio e che infine, quest’anno, per la prima volta, si è visto applicare un contratto integrativo di Ateneo definito unilateralmente dall’Amministrazione. Con l’insediamento in questo mese del nuovo Rettore, anche sulla base degli impegni assunti in campagna elettorale, siamo certi si potrà aprire una nuova fase delle relazioni sindacali, dove l’avverso quadro normativo di riferimento non sia sempre preso a pretesto per scelte facili e atti d’imperio, ma sia da stimolo per ricercare con maggior tenacia soluzioni condivise, nell’interesse dell’Istituzione e dei Lavoratori.
Roma, 22/11/2013
FLC CGIL TOR VERGATA FLC CGIL ROMA EST