POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE CIG 682639575B
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
CIG 682639575B
Polizza RC Inquinamento n° …………..
Tra: SEAB SpA
Partita I.V.A./C.F.: 02132350022
con sede in : Xxxxx Xxxx, 00 - XXXXXX
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA RC Inquinamento Numero ………….
Contraente : SEAB SpA
Assicurato : Come da condizioni di polizza
Sede Legale : Xxxxx Xxxx, 00 - XXXXXX
Broker : ATI Xxxxxx Italia S.p.A./Xxxxxx S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2016
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Attività Assicurata: Proprietà e mantenimento discarica esaurita di RSU e RSAU (Via XXX Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxx, XX)
Ubicazione Stabilimento/i: Xxxxx Xxxx, 00 – Biella Data di retroattività: 08/09/2003
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie Euro 2.500.000,00
Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro Euro 100.000,00
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b) Euro 2.500.000,00
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 1.2.2) Euro 250.000,00
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No):
Garanzia A - Amianto | Si □ No x | Sottolimite /// | Franchigia/// |
Sottolimite Spese di Rimozione e Smaltimento: /// | Franchigia/// | ||
Garanzia B - Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si x No □ | Sottolimite: Euro 250.000,00 | Franchigia Euro 100.000,00 |
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si □ No x | Sottolimite /// | Franchigia/// |
Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose | Si □ No x | Sottolimite /// | Franchigia/// |
Premio Xxxxx Xxxxxxxxxx:………………… Imposte:……………………
Premio Lordo:………………………
Rate: Annuali
Regolazione Premio: Sì - Parametro: Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) Conteggio del Premio: Euro 15.600.000 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) x
……………………………………….
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Nel testo che segue, s’intendono per:
- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- “Bonifica”: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Xxxxxxxxxxxx e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana;
- “Broker vigente”: l’ATI Xxxxxx Italia SpA / Brosel SpA
- “Condizioni originarie”: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- “Danno Ambientale”: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
- “Elemento interrato”: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- “Franchigia”: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività;
- “Interventi di Bonifica”: ogni intervento di Xxxxx in sicurezza d’emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio;
- “Massimale”: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione;
- “Matrici ambientali”: il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- “Messa in sicurezza d'emergenza”: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- “Messa in sicurezza permanente”: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- “Periodo di assicurazione”: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- “Prestatori di lavoro”: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i
prestatori di opera e servizi;
- “Ripristino post Bonifica”: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso;
- “Ripristino del Danno Ambientale”: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:
o Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
o Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
o Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
- “Risorse Naturali”:
o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
o le acque superficiali, sotterranee e costiere;
o il suolo e sottosuolo;
- “Scoperto”: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Servizi naturali”: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- “Società”: l'impresa assicuratrice;
- “Spese”: le Spese effettivamente sostenute;
- “Stabilimento”: il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
1. GARANZIA BASE
1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
Art. 1.1.1 - Oggetto dell’Assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’evento che cagiona l’Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
I SINISTRI
Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione
al rispettivo interesse. La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.
1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.
Art. 1.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2.2, la Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 2.12. Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.
La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
Art. 1.2.2 - Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Xxxxxxxxxxxx è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
2. Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio:
a. non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo;
b. comporterà il diritto della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo).
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
Art. 2.2 - Altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro l'Amministrazione e gli assicurati devono però darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ. e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 2.3 - Pagamento del Premio e durata del contratto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 giorni o, se la data che ne consegue é antecedente all’ultimo giorno del terzo mese successivo, entro il terzo mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al trentesimo giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 60 giorni o, se la data che ne consegue é antecedente all’ultimo giorno del terzo mese successivo, entro il terzo mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. La Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione, secondo quanto previsto al punto b del precedente art. 2.1.
Art. 2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.7 - Limiti di risarcimento
Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento. Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò
indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.
Art. 2.9 - Datazione dell’Inquinamento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’evento che cagiona l’Inquinamento, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza
Nel caso d’inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento.
Art. 2.11 - Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato. L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, per il tramite del broker, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (……………..) o e-mail (… ) entro tre (3) giorni
da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
del progettista;
del direttore dei lavori;
dell‘impresa che dovrà eseguire gli Interventi .
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).
Art. 2.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 2.15 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 2.17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Art. 2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 8 della Legge citata.
Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s’impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 2.20 - Regolazione del Premio
Il Premio, convenuto in tutto o in parte, sulla base di elementi variabili viene:
anticipato in via provvisoria, all’inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di
Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto;
regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio
Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
Il Premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il Premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il Premio provvisorio minimo stabilito in Polizza.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati o dell’obbligo di pagamento
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell’art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.
c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività;
b) se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all’Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato. L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l’inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.
Art. 2.22 – Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta -
avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
3. Esclusioni
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
L'Assicurazione non comprende:
1) i danni o le Spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da amianto;
g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d’insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d’invasione, salvo che l'Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dall’ art. 2.21;
j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
n. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento;
o. causati da pozzi perdenti;
2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1
3.2.1 - Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;
3.2.2 - Esclusioni
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.
3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2
La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.
4. GARANZIE OPZIONALI
(Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza)
4.1 GARANZIA A – AMIANTO – non operante
Danni da amianto
A parziale deroga dell’esclusione di cui all’Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d’incendio, esplosione e scoppio.
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio
Spese di rimozione e smaltimento
Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s’intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
4.2 GARANZIA B - BENI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO – operante
A deroga dell’esclusione di cui all’Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l’Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI – non operante
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell’art.
3.1.1 lettera a), l’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l’utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:
La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;
L’art. 2.17 s’intende abrogato e così sostituito:
“L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”
4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DÌ MERCI PERICOLOSE – non operante
Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera a) e lettera b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (ton/anno) |
La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente. La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.
5. CONDIZIONI PARTICOLARI
5.1 Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento - servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro
Premesso che
- è stata predisposta una convenzione con la spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento,
- tale convenzione prevede che il Contraente/Assicurato diventi membro del programma di “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d’emergenza a seguito di inquinamento,
si conviene tra le parti che, xxxxx gli obblighi previsti in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.
L’Assicurato o il Contraente, per usufruire di tale supporto, dovranno attivare il servizio
P ronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, con le modalità descritte nell’Allegato 1)
Servizio BELFOR “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento”, dopo il perfezionamento della polizza.
Una volta attivato il servizio “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento”, l’Assicurato o il Contraente potranno richiedere l’intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde 000 000 000 attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.
A fronte dell’utilizzo del servizio “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.
Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.
Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” dovesse venir m eno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all’Assicurato la
inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi mezzo di lettera raccomandata RR,.
Allegato 1 - Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento
1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento
Il Contraente/Assicurato, per attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, deve collegarsi alla pagina xxx.xxxxxx.xx compilando ed inviando la scheda “Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” presente nella sezione di approfondimento P.I.A.® Inquinamento.
Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento contenente:
- membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.
2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento
In caso di sinistro inquinamento, il Contraente/Assicurato:
1. deve contattare immediatamente il Numero Verde 000 000 000 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno,
2. deve comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico,
3. riceve immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
In occasione del sopralluogo operativo il Responsabile Tecnico BELFOR:
- identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell’attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale;
- si attiverà per predisporre le comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.
3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento in caso di emergenza inquinamento
In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l’intervento di BELFOR Italia per l’effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, contattando il Numero Verde 000 000 000 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:
fornire supporto tecnico telefonico;
inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
predisporre ed attivare le comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.
a) In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di polizza, verranno rimborsati all’Assicurato dalla Società.
b) In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.
4. Informazioni sul servizio – Servizio trasparenza
Ogni prestazione d’opera di BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.
................................................., il ............................... ................
IL CONTRAENTE
........................................... LA SOCIETÀ
..........................................
N.B. Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.
Agli effetti dell'art. 1341 e dell’art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da Inquinamento: Definizione Sinistro
Art. 1.1.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 1.1.2 Inizio e termine delle garanzie (formula claims made)
Art. 1.1.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:
Definizione Sinistro
Art. 1.2.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 1.2.2 Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 1.2.3 Condizione di Assicurazione
Art. 1.2.4 Pluralità di autori del danno
2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale: Art. 2.7 Limiti di risarcimento
Art. 2.8 Scoperto – Franchigia
Art. 2.9 Datazione dell’Inquinamento
Art. 2.12 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.13 Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
Art. 2.15 Foro Competente
Art. 2.17 Estensione territoriale
Art. 2.18 Proroga dell’Assicurazione
Art. 2.20 Regolazione del Premio
Art. 2.21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni: Art. 3.1 Esclusioni
Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione 1 Art. 3.2.1 Delimitazioni
Art. 3.2.2 Esclusioni
Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2
IL CONTRAENTE
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