Parere di diritto civile
Parere di diritto civile
TRACCIA
Xxxxx e Xxxx stipulano con Xxxxxxxxx, noto antiquario, un contratto di acquisto di una libreria per un prezzo complessivo di € 700,00, pattuendo espressamente che il pagamento venga effettuato in contanti, per la metà alla consegna del mobile e per la restante parte tre mesi dopo.
Avvenuta regolarmente la consegna del mobile compravenduto Tizio e Caia, nel termine convenzionalmente stabilito, inviavano a Sempronio, a mezzo lettera raccomandata, un assegno circolare dell’importo stabilito all’indirizzo del negozio. Xxxxxxxxx si rifiuta di ricevere l’assegno pretendendo l’esatto adempimento della prestazione pecuniaria, minacciando di agire giudizialmente per il recupero del credito vantato.
Xxxxx e Xxxx preoccupati dalla vicenda si recano da un legale allo scopo di ottenere chiarimenti in ordine alla loro posizione.
Il candidato, premessi brevi cenni sulle obbligazioni pecuniarie, assunte le vesti del legale di Xxxxx e Caia, rediga parere motivato.
Abstract:
Nell'esordio si individua la problematica centrale, ossia l’analisi della disciplina dell’esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1218 e 1277 c.c.), in particolare la problematica relativa alla legittimità del rifiuto opposto dal creditore al pagamento con mezzi diversi dalla moneta contante.
Successivamente, così come espressamente richiesto dalla traccia, si svolgeranno le considerazioni intorno alle obbligazioni pecuniarie.
A seguire, si individuerà la questione nodale ovvero se il creditore Xxxxxxxxx abbia la possibilità di rifiutare l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria con mezzi diversi dal denaro.
Sulla questione vi sono due linee interpretative: la prima affermerà che il creditore può rifiutare il pagamento mediante consegna di assegno circolare solo per giustificato motivo da valutare in base alle regole di correttezza e buona fede, con i relativi argomenti a sostegno di tale soluzione; la seconda, invece, consentirà al creditore che non vi abbia acconsentito, di rifiutare il pagamento mediante assegno circolare.
Il parere si concluderà con l'indicazione sintetica delle possibili soluzioni già analizzate nel corpo dell'elaborato.
SVOLGIMENTO
Nel caso in esame si ravvisa opportuna l’analisi della disciplina dell’esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1218 e 1277 c.c.), dell’istituto della datio in solutum (art. 1197 c.c.), con particolare riferimento alla problematica sulla legittimità del rifiuto opposto dal creditore al pagamento con mezzi diversi dalla moneta contante.
E’opportuno accennare brevemente alla figura giuridica indicata nella traccia.
Le obbligazioni pecuniarie sono quelle che hanno ad oggetto una somma di denaro a qualunque titolo dovute (art. 1277, 1 comma, c.c.). L’oggetto di tali obbligazioni è costituito da uno specifico bene, mobile e fungibile che si differenzia dai beni in natura avendo una particolare funzione come mezzo generale di pagamento.
La somma di denaro può essere dedotta nel contratto con riferimento alla moneta nazionale oppure estera (art. 1279 c.c.).
Il nostro codice al primo comma dell’art. 1277 x.x. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nominalistico che rappresenta un indubbio favore per il debitore ed è pertanto irrilevante ogni variazione del valore
reale della valuta in quanto, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione, se ne prescinde. Tale principio non vale per tutti i debiti di denaro, ma solo per quelli di valuta, ovvero per quelle obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro. Dai debiti di valuta si differenziano i debiti di valore che hanno, invece, ad oggetto un “valore” economico ed è proprio con riferimento ad esso che si determina in un momento successivo l’ammontare della somma dovuta.
Nelle obbligazioni di valore, pertanto, se varia il potere di acquisto del denaro varia anche la somma che deve essere pagata al creditore, e dunque non è rilevante la svalutazione monetaria, dovendo l’importo determinarsi attualmente.
I debiti di valuta sono caratterizzati, oltre che dal principio nominalistico, da quello della naturale fecondità del denaro che comporta la maturazione di interessi moratori in caso di ritardato pagamento. Il parere pone la questione se nelle obbligazioni pecuniarie abbia efficacia estintiva solo il pagamento effettuato in moneta contante oppure anche quello mediante consegna di assegni circolari. Occorre verificare, in particolare, se i debitori Xxxxx e Xxxx, inviando di loro iniziativa un assegno circolare in luogo del contante originariamente convenuto, al creditore Xxxxxxxxx, possano considerarsi liberati dall’obbligazione.
Al riguardo il dato normativo di riferimento è l’art. 1277, primo comma, c.c. a mente del quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
A ben vedere la norma in esame non dà una risposta univoca alla questione oggetto del parere e pertanto si possono delineare due possibili soluzioni.
Per una prima linea interpretativa, la dazione dell’assegno circolare per la sua intrinseca capacità di assicurare al creditore l’acquisizione della somma di denaro in esso indicata, non può essere, salvo casi particolari, legittimamente rifiutata dal creditore.
Giova procedere allo scrutinio delle argomentazioni addotte a sostegno dell’opzione appena citata.
Va innanzitutto rilevato come appaia contrario alle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione, il rifiuto del creditore che non abbia un apprezzabile interesse a ricevere il pagamento in contanti né abbia ragione di dubitare della regolarità ed autenticità degli assegni che vengono offerti.
L’obiezione secondo cui il creditore deve recarsi presso una banca per riscuotere l’assegno, mentre di regola avrebbe diritto di ricevere la prestazione al suo domicilio, può essere superata tenuto conto del crescente utilizzo e riconoscimento sociale degli assegni circolari e del fatto che normalmente il creditore ha un conto bancario sul quale deposita denaro e titoli.
(argomentazione che si ricava dalla clausola generale della correttezza e buona fede e dall’interpretazione letterale evolutiva dell’art. 1277 c.c.).
Va ancora considerato che può riconoscersi la legittimità del pagamento delle obbligazioni pecuniarie con assegno circolare in quanto tale mezzo di pagamento sarebbe consentito in forza dei cosiddetti “usi negoziali”. Invero, a norma dell’art. 1340 c.c. le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Tale soluzione è da accogliere a maggior ragione per l’assegno circolare, atteso che non sussiste alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca obbligata al pagamento in quanto gli istituti autorizzati ad emettere gli assegni circolari devono costituire, ai sensi dell’art. 82 R. D. n. 1736 del 1933 un’idonea cauzione a garanzia degli stessi (argomentazione che si ricava dal richiamo all’uso negoziale).
Non va trascurato inoltre che sebbene manchi ancora oggi nel nostro ordinamento una espressa regola di parificazione della moneta avente corso legale a quella scritturale deve tuttavia tenersi conto del fatto che una recente e abbondante legislazione speciale ha introdotto sistemi alternativi di pagamento, rendendoli sovente obbligatori. Si consideri al riguardo il d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991 n. 197, che vietava di effettuare pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per somme superiori ad € 12.500, soglia massima dei trasferimenti leciti in denaro contante ulteriormente ridotta da recenti interventi
legislativi. Tale normativa impone, infatti, alle parti di utilizzare, sopra la soglia citata, mezzi di pagamento diversi dal contante (interpretazione letterale estensiva e argomento evolutivo dell’art. 1277 c.c.).
Né si potrebbe eccepire che l’art. 1182, 3 comma, c.c., prevede, con riferimento al luogo di adempimento di una obbligazione avente per oggetto una somma di denaro che la stessa debba essere adempiuta al domicilio del creditore. Infatti, nell’obbligazione pecuniaria, alla luce di una lettura evolutiva dell’art. 1277 c.c., assume rilevanza l’interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari, pertanto, in questa prospettiva il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico, soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede della banca presso il quale il creditore ha un conto (argomentazione che si trae da una interpretazione letterale estensiva del termine domicilio contenuto nell’art. 1182, 3 comma c.c.).
Ne consegue che il solo fatto dell’adempimento, da parte di Xxxxx e Caia, della propria obbligazione con l’assegno circolare, che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, non legittima affatto Xxxxxxxxx a rifiutare il pagamento stesso, essendo necessario che il rifiuto sia sorretto da un giustificato motivo che il creditore deve provare o allegare.
Tuttavia è opportuno menzionare, per completezza espositiva, un’altra opzione ermeneutica secondo cui il creditore potrà legittimamente rifiutare l’assegno circolare offertogli in luogo del denaro contante in quanto il pagamento così effettuato non ha efficacia estintiva dell’obbligazione pecuniaria.
A fondamento di tale soluzione va innanzitutto osservato che il pagamento di un’obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare violerebbe il disposto di cui all’art. 1277 c.c. che sancisce che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (argomento letterale restrittivo – art. 1277 c.c.).
Si osservi poi che l’art. 1182, 3 comma, c.c. stabilisce che i debiti pecuniari, se la convenzione o gli usi non dispongono diversamente, vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza; è intuitivo che l’invio di assegni circolari comporta la sostituzione di questo domicilio con la sede della banca presso cui il titolo è riscuotibile, configurandosi una prestazione in luogo dell’adempimento. Si realizza una “datio in solutum” o più precisamente una proposta in luogo di “datio pro solvendo” la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può manifestarsi anche con un comportamento concludente) ovvero dalla sua accettazione che è ravvisabile quando trattenga e riscuota l’assegno. L’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio del debitore si verifica nel caso di pagamento con assegno circolare quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.
Nel caso di specie manca un accordo espresso in tal senso tra il venditore, Sempronio, e gli acquirenti, Xxxxx e Xxxx (argomento letterale restrittivo – art. 1182, 3 comma c.c.)
Si consideri ancora che l’art. 1175 c.c. prescrive che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Detto principio trova un limite nel fatto che la collaborazione cui è tenuto il creditore è dovuta solo per ricevere l’oggetto della prestazione e non un oggetto diverso (Argomento che si trae dalla clausola della buona fede).
Conseguentemente, si deve ritenere, aderendo a questa soluzione interpretativa che nel caso di specie i debitori Tizio e Caia, inviando di loro iniziativa un assegno circolare in luogo del contante originariamente convenuto, non si siano liberati dall’obbligazione pecuniaria.
Alla luce delle pregresse considerazioni, si può pertanto concludere che, se si dovesse accogliere la prima linea interpretativa, Xxxxxxxxx non potrà rifiutare il pagamento offertogli da Xxxxx e Caia a mezzo assegno circolare, atteso che dalla traccia non si rinvengono elementi per sostenere che egli abbia un apprezzabile interesse a ricevere il pagamento in contanti né che abbia ragione di dubitare della regolarità ed autenticità dell’assegno che gli viene offerto. Se, invece, si dovesse aderire alla seconda opzione ermeneutica prospettata, allora legittimamente Xxxxxxxxx potrà rifiutare l’assegno offertogli ed insistere per l’esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria.