CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DPO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DPO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
VERSIONE 01_06_2018 LSW1699G-12
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd’s.
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
d. Lloyd’s ha recapito telefonico al n. x00000000000, e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed ha editato il sito internet XXX.xxxxxx.xxx.
e. I membri del Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 44 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2017* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad EUR 30.122 milioni*** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd’s pari a Euro 27.660 milioni, dai Bilanci dei membri per Euro 0 milioni e dalle riserve centrali di Euro 2.462 milioni.
L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s è stato determinato secondo i dispositivi previsti dalla direttiva Solvency II, che è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L’indice di solvibilità del mercato centrale dei Lloyd’s al 31.12.2017 è stato pari al 215%. Tale indice è determinato dal rapporto tra il totale delle attività centrali pari a Euro 3.877 milioni e il Solvency Capital Requirement (SCR) centrale, cha ammonta a Euro 1.801 milioni. Tutti gli importi relativi alla solvibilità del mercato centrale (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 10 del “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” aggiornato al 31 Dicembre 2017**.
* Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2017: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx- relations/results/2017ar/ar2017_annual-report-2017.pdf
** Link al “Lloyd’s Solvency and Financial Condition Report” al 31 Dicembre 2017:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/x/xxxxx/0xxxxx0xx00x0xx00000x00000x0x0xx.xxxx
*** Tasso di cambio al 31.12.2017: EUR 1,00 = GBP 0,8886 (fonte: Financial Times).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è consultabile ai seguenti link (rispettivamente in versione Italiana e Inglese): xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- lloyds xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Non è previsto il tacito rinnovo
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE : Sezione 2 del testo di polizza
Copertura da responsabilità DPO
ESCLUSIONI
Sezione 3 del testo di polizza
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
6. Premi
La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti.
SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
7. Rivalse
SURROGAZIONE
8. Diritto di recesso
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI EVENTO ASSICURATO
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
RECLAMI pag. 15 e 16 Punto 15 del testo di polizza
14. Foro competente
SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Articolo 4.20
* * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s Xxxxxxxx Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Data Protection Officer (DPO)
AVVERTENZA IMPORTANTE
SI NOTI CHE TUTTE LE GARANZIE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SONO OPERANTI PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PER IL DANNO ALL’ERARIO CAUSATI DALL’OPERATO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO):
1) VERIFICATISI O DERIVANTI DA ATTI ILLECITI COMMESSI DOPO LA DATA DI RETROATTIVITÀ (SE PREVISTA) E
2) SCOPERTI PER LA PRIMA VOLTA E DENUNCIATI ALL’ASSICURATORE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO (O IL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO SE APPLICABILE).
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale).
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulle frasi evidenziate in grigio, le quali si riferiscono a decadenze, nullità, limitazioni di garanzia, ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Contraente
Il soggetto indicato nel Modulo/Scheda di copertura che sottoscrive la presente Polizza.
Assicurato
In caso di Ditta individuale, nominata nel Modulo/Scheda di copertura, la persona fisica.
In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel Modulo/Scheda di copertura, i partners, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per Assicurato si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della Polizza.
Assicuratore
Il membro o membri del Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Agente
Underwriting Insurance Agency s.r.l. - Milano Tel: 00-00000000.
Intermediario
Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale e autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
Attività professionale esercitata
L’attività descritta nel Modulo/Scheda di copertura, purché l’Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia.
Terzo
Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato o dai suoi Dipendenti e Collaboratori. Il termine Terzo esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
b) Le imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i Dipendenti e Collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono
con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
Fermo quanto sopra, nel termine ‘Terzo’ o ‘Terzi’ sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell’Assicurato, in relazione all’esercizio dell’Attività professionale esercitata.
Dipendenti e Collaboratori
Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all’esercizio dell’attività professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di “stage”.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Le condizioni di Polizza prevedono un Limite di Indennizzo per ogni
Periodo di Assicurazione.
Limite di indennizzo
Si intende il Limite di indennizzo come indicato nel Modulo/Scheda di copertura
Sottolimite di indennizzo
Si intende l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico rischio, come indicato nel Modulo/Scheda di copertura: tale ammontare non si somma a quello del Limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.
Franchigia o Scoperto
L’ammontare precisato nel Modulo/Scheda di copertura che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato. Gli
Assicuratori rispondono per la parte dell’Indennizzo che supera l’ammontare della Franchigia o dello Scoperto.
Periodo di Assicurazione
Si intende il periodo di vigenza contrattuale, così come stabilito nel Modulo/Scheda di copertura.
Claims made – Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di Atti Illeciti accaduti o commessi non prima della data di Retroattività convenuta e specificata nel Modulo/Scheda di copertura. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
Modulo di proposta
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del Premio di Polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Modulo/Scheda di copertura
Si intende il documento allegato al presente Contratto che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Limite di indennizzo, i Sottolimiti di indennizzo, la decorrenza, il Premio, l'Assicuratore, gli eventuali altri dettagli del Contratto.
Polizza
L'insieme dei documenti che comprovano la presente garanzia assicurativa.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a titolo di corrispettivo per la garanzia assicurativa.
Responsabilità Civile
La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o Perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile
La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento:
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo/Scheda Di Copertura, durante il quale l’Assicurato ha il diritto di notificare Sinistri per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo/Scheda di copertura e durante il Periodo di Retroattività (se concesso).
Circostanza
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, e che potrebbe dare luogo ad un Sinistro;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi;
Sinistro
Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell’Assicurato:
a) la comunicazione con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
b) una comunicazione per iscritto inviata con l'intenzione di avviare un procedimento legale, arbitrale o di risoluzione della controversia giudiziale o extragiudiziale, la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
c) un'inchiesta, un'ispezione o un procedimento da parte di un'autorità regolamentare a seguito della violazione delle norme in materia di sicurezza dei Dati Personali, presentati contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza,
d) qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso al T.A.R (Tribunale amministrativo Regionale)
Interruzione di attività
Si intende l’inevitabile interruzione dell’Attività commerciale causata dalla indisponibilità o interruzione (totale o parziale) del
Sistema Informatico derivante direttamente ed unicamente da un Attacco al Sistema informatico.
Ammende e sanzioni
Si intendono le sanzioni pecuniarie imposte dalle autorità competenti in base alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati derivanti da una Violazione dei dati che si verifichi nel Periodo di Assicurazione.
A maggior precisazione, multe, ammende, sanzioni, spese ricavate o incassate dagli Istituti di credito per la mancata conformità rispetto agli standard PCI Data Security Standard o per le Violazioni dei dati non costituiscono Ammende e Sanzioni ai sensi della presente Polizza.
Atto illecito:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’Assicurato o da un suo Dipendente e Collaboratore.
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto da un Dipendente e Collaboratore dell’Assicurato.
Eventuali Atti Illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.
Perdita:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; c) i Costi e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nell’attività d’investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile.
Costi e spese:
a) tutti i Costi e le Spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di un Sinistro, ivi compresi anche i relativi giudizi
d’impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi e indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Dipendenti e Collaboratori.
b) L’Indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
c) I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limite di Indennizzo indicato nel
Modulo/Scheda di copertura e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività d’investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
SEZIONE 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A fronte del pagamento del Premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, Il Contraente e l'Assicuratore concordano quanto segue.
COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PER IL DANNO ALL’ERARIO IN FAVORE DEL DPO
A) Operante se l’Assicurato è un libero professionista, un’azienda privata o un dipendente di azienda privata.
2.1 Responsabilità Protezione Dati – sulla base del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali
Inteso che nell’ Attività professionale esercitata sono comprese tutte le mansioni e funzioni svolte dall'Assicurato sulla base del Regolamento europeo 2016/679 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia, quali quelle elencate qui di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo, sempre che l'Assicurato sia debitamente qualificato ad esercitarle:
informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai Dipendenti e Collaboratori che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
cooperare con l'autorità di controllo;
fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Inoltre: nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
L’assicurazione è prestata nella forma «claims made» dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di Retroattività stabilita nel Modulo/Scheda di copertura, e a condizione che il conseguente Sinistro sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 10 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa Polizza e nel Modulo/Scheda di copertura che ne fa parte integrante.
B) Operante se l’Assicurato è un dipendente di ente/azienda pubblica.
2.2 Responsabilità Amministrativa/Contabile (Colpa Grave)
La presente Polizza si intende estesa alle Perdite cagionate a titolo di Responsabilità amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell’Ente pubblico di appartenenza o di Ente Pubblico per il quale si svolge l’incarico di Data Protection Officer.
2.3 Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite nella Sezione 3, e fermi sia il Limite di Indennizzo che la Franchigia o Scoperto, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:
Fatto dei Dipendenti e Collaboratori - L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa a comprendere anche i Sinistri che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’ Attività professionale esercitata, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti e Collaboratori, salvi i diritti di rivalsa ai sensi;
Tutela dei dati personali - L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa ai Sinistri che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto
Diffamazione e danni all’immagine – L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa alle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all’immagine di Terzi, a seguito di un fatto commesso, nell’ambito e nello svolgimento dell’ Attività professionale esercitata, dall'Assicurato o da una delle persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti e Collaboratori, salvi i diritti di rivalsa (vedere la clausola 5.4 ‘Surrogazione’).
Perdita di documenti – L’assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa alle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’Attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento, salve le esclusioni che figurano in Polizza, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti o quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato.
La garanzia opera con una franchigia di € 1.000 (mille) e con un Sottolimite di Indennizzo annuo di € 100.000 (euro centomila).
Gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall’Assicurato e previa approvazione dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.
Ai fini di questa estensione, con il termine “documenti” s’intende ogni genere di documenti pertinenti all’Attività professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell’Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:
titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.
Il fatto dannoso deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei 10 giorni successivi a quello in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite nella Sezione 3, e fermi sia il Limite di Indennizzo che la Franchigia o Scoperto, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi, solo se le seguenti estensioni sono specificatamente richiamate nel Modulo/Scheda di Copertura:
RC Conduzione dello Studio – Ad integrazione/deroga di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di Polizza resta convenuto che la presente Polizza viene estesa, dietro pagamento del relative Premio, alla copertura della Responsabilità Civile dell’Assicurato per danni cagionati a Terzi e derivanti dalla negligenza dell’Assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
1. Lavori di manutenzione straordinaria;
2. Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione;
3. Installazione o manutenzione di insegne;
4. Qualsiasi Dipendente e Collaboratore dell’Assicurato ivi inclusi i soci e amministratori dell’Assicurato;
5. Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo.
Relativamente alla sopra indicata copertura, gli Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nel Modulo/Scheda di copertura per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale Sottolimite di Indennizzo s’intende compreso nel Limite di Indennizzo indicato nel Modulo/Scheda di copertura e non in aggiunta ad esso.
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite nella Sezione 3, e fermi sia il Limite di Indennizzo che la Franchigia o Scoperto, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
A. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato
1) In caso di morte dell’Assicurato e nel caso in cui il Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento non venga acquistato dagli eredi dell’Assicurato presso un diverso Assicuratore, gli eredi avranno facoltà di richiedere agli Assicuratori, con comunicazione scritta ed inviata non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento e durante il Periodo di Assicurazione , il Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli Assicuratori sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutti i Sinistri che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di Retroattività convenuta.
Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati nel Maggior periodo per la notifica delle
richieste di risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato nel Modulo/Scheda di copertura.
2) Fermo quanto previsto sub 1), è inoltre facoltà dell’Assicurato, solo in caso di cessazione definitiva dell’attività (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti), salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall’Albo professionale, di richiedere agli Assicuratori, con comunicazione scritta ed inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo/Scheda di copertura, il Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli Assicuratori sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutti i Sinistri che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di Retroattività convenuta.
Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero dei Sinistri notificate nel Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato nel Modulo/Scheda di copertura.
B. Polizza emessa in nome e per conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società
In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda ad un Terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o un Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento non venga acquistato dall’Assicurato o dai suoi eredi presso un diverso Assicuratore, l’Assicurato ha la facoltà di acquistare un Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo/Scheda di copertura. Sarà condizione per la richiesta del Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento che i singoli componenti dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società cessino l’attività professionale (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti) e ne consegua la cancellazione dal relativo albo, se previsto.
Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati nel Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato nel Modulo/Scheda di copertura.
C. Il Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento acquistato potrà essere successivamente esteso, a discrezione degli Assicuratori per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
SEZIONE 3 - LE ESCLUSIONI
L'Assicuratore non risponderà nelle ipotesi esposte nella Sezione 2 della presente Polizza nei seguenti casi:
3.1 per danni causati da fatto doloso dell’Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori; 3.2 per atti o fatti commessi prima della data di Retroattività stabilita nel Modulo/Scheda di copertura;
3.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
3.4 in relazione ad attività diverse dall’Attività professionale esercitata quale definita in questa Polizza nel Modulo/Scheda di copertura; in particolare l’assicurazione non vale per Sinistri che traggono origine da, basati su, o attribuibili a materiale pubblicato o trasmesso su internet qualora, prima della pubblicazione o dell’invio, l’Assicurato non ne abbia avuto la conoscenza del contenuto o della fonte.
3.5 in relazione ad attività svolte dopo che l’attività professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo;
3.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);
3.7 per Sinistri già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti Assicuratori;
3.8 per Sinistri conseguenti a situazioni e Circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver provocato un Sinistro;
3.9 per danni a Terzi (vedere sezione ‘definizione’) dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’Attività professionale esercitata, o dalla conduzione dello studio;
3.10 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti e Collaboratori dell’Assicurato; ogni
genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
3.11 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall’uso di amianto;
3.12 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
3.13 per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
3.14 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
3.15 per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
3.16 per Sinistri che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall’articolo 6 di queste Condizioni, ossia gli Stati Uniti d’America e i territori sotto la loro giurisdizione, il Canada; pertanto questa assicurazione non risponde per i Sinistri dovuti e i costi sostenuti in relazione:
a) a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti Paesi esclusi;
b) ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua;
incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario; oppure dalla violazione
3.17 per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla di tali sistemi informatici dovute ad attacchi hacker o pirateria informatica;
3.18 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, qualunque ne sia la causa;
3.19 per danni che si verifichino per effetto di onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o supersonica;
3.20 per violazione di diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva; Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità:
3.21 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
3.22 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche;
3.23 qualsiasi Sinistro basato o in qualsiasi modo legato ad un fatto commesso da un amministratore, sindaco o dirigente dell’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni; o qualsiasi altro atto, errore od omissione ad esso riferibile, o qualsiasi Sinistro promosso contro uno delle predette persone esclusivamente in base al loro status di amministratore, sindaco o dirigente;
3.24 qualsiasi Sinistro promosso da o per conto dell’Assicurato/ o da qualsiasi società controllante o controllata dell’Assicurato/ o da qualsiasi persona titolare di un influenza notevole o di interessi finanziari, esecutivi o di controllo con
l’Assicurato, o qualsiasi entità controllata, collegata o gestita dall’Assicurato a meno che il Sinistro tragga origine da un
Terzo esterno e totalmente indipendente;
3.25 qualsiasi Sinistro pertinente ai costi sostenuti dall’Assicurato per completare, correggere o rifare qualsiasi attività professionale;
3.26 qualsiasi Sinistro basato direttamente o indirettamente su/ attribuibile a/ derivante da/ risultante dalla responsabilità personale del subappaltatore;
3.27 qualsiasi Sinistro derivante da/ basato su o in qualsiasi modo concernente i compensi corrisposti all’Assicurato e/o
prezzi pagati per prodotti o servizi.
3.28 Gli Assicuratori non risarciranno alcun Costo o spesa di difesa, non risarciranno alcuna richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente riconducibile e derivante dallo svolgimento dell’Attività professionale esercitata dall’Assicurato (comprese E-Activities), sia casuale che intenzionale, che provochi la diffusione di computer virus, malware od altre forme di attacchi informatici.
E-Activities: per e-activites si intende qualsiasi utilizzo di reti elettroniche, comprese internet, reti private, intranet, extranet, posta elettronica, web e simili, in uso da parte dell'Assicurato o di qualsiasi persona/e, Dipendenti e Collaboratori, partners, ditte o società che agiscano per l'Assicurato o per suo conto.
La copertura assicurativa garantita dalla presente Polizza non troverà alcuna applicazione in relazione ad attività che siano soggette a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione vigenti, siano esse economici, politici o commerciali.
Nessun (ri)assicuratore presterà alcuna copertura e nessun (ri)assicuratore potrà essere tenuto a risarcire alcun Sinistro o riconoscere alcun beneficio di cui alla presente Polizza nei limiti in cui la prestazione di tale copertura, il risarcimento di tale Sinistro o il riconoscimento di tale beneficio possa esporre i (ri)assicuratori a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione, siano essi economici, politici o commerciali.
SEZIONE 4 – CONDIZIONI DI POLIZZA
Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della Polizza.
4.1 Come leggere la Polizza
Nella presente Polizza, salvo ove diversamente richiesto dal contesto:
A. il singolare comprende il plurale e viceversa;
B. i titoli hanno mero scopo descrittivo e non valgono ai fini interpretativi.
Le parole in grassetto hanno il significato stabilito alla Sezione 1 "Definizioni" e le Parti convengono che le definizioni fanno parte integrante di questa Polizza e vengono tutte richiamate per l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.
4.2 Forme di comunicazione
Tutte le comunicazioni tra Assicurato e l'Assicuratore devono avvenire in forma scritta, mediante uno dei seguenti metodi: lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata (p.e.c.).
4.3 Pagamento del Premio ed effetto dell'Assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo/Scheda di copertura se il Premio o la prima rata di
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore ventiquattro (24) del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro (24) del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Se il Premio non è pagato all’Assicuratore oppure a UIA srl entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, l’Assicuratore ha diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
4.4 Periodo di Assicurazione
Le date d’inizio e termine del primo Periodo di Assicurazione sono stabilite nel Modulo/Scheda di copertura. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di proroga o rinnovo di questo contratto. Ognuna di tali annualità è distinta dalla precedente e dalla successiva; pertanto ciascun Periodo di Assicurazione costituisce un'autonoma e singola annualità di copertura assicurativa, diversa e separata da quella che la precede e da quella che la segue.
4.5 Limite di indennizzo – Sottolimite di indennizzo
Il Limite di Indennizzo esposto nel Modulo/Scheda di copertura rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione.
Qualunque sia il numero dei Sinistri, dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l’obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale Limite di Indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun Sinistro andrà pertanto a ridurre il Limite di Indennizzo pertinente al relativo Periodo di
Assicurazione. Il “Limite di Indennizzo applicabile” è quello che risulta dopo tale riduzione.
Il Limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei pagati o da pagare.
Se per una voce di rischio è previsto un Sottolimite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio
4.6 Franchigia o scoperto
L'Assicuratore sarà responsabile solo per quella quota di Perdita che ecceda la Franchigia o scoperto specificata nel
Modulo/Scheda di Copertura della presente Polizza.
Agli effetti dell’applicazione della Franchigia o Scoperto, tutti i Sinistri che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Sinistro unico.
Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della Franchigia o Scoperto, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione.
4.7 Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per i Sinistri fatti valere in Italia, EU, Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx.
4.8 Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dati personali (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) L'Assicuratore protegge e mantiene tutti Dati personali, in ossequio alla normativa italiana inerente alla protezione dei dati personali, così come modificata dalle successive riforme, seguendo precise procedure di sicurezza nella fase di archiviazione e raccolta dei dati così da prevenire accessi non autorizzati agli stessi o la loro perdita.
L'Assicuratore può reputare necessario condividere tali Dati personali con altri organismi che forniscono prodotti e servizi in ossequio a tale Polizza.
L'Assicuratore può mantenere Dati personali dell'Assicurato dalle seguenti fonti:
(i) Informazioni che l'Assicuratore riceve direttamente dall'Assicurato;
(ii) Informazioni inerenti le transazioni dell'Assicurato con l'Assicuratore;
(iii) Informazioni che l'Assicuratore riceve dalle associazioni dei consumatori.
L'Assicuratore non rivelerà le informazioni private dell'Assicurato a meno che non sia necessario a promuovere i prodotti ed i servizi o comunque non sia richiesto o permesso dalla legge.
L'Assicuratore potrà trattare i Dati personali dell'Assicurato e le informazioni fornite in relazione al presente contratto e alle vicende contrattuali, per i fini antifrode e per la prevenzione di crimini.
Inoltre, per accedere e migliorare le banche dati l'Assicuratore può condividere le informazioni con altre organizzazioni e pubbliche autorità, inclusi gli organi di polizia al fine di trasmettere informazioni e prevenire o perseguire reati.
Se verranno fornite delle informazioni false o reticenti ed è sospetta un'ipotesi di reato il fatto sarà annotato e sarà inviato alle altre organizzazioni che hanno accesso a quel database e i dettagli contenuti nel database saranno disponibili solo su richiesta.
L'Assicuratore limiterà gli accessi interni ai Dati personali relativi all'Assicurato per mantenere la salvaguardia fisica elettronica e procedurale di tali Dati personali.
4.9 Dichiarazioni del Contraente – Modulo di Proposta
Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e dell’Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il Modulo di Proposta e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa Polizza.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all’Indennizzo.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente Polizza.
4.10 Aggravamento o diminuzione del rischio
In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile.
Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.
4.11 Modifiche dell'assicurazione
L'Assicurato dovrà entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, indicare qualsiasi modifica alle proprie dichiarazioni ed informazioni di cui viene a conoscenza e, conseguentemente, l'Assicuratore si riserverà il diritto di modificare i termini e le condizioni della presente Polizza e di applicare un Premio supplementare a seguito di tali modifiche. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere concordate tra le Parti e provate per iscritto con l'emissione, da parte dell'Assicuratore, di un documento modificativo.
4.12 Trasferimento del contratto o dei diritti derivanti dal contratto
Non è possibile trasferire il presente contratto o i diritti nascenti dallo stesso senza un preventivo consenso scritto da parte dell'Assicuratore.
4.13 Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei
Limiti di Indennizzo rispetto alla copertura delle altre Polizze assicurative.
4.14 Cessazione della Polizza
Salvo l'applicabilità del Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, la presente Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
i. cessazione volontaria dell’attività svolta o scioglimento della Associazione Professionale o Studio Associato o Società
Assicurata di Polizza,
ii. assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società,
iii. volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società,
iv. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi;
v. cessazione dall’attività o morte dell’Assicurato.
4.15 Clausola risolutiva espressa
Qualora l'Assicurato presenti o provochi dolosamente un Sinistro falso o fraudolento riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto dell'Assicuratore alla rivalsa contro l'Assicurato per Indennizzi già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito.
4.16 Recesso in caso di vendita a distanza
in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della Polizza avvenuto con il pagamento del Premio, facendo richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a UIA srl Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di Premio riguardante il periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
4.17 Mancato utilizzo delle garanzie assicurative
L'Assicuratore non è tenuto a fornire alcun'altra prestazione, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. L'Assicuratore si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di garanzia assicurative che si accertino non essere dovute in base alle condizioni generali di assicurazione.
4.18 Rinnovo automatico
La presente Polizza in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della Polizza viene rinnovata automaticamente per un ulteriore Periodo di Assicurazione di 12 mesi. La presente operatività è subordinata al ricevimento del relativo modulo che attesti:
a) Nessuna variazione anagrafica del rischio;
b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del 10 percento; c) Che non si siano verificate nuove circostanze e/o sinistri.
d) Allegare indicazioni di eventuali circostanze/sinistri verificatisi precedentemente anche se già segnalati; Intervenute modifiche del rischio o al verificarsi di un sinistro e/o circostanza, escludono automaticamente l’operatività della presente clausola.
In caso di mancato ricevimento del modulo di rinnovo da parte degli ASSICURATORI, la polizza si considera cancellata alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
4.19 Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente Polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel Modulo/Scheda di copertura di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker del Contraente/Assicurato a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli Assicuratori conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.
Pertanto:
1) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata all’Assicuratore;
2) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata all’Assicuratore.
4.20 Rinvio alle norme di Legge – Foro Competente.
La presente Polizza è regolata dalla legge italiana.
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dalla presente Polizza alla giurisdizione esclusiva del Foro ove ha sede il
Contraente.
SEZIONE 5 - NOTIFICA E GESTIONE SINISTRI
Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente
5.1 Obblighi delle parti in caso di Sinistro Modulo/Scheda di copertura:
a) L’Assicurato - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’Indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve dare agli Assicuratori, tramite l’Intermediario, comunicazione scritta entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza di:
I. Qualsiasi Sinistro a lui presentato;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto Illecito;
III. Qualsiasi Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, da cui possa scaturire un Sinistro secondo i termini di
Polizza.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’ Assicurato nel Periodo di Assicurazione secondo quanto indicato nei precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, qualsiasi Sinistro conseguente sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata nel Periodo di Assicurazione fermo restando inderogabili obblighi relativi a modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo.
b) L’ Assicurato deve fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie cooperando con gli Assicuratori fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e Periti scelti dall’Assicurato per la gestione del Sinistro dovranno essere preventivamente approvati dagli
Assicuratori.
d) L’ Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione ai Sinistri o concordarne l’entità oppure sostenerne I Costi e Spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Sinistro, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcun Sinistro senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’ Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad un Sinistro, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detto Sinistro non potrà eccedere l’ammontare con il quale il Sinistro avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Costi e Spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo/Scheda di copertura.
f) Gli Assicuratori hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli Assicuratori, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i Costi e le Spese sostenute anche prima della definizione del Sinistro.
Tale anticipo di Costi e Spese come sopra definito, sarà restituito agli Assicuratori da parte dell’Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’Indennizzo a termini del presente contratto. Si precisa che, qualora il fiduciario legale degli Assicuratori si sia costituito in giudizio per conto dell’Assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’Assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito agli Assicuratori che procederanno direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza. Dopo ogni denuncia di Sinistro e/o Circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando all’ Assicurato la quota del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta. La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia di Sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potrà essere interpretato come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
Se l'Assicurato notifica un Sinistro nella consapevolezza che tale notifica è falsa o dolosa, la presente Polizza dovrà ritenersi nulla ed inoperativa e l'Assicurato decadrà da tutti i diritti di copertura in essa contenuti.
L'Assicuratore sarà tenuto alla copertura dei Danni cagionati dal Sinistro, solo qualora le somme di denaro siano assicurabili per legge e siano state pagate dall'Assicurato, previo consenso scritto dell'Assicuratore.
5.2 Riduzione indennità per pregiudizio
Nella misura consentita dalla legge, ove l'Assicurato violi una qualsiasi condizione della presente Polizza e pregiudichi la difesa o la liquidazione di qualsiasi richiesta, l'Assicuratore avrà il diritto di ridurre l'Indennizzo dovuto ai sensi della presente Polizza.
5.3 Elezione di domicilio
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli Assicuratori eleggono domicilio presso:
UIA Srl
Corso Sempione 61 – 00000 Xxxxxx
Tel 00.00000000 – Fax 00.00000000
5.4 Surrogazione
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti o omissioni dolose o fraudolente, gli Assicuratori si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’Assicurato per tale ammontare. In tal caso l’Assicurato dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa
la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli Assicuratori di agire legalmente in luogo dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli Assicuratori il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili.
5.5 Recesso in caso di Sinistro
Gli Assicuratori e l’Assicurato, dopo ogni denuncia di Sinistro, potranno recedere dalla presente Polizza mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC all’altra parte, anche per il tramite dell’Intermediario, con preavviso di 60 giorni. L’Assicurato avrà diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel Modulo/Scheda di copertura. Il rimborso sarà corrisposto all’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale una delle parti comunica all’altra l’intenzione di recedere dal contratto.
Il Contraente U.I.A. SRL
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
AVVERTENZA IMPORTANTE
SEZIONE 2 - Oggetto dell’Assicurazione SEZIONE 3 - Esclusioni
SEZIONE 4 - Condizioni Generali
SEZIONE 5 - Notifica e gestione dei Sinistri
Il Contraente U.I.A. SRL
GLOSSARIO
(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Sindacato:
È definito Sindacato il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s;
Bilanci dei membri:
L’utile/ (la perdita) da distribuire/ (da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s;
Consumatore:
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Fondi dei membri presso i Lloyd’s:
I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Assicuratore:
Il membro o membri del Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Contraente
Il soggetto indicato nel Modulo/Scheda di copertura che sottoscrive la presente Polizza.
Assicurato
In caso di Ditta individuale, nominata nel Modulo/Scheda di copertura, la persona fisica.
In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel Modulo/Scheda di copertura, i partners, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per Assicurato si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della Polizza.
Agente
Underwriting Insurance Agency s.r.l. - Milano Tel: 00-00000000.
Intermediario
Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale e autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
Attività professionale esercitata
L’attività descritta nel Modulo/Scheda di copertura, purché l’Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia.
Terzo
qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato o dai suoi Dipendenti e Collaboratori. Il termine Terzo esclude:
d) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
e) Le imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
f) i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i Dipendenti e Collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
Fermo quanto sopra, nel termine ‘Terzo’ o ‘Terzi’ sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell’Assicurato, in relazione all’esercizio dell’Attività professionale esercitata.
DPO_042018
Dipendenti e Collaboratori
Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all’esercizio dell’attività professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di “stage”.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Le condizioni di Polizza prevedono un Limite di Indennizzo per ogni Periodo di Assicurazione.
Limite di indennizzo
Si intende il Limite di indennizzo come indicato nel Modulo/Scheda di copertura
Sottolimite di indennizzo
Si intende l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico rischio, come indicato nel Modulo/Scheda di copertura: tale ammontare non si somma a quello del Limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.
Franchigia o Scoperto
L’ammontare precisato nel Modulo/Scheda di copertura che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato. Gli
Assicuratori rispondono per la parte dell’Indennizzo che supera l’ammontare della Franchigia o dello Scoperto.
Periodo di Assicurazione
Si intende il periodo di vigenza contrattuale, così come stabilito nel Modulo/Scheda di copertura.
Claims made – Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di Atti Illeciti accaduti o commessi non prima della data di Retroattività convenuta e specificata nel Modulo/Scheda di copertura. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
Modulo di proposta
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del Premio di Polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Modulo/Scheda di copertura
Si intende il documento allegato al presente Contratto che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Limite di indennizzo, i Sottolimiti di indennizzo, la decorrenza, il Premio, l'Assicuratore, gli eventuali altri dettagli del Contratto.
Polizza
L'insieme dei documenti che comprovano la presente garanzia assicurativa.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a titolo di corrispettivo per la garanzia assicurativa.
Responsabilità Civile
La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o Perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile
La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato
detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o
dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento:
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo/Scheda Di Copertura, durante il quale l’Assicurato ha il diritto di notificare Sinistri per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo/Scheda di copertura e durante il Periodo di Retroattività (se concesso).
Circostanza
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, e che potrebbe dare luogo ad un Sinistro;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi;
Sinistro
Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell’Assicurato:
e) la comunicazione con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
f) una comunicazione per iscritto inviata con l'intenzione di avviare un procedimento legale, arbitrale o di risoluzione della controversia giudiziale o extragiudiziale, la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
g) un'inchiesta, un'ispezione o un procedimento da parte di un'autorità regolamentare a seguito della violazione delle norme in materia di sicurezza dei Dati Personali, presentati contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza,
h) qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso al T.A.R (Tribunale amministrativo Regionale)
Interruzione di attività
Si intende l’inevitabile interruzione dell’Attività commerciale causata dalla indisponibilità o interruzione (totale o parziale) del Sistema Informatico derivante direttamente ed unicamente da un Attacco al Sistema informatico.
Ammende e sanzioni
Si intendono le sanzioni pecuniarie imposte dalle autorità competenti in base alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati derivanti da una Violazione dei dati che si verifichi nel Periodo di Assicurazione.
A maggior precisazione, multe, ammende, sanzioni, spese ricavate o incassate dagli Istituti di credito per la mancata conformità rispetto agli standard PCI Data Security Standard o per le Violazioni dei dati non costituiscono Ammende e Sanzioni ai sensi della presente Polizza.
Atto illecito:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’Assicurato o da un suo Dipendente e Collaboratore.
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto da un
Dipendente e Collaboratore dell’Assicurato.
Eventuali Atti Illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.
Perdita:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i Costi e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nell’attività d’investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile.
Costi e spese:
b) tutti i Costi e le Spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di un Sinistro, ivi compresi anche i relativi giudizi d’impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi e indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Dipendenti e Collaboratori.
b) L’Indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
c) I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limite di Indennizzo indicato nel Modulo/Scheda di copertura e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività d’investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
MODULO DI PROPOSTA ASSICURAZIONE DPO NOTE IMPORTANTI AL PROPONENTE:
I sottoscrittori non potranno prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non firmate, e non munite degli allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a ciascuna domanda (indicando N/A “non applicabile” ove necessario). Le risposte alle domande del presente Modulo di Proposta sono considerate di primaria importanza, pertanto si raccomanda al firmatario del presente modulo di verificare le risposte date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che richiedono un’attenta e completa analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete o reticenti relative alle circostanze, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale all’indennizzo.
In questo Modulo di Proposta, con il termine Contraente si intende il singolo libero professionista o la società indicata di seguito che contrae la Polizza a favore di un singolo o più soggetti deputato/i a svolgere l’attività di DPO, che è/sono dipendente/i della stessa.
Informazioni sul Contraente
Nome e Cognome o Ragione Sociale _ Indirizzo (via, città, CAP, provincia) Codice fiscale e partita iva / Email del Contraente (*campo obbligatorio) Numero di telefono L’Assicurato per l’attività di DPO è dipendente aziendale? SI NO Se SI: PRIVATO PUBBLICO
Se SI, indicare nome, cognome e codice fiscale del DPO Mansione ricoperta dal dipendente all’interno dell’azienda Specificare gli Enti per i quali l’Assicurato svolge l’attività
Se ci si avvale di eventuali professionisti/consulenti che hanno un rapporto contrattuale di collaborazione col Contraente e si intende tenerli assicurati nell'ambito di tale rapporto, indicarne nome completo e codice fiscale:
Se il Contrante è libero professionista o un’azienda, indicare i fatturati totali e quelli relativi alla specifica attività di DPO:
ANNO PRECEDENTE 2… | STIMA ANNO CORRENTE 2… | |
FATTURATO TOTALE SOCIETARIO | € | € |
FATTURATO DPO | € | € |
Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo:
€ 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 Altro massimale:
IMPORTANTE: Si prega di allegare al presente Modulo di proposta il Curriculum Vitae del DPO.
Il Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo a un Sinistro risarcibile ai termini della polizza?
Si No
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:
Numero di sinistri per Responsabilità Civile Professionale avuti dal Contraente, dai suoi associati e dai professionisti indicati nella sezione Informazioni sul Contraente negli ultimi 5 anni:
In caso di risposta affermativa, fornirne i dettagli di ogni singolo sinistro compilando l'Allegato 1 fornendo i seguenti dati: data della richiesta di risarcimento, nominativo del reclamante, ammontare della richiesta d’indennizzo fornendo una descrizione dettagliata dello stesso.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del Proponente e degli altri soggetti assicurati dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente Modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.
Mi dichiaro/ci dichiariamo disponibili a informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente Modulo di proposta.
La firma del presente Modulo di proposta non impegna l’Assicurato alla stipulazione del contratto. Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente Modulo di proposta che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate sia per l’Assicuratore, ma qualora le parti giungano alla sottoscrizione della Polizza in oggetto, il Modulo di proposta verrà considerato come “base” per la stipula della Polizza stessa in tal caso il Modulo di proposta sarà allegato alla Polizza divenendo parte integrante di essa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E S.M.I.
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A. SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il Fascicolo Informativo come previsto dall’art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell’IVASS.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
NO CLAIMS DECLARATION
La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA deve utilizzare nel caso trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA alla data dell’ordine fermo, per “rivitalizzare” il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA precedentemente compilato e per ottenere la copertura.
Scaduto il termine di validità del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA (30 giorni dalla data di compilazione) compilare tutti i campi necessari:
Con la seguente NCD
si dichiara
che le informazioni contenute nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA datato / / . non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un’accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l’insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
PI_DPO_062018
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