STATUTO
STATUTO
dell’Associazione Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa PreviLavoro Italia
Art. 1 (Costituzione)
Ai sensi dell’accordo Interconfederale del 22/11/2019 sottoscritto da FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale) e UGL (Unione Generale del Lavoro) è costituito il Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa, denominato “PreviLavoro Italia” in seguito chiamato Fondo.
Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie del suddetto protocollo d’intesa nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti tra le parti di cui al presente articolo. Il Fondo, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 2 (Sede e durata)
Il Fondo ha sede in Roma.
È di competenza del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio del comune di Roma. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell’Assemblea ordinaria dei soci.
La durata del Fondo è illimitata
Art. 3 (Soci)
Sono Soci del Fondo FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale) e UGL (Unione Generale del Lavoro) acquisiranno la qualifica di socio anche le altre Federazioni dei datori e dei lavoratori che aderiranno al Fondo attraverso formale richiesta accolta dall’Assemblea.
Art. 4 (Iscritti)
Assumono la qualifica di iscritti al Fondo le Imprese ed i lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applicano i Contratti collettivi nazionali per i dipendenti sottoscritti tra le parti di cui all’art. 1 e le loro rispettive articolazioni.
Saranno iscritti anche le imprese e i lavoratori che aderiranno al Fondo con le modalità di cui all’art. 3 o in seguito ad estensione del presente accordo; e, comunque, imprese e rispettivi lavoratori che ne faranno richiesta, con le modalità previste dal regolamento.
Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’iscrizione al Fondo cessa a seguito di:
a) Scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
b) Cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
c) Esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art. 5 (Scopi e finalità)
Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, e ai datori di lavoro trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 6 (Organi statutari)
Sono organi del Fondo:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Fondo;
- Vicepresidente del Fondo;
- Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni e permangono fino all’approvazione del bilancio del quinto esercizio e sono rieleggibili. La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.
La decadenza si verifica laddove il componente dell’Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell’Assemblea o del Consiglio d’Amministrazione o dei Comitati, il Socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.
Nei predetti casi, ove si tratti del Presidente o del Vicepresidente, il subentro del nuovo membro è
immediato e l’assemblea ratificherà il subentro stesso.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza dell’Organo.
La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vicepresidente del Fondo.
Art. 7 (Assemblea)
L’Assemblea è composta da 8 membri nominati pariteticamente dalle Organizzazioni socie e precisamente 4 da FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale) e 4 da UGL (Unione Generale del Lavoro). La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
a) Nomina il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dai Soci costituenti;
b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi seguito di comunicazione da parte dei soci;
c) xxxxxxx, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consultivo ed il budget previsionale;
d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
e) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo, nei limiti della
deroga prevista all’art.2 dello statuto relativamente al trasferimento della sede dell’ente;
f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
g) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;
h) delibera lo scioglimento del Fondo e dei Fondi e la nomina dei liquidatori.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d’urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. La seconda convocazione deve essere successiva alla prima di almeno 24 ore.
Il Presidente, inoltre, deve convocare l’Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di revoca e/o decadenza del Presidente l’assemblea sarà convocata dal Vicepresidente. In caso di impedimento o inerzia dello stesso l’assemblea sarà convocata dal componente di parte datoriale più anziano di età.
Alle riunioni dell’Assemblea partecipano i Revisori dei Conti.
Le riunioni dell’Assemblea, in via ordinaria, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4+1 dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell’Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento sono assunte con la presenza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea e sono prese a maggioranza.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro componente mediante delega scritta, con la precisazione che i rappresentanti delle organizzazioni di cui all’art. 1 potranno conferire delega esclusivamente ad altro rappresentante della medesima organizzazione. Xxxxxxx membro non può esercitare più di 2 deleghe.
Art. 8 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è costituito da 6 (sei) a 8 (otto) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui la metà in rappresentanza di FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale) e l’ulteriore metà in rappresentanza di UGL (Unione Generale del Lavoro). Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno la metà dei suoi componenti; è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.
Il Direttore partecipa in funzione di segretario. Spetta al Consiglio Direttivo:
a) Assicurare il coordinamento dei Fondi per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) deliberare gli atti necessari, per l’attuazione dello scopo sociale;
d) approvare lo schema di bilancio annuale consultivo ed il budget Previsionale del Fondo, al fine
di sottoporlo all’Assemblea per l’approvazione;
e) deliberare il piano triennale dell’attività del Fondo;
f) svolgere attività di monitoraggio sull’andamento delle Gestioni;
g) approvare i Regolamenti;
h) svolgere attività di monitoraggio sull’andamento delle Gestioni;
i) approvare i Regolamenti;
j) proporre all’approvazione dell’Assemblea le modifiche dello Statuto, che si rendessero necessarie con esclusione della modifica della sede se nell’ambito del Comune di Roma;
k) vigilare sull’esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
l) predisporre i rendiconti annuali;
m) provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività ordinaria e straordinaria del Fondo;
n) sviluppare ed attuare ogni iniziativa inerente all’attività istituzionale;
o) assumere e licenziare il personale e nominare il Direttore;
p) deliberare sui ricorsi eventualmente presentati dagli assistiti entro 60 giorni dalla ricezione;
q) decidere su eventuale esclusione degli iscritti prevista all’art. 4 punto c;
r) deliberare sull’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all’articolo 4 terzo comma.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, non sono ammesse deleghe. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto.
Art. 9 (Presidente e Vicepresidente del Fondo)
Il presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono nominati dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente è nominato tra i componenti di parte Datoriale e il Vicepresidente tra i componenti di parte sindacale per la durata di un quinquennio, su designazione dei Soci.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente ed il Vicepresidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria amministrazione sia di attività interna che di attività esterna, salvo per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio Direttivo o al Direttore.
Art. 10 (Il collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti
designati di comune accordo dai Soci e nominate dall’Assemblea.
I Revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:
a) uno con la funzione di Presidente su designazione congiunta delle parti;
b) due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da UGL (Unione Generale del Lavoro);
c) due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale).
Il collegio dei Revisori controlla l’amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul bilancio consultivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consultivo.
I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 11 (Direttore)
Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio Direttivo. Dà attuazione alle delibere degli organi del Fondo.
Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del consiglio Xxxxxxx.
Art. 12 (Entrate e gestione finanziaria del Fondo)
In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:
a) I contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi;
b) I contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di specifici accordi di armonizzazione;
c) Gli importi versati alla gestione a titolo di quota d’ingresso una tantum;
d) I proventi straordinari di qualsiasi specie nonché la liberalità versate da enti o singoli privati.
Art. 13 (Patrimonio Sociale)
Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello applicato ai Fondi comuni regolamento per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto ad alcuni titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso in ogni caso è vietata la distribuzione di utili ai soci.
Art. 14 (Esercizio economico)
Il bilancio del Fondo è unico
L’esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consultivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio in oggetto. Il prelievo, l’erogazione ed il movimento di fondi del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente o su delega congiunta.
Art. 15 (Scioglimento – cessazione)
Lo scioglimento del Fondo, come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.
Art. 16 (Regolamento delle prestazioni)
Per l’attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento delle prestazioni, che
dovrà essere portato all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 17 (Disposizioni finali)
Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio.
Art. 18 (Rinvio alle leggi – controversie)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro. Lo Statuto ed il regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l’assistenza sanitaria integrativa.
Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.