ACCORDO DI PROGRAMMA
IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DI BAMBINI E STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Stipulato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in attuazione della L. n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”
Tra:
• Città Metropolitana di Torino
• Ufficio Scolastico Territoriale di Torino
• Azienda Sanitaria Locale TO3
• Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
• Comune di Fenestrelle
• Comune di Inverso Pinasca
• Comune di Massello
• Comune di Xxxxxx Xxxxxxxxx
• Comune di Perrero
• Comune di Pinasca
• Comune di Pomaretto
• Comune di Porte
• Comune di Pragelato
• Comune di Prali
• Comune di Pramollo
• Comune di Roure
• Comune di Salza di Pinerolo
• Comune di San Germano Chisone
• Comune di Sestriere
• Comune di Usseaux
• Comune di Villar Perosa
• Istituto Comprensivo “Marro” di Villar Perosa
• Istituto Comprensivo “Gouthier” di Xxxxxx Xxxxxxxxx
• Liceo Classico “Porporato” di Pinerolo
• Liceo Scientifico “Curie” di Pinerolo
• Istituto di Istruzione Superiore “Buniva” di Pinerolo
• Istituto di Istruzione Superiore “Prever” di Pinerolo
• Istituto di Istruzione Superiore “Porro” di Pinerolo
• C.F.I.Q.- Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo
• ENGIM PIEMONTE
• C.I.O.F.S Sede di Cumiana
• ENGIM PIEMONTE “S.L.Murialdo” di Pinerolo
• A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali);
• Associazione “Le Ali Spiegate”.
INDICE
Premessa
Art. 1 - Beneficiari Art. 2 – La famiglia
Art. 3 - Strumenti di attuazione dell’Accordo
Art. 4 - Competenze degli Enti partecipanti in materia di Integrazione Scolastica:
a) La Città Metropolitana di Torino
b) I Comuni
c) L’Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
d) L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio Scolastico Provinciale di Torino
e) Gli Istituti Scolastici
f) L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 3
g) Le Agenzie Formative
h) Competenze assunte congiuntamente degli Enti firmatari Art. 5 – Durata dell’Accordo
Art. 6 – Pubblicità
PREMESSA
Il presente Accordo rappresenta strumento di continuità dell’esperienza in materia di integrazione scolastica degli alunni BES, maturata sul territorio dell’Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (di seguito denominata Unione dei Comuni).
L’Accordo intende garantire la prosecuzione dei progetti in atto, confermando e potenziando le modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti.
Presupposti fondanti del presente accordo sono i seguenti:
• Il diritto all’integrazione scolastica delle persone BES garantito attraverso un percorso educativo/formativo pensato e attuato nell’ambito di un progetto di vita;
• Il lavoro di rete e la metodologia di intervento multidisciplinare e integrata
• l’individuazione delle competenze di ciascun soggetto coinvolto e la necessità di un raccordo tra i soggetti stessi.
• l’utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l’istituzione scolastica e il territorio possono offrire.
Obiettivi di questo Accordo sono:
• garantire il pieno rispetto della dignità, autonomia e autodeterminazione, dei diritti di libertà e del diritto allo studio della persona BES e favorirne la piena integrazione sociale e nell’ambiente scolastico;
• garantire, nell'ambito delle risorse e dei servizi disponibili, interventi integrati e personalizzati, il più possibile adeguati alle caratteristiche individuali, alle potenzialità di crescita e alle esigenze specifiche di ciascun individuo;
• promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d’équipe ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per qualunque inserimento scolastico ed in Xxxxx Xxxx;
• assicurare una progettazione degli interventi finalizzati all'inserimento scolastico coordinata con gli altri aspetti del progetto di vita, attraverso la metodologia del lavoro di rete;
• ricercare e favorire la collaborazione da parte della famiglia, coinvolgendola nella progettazione e nell’attuazione del percorso di inserimento nella scuola e nelle attività educative e formative;
• assicurare continuità nel percorso formativo di ciascun alunno, con attenzione particolare ai passaggi tra gradi di istruzione;
• garantire momenti di valutazione e verifica dei progetti individualizzati;
• garantire momenti di verifica del livello di attuazione del presente Accordo di Programma.
Art. 1 – Beneficiari
1.1 Vengono individuati come beneficiari gli BES. gli alunni e gli studenti con disabilità e con DSA/ EES e BES.
1.2 In base alla Legge 104/1992 é riconosciuta come persona disabile chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.
1.3 In base alla D.G.R n. 18-10723 del 09/02/2009 integrata dalla D.G.R. n. 13 – 10889 del 02/03/2009 sono riconosciuti come alunni dalle esigenze educative speciali quei soggetti che necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano valutati secondo la classificazione ICD 10 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per le patologie individuate dalle medesime D.G.R. sopra richiamate dai Servizi di N.P.I. o da struttura specialistica del S.S.N. entro il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 2 – La famiglia
2.1 La Costituzione all'articolo 30 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e riconosce pertanto alla famiglia la titolarità di ogni scelta che riguardi i figli minori. La famiglia o l’esercente la responsabilità genitoriale, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell’Autorità Giudiziaria, è titolare insieme al figlio di ogni decisione e del progetto di vita e, pertanto, deve essere ascoltata, coinvolta e sostenuta durante l’intero percorso
2.2 La famiglia pertanto
a) provvede alla segnalazione della condizione di disabilità.
b) dà inizio alle procedure per il diritto all'educazione ed istruzione del proprio figlio/a, dopo aver presentato il verbale di accertamento dell'Handicap ai sensi della legge 104/1992 e il documento relativo alla diagnosi funzionale,
c) collabora con i docenti e con gli operatori per la definizione del progetto educativo riguardante l'alunno BES
d) fornisce informazioni essenziali per la predisposizione del progetto individualizzato, evidenziando punti di forza e necessità dell'alunno e del sistema familiare
e) si impegna a fornire alla scuola, in tempi utili, tutta la documentazione necessaria affinché questa possa attivare tutte le misure idonee per un efficace sistema di inclusione dell'alunno
f) partecipa alla definizione del profilo e percorso educativo-formativo, è parte dell'Unità Multidisciplinare Integrata scolastica e concorre alla stesura del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del Progetto Multidisciplinare per l'inclusione; redige con l'UMI il Piano Educativo Individualizzato.
g) E’ opportuno che sia consultata in materia di abbattimento barriere architettoniche o adeguamenti e progettazione di ambienti e servizi adibiti per soggetti con disabilità.
Art. 3 – Strumenti di attuazione dell’Accordo
3.1 Si individua come strumento privilegiato per l’attuazione del presente Accordo di Programma, il
“Gruppo Permanente per l'integrazione scolastica”.
Tale Gruppo, di natura tecnica, è composto dai soggetti istituzionali sotto indicati:
• 1 rappresentante per la Città Metropolitana di Torino;
• 1 rappresentante per Ufficio Scolastico Territoriale di Torino;
• 1 rappresentante per l’Unione dei Comuni;
• 1 rappresentante delle Amministrazioni Comunali aderenti all’accordo
• 1 rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3: 1 Neuropsichiatra Infantile o Psicologo dell’Età Evolutiva e n. 1 assistente sociale (A.P.I.S.S.).
• 1 rappresentante per ciascuno degli Istituti Comprensivi delle Valli Chisone e Germanasca
• 1 rappresentante per gli Istituti Superiori;
• 1 rappresentante delle Agenzie Formative.
• 1 rappresentante per l’A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e relazionali)
• 1 rappresentante per l’Associazione “Le Ali Spiegate”.
E' prevista la partecipazione del soggetto a cui L'Unione dei Comuni affida la gestione del servizio.
3.2 Il coordinamento del gruppo è attribuito al Servizio Socio Assistenziale dell’Unione dei Comuni e alla Neuropsichiatria Infantile della ASL TO 3.
3.3 I partecipanti al gruppo permanente dovranno essere individuati con atto formale per ciascuna delle parti contraenti, che dovranno nominare un proprio rappresentante e un eventuale sostituto.
Il gruppo dovrà essere permanente, rappresentativo, agile nelle modalità di lavoro, affinché possa rispondere ad eventuali urgenze, e dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti.
La composizione del gruppo può variare in base alle tematiche in discussione
3.4 Compiti del Gruppo sono:
• la verifica dell’applicazione dell’Accordo di programma, attuata almeno in un incontro annuale tra tutti gli Enti firmatari;
• la formulazione di proposte di strategie ed interventi da attuare, dirette agli Enti rappresentati, e la verifica delle risorse disponibili;
• la valutazione dei progetti predisposti dalle scuole, con particolare attenzione al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziarie dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di vita di ciascun alunno. Tale valutazione deve essere realizzata stabilendo un calendario di incontri che consenta l'avvio ad inizio anno scolastico dei progetti individuali e l'esame di eventuali nuove esigenze emerse in corso di anno scolastico
• il monitoraggio dei progetti attivi e la convalida, a seguito di adeguata verifica delle variazioni necessarie
3.5 E’ costituito, ai sensi dell’articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L. approvato con X.Xxx. 18.08.2000 n. 267), il Collegio di Vigilanza.
Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Presidente della Città Metropolitana o suo delegato in qualità di Presidente, da un Sindaco (o suo delegato), da un rappresentante dell’Unione dei Comuni, da un rappresentante dell’ASL TO3, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi firmatari, da un rappresentante degli Istituti Superiori firmatari, da un rappresentante delle Agenzie Formative firmatarie.
Compiti del Collegio di Xxxxxxxxx sono la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e l’adozione di eventuali interventi sostitutivi.
Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.
Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della consulenza del G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all’art. 15 della L. 104/92. Sull’attuazione dell’accordo, le relazioni di verifica elaborate dal G.L.I.P. saranno trasmesse al Collegio di Xxxxxxxxx per l’espletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati.
Art. 4 – Competenze degli Enti partecipanti in materia di integrazione scolastica
A) LA CITTA’ METROPOLITANA
La Città Metropolitana di Torino nell’ambito delle proprie competenze si impegna a: predisporre il Piano annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l’inclusione scolastica degli allievi con disabilità, DSA/EES secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Re- gione Piemonte, prevedendo, nello specifico:
1. per il diritto allo studio:
• finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza spe- cialistica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infan- zia e del primo ciclo.
• finanziamenti ai Comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente, dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti fre- quentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell’obbligo scolastico;
• una somma da trasferire ai Comuni, da definire nel piano di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;
• per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado, provvede ad assegnare i fondi per l’assistenza specialistica direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della docu- mentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Il rimborso avviene, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore fino alla conclusione del percorso intrapre- so.
• il rimborso dei costi sostenuti dai Comuni, singoli o associati, per la gestione sia diretta che indiretta, secondo le modalità previste nel piano annuale per il diritto allo studi di cui alla L.R. 28/07, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili fre- quentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino all’ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso. Il trasporto specifico sarà riconosciuto solo agli studenti con disabilità grave, che non siano in possesso della tessera di libera circolazione regionale o pur in possesso della stessa, che non possano utilizzare i normali mezzi di trasporto pub- blico locale a causa del loro deficit. Il rimborso sarà calcolato sul tragitto verso la scuola dove vi sia l'indirizzo di studio prescelto dallo studente, più prossimo alla residenza o dimora abi- tuale.
2. eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
3. promuovere iniziative complementari e sussidiarie all’attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scola- stiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati a:
• accoglienza in ingresso dell’allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla Circolare Ministeriali n. 1/1988;
• interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l’eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
• sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all’inserimento in percorsi universitari, lavo- rativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con atti-
vazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Cen- tro per l’impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
4. fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
5. riorganizzare il trasporto pubblico locale rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge Regionale 04/01/2000 n. 1;
6. collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all’inclusione degli studenti certificati;
7. emanare appositi bandi finalizzati all’affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di in- dirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età infe- riore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupa- bili;
8. assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico/formativo di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assi- stenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili e onde predisporre una individuazione corretta dei corsi in cui inserirli, nell’ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;
9. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realiz- zate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell’ambito dei rispettivi piani di zona del sociale esistenti.
10. prevedere possibili interventi educativi nei confronti di allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado/agenzie formative con certificazione E.E.S. ai sensi della normativa regionale, specificatamente
Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I
B) I COMUNI DELL’UNIONE DEI COMUNI DELEGANTI LE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
I Comuni firmatari, nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze e tenendo conto delle proprie disponibilità di bilancio, partecipano all’attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto BES, ed in particolare:
1. si impegnano, a ricercare, in collaborazione con l‘’Unione dei Comuni, soluzioni idonee tempestive, per garantire il trasporto agli alunni BES residenti, anche in collaborazione con le associazioni del territorio;
2. provvedono a completare gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, in particolare negli edifici scolastici, tramite progetti specifici e con il finanziamento di enti superiori;
3. gestiscono i servizi scolastici, sportivi e culturali, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari;
4. provvedono a fornire nelle scuole di competenza sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo educativo degli alunni BES, tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza della Città Metropolitana, del Servizio Sanitario o della Scuola Polo;
5. si attivano per attuare capitolati d’appalto del servizio di mensa scolastica, che prevedano specifica fornitura di diete particolari, da erogare a seguito a seguito di domanda delle famiglie corredata di certificazione del medico/pediatra di base o specialista del S.S.N.;
6. assicurano l’assistenza all’integrazione e autonomia scolastica di propria competenza, anche attraverso la delega all’Unione dei Comuni, così come previsto dalle norme vigenti. Sulla base del progetto individuale personalizzato l’intervento del Comune può essere integrato con personale socio-educativo del servizio socio assistenziale dell’Unione dei Comuni
7. Collaborano con le altre istituzioni, nell’ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l’uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra - scolastiche (rivolte alla generalità dei cittadini) e pienamente fruibili.
8. Si impegnano a garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, scolastici, sanitari e socio - assistenziali d’intesa con le famiglie, nell’ambito delle più complessive politiche sociali del territorio.
9. Si impegnano ad accogliere i minori BES residenti sul territorio di propria competenza o degli altri Comuni delle Valli nelle attività estive (es. estate ragazzi), garantendo pari opportunità nelle attività, d’intesa con il Servizio Socio Assistenziale e con i Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età Evolutiva della ASL TO 3.
Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.
C) L’UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA
1. Provvede, nell’ambito delle proprie risorse e delle proprie competenze istituzionali in materia di servizi socio assistenziali, all’organizzazione di attività socio educative, alla promozione del diritto allo studio, dell’inserimento sociale, delle pari opportunità per i minori e le loro famiglie.
In specifico:
• gestisce, a seguito di delega da parte dei Comuni, l’assistenza all’integrazione e autonomia scolastica di competenza dei Comuni stessi, così come previsto dalle norme vigenti;
• garantisce, a seguito di delega, la predisposizione di appalti per l’affidamento del servizio di assistenza all’integrazione e autonomia scolastica;
• garantisce l’attuazione degli interventi di assistenza all’integrazione e autonomia scolastica attraverso la valutazione dei casi nel Gruppo Permanente;
• coordina e sostiene attività extra scolastiche mettendo a disposizione risorse reperite attraverso progetti predisposti ad hoc;
• coordina e gestisce attività culturali, sportive e di tempo libero in collaborazione con le Associazioni delle Valli;
• eroga, sulla base di specifici progetti individuali, tutte gli interventi previsti dalla Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1
2. Garantisce la partecipazione di propri operatori sociali, come previsto dalla legge, alle Commissioni di valutazione della disabilità U.M.V.D per minori e adulti, gestita e presieduta dall’ASL TO 3 e dall’Unione dei Comuni, alla Commissione Invalidi Civili per l’ accertamento della condizione di handicap grave (ex. L.104/92), nonché la presenza di operatori amministrativi che informano, istruiscono e seguono l’iter burocratico delle pratiche dei minori.
3. Garantisce la collaborazione con la famiglia, l’ASL. TO 3 e la scuola per il progetto individuale dell’alunno BES, fino alla conclusione del percorso scolastico.
4. Partecipa, con i propri operatori sociali, al Gruppo Permanente per l'integrazione scolastica.
5. Attiva, su specifico progetto individuale, predisposto dal Servizio Sociale, in collaborazione con la famiglia e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO 3, interventi di educativa
territoriale, assistenza domiciliare, affidi diurni con personale specializzato, interventi educativi su progetti specialistici integrati, in accordo con i Dirigenti Scolastici e d’intesa con i Comuni.
6. Cura gli inserimenti scolastici nelle scuole superiori, con progetti individualizzati, integrati e multidisciplinari finalizzati ad promuovere l’autonomia.
7. Sulla base di progetti individualizzati predisposti dai servizi soio-sanitari competenti promuove l’inserimento negli asili nido di minori con BES residenti nei Comuni deleganti le funzioni Socio Assistenziali delle Valli con le modalità previste da questo accordo di programma.
8. Collabora con i Comuni deleganti, con il personale comunale e le agenzie esterne per i progetti di inserimento dei minori nelle attività estive organizzate dai Comuni, anche con appositi trasporti, eventualmente contribuendo al pagamento del personale educativo sulla base del progetto individuale concordato con l’ ASL TO 3.
9. Esercita le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle ex Province relative agli alunni con disabilità sensoriale, ai sensi dell’ art. 8 comma 5, della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 1 del 8/1/2004.
10. Promuove e partecipa all’organizzazione e alla gestione delle attività di orientamento scolastico post - obbligo nonché al reperimento, al monitoraggio e alla verifica di inserimenti lavorativi con proprio personale educativo.
11. Coordina e gestisce i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98 relativi alle proprie competenze, nonché sostiene/promuove, in ogni progetto a favore di minori sul territorio, la fruibilità degli stessi per i minori BES.
12. Collabora attivamente con le associazioni delle famiglie, provvede a tenere i contatti con le altre associazioni di categoria operanti sul territorio e con le singole famiglie.
Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento al Punto I.
D) UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE – AMBITO DI TORINO
L’Ufficio Scolastico Territoriale della Città Metropolitana predispone gli interventi necessari per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità dei diversi ordini di scuola. In particolare garantisce:
a) L’assegnazione, nella misura consentita dalle norme che regolamentano la disposizione dell’organico, di insegnanti di sostegno specializzati per ciascun grado di istruzione e, laddove la disponibilità di docenti specializzati non soddisfacesse le esigenze, anche di docenti non specializzati per il sostegno.
b) Di favorire, sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, l’ autorizzazione a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave.
c) L’erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIUR, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione e per la formazione del personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) relativamente al tema dell’inclusione e per l’acquisto di attrezzature e sussidi didattici.
d) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro per la Disabilità operante presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e provincia ( C.M. 277 del 1975, C.M. 216 del 1977 e C.M. 123 del 1994).
e) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP ( L.N. 104/92, art.15, comma I ).
Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento al Punto I.
E) GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Ogni Istituto, con il coordinamento del Dirigente Scolastico:
1. Al fine di garantire l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado attraverso gli adempimenti previsti dalla L. 104/92, quali strumenti di elaborazione e di coordinamento delle azioni a favore dell’integrazione scolastica delle persone con disabilità:
• Istituisce il gruppo di lavoro e di studio interno all’Istituto, GLI (L. 104/92, art. 15, comma 1;C.M 8 del 6/03/2013);
• attiva i Gruppi Tecnici, formati dal C.d.C./Team di docenti, dai genitori dell’alunno e dagli operatori dei servizi socio sanitari;
• aderisce e partecipa ai lavori del CTI;
• individua una o più funzioni strumentali, o altre definizioni di figura di sistema, che coordina il GLI, rappresenta l’istituto presso il CTI.
2. Provvede, attraverso la collaborazione di tutte le figure coinvolte, a garantire idonee attività didattiche e strategie educative a favore di alunni con disabilità (legge 104/92), DSA (legge170/10) e BES (dir. Ministeriale 27/12/2012) sia attraverso risorse dedicate sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, lavoro di potenziamento e di recupero, attività di tutoraggio e forme di apprendimento cooperativo. Per i BES (non legge 104/92), ogni Consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia, predispone un PDP per favorire il successo scolastico dell’allievo. Mette in campo tutti gli strumenti (strumenti compensativi, misure dispensative, verifiche concordate e adeguate alle necessità specifiche) per rendere fattiva l’integrazione dell’alunno nel gruppo classe. Per gli alunni BES (non legge 104/92) negli Istituti Comprensivi di Villar Perosa e Xxxxxx Xxxxxxxxx si attuano percorsi personalizzati di recupero e potenziamento. Sono utilizzate a tale scopo le ore di compresenza tra insegnanti curricolari titolari della classe in cui sono inseriti gli alunni, fondi del proprio FIS stanziati su progetti specifici e fondi derivanti dalla partecipazione a bandi esterni.
3. Provvede, attraverso la collaborazione di tutte le figure coinvolte, a garantire idonee attività didattiche e strategie educative a favore di alunni con disabilità (legge 104/92), DSA (legge170/10) e BES (dir. Ministeriale 27/12/2012) sia attraverso risorse dedicate sia con forme di organizzazione flessibile delle attività didattiche, lavori in piccolo e grande gruppo, attività di tutoraggio e forme di apprendimento cooperativo.Mette in campo tutti gli strumenti necessari per rendere fattiva l’integrazione dell’alunno nel gruppo classe.
4. Garantisce l’accoglienza dell’alunno con disabilità, utilizzando tutte le risorse umane disponibili, fin dal primo giorno di scuola anche attraverso l’organizzazione flessibile del personale in servizio a qualunque titolo nella scuola in accordo con l’Unione dei Montana Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.
5. Si fa garante della collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti necessari all’integrazione che favoriscano un percorso personalizzato: PDF (fino a scomparsa), PEI, relazione osservativa, PDP.
6. Promuove gli incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti con un ruolo attivo nel processo educativo e nel progetto di vita dei propri figli.
7. Coinvolge, ove necessario, i collaboratori scolastici nella gestione della giornata scolastica dell’alunno con disabilità in affiancamento ai docenti di classe/sezione o di sostegno per: accoglienza ed accompagnamento all'interno dei locali scolastici, spostamento da un’aula scolastica alla palestra o ad altre strutture all’interno o adiacenti alla scuola, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento cura e assistenza nell’igiene personale.
8. Stabilisce rapporti di rete e collabora con gli operatori dell’ASL, usufruisce della consulenza su problemi specifici degli alunni con difficoltà e sulla gestione delle implicazioni psicologiche e relazionali dell’integrazione.
9. Fornisce all’Ufficio Scolastico territoriale:
• i dati relativi agli alunni con disabilità.
• Le segnalazioni nominative dei medesimi.
• La diagnosi funzionale redatta dall’ASL (e dai Servizi Sociali secondo i termini di legge).
• Il profilo dinamico funzionale (fino a scomparsa).
• Il Piano educativo individualizzato.
• La relazione osservativa.
• Segnala all’UST il fabbisogno di ore di sostegno proposto dal GLI.
10. Aderisce alle iniziative di aggiornamento e confronto sulle tematiche proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale e dall’UTS di Torino, dal Polo HC e progetti di associazioni private.
11. Le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre progetti volti all'inserimento lavorativo a favore degli alunni con disabilità che siano in uscita dalla scuola.
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione d’Istituto (GLI)
E’ formato da: docenti, operatori dei servizi socio sanitari, genitori, studenti e amministratori locali; si riunisce almeno una volta l’anno per collaborare alle iniziative educative e di inclusione.
Svolge le seguenti funzioni:
a) verifica il protocollo relativo alle modalità di accoglienza;
b) organizza e coordina le attività di inclusione, avanzando proposte e modifiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Piano Annuale di Inclusività (PAI);
c) osserva e analizza le eventuali difficoltà sorte in itinere nei vari gruppi di lavoro;
d) attiva strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
e) attiva il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di inclusione;
f) offre supporto agli organismi interni della scuola per: l'acquisto di sussidi,l'adeguamento delle strutture, eventuali progetti di sperimentazione e verifica di tali progetti evidenziando i punti di forza e di debolezza;
g) monitora e valuta il livello di inclusività raggiunto, al fine di attivare piani di miglioramento;
h) nella scuola secondaria di 2° grado si redige il PAI, mentre negli Istituti comprensivi viene approvato su proposta della commissione di inclusione scolastica.
La Commissione Inclusione d’Istituto/ Dipartimento.
E’ formata prioritariamente da insegnanti di sostegno e negli Istituti Comprensivi da alcuni insegnanti curricolari di alunni BES; si riunisce da un minimo di 3 fino a 8 volte l’anno, con i seguenti compiti:
a) monitora l’attivazione dei gruppi tecnici;
b) presenta i casi ed offre una relazione formativa di aiuto ai propri componenti nelle relazioni con alunni, famiglie e colleghi, oltre che nella stesura dei documenti necessari all’integrazione scolastica (PDF fino a scomparsa , PEI, relazione osservativa e PDP);
c) elabora i progetti d’integrazione d’istituto da inserire nel PTOF;
d) garantisce e verifica l’applicazione delle buone prassi di integrazione, anche attraverso processi di confronto e autoformazione e garantisce la realizzazione del “progetto di vita” di ogni alunno inserito;
e) propone al Dirigente Scolastico il numero di ore da attribuire ai singoli casi in base al monte ore assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale;
f) garantisce il coordinamento con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con gli Enti Locali e le associazioni del territorio;
g) svolge due incontri, uno nel mese di settembre, l’altro nel mese di aprile, con i servizi sociali e sanitari: nel primo incontro lo scambio d’informazioni è finalizzato in particolare ai punti b), c), f), nel secondo incontro il confronto affronterà la valutazione dei progetti;
h) propone acquisti di libri, software e ausili specifici per l’integrazione;
i) predispone apposite misure di sostegno, commisurate alla gravità della disabilità, atte a garantire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività esterne all’edificio scolastico (viaggi di istruzione, visite guidate, gare sportive, iniziative varie, ecc.);
j) la commissione inclusione degli Istituti comprensivi redige il PAI.
Gruppi Tecnici
Formati dal C.d.C./team di docenti, genitori dell’alunno e operatori dei servizi socio sanitari, stabiliscono:
• gli obiettivi a medio-lungo termine e le relative modalità di verifica,
• gli obiettivi a breve termine con gli strumenti per raggiungerli.
Elaborano il Piano Didattico Personalizzato e il Piano Educativo Individualizzato (la parte 2 del profilo Descrittivo di Funzionamento relativa alla sessione Attività e Partecipazione, utilizzando i codici ICF).
Funzione Strumentale o altra figura di sistema di coordinamento
La funzione strumentale è nominata per ciascun Istituto, con molteplici compiti:
a. presiede, convoca e coordina i lavori del GLI e della commissione inclusione/ dipartimento;
b. rappresenta l’istituto presso il Polo HC;
c. rappresenta l’istituto presso il “Gruppo Permanente per l’integrazione scolastica”;
d. fornisce consulenza per situazioni problematiche anche non certificate;
e. collabora alla stesura di progetti di inclusione sia scolastici sia extra scolastici per singoli e per classi;
f. organizza il materiale didattico (software, libri, giochi,…..) per i BES.
Commissione Territoriale Inclusione (CTI)
Il Polo HC, istituito ai sensi della Lettera Circolare 139 Prot. 3334 del 13 settembre 2001 e Circ. Reg.le n° 694 del 19 dicembre 2001, è ora denominato CTI. Tale organismo promuove la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell’Infanzia alle scuole secondarie di secondo
grado; provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all’acquisto dei sussidi destinati agli alunni con disabilità in una logica di rete e promuove iniziative di confronto e formazione.
Le scuole aderenti al CTI, in un’ottica di rete, collaborano in termini di scambio di informazioni su esperienze efficaci di integrazione di qualità realizzate nella propria scuola, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme l’attività da realizzare nell’anno scolastico. I risultati dei lavori vengono poi messi a disposizione di tutte le scuole aderenti con materiali cartacei e telematici. Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.
F) L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n° 11/ SAP del 10/04/1995, l’ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche:
1. in attuazione della D.G.R. 15-6181 del 29 luglio 2013, istituisce il Gruppo Disabilità Minori (GDM), composto dalle figure professionali neuropsichiatri infantili, psicologi, operatori della riabilitazione (logopedista, terapista della riabilitazione) in accordo con le attuali articolazioni territoriali, cui compete l’avvio e la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità.
Il GDM è composto dai suddetti profili professionali, che lavorano in sottogruppi territoriali, secondo il principio dell’integrazione multi-professionale e concorrono alla formulazione della diagnosi, alla presa in carico ed alla definizione del profilo di funzionamento ciascuno per quanto di competenza. Il coordinamento del GDM è affidato al Neuropsichiatria infantile cui spetta l’avvio della procedura medico-legale.
Il GDM territorialmente competente predispone il Profilo Descrittivo di Funzionamento - Parte 1 (Diagnosi funzionale - aspetti sanitari) - che contiene una descrizione quali-quantitativa della patologia che consenta di evidenziare in modo chiaro il livello di compromissione delle funzionalità (ad es. come nel caso del Ritardo mentale).
Il GDM attiva le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/02/94 e dalla circolare applicativa 11/SAP del 10/04/95 e individua per ogni alunno DSA/EES il “referente del caso” secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella figura dell’operatore dell’ASL che meglio conosce l’alunno, con il compito di essere riferimento tra i servizi ASL, la Scuola o Xxxxx Xxxx, gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali e la famiglia e di garantire coerenza e collaborazione tra i servizi e con la famiglia. L’UMI completa il Profilo Descrittivo di Funzionamento completo (Allegato B parte 2). Il Profilo Descrittivo di Funzionamento completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare per l’inclusione scolastico/formativa dell’alunno/studente, concordato all’interno delle Unità Multidisciplinari Integrate. Il Progetto Multidisciplinare dovrà contenere azioni mirate all’inclusione dell’alunno/studente nei differenti contesti (sanitario, sociale, scolastico, formativo) e concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori all’interno dell’Unità Multidisciplinare Integrata. Successivamente il referente del caso parteciperà a riunioni di progettazione e verifica degli interventi connessi al PEI, per tutti gli ordini di scuola e per l’asilo nido;
2. svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce , con il coinvolgimento dei propri servizi (follow up per i neonati a rischio presso l’Ospedale Civile di Pinerolo);
3. assicura l’intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni DSA/EES attraverso la diagnosi clinica, l’individuazione dell’handicap, la redazione della diagnosi funzionale e la collaborazione alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
4. fornisce, su richiesta motivata della scuola, consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe, in cui è inserito l’alunno DSA/EES, compatibilmente con la necessità di garantire priorità agli interventi previsti dalla legge;
5. Garantisce la partecipazione di propri operatori, come previsto dalla legge, alle Commissioni di valutazione della disabilità U.M.V.D per minori e adulti, ed alla Commissione Invalidi Civili per l’ accertamento della condizione di handicap grave (ex. L.104/92), nonché la presenza di operatori amministrativi che informano, istruiscono e seguono l’iter burocratico delle pratiche dei minori.
6. attribuisce priorità all’intervento per le situazioni di handicap all’interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d’accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità;
7. attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico delle famiglie e dei minori;
8. effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile;
9. fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l’opportunità dell’impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l’obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti. Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell’ASL TO 3 con possibilità di disporre di ausili specifici per le scuole mentre l’onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali;
10. attiva forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti gli interventi. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l’altro in occasione di cambio di referenza o di situazioni di vita dell’alunno con disabilità;
11. al compimento della maggiore età del ragazzo con disabilità, attraverso la S.C. di Neuropsichiatria Infantile, continuerà ad erogare un servizio di consulenza alla scuola e alla famiglia per la programmazione e per redazione dei Piani Educativi Individualizzati. I progetti di integrazione sul territorio non saranno invece pertinenza del Servizio di NPI;
12. le competenze dell’ASL TO3 nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni BIM inoltre si articolano nel seguente modo:
a. consulenza nell’ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico;
b. interventi terapeutici e riabilitativi specifici: logopedico, fisioterapico, etc.;
c. interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali;
d. consultazioni ai genitori dei minori seguiti;
e. consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell’inserimento dei bambini DSA/EES.
f. collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita. Per gli impegni assunti congiuntamente si fa riferimento al Punto I.
G) LE AGENZIE FORMATIVE
Le finalità della Formazione professionale Piemontese, stabilite dalla Legge Regionale 63 del 13/04/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale (con successive modifiche LR 4 agosto 1997, n. 44, LR 17 giugno 1997, n. 34 - LR 3 luglio 1996, n. 36 - LR 30
aprile 1996, n. 21, - LR 19 dicembre 1995, n. 88), sono le seguenti:
1. sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e pro- duttiva regionale;
2. rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o so- ciale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena par- tecipazione alla vita economica e sociale;
3. concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.
Le Agenzie Formative firmatarie, accreditate alla Regione Piemonte per la Formazione, l'Orienta- mento (LR 63 del 1995) e per i Servizi al lavoro (DGR 66-3576 del 2012), erogano sul territorio della Città Metropolitana di Torino corsi previsti dalle Direttive Regionali e dai Bandi provinciali sulla For- mazione Professionale, al fine di promuovere la crescita personale e professionale degli allievi con DSA/EES.
Il sistema della FP ha un ruolo importante nel prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica e s'interseca con il mondo della scuola e del lavoro, in una logica di complementarietà, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una piena integrazione e cittadinanza di giovani e adulti disabili, attraverso un'azione progettuale che si focalizza sulla persona, sui suoi bisogni, sulle sue potenzialità da investire in ambito lavorativo, sull’acquisizione e il continuo aggiornamento di competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e l'inclusione sociale.
In generale, i percorsi si caratterizzano per una forte valorizzazione della dimensione tecnico- operativa, mediante un considerevole monte ore di attività pratico-manuali, strutturate in base all'indirizzo corsuale e svolte in laboratorio e in azienda, durante l'esperienza di stage; parte integrante dell'iter formativo. Tale modalità, infatti, si fonda su una didattica attiva interdisciplinare e per progetti e su un apprendimento esperienziale mirato al successo formativo. Una metodologia che risulta essere efficace in quanto, oltre a favorire l'assimilazione dei concetti teorici, il coinvolgimento e la motivazione negli allievi, permette un costante allenamento sul campo, in un contesto reale e simulato, e un graduale inquadramento professionale.
É compito delle Agenzie formative:
• Attuare strategie di accoglienza e di orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali e le istituzioni scolastiche di provenienza, per supportare l'allievo DSA/EES e la famiglia nella scelta del corso da intraprendere, del profilo professionale di riferimento e per accompagnarlo gradatamente nel suo processo di crescita e di definizione di un progetto personale di autonomia;
• Promuovere la centralità dell'allievo e dei suoi bisogni correttamente individuati, ponendo costante attenzione alle dimensioni educative ed orientative della sua esperienza formativa e valorizzando la metodologia di lavoro d'équipe interna all'Agenzia nell'accoglienza, nella presa in carico e nell'accompagnamento dell'utenza durante l'iter corsuale;
• Valutare che la tipologia e la gravità della disabilità siano compatibili con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso, nel rispetto delle indicazioni dei bandi di riferimento;
• Pianificare metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche del soggetto;
• Predisporre specifiche modalità per un’azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell’inserimento, durante il percorso formativo professionale;
• Individuare le condizioni più idonee per l’inclusione dell’allievo (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage, visite didattiche e viaggi d'istruzione);
• Mantenere un legame forte di reciprocità con il sistema produttivo locale per l’individuazione delle sedi di stage e di future opportunità lavorative;
• Favorire la formazione e la sperimentazione dell'ICF sia nei percorsi formativi, sia per i progetti di inserimento lavorativo;
• Confrontarsi costantemente con gli enti istituzionali, titolari della programmazione, della gestione e del monitoraggio degli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo per le persone DSA/EES;
• Favorire l'aggiornamento costante del personale;
• Promuovere azioni di continuità e di orientamento al termine del percorso formativo.
Beneficiari
A) Bando Obbligo d’Istruzione
Gli allievi DSA/EES possono assolvere l'obbligo scolastico (Legge n.296/06, Decreto legislativo n.226/2005, Legge delega n. 53/2003) accedendo ai percorsi triennali (14enni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado) e biennali (15enni con la frequenza di un’annualità in un corso di istruzione o formazione) per il conseguimento di una qualifica professionale, usufruendo di azioni di sostegno mirate (pari a 1/6 ore delle ore corso - da 175 a 200 ore annue). Nella Formazione Professionale è possibile inserire un numero massimo di 3 allievi con disabilità di grado lieve per classe, certificati ai sensi della L.104/92 (con diagnosi funzionale) ed in possesso dell'attestazione d’idoneità a svolgere attività di laboratorio curricolari ed esperienze di stage in azienda, rilasciata dal Servizio NPI di competenza. Per ciascun allievo DSA/EES si definisce ogni anno un Progetto Formativo Individualizzato - PFI, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, dalle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana e utilizzando, per gli allievi che entrano nel percorso formativo con diagnosi e/o PEI in ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute (ICF).
A partire dall'anno formativo 2011/2012, la Regione Piemonte ha previsto l'inserimento nei corsi biennali e triennali dell'Obbligo di Istruzione e Formazione degli allievi con Esigenze Educative Speciali (EES), garantendo un sostegno individuale per un massimo di 50 ore annue. Complessivamente il numero di allievi con integrazione e con esigenze educative speciali per classe non può comunque superare le 5 unità.
Inoltre, nei corsi è possibile l’inserimento di allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), ai quali viene garantita una Progettazione Didattica Personalizzata (PDP), che declina specifiche misure dispensative e/o compensative (ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170).
Al termine del percorso gli allievi disabili sostengono delle prove finali standard, in base alle quali ottengono la qualifica professionale o, nel caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per l’attestazione del titolo, la certificazione delle competenze acquisite.
Per quanto concerne l'orientamento in uscita dei ragazzi/e, è previsto un momento finale di verifica e di valutazione con i servizi territoriali di riferimento e la famiglia, al fine di ripercorrere l'iter svolto,
rivedere il progetto personale e prendere in esame possibili opportunità formative (passaggio all'istruzione, 4° anno nella FP per il rilascio del Diploma Professionale, inserimento in percorsi specifici per persone con DSA/EES) o lavorative.
B) Bando Mercato Del Lavoro
Si delineano sul territorio dei percorsi specifici per giovani/adulti DSA/EES, diversificati e finalizzati sia all’orientamento professionale sia al potenziamento/recupero di abilità professionali, di autonomia e relazionali, mirate ad un inserimento lavorativo. Sulla base della Direttiva Regionale, del bando e del relativo finanziamento, si stabiliscono numero, durata e modalità di erogazione degli interventi formativi. A tal proposito, si annoverano le caratteristiche delle principali tipologie corsuali presenti nel bacino della Città Metropolitana di Torino:
1. Prelavorativo: presente sul territorio Pinerolese dal 1994, è rivolto prioritariamente a giovani con disabilità intellettiva di grado medio, medio-grave (previa valutazione è possibile inserire anche allievi adulti). Il corso, di durata biennale, prevede attività di formazione teorico/pratica e di stage in azienda. Xxxx ad avvicinare progressivamente l’allievo/a al mondo del lavoro e alle sue regole, perseguendo i seguenti obiettivi:
• Sviluppare la conoscenza e la percezione di sé (potenzialità, risorse, limiti, autostima, autoefficacia);
• Rinforzare l’autonomia personale e stimolare la crescita individuale;
• Mantenere e consolidare risorse logico-cognitive, abilità pratico-manuali e trasversali;
• Acquisire modalità relazionali e comportamentali idonee ad un contesto sociale e lavorativo;
• Conoscere il mondo del lavoro e le varie aree professionali.
2. Formazione Al Lavoro - FAL (con indirizzo) rivolto a giovani/adulti, prioritariamente con disabilità intellettiva, in possesso di certificazione d’invalidità e iscritte al collocamento mirato (legge 68/99). Il corso è annuale e prevede attività di formazione teorico/pratica, relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un’esperienza di stage in azienda. S'intende sviluppare negli allievi le competenze sociali e di base indispensabili per il successivo inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro (legge 68/99), nonché accrescere le conoscenze e le abilità relative ad una determinata area professionale, individuata in base sia alle attitudini e alle propensioni del singolo partecipante sia alle caratteristiche della realtà produttiva del territorio di riferimento.
3. Formazione Xx Xxxxxx – FAL (con indirizzo) di breve durata: si configurano come strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati ad accrescere le competenze professionali ed a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ogni percorso si rivolge ad uno specifico target d’utenza (disabilità fisica o psichiatrica o intellettiva o mista o sensoriale) ultradiciottenne, in possesso di certificazione d’invalidità, iscritta al collocamento mirato (legge 68/99) e in possesso di Diagnosi Funzionale che attesti le capacità lavorative residue (D.P.C.M del 13/01/2000) prevede attività di formazione prevalentemente pratica relativa ad uno specifico indirizzo professionale, nonché un’esperienza di stage in azienda. La realizzazione del percorso avviene in stretta sinergia con i Centri per l’Impiego e con i Servizi Sociali di riferimento per l’individuazione dell’indirizzo corsuale (sulla base delle scoperture L.68/99 di ciascun territorio), dell’utenza (segnalate dai servizi sociali) e delle sedi di tirocinio.
I corsi Prelavorativo e Fal rilasciano un attestato di frequenza con profitto e una certificazione delle competenze acquisite che esplica effetti ai sensi dell'articolo 17 Legge104/92 e ai fini del collocamento mirato.
I) COMPETENZE ASSUNTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI
1. La Scuola, i Comuni, l’Unione dei Comuni, l’ASL TO3 e la Città Metropolitana si impegnano a collaborare nell’attuazione del presente accordo e, tramite i propri operatori, a partecipare ai gruppi di lavoro previsti.
2. La Scuola e l’ASL TO3 costituiscono i gruppi per l’elaborazione del Profilo dinamico funzionale e per la stesura, la verifica e l’aggiornamento del PEI, così come previsto dalla normativa vigente.
3. La Città Metropolitana, i Comuni, l’Unione dei Comuni mettono a disposizione, in collaborazione e compartecipazione con l’ASL TO3 e nell’ambito delle rispettive competenze, le risorse finanziarie per le attività di: Servizio Civile volontario, Servizio Sociale Professionale, Assistenza Domiciliare, Educativa territoriale, attività di tempo libero, Centri Diurni per disabili e laboratori per garantire l’assistenza atta a favorire l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.
4. I Comuni e l’Unione dei Comuni promuovono ed organizzano attività educative extra scolastiche ed estive, coerenti ed integrabili con le attività della scuola, agevolando l’accesso ai partecipanti con disabilità con idoneo servizio di trasporto.
5. Promuovono altresì forme associate per la gestione di problemi inerenti l’integrazione delle persone con disabilità tramite specifiche intese con associazioni di volontariato.
6. L’Unione dei Comuni e l’ASL TO3 gestiscono, nell’ambito del Dipartimento Materno Infantile, interventi di Educazione alla Salute, in collaborazione con la scuola, nel rispetto delle competenze specifiche di cui alla normativa vigente.
7. Tutti gli Enti firmatari si adoperano per assicurare e facilitare, in base ai progetti individuali, la frequenza degli alunni DSA/EES, in ogni ordine e grado di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori del territorio delle Valli.
8. L’Unione dei Comuni, l’ASL TO3 e l’ANFASS si impegnano a gestire, con proprio personale, l’informazione e l’accesso ai servizi per persone con disabilità nell’ambito delle attività svolte dagli Sportelli Unici Socio Sanitari per la non autosufficienza, in collaborazione con tutti i servizi socio-sanitari.
9. L’Unione dei Comuni e l’ASL TO3 si impegnano ad offrire momenti formativi agli operatori che a vario titolo si occupano di persone con disabilità.
Art. 5 – Durata dell’Accordo
Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 6 – Pubblicità
I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell’accordo stesso, al fine di favorire l’utilizzazione da parte degli aventi diritto.