SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1 AGCM
SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1 AGCM
C.I.G. 7917630AF6 CIG DERIVATO:
PER I SERVIZI DI TRADUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI INERENTI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)
Tra L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, autorità
indipendente, con sede in Xxxx, Xxxxxx X. Xxxxx, 0/x di seguito denominata anche "AGCM" (C.F. 97076950589)
e
la ……………………………………………………………………
con sede in ,
di seguito denominata anche "prestatore"o “impresa” (C.F. …………………… - partita I.V.A ),
ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI
1. Il presente documento "Schema di contratto", caricato a sistema ed allegato alla presente gara telematica in ASP, disciplina le condizioni particolari di contratto relative al servizio di “traduzione di documentazione istituzionale” della AGCM dall'italiano all'inglese e/o viceversa, nonché dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa. Nell'ambito dell'appalto sono previsti come servizi, accessori ed eventuali i servizi di traduzione dall'italiano in lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa. L'oggetto del servizio è analiticamente descritto al successivo art. 2. L'appalto si rivolge ad operatori economici aventi un assetto organizzativo idoneo a far fronte ad un ingente volume di traduzioni, di carattere economico, finanziario, giuridico e legale, da effettuare in tempi contenuti e nel rispetto di standard qualitativi in linea con quelli delle relazioni istituzionali intrattenute dalla AGCM.
2. Le regole procedurali per l'individuazione del Prestatore sono contenute nel documento "Disciplinare di gara caricato a "sistema" ed anch'esso allegato alla presente procedura.
3. . Ai fini del presente Contratto si intende per "Prestatore" o "Impresa" il concorrente risultato aggiudicatario della procedura, mentre per "Stazione Appaltante" o "Istituto" si intende la AGCM.
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
l. Il servizio ha per oggetto i servizi di “traduzione di documentazione istituzionale” della AGCM, secondo quanto analiticamente indicato nei paragrafi che seguono (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6).
1.2 SERVIZIO Dl TRADUZIONE DA E IN LINGUA INGLESE.
Costituisce oggetto principale della procedura il servizio di “traduzione e successiva revisione” dalla lingua italiana all’inglese e/o viceversa, nonché un servizio di “revisione” in lingua inglese, di atti e documenti inerenti all’attività istituzionale dell’Autorità.
In particolare, l’attività in questione si riferisce ai seguenti atti:
- provvedimenti;
- comunicati stampa;
- Nota di presentazione alla Relazione annuale;
- documentazione varia;
- rubriche di settore.
L’Autorità potrà assegnare all’aggiudicatario ogni altra traduzione attinente alla propria documentazione e/o comunicazione istituzionale, dall'italiano all'inglese e/o viceversa (di seguito, "servizi di traduzione da e in lingua inglese").
Esempi di testi da tradurre possono essere consultati sul sito xxx.xxxx.xx e sulla rivista on line “Rivista italiana di Antitrust”.
Si precisa che in relazione ad un medesimo documento potrebbe essere richiesta, anche in concomitanza temporale, oltre alla traduzione dall'italiano all'inglese e/o viceversa, anche la traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa (cfr. successivo paragrafo 1.3) o dall'italiano a lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese spagnolo (cfr. successivo paragrafo 1.4).
L'importo stimato per l’intera durata contrattuale per i "servizi di traduzione e revisione da e in lingua inglese" è di € 170.000,00 (IVA esclusa).
L'importo stimato per l’intera durata contrattuale per i servizi di “revisione” da e in lingua inglese è di € 18.000,00 (IVA esclusa).
L’Autorità stipula con l’aggiudicatario un contratto a consumo. Il corrispettivo sarà riferito a quanto effettivamente richiesto da AGCM, regolarmente eseguito dall’Aggiudicatario e accertato dall’Autorità.
L’AGCM non si obbliga a garantire la corresponsione all’aggiudicatario di un importo minimo, essendo il corrispettivo del servizio determinato dalla quantità effettiva di parole tradotte o oggetto di “revisione”.
Non sussiste quindi alcun obbligo in capo alla AGCM di chiedere "servizi di traduzione e revisione da e in lingua inglese" fino a concorrenza dell'importo di € 170.000,00 (IVA esclusa) e di “revisione” fino a concorrenza dell'importo di € 18.000,00 (IVA esclusa) appena indicati e nulla il Prestatore potrà pretendere nel caso in cui, alla scadenza del contratto e dell'eventuale rinnovo, il controvalore delle traduzioni effettuate risulti inferiore a quello di cui sopra. E' in facoltà della AGCM, in caso di necessità, richiedere "servizi di traduzione da e in lingua inglese" anche per un importo superiore a € 170.000,00 (IVA esclusa), fermo l'importo stimato dell'appalto di € 200.000,00 (IVA esclusa) . Resta fermo quanto previsto all'art. 3 del presente Contratto.
Esempi di testi da tradurre possono essere consultati sul sito xxx.xxxx.xx e sulla rivista on line “Rivista italiana di Antitrust”.
Ciascuna traduzione dovrà essere resa garantendo l’utilizzo di adeguata terminologia tecnica, in ambito economico e/o giuridico oltre alla massima coerenza con i testi da tradurre e dovrà essere necessariamente seguita da opportuna revisione da parte di un traduttore diverso da quello che ha reso la traduzione stessa.
Per lingua inglese si intende esclusivamente il “British Standard English”.
Per l’uso della corretta terminologia è consigliabile consultare la Legislation sia sul nostro sito inglese che sul sito della Commissione (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xx.xxxx, separata per fattispecie antitrust, cartels, mergers, ecc) nonchè glossari di termini correnti (xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxXxXxxxx.xx).
In materia di tutela del consumatore, i testi di riferimento per una traduzione professionale sono costituiti dalle tre direttive Pratiche scorrette (29/2005), Clausole vessatorie (13/1993) e Diritti dei Consumatori (83/2011), nonché da alcune linee guida e dalla proposta di direttiva che modifica la normativa di settore: c.d. New Deal (COM 185/2018).CRD_DIR2011- 83_EN, CRD_guidance_en_2014, DIR93-13_ClausoleVessatorie_EN, DirettivaPCS_29- 2005_EN, PCS_guidance_en_2016, PropostaDirettivaModificaTC_COM2018_185_EN, Unfair Terms Directive study_final 2013.
Per l’esecuzione del servizio l’Aggiudicatario potrà avvalersi dell’ausilio di programmi di traduzione assistita a sua scelta. In tal caso l’aggiudicatario si impegna a consegnare all’Autorità la memoria di traduzione risultante dal lavoro di traduzione svolto, in formato TMX o altro formato standard che permetta l’interoperabilità fra i diversi software di traduzione assistita. L’utilizzo del programma di traduzione assistita è subordinato alla realizzazione, da parte dell’aggiudicatario, di memorie ad hoc per l’Autorità, e alla loro consegna alla stessa Autorità al termine dell’espletamento del servizio, fatta salva la facoltà dell’autorità di richiederne la consegna in ogni momento durante l’esecuzione della prestazione.
La traduzione assistita non potrà in alcun modo sostituire completamente o prevalentemente l’attività propria dei traduttori.
Non è in ogni caso ammesso, pena la risoluzione del contratto, l’uso di sistemi di traduzione automatica effettuata tramite strumenti quali, ad esempio Google o Babylon o altri strumenti analoghi in commercio che lascino tracce in rete.
L’aggiudicatario, per il coordinamento dei servizi oggetto del presente contratto, deve indicare un supervisore (service manager) Il supervisore è tenuto a:
- svolgere il ruolo di referente stabile per gli Uffici dell’Autorità;
- garantire il professionale e puntuale svolgimento delle attività relative alle traduzioni nei tempi e nei modi concordati con gli Uffici dell’Autorità;
- garantire che la revisione venga effettuata da un traduttore del team, diverso da chi ha di fatto reso la traduzione richiesta;
- assicurare la copertura dei servizi richiesti provvedendo, in caso di assenze, alla tempestiva sostituzione del personale mancante con personale avente requisiti identici.
L’aggiudicatario deve:
– garantire che il testo tradotto rispetti quanto più fedelmente possibile il testo originario, tenendo in considerazione le inevitabili differenze di cultura e di contesto;
– garantire, senza far venire meno il grado di tecnicismo e di linguaggio giuridico-economico, la chiarezza e la coerenza del testo finale, che dovrà essere facilmente e immediatamente comprensibile da parte degli utenti e non dovrà dare luogo a incomprensioni tali da ingenerare incertezze o incomprensioni sul significato di quanto comunicato da AGCM;
- mantenere pertanto il medesimo stile comunicativo del testo originario ed un alto livello comunicativo del testo finale;
- impegnarsi a segnalare al referente AGCM le difficoltà o i dubbi di fondo che dovesse incontrare nell’esecuzione della traduzione.
1.3 SERVIZIO Dl TRADUZIONE DA E IN LINGUA TEDESCA, FRANCESE, SPAGNOLA
Oggetto dell'appalto è, altresì, la traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e viceversa di documentazione istituzionale della AGCM (di seguito, "servizio di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola").
In particolare, potrà essere chiesta la traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e viceversa della documentazione sopra indicata al punto 1.2.
Si precisa che in relazione ad un medesimo documento (ad esempio in relazione alla medesima lettera di contestazioni, alle medesime delibere, relazioni etc.) potrebbe essere richiesta, anche in concomitanza temporale, oltre alla traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa, anche la traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa
(presente paragrafo 1.3) o dall'italiano in lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa (cfr. successivo paragrafo 1.4).
L'importo presunto, avente valore meramente indicativo, per i "servizi di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola" è di € 10.000,00 (IVA esclusa) rispetto all'importo stimato del presente appalto di € 200.000,00 (IVA esclusa). Tale stima ha valore indicativo, non essendo possibile preventivare a priori il numero e la tipologia di detta documentazione ed il conseguente fabbisogno effettivo della relativa traduzione.
Non sussiste alcun obbligo in capo alla AGCM di richiedere detti "servizi di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola" per l'intero importo di € 10.000,00 (IVA esclusa) sopra indicato e nulla il Prestatore potrà pretendere nel caso in cui, alla scadenza del contratto e dell'eventuale rinnovo, il controvalore delle traduzioni effettuate risulti inferiore a quello di cui sopra. Resta fermo quanto previsto all'art. 3 del presente Contratto.
1.4 SERVIZI OPZIONALI Dl TRADUZIONE DA E IN UNA O PIU' LINGUE DIVERSE DALL'INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO
Nell'ambito dell'appalto sono previsti come opzionali, accessori ed eventuali i servizi di traduzione dall'italiano in lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa (di seguito "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo"). Come meglio specificato nel prosieguo, ciascun concorrente alla procedura selettiva di affidamento potrà liberamente includere nella propria Offerta tecnica anche servizi di traduzione nelle lingue - diverse dall'inglese, tedesco, francese e spagnolo - indicate nella tabella che segue ("TABELLA PREZZI UNITARI A PAROLA"), Al Prestatore, laddove abbia ritenuto di presentare offerta anche per siffatte lingue diverse, potrà essere richiesto di tradurre la documentazione di cui al punto 1.2.
Si precisa che in relazione ad un medesimo documento potrebbe essere richiesta, anche in concomitanza temporale, oltre alla traduzione dall'italiano all'inglese e/o viceversa, anche la traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa (paragrafo 1.3) o dall'italiano a lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa (cfr. presente paragrafo 1.4).
L'importo presunto, avente valore meramente indicativo, per i "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo" è di € 2.000,00 (IVA esclusa) rispetto all'importo stimato del presente appalto di € 200.000,00 (IVA esclusa). L'importo complessivo per l'erogazione di detti servizi non potrà in ogni caso superare detto importo di € 2.000,00 (IVA esclusa) e l'eventuale affidamento di detti servizi concorrerà al raggiungimento dell'importo presunto del presente appalto di € 200.000,00 (IVA esclusa). Tale stima ha valore indicativo, non essendo possibile preventivare a priori il numero e la tipologia di detta documentazione ed il conseguente fabbisogno effettivo della relativa traduzione.
L'erogazione di detti servizi può essere facoltativamente offerta dal concorrente nell'ambito dell'Offerta tecnica, secondo quanto analiticamente indicato agli artt. 15 e 17 del documento
"Disciplinare di gara". L'erogazione dei "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese e spagnolo" costituisce elemento di valutazione dell'Offerta tecnica, quale componente migliorativa del complessivo servizio di traduzione, i cui punteggi sono indicati agli artt. 15 e 17 del Disciplinare.
Nella tabella che segue ("TABELLA PREZZI UNITARI A PAROLA") sono indicate le lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo che potranno essere richieste dalla AGCM come "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese e spagnolo" ed il relativo "prezzo unitario massimo a parola" di ogni singola lingua aggiuntiva. Ove il Prestatore abbia inserito nella propria Offerta tecnica, come "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo", l'erogazione di una o più di tali lingue le relative prestazioni saranno retribuite sulla base degli effettivi servizi resi e del prezzo unitario "a parola" per ciascuna eventuale lingua aggiuntiva, risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto per il presente appalto ai prezzi unitari massimi indicati nella "TABELLA PREZZI UNITARI A PAROLA".
Non sussiste alcun obbligo in capo alla AGCM di richiedere "servizi di traduzione opzionali da e in una o più lingue diverse dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo" per l'intero importo di € 2.000,00 (IVA esclusa) appena indicato e nulla il Prestatore potrà pretendere nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il controvalore delle traduzioni effettuate risulti inferiore a quello di cui sopra. Resta fermo quanto previsto all'art. 3 del presente Contratto.
LINGUA | PREZZO UNITARIO MASSIMO (XXX xxxxxxx) |
Greco | € 0,18 |
Ebraico | € 0,28 |
Albanese | € 0,21 |
Bulgaro | € 0,16 |
Cinese | €0,16 |
Slovacco | € 0,14 |
Polacco | € 0,17 |
Serbo | € 0,17 |
Ucraino | € 0,14 |
Sloveno | € 0,15 |
1.5 INCARICHI Dl TRADUZIONE GIURATA, LEGALIZZAZIONE, APOSTILLE
La AGCM potrà affidare al Prestatore anche incarichi di traduzione giurata, legalizzazione, apostille in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. In proposito, il Prestatore dovrà formulare
un preventivo di spesa che evidenzi distintamente gli oneri per la traduzione in quanto tale (tenuto conto che per il prezzo a parola è vincolato al ribasso offerto per il presente appalto di cui al successivo art. 5) e le spese accessorie correlate al giuramento/legalizzazione, ivi comprese le marche da bollo all'uopo necessarie.
Resta inteso che i corrispettivi derivanti dall'eventuale affidamento di detti incarichi di traduzione giurata, legalizzazione, apostille concorreranno al raggiungimento dell'importo presunto di € 200.000,00 (IVA esclusa), di cui al successivo art. 3.
1.6 GIORNATE Dl SUPPORTO TECNICO ON SITE PRESSO LA SEDE AGCM
Qualora il Prestatore abbia offerto, secondo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del Disciplinare, quale componente migliorativa dell'Offerta tecnica la disponibilità a fornire cinque giornate di supporto tecnico on-site da parte del Service Managener - e, nei casi di necessità segnalati dalla AGCM, di uno o più componenti del Gruppo di lavoro le stesse dovranno essere prestate, senza costi aggiuntivi per la AGCM, a fronte di specifiche esigenze previamente segnalate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dalle strutture della AGCM fruitrici del servizio di traduzione.
Le esigenze saranno segnalate a mezzo Pec, dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da referenti della AGCM all'uopo autorizzati - con almeno 4 giorni naturali e consecutivi di anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione della giornata on site.
Come disposto agli artt. 15 e 17, parametro di valutazione A5), del Disciplinare, per "giornata" si intende la presenza continuativa presso i locali della AGCM del Service Manager - e, nei casi di necessità segnalati dalla AGCM, di uno o più componenti del Gruppo di lavoro - a fronte della richiesta avanzata nei termini sopra indicati.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, qualora dette giornate non dovessero essere effettivamente prestate nelle date richieste dalla AGCM, per cause non imputabili alla AGCM, troverà applicazione la penale prevista dall'art. 12, punto VII), del presente Contratto e l'inadempimento del Prestatore sarà considerato grave e potrà legittimare la AGCM a risolvere il contratto.
ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
l . L'appalto ha una durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto con possibilità per la AGCM di procedere, alla scadenza naturale, al rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni ("opzione di rinnovo"). La AGCM ha la facoltà di esercitare detta opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n.50/2016, dandone comunicazione al Prestatore almeno 5 giorni prima della data di scadenza del contratto. Si precisa che l'importo del contratto nel biennio di durata contrattuale è di €
100.000.00 (IVA esclusa), mentre l’importo complessivo dell’iniziativa - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 – tenuto anche del valore economico dell'eventuale periodo di prosecuzione di 24 mesi è di € 200.000,00.
2.Non sussiste alcun obbligo in capo alla AGCM di richiedere servizi di traduzione fino a concorrenza dell’importo di € 100.000,00 indicato e nulla il Prestatore potrà pretendere nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il controvalore delle traduzioni effettuate risulti inferiore a quello di cui sopra.
0.Xx contratto si concluderà alla scadenza naturale, vale a dire decorso di 24 mesi dalla data di decorrenza (nel caso in cui non si eserciti l'opzione di rinnovo di cui al comma l).
4.Nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di cui al comma precedente l'importo stimato contrattuale di riferimento per detto ulteriore biennio contrattuale sarà di € 100.000,00 (IVA esclusa). Non sussiste alcun obbligo in capo alla AGCM di richiedere servizi di traduzione fino a concorrenza dell'intero importo di € 100.000,00 (IVA esclusa) e nulla il Prestatore potrà pretendere nel caso in cui, alla scadenza del contratto conseguente all'opzione di rinnovo, il controvalore delle traduzioni effettuate risulti inferiore a quello di cui sopra.
5. E' vietato il rinnovo tacito.
6.I costi della sicurezza per rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-ter, sono pari a complessivi € 0 trattandosi di servizio intellettuale.
7. In relazione al quinto d'obbligo ed alla proroga tecnica si rimanda a quanto indicato all'art. 13 del presente Contratto.
ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
l . Il servizio di traduzione dovrà essere svolto secondo quanto indicato nei paragrafi che seguono.
1.2 SERVIZIO Dl TRADUZIONE DA E IN LINGUA INGLESE
1.2.1 Fasi del servizio
Il servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e/o viceversa dovrà sempre essere articolato nelle seguenti fasi:
a) prima fase di traduzione e verifica: un traduttore dotato dei requisiti minimi indicati nel successivo paragrafo l.2.2B) tradurrà il documento;
b) seconda fase di revisione specialistica: una persona diversa dal traduttore - cioè il revisore dotato dei requisiti minimi indicati al successivo comma 1.2.2B) rivedrà la traduzione e, ove necessario, consiglierà al traduttore l' adozione di xxxxxxxxxx.
Nel caso in cui sia richiesto il solo servizio di revisione, si applicherà la lettera b) di cui sopra. La AGCM si riserva di verificare nel corso dell'appalto la suddetta diversità soggettiva.
1.2.2 Gruppo di lavoro servizio di traduzione da e in lingua inglese
L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto in relazione al servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa il "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica.
Detto Gruppo di lavoro dovrà avere i requisiti dimensionali e professionali minimi indicati rispettivamente ai successivi punti 1.2.2.A) e 1.2.2.B) (di seguito, "gruppo di lavoro minimo
traduzione da e in lingua inglese"), a pena di inammissibilità dell'offerta.
Ove nell'Offerta Tecnica siano indicati, quale componente migliorativa della stessa eventuali Traduttori e/o Revisori Aggiuntivi" rispetto al "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese" , tali "Traduttori e/o Revisori Aggiuntivi" dovranno, comunque, avere i requisiti professionali minimi indicati al successivo paragrafo 1.2.2.C).
I componenti del "Gruppo di lavoro" - e quindi i Traduttori e Revisori del "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese" e gli eventuali "Traduttori e/o Revisori Aggiuntivi" dovranno essere indicati nell'Offerta tecnica mediante l'allegazione dei relativi Moduli e dei relativi curricula, secondo quanto analiticamente indicato agli artt. 15 e 17 del Disciplinare.
Xxx nell'Offerta tecnica sia indicato, quale componente migliorativa della stessa il possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11591:2015, definita al punto
1.2.2.D) del presente Contratto, da parte di uno o più componenti del Gruppo di lavoro, ivi compresi gli eventuali "Traduttori e/o Revisori Aggiuntivi" tale certificazione dovrà essere allegata all'Offerta tecnica, secondo quanto analiticamente indicato agli artt. 15 e 17 del Disciplinare.
La AGCM verificherà, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'effettivo espletamento del servizio da parte dei componenti del Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica, con le modalità ritenute più opportune, riservandosi di esigere eventualmente anche la riferibilità dei testi o di parti di testi tradotti da ciascuno. L'espletamento del servizio da parte di soggetti diversi da quelli indicati nell'Offerta tecnica, fatto salvo quanto previsto al punto 1.2.3, costituirà grave inadempimento contrattuale che potrà legittimare la AGCM a risolvere di diritto il contratto, ferma la facoltà di applicare le penali previste all'art. 12 del presente Contratto.
1.2.2 A) Gruppo di lavoro: requisiti dimensionali del "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese"
Il "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese " dovrà essere costituito da:
n. 2 traduttori per l'ambito economico-finanziario;
n. 2 traduttori per l'ambito legale;
n. I revisore per l'ambito economico-finanziario;
n. I revisore per l'ambito legale.
Si ricorda che i TRADUTTORI E REVISORI debbono essere sempre figure distinte.
Si veda quanto al riguardo previsto all'art. 17 del Disciplinare, in relazione al parametro di valutazione A2) all'art’15 del medesimo Disciplinare ed al "Modulo Offerta Tecnica GRUPPO MINIMO traduzione da e in lingua inglese".
1.2.2. B) Gruppo di lavoro: requisiti professionali dei componenti del "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese"
I componenti del "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese" dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, di ciascuno dei seguenti requisiti minimi:
1. essere madrelingua inglese;
2. possedere titolo di studio superiore in traduzione o equipollente, rilasciato da Università, Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori, Facoltà, Istituti preposti secondo la legislazione dello Stato di provenienza;
3. avere un'esperienza lavorativa, di almeno 3 anni, anche non continuativi, in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale; si precisa al riguardo che, si intende per "esperienza lavorativa in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale" l'attività di traduzione espletata, come lavoratore autonomo, subordinato o in qualsiasi altra forma di collaborazione prestata, nell'ambito di incarichi/commesse aventi ad oggetto traduzioni di testi a carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale prestati a favore di soggetti pubblici o privati operanti in tali ambiti.
Tale esperienza lavorativa dovrà essere comprovata da curriculum vitae et studiorum nel quale risulti almeno, secondo quanto indicato agli artt. 15 e 17 del Disciplinare:
- la durata dell'attività lavorativa (dal il settore nel quale l'attività di traduzione è stata svolta (economico, finanziario, giuridico, legale); nel caso di lavoratore subordinato: il datore di lavoro ed i clienti/committenti dello stesso; nel caso di lavoratore autonomo: i committenti/clienti a favore dei quali l'attività lavorativa è stata prestata.
1.2.2. C) Gruppo di lavoro: eventuali " Traduttori e/o Revisori Aggiuntivi" rispetto al "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese", indicati nell'Offerta tecnica
Gli eventuali " Traduttori e/o Revisori Aggiuntivi " rispetto al "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese", facoltativamente offerti dall’Aggiudicatario, dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dei medesimi requisiti professionali di cui al precedente paragrafo 1.2.2B) e, quindi, dovranno:
1. essere madrelingua inglese;
2 possedere titolo di studio superiore in traduzione o equipollente, rilasciato da Università, Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori, Facoltà, Istituti preposti secondo la legislazione dello Stato di provenienza;
3. avere un'esperienza lavorativa, di almeno 3 anni, anche non continuativi, in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale; si precisa che, in relazione a quanto innanzi, si intende per "esperienza lavorativa in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale" l'attività di traduzione espletata, come lavoratore autonomo, subordinato o in qualsiasi altra forma di collaborazione prestata, nell'ambito di incarichi/commesse aventi ad oggetto traduzioni di testi a carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale prestati a favore di soggetti pubblici o privati operanti in tali ambiti.
Tale esperienza lavorativa dovrà essere comprovata da curriculum vitae et studiorum nel quale risulti almeno, secondo quanto indicato all'art. 15 del documento Disciplinare di gara
- la durata dell'attività lavorativa (dal . . al. . . .), il settore nel quale l'attività di traduzione è stata svolta (economico, finanziario, giuridico, legale);
- nel caso di lavoratore subordinato: il datore di lavoro ed i clienti/committenti dello stesso; nel caso di lavoratore autonomo: i committenti/clienti a favore dei quali I t attività lavorativa è stata prestata.
Il numero massimo e la configurazione degli eventuali "Traduttori/Revisori Aggiuntivi" sono indicati agli artt. 15 e 17 del Disciplinare di gara, nell'ambito del parametro di valutazione A2), nonché nel "Modulo Offerta Tecnica Traduttori/Revisori Aggiuntivi traduzione da e in lingua inglese'
Si ricorda che i TRADUTTORI E REVISORI debbono essere sempre figure distinte
1.2.2.D) Possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11591:2015 rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai traduttori e/o revisori.
Il possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11591:2015 rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai Traduttori e/o Revisori facenti parte del "gruppo minimo di lavoro traduzione da e in lingua inglese" indicato all'art. 4, paragrafo 1,2.2A) del Contratto ovvero ai Traduttori Aggiuntivi e/o Revisori Aggiuntivi rispetto a detto gruppo di lavoro (facoltativamente offerti dal concorrente) costituirà parametro di valutazione secondo quanto previsto ai sensi dell 'art. 4, parametro AB) "NUMERO TOTALE CERTIFICAZIONI Dl CONFORMITÀ ALLA NORMA TECNICA UNI 11591:2015 RILASCIATE DA ORGANISMI Dl CERTIFICAZIONE ACCREDITATI DALL'ORGANISMO UNICO NAZIONALE Dl ACCREDITAMENTO Al TRADUTTORI E/O Al REVISORI MESSI A DISPOSIZIONE"
del Disciplinare.
Si precisa che, ove il concorrente abbia indicato il possesso di detta certificazione in capo ai Traduttori e/o Revisori - quale componente migliorativa dell'offerta - secondo quanto analiticamente indicato ai sensi del citato art. 17, parametro, A.4) del Disciplinare, detta certificazione dovrà risultare conseguita entro la data di presentazione dell'offerta ed essere allegata all’'Offerta tecnica.
Si rimanda a quanto sul punto indicato agli artt. 15 e 17 del Disciplinare nell'ambito del parametro A3 “Certificazioni e Attestazioni”.
1.2.3. Sostituzione e facoltà di gradimento
L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della AGCM il Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica e, dunque, il "gruppo di lavoro minimo traduzione da e in lingua inglese" e gli eventuali " Componenti Aggiuntivi" - per tutta la durata dell'appalto.
Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Prestatore avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla AGCM le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla AGCM.
La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente Contratto, nel Disciplinare e nell'Offerta tecnica. La AGCM si riserva la facoltà, in caso di documentate esigenze rappresentate dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o conseguenti a vicende allo stesso segnalate nel corso dell'esecuzione del contratto, di chiedere nel corso dell'esecuzione del contratto la sostituzione di uno o più Componenti del gruppo di lavoro che esegue il servizio, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.
1.2.4. Procedura
La procedura dovrà essere espletata secondo quanto indicato nel prosieguo.
I) Il Prestatore dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio Referente del servizio (Service Manager) unitamente ai seguenti recapiti: email, numero di telefono fisso e cellulare. Detto Service Manager sarà il centro di riferimento al quale la AGCM potrà rivolgere le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o anomalie o di ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
Detto Referente dovrà essere reperibile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
II) I testi da tradurre verranno inviati dalla AGCM - per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto o direttamente da addetti della AGCM fruitori del servizio (di seguito, "addetti della AGCM") - al Referente del servizio via email; entro un giorno lavorativo dalla ricezione del testo il Service Manager o i soggetti dallo stesso autorizzati dovranno trasmettere il costo complessivo relativo al testo da tradurre, indicando il numero complessivo di parole ed applicando il prezzo unitario "a parola" indicato in sede di Offerta economica, secondo quanto indicato al successivo art. 5.
III) La AGCM confermerà via email (per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto o direttamente dagli addetti della AGCM) la richiesta di traduzione. Da tale conferma (di seguito, 'conferma di traduzione della AGCM") decorreranno i termini massimi
per la consegna dei testi tradotti, come indicati al successivo punto IV, ovvero i minori termini, rispetto a detti termini massimi, eventualmente previsti nell'Offerta tecnica (cfr. art. 17 del Disciplinare, parametro Al) TEMPISTICA MASSIMA Dl CONSEGNA DEI TESTI TRADOTTI).
IV) I testi tradotti dovranno essere trasmessi via email dal Service Manager (o da soggetti dallo stesso autorizzati) al Direttore dell'esecuzione del contratto (o, nel caso in cui i testi da tradurre siano stati trasmessi dagli addetti della AGCM, a questi ultimi), entro i termini indicati nell'Offerta tecnica. I termini massimi di consegna dei testi tradotti sono quelli di seguito indicati, fermo restando che, come previsto all'art. 17 del Disciplinare di gara il concorrente potrà prevedere nell'Offerta tecnica la riduzione di tali termini massimi:
testi da tradurre fino a 2.500 parole: 2 (due) giorni lavorativi dall'invio via email da parte della AGCM della "conferma di traduzione della AGCM";
testi da tradurre da 2.501 a 5.000 parole: 4 (quattro) giorni lavorativi dall'invio via email da parte della AGCM della "conferma di traduzione della AGCM";
testi da tradurre da 5.001 a 7.500 parole: 6 (sei) giorni lavorativi dall'invio via email da parte della AGCM della "conferma di traduzione della AGCM";
testi da tradurre da 7.501 a 10.000 parole: 8 (otto) giorni lavorativi dall'invio via email da parte della AGCM della "conferma di traduzione della AGCM";
testi da tradurre da 10.001 parole a 15.000 parole: 12 giorni lavorativi dall'invio via email da parte ella AGCM della "conferma di traduzione della AGCM";
- testi da tradurre da 15.001 a 20.000 parole: 16 giorni lavorativi dall'invio via email della conferma di traduzione della AGCM.
Ai fini del presente Contratto per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni compresi dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.
Per testi particolarmente voluminosi, superiori a 20.000 parole, la tempistica sarà concordata con la AGCM, tenendo conto dei termini massimi sopra indicati e dei termini minori eventualmente previsti nell'Offerta tecnica (in relazione a testi fino a 20.000 parole).
Anche per il servizio di sola revisione si applicano i termini di cui sopra.
Resta inteso che il Prestatore dovrà consegnare i testi nella minore tempistica indicata nell'Offerta tecnica rispetto alla tempistica massima sopra indicata, garantendo la qualità della traduzione e l'omogeneità della stessa.
Il conteggio delle parole è effettuato sul testo base, e, dunque, sul testo in italiano da tradurre in inglese (ovvero, a seconda dei casi, sul testo in italiano da tradurre in tedesco, francese, spagnolo, o altra lingua di riferimento) e sul testo in inglese da tradurre in italiano (ovvero, a seconda dei casi, sul testo in tedesco, francese, spagnolo, o altra lingua di riferimento da tradurre in italiano). Ove la medesima documentazione debba essere tradotta sia dall'italiano
all'inglese e/o viceversa sia dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa sia dall'italiano in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese e spagnolo la tempistica di riferimento per la consegna dei testi e la determinazione delle penali sarà considerata moltiplicando il numero di parole della lingua base per il numero delle lingue per le quali è richiesta la traduzione (ad esempio, se un unico testo di 2.500 parole in italiano debba essere tradotto sia in inglese che in francese il numero complessivo di parole sarà di 5.000), fermo restando il prezzo di riferimento a parola per ciascuna lingua.
V) Con riferimento alla Nota di presentazione alla Relazione annuale la tempistica di consegna ha carattere di urgenza e sarà indicata dalla AGCM di volta in volta in corso di esecuzione contrattuale, tenendo conto dei termini massimi sopra indicati e degli eventuali termini minori previsti nell'Offerta tecnica in relazione a testi fino a 20.000 parole (indicativamente detta Relazione consterà di 8.000 parole). Il contenuto della Nota di presentazione alla Relazione, riferita agli anni passati, è consultabile sul sito dell’AGCM all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx
VI) L’Autorità deve poter contattare l’aggiudicatario tutti i giorni feriali salvo casi di urgenza.
Gli Uffici interessati dell’Autorità forniranno all’aggiudicatario il testo della traduzione di volta in volta richiesta, in formato elettronico (MS word/excell, PDF).
Entro un termine di 24 ore dalla ricezione del materiale da tradurre, l’aggiudicatario dovrà prendere contatti con il referente incaricato degli Uffici richiedenti dell’Autorità, al fine di ottenere ogni necessario chiarimento in merito alla traduzione da effettuare.
Le traduzioni dovranno essere elaborate con word processor munito di correttore automatico dell 'inglese.
I file in formato elettronico (MS word/excell, PDF) - contenenti le traduzioni dovranno essere inviati per posta elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero agli "addetti della AGCM". In caso di malfunzionamento dei mezzi informatici, lo stampato della traduzione (insieme con un cd-rom contenente i relativi file) dovrà essere tempestivamente inviato tramite corriere al seguente indirizzo: AGCM, xxx X.Xxxxx x. 0/x, 00000 Xxxx.
XXX) Xxxxx inteso che il Prestatore si impegna a realizzare il servizio nel minor tempo possibile, e, comunque, in modo da garantire sempre l'omogeneità della traduzione, l'alta qualità della traduzione ed il pieno soddisfacimento delle esigenze della AGCM. La AGCM, per realizzare i propri fini istituzionali, può trovarsi nella necessità di chiedere l'assolvimento del servizio con estrema urgenza. Il Prestatore deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per l'espletamento del servizio, tenendo conto anche dei casi di particolare complessità e urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale della AGCM. In tali casi la AGCM e il Prestatore potranno concordare previamente le specifiche modalità e la tempistica di esecuzione del servizio.
VIII) In relazione al "servizio di traduzione da e in lingua inglese", la AGCM si riserva la facoltà, per ogni singolo testo da tradurre, di inviare al Service Manager, materiale in lingua inglese che il Prestatore dovrà utilizzare come riferimento per la terminologia specifica. Il
materiale inviato potrà essere costituito da normativa oppure da pubblicazioni concernenti l'argomento trattato. La AGCM si riserva altresì la facoltà di frazionare la traduzione in diverse fasi, al fine di guidare il Prestatore con indicazioni su lessico e sintassi. In caso di frazionamento, la tempistica complessiva della prestazione terrebbe conto delle interruzioni connesse ai tempi che la AGCM si riserva per formulare le proprie indicazioni (il costo preventivato invece, essendo computato sulle parole da tradurre, non subirebbe variazioni).
Resta inteso che il Service Manager svolgerà funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro e che l'eventuale scostamento della traduzione dalle indicazioni ricevute dalla AGCM in corso d'opera costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 12, punto VI), del presente Contratto.
1.2.5. Applicazione del Capitolato e del Disciplinare
In relazione al servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa trovano applicazione le disposizioni del presente Contratto e del Disciplinare, comprese le disposizioni specifiche previste negli stessi in relazione a detto specifico servizio, ad eccezione delle disposizioni specifiche indicate in relazione al servizio di traduzione di cui ai successivi paragrafi 1.3 e 1.4.
1.3 SERVIZIO Dl TRADUZIONE DA E IN LINGUA TEDESCA, FRANCESE, SPAGNOLA
1.3.1 Fasi del servizio
Il servizio di traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa dovrà sempre essere articolato nelle seguenti fasi:
a) prima fase di traduzione e verifica: un traduttore tradurrà il documento;
b) seconda fase di revisione specialistica: una persona diversa dal traduttore - cioè il revisore - rivedrà la traduzione e, ove necessario, consiglierà al traduttore l'adozione di correttivi.
1.3.2 Traduttori e Revisori
In relazione al servizio di traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa, il servizio non dovrà essere necessariamente espletato da un gruppo di lavoro stabile come per il servizio di traduzione da e in lingua inglese.
Il Prestatore dovrà, comunque, garantire l'espletamento del servizio da parte di uno o più traduttori e da parte di uno o più revisori che potranno essere indicati, su richiesta della AGCM, dal Prestatore di volta in volta in relazione ai singoli incarichi commissionati.
In ogni caso il Prestatore si obbliga ad effettuare il servizio di traduzione con traduttori e revisori aventi i seguenti requisiti:
1. essere madrelingua; possedere titolo di studio superiore in traduzione o equipollente, rilasciato da Università, Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori, Facoltà, Istituti preposti secondo la legislazione dello Stato di provenienza;
3. avere un'esperienza lavorativa, di almeno 3 anni, anche non continuativi, in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale; si precisa che, in relazione a quanto innanzi, si intende per "esperienza lavorativa in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale" l'attività di traduzione espletata, come lavoratore autonomo, subordinato o in qualsiasi altra forma di collaborazione prestata, nell'ambito di incarichi/commesse aventi ad oggetto traduzioni di testi a carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale prestati a favore di soggetti pubblici o privati operanti in tali ambiti.
Resta ferma la facoltà della AGCM di chiedere, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i nominativi dei traduttori e revisori incaricati di espletare i singoli incarichi commissionati nonché di acquisire i relativi curricula.
L'impiego di Traduttori e/o Revisori non aventi i requisiti professionali sopra indicati, oltre a legittimare la AGCM all'applicazione delle penali previste all'art. 12, VIII), costituirà grave inadempimento contrattuale che legittimerà la AGCM a risolvere di diritto il contratto.
1.3.3 Facoltà di gradimento e sostituzione
E' in facoltà della AGCM, laddove ravvisi una scarsa qualità della traduzione prestata da uno o più traduttori o da uno o più revisori, chiedere l'impiego di altri traduttori/revisori in luogo di quelli per i quali non è stato espresso gradimento da parte della AGCM. Al riguardo si precisa che ogni traduzione dovrà essere accompagnata da un foglio indicante nominativo e firma sia del traduttore che del revisore.
1.3.4. Procedura
In relazione alla procedura relativa servizio di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola si applica quanto previsto al paragrafo 1.2.4 per il "servizio di traduzione da e in lingua inglese", ad eccezione dei paragrafi V, VI e VIII (che si applicano solo per i servizi di traduzione da e in lingua inglese).
1.3.5. Applicazione del Capitolato e del Disciplinare
In relazione al servizio di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola trovano applicazione le disposizioni del presente Contratto e del Disciplinare, comprese le disposizioni specifiche previste negli stessi in relazione a detto servizio, ad eccezione delle disposizioni specifiche indicate in relazione al servizio di traduzione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.4.
1.4 SERVIZI OPZIONALI Dl TRADUZIONE DA E IN UNA O PIU' LINGUE DIVERSE DALL'INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO
1.4.1 Fasi del servizio
I servizi opzionali di traduzione dall'italiano a una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa dovrà sempre essere articolato nelle seguenti fasi:
a) prima fase di traduzione e verifica: un traduttore tradurrà il documento;
b) seconda fase di revisione specialistica: una persona diversa dal traduttore - cioè il revisore dotato rivedrà la traduzione e, ove necessario, consiglierà al traduttore l'adozione di correttivi.
1.4.2 Traduttori e Revisori
In relazione ai servizi opzionali di traduzione dall'italiano da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo non dovrà essere necessariamente espletato da un gruppo di lavoro stabile come per il servizio di traduzione da e in lingua inglese.
Il Prestatore dovrà, comunque, garantire l'espletamento del servizio da parte di uno o più traduttori e da uno o più revisori che potranno essere indicati, su richiesta della AGCM, dal Prestatore di volta in volta in relazione ai singoli incarichi commissionati.
In ogni caso il Prestatore si obbliga ad effettuare il servizio di traduzione con traduttori e revisori aventi i seguenti requisiti:
1. essere madrelingua;
2. possedere titolo di studio superiore in traduzione o equipollente, rilasciato da Università, Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori, Facoltà, Istituti preposti secondo la legislazione dello Stato di provenienza;
3. avere un'esperienza lavorativa, di almeno 3 anni, anche non continuativi, in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale; si precisa che, in relazione a quanto innanzi, si intende per "esperienza lavorativa in traduzione di testi di carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale" l'attività di traduzione espletata, come lavoratore autonomo, subordinato o in qualsiasi altra forma di collaborazione prestata, nell'ambito di incarichi/commesse aventi ad oggetto traduzioni di testi a carattere economico, finanziario, giuridico e/o legale prestati a favore di soggetti pubblici o privati operanti in tali ambiti.
Resta ferma la facoltà della AGCM di chiedere, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i nominativi dei traduttori e revisori incaricati di espletare i singoli incarichi commissionati nonché di acquisire i relativi curricula.
L'impiego di Traduttori e/o Revisori non aventi i requisiti professionali sopra indicati, oltre a legittimare la AGCM all'applicazione delle penali previste all'art. 12, VIII), costituirà grave inadempimento contrattuale che legittimerà la AGCM a risolvere di diritto il contratto.
1.4.3 Facoltà di gradimento e sostituzione
E' in facoltà della AGCM, laddove ravvisi una scarsa qualità della traduzione prestata da uno o più traduttori o da uno o più revisori, chiedere l'impiego di altri traduttori/revisori in luogo di quelli per i quali non è stato espresso gradimento da parte della AGCM.
1.4.4. Procedura
In relazione alla procedura relativa servizio di traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo si applica quanto previsto al paragrafo 1.2.4 per il servizio di traduzione da e in lingua inglese, ad eccezione dei paragrafi V, VI e VIII (che si applicano solo per i servizi di traduzione da e in lingua inglese).
1.4.5 Applicazione del Contratto e del Disciplinare
In relazione ai servizi opzionali di traduzione dall'italiano a una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa trovano applicazione le disposizioni del presente Contratto e del Disciplinare, comprese le disposizioni specifiche previste negli stessi in relazione a detti servizi opzionali, ad eccezione delle disposizioni specifiche indicate in relazione al servizio di traduzione di cui ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.
ART. 5 - CORRISPETTIVI
l. Le prestazioni per i servizi di traduzione dall'italiano all'inglese e/o viceversa e per i servizi di traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa saranno retribuiti sulla base degli effettivi servizi resi e del prezzo unitario contrattuale "a parola" risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Aggiudicatario rispetto al prezzo unitario "a parola" a base d'asta pari a € 0,10 (IVA esclusa). In relazione al ribasso, espresso in percentuale, non saranno prese in considerazione più di due cifre decimali dopo la virgola; i prezzi rinvenienti dall'applicazione di detto ribasso saranno arrotondati alla terza cifra decimale. I servizi di sola revisione saranno retribuiti sulla base degli effettivi servizi resi e del prezzo unitario contrattuale "a parola" risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Aggiudicatario rispetto al prezzo unitario "a parola" a base d'asta pari a € 0,06 (IVA esclusa).
2. Ove il Prestatore abbia inserito nella propria Offerta tecnica, come "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo", l'erogazione di una o più di tali lingue le prestazioni saranno retribuite sulla base degli effettivi servizi resi e del prezzo unitario contrattuale "a parola" per ciascuna eventuale lingua aggiuntiva, risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Aggiudicatario per il presente appalto rispetto ai prezzi unitari massimi a parola indicati nella tabella di cui all'art. 2, paragrafo 1.4, del presente Contratto ("TABELLA PREZZI UNITARI MASSIMI A PAROLA").
3. Il conteggio delle parole sarà effettuato sul testo-base e, dunque, sul testo in italiano da tradurre in inglese (ovvero, a seconda dei casi, sul testo in italiano da tradurre in tedesco, francese, spagnolo, o altra lingua di riferimento) e sul testo in inglese da tradurre in italiano (ovvero, a seconda dei casi, sul testo in tedesco, francese, spagnolo, o altra lingua di riferimento da tradurre in italiano). Il compenso è comprensivo di ogni onere e spesa inerente all'esecuzione del servizio. Ove la medesima documentazione debba essere tradotta sia dall'italiano all'inglese e/o viceversa sia dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo e/o viceversa sia dall'italiano da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese e
spagnolo la tempistica di riferimento per la consegna dei testi e la determinazione delle penali sarà considerata moltiplicando il numero di parole della lingua base per il numero delle lingue per le quali è richiesta la traduzione (ad esempio, se un unico testo di 2.500 parole in italiano debba essere tradotto sia in inglese che in francese il numero complessivo di parole sarà di
5.000 parole), fermo restando il prezzo di riferimento a parola per ciascuna lingua. ART. 6 - CONDIZIONI Dl PAGAMENTO
1. I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture mensili posticipate, in conformità al prezzo conseguente al ribasso offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui al successivo articolo 7, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura e previa verifica di conformità del servizio.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati:
- il Codice Fiscale AGCM: 97076950589.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG AGCM relativo alla presente procedura
- codice di riferimento UAGEC1238
Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment.
3. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.
In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):
a) la mancata indicazione del CIG, indicato nel contratto;
b) l'inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti);
c) l'indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
d) l'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 la AGCM non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo importo);
e) l'emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza difforme da quella indicata;
f) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell'invio tramite Sistema di Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche);
Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la AGCM comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.
4. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico del Prestatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i. una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 7- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
Il Fornitore (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.
ART. 8 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
II contratto, che disciplinerà i rapporti contrattuali tra le Parti, secondo le disposizioni del Contratto e degli altri documenti di gara - sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti e nei relativi allegati:
a) Contratto Amministrativo
b) Disciplinare di gara
c) Offerta tecnica del Prestatore;
d) Offerta economica del Prestatore;
e) Patto di integrità di cui all'art. 11 del presente Contratto, che sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
f) Informativa sul trattamento dei dati personali ART. 9 - RISERVATEZZA
Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.
Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
In particolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.
Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d’appalto e comunque previa comunicazione all’Autorità.
Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato dall’Autorità “Responsabile” del trattamento dei dati personali” per l’Autorità ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica
dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione.
Si impegna, quindi, a presentare all’Autorità le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare
/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Autorità.
ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO Dl INTEGRITA'
1. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 8.2. Xxxxx gli obblighi previsti nel presente Contratto e nei predetti documenti contrattuali il Prestatore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico dell'Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
b) a manlevare e tenere indenne la AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
e) a comunicare alla AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;
f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
g) a consentire al personale della AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla AGCM in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.
3. La AGCM è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti
- pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Xxxxx s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.
La AGCM verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
ART. 12 - PENALI
In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, salvo il risarcimento dei maggiori danni causati alla AGCM, saranno applicate le penali indicate nei punti che seguono.
I.) Traduzione non consegnata entro i termini massimi previsti nell'Offerta tecnica:
a) per ritardi uguali o inferiori a 2 giorni lavorativi: penale pari a € 57,00 (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo;
b) per ritardi superiori a 2 giorni lavorativi e fino a 5 giorni lavorativi: penale giornaliera pari a € 95,00 (IVA esclusa);
c) per ritardi superiori a 5 giorni lavorativi e fino a 7 giorni lavorativi: penale giornaliera pari a € 133,00 (IVA esclusa);
d) per ritardi superiori a 7 giorni lavorativi e fino a 10 giorni lavorativi: penale giornaliera pari a € 152,00 (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo;
e) per ritardi superiori a 10 giorni lavorativi: penale giornaliera pari a € 190,00 (XXX xxxxxxx);
Ferma l'applicazione delle penali, in caso di ritardi superiori a 2 giorni lavorativi la AGCM si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra società di traduzione, con l'onere per il Prestatore di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute rispetto alle tariffe offerte dal Prestatore. Il
ritardo superiore a 7 giorni lavorativi sarà considerato grave inadempimento e potrà facoltizzare la AGCM a risolvere di diritto il contratto. Parimenti, nei casi di particolari complessità ed urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale della AGCM, segnalati dalla AGCM come di particolare urgenza, il mancato rispetto dei termini potrà legittimare la AGCM a risolvere di diritto il contratto.
11.) Mancata consegna della traduzione della Nota di presentazione alla Relazione annuale entro i termini indicati all'art. 4, para 1.2.4. Procedura, punto V).
La mancata consegna della traduzione della Nota di presentazione alla Relazione annuale entro i termini indicati dalla AGCM, oltre a comportare una penale pari a € 200,00 (IVA esclusa), costituirà grave inadempimento contrattuale che potrà legittimare la AGCM a procedere alla risoluzione di diritto del contratto.
III.) Errori di traduzione
In caso di errore di traduzione sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della specifica prestazione, salvo l'obbligo del Prestatore di adeguare la traduzione alle indicazioni impartite dagli uffici della AGCM. Per errore di traduzione deve intendersi: l'oggettivo travisamento del senso complessivo di una frase; la presenza nel testo tradotto di tre o più parole oggettivamente atecniche e/o colloquiali, in alternativa alle quali si sarebbe dovuto utilizzare un vocabolo tecnico appropriato.
IV.) Mancato impiego del "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica in relazione ai "servizi di traduzione da e in lingua inglese'
In relazione ai "servizio di traduzione da e in lingua inglese", ove in relazione alla traduzione di un testo sia verificato dalla AGCM l'impiego di uno o più Traduttori e/o Revisori diversi da quelli costituenti il "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, sarà applicata una penale del 10% dell'importo della specifica traduzione, fermo restando che, secondo quanto indicato al successivo art. 15 il mancato impiego, da parte del Prestatore di uno o più componenti del "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, in relazione alla traduzione di uno o più testi dall'italiano all'inglese e/o viceversa, costituirà grave inadempimento contrattuale che potrà legittimare la AGCM a risolvere di diritto il contratto.
V) Scostamento dalle indicazioni
L'eventuale scostamento della traduzione dalle indicazioni ricevute dalla AGCM in corso di esecuzione costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione di una penale del 5% del costo della specifica prestazione.
VI) Mancata presentazione, alla data richiesta, di una giornata di supporto tecnico
Qualora il Prestatore abbia offerto, secondo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del Disciplinare, quale componente migliorativa dell'offerta tecnica, le giornate di supporto tecnico on-site , secondo quanto analiticamente indicato all'art. 2, paragrafo 1.5 del presente Contratto e dette giornate non siano effettivamente erogate nelle date richieste dalla AGCM, per cause non
imputabili alla AGCM medesima, sarà applicata una penale di € 500,00 (IVA esclusa) in relazione a ciascuna " giornata" non erogata.
VII) Impiego di Traduttori e/o Revisori non aventi i requisiti professionali pervisti nel Contratto in relazione al "servizio di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola" e ai "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo"
In relazione ai "servizi di traduzione da e in lingua tedesca, francese, spagnola" e ai "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo", l'impiego di Traduttori e/o Revisori non aventi i requisiti professionali indicati all'art. 4, paragrafi 1.3.2 e 1.4.2. comporterà l'applicazione di una penale del 10% dell'importo della specifica prestazione.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per l'Impresa di presentare controdeduzioni entro 7 giorni dalla ricezione della contestazione.
L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto dalla prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 14.
L'ammontare complessivo delle penali in relazione alle prestazioni sopra indicate, comunque, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di € 100.000,00 (IVA esclusa). Oltre detto limite la AGCM potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
ART. 13 - QUINTO D'OBBLIGO E PROROGA TECNICA
l . Qualora nel corso di esecuzione del contratto oggetto della presente procedura occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la AGCM, ai sensi dell'art. 106, co.12 del d.lgs. 50/2016, può imporre al Prestatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. La AGCM si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica ex art. 106, co. 11 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Prestatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la AGCM.
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. L'Aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale di € 100.000,00 ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 del medesimo art. 103 in caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10%, ferma la riduzione della garanzia del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dall'affidamento. In caso di esercizio dell’opzione di rinnovo dovrà mantenere la garanzia in parola per l’intera ulteriore durata contrattuale.
2. La AGCM potrà procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione prestata a suo favore, fermo restando l'obbligo del Prestatore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui la AGCM abbia dovuto valersene in tutto o in parte.
ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO
l. Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Prestatore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata A/R, ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. La AGCM potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli del presente Contratto e nel contratto:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
b) perdita da parte del Prestatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 7 del presente Contratto;
d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto;
e) violazione degli obblighi di riservatezza indicati all'art. 9 del presente Contratto;
f) ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
g) impiego, da parte del Prestatore, di uno o più Traduttori e/o Revisori diversi da quelli costituenti il "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta, in relazione al "servizio di traduzione da e in lingua inglese";
h) inosservanza di quanto previsto, all'art. 4, paragrafi 1.2.3 e 1.3.3 in relazione alla sostituzione dei Traduttori e/o Revisori, nonché paragrafo 1.3.4, nei casi ivi contemplati;
i) impiego di Traduttori e/o Revisore non aventi i requisiti professionali previsti nel presente Contratto in relazione al "servizio di traduzione dall'italiano al tedesco, francese, spagnolo" "servizi opzionali di traduzione da e in una o più lingue diverse dall'inglese, tedesco, francese, spagnolo' •
j) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, che sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante.
3. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la AGCM comunichi per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, o, in alternativa, con raccomandata A/R al Prestatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 12 del presente documento nonché il diritto della AGCM di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.
5. La AGCM si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dal Prestatore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
ART. 16 - REFERENTE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Prestatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, il referente del Servizio (supervisore/ Service Manager), secondo quanto indicato all'art. 4, paragrafi 1.2.4,
1.3.4. e 1.4.4, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato in sede di stipula del contratto. Il Referente del servizio provvederà, per conto del Prestatore, a vigilare affinché ogni fase attuativa del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali, secondo quanto analiticamente indicato all'art. 4 del presente Contratto.
2. La AGCM, a sua volta, procederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante il contratto e sarà incaricato, inoltre, di attestare la verifica di regolare esecuzione. Il nominativo del predetto Direttore dell'esecuzione del contratto sarà comunicato al Prestatore con l'emissione dell'ordine, ovvero con apposita comunicazione.
ART. 17 - RESPONSABILITA'
l . Il Prestatore è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura e solleva la AGCM da ogni eventuale responsabilità anche verso terzi.
ART. 00 - XXXXXXXXXX X XXXXXXX Xx CESSIONE DEL CONTRATTO
1. In base a quanto disposto dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, il Prestatore non può cedere in alcun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione di diritto del contratto per causa e in danno del Prestatore.
2. Il Prestatore deve indicare in sede di offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo stimato di € 200.000,00 nel rispetto di quanto previsto al citato art. 105 del d.lgs. 50/2016. L'autorizzazione al subappalto da parte della AGCM sarà subordinata alle condizioni di cui alla predetta disposizione.
3. In caso di mancata presentazione in sede di offerta della dichiarazione relativa al subappalto la AGCM non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.
4. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le attività indicate in sede di offerta (una indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del presente Contratto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).
5. In caso di subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 19 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE
l. Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre relative al contratto sono a carico del Prestatore. Inoltre, in conformità al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 634/72, sono a carico del Prestatore le spese per l'eventuale registrazione del contratto.
2. L'IVA è a carico della AGCM nella misura prevista dalla legge. ART.20 - RINVIO
Per quanto non disciplinato nel presente Contratto e nel Disciplinare si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i. , alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 s.m.i. ed al d.lgs. 33/2013 s.m.i., alle Linee Guida dell'ANAC emanate in attuazione di dette disposizioni normative ed a tutte le disposizioni vigenti in relazione all'oggetto dell'appalto.
ART. 20- FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia relativa alla applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.
Con la sottoscrizione dell'offerta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Prestatore accetta espressamente e specificamente i seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 (Durata e importo del contratto), art. 4 (Svolgimento del servizio), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 9 (Riservatezza), art. 12 (Penali), art. 15 (Risoluzione e recesso), art. 18 (Subappalto e divieto di cessione del contratto), art. 20 (Foro competente).