DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
Direzione generale gestione affari
generali
Servizio Tecnico
LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, MEDIANTE R.D.O. SUL XX.XX, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI
IMMOBILI DELLA SEDE CENTRALE DELLA CORTE DEI CONTI.
CUP: H82H22000150001 – CIG: 9313345F69
INDICE
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1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 5
1.3 Responsabile del procedimento 5
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto 6
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI
7
2.2 Durata del procedimento e del contratto 8
2.3 Sopralluogo preliminare obbligatorio 8
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA, ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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12
5.1 Documentazione amministrativa 12
5.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal sistema 13
5.3 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 13
5.4 Dichiarazione sostitutiva aggiuntiva 15
5.5 Documento di Gara Europeo Unico 15
5.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 17
5.8 Pagamento del contributo all’ANAC 20
5.10 Verbale di Sopralluogo 20
5.11 Atti relativi a R.T.I. e Consorzi 21
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23
7.1 Criterio di aggiudicazione 23
7.2 Ulteriori regole e vincoli 24
7.3 Apertura offerte – Documentazione amministrativa 24
7.4 Apertura offerte economiche 25
8. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
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10. GARANZIA DEFINITIVA e polizza assicurativa
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10.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto 28
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12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Codesta Spett.le Impresa, in qualità di O.e. singolo/mandataria del RTI cosituendo/consorzio, in esecuzione:
- Della Determina del Dirigente del Servizio tecnico della Corte dei conti prot. n. 2865 del 11.04.2022, con la quale è stato stabilito di avviare una manifestazione di interesse, con valenza di indagine di mercato, propedeutica all’individuazione di n. 15 operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 120/2020 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante richiesta di offerta, (R.d.O.), sul mercato Elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., (MePA), per l'affidamento dell’accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 d.lgs. 50/2016, della durata di quattro anni, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili della sede centrale di Roma della Corte dei conti, con importo complessivo massimo pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), comprensivo di Oo.S., XXX xxxxxxx;
- Dell’avviso di manifestazione di interesse e l’allegata domanda di adesione alla stessa, prot. n. 2895 del 11.04.2022, pubblicato in data 12 aprile 2022 sul sito internet della Corte dei conti, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”, avente scadenza fissata al 16.05.2022;
- Del Verbale di esame delle candidature pervenute prot. n. 4116 del 26.05.2022;
- Del Verbale di sorteggio pubblico prot. n. 4134 del 26.05.2022;
- Della documentazione tecnica relativa all’Accordo Quadro, prot. n. 4210 del 30.05.2022;
- Del verbale di validazione del RUP prot. n. 4261 del 31.05.2022, contenente gli esiti del rapporto di verifica degli elaborati di progetto da porre a base di gara, prot. 2972 del 13.04.2022 a cura della società incaricata BTP Italia;
- Del verbale del RUP prot. n. 5348 del 12.07.2022;
- Xxxxx Xxxxxxxxx a contrarre della Dirigente Generale della Direzione generale gestone affari generali della Corte dei conti prot. n. ….. del …..
É INVITATA
a partecipare alla procedura negoziata di cui all'oggetto che sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera d'invito-disciplinare e nei relativi allegati.
Le disposizioni della presente lettera di invito integrano quelle contenute nel capitolato speciale di appalto e negli ulteriori atti di gara.
1.1 Premessa
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (d’ora in poi “Codice”), in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., indetta dalla Corte dei conti (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l’affidamento dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili della sede della centrale della Corte dei conti, sita in Roma, in un unico lotto, come da determina a contrarre pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – accordi – sede centrale.
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma codice NUTS ITI43 CUP: H82H22000150001
CIG: 9313345F69
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1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa
La documentazione relativa alla procedura comprende:
- Lettera di invito-disciplinare;
- Progetto ai sensi dell’art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
- Relazione tecnica;
- Elenco Immobili;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Capitolato generale d’appalto per lavori pubblici D.M. 145/2000;
- Tariffa dei prezzi Regione Lazio edizione 2022, (cfr. paragrafo 7.1);
- Quadro tecnico economico;
- Schema atto di adesione;
- Schema di contratto attuativo;
- Condizioni di affidamento;
- Planimetrie edificio via Baiamonti, 6 e 25, xxx xxx Xxxxxxxxxx 000, xxx Xxxxx - Xxxx;
- Schema Modello 01 “Richiesta di lavoro”;
- Schema Modello 02 “Ordine di lavoro.
- Allegato I – Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
- Allegato II – Dichiarazione sostitutiva aggiuntiva
- Allegato III - Fac-simile DGUE;
- Allegato IV - Fac-simile attestato di sopralluogo;
- Allegato V - Patto di integrità;
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’area riservata ai soli operatori economici invitati.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.
1.3 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, giusta nomina disposta con determina della Dirigente Generale della Direzione generale gestione affari generali della Corte dei conti prot. n. 4332 del 01.06.2022.
1.4 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche “MEPA”), indetto da Consip S.p.A, quale sistema telematico, (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
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Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:
a) l’invio della lettera d’invito e della documentazione di gara,
b) la presentazione delle offerte e la valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
In particolare, codesto operatore economico, ammesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i Lavori, con la presentazione della “Domanda di ammissione” al relativo Bando ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni appalto gestito in ambito MEPA, nella categoria di ammissione, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’appalto in oggetto a mezzo pec.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
***
Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al Codice ed al D. Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta” è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all’Appalto in oggetto, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito o agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore …………………..
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Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto in oggetto riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec aagg.serviziotecnico @xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 1 giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
2.1 Oggetto
La presente procedura riguarda l’affidamento di un Accordo Quadro per l'affidamento ad un unico operatore economico di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle categorie XX0, XX0, XX00, da eseguirsi presso le sedi istituzionali e amministrative di Roma in uso a qualsiasi titolo dalla Corte dei conti, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d’Applato.
L’appalto da affidare è costituito da un unico lotto. In particolare, la presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del Codice non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento sono funzionali all’acquisizione di un’organizzazione integrata di lavori, pertanto, in ragione della tipologia dei lavori stessi, un’eventuale frammentazione comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche inefficienze gestionali. Non è prevista, al contempo, la suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno esclusivamente sul territorio di Roma.
L’importo a base d’asta è stato stimato in Euro 4.760.000,00, per lavori, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato in € 240.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Si precisa tuttavia che gli importi massimi stimati, come sopra indicati, devono intendersi presunti in quanto rappresentano il valore complessivo del corrispettivo stimato massimo di un insieme di interventi non ancora individuati
Per tale motivo, i costi della sicurezza e costi della manodopera saranno entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.
Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario regionale di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera.
Analogamente, i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo.
La quantificazione di entrambe le voci è deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi.
L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio dell’Amministrazione, sul capitolo 6000, piano gestionale 05
“Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l’installazione e la manutenzione dei
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relativi impianti”, del bilancio di previsione della Corte dei conti per l’esercizio 2022.
2.2 Durata del procedimento e del contratto
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio della presente procedura, giusta Determina della Dirigente Generale della Direzione generale gestone affari generali della Corte dei conti prot. n. …… del ……
L'Accordo Quadro ha una durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal giorno della sottoscrizione dell’atto di adesione; qualora i termini per l’esecuzione delle prestazioni indicate in uno o più contratti attuativi affidati entro il termine di durata dell’Accordo Quadro si protraessero oltre il termine di cui sopra, la durata dell’Accordo Quadro si intenderà estesa per il tempo corrispondente.
L'Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nell’art. 2.1
In ogni caso, è facoltà dell’Amministrazione può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2.3 Sopralluogo preliminare obbligatorio
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, in particolare presso le sedi istituzionali site in via Baiamonti n. 6 e n. 25.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
In considerazione della gestione degli accessi negli uffici dell’Amministrazione al fine di consentire all’Amministrazione medesima la programmazione dei sopralluoghi, la suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ……………………
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti a mezzo pec.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
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In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA, ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Alla presente procedura è stata ammessa la partecipazione dei i concorrenti di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi con le modalità e le condizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92, 93 e 94 del DPR 207/2010, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’articolo 62 del medesimo DPR.
L’impegno a costituire l’A.T.I. o il Raggruppamento deve specificare se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’articolo 92 comma 5 del DPR 207/2010, nonché le parti, che verranno eseguite da ciascuna associata.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.
Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono costituite dal possesso dell’attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell’Accordo Quadro, in conformità agli artt. 60, 61 e 63 del D.P.R. 207/2010, di seguito declinate:
Lavorazioni | Tipolgia | Categ. | Importo presunto | % | Classifica richiesta | Subappaltabile | |
1 | Edifici civili ed industriali | Prevalente | OG1 | € 2.500.000,00 | 50 | IV | Si |
2 | Impianti tecnologici | Scorporabile | OG11 | € 2.350.000,00 | 47 | IV | Si |
3 | Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela | Scorporabile | OG2 | € 150.000,00 | 3 | I | Si |
Totale complessivo | € 5.000.000,00 | 100 | |||||
L’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e da rischi di interferenza pari ad € 240.000 (euro duecentoquarantamila/00) presunti, non soggetti a ribasso. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza dell’appalto specifico, verrà computato di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere e sarà quantificato nei singoli contratti attuativi e non sarà soggetto a ribasso. I costi della manodopera, compresi nel detto importo contrattuale saranno individuati nella documentazione progettuale degli specifici interventi. |
Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà possedere la qualifica SOA nella categoria prevalente OG1 nonché nelle categorie OG2 e OG11 (in quanto rientrante tra le “strutture, gli impianti e le opere speciali” di cui al DM 10 novembre 2016, n. 248) per classifiche adeguate ai lavori compresi nell’accordo quadro, come sopra indicate.
La richiesta della SOA in classifica I per la categoria OG2 è richiesta in ragione della presuntività dell’importo
indicato, suscettibile di incremento.
Il subappalto nei singoli interventi sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs.
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50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio
2021 n. 108.
In particolare, relativamente alla categoria prevalente, individuata nell’ambito di ciascun contratto
attuativo, sarà precluso l’affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti oggetto di subappalto. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In tema di subappalto troverà applicazione quanto previsto dall’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di subappalto, pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, o nella domanda di partecipazione alla gara le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 comma 11 e 146 co. 3 del Codice e dell’art. 2 del DM 10
novembre 2016, n. 248 non è inoltre ammesso l’avvalimento per le opere delle Cat. OG2 e OG11.
L’esecutore dei lavori dovrà altresì essere in possesso delle abilitazioni ex D.M. n.37/2008 ed ex X.Xxx. n.46/97.
3.1 Ulteriori precisazioni
Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:
- il concorrente impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente (OG1) e alle categorie scorporabili (OG 11 e OG2) per classifiche idonee a coprire l’importo dei lavori delle singole categorie;
- per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), Xxxxxx e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g) Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), Xxxxxx e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g), Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate la mandante possiede
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i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale;
- per le imprese cooptate si rinvia all’articolo 92, comma 5, del DPR 207/2010.
Per l’avvalimento si applica l’articolo 89 del Codice.
Il concorrente singolo, o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione SOA, avvalendosi dell’attestazione SOA di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente allega:
1. l’attestato SOA dell’impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codicesopra citato (la dichiarazione deve essere resa utilizzando il Documento Unico di Gara Europeo; vedi art. 3.3-A del presente disciplinare), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima:
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, rinunciando da subito ad eccepire qualsiasi pretesa collegata all’eventuale prolungamento delle lavorazioni, di fatto non imputabile alla stazione appaltante, rispetto a quanto indicato nel bando di gara e negli elaborati di progetto;
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti;
4. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 89 del Codice, non è consentito l’avvalimento per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, (così come definite dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248) qualora il valore dell’opera superi il 10% dell’importo totale dei lavori (come nel caso di specie relativamente alla categoria OG11).
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 146 co. 3 del Codice, non è consentito l’avvalimento per i contratti relativi ad appalti nel settore dei beni, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (come nel caso di specie relativamente alla categoria OG2).
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L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Xxxxxx, pena l’irricevibilità
dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’OFFERTA si compone dei seguenti documenti:
A. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 5.1;
B. Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “Invio” dell’offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio del giorno …….. alle ore ……..
Si precisa inoltre che:
⮚ l’OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
⮚ entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha inviato un’OFFERTA potrà ritirarla (un’OFFERTA
ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata);
⮚ il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
***
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
***
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
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5.1 Documentazione amministrativa
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:
1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal sistema, di cui al successivo paragrafo 5.2;
2. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione, di cui al successivo paragrafo 5.3 (All. I);
3. Dichiarazione sostitutiva aggiuntiva, di cui al successivo paragrafo 5.4, (All. II);
4. Documento di Gara Europeo Unico (DGUE), di cui al successivo paragrafo 5.5, (All. III);
5. Attestazione SOA, di cui al successivo paragrafo 5.6;
6. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, di cui al successivo paragrafo 5.7;
7. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC, di cui al successivo paragrafo 5.8;
8. Comprova acquisizione PASSOE, di cui al successivo paragrafo 5.9.
I concorrenti dovranno presentare l’avvenuta acquisizione del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La documentazione dovrà essere inserita in apposita area del sistema denominata “PASSOE”.
9. Copia del verbale di sopralluogo come attestazione dell’esecuzione del sopralluogo preliminare
obbligatorio, di cui al successivo paragrafo 5.10, (All. IV).
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:
10. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica, di cui al successivo paragrafo 5.11;
11. il Patto di integrità di cui all’Allegato V, di cui al successivo paragrafo 5.12.
5.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal sistema
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema.
La Dichiarazione sostitutiva verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc. La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale:
- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.
5.3 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione sostitutiva avente valore di istanza di partecipazione, (All. I), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che dovrà indicare:
- la forma giuridica tra quelle previste all'art. 45 del Codice;
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- (se pertinente: nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice che non partecipino in proprio): per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;
- (se pertinente: nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del Codice):
▪ indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
▪ contenere la dichiarazione: ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata "mandataria", che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
- (se pertinente: nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti art. 45, comma 2 lett. d), e) ed
f) del Codice) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- (se pertinente) la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., (applicabile in ragione di quanto previsto dall'art. 216, comma 14 del Codice), con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell'importo complessivo del singolo intervento manutentivo e fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati;
La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento
dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:
- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi, dalla mandataria/capogruppo;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2022).
In alternativa, il pagamento potrà avvenire in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il
termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:
- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti;
- dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, qualora questo non sia desumibile dalla copia inviata.
Il concorrente potrà altresì effettuare il pagamento dell’imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di Euro 16,00. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell’Operatore Economico conservare il contrassegno per 3 anni, per le verifiche dell’Agenzia delle Entrate.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il
termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:
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- copia informatica del contrassegno, debitamente annullato;
- apposita dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 contenente l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura (Procedura Negoziata per affidamento Accordo Quadro per interventi manutentivi presso gli immobili della sede della Corte dei conti di Roma)
In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell’imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
5.4 Dichiarazione sostitutiva aggiuntiva
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione aggiuntiva, (All. II), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale rappresentante del concorrente, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiari, tra l’altro, :
a) di essere edotto che il prezzario posto a base di gara è il prezzario approvato dalla Regione Lazio con Delibera della Giunta Regionale n. 3 del 13.01.2022 e pubblicato sul BURL n. 7 del 18.01.2022, aggiornato ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come meglio precisato al paragrafo 7.1 della lettera di invito/disciplinare, che si accetta integralmente.
b) di essere a conoscenza che con l'accettazione dei singoli interventi si intenderanno accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni che verranno inserite nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
c) che l'offerta tiene conto dei piani di sicurezza che potranno essere richiesti all'impresa ove necessari in ragione dell'intervento;
d) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri connessi e dipendenti dalla necessità di rispettare in sede di esecuzione dei lavori tutte le prescrizioni impartite dalla autorità competenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19, secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, adottate dal Ministero della Salute con Ordinanza 9 maggio 2022, (GU n.113 del 16-5-2022).
e) di essere consapevole che nell’espletamento di tutte le attività oggetto di contratto non potrà avanzare, qualora aggiudicatario, alcuna pretesa di maggiori compensi, indennizzi, risarcimenti connessi o dipendenti della necessità di rispettare dette prescrizioni, avendone tenuto conto in sede di formulazione dell’offerta e, quindi, di rinunciarvi espressamente;
f) che l'offerta è valida e vincolante per 360 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
g) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara.
5.5 Documento di Gara Europeo Unico
In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che qui si allega, (All. III), consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente - ovvero da un procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 debitamente sottoscritta e recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) - ai sensi e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal
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Regolamento di esecuzione (UE) 201617 della Commissione del 5 gennaio 2016" predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del27 luglio 2016.
In particolare:
- nella Parte Il, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;
- nella Parte Il, lettera B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, comma 3 del Codice, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore dei seguenti soggetti:
a) in caso di impresa individuale: titolare e direttori tecnici;
b) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
c) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttoritecnici;
d) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amm;inistrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
e) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della presente procedura, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data la data di indizione della presente procedura;
- in caso di partecipazione in forma associata - di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) (qualora il consorzio non partecipi in proprio), c) (qualora il consorzio non partecipi in proprio), d), e), f) e g) del Codice - per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti da Il a VI;
- (per la sola categoria OG 1) in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare, nella Parte Il, lettera C, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, i tecnici o gli organismi tecnici che fanno parte dell'operatore economico di cui l'operatore disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Le imprese ausiliarie compilano ciascuna un DGUE distinto per le informazioni richieste dalla Parte Il, Sezione A e B, dalla Parte Ili, dalla Parte IV e dalla Parte VI.
Dovrà inoltre essere prodotto il contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni riportate all'art. 89, comma 1 del Codice, nonché la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di avvalimento a favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Infine, per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei
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Contratti Pubblici, ciascuna impresa ausiliaria dovrà risultare dal PASSOE di cui al punto 5.5 acquisito dall'impresa avvalente.
NB:
- le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte ll lett. B.
Inoltre, nell'ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, (Parte III);
- ai sensi dell'art. 83 co. 1 lett. a) del Codice iscrizione alla CCIAA competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV lett. A punto 1);
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5.6 Attestazione SOA
Il concorrente dovrà presentare copia dell'attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società di Organismi di Attestazione in ciascuna categoria individuata nell’art. 3 della presente lettera di invito/disciplinare per le classifiche ivi indicate.
Quanto sopra dovrà essere prodotto attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Attestazione SOA”.
5.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
In ragione dell’importo a base d’asta e della tipologia della procedura, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, il cui ammontare, ai sensi dell’art.
1. comma 4 della L. 120/2020 e ss.mm.ii., deve essere dimezzato, risultando pertanto pari all’1% dell’importo a base d’asta.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 del Codice:
a. a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento
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presso Tesoreria centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti n.: 48575005 - IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
***
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, Codice per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
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soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
5.8 Pagamento del contributo all’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
L’operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
- “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali
di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso il Sistema, (attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Pagamento contributo ANAC”), sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
5.9 Passoe
Ai sensi dell'art. 216 co. 13 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
A tal fine, tutti i soggetti ammessi a partecipare alla procedura devono registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, la cui ricevuta dovrà essere deposita attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “PASSOE”.
5.10 Verbale di Sopralluogo
Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema, attraverso l’apposita sezione denominata “Attestato di sopralluogo” il verbale di sopralluogo di cui al precedente paragrafo 2.3. (All. IV);
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
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sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
5.11 Atti relativi a R.T.I. e Consorzi
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
5.12 Patto di integrità
Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema, il Patto di integrità, (All. IV), che dovrà essere compilato e firmato digitalmente per accettazione dal concorrente.
5.13 Soccorso Istruttorio
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
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preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.
L’offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l’inserimento dei valori richiesti dal Sistema con modalità solo in cifre.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico, per tutte le categorie oggetto dell’Accordo Quadro, sul prezzario della Regione Lazio adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/2022 del 13.01.2022, aggiornato ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come meglio precisato al successivo paragrafo 7.1.
In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al
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secondo.
Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.
NB. Ai fini della quantificazione dell’importo dei singoli contratti attuativi, si precisa che il ribasso offerto verrà applicato sul Prezziario e sarà determinato al netto dell’importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
L’Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta/e con firma digitale:
• dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
• Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta economica è in ogni caso
sottoscritta dal solo consorzio.
7.1 Criterio di aggiudicazione
L’Appalto verrà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all’art. 1, comma 3, secondo periodo, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezziario della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale
n. 3 del 13.01.2022 e pubblicato sul BURL n. 7 del 18.01.2022, aggiornato ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come di seguito meglio precisato.
In considerazione della collocazione della presente procedura all’interno del periodo transitorio previsto dal comma 3 del superiore disposto normativo, fino all’approvazione da parte della Regione Lazio dell’aggiornamento infrannuale del prezzario in uso alla data del 18.05.2022, effettuato secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo decreto-legge, la Stazione Appaltante intende incrementare le voci costituenti il prezzario de quo in misura pari al 10%.
Nel caso in cui l’incremento così applicato operato risultasse, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai
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sensi del comma 2, inferiore ovvero superiore alla percentuale di variazione dei prezzari stessi, la Stazione Appaltante procederà:
- nel caso di contratto attuativo in corso, “al conguaglio degli importi riconosciuti [omissis], in
occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato”;
- all’automatico recepimento del prezzario regionale aggiornato in occasione del primo contratto
attuativo utile.
Alla luce dell’art. 26, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a partire dal primo semestre 2023 troverà invece applicazione quanto previsto dall’art. 29 della legge n. 25/2022, in tema di revisione dei prezzi e compensazione dei sovraccosti, secondo quanto previsto dall’art. 2.5.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
7.2 Ulteriori regole e vincoli
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d’Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta
tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
7.3 Apertura offerte – Documentazione amministrativa
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
La prima seduta pubblica in modalità telematica si terrà il giorno ….. alle ore ….., fatta salva ogni eventuale modifica, della quale verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti invitati, sempre mediante Sistema.
Durante la prima seduta aperta il seggio di gara, istituito ad hoc con apposito provvedimento, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione
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amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito/disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5.9;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76, comma 2-bis, del Codice.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.
7.4 Apertura offerte economiche
Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, il seggio di gara renderà visibile per ciascun concorrente:
i) le eventuali esclusioni;
ii) la presenza a Sistema della documentazione relativa all’offerta economica;
iii) il valore economico offerto, costituito dal ribasso percentuale unico, per tutte le categorie oggetto dell’Accordo Quadro, sul prezzario della Regione Lazio adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/2022 del 13.01.2022, aggiornato ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come meglio precisato al precedente paragrafo 7.1.
***
La stazione appaltante procederà, in una o più sedute riservate all’esame e verifica delle offerte economiche
presentate a Sistema.
Qualora, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, la stazione appaltante procederà all’individuazione, tramite il Sistema, della soglia di anomalia, secondo le modalità di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.
Accertata l’insussistenza dell’interesse transfrontaliero del presente appalto, in ragione della nazionalità delle imprese invitate alla presente procedura, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.
La predetta previsione non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.
In tale circostanza la Stazione Appaltante dà comunicazione delle offerte anomale ed il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.5.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
7.5 Anomalia
Ove il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5 e, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 8.
8. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle attività sopra sarà stilata la graduatoria provvisoria di merito ed il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
***
La stipulazione del Contratto di adesione all’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di
procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016.
La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
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comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.
9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto
all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante:
nel termine di 15 giorni la seguente documentazione:
a) una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sul detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 10.1 della presente lettera di xxxxxx;
c) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 10.2 del presente Capitolato d’Xxxxx;
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora X.X.XX. - n. 4 del 7 luglio 2011).
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, conforme allo Schema allegato al presente Capitolato
d’Oneri.
In mancanza di detti adempimenti non si procederà alla stipula del contratto, con conseguente escussione della garanzia provvisoria.
10. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
10.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici a titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell'affidamento dell’Accordo Quadro, una garanzia fideiussoria, a favore della Stazione Appaltante pari al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel
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caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10.
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica ed essere autenticata da notaio.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo intervento.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
10.2 Polizza assicurativa
Ai sensi dell'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.i., per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi.
La somma assicurata dovrà essere pari all'importo del singolo contratto con un massimale pari a 5% della somma assicurata per le opere per un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio
del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016 in materia di privacy, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Corte dei conti, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000, Xxxx. Pec: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari alla verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure di acquisto di beni, servizi e forniture, nonché alla loro esecuzione. Il mancato conferimento dei dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentiranno la partecipazione alle citate procedure.
Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell’interazione
tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino e la riduzione dei costi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di questa stazione appaltante esclusivamente per le citate finalità. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Periodo di conservazione dei dati. I dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto successivo.
Accesso rettifica o cancellazione dei dati – Reclamo. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, è possibile esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, è diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
- Progetto tecnico comprensivo dei seguenti documenti:
- Relazione tecnica;
- Elenco Immobili;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Capitolato generale d’appalto per lavori pubblici D.M. 145/2000;
- Tariffa dei prezzi Regione Lazio edizione 2022, (cfr. paragrafo 7.1);
- Quadro tecnico economico;
- Schema atto di adesione;
- Schema di contratto attuativo;
- Condizioni di affidamento;
- Planimetrie edificio via Baiamonti, 6 e 25, xxx xxx Xxxxxxxxxx 000, xxx Xxxxx - Xxxx;
- Schema Modello 01 “Richiesta di lavoro”;
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- Schema Modello 02 “Ordine di lavoro.
- Allegato I – Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
- Allegato II – Dichiarazione sostitutiva aggiuntiva
- Allegato III - Fac-simile DGUE;
- Allegato IV - Fac-simile attestato di sopralluogo;
- Allegato V - Patto di integrità;
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