ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CONTRATTI ASSICURATIVI: ISTRUZIONI PER L’USO
PAIS
Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche
Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CONTRATTI ASSICURATIVI: ISTRUZIONI PER L’USO
A cura di
Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
Modulistica
a cura del Direttore di Pais e Xxxxxxx Xxxxxx
INSERTO N. 1
Allegato al N. 3 - Luglio 2010 - Anno VI
L U G L I O
2 0 10
SOMMARIO
1. DIscIpLINA DeLL’AssIcurAzIoNe obbLIgAtorIA coNtro gLI INfortuNI ......
2. DIscIpLINA DeL coNtrAtto DI AssIcurAzIoNe fAcoLtAtIVA:
cArAtterI geNerALI ................................................................................................
3. sceLtA DeL coNtrAeNte-AssIcurAtore eD INDIVIDuAzIoNe DegLI eLemeNtI esseNzIALI DeL coNtrAtto DI AssIcurAzIoNe ..................................................
3.1. Individuazione degli elementi essenziali del contratto di assicurazione................
3.2. scelta del contraente-assicuratore: aspetti procedimentali.....................................
3.2.1. Qualificazione del procedimento e regole “esterne” al D.I. n. 44/2001 applicabili
3.2.2. considerazione unitaria o meno dei differenti contratti di assicurazione ai fini della comparazione delle offerte...........................................................
3.2.3. Individuazione dei soggetti cui rivolgere l’invito e requisiti soggettivi .........
3.2.4. termini e modalità di presentazione dell’offerta..........................................
3.2.5. criteri di selezione delle offerte ..................................................................
3.2.6. regole sullo svolgimento della gara ............................................................
4. DurAtA DeL coNtrAtto e DIVIeto DI rINNoVo ...............................................
5. DIVIeto DI AssIcurAre LA respoNsAbILItà AmmINIstrAtIVA DI “AmmINIstrAtorI” e persoNALe .............................................................................................................
6. IL fINANzIAmeNto DeLL’AssIcurAzIoNe fAcoLtAtIVA .......................................
7. DeNuNcIA DI INfortuNIo e prescrIzIoNe DeI DIrIttI DeLL’AssIcurAto .........
MODULISTICA a cura del Direttore di Pais e Xxxxxxx Xxxxxx
pag. III
» IV
» IV
» V
» VIII
» VIII
» VIII
» VIII
» X
» XI
» XII
» XIII
» XIV
» XV
» XVI
1. LetterA DI INVIto ALLA preseNtAzIoNe DeLLe offerte per L’AffIDAmeNto DeL serVIzIo DI AssIcurAzIoNe IN fAVore DegLI ALuNNI e DeL persoNALe per L’A.s. 2010/2011.................................................................................................. | » | XVII |
2. modello A - rIchIestA DI pArtecIpAzIoNe ALLA gArA per L’AffIDAmeNto DeL serVIzIo DI AssIcurAzIoNe IN fAVore DegLI ALuNNI e DeL persoNALe A.s. 2010/2011 ........................................................................................................... | » | XXVII |
3. modello b - offertA ecoNomIcA .......................................................................... | » | XXVIII |
sono svariate le forme assicurative che interessano la scuola. Le più frequenti attengono alla materia del- l’infortunio scolastico, intendendosi con tale locuzione il fatto fonte di danno (generalmente, lesioni personali) subito dall’alunno nel tempo in cui era affidato alla amministrazione scolastica. Il ricorso a tali forme di assicurazione è facoltativo: l’istituzione scolastica è cioè libera di concludere o meno il contratto di assicurazione secondo le norme di diritto privato. Non va infatti dimenticato che l’amministrazione, nella sua qualità di datore di lavoro, è assistita anche da un’assicurazione obbligatoria, gestita dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), la cui disciplina fondamentale è contenuta nel D.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
1. DISCIPLINA DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INfORTUNI
tale assicurazione ha lo scopo, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni dovute, di garantire comunque un indennizzo al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale, evitando i problemi connessi al risarcimento civilistico, e in particolare, il rischio di insolvenza del datore ovvero l’ipotesi di assenza di colpa del datore stesso. Nell’ambito di applicazione dell’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile, di conseguenza il lavoratore deve “accontentarsi” della prestazione previdenziale, anche se il danno effettivo è maggiore. tuttavia, se l’infortunio o la malattia derivano da un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio (fatto posto in essere dal datore o da un suo dipendente) permane la responsabilità civile del datore per la parte di danno non coperta dalla prestazione dell’INAIL (c.d. “danno patrimoniale differenziale”). L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sorge solo quando il lavoratore svolge una delle tipologie di attività elencate all’art. 1 del D.p.r. 1124 del 1965 e cioè quando si tratta di: persone addette lavorazioni eseguite con macchine, apparecchi o impianti (compresi strumenti elettrici, elettronici, telefonici e simili) o di persone comunque occupate in ambienti dove si faccia uso delle macchine, degli apparecchi e degli impianti di cui al punto precedente; persone che usano le mac- chine, gli apparecchi, gli impianti in via transitoria, per prova, esperimento o presentazione pratica; persone addette ad altre lavorazioni tassativamente elencate.
per quanto riguarda la scuola, tale assicurazione è estesa (art.4 D.p.r. n.1124/1965):
1. agli insegnanti e agli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro;
2. agli istruttori e agli allievi dei corsi di quali- ficazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, o dei cantieri scuola, comunque istituiti e gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (1).
Il D.m. 10 ottobre 1985 prevede che l’INAIL provveda all’assicurazione dei dipendenti statali me- diante una “gestione per conto dello stato”; ai sensi del predetto decreto ministeriale, le Amministrazioni statali trasmettono all’INAIL le denunce di infortunio o di malattia professionale relative ai dipendenti (2). L’Istituto provvede poi al pagamento delle prestazioni assistenziali, che vengono rimborsate annualmente da ciascuna Amministrazione. L’art. 9 del D.p.r. n. 1124 prevede che ricoprono la veste di assicuranti ex lege tutti i “datori di lavoro”, compresi gli enti pubblici, lo stato e gli enti Locali. In particolare, il secondo comma dell’art. 9, prevede che siano soggetti assicuranti “Le scuole e gli Istituti di istruzione, di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli Enti gestori dei corsi di qua- lificazione o riqualificazione professionale o di adde- stramento professionale anche aziendale o di cantieri scuola nei confronti: “degli insegnanti e degli alunni che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, degli istruttori e degli allievi, dei preparatori, degli inservienti, e degli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”. La relativa disciplina è contenuta negli artt. 53 e 54 del D.p.r.
n. 1124. Il presupposto dell’obbligo assicurativo e della relativa tutela è dato dall’esistenza di un “rischio specifico” collegato alle esperienze scientifiche, alle esercitazioni pratiche ed alle esercitazioni di lavoro. L’evento lesivo deve essere provocato nel corso o in conseguenza di tali attività, ovvero essere legato con nesso di causalità a queste ultime; non è quindi tute- lata l’attività didattica intesa in senso generico come esplicazione della funzione informativa e pedagogica, ma solo l’attività connotata da un rischio specifico. sussiste l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i soggetti sopra individuati che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indi- pendentemente da qualsiasi valutazione sulla presenza dei requisiti di legge per l’indennizzabilità. La denuncia deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui si è
(1) Xxxx’interpretazione della norma richiamata, il Ministero dell’Istruzione (con circolare 18 settembre 1992) ha precisato che fra gli infortuni assicurati vi è quello occorso agli alunni durante l’attività di educazione fisica. Si vedano anche le circolari INAIL n. 19 del 4 aprile 2006 “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi” e n. 79 del 17 novembre 2004 “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
(2) Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stati stabiliti da ultimo con Decreto MEF 10 aprile 2009.
avuta notizia dell’infortunio e deve essere corredata da certificato medico (3). La denuncia deve essere presentata presso la sede circoscrizionale dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, sui moduli predisposti dall’INAIL stesso. Il datore deve dare notizia, sempre entro 2 giorni, all’Autorità di p.s. di ogni infortunio che abbia come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni (anche in questo caso su apposito modulo predisposto dall’INAIL).
2. DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE fACOLTATIVA: CARATTERI GENERALI
secondo i principi generali vigenti in materia di obbligazioni, la garanzia assicurativa facoltativa divie- ne operante in seguito alla sottoscrizione del relativo contratto.
La disciplina sostanziale è anzitutto quella prevista in generale dal codice civile per i contratti, con le necessarie integrazioni mutuate dalle regole speciali poste dal capo XX del predetto, nonché dalla norma- tiva del settore sviluppatasi anche sulla scorta delle direttive comunitarie. In tal senso, l’art. 165 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) ricorda che i contratti di assicurazione sono regolati, oltre che dal predetto Decreto Legislativo anche dal codice civile.
Quando proposta e accettazione si fondono nell’ac- cordo negoziale si perviene all’emissione della polizza, documento predisposto dall’assicuratore che riassume e attesta la volontà contrattuale e che contiene gli elementi necessari per l’individuazione dei presupposti e dell’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 1888 del codice civile, sia la proposta sia la polizza richiedono la forma scritta non come requisito sostanziale, ma come mezzo di prova; tuttavia, nell’ipotesi di polizza conclusa con una istituzione scolastica, dovrà tenersi conto del principio secondo cui “i contratti che vinco- lano una pubblica amministrazione devono assumere la forma scritta a pena di nullità”. si noti che in forza del secondo comma dell’art. 1888 del codice civile, l’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. sotto il profilo redazionale, l’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 prevede che il contratto di assicura- zione e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente debba “essere redatto in modo chiaro ed esauriente” e “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”. La norma non precisa quale sanzione sia sottesa alla violazione dell’obbligo posto a carico dell’assicuratore: secondo l’opinione che ci sembra preferibile, l’inosservanza dell’art. 166 integra l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale di
agire secondo buona fede e può dare luogo all’annulla- mento dell’intero contratto oppure, nei casi meno gravi, al risarcimento del danno secondo i principi generali del codice civile in materia di dolo contrattuale. più gravi, invece, sono le conseguenze riconducibili alla garanzia posta a favore dell’assicurato dall’art. 1341, secondo comma del codice civile (clausole vessatorie): tale norma stabilisce che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a favore dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
Il certificato (da rilasciarsi a cura de l’assicuratore, di regola entro il termine di cinque giorni dal pagamen- to del premio) costituisce la prova dell’adempimento e, quindi, indirettamente, la prova dell’esistenza del contratto. esso non contiene tutti gli estremi della contrattazione, facendo fede solo per l’esistenza del contratto, per l’identificazione delle parti, per il tipo di copertura assicurativa sottoscritta, per il periodo di assicurazione per il quale l’assicuratore è vinco- lato e per la conferma che il premio di tale periodo è stato pagato (con conseguente piena operatività della polizza).
3. SCELTA DEL CONTRAENTE-ASSICURATORE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE
come è noto, la scelta del contraente delle isti- tuzioni scolastiche va effettuata in base all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 ed alla procedura “ordinaria” di contrattazione delle scuole (richiesta di preventivo rivolta ad almeno tre candidati): ciò vale anche per l’individuazione della società di assicurazione. sul presupposto che il corrispettivo (il premio assicurativo) ecceda il limite dei 2.000 euro (valore indicato come limite per l’affidamento diretto) la previa procedura comparativa costituirà la regola (anche) per la scelta dell’assicuratore.
occorre quindi che la scuola predisponga una lettera di invito.
Attraverso la lettera di xxxxxx, la scuola deve:
a) dettare le regole della procedura (ad es. temine e modalità di presentazione delle offerte; forma di presentazione delle stesse, ecc.), nonché (questio- ne molto importante sul piano della legittimità) i criteri in base ai quali effettuerà il confronto fra le offerte; nonché i requisiti soggettivi minimi che si richiede all’offerente di possedere;
(3) Quindi entro due giorni da quando il datore entra in possesso del certificato medico (così si è espresso il Ministero del Lavoro con circolare n. 92 del 4 luglio 1996).
b) indicare il contenuto dello stipulando contratto in tutti gli aspetti che ritenga essenziali, con l’eccezione di quegli elementi sui quali abbia indicato di operare il predetto confronto fra le offerte (ad es. l’entità del premio, estensione di garanzia a rischi aggiuntivi, franchigie, ecc.).
è in relazione a questa parte della lettera di xxxxxx (che normalmente prende il nome di “capitolato”), che la scuola individuerà le condizioni contrattuali essen- ziali per il rapporto da instaurare, condizioni la cui modificazione deve essere esplicitamente vietata agli offerenti, a pena di esclusione dalla gara (l’obiettivo si ottiene dichiarando che la prescrizione o la condizione è “prevista a pena di esclusione dalla gara”).
Anteponiamo alla trattazione degli aspetti proce- durali quelli sostanziali relativi al contenuto dello stipulando contratto di assicurazione.
3.1. Individuazione degli elementi essenziali del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione si qualifica aleatorio in quanto, mentre il premio deve essere sempre corrispo- sto dall’assicurato alle scadenze convenute, l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo scaturi- sce solo nell’eventualità in cui si realizzi la fattispecie dedotta nella polizza.
Nel contratto assicurativo assume rilievo decisivo l’elemento del rischio che si intende assicurare, il quale deve essere accuratamente definito e descritto nella polizza: tale operazione ha la fondamentale fun- zione di delimitare e circoscrivere, rispetto al rischio originario, quello che viene poi effettivamente assunto dall’impresa assicuratrice. sotto un profilo economico, l’ammontare del premio (che rappresenta il corrispettivo per l’obbligazione della compagnia assicuratrice) sarà direttamente proporzionale all’ampiezza del rischio oggetto di copertura (4).
Le istituzioni scolastiche sono solite accedere ad almeno due tipologie di contratti di assicurazione: l’assicurazione per gli infortuni e l’assicurazione per la responsabilità civile. Ad esse si affiancano assicurazioni di tutela giudiziaria e legale.
Vediamone velocemente i caratteri distintivi.
A) L’assicurazione contro gli infortuni è una garanzia stipulata a beneficio delle persone fisiche (quindi degli allievi e del personale scolastico). Queste persone assumono pertanto la qualità di soggetti assicurati e possono far valere direttamente il di- ritto all’erogazione dell’indennizzo in relazione all’oggettivo verificarsi di un infortunio. ciò anche allorché il contratto sia stipulato da un soggetto diverso, come accade nel caso delle istituzioni
scolastiche. In questo caso, l’istituzione scolastica è il soggetto contraente (assieme all’assicuratore), mentre assicurati sono le persone fisiche (di soli- to, studenti e personale) il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Il diritto a conseguire l’indennizzo prescinde dalla riconducibilità del sinistro alla condotta colposa degli operatori scolastici e/o dell’amministrazione in genere; ovviamente il ristoro economico dell’infermi- tà potrà anche non essere integralmente satisfattivo, essendo vincolato al massimale (massimo indennizzo erogabile) pattuito nella polizza: detto massimale, variabile in relazione alle diverse tipologie di eventi considerati dalla polizza, è direttamente propor- zionale all’entità del premio, cosicché sono spesso previste franchigie (ossia soglie di pregiudizio non indennizzabili).
Le polizze standard tendono a ricomprendere non solo gli alunni, ma anche il personale direttivo, do- cente, non docente e supplente. talvolta la copertura assicurativa può riguardare anche gli accompagnatori di gite, visite o viaggi di istruzione purché autorizzati dagli organi scolastici competenti e limitatamente all’esercizio delle loro funzioni. Il rischio assicurato, ossia quello effettivamente assunto dalla compagnia assicuratrice, dovrà essere anch’esso compiutamente descritto nella polizza; di regola le polizze coprono gli eventi occorsi nell’ambito dell’attività scolastica, extrascolastica, parascolastica, ricreativa, culturale o sportiva purché promossa o comunque deliberata dagli organi scolastici competenti. Dal verificarsi del sinistro discende l’obbligo dell’assicuratore al pagamento dell’indennità. In questo tipo di polizza, sarà cura del danneggiato pretendere direttamen- te dall’assicuratore il pagamento dell’indennizzo esigibile secondo la polizza. In caso di inadem- pimento dell’assicuratore, il soggetto assicurato che voglia far valere le proprie ragioni potrà agire in giudizio direttamente contro la compagnia as- sicuratrice, senza che possa venire in gioco un coinvolgimento dell’amministrazione stipulante.
B) La polizza per responsabilità civile ha invece uno spettro più ristretto, avendo per oggetto solo gli even- ti pregiudizievoli cagionati da condotte riprovevoli del soggetto danneggiante (sia esso l’amministrazio- ne scolastica o la persona fisica attraverso la quale l’ente interagisce con i terzi). In questa fattispecie, secondo l’art. 1917, primo comma, c.c., l’assicu- ratore è obbligato a tenere indenne “l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve a pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità de- dotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Il titolare della polizza (soggetto
(4) Il contratto di assicurazione si suole classificare tra i contratti aleatori, nei quali un contraente si obbliga ad una prestazione, ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la controprestazione, così da accettare il rischio di dovere eseguire la propria prestazione senza ricevere nulla in cambio (artt. 1469 e 1882 c.c.). In realtà, quanto meno sotto un profilo strettamente economico, l’alea va riferita all’assicuratore, il quale potrà essere tenuto ad erogare un indennizzo molto ingente a fronte di un premio incomparabilmente minore; sotto questo profilo, il contratto di assicurazione sfugge alla preclusione dell’art. 31, secondo comma, del D.I.
n. 44/2001 che fa divieto alle istituzioni scolastiche di concludere contratti aleatori e, in genere, operazioni finanziarie speculative.
assicurato) coincide dunque con il danneggiante, mentre il terzo danneggiato rimane estraneo al rapporto negoziale intrattenuto con l’assicuratore: in tale prospettiva l’interesse perseguito dalla po- lizza è quello di tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze economiche della propria condotta negligente. sarà quindi diritto e onere esclusivo dell’istituzione scolastica di far valere la polizza per responsabilità civile nell’osservanza dei ristretti termini prescrizionali.
La responsabilità contemplata nel contratto è solo quella civile in quanto l’imputabilità (responsabilità penale), strettamente correlata legata alla persona del reo, non può essere oggetto di un negozio di trasferi- mento in capo ad altri; verrebbe altrimenti meno una delle sue funzioni tipiche, ossia quella di emenda del colpevole. L’art. 12, primo comma, del D.Lgs. n. 209/2005 vieta inoltre le assicurazioni che hanno ad oggetto il trasferimento del rischio di pagamento del- le sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo di riscatto in caso di sequestro di persona.
Il contratto in esame considera, nella maggior parte dei casi, la responsabilità extracontrattuale, senza però escludere la possibilità di garantire anche quella che può instaurarsi in un rapporto contrat- tuale. sotto un profilo oggettivo, inoltre, la polizza per responsabilità civile riguarda determinati eventi riconducibili a una condotta colposa (mai dolosa) del soggetto assicurato ed è quindi più ristretta di quella per infortuni. La responsabilità dell’am- ministrazione scolastica oggetto dei contratti in questione è certamente (ma non necessariamente in via esclusiva) quella per omessa vigilanza sui minori (5).
Il venir meno dell’unitarietà dell’amministrazione scolastica (un tempo accentrata nel “vecchio” mi- nistero della pubblica Istruzione) rende necessario effettuare una precisa individuazione del soggetto assicurato, atteso che soltanto il ministero dell’Istru- zione (e non la singola istituzione scolastica) è ritenuto civilmente responsabile per i danni occorsi agli alunni durante l’attività didattica. In questa prospettiva, ai fini di un’efficace copertura assicu- rativa, il dirigente dovrà avere cura di far inserire tra i soggetti assicurati anche il ministero e le sue
articolazioni periferiche). ciò in quanto è pacifico, in giurisprudenza, che non sussiste legittimazione passiva dei dipendenti in caso di infortunio, do- vendo in tali casi rispondere l’Amministrazione, attesa la clausola contenuta nell’art. 61 X. 000/0000 (x. xxxx. n. 2463/1995, cass. n. 9346/2002, cass. n. 10042/2006, cass. n. 5067/2010). Anche il ministero ha sottolineato tale ultima opportunità invitando, con circolare Divisione VI n. 2170 del 30 maggio 1996, le istituzioni scolastiche a vigilare in tal senso all'atto della stipulazione delle relative polizze. D’altro canto, fintanto che il personale della scuola rimane legato da rapporto organico con il ministro dell’Istruzione e non con la singola istituzione scolastica, le conseguenze dannose in termini di responsabilità civile della condotta di tale personale sono imputabili al ministero e non all’istituzione scolastica, a nulla rilevando in tal senso l’attribuzione di personalità giuridica operata con D.p.r. n. 275/1999, con la conseguente per- durante legittimazione passiva del ministero e non dell’istituzione scolastica (cass. n. 10111/2005).
Nell’assicurazione per responsabilità civile, l’assicu- ratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato secondo le modalità indicate al secondo comma dell’art. 1917 del codice civile:
a) facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’in- dennità dovuta;
b) obbligo di pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Il terzo danneggiato è totalmente estraneo ai rapporti tra assicurato e assicuratore secondo il generalissimo principio sancito dall’art. 1372 del c.c. Dal momento che il contratto di assicurazione per responsabilità civile non integra gli estremi di un contratto a favore del terzo danneggiato, questi non avrà azione diret- ta contro la compagnia assicuratrice dell’autore del danno, il quale solo, se lo riterrà opportuno, potrà instare per la chiamata in causa il proprio assicura- tore ai sensi dell’art. 1917, ultimo comma, c.c. una volta che il credito del terzo sia divenuto liquido ed esigibile mediante sentenza passata in giudicato, l’as- sicurato ha diritto di pretendere il pagamento a mani
(5) La responsabilità civile è regolata nel codice civile, il quale contempla la responsabilità per culpa in vigilando, dopo avere previsto l'obbligo di vigilanza sui soggetti minorenni in capo a chi abbia la vigilanza sugli stessi (artt. 2047 e 2048, secondo xxxxx, c.c.). Il minore è affidato alla scuola (amministrazione scolastica) dai genitori verso i quali la scuola assume l'obbligo di vigilanza predetto: tale obbligo assume, secondo l’ormai prevalente orientamento della Corte di Cassazione (sent SS.UU. n. 9346/2002) natura contrattuale. L’obbligo di vigilanza sui minori è strumentale alla garanzia della loro sicurezza ed incolumità personale. Il dovere di vigilanza, quale prestazione di lavoro è attribuita dal CCNL al personale docente ed ai collaboratori scolastici (ai primi "ordinariamente" nel loro orario di servizio, ai secondi in base alla specifica organizzazione disposta dal DS). Questi elementi caratterizzano i connotati della responsabilità civile dell’amministrazione; i connotati della responsabilità civile del dipendente non sono coincidenti. L’art. 61, comma 2 della L. n. 312/1980 esclude in radice – come subito si dirà nel testo - la possibilità che il personale scolastico tenuto alla vigilanza sia direttamente convenuto dal danneggiato (i genitori dell’alunno) nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando; in tali cause unico legittimato passivo è il Ministero dell’Istruzione. E poiché la norma in esame non pone distinzioni circa il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell’azione risarcitoria, la legittimazione passiva del dipendente è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 c.c.), ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.).
del terzo medesimo, anche se non sono ancora stati posti in essere atti esecutivi, purché il terzo abbia manifestato l’intenzione di avvalersi della sentenza. ovviamente, per quanto precede, solo l’assicurato sarà legittimato a pretendere l’indennizzo, anche sotto forma di pagamento diretto al terzo. Ancora una volta occorre precisare che l’indennizzo potrà non essere integralmente satisfattivo dell’obbligo risarcitorio che incombe sul soggetto assicurato, essendo circoscritto nei limiti del massimale, da intendersi quale limite massimo dell’obbligazione assunta dall’assicuratore. Ai sensi del terzo comma dell’art. 1917 c.c., le spese di lite sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
C) Il contratto di assicurazione di tutela legale ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209, l’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali, peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la tutela assicurativa di tutela legale. tale assicurazione può essere prestata anche cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, purché il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio siano indicati in un’apposita sezione del contratto (art. 173, secondo comma, D.Lgs. n.209/2005). L’assicurazione in esame appare ammissibile nelle polizze dedicate alla scuola statale nei limiti in cui essa non preveda in alcun modo la facoltà, per la compagnia assicuratrice, di designare un professionista per la difesa o la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione scolastica, trattandosi di attività riservata alla competenza esclusiva e inderogabile all’Avvocatura dello stato (art. 1 r.D. n. 1611/1933 e art. 00, x.x. xxx X.x.x. x. 000/0000). xxxxx tale divieto, nulla osta a che l’amministrazione assicuri i costi del procedimento giurisdizionale, xxx comprese le spese conseguenti all’incarico a un perito medico legale di parte, il cui compenso può essere anche piuttosto ingente (6). Laddove pattuita, invece, una clausola di tutela giudiziaria relativamente al patrocinio difensivo essa sarà affetta da nullità per contrasto con norme imperative ex art. 1418 cc. (nella misura in cui ammette un patrocinio processuale diverso da quello dell’Avvocatura dello stato).
ciò premesso, nella lettera di invito è essenziale che risulti individuato con precisione:
1) il soggetto o i soggetti titolari della copertura: si potrà scegliere di assicurare solo gli allievi o anche il personale scolastico (tutto o solo il corpo docente); allo stesso modo si potrà optare per garantire la polizza assicurativa alla sola amministrazione (e in tal caso si dovrà specificare che quale soggetto assicurato debba intendersi non solo l’istituzione scolastica, ma anche il ministero). come visto, con riferimen- to alla polizza per la responsabilità civile, è essenziale che ci sia chiarezza circa il soggetto assicurato: ad es. si potrà prevedere una clausola di questo tipo: “soggetto assicurato: Il soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è l’amministrazione scolastica (intesa in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l’USR, l’USP o l’istituzione scolastica) per il fatto dei propri dipendenti o alunni. Non verranno prese in considerazione e saranno escluse offerte che non siano accompagnate dall’impegno a considerare l’amministrazione scolastica, intesa come detto, come soggetto assicurato, e ad includere nella polizza la conseguente specificazione”.
2) Il bene della vita o l’attività che si intende ga- rantire. con riferimento alla polizza infortuni, si può decidere di assicurare solo alcuni tipi di lesioni alla persona, con esclusione di altre. si può in diversa misura estendere la copertura alle invalidità permanenti e a quelle temporanee. Analogamente, con riferimento sia alla polizza infortuni che alla polizza per la responsabilità civile potrà assicurarsi solo l’attività didattica svolta all’interno della scuola oppure anche quella effettuata durante i viaggi di istruzione. così come potranno essere assicurati di danni verificatisi in occasione del tragitto casa-scuola e scuola-casa (cd. infortunio in itinere). sempre con riferimento ad entrambe le polizze, sarà opportuno indicare nel modo più ampio possibile il novero della attività protette dall’assicurazione: per es. “L’assicurazione è estesa a tutte le attività derivanti da tutte le attività deliberate dall’Istitu- zione Scolastica e quindi le attività curricolari, extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola e approvate dal Consiglio d’Istituto e/o autorizzate dal diri- gente scolastico, sia all’interno che all’esterno dei locali scolastici, quali sa solo titolo di esempio le seguenti: attività d’insegnamento, lezioni di educazione fisica, ivi incluse le attività di nuoto, basket, hockey, equitazione, ecc. attività svolte nell’aula di scienze, in biblioteca, nel laboratorio di informatica, attività svolte con esperti di vario tipo, interni ed esterni alla scuola, gite didattiche, uscite didattiche e visite d’istruzione, passeggiate scolastiche, visite di varia natura, attività di pre- scuola, interscuola o post-scuola”.
(6) In talune situazioni, infatti, allorché il giudice disponga l’assunzione di una consulenza medico legale per accertare l’entità del danno alla persona subito dall’infortunato, può essere opportuno procedere alla nomina di un consulente medico legale di parte che partecipi alle operazioni peritali in funzione “difensiva”, apportando un contributo di ordine tecnico alla difesa delle ragioni erariali svolta dall’Avvocatura.
3) Il rischio deve inoltre essere circoscritto anche sotto un profilo temporo-spaziale. circa il tem- po di copertura, la delimitazione può riferirsi genericamente alla durata del contratto, ma esistono ipotesi nelle quali ci si può riferire a un periodo più ristretto come avviene quan- do le parti prendono in considerazione i soli eventi suscettibili di verificarsi nell’ambito di una giornata lavorativa. possono altresì essere congegnate polizze ad hoc riferite alla durata di una gita scolastica. sotto il profilo spaziale, fondamentale è altresì la delimitazione dell’am- bito territoriale entro il quale l’evento che può impegnare l’assicuratore può determinarsi (in Italia e/o all’estero).
3.2. Scelta del contraente-assicuratore: aspetti procedimentali
come si è ricordato, attraverso la lettera di xxxxxx, la scuola deve anche dettare le regole della procedura di selezione del contraente (ad es. temine e modalità di presentazione delle offerte; forma di presentazione delle stesse, ecc.), nonché i criteri in base ai quali effettuerà il confronto fra le offerte; nonché i requisiti soggettivi minimi che si richiede all’offerente di possedere.
occorre ricordare, in primo luogo, le norme cui il procedimento di scelta del contraente deve conformarsi, accanto a quelle già citate del D.I. n. 44/2001.
3.2.1. Qualificazione del procedimento e regole “esterne” al d.i. n. 44/2001 applicabili
Le fonti normative che disciplinano l’attività nego- ziale delle istituzioni scolastiche sono il D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 (e successive modificazioni, costituente il codice dei contratti pubblici), la Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (anch’essa più volte rimaneggiata), la legge ed il regolamento di contabilità di stato (r.D. n. 2240/1923 e r.D. n. 827/1924), oltre al D.I. 1° febbraio 2001,
n. 44, recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole.
poiché il D.Lgs. 163/2006 attua la normativa comunitaria in tema di contratti pubblici (direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce) ed è quindi caratterizzato dalla “supremazia” di tale diritto, possiamo affermare che, per quanto riguarda gli appalti pubblici, le isti- tuzioni scolastiche dovranno fare riferimento al D.I.
n. 44/2001 solo in quanto compatibile con le norme di rango primario dettate dal D.Lgs. n. 163/2006. A sua volta, tale X.Xxx. non potrà recare una disciplina contrastante o comunque incompatibile con il diritto dell’unione europea (o diritto comunitario). In ogni caso, ove non diversamente disposto da altra norma di rango legislativo, si dovranno sempre tenere pre- sente i principi stabiliti, in via trasversale, dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 (legge opportunamente richiamata anche dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006).
I contratti di assicurazione sono appalti pubblici di servizi: come tali rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006. raramente gli appalti di assicura- zione delle istituzioni scolastiche risulteranno di valore superiore alla soglia comunitaria, anche considerando la possibilità di (ri)affidamento del servizio offerta dall’art. 57 del D.Lgs. n 163/2006, di cui si parlerà in seguito (7).
per gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 121, nel combinato disposto con l’art. 27, del D.Lgs. 163 crea una tendenziale (ma non assoluta) estensione delle specifiche regole di scelta del contraente previste per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, dovendosi comunque rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
Di ciò si terrà conto nel seguito della trattazione.
3.2.2. Considerazione unitaria o meno dei differenti contratti di assicurazione ai fini della comparazione delle offerte
con riferimento al contratto di assicurazione, ma sempre in via preliminare, può osservarsi ancora che, attesa la significativa diversità di oggetto tra l’assicu- razione rc e l’assicurazione infortuni (differisce il rischio assicurato e, nel caso delle polizze stipulate dalle scuole, anche il soggetto assicurato), la scuola può richiedere (attraverso la lettera di invito) la pre- sentazione di offerte separate per l’una e per l’altra, da valutare secondo criteri di selezione da individuare partitamente (sempre nella lettera di invito). L’unicità dell’offerente (e quindi del futuro assicuratore) potrà essere raggiunta prevedendo che non saranno accet- tate offerte per una sola delle due polizze. tale scelta non è ovviamente obbligatoria, poiché, al contrario, potranno essere valorizzati gli aspetti comuni alle due polizze, da individuare quali criteri comuni ed omogenei di aggiudicazione (ad es. oltre al premio, il massimale, la franchigia e così via).
3.2.3. individuazione dei soggetti cui rivolgere l’invito e requisiti soggettivi
essendosi ammesso che l’art. 121 del D.Lgs. 163/2006 non ostacola la sopravvivenza dell’art. 34 del
D.I. n. 34/2001 (che indica come procedura ordinaria di scelta del contraente l’invito diretto agli operatori economici da parte della scuola a formulare un’offerta, ciò che costituisce una “procedura negoziata senza pubblicazione di bando”, nel linguaggio del D.Lgs. 163) ed essendosi dato per scontato che nel caso i servizi assicurativi da affidare siano di valore inferiore alla soglia comunitaria, il numero degli operatori economici da invitare a presentare un’offerta può essere limitato a tre (art. 57, sesto comma, codice con riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando). è evidente però, che aumentare il numero dei soggetti da invitare non solo non è illegittimo, ma è sommamente opportuno, laddove esista un maggior
(7) Si ricorda che la soglia comunitaria è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in € 125.000 per le amministrazioni dello Stato, fra cui vanno ricomprese ex art 1 D.Lgs. 165/2001 le istituzioni scolastiche. La soglia viene indicata con regolamento della UE ogni biennio. La disciplina del calcolo della soglia è fissata dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006.
numero di operatori economici idonei sul territorio dell’istituzione scolastica, realizzandosi in tal modo una maggiore apertura alla concorrenza.
si è più volte ricordato che il codice dei contratti tende all’assimilazione delle discipline previste per i contratti di valore superiore ed inferiore alla soglia co- munitaria. per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, il codice prevede una serie di requisiti soggettivi, alcuni di ordine generale o morale (art. 38), di idoneità professionale (art. 39), altri di “capacità” economica o tecnica (artt. 41 e 42).
La prima questione da affrontare è se nelle gare di va- lore inferiore alla soglia comunitaria sia obbligatorio per l’amministrazione richiedere il possesso di tali requisiti.
Il D.I. n. 44/2001 nulla dice in proposito.
Il X.Xxx. 163/2006 (art. 124) rimanda la questione al regolamento attuativo: “Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità mo- rale, capacità tecnico - professionale ed economico- finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici”. La norma non esclude, ma anzi conferma che anche sotto la soglia comunitaria i requisiti sogget- tivi debbano comunque essere richiesti agli offerenti.
potrebbe ritenersi che prima dell’emanazione del regolamento ed in attesa della sua specifica disciplina, adattata al valore dell’appalto, tale obbligo non sussi- sta (8). ma potrebbe ritenersi anche il contrario, atteso l’effetto di “trascinamento” della normativa prevista per gli appalti sopra la soglia comunitaria agli appalti sotto la soglia comunitaria (9).
si osserva inoltre che la ragione dell’individuazione di requisiti soggettivi corrisponde all’esigenza che l’am- ministrazione abbia un contraente “onesto” e “capace” cioè in grado di rendere una prestazione della qualità ritenuta necessaria.
è quindi opportuno che la scuola provveda a ri- chiedere il possesso - almeno - dei requisiti di ordine
generale o morale, per l’individuazione dei quali potrà farsi riferimento all’art. 38 del codice.
essi sono: il non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale; il non avere subìto condanna, con sentenza, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per de- litti finanziari; il non avere commesso, nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dal- l’amministrazione aggiudicatrice; l’essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (c.d. regolarità contributiva); l’essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità fiscale); il non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici; l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (tale requisito è obbligatorio, con riferimento a tutti i contratti pubblici da stipulare con imprese, a prescin- dere dal valore, e va previsto a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 17 della legge citata).
con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, può aggiungersi, con riferimento alle attività da svol- gersi in forma di impresa, come è quella assicurativa, l’iscrizione nel registro della camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (c.c.I.A.A.) ex art. 39 del codice.
In relazione all’art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 l’Impresa dovrà essere in possesso dell’autorizzazione IsVAp all’esercizio dell’attività assicurativa o equiva- lente in ambito comunitario. riassuntivamente, si potrà richiedere che l’impresa offerente sia “iscritta al Regi- stro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto ("Esercizio delle Assicurazioni”) e che la stessa è in possesso dell’auto- rizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005” (10).
(8) In senso contrario, Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 15 giugno 2010 n. 3759: “Poiché l’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che nei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice, devono comunque osservarsi i principi di tutela della concorrenza, tra cui quello di imparzialità, efficacia, par condicio, deve ritenersi che anche a tale tipo di contratti sia applicabile la regola a secondo cui tutti coloro che prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali indicati nell’art. 38; tale regola può essere considerata un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità e efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice”.
(9) Commissione europea, Comunicazione interpretativa 23.6.2006 ed esplicitamente, art 121, primo comma Xxxxxx.
(10) Basti in questa sede evidenziare che, ai sensi dell’art. 1883 del codice civile, l’attività assicurativa può essere esercitata solo da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite da leggi speciali. Attualmente, l’accesso all’attività assicurativa è disciplinato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) e, in particolare, dagli artt. 11 e seguenti. Per l’esercizio di questa impresa commerciale, riservato, per quanto attiene al settore privato, alle società per azioni, alle società cooperative o di mutua assicurazione (art. 14, primo comma, lett. a del D.Lgs. 209/2005) è richiesta l’autorizzazione di un apposito organismo, l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo, costituito con Legge 12 agosto 1982, n. 576. Il contratto che dovesse essere concluso con un’impresa non autorizzata o alla quale sia stato fatto divieto dall’autorità di vigilanza di assumere nuovi affari è nullo (art. 167, primo comma, X.Xxx. n. 209/2005). Il vizio può essere fatto valere solo dal contraente o dall’assicurato: la pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati; non sono invece ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (art.167, secondo comma, D.Lgs. n. 209/2005).
La promozione dei contratti assicurativi in una determinata zona è di regola curata da apposite agenzie, che si occupano di ricercare i clienti, di prendere contatto con loro, di prospettare agli stessi la convenienza degli affari e di trasmettere all’impresa assicuratrice preponente le loro proposte. Ai sensi dell’art. 1745 del codice civile, cui fa rinvio l’art. 1753 dello stesso codice in materia di agenti di assicurazione, l’agente è titolare di un limitato potere di rappresentanza della compagnia assicuratrice: invero possono essere fatte validamente all’agente le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. La norma configura un potere di rappresentanza passiva in relazione a notificazioni e comunicazioni extraprocessuali, quali le denuncie di sinistro, le diffide ad adempiere, l’esercizio di un’opzione nonché la richiesta di immediata erogazione dell’indennizzo.
Il tutto costituirà oggetto di specifica dichiarazio- ne da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.r. n. 445/2000.
Nel caso di partecipazione alla gara di agenzie di assicurazione, sarà richiesta altresì la presentazione del- la procura rilasciata dalla compagnia di Assicurazione.
3.2.4. Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Il D.I. n. 44/2001 nulla dice circa l’esistenza di termini: nulla si dice, in particolare, circa un termine minimo che debba essere lasciato agli offerenti per presentare la propria offerta.
tuttavia, di ciò si occupa l’art. 124 del codice dei contratti: con riferimento appunto agli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Atteso che la procedura di cui all’art. 34 del D.I. configura una procedura negoziata, si deve rilevare che per tale sistema di selezione del contraente, l’art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone: “il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito”.
A sua volta, l’art. 70 richiamato ancora ad alcuni parametri la discrezionalità dell’amministrazione nella fissazione del termine (superiore al termine minimo di dieci giorni): “Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte”.
Lo stesso articolo, poi, precisa che “se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei do- cumenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte”.
La lettera di invito è il “luogo” nel quale indicare il termine di presentazione delle offerte. tale termine terrà conto delle circostanze sopra indicate e, segna- tamente, della complessità dell’oggetto del contratto e dell’eventuale necessità del sopralluogo.
Il mancato rispetto del termine minimo previsto dal citato art. 124 ha già dato occasione alla giurisprudenza amministrativa di dichiarare illegittima e di annullare una lettera di invito così come gli atti conseguenti (ivi compresa l’aggiudicazione) per l’affidamento di un contratto da parte di un’istituzione scolastica (11).
sotto altro aspetto, è opportuno prevedere nella lettera d’invito l’imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell’esclusione dal procedi- mento dell’offerta pervenuta tardivamente.
Al fine di evitare contestazioni in ordine all’azione che determina il rispetto del termine (“spedizione” del- l’offerta da parte del concorrente? “ricevimento” della stessa da parte dell’amministrazione?), sarà opportuno utilizzare espressioni e termini in equivoci e porre il rischio della consegna a carico dell’offerente.
si potrà ad esempio prevedere: “Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questo ufficio, in (città), via (indirizzo) entro e non oltre le ore del (giorno, mese, anno), pena l’esclusione. I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione”.
La formula suggerita non indica come mezzo di trasmissione né il telefax, né la posta elettronica, poi- ché tali mezzi non consentono (all’evidenza il primo, per complessità di gestione informatica la seconda) con riferimento alle offerte di rispettare l’obbligo di segretezza ed integrità delle stesse fino alla data fissata dall’amministrazione per la selezione.
In ordine alla forma delle comunicazioni, l’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 (la disposizione va intesa come espressione di principi di carattere generale, applicabili anche in relazione all’affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria) dispone che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono (da confermare comunque per iscritto prima della scadenza del termine di presentazione), o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla proce- dura. L’amministrazione può altresì acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito (12).
(11) TAR Toscana, Sez. II, Sentenza 28 marzo 2007, n. 537.
(12) Il mezzo di comunicazione prescelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Dispone espressamente il terzo comma dell’art. 77: “Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione”. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, (art. 48 CAD). Solo con decorrenza dal 7 luglio 2009, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione (nel periodo transitorio, tale facoltà era ammissibile solo all’interno del mercato elettronico).
se i predetti mezzi sono alternativi per la trasmis- sione della lettera di invito o per la presentazione delle domande di partecipazione, la presentazione delle offerte, però, deve essere rispettosa del principio di segretezza ed integrità delle stesse (che impone che l’amministrazione non ne possa conoscere il contenuto se non dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse): ciò che esclude l’uso del fax (13) e della posta elettronica (se non all’interno di un sistema informatico predisposto per consentire il rispetto di tale divieto, come è ad es. nel mercato elettronico dio coNsIp).
perché la gara sia valida è necessario che siano presentate almeno due offerte (art. 69 del r.D. n. 827/1924), salvo il caso in cui l’amministrazione non abbia espressamente dichiarato, nel bando di voler procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta. La regola è considerata espressione di un principio generale. In assenza di tale speci- ficazione, è doverosa la ripetizione della gara (14).
L’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, a sua volta, dispone: “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.
3.2.5. Criteri di selezione delle offerte
fra i soggetti in possesso dei requisiti, è necessario poi scegliere l’offerta migliore, quella più conveniente per l’interesse che l’amministrazione ripone nel con- tratto.
Il D.I. n. 44/2001 fa riferimento (art. 34) ai criteri di aggiudicazione, senza nulla aggiungere: l’art. 81 del D.Lvo n. 163/2006 sopperisce alla mancanza.
I criteri di aggiudicazione astrattamente utilizzabili sono dunque:
1. il prezzo più basso;
2. l’offerta economicamente più vantaggiosa.
con il criterio del prezzo più basso, la compa- razione delle offerte è effettuata sulla base del solo prezzo, secondo un’operazione di confronto di tipo meramente matematico.
con il criterio dell’offerta economicamente più van- taggiosa il contratto è affidato con riferimento ad una serie di parametri, quali ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, il termine di esecuzione, il prezzo.
Il primo criterio è funzionale a forniture o servizi nei quali si dia rilievo minore agli aspetti qualitativi, per i quali elemento caratterizzante la migliore offerta risulti il solo dato economico. Il criterio in questione elimina in fase applicativa ogni discrezionalità ed è sicuramente più facile da applicare. Il secondo criterio consente, invece, una maggiore valorizza- zione di aspetti qualitativi. Il secondo lascia margini valutativi.
con riferimento al contratto di assicurazione, l’am- ministrazione potrà fondare la scelta della migliore offerta assicurativa dichiarando di operare il confronto solo sulla base del premio.
oppure, potranno essere valorizzati anche altri ele- menti (15): potranno costituire criteri di selezione, oltre ovviamente al premio annuo, l’eventuale ammontare della franchigia (16), i limiti di indennizzo, l’ammontare dei massimali, garanzie aggiuntive o migliorative pre- viste rispetto a quelle richieste.
poiché l’uso della discrezionalità importa un onere di motivazione, l’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa pone all’ammini- strazione l’obbligo di esplicitare, con riferimento ad ognuno dei parametri indicati, la ragione del risultato della valutazione. è prassi a tal fine “tradurre” i para- metri di qualità in coefficienti numerici.
(13) L’uso del telefax può costituire forma di trasmissione della lettera d’invito equipollente alla racc. AR (sotto il profilo della prova della ricezione) se accompagnato dal rapporto di trasmissione in base all’art. 45 del D.Lgs. n. 82/2005 (TAR del Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 5113/2008; idem Sent. 1254/2008; idem Sent.16/01/2008 n. 238; Consiglio di Stato, Sent. 4 giugno 2007, n. 2951/2007 e TAR Sardegna, Sez. I, Sent. 25 marzo 2005, n. 555).
(14) La regola trova conferma anche nell’art. 55 del D.Lvo n. 163/2006, il quale, con riferimento alle procedure aperte e ristrette (e, quindi, non anche alle procedure negoziate), prevede: “Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3”.
(15) Gli elementi di “qualità” da utilizzare come criterio di aggiudicazione devono fare riferimento all’oggetto della prestazione, essendo vietato valutare a tal fine elementi che attengono al soggetto (ad esempio, le sue referenze). Costituisce principio generale in materia di procedimenti di evidenza pubblica quello di distinzione tra requisiti (soggettivi) di partecipazione ed elementi (oggettivi) di valutazione dell’offerta. Ne consegue che la disciplina di gara non può legittimamente prevedere l’assegnazione di un punteggio per aspetti che non concernono la qualità della prestazione, quali le caratteristiche tecniche ed economiche che connotano l’impresa in generale (TAR Lombardia, Sez. I, Sentenza 9 febbraio 2007, n. 238; TAR Campania - Napoli, Sez. I, Sentenza 2 aprile 2007, n. 3024; TAR Puglia
- Lecce, Sentenza 20 aprile 2006, n. 1981; TAR Lazio, Sez. II ter, Sentenza 12 febbraio 2004, n. 1395; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16 aprile 2003, n. 1993; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 4 aprile 2006, n. 1753; Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2007 “Princìpi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”).
(16) Appare opportuno disciplinare espressamente la franchigia (corrispondente a quella parte del danno che in percentuale rimane fatto gravare sull’assicurato). E’ chiaro che in relazione ai danni di modesta entità sarebbe opportuno per l’assicurato che tale franchigia non ci fosse o, per lo meno, fosse molto limitata. Nel primo caso, nella lettera di invito si provvederà ad escluderla (”E’ esclusa la franchigia, di qualsiasi ammontare, sull’entità del danno”). Nel secondo caso, nella lettera di xxxxxx, l’entità della franchigia (in percentuale al ribasso sull’entità del danno) verrà indicata come criterio, fra gli altri, di selezione della migliore offerta.
ciò significa attribuire un “peso” (o valore ponderale) a ciascun criterio, dando ad essi quindi una preferenza relativa: fatto uguale a 100 il punteggio massimo dispo- nibile, ad ogni criterio corrisponderà un valore inferiore a 100 (la prima divisione generalmente è tra prezzo e qualità e, quindi, individuati i parametri della qualità, la seconda divisione è tra questi, all’interno del valore ponderale attribuito nel complesso alla qualità).
La valutazione delle offerte poi potrà tradursi nel- l’attribuzione del punteggio numerico. La questione della sufficienza o meno della motivazione espressa in termini numerici è spesso dibattuta davanti al giudice amministrativo. In tema di motivazione degli atti delle gare, la costante giurisprudenza giunge ad affermare che il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più van- taggiosa solo quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati (17).
L’esplicitazione da parte dell’amministrazione delle proprie scelte in proposito va fatta “a buste chiuse” (cioè, prima di conoscere il contenuto delle offerte) e, quindi, nella lettera d’invito (art. 83, comma 4, del D.Lgs. n 163/2006). Nessuna altra precisazione o specificazione circa i criteri di selezione potrà essere operata dopo che le offerte siano state presentate (18).
3.2.6. Regole sullo svolgimento della gara
si è detto che una parte della lettera di invito deve contenere delle prescrizioni circa lo svolgimento della gara. Le regole poste per la presentazione delle offerte ne costituiscono un esempio.
tuttavia se è maggiormente intuitivo che di que- sti aspetti ci si debba occupare nella lettera di in- xxxx, meno frequente è la disciplina del seguito del procedimento, riguardante la fase di confronto e comparazione delle offerte (l’indicazione della data di c.d. “apertura delle buste”, l’invito agli of- ferenti a presenziare a tale operazione, e così via).
La questione è se ci sia una sequenza di operazioni obbligatorie il cui mancato rispetto renda illegittimo l’affidamento del contratto.
Il X.Xxx. n 163/2006 non detta princìpi specifici sul punto (salvo che per alcuni aspetti), limitandosi a con- fermare alcuni principi generali: i principi di formalità, di continuità, di unicità, di segretezza delle offerte, oltre che di imparzialità e di pubblicità e trasparenza.
La giurisprudenza è ferrea nell’affermare in gene- rale il principio della pubblicità delle sedute di gara
(inteso come partecipazione o possibilità di presenza fisica degli offerenti allo svolgimento delle operazio- ni) è inderogabile con riguardo alla fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione presentata e l’offerta, nonché alla valutazione dell’of- ferta economica, potendo essere derogato solo con riferimento ai momenti di valutazione di elementi e criteri non automatici (ad es. per la valutazione dei criteri di qualità) (19). con sentenza del 19 settembre 2008, n. 4520, la V sez del consiglio di stato afferma, temperando l’assolutezza della regola, che non esiste un principio né comunitario né nazionale che quali- fichi l’obbligo di pubblicità delle operazioni di gara come principio generale, tale da estendersi pertanto anche alle procedure di scelta del contraente con il sistema della trattativa privata (l’ordinamento nazionale
- rD 827/1924 - prevede tale obbligo solo per l’asta pubblica e la licitazione privata e comunque solo per gli enti assoggettati al suo ambito di applicazione: lo stato e gi enti che vi facciano rinvio); parallelamente, con sentenza del 22 dicembre 2009, n. 3988, il tAr toscana afferma: “Al cottimo fiduciario, di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non risultano in generale applicabili le norme del Codice dei contratti pubblici, proprie dell’evidenza pubblica comunitaria, trattandosi di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com’è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei "principi", cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parità di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle pro- cedure concorsuali ordinari”.
Nel conseguente dubbio interpretativo, potrà risulta- re opportuno dare comunque applicazione al principio in questione, prevedendosi nella lettera di invito che: “L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore del (giorno, mese, anno), presso la Sede dell’istituzione scolastica, in via (città e indirizzo), alla presenza del legale rappresentante, ovvero di per- sona munita di specifica delega nonchè di copia del documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente”.
con riferimento poi all’obbligo di prevedere una commissione per la valutazione delle offerte, la stessa non è obbligatoria, anche laddove si scel- ga il criterio di aggiudicazione dell’offerta eco-
(17) Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 10 gennaio 2003, n. 67, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 31 agosto 2007, n. 4543. Si è affermato che in una gara da aggiudicarsi secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, se i punteggi siano corrispondenti ai parametri prefissati dalla lex specialis, ai fini dell’espressione del giudizio valutativo della Commissione di aggiudicazione, non occorre altra motivazione, esternandosi compiutamente il giudizio, nella espressione e nella graduatoria del punteggio stesso Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 18 dicembre 2006, n. 7578.
(18) Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 24 gennaio 2008, in causa C-532/06.
(19) TAR Lazio - Latina Sez. I - Sent. 27/02/2008 n. 125; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 11/05/2007 n. 2355; TAR Lazio - Sez. II-bis
- Sent. 10/10/2006 n. 10239; Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent. 11/04/2006 n. 2012; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 16/06/2005
n. 3166; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 18/03/2004 n. 1427; TAR Lazio - Sez. II-bis - Sent. 05/03/2004 n. 2140.
nomicamente più vantaggiosa: si è affermato (20), con riferimento ad una procedura di scelta del con- traente previa comparazione di preventivi direttamente richiesti agli offerenti, che: “non è in particolare appli- cabile l’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (a mente del quale "la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"), non potendo tale norma specifica trovare applicazione nell’ambito dei lavori in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che ciò si traduca in una integrale assimilazione del cottimo fiduciario alla gara ordinaria, evenienza che sembra esclusa dall’art. 125, comma 11, citato”.
Di tutte le operazioni di gara, si predisporrà puntuale verbalizzazione (21).
4. DURATA DEL CONTRATTO E DIVIETO DI RINNOVO
Il rinnovo del contratto consiste in una manifestazio- ne di volontà delle parti diretta a rinnovare il vincolo negoziale nascente dal contratto stesso oltre il termine di scadenza originariamente concordato.
La disciplina comune lascia all’autonomia con- trattuale delle parti la scelta di determinare la durata complessiva dei rapporti contrattuali.
si deve tuttavia osservare, con riferimento alla pubblica amministrazione, che una prima deroga alla predetta libertà negoziale deriva dalle regole di conta- bilità pubblica: le regole di bilancio (in particolare, di quello statale, e, conseguentemente, delle scuole) hanno infatti una dimensione annuale, cosicché gli impegni di spesa, salvo casi eccezionali (si pensi ai contratti di somministrazione, di energia elettrica, del servizio telefonico, ecc.), vanno assunti dovendosi tenere conto della valutazione annuale della fonte del finanziamento. Assumere un vincolo pluriennale senza tenere conto della variabilità del finanziamento per gli anni successivi a quello della stipulazione espone l’amministrazione oltre che ad illegittimità contabile anche alla possibile azione contrattuale con il contraente, poiché i vincoli derivanti dalla normativa di contabilità pubblica, ove non si traducano in condizioni specifiche nel contratto, non sono ex se vincolanti per il privato contraente né ad esso “opponibili”.
Dunque i contratti passivi (cioè quelli che compor- tano una spesa per l’amministrazione) devono avere durata annuale: tra essi il contratto di assicurazione.
In secondo luogo, va considerato che la disciplina comunitaria e nazionale (art. 23 L. 62/2005; art. 57 D.Lgs. 163/2006) sugli appalti pubblici (acquisti di beni e di servizi) fa divieto di rinnovare i contratti alla scadenza. Infatti, a ben vedere, il rinnovo di un contratto (tacito o espresso che sia) equivale ad un affidamento diretto al contraente e, laddove per tipologia e per valore, la scelta del contraente deb- ba sottostare a regole concorrenziali di selezione, il rinnovo finirebbe per costituire uno strumento elusivo delle regole in questione. A questo proposito, va però ricordato, che la normativa in questione (art. 57, uc., X.Xxx. 163/2006) se è vero che vieta il rinnovo tacito dei contratti (tanto che ne sanziona il divieto con la nullità del contratto tacitamente rinnovato) (22), non vieta in assoluto anche la possibilità di reiterare alla scadenza il contratto, purché ciò avvenga nel rispetto di determinate condizioni.
mutuiamo allora queste condizioni dal quinto com- ma dello stesso art. 57, segnalando che il risultato del “rinnovo” è il prodotto comunque di un nuovo affida- mento di contratto alla scadenza del primo.
Queste sono le condizioni:
1) si deve trattare di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del con- tratto iniziale dalla medesima amministrazione a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base (in sostanza, le condizioni contrattuali non devono essere modificate);
2) il primo contratto deve essere stato affidato nel rispetto delle regole concorrenziali di scelta del contraente;
3) il nuovo affidamento diretto è consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale
4) tale possibilità deve essere stata previamente indicata nel bando o nella lettera di richiesta di preventivi del contratto originario;
5) l'importo complessivo stimato dei servizi suc- cessivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie
(20) TAR Toscana, sentenza del 22 dicembre 2009, n. 3988, citata nel testo.
(21) Se per esempio, la seduta di gara non fosse continua, ma si interrompesse per essere ripresa in momenti successivi, sarà opportuno predisporre idonee cautele per la conservazione delle offerte e della documentazione (ad es., conservando le stesse in cassaforte o in un armadio chiuso a chiave), dando esplicitamente atto a verbale del compimento di tali operazioni.
(22) Dispone l’art. 57, u.c., X.Xxx. n. 163/2006: “È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”. La giurisprudenza interpretativa di tale norma è rigorosissima, anche ne distinguere tra rinnovo (vietato, se non nelle forme della ripetizione dei servizi analoghi) e proroga (Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 08/07/2008 n. 3391; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2866). La proroga determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla convenzione connessa all’affidamento di un servizio), mentre il rinnovo contrattuale consiste in una nuova negoziazione tra le medesime parti per l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, si atteggia quale trattativa privata, ovvero, quale rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale tra gli originari contraenti. La proroga è inoltre normalmente volta a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto al quale affidare, previa instaurazione di un ulteriore rapporto negoziale, l’attività stessa. Quindi proroga consentita per il tempo necessario alla procedura “ordinaria” di scelta di un (nuovo) contraente; rinnovo vietato, salvo che nelle modalità consentite per la “ripetizioni di servizi analoghi”.
di cui all'articolo 28 D.Lgs. 163/2006: se cioè, il valore economico del contratto iniziale fosse
1.500 euro e per tale motivo la scelta del con- traente fosse stata fatta senza la previa richiesta di tre preventivi in quanto di valore inferiore alla soglia prevista dall’art. 34 D.I. 44/2001, sarebbe vietato alla scuola provvedere al riaffidamento diretto del contratto; ciò sarebbe consentito solo a condizione che, prevedendo la possibilità di un successivo riaffidamento e perciò considerando un potenziale raddoppio del valore dei contratti messi a gara - nel rispetto delle ulteriori con- dizioni sostanziali sopra citate la scuola avesse espletato la procedura comparativa.
Anche con riferimento al contratto di assicurazione, tanto per la responsabilità civile quanto per gli infor- tuni, atteso il divieto di rinnovo dei contratti pubblici contenuto nell’art. 57 D.Lgs. n. 163/2006, sin dalla lettera di invito dovrà essere esclusa la possibilità di rinnovo, almeno del rinnovo tacito: “La polizza ha la durata di un anno ed è vietato il rinnovo tacito”.
Il contratto di assicurazione appartiene alla cate- goria degli appalti pubblici di servizi, al quale risulta pertanto applicabile la facoltà ora ricordata prevista dal quinto comma del citato art. 57 di nuovo affidamento del contratto, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti: laddove pertanto l’istituzione scolastica decida di av- valersi di tale facoltà, dovrà darne conto nella lettera di invito. si potrà allora indicare: “è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006”.
ciò consentirà all’istituzione scolastica, alla sca- denza del contratto, di affidare direttamente (e cioè senza procedere a nuova procedura selettiva) alla stessa società assicuratrice un nuovo contratto alle stesse condizioni contrattuali originariamente pattuite. e così ancora per una volta ulteriore (trattandosi di contratti con validità annuale e prevedendo la norma il limite dei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale).
5. DIVIETO DI ASSICURARE LA RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA DI “AMMINISTRATORI” E PERSONALE
L’art. 3 comma 59 L. 244/2007 recita: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubbli- co assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabi- lità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assi-
curazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”
Nonostante il dato letterale della norma si riferisca agli “amministratori” (con riferimento alla scuola, i componenti del consiglio di Istituto), deve logicamente e sistematicamente intendersi che il divieto di stipulare polizze assicurative volte alla copertura dei danni eraria- li conseguenti a responsabilità amministrativo-contabile operi anche nei confronti dei “dipendenti” (con riferi- mento alla scuola, quindi, dirigente scolastico, DsgA, docenti e personale amministrativo in genere): diversa- mente opinando saremmo di fronte ad una irragionevole disparità di trattamento fra i primi ed i secondi, tale da suscitare seri dubbi di costituzionalità della norma (23).
Dalla disposizione in questione deriva dunque la liceità di assicurare, da parte dell’ente pubblico, i soli rischi che rientrano nella sfera della propria respon- sabilità patrimoniale, cui si contrappone il divieto di assicurare eventi per i quali l’ente stesso non è tenuto a rispondere, quali la responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti (si noti, anzi, che la re- sponsabilità amministrativa è prevista proprio a tutela dell’amministrazione). La norma recepisce infatti un indirizzo interpretativo che si era già espresso per la nullità per contrasto con norme imperative ex art. 1418, primo co, c.c. di tali prodotti assicurativi volti alla pos- sibile deresponsabilizzazione del personale pubblico, tutelati in relazione ai danni connessi ad illegittimità in servizio dall’”ombrello” delle polizze assicurative: la norma ratifica ed esplicita tale nullità.
è dunque vietata, nelle polizze concluse dalla p.A., l’assicurazione della responsabilità personale di dipen- denti e amministratori: si noti che non sempre nella terminologia utilizzata ricorre il riferimento esplicito alla responsabilità amministrativa, usandosi espressioni che tuttavia ne descrivono il contenuto e che quindi sono egualmente colpite dal divieto (ad es. “L’Assicurazione tiene indenne [l’assicurato] nell’esercizio delle sue funzioni professionali, dalle somme che sia obbligato a pagare per perdite patrimoniali direttamente causate alla Pubblica Amministrazione…”).
Questione particolare è se il divieto operi anche a fronte della offerta gratuità di forme assicurative di que- sto tipo. Appare preferibile la soluzione affermativa.
se, come accade di solito, l’offerta “gratuita”, da parte della compagnia assicuratrice, delle garanzie “ac- cessorie” di cui trattasi sia strettamente connessa alla stipula, a titolo oneroso, di un contratto di assicurazione “principale” si realizza una situazione di inestricabile commistione nel medesimo contratto dei diversi sog- getti (Amministrazione da un lato, amministratori e dipendenti, dall’altro) e dei diversi rischi assicurati, con riflesso indiretto sui premi a carico dell’ente pubblico del premio “abbuonato” in relazione alle garanzie a favore dei singoli amministratori e dipendenti (24).
(23) Così Xxxx Xxxxxx, La nuova Corte dei Conti, Milano, Xxxxxxx, 2008, pag. 191-192.
(24) Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, parere n. 57 del 22 luglio 2008.
A conclusione non difforme può giungersi anche nel caso in cui l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità amministrativo-contabile sia pattui- ta, con oneri a carico dei dipendenti, all’interno del medesimo contratto stipulato dall’Amministrazione. Anche simile clausola potrebbe essere considerata nulla in applicazione dell’art. 3, comma 59 della L.
n. 244/2007: solo la stipulazione da parte dei dipen- denti di separati ed autonomi contratti risulta esulare dall’ambito di applicazione della citata norma.
è pertanto consigliabile inserire nella lettera di richiesta di preventivo ex art. 34 D.I. n. 44/2001, una prescrizione di tal tipo: “È esclusa ogni forma di garan- zia per la responsabilità amministrativa dei dipendenti e dei componenti del Consiglio d’Istituto”. Lo stesso risultato può essere raggiunto, laddove si distinguano nettamente nella lettera di invito le condizioni del contratto di assicurazione per gli infortuni da quello per la responsabilità civile, attraverso una precisa iden- tificazione del soggetto assicurato (che, con riferimento alla polizza rc sarà costituito solo dall’amministrazione scolastica) e con esclusione dell’offerta che non risul- tasse conforme alla prescrizione.
6. IL fINANZIAMENTO DELL’ASSICURAZIONE fACOLTATIVA
L’assicurazione facoltativa è di regola finanziata mediante il ricorso a contribuzione volontaria delle famiglie degli alunni e del personale: trattandosi di rapporti del tutto facoltativi non è infatti prevista un’apposita voce di bilancio.
si può qualificare la fattispecie come vera e propria donazione modale e di piccolo valore, che si perfe- ziona con la consegna della somma di denaro, ex artt. 783 e 793 c.c. Allorché l’intenzione della scuola sia di attivare le predette polizze, è necessario che la contribuzione sia presentata non solo come facol- tativa, ma anche come esplicitamente finalizzata al pagamento (pro quota) del premio assicurativo delle polizze in questione (o, come più frequentemente accade, anche a tale scopo). con riferimento alla po- lizza infortuni, la (quota) di contribuzione destinata a pagare il relativo premio è utilizzata dalla scuola per un interesse diretto del “finanziatore” (posto che lui stesso risulterà soggetto assicurato). con riferimento alla polizza per la responsabilità civile, la (quota) di contribuzione è utilizzata per un interesse diretto del- l’amministrazione scolastica che solo indirettamente potrebbe risolversi a vantaggio del danneggiato (il quale, in caso di sinistro, potrà contare comunque anche sull’assicurazione per vedere risarcito il danno eventualmente subito). ciò che spiega le resistenze che talvolta le istituzioni scolastiche incontrano nel momento della raccolta del finanziamento in questio- ne. una volta acquisito il finanziamento, comunque, se lo stesso appaia esplicitamente finalizzato a tale scopo, lo stesso non potrà che essere destinato dalla scuola a tale scopo (ciò che dovrebbe consentire di
superare i dubbi talvolta espressi circa la legittimità dell’utilizzo di denaro pubblico per assicurare la re- sponsabilità dell’ente). D’altro canto, l’apprensione del denaro nelle casse dell’amministrazione è suf- ficiente a qualificare lo stesso come “pubblico” ai fini dell’applicazione delle regole pubblicistiche di gestione finanziaria.
cosa succede se i naturali “finanziatori” (personale e/o alunni) non intendano aderire o non aderiscano in numero sufficiente al finanziamento delle polizze da stipulare da parte della scuola?
In relazione alla polizza infortuni che viene sti- pulata a favore di alunni e personale, il singolo non aderente alla polizza non godrà della protezione assicurativa. si ricorda che l’assicurazione è total- mente facoltativa e che l’interesse contrattuale alla stipulazione di tale polizza è del singolo assicurato e non della scuola contraente. Questa situazione potrà impedire o non impedire la stipulazione della polizza anche per gli aderenti solo se venga pattuito un numero minimo di adesioni.
In relazione alla polizza per la responsabilità civile, il problema può porsi in modo diverso allorché, come abbiamo visto, la polizza identifichi come soggetto assicurato solo l’amministrazione scolastica (istituzio- ne scolastica e mIur). ferma restando la facoltatività della contribuzione al premio da parte dei singoli, il progressivo venir meno dei “finanziatori” potrebbe non consentire di fatto di precostituire la somma necessaria al pagamento del premio stesso (questi aspetti devono essere gestiti prima di avventurarsi nella procedura selettiva dell’assicuratore).
ove tale presupposto si verifichi in concreto, sarà interesse ed onere del dirigente scolastico provvedere a spiegare come permanga un concreto interesse del singolo dipendente e “amministratore” alla copertura assicurativa dell’amministrazione per la responsabilità civile ad essa imputabile. ove infatti l’onere economi- co connesso alla responsabilità civile dell’amministra- zione risultasse in concreto trasferito alla compagnia assicuratrice, attraverso il contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell’amministrazione stessa, si impedirebbe il completamento della fattispecie della responsabilità amministrativa, condizionata dall’esbor- so di denaro pubblico. spieghiamoci meglio.
come si ricorderà, l’art. 61, comma 2 della L.
n. 312/1980 esclude in radice la possibilità che il per- sonale scolastico tenuto alla vigilanza sia direttamente convenuto dal danneggiato (i genitori dell’alunno) nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando; in tali cause unico legittimato passivo è il ministero dell’Istruzione che si surroga integralmente anche al dipendente nel contenzioso civile. ciò che spiega l’inu- tilità di assicurare la responsabilità civile del personale, posto che la norma ricordata impedisce che il perso- nale possa legittimamente essere convenuto davanti al giudice civile (ed eventualmente condannato) per un’azione di danno da parte del danneggiato (nel caso in esame, dai genitori dell’alunno danneggiato).
se l’amministrazione scolastica (unica ad essere legittimamente evocabile in giudizio) sia condannata a risarcire il danno, il dipendente sarà successivamente obbligato in via di rivalsa (25). è questa la responsabi- lità amministrativa di cui si è parlato nel paragrafo precedente.
tale rischio sarà, però, scongiurato in radice nel caso in cui l’amministrazione abbia stipulato un’assi- curazione per la responsabilità civile: in tal caso infatti, l’amministrazione potrà esercitare nel giudizio civile la propria azione di garanzia e, in caso di condanna al risarcimento dell’eventuale danno, ottenere di essere manlevata dall’assicurazione stessa.
poiché in tal caso l’esecuzione della condanna verrebbe “spostata” sull’istituto assicuratore (ricordia- mo che, su richiesta dell’assicurato, l’assicuratore ha l’obbligo di pagamento diretto al danneggiato), non vi sarebbe fuoruscita di denaro pubblico né, conse- guentemente, interessamento della corte dei conti per l’azione di danno erariale.
è evidente allora che l’esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità civile dell’ammini- strazione assume un ruolo determinante: ne deriva che la copertura assicurativa dell’ente per la propria responsabilità civile protegge indirettamente anche il dipendente e l’amministratore pubblico.
7. DENUNCIA DI XXxXXXXXXX E PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL’ASSICURATO
concludendo, ricordiamo alcune cautele nascen- ti dalla peculiarità del contratto di assicurazione.
L’assicurato deve provvedere alla tempestiva de- nuncia dell’evento oggetto di polizza alla compagnia assicuratrice. pur non prevedendo un espresso termine decadenziale, l’art. 1913 del c.c. dispone che tale adempimento debba essere posto in essere nel termine di tre giorni, tenuto conto delle gravi conseguenze che l’art. 1915 x.x., xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx effettuazione della denuncia conduce alla perdita del diritto all’indennizzo, mentre se l’inadempimento è dipeso da colpa, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Altro adempimento indefettibile è costituito dal- l’obbligo di comunicare la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato, atteso che, dalla data di arrivo di tale richiesta decorre il termine biennale di prescrizione dei diritti originati dalla polizza e, in parti- colar modo, quello a conseguire l’indennizzo (art. 2952, II e III comma, c.c.). tale comunicazione ha l’effetto di sospendere il corso della prescrizione, che ricomin- cia a decorrere solo quando il diritto del danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile (art. 2952, quarto comma, c.c.). una volta che il termine prescrizionale
abbia ricominciato a decorrere, l’assicurato è onerato di provvedere a una nuova interruzione dei termini (26).
In generale, quindi, è onere del dirigente scolastico coltivare la polizza per la responsabilità civile stipulata dalla scuola (quella stipulata per l’anno scolastico nel quale si è collocato temporalmente l’episodio dannoso) non appena avuta notizia dell’episodio. Questa denun- cia è doverosa a prescindere dal numero di incidenti che abbiano a capitare (la fonte di tale doverosità risiede nel citato art. 1913 c.c.) sia, prudenzialmente ed ulteriormente, non appena acquisita notizia della citazione in giudizio (poiché la notificazione degli atti dell’amministrazione scolastica statale è per leg- ge presso l’Avvocatura dello stato, tale notizia verrà acquisita ritualmente con comunicazione da parte dell’Avvocatura). Acquista tale notizia, dunque, il di- rigente scolastico invierà alla società di assicurazione dell’amministrazione, tramite raccomandata A.r. (da inviarsi nella sede legale ed, eventualmente, anche nella sede dell’Agente assicurativo (27)) e per cono- scenza anche all’Avvocatura dello stato, una lettera del seguente tenore:
“Oggetto: causa XX e YY, quali genitori dell’alunno ZZ C/ Ministero della Pubblica Istruzione pendente avanti il Tribunale di udienza del Polizza RC n. .
Con riferimento alla precorsa corrispondenza si trasmette, anche ai fini dell’eventuale intervento in giudizio in manleva, copia dell’atto di citazione re- lativo all’oggetto con invito a comparire all’udienza del .
Nel ribadire la propria volontà di avvalersi della polizza per responsabilità civile stipulata con Codesta Compagnia, l’amministrazione scolastica rappresenta che si costituirà in resistenza con il patrocinio dell’Av- vocatura dello Stato e ciò sempre che Codesta Società non intenda, come sua facoltà, tacitare direttamente la pretesa attorea (del che vorrà tenere tempestivamente informata la Scrivente, ad evitare aggravio di spese processuali). In ogni caso, l’amministrazione formula espressa riserva di ripetere, nei limiti del massimale, quanto in ipotesi dovesse essere condannata a pagare in favore dell’attore a titolo di risarcimento del danno, anche con separato procedimento.
La presente vale anche quale invito ad intervenire in giudizio a sostegno delle ragioni dell’amministra- zione assicurata.
Si resta altresì in attesa di conoscere con precisio- ne quali iniziative Codesta spettabile società intenda adottare in relazione alla controversia in oggetto e, soprattutto, se intenda sollevare contestazioni in ordine all’operatività della polizza azionata.
Nel confidare in un cortese quanto sollecito riscon- tro, si porgono distinti saluti”.
(25) La responsabilità amministrativa postula la sussistenza del dolo o della colpa grave; il danno imputabile a colpa lieve del dipendente non produce infatti responsabilità amministrativa.
(26) Secondo la giurisprudenza, le bonarie trattative per la liquidazione dell'indennizzo, le offerte transattive, la corrispondenza intercorsa tra assicurato ed assicuratore non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che uno dei suddetti atti presenti tutti i requisiti di una formale costituzione in mora.
(27) Se si sia fatto previamente ricorso all’attività di un broker, le comunicazioni “contrattuali” inoltrate al broker non sortiranno l’effetto necessario, posto che il broker non è un rappresentante della società di assicurazione.
Spett.le Compagnia/Agenzia
LETTERA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE OffERTE PER L’AffIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN fAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE PER L’A.S. 2010/2011
con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una polizza assicurativa alunni in un unico lotto, per l’anno scolastico 2010/2011.
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal codice delle Assicurazioni e regolarmente iscritti nella sezione A del ruI.
si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto sito in , con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore del giorno .
L’offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa all’indirizzo: recante la dicitura esterna “contiene preventivo polizza Alunni a.s. 2010/2011.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.
Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante nonché gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo Polizza Alunni a.s. 2010/2011”.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denomi- nazione dell’impresa concorrente.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, due buste sigillate, così strutturate:
Busta n. 1 - gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “Documentazione Amministrativa”;
Busta n. 2 - gara per il servizio di copertura assicurativa alunni “offerta economica”.
LA BUSTA N. 1 - “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, redatte utiliz- zando il “modello A”, allegato alla presente lettera di invito.
a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di xxxxxx e di accettarle incondizionatamente, ed integralmente senza riserva alcuna;
b) di essere regolarmente iscritto alla c.c.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
c) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazione dei numeri di iscrizione al ruI;
d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;
e) modello 7A del regolamento IsVAp 5/2006;
f) modello 7b del regolamento IsVAp 5/2006;
g) copia certificato iscrizione IsVAp della Agenzia proponente e della persona che seguirà la scuola (scaricabile dal sito xxx.xxxxx.xx).
L’OffERTA DA PRESENTARE DOVRà CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE SEGUENTI CONDIZIONI MINIME:
1. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni ( ) a far data dalla stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso, (art. 23 L. n. 62/2005).
2. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di buona fede.
3. In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/benefi- ciario/assicurato.
4. In ottemperanza alla circolare ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle sezioni responsabilità civile e tutela giudiziaria, la qualità di “soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (mIur - ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli operatori scolastici.
5. Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività sco- lastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica sia didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva) manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc. sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal piano dell’offerta formativa realizzate dall’Istituto scolastico.
6. In base al disposto della copertura finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la rc patrimoniale e Amministrativa contabile del Dirigente scolastico e/o del Direttore sgA neanche se pre- stata a titolo gratuito. per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali.
LA BUSTA N. 2 - “Offerta economica” dovrà contenere il programma assicurativo compilato sul “modello b - offerta economica” allegato alla presente lettera di invito.
è nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
RISCHI PER I QUALI è RICHIESTA L’ASSICURAZIONE:
responsabilità civile (terzi, prestatori di lavoro), Infortuni, tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto.
SOGGETTI PER I QUALI è RICHIESTA L’ASSICURAZIONE:
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso:
1. gli alunni iscritti all’Istituzione scolastica
2. tutti gli operatori scolastici e il personale docente e A.t.A. di ruolo e non.
La polizza dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti:
1. genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico
2. Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti)
3. gli insegnanti di sostegno
4. gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano, durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate etc.
5. gli obiettori di coscienza
6. I partecipanti al progetto orientamento
7. Il responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)
8. uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico
9. esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola
10. personale in quiescenza (c.m. 127 del 14/04/94)
11. presidente e componenti della commissione d’esame
12. revisori dei conti
13. presidente del consiglio di Istituto
14. membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.p.r. n. 416 del 31/05/1974)
15. tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento
16. Assistenti di lingua straniera
17. Assistenti educatori
18. operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge
19. gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per soggetto assicurato non superiore a e non inferiore a sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l’indi- cazione del punteggio massimo attribuibile fino alla concorrenza di un totale di 240 punti. è sempre compreso il rischio in itinere.
SEZIONE 1 - VALUTAZIONE GENERALE - PREMIO - RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx assegnato 40
rIschI AssIcurAtI | presente (si - No) | compagnia | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx - xxxxxx - xxxxx) | |
0 | responsabilità civile terzi (rct) | |||
2 | responsabilità civile verso prestatori di lavoro (rco) | |||
3 | Infortuni | |||
4 | tutela giudiziaria | |||
5 | Assistenza |
SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO - A - | ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO |
1) Alunni iscritti alla scuola | punti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso diviso il premio annuo dell’offerente |
2) operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) | punti 3 moltiplicato per il premio annuo più basso diviso il premio annuo dell’offerente |
SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO - B - | ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO | |||||||||
1) | popolazione | scolastica | (tutti | gli | Alunni | + | tutti | gli | operatori) | punti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso diviso il premio annuo dell’offerente |
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. I premi indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili successivamente.
toLLerANzA soggettI pAgANtI/AssIcurAtI | AssegNAzIoNe puNteggIo | ||
Dal 3% al 5% | uguale al 3% | Non previsto | |
Alunni | + 1 | 0 | – 1 |
operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) | + 1 | 0 | – 1 |
popolazione scolastica (tutti gli Alunni + tutti gli operatori) | + 1 | 0 | – 1 |
ALtrI soggettI AssIcurAtI A tItoLo grAtuIto | |
• genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico | |
• Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti) | |
• gli insegnanti di sostegno | |
• gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate. etc. | |
• gli obiettori di coscienza | |
• I partecipanti al progetto orientamento | |
• Il responsabile della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) | |
• uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico | |
• esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola | |
• personale in quiescenza (c.m. 127 del 14/04/94) | |
• presidente e componenti della commissione d’esame | |
• revisori dei conti | |
• presidente del consiglio di Istituto | |
• membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.p.r. n. 416 del 31/05/1974) | |
• tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento | |
• Assistenti di lingua straniera | |
• Assistenti educatori | |
• operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Xxxxx | |
• gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti | |
tutti Assicurati gratuitamente | Non tutti Assicurati gratuitamente |
+ 5 | – 5 |
grAtuItà persoNALe scoLAstIco | compreso | escluso |
Dirigente scolastico e Direttore servizi generali Amministrativi | + 3 | – 3 |
gratuità previste per operatori scolastici paganti (da 3 a 5) | + 5 | – 5 |
AmbItI DI AppLIcAzIoNe DeLLA poLIzzA | compreso | escluso |
• attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, intersco- lastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici; | + 1 | – 1 |
• prescuola e doposcuola o interscuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto dagli enti Locali e/o altri enti); | + 1 | – 1 |
• tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole ma- terne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma; | + 1 | – 1 |
• visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; | + 1 | – 1 |
• visite a cantieri, aziende e laboratori, stage aziendali, alternan- za scuola/lavoro e le attività pratiche di topografia con uso di strumenti anche all’esterno della scuola compreso esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico; | + 1 | – 1 |
• pedibus, bicibus e i corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore; | + 1 | – 1 |
• i giochi della gioventù, giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa; | + 1 | – 1 |
• tutte le attività di refezione e ricreazione; | + 1 | – 1 |
• le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le “settimane bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell’ambito del mondo scolastico e deliberate dal consiglio d’Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive; | + 1 | – 1 |
• i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato; | + 1 | – 1 |
• le uscite relative al progetto orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dalla contraente e con personale della scuola; | + 1 | – 1 |
• le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; | + 1 | – 1 |
• i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività; | + 1 | – 1 |
• le assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell’Istituto, con l’esclusione dell’occupazione violenta; | + 1 | – 1 |
• i centri estivi purchè deliberati dagli organismi scolastici com- petenti. | + 1 | – 1 |
progettI formAtIVI preVIstI IN poLIzzA | |
• scuola in ospedale | |
• scuola intercultura | |
• progetto Amico Libro | |
• progetto comenius | |
• progetto e-twinning | |
• prevenzione e lotta al bullismo | |
• progetto I-care | |
tutti compresi | Non tutti compresi |
+ 2 | – 2 |
SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RESPONSABILITà CIVILE
Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro Xxxxxxx Xxxxxxxxx assegnato 40
responsabilità civile terzi Limite di risarcimento per Anno | Illimitato per Anno | Limitato per Anno ma > di 10 milioni di euro | Limitato per Anno ma < di 10 milioni di euro |
+ 7 | + 2 | – 7 |
responsabilità civile terzi massimale unico per sinistro senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose | maggiore di 10 milioni di euro | compreso tra 3 e 10 milioni euro | minore di 3 milioni euro |
+ 5 | + 2 | – 5 |
presenza di franchigia | Non presente | presente |
+ 4 | – 4 |
Danni da incendio | maggiore o uguale a 5 milioni di euro | compreso tra 2,5 e 4,99 milioni euro | minore di 2,49 milioni euro |
+ 2 | 0 | – 2 |
responsabilità civile responsabile sicurezza – X.Xxx. 9/4/08 n. 81 | compreso | escluso |
+ 2 | – 2 |
responsabilità civile scambi culturali, stage e alternanza scuola/lavoro comprese prove pratiche dirette | compreso | escluso |
+ 3 | – 3 |
responsabilità personale operatori scolastici | compreso | escluso |
+ 5 | – 5 |
responsabilità civile Alunni (anche maggiorenni) in Itinere anche senza responsabilità del contraente istituto scolastico | compreso | escluso |
+ 5 | – 5 |
responsabilità civile Verso prestatori di lavoro (r.c.o.) massimale unico per sinistro ovvero senza sottolimiti per danni a persone. | Illimitato per anno | Limitato per anno ma > di 10 milioni di euro | Limitato per anno ma < di 10 milioni di euro |
+ 7 | + 2 | – 7 |
SEZIONE 3 - VALUTAZIONE INfORTUNI
Xxxxxxx Xxxxxxxxx assegnato 90
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO | |||
a) | morte | punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte | |
b) | Invalidità permanente | punti 5 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte | |
compreso | escLuso | ||
tabella INAIL per il calcolo Invalidità permanente | + 5 | – 5 | |
franchigie sull’invalidità permanente | – 5 | + 2 | |
Invalidità permanente del 100% se superiore al 45% | + 4 | – 4 | |
raddoppio Invalidità permanente di Alunni orfani | + 2 | – 2 | |
capitale Aggiuntivo per I.p. superiore al 75% | + 4 | – 4 | |
polizza Vita per I.p. superiore al 75% | – 5 | + 5 |
c) | rimborso spese mediche da Infortunio comprese le spese per cure e protesi Dentarie, oculistiche e dell’Apparato uditivo. | punti 5 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte | |
operatività rimborso spese mediche da Infortunio - A 1° rischio o Integrative a 2° rischio | a 1° rischio | Integrative (2°rischio) | |
+ 3 | – 3 | ||
spese per cure e protesi Dentarie senza limite e senza sottolimiti per dente | senza Limite e sottolimite | con Limite e sottolimite | |
+ 2 | – 2 | ||
spese per cure e protesi Dentarie - eventuali limiti di visite | senza Limite | con Limite | |
+ 3 | – 3 | ||
massimale rimborso spese mediche indipendente e cumu- labile con i massimali previsti per tutte le altre garanzie | cumulabili separati | Non cumulabili | |
+ 5 | – 5 |
d) | spese Aggiuntive a seguito di infortunio | compreso | escluso |
• Danni al Vestiario | + 1 | – 1 | |
• Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap | + 1 | – 1 | |
• Danni a biciclette | + 1 | – 1 | |
• Danni a strumenti musicali | + 1 | – 1 | |
• protesi ortopediche | + 1 | – 1 | |
• protesi ortodontiche |
compreso | escluso | ||
e) | Diaria da ricovero / Day hospital | + 3 | – 3 |
Diaria da gesso comprese dita delle mani | + 1 | – 1 | |
• per ogni giorno di presenza a scuola | + 2 | – 2 | |
• per ogni giorno di assenza da scuola | + 2 | – 2 | |
Diaria da gesso e/o immobilizzazione anche per lesioni non radiologicamente accertate, comprese dita delle mani | + 7 | – 7 | |
spese trasporto Xxxx Xxxxxxxxx | + 1 | – 1 | |
Indennità di accompagnamento e trasporto | + 1 | – 1 | |
Indennità da Assenza (una tantum) | + 1 | – 1 |
maggiore o uguale a 10 milioni di euro | superiore a 5 e inferiore a 10 milioni di euro | minore di 5 milioni di euro | ||
f) | massimale catastrofale (anche gite ed uscite didattiche in genere) | + 2 | 0 | – 2 |
g) | Limite per rischi Aeronautici | + 2 | 0 | – 2 |
h) | Limite per Alluvioni, Inondazioni, terremoti | + 2 | 0 | – 2 |
i) | Limite per Infortuni conseguenti ad Atti di terrorismo | + 2 | 0 | – 2 |
compreso | escluso | ||
j) | possibilità di recupero da stato di coma | + 1 | – 1 |
rimborso forfetario (contagio da Virus h.I.V.) | + 1 | – 1 | |
rimborso forfetario (meningite, poliomielite ed epatite Virale) | + 1 | – 1 | |
Invalidità permanente da malattia (contagio da Virus h.I.V.) | + 1 | – 1 | |
Invalidità permanente da malattia (meningite, poliomielite ed epatite Virale) | + 1 | – 1 | |
Danno estetico | + 1 | – 1 | |
spese per Lezioni private di recupero | + 1 | – 1 | |
perdita Anno scolastico per Infortunio | + 1 | – 1 | |
spese funerarie | + 1 | – 1 | |
borsa di studio per commorienza genitori | + 1 | – 1 |
SEZIONE 4 - VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx assegnato 10
punti 4 moltiplicato per la somma assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
massimale Assicurato
controversie con compagnie di Assicurazioni | escluse Vertenze verso la scuola contraente | comprese Vertenze verso la scuola contraente |
+ 3 | – 3 |
Libera scelta del legale | compresa | esclusa |
+ 3 | – 3 |
SEZIONE 5 - VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA
Indicare i massimali assicurati ed eventuali franchigie e/o limitazioni nel Modulo formulazione Offerta Massimo punteggio assegnato 40
a) | Garanzia Assistenza a Scuola | compreso | escluso |
• Invio medico a scuola | + 1 | – 1 | |
• Invio ambulanza | + 1 | – 1 | |
• comunicazioni urgenti a familiari | + 1 | – 1 | |
• organizzazione visite specialistiche con cliniche convenzionate | + 1 | – 1 |
b) | Rimborso Spese Mediche da Malattia (in viaggio in Italia/europa/mondo) | maggiore o uguale a 50.000 euro | minore a 50.000 euro |
+ 4 | – 4 |
c) | Garanzia Assistenza in Viaggio | compreso | escluso |
• Invio medico | + 1 | – 1 | |
• Invio Ambulanza | + 1 | – 1 | |
• consulenza medico telefonica 24h su 24 | + 1 | – 1 | |
• trasferimento sanitario | + 1 | – 1 | |
• Informazioni cliniche sul paziente | + 1 | – 1 | |
• Interprete a disposizione | + 1 | – 1 | |
• familiare accanto | + 2 | – 2 | |
• rientro dell’assicurato convalescente | + 1 | – 1 | |
• rientro anticipato | + 1 | – 1 | |
• Invio di un accompagnatore in sostituzione | + 2 | – 2 | |
• rimpatrio salma | + 1 | – 1 | |
• Abuso di alcolici, psicofarmaci | + 5 | – 5 | |
• uso non terapeutico di stupefacenti | + 5 | – 5 | |
• partecipazione a corse, gare sportive, | + 3 | – 3 | |
• gioco del calcio | + 3 | – 3 |
d) | Assicurazione Bagaglio in viaggio | compreso | escluso |
+ 1 | – 1 |
e) | Annullamento viaggio per Infortuni - Malattia | compreso | escluso |
+ 1 | – 1 |
f) | Annullamento corsi per Infortuni | compreso | escluso |
+ 1 | – 1 |
SEZIONE 6 - VALUTAZIONI VARIANTI E ALTRE GARANZIE
Xxxxxxx punteggio assegnato 20
Garanzie Aggiuntive
Indicare le garanzie offerte, i massimali o capitali assicurati e le eventuali franchigie e/o limitazioni nel modulo formulazione offerta.
Xxxxxxxx aggiuntive individuate a titolo esemplificativo ma non limitativo:
DANNI AGLI OCCHIALI DEGLI ALUNNI ANCHE SENZA INfORTUNI | compreso | escluso |
+ 3 | – 3 |
DANNI A EffETTI PERSONALI DEGLI ALUNNI ANCHE SENZA INfORTUNI | compreso | escluso |
+ 3 | – 3 |
fURTO e RAPINA VALORI | compreso | escluso |
+ 1 | – 1 |
Servizi e Prestazioni Aggiuntive
• Assistente dedicato per la gestione commerciale e sinistri | compreso | escluso |
+ 2 | – 2 |
• Assistenza on Line continua durante l’orario d’ufficio | compreso | escluso |
+ 2 | – 2 |
• Assistenza telefonica 24h su 24h scuola e famiglia | compreso | escluso |
+ 2 | – 2 |
• Denuncia e gestione sinistri totalmente on Line | compreso | escluso |
+ 1 | – 1 |
• gestione e liquidazione autonoma e diretta dei sinistri da parte dell’agenzia, senza ricorrere agli ispettorati di liquidazione di zona | compreso | escluso |
+ 1 | – 1 |
• L’agenzia è dotata di certificato di Qualità uNI eN Iso 9001:2008 | compreso | escluso |
+ 4 | – 4 |
• compilazione automatica modelli denuncia (INAIL, INps, mIur, usp, polizza regionale, organi p.s. - compilabile dalla scuola) se tutti com- presi | compresi | esclusi |
+ 1 | – 1 |
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del pun- teggio più basso.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il seguente ordine di priorità:
1) VALUTAZIONE GENERALE - PREMIO RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA
2) INfORTUNI
3) RESPONSABILITà CIVILE
4) TUTELA GIUDIZIARIA
5) ASSISTENZA
6) VARIANTI E ALTRE GARANZIE
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
IL REGIME DELLE VARIANTI
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella ri- chiesta di offerta.
resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella presente lettera di invito. ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate integrative e ver- ranno valutate ferme restando le condizioni minime indicate, secondo i criteri di aggiudicazione sopra descritti.
INfORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da intendersi come indicativi):
• Alunni iscritti: N
• Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): N
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INfORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti ammi- nistrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Modello A
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AffIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN fAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S. 2010/2011
La sottoscritta società , iscritta al r.u.I. (registro unico degli Intermediari) istituito dal D.Lgs. n. 209/05 codice delle Assicurazioni private - al n. con sede in partita IVA telefono fax codice attività
chIeDe
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale a.s. 2010/2011.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.p.r. 28/12/2000 n. 445:
1 Di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di xxxxxx e di accettarle integralmente, incondizionata- mente e senza riserva alcuna;
2 Di essere regolarmente iscritta alla c.c.I.A.A.;
3 che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;
4 Di rispettare le seguenti condizioni minime ai fini dell’ammissione:
Sì | No | |
Durata delle coperture: La polizza avrà durata di anni ( ) a far data dalla stipulazione del contratto che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L. 62/2005). | ||
Xxxxxxx denuncia sinistri precedenti e Xxxxxxxx di Buona fede: La società esonera il contraente/ Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiara- zioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). restano ferme le altre previsione degli art. 1892 e 1893 c.c. | ||
foro Competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato. | ||
figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla circolare ministeriale 2170 del 30/5/96, rela- tivamente alle sezioni responsabilità civile e tutela giudiziaria, la qualità di “soggetto Assicurato” deve spettare anche all’Amministrazione scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica (mIur ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli operatori scolastici. | ||
Ambito di operatività della Polizza: Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, etc. sia in sede che fuori sede nonché tutte le attività previste dal piano dell’offerta formativa realizzate dall’Istituto scolastico in collaborazione con soggetti esterni. | ||
Allegate Condizioni integrali di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche del- l’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. n. 209 del 7.9.2005. | ||
finanziaria 2008: esclusione delle coperture per la responsabilità patrimoniale e Amministrativa contabile del Dirigente scolastico e/o del Direttore s.g.A. | ||
Allegato 7A del regolamento ISVAP 5/2006 | ||
Allegato 7B del regolamento ISVAP 5/2006 | ||
Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà la scuola (scaricabile dal sito xxx.xxxxx.xx) |
si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni tipologia di servizio.
Luogo e data timbro e firma del Legale rappresentante
Modello B
OffERTA ECONOMICA
SEZIONE 1 - VALUTAZIONE GENERALE - PREMIO, RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO 40
rIschI per I QuALI è prestAtA L’AssIcurAzIoNe | garanzia prestata (sì - No) | compagnia | Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx - xxxxxx - xxxxx) | |
0 | responsabilità civile terzi (rct) | |||
2 | responsabilità civile verso prestatori di lavoro (rco) | |||
3 | Infortuni | |||
4 | tutela giudiziaria | |||
5 | Assistenza |
soggettI AssIcurAtI A tItoLo oNeroso | soggetti Assicurati (sì - No) | rischi Assicurati barrare con una X quelli assicurati | premio Lordo pro capite | tolleranza tra soggetti Assicurati e paganti (*) | ||||
1) Alunni iscritti alla scuola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2) operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
3) popolazione scolastica (tutti gli Alunni + tutti gli operatori) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(*) Indicare la massima tolleranza tra i soggetti Assicurati e quelli paganti, ossia 3%, o 5% etc. La tolleranza non deve essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione.
Il premio annuo lordo (comprensivo di ogni onere) per ogni Assicurato soggetto al pagamento del premio è quello indicato nella categoria di assicurati.
ALtrI soggettI AssIcurAtI A tItoLo grAtuIto | soggetti Assicurati (sì - No) | rischi garantiti barrare con una X quelli assicurati | pagamento premio (sì - No) | premio Lordo pro capite | ||||
• genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto scolastico | 1 | - | 3 | 4 | 5 | |||
• Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è preva- lentemente rivolta a tali soggetti) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• gli insegnanti di sostegno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate, etc. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• gli obiettori di coscienza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• I partecipanti al progetto orientamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• Il responsabile della sicurezza D.Lgs. 9/4/08 n. 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• personale in quiescenza (c.m. 127 del 14/04/94) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• presidente e componenti della commissione d’esame | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• revisori dei conti | 1 | - | 3 | 4 | 5 | |||
• presidente del consiglio di Istituto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• membri degli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.p.r. n. 416 del 31/05/1974) | 1 | - | 3 | 4 | 5 | |||
• tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• Assistenti di lingua straniera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• Assistenti educatori | 1 | - | 3 | 4 | 5 | |||
• operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
• gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso l’Istituto scolastico o presso le famiglie degli studenti | 1 | - | 3 | 4 | 5 |
grAtuItà persoNALe scoLAstIco | compreso | escluso |
Dirigente scolastico e Direttore servizi generali Amministrativi | ||
gratuità previste per operatori scolastici paganti (da 3 a 5) |
AmbItI DI AppLIcAzIoNe DeLLA poLIzzA | compreso | escluso |
• attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici; | ||
• prescuola e doposcuola o interscuola (anche con vigilanza prestata da personale in supporto dagli enti Locali e/o altri enti); | ||
• tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma; | ||
• visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; | ||
• visite a cantieri, aziende e laboratori, stage aziendali, alternanza scuola/lavoro e le attività pratiche di topografia con uso di strumenti anche all’esterno della scuola compreso espe- rimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico; | ||
• pedibus, bicibus e i corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori; | ||
• i giochi della gioventù, giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa; | ||
• tutte le attività di refezione e ricreazione; | ||
• le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le “settimane bianche”, l’eser- cizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell’ambito del mondo scolastico e deliberate dal consiglio d’Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive; | ||
• i viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato; | ||
• le uscite relative al progetto orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dalla con- traente e con personale della scuola; | ||
• le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia; | ||
• i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività; | ||
• le assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell’Istituto, con l’esclusione dell’occupazione violenta; | ||
• i centri estivi purchè deliberati dagli organismi scolastici competenti. |
progettI formAtIVI preVIstI IN poLIzzA | |
• scuola in ospedale • scuola intercultura • progetto Amico Libro • progetto comenius • progetto e-twinning • prevenzione e lotta al bullismo • progetto I-care | |
tutti compresi | Non tutti compresi |
SEZIONE 2 - RESPONSABILITà CIVILE MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO 40
Gli Assicurati devono essere considerati terzi tra loro
respoNsAbILItà cIVILe Verso terzI | Indicare i massimali Assicurati | |
responsabilità civile Verso terzi - Limite per anno | ||
responsabilità civile Verso terzi - Massimale Unico per Sinistro ovvero senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose. | ||
Presenza di franchigia | (sì - No) | |
Estensioni Diverse indicare se presenti o meno le estensioni indicate | estensione presente (sì - No) | |
• Danni da Incendio | ||
• r.c. responsabile sicurezza - X.Xxx. 9/4/08 n. 81 | ||
• responsabilità civile scambi culturali, stage e alternanza scuola/lavoro comprese prove pratiche dirette | ||
• responsabilità personale operatori scolastici | ||
• responsabilità civile Alunni (anche maggiorenni) in Itinere anche senza responsabilità del contraente istituto scolastico |
Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) Massimale Unico per Sinistro
ovvero senza sottolimiti per danni a persone.
SEZIONE 3 - INfORTUNI MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO 90
eLeNco gArANzIe INfortuNI | presente (sì - No) | somma Assicurata specificare coperture | |
a) | morte |
b) | Invalidità permanente | ||
tabella per il calcolo Invalidità permanente (Indicare INAL o ANIA) | |||
franchigie sull’invalidità permanente (Indicare la franchigia prevista) | |||
riconoscimento Invalidità permanente del 100% se accertata al % (Indicare grado e somma Assicurata) | |||
raddoppio somme assicurate Invalidità permanente Alunni orfani | |||
capitale Aggiuntivo per Invalidità permanente grave se accertata al % (Indicare grado e somma Assicurata) | |||
polizza vita per I.p. superiore al 75% |
c) | rimborso spese mediche da Infortunio comprese le spese per cure e protesi Dentarie, oculistiche e dell’Apparato uditivo. | ||
operatività rimborso spese mediche da Infortunio - A 1° rischio o Integrative a 2° rischio (indicare se 1° o 2° rischio) | …. rischio | ||
sono previsti limiti per spese per cure e protesi dentarie e sot- tolimiti per denti? | |||
sono previsti limiti di visite per spese per cure e protesi dentarie? | |||
xxxxxxxxx xxxxxxxx spese mediche indipendente e cumulabile con quelli previsti da tutte le altre garanzie |
d) | spese Aggiuntive a seguito di infortunio | ||
• Danni al Vestiario | |||
• Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap | |||
• Danni a biciclette | |||
• Danni a strumenti musicali | |||
• protesi ortopediche | |||
• protesi ortodontiche |
e) | Diaria da ricovero/Day hospital | ||
Diaria da gesso comprese dita delle mani fino a: | |||
• per ogni giorno di presenza a scuola | |||
• per ogni giorno di assenza da scuola | |||
Diaria da gesso anche per lesioni non radiologicamente accertate comprese dita delle mani | |||
spese trasporto Arto Ingessato | |||
Indennità di accompagnamento e trasporto | |||
Indennità da Assenza (una tantum) |
f) | massimale catastrofale (anche gite ed uscite didattiche in genere) | ||
g) | Limite per rischi Aeronautici | ||
h) | Limite per Alluvioni, Inondazioni, terremoti | ||
i) | Limite per Infortuni conseguenti ad Atti di terrorismo |
j) | possibilità di recupero da stato di coma | ||
rimborso forfetario (contagio da Virus h.I.V.) | |||
rimborso forfetario (meningite, poliomielite ed epatite Virale) | |||
Invalidità permanente da malattia (contagio da Virus h.I.V.) | |||
Invalidità permanente da malattia (meningite, poliomielite ed epatite Virale) | |||
Danno estetico | |||
spese per Lezioni private di recupero | |||
perdita Anno scolastico per Infortunio | |||
spese funerarie | |||
borsa di studio per commorienza genitori |
SEZIONE 4 - TUTELA GIUDIZIARIA MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO 10
eLeNco gArANzIe tuteLA gIuDIzIArIA | presente (sì - No) | somma Assicurata | ||||
a) | massimale Assicurato | |||||
b) | controversie con compagnie di Assicurazioni (barrare la forma garantita) | |||||
A | escluse Vertenze verso la scuola contraente | B | comprese Vertenze verso la scuola contraente |
c) | Libera scelta del legale | compresa | esclusa |
SEZIONE 5 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO 40
eLeNco gArANzIe AssIsteNzA | presente (sì - No) | somma Assicurata - estensioni - Limiti scoperti - franchigie | |
a) | Garanzia Assistenza a Scuola | ||
a. Invio medico a scuola | |||
b. Invio ambulanza | |||
c. comunicazioni urgenti a familiari | |||
d. organizzazione visite specialistiche con cliniche convenzionate |
b) | Rimborso Spese Mediche da Malattia (in viaggio) | ||
a. Validità territoriale (specificare: Italia, europa o mondo) |
c) | Garanzia Assistenza in Viaggio | ||
• Invio medico | |||
• Invio Ambulanza | |||
• consulenza medico telefonica 24h su 24 | |||
• trasferimento sanitario | |||
• Informazioni cliniche sul paziente | |||
• Interprete a disposizione | |||
• familiare accanto | |||
• rientro dell’assicurato convalescente | |||
• rientro anticipato | |||
• Invio di un accompagnatore in sostituzione | |||
• rimpatrio salma | |||
• Abuso di alcolici, psicofarmaci | |||
• uso non terapeutico di stupefacenti | |||
• partecipazione a corse, gare sportive | |||
• gioco del calcio |
d) | Assicurazione Bagaglio in viaggio |
e) | Assicurazione Annullamento viaggio Infortuni e Malattia |
f) | Assicurazione Annullamento Corsi per Infortuni |
SEZIONE 6 - IL REGIME DELLE VARIANTI MASSIMO PUNTEGGIO ASSEGNATO 20
Il soggetto offerente, a pena di esclusione, dichiara di non aver introdotto varianti peggiorative e/o modifiche su aspetti sostanziali previsti nella richiesta di offerta che rappresentano le condizioni minime di partecipazione.
si evidenziano di seguito eventuali migliorie, garanzie, servizi offerti senza costi aggiuntivi.
DANNI AgLI occhIALI DegLI ALuNNI ANche seNzA INfortuNIo | presente (sì - No) | somma Assicurata | scoperti franchigie | Note |
• somma assicurata a 1° rischio Assoluto |
DANNI A effettI persoNALI DegLI ALuNNI ANche seNzA INfortuNI | presente (sì - No) | somma Assicurata | scoperti franchigie | Note |
• somma assicurata a 1° rischio Assoluto |
furto e rApINA VALorI | presente (sì - No) | somma Assicurata | scoperti franchigie | Note |
• somma assicurata a 1° rischio Assoluto |
serVIzI e prestAzIoNI AggIuNtIVe | presente (sì - No) | Note o breve descrizione del servizio |
• Assistente dedicato per la gestione commerciale e sinistri | ||
• Assistenza on Line continua durante l’orario d’ufficio | ||
• Assistenza telefonica 24h su 24h scuola e famiglia | ||
• Denuncia e gestione sinistri totalmente on Line | ||
• gestione e liquidazione autonoma e diretta dei sinistri da parte dell’agenzia, senza ricorrere agli ispettorati di liqui- dazione di zona | ||
• L’agenzia è dotata di certificato di Qualità uNI eN Iso 9001:2008 | ||
• compilazione automatica modelli denuncia (INAIL, INps, mIur, usp, polizza regionale, organi p.s. - compilabile dalla scuola) se tutti compresi |
ACCETTAZIONE
La società (compagnia/Agenzia/ ) , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le condizioni minime previste e quant’altro ad essi allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Data timbro e firma del Legale rappresentante