CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA
1.a ASSISTENZA PSICHIATRICA DOMICILIARE (Lotto n.1)
1.b INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO (Lotto n.2)
1.c ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA SEMIRESIDENZIALE (Lotto n.3)
1.d ASSISTENZA RIABILITATIVA PER PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI (Lotto n.2)
ART. 2 – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE ART. 3 - CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 4 - INDICAZIONI INERENTI AL PERSONALE ART.5 -CLAUSOLA SOCIALE
ART. 6 - VOLONTARIATO
ART. 7 - REQUISITO DI PUBBLICO SERVIZIO
ART. 8 - ELIMINAZIONE DI DIFETTI E INEFFICIENZE ART. 9 - PENALITA’
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 11 - PERIODO DI PROVA
ART. 12 - OBBLIGHI SPECIFICI DELLA DITTA ART. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ART. 14 - SICUREZZA
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16 - PAGAMENTI
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 18 - FORO COMPETENTE
ART. 19 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 20 - RINVIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA
Oggetto dell’appalto è l’affidamento per il periodo di cinque anni, secondo quanto meglio riportato nei successivi articoli del presente capitolato speciale, dei seguenti servizi:
1.a ASSISTENZA PSICHIATRICA DOMICILIARE (Lotto n.1)
1.b INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO (Lotto n.2)
1.c ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA SEMIRESIDENZIALE (Lotto 3)
1.d ASSISTENZA RIABILITATIVA PER PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI (Lotto 2)
Ai sensi dell’art. 60 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., questa stazione appaltante intende affidare agli XX.XX. che risulteranno aggiudicatari, previo esperimento di apposita procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i. i servizi di riabilitazione psichiatrica per la A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti.
L’importo complessivo presunto di gara ammonta ad €XXXXX I.V.A. Esclusa riferito alla durata di anni cinque del contratto con decorrenza dalla data che sarà riportata nel contratto stesso.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
• esigenze non preventivamente quantificabili fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto. Il valore massimo della citata opzione è pari ad € XXXXX.
La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso i contraenti sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il valore massimo di tale opzione è pari ad €XXXXX
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 s.m.e.i. il costo della manodopera è stimato in €
€XXXXXX.
I costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a €XXXX art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i.), per il solo Lotto n.3, fatto salvo che, a seguito dell’aggiudicazione, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con la Stazione appaltante, in sede di stipulazione del contratto.
1.a) ASSISTENZA PSICHIATRICA DOMICILIARE (Lotto n.1)
FINALITA’ E OBIETTIVI
La finalità del servizio di assistenza domiciliare è quello di preparare, sviluppare ed aumentare le capacità delle famiglie di gestire la patologia che investe l’intero nucleo familiare, intervenendo
direttamente nel contesto socio ambientale per il recupero delle abilità fondamentali e il miglioramento della qualità della vita. Gli operatori addetti alle attività oggetto dell’appalto
dovranno instaurare una stretta collaborazione con il personale del C.S.M., al fine di raggiungere l’obiettivo fondamentale costituito dalla continuità terapeutica, indispensabile per la prevenzione delle ricadute e per la prevenzione del fenomeno del revolving door.
FABBISOGNO PRESUNTO
Vengono appresso riportati alcuni dati presunti:
Il Servizio di ASSISTENZA PSICHIATRICA DOMICILIARE è rivolto a n. 240 pazienti del D.S.M.; il servizio in oggetto verrà in media erogato per un numero di 156 ore su base annua per ciascun paziente (3 ore settimanali x paziente).
Tali dati si basano su dati storici consolidati e vengono utilizzati come parametro di riferimento ai fini dell’aggiudicazione della gara.
Sono meramente indicativi poiché derivano da dati storici consolidati e da presumibili e teoriche esigenze della popolazione residenziale assistita, comunque vincolati alle disponibilità economiche aziendali effettive e vengono utilizzati come parametro di riferimento ai soli fini dell’aggiudicazione della gara.
Il servizio appaltato potrà essere sospeso, interrotto, nonché ridotto fino a concorrenza di un quinto del contratto principale, nei casi previsti dal Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.e.ii. Qualora dovessero emergere forme alternative rispetto all’affidamento esternalizzato del presente servizio, l’Azienda si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta entro trenta giorni, di revocare parzialmente o totalmente l’appalto, senza che la ditta possa far valere alcuna pretesa.
ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività che dovranno essere garantite sono, in generale:
• assicurare per alcune ore giornaliere e/o settimanali la presenza di un operatore a domicilio del paziente per il recupero delle abilità fondamentali;
• interventi di assistenza domiciliare a contenuto psicoeducazionale per il paziente e la famiglia;
• aiutare il paziente a costruire relazioni fuori dalla famiglia, anche assecondando e/o favorendo iniziative e/o desideri per il tempo libero;
• cura e igiene della persona, supporto quotidiano, assunzione pasti, controllo farmaci, riassetto e cura domestica;
• instaurare con il paziente una relazione empatica efficace, renderlo partecipe ed integrato nel percorso di cura;
• offrire sostegno al paziente in differenti condizioni esistenziali:
✓ dopo la dimissione da un ricovero;
✓ durante i momenti di interruzione della frequenza nei centri Diurni e nei C.S.M.
TIPOLOGIA DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE
Di seguito vengono riportate, per le differenti aree territoriali individuate (Lanciano, Vasto, Chieti, Ortona), le diverse tipologie di figure professionali da coinvolgere e il numero di ore su base settimanale ed annua per ciascuna tipologia professionale individuata, anche tenendo conto delle complessità assistenziali presentate dagli utenti.
Area Territoriale | Figura professionale | Monte ore settimanali | Monte ore annuo |
LANCIANO | Assistente Sociale | 36 | 1872 |
VASTO | Assistente Sociale | 36 | 1872 |
CHIETI | Assistente Sociale | 36 | 1872 |
ORTONA | Assistente Sociale | 36 | 1872 |
LANCIANO | Terapista della Riabilitazione Psichiatrica | 18 | 936 |
VASTO | Terapista della Riabilitazione Psichiatrica | 18 | 936 |
CHIETI | Terapista della Riabilitazione Psichiatrica | 18 | 936 |
ORTONA | Terapista della Riabilitazione Psichiatrica | 18 | 936 |
LANCIANO | Infermiere | 36 | 1872 |
XXXXX | Xxxxxxxxxx | 00 | 0000 |
XXXXXX | Infermiere | 36 | 1872 |
ORTONA | Infermiere | 36 | 1872 |
LANCIANO | Educatore professionale | 18 | 936 |
VASTO | Educatore professionale | 18 | 936 |
CHIETI | Educatore professionale | 18 | 936 |
ORTONA | Educatore professionale | 18 | 936 |
L’appaltatore deve in ogni caso fornire il personale sufficiente a coprire quanto richiesto per ciascuna progettualità attivata e dovrà disporre di un numero di sostituti adeguato per affrontare le emergenze.
Tutto il personale da impiegare nel progetto, ove previsto dalla normativa in materia, dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale o agli Elenchi Speciali.
REMUNERAZIONE
Al fine di consentire una più agevole gestione economica dei rapporti contrattuali, la remunerazione delle attività sarà effettuata per accesso. Per accesso si intende l’effettuazione di una o più delle prestazioni professionali descritte. La durata di ogni singolo accesso è determinata al netto dei tempi di spostamento degli operatori, onde la stessa è da intendersi quale “tempo minimo” per la sua effettuazione.
Il costo orario posto a base d’asta è stato determinato al lordo dei costi di gestione, dell’utile di impresa e degli altri oneri connessi allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Tali oneri includono:
- attività di coordinamento, che garantisca la pianificazione degli interventi, il supporto degli operatori e la gestione tempestiva degli eventi critici;
- spese per il trasporto dei pazienti, in occasione di gite/momenti di socializzazione;
- materiali per lo svolgimento delle attività individuate;
- strumenti informatici (hardware e software) per la gestione dei flussi informativi.
1.b) INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO (Lotto n.2)
FINALITA’ E OBIETTIVI
La finalità del servizio è il miglioramento delle qualità della vita del cittadino-utente, attraverso l’acquisizione di competenze ed abilità sociali. Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso la conoscenza, lo sviluppo e l’utilizzo di risorse esistenti sul territorio.
Si tende a raggiungere una soddisfacente integrazione sociale e lavorativa, in relazione agli obiettivi nazionali e regionali. Il raggiungimento di una condizione di aumentato benessere verrà costruita attraverso la realizzazione di un programma di riabilitazione psicosociale, in modo da giovare non solo al singolo individuo ma anche all’intera collettività. Questi obiettivi consistenti nell’inserimento sociale e lavorativo favoriscono ed agevolano la riassunzione di ruoli e di responsabilità sia verso la famiglia che verso il gruppo sociale nel suo complesso, attraverso il fondamentale contributo del mondo del lavoro. L’intervento riabilitativo nell’ambito del servizio di tutoraggio muove le sue finalità verso due direttrici fondamentali:
⁃ sviluppare le risorse e le abilità del soggetto partendo dall’identificazione dei suoi bisogni;
⁃ promuovere la scoperta e la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio per raggiungere una piena integrazione sociale e lavorativa, tali da corroborare le potenzialità e promuovere le abilità della persona.
Il personale dedicato alle attività oggetto dell’appalto dovrà instaurare una stretta collaborazione con il personale del C.S.M., attualizzando il progetto terapeutico elaborato in collaborazione con le equipes territoriali/riabilitative dei C.S.M. del D.S.M. e sottoscritti dall’utente.
FABBISOGNO PRESUNTO
Il Servizio di Inserimento Lavorativo è rivolto a n. 160 utenti individuati dal C.S.M.; il servizio in oggetto verrà in media erogato per un numero di 156 ore su base annua per ciascun paziente (3 ore settimanali x paziente).
Il servizio viene svolto sia presso il Centro di aggregazione di Lanciano (locale dato alla ASL 02 in comodato d’uso gratuito dal Comune di Lanciano), sia presso le sedi degli Enti/Associazioni, inseriti nel lavoro di rete, e dei C.S.M. che hanno dato la disponibilità ad accogliere gli utenti in carico al D.S.M. per lo svolgimento di progetti di inserimento lavorativo di tipo riabilitativo.
Tali dati si basano su dati storici consolidati e vengono utilizzati come parametro di riferimento ai fini dell’aggiudicazione della gara.
I dati suddetti, quindi, non sono vincolanti per l’Amministrazione in quanto legati all’andamento delle attività assistenziali e alle esigenze dell’utenza.
Il servizio appaltato potrà essere sospeso, interrotto, nonché ridotto fino a concorrenza di un quinto del contratto principale.
Qualora dovessero emergere forme alternative rispetto all’affidamento esternalizzato del presente servizio, l’Azienda si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta entro trenta giorni, di revocare parzialmente o totalmente l’appalto, senza che la ditta possa far valere alcuna pretesa.
ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività che dovranno essere garantite sono, in generale:
• addestramento alle abilità sociali;
• supporto familiare;
• attività di auto-mutuo-aiuto;
• arti terapie (musica, danza, teatro, pittura, ecc..);
• incontri mensili per la verifica dei risultati raggiunti per ogni singolo paziente;
• preformazione al lavoro;
• tutoraggio;
• autonomia gestionale.
TIPOLOGIA DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE
Di seguito vengono riportate le diverse tipologie di figure professionali da coinvolgere e il numero di ore su base settimanale ed annua per ciascuna tipologia professionale individuata, anche tenendo conto delle complessità assistenziali presentate dagli utenti.
Figura professionale | Monte ore settimanali | Monte ore annuo |
Assistente Sociale | 36 | 1872 |
Assistente Sociale | 18 | 936 |
Infermiere | 32 | 1664 |
Maestro d’arte | 18 | 936 |
L’appaltatore deve in ogni caso fornire il personale sufficiente a coprire quanto richiesto per ciascuna progettualità attivata e dovrà disporre di un numero di sostituti adeguato per affrontare le emergenze.
Tutto il personale da impiegare nel progetto, ove previsto dalla normativa in materia, dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale o agli Elenchi Speciali
REMUNERAZIONE
Al fine di consentire una più agevole gestione economica dei rapporti contrattuali, la remunerazione delle attività sarà effettuata per accesso. Per accesso si intende l’effettuazione di una o più delle prestazioni professionali descritte. La durata di ogni singolo accesso è determinata al netto dei tempi di spostamento degli operatori, onde la stessa è da intendersi quale “tempo minimo” per la sua effettuazione.
Il costo orario posto a base d’asta è stato determinato al lordo dei costi di gestione, dell’utile di impresa e degli altri oneri connessi allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Tali oneri includono:
- attività di coordinamento, che garantisca la pianificazione degli interventi, il supporto degli operatori e la gestione tempestiva degli eventi critici;
- spese per il trasporto dei pazienti, in ordine alle attività oggetto dell’appalto;
- materiali per lo svolgimento delle attività individuate;
- strumenti informatici (hardware e software) per la gestione dei flussi informativi.
1.c) ASSISTENZA RIABILITATIVA PSICHIATRICA SEMIRESIDENZIALE (Lotto 3)
FINALITA’ E OBIETTIVI
Il centro diurno è una struttura socio-sanitaria semiresidenziale collocata nel contesto territoriale, specifica per pazienti psichiatrici i quali necessitano di un trattamento quotidiano nell’orizzonte e ad integrazione di un progetto terapeutico-riabilitativo più complessivo. Gli obiettivi del trattamento semiresidenziale sono inquadrabili all’interno del recupero di capacità individuali, relazionali e sociali idonee all’inserimento o reinserimento socio-lavorativo della persona. Le attività del Centro Diurno sono individuali e di gruppo, possono svolgersi sia all’interno che all’esterno dello stesso (sviluppando o utilizzando la rete sociale in cui è ubicato) e modulate in funzione delle necessità cliniche dei pazienti.
Le attività presso i Centri Diurni si prefiggono il compito di offrire agli utenti che frequentano le strutture, attraverso un approccio terapeutico-riabilitativo, un percorso di conquista/corroborazione di una propria capacità, di una propria autonomia e identità, che possano dar luogo a successivi processi di integrazione sociale e lavorativa. Il personale dedicato alle attività oggetto dell’appalto
dovrà attualizzare i piani terapeutico/riabilitativi, elaborati in collaborazione con l’equipes territoriali/riabilitative dei C.S.M. del Dipartimento di Salute Mentale e sottoscritti dall’utente.
I Centri Diurni interessati sono: Chieti, Ortona, Lanciano, Vasto e Gissi.
L’orario di funzionamento dei Centri Diurni è: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (con possibilità di prestare l’attività del sabato in fascia pomeridiana previo assenso del Responsabile del Servizio). Non si prevede l’erogazione del Servizio nei giorni festivi.
FABBISOGNO PRESUNTO
I programmi riabilitativi proposti ai pazienti in carico ai Centri Diurni sono a cadenza quotidiana. Il numero complessivo individuato, variabile, degli utenti in carico ai Centri Diurni del DSM è di 119. Nello specifico:
• Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx: x. 00
• Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx: n. 20
• Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx: x. 00
• Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx: n. 35
• Centro Diurno Ortona: n. 32
Tali dati si basano su dati storici consolidati e vengono utilizzati come parametro di riferimento ai fini dell’aggiudicazione della gara.
Tali dati sono meramente indicativi poiché derivano da dati storici consolidati e da presumibili e teoriche esigenze della popolazione residenziale assistita, comunque vincolati alle disponibilità economiche aziendali effettive e vengono utilizzati come parametro di riferimento ai soli fini dell’aggiudicazione della gara.
I dati suddetti, quindi, non sono vincolanti per l’Amministrazione in quanto legati all’andamento delle attività assistenziali e alle esigenze dell’utenza. Il servizio appaltato potrà essere sospeso, interrotto, nonché ridotto fino a concorrenza di un quinto del contratto principale.
Qualora dovessero emergere forme alternative rispetto all’affidamento esternalizzato del presente servizio, l’Azienda si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta entro trenta giorni, di revocare parzialmente o totalmente l’appalto, senza che la ditta possa far valere alcuna pretesa.
PERSONALE DA IMPIEGARE
La tipologia delle figure professionali, per ciascun Centro Diurno individuato (Chieti, Ortona, Lanciano, Gissi e Vasto) è la seguente:
Figura professionale | Monte ore annuo |
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica | 1872 |
Assistente Sociale | 1872 |
Infermiere | 1872 |
Educatore Professionale e/o Terapista Occupazionale | 1872 |
L’appaltatore deve in ogni caso fornire il personale sufficiente a coprire quanto richiesto per ciascuna progettualità attivata e dovrà disporre di un numero di sostituti adeguato per affrontare le emergenze.
Tutto il personale da impiegare nel progetto, ove previsto dalla normativa in materia, dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale o agli Elenchi Speciali.
ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
• monitoraggio durante la consumazione dei pasti (colazione e pranzo);
• forniture di riviste e abbonamenti a quotidiani locali;
• fornitura di cancelleria e di altro materiale necessario per le attività riabilitative;
• assistenza nelle operazioni relative alla pulizia personale degli utenti, ove necessario;
• assistenza utente nel disbrigo delle piccole commissioni e delle pratiche amministrative ove richiesto;
• trasporto degli utenti dalla loro abitazione al centro diurno e viceversa e per le uscite programmate (una stima, in linea generale, anche basandosi su dati storici, dei chilometri necessari riguardo i centri diurni individuati è rispettivamente di circa 200 mila Km/anno per le sedi di Lanciano, Vasto, Gissi e di 134 mila Km/anno per le sedi di Chieti e Ortona, per un totale di 334 mila km/anno);
• per gli utenti che hanno acquisito le abilità necessarie, prevedere la possibilità di utilizzare il mezzo pubblico per il raggiungimento dei centri di riabilitazione con costi a carico dell'aggiudicataria;
• organizzazione ed esecuzione condivisa con il CSM della programmazione annuale delle attività di laboratorio quali: laboratorio di linguaggi creativi, laboratorio musicale, laboratorio di teatro/danza,
• laboratorio di editoria, laboratorio di educazione ambientale, laboratorio di sport, gite, in considerazione del budget disponibile;
• applicazione ed esecuzione del supporto alle attività di laboratorio istituite a cura del Centro Diurno.
REMUNERAZIONE
Il costo orario posto a base d’asta è stato determinato al lordo dei costi di gestione, dell’utile di impresa e degli altri oneri connessi allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Tali oneri includono:
- attività di coordinamento, che garantisca la pianificazione degli interventi, il supporto degli operatori e la gestione tempestiva degli eventi critici;
- materiali per lo svolgimento delle attività individuate;
- spese per fornitura, lavaggio e sanificazione delle divise del proprio personale;
- strumenti informatici (hardware e software) per la gestione dei flussi informativi.
Circa il trasporto degli utenti dalla loro abitazione al Centro Diurno e viceversa e per le uscite programmate, viene riconosciuto un rimborso chilometrico pari a 0,50 Euro/Km previa rendicontazione. Le autovetture utilizzate per il trasporto di cui sopra dovranno essere dotate di rilevamento satellitare idoneo al tracciamento dei chilometri percorsi e su tale rilevamento avverrà l’erogazione del rimborso chilometrico.
1.d) ASSISTENZA RIABILITATIVA PER PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI (Lotto 2)
FINALITÀ ED OBIETTIVI
La finalità del servizio, integrato con quello più ampio del Servizio per le Dipendenze nelle sue articolazioni e del CSM, è quella di far emergere e consolidare le abilità personali e sociali degli assistiti in modo da permettere un approccio “protetto” alle relazioni interpersonali e favorire l’avvio di percorsi riabilitativi residenziali e territoriali e l’uscita dal circuito penale.
Il personale dedicato all’attività assistenziale impiegato nell’appalto dovrà collaborare con le equipes cliniche dei C.S.M. (D.S.M.) e del Servizio per le Dipendenze per l’attuazione delle attività oggetto dell’appalto.
FABBISOGNO PRESUNTO
Il progetto speciale è rivolto ai pazienti con doppia diagnosi (disturbo da uso di sostanze e comorbidità psichiatrica) reclusi negli istituti penitenziari provinciali (istituti penitenziari di Chieti, Lanciano, Vasto e casa lavoro di Vasto) o coinvolti nel circuito penale esterno.
Il numero complessivo individuato, variabile, degli utenti è:
• utenti reclusi presso gli Istituti Penitenziari di Chieti, Lanciano e Vasto con Doppia Diagnosi: 70 (mediamente)
• utenti in misure alternativa alla detenzione del territorio di riferimento: 40 (mediamente)
• nuclei familiari: 60 (mediamente)
Tali dati sono meramente indicativi poiché derivano da dati storici consolidati e da presumibili esigenze della popolazione residenziale assistita, comunque vincolati alle disponibilità economiche aziendali effettive e vengono utilizzati come parametro di riferimento ai soli fini della
aggiudicazione della gara. I dati suddetti, quindi, non sono vincolanti per l’amministrazione in quanto legati alle attività assistenziali e all’esigenze dell’utenza.
Le ore da erogare per paziente su base annua sono proporzionate al monte ore annuo previsto per le diverse figure professionali individuate.
ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
È richiesta l'articolazione delle seguenti attività:
• colloqui di accoglienza, assessment, motivazionali, di sostegno e di management sociale;
• colloqui con i familiari;
• attività accompagnamento nell’esperienza di reclusione dall’ingresso alla dimissione;
• attività di sostegno alla maturazione della consapevolezza di sé e alla presa di coscienza delle proprie risorse da poter sperimentare in un luogo protetto;
• attività di supporto per la revisione critica dell’impatto dell’uso di sostanze e/o alcol nella commissione del reato per la prevenzione della ricaduta;
• attività individuali e di gruppo sulle abilità e competenze sociali, sull'autonomia, sull’immagine e la cura di sé e del proprio spazio di vita;
• attività per l’orientamento lavorativo e attività per l’inserimento lavorativo;
• attività espressivo-ricreative e di auto mutuo aiuto per i familiari;
• stesura del progetto educativo individualizzato (PEI);
• lavoro di rete con le realtà sociali e sanitarie intra ed extramurarie (Neuropsichiatria, Servizi sociali, Comunità terapeutiche, Associazioni Terzo Settore), con la Direzione della Casa Lavoro e con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con le Istituzioni Giudiziarie (avvocati e magistratura);
• segretariato Sociale per informazioni sulle modalità di accesso ai Servizi presenti sul territorio, orientamento, filtro e disbrigo pratiche (pensioni di invalidità, reddito di inclusione o di cittadinanza, etc);
• relazioni sociali e sociali medico-legali;
• riunioni d’equipe interdisciplinari, intersettoriali ed interistituzionali;
• riunioni d'équipe.
TIPOLOGIA DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE
Di seguito vengono riportate, le diverse tipologie di figure professionali da coinvolgere e il numero di ore su base settimanale ed annua per ciascuna tipologia professionale individuata, anche tenendo conto delle complessità assistenziali presentate dagli utenti.
n. | FIGURA PROFESSIONALE | ore settimanali |
1 | Coordinatore | 6 (n. 312 ore annue) |
3 | Educatore Sanitario/Educatore | 36 (n. 1872 ore annue) |
Sociopedagogico/Counselor/Tecnico del Reinserimento e dell’Integrazione Sociale/Terapista Occupazionale |
L’appaltatore deve in ogni caso fornire il personale sufficiente a coprire quanto richiesto per ciascuna progettualità attivata e dovrà disporre di un numero di sostituti adeguato per affrontare le emergenze.
Tutto il personale da impiegare nel progetto, ove previsto dalla normativa in materia, dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Professionale o agli Elenchi Speciali.
REMUNERAZIONE
Il costo orario posto a base d’asta è stato determinato al lordo dei costi di gestione, dell’utile di impresa e degli altri oneri connessi allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Tali oneri includono:
- materiali per lo svolgimento delle attività individuate;
- strumenti informatici (hardware e software) per la gestione dei flussi informativi.
ART. 2 – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE
Con riferimento alle attività relative alla Assistenza Domiciliare Psichiatrica (Lotto n.1), l’attivazione del servizio avviene da parte del C.S.M., che dopo aver elaborato un piano terapeutico domiciliare sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta prevedendo e precisando frequenza e articolazione degli accessi. I piani terapeutici individuali possono prevedere interventi domiciliari individuali, e / o gestione di attività di gruppo. In ogni caso l’erogazione delle prestazioni generali, sia individuali che di gruppo, deve avere l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli utenti e della famiglia, garantire la continuità terapeutica, prevenire le ricadute ed i ricoveri inutili, sostenere la famiglia. Gli operatori domiciliari devono collaborare con gli operatori dei C.S.M. del D.S.M., anche con riunioni d’equipè periodiche, da concordare.
Per quanto concerne gli interventi finalizzati all’inserimento lavorativo (Lotto n.2), l’attivazione del servizio avviene da parte del C.S.M., che dopo aver elaborato un piano terapeutico riabilitativo sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta prevedendo e precisando frequenza e articolazione degli accessi. Gli operatori devono collaborare con gli operatori dei C.S.M. del D.S.M., anche con riunioni d’equipè periodiche, da concordare.
Per quanto concerne l’assistenza riabilitativa psichiatrica semiresidenziale (Lotto n.3), l’attivazione del servizio avviene da parte del C.S.M., che dopo aver elaborato un piano terapeutico riabilitativo sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta prevedendo e precisando le prestazioni, sia individuali che di gruppo, da attuare. Gli operatori devono collaborare con gli operatori dei C.S.M. del D.S.M., anche con riunioni d’equipè periodiche, da concordare.
Per quanto riguarda l’assistenza riabilitativa per pazienti con doppia diagnosi (Lotto n.2) (disturbo da uso di sostanze e patologia psichiatrica in comorbidità, in carico al Servizio per le Dipendenze e Dipartimento di Salute Mentale) reclusi negli istituti penitenziari provinciali (istituti penitenziari di Chieti, Lanciano, Vasto e Casa Lavoro di Vasto) l’attivazione del servizio, avviene da parte delle équipes del SER.D. e del DSM, che dopo aver elaborato un progetto riabilitativo sottoscritto dall’utente, lo comunica alla ditta, prevedendo e precisando frequenza e articolazione degli accessi. Gli operatori devono collaborare con gli operatori del SER.D. e del D.S.M., devono interfacciarsi con gli operatori degli Istituti penitenziari, anche con riunioni d’equipè periodiche, da concordare.
La ditta dovrà collaborare con i referenti operativi della ASL nella verifica periodica dei risultati; nell'aggiornamento e rideterminazione, quando necessario, degli obiettivi, delle soluzioni organizzative e dei piani di assistenza; nella verifica periodica della qualità delle prestazioni erogate, anche durante il loro svolgimento, è possibile costituire un comitato permanente composto dai rappresentanti della ASL, dai rappresentanti delle associazioni di tutela della salute mentale e da rappresentanti della ditta, qualora costituito.
ART. 3 - CONTROLLI E VERIFICHE
La verifica e la valutazione dell’efficienza degli interventi, sulla base degli obiettivi prefissati e dei risultati raggiunti, spetta alla ASL mediante il coinvolgimento dei Responsabili dei Centri di Salute Mentale e del SER.D. per quanto di competenza e anche mediante dei Comitati Permanenti qualora costituiti.
Verranno identificate tre aree o dimensioni della qualità strettamente interagenti tra loro:
1. dimensione tecnico – scientifica: relativa agli aspetti della competenza tecnica, professionale e scientifica degli operatori, nonché il grado di attendibilità e di fiducia attribuito all’organizzazione nel suo complesso;
2. dimensione organizzativa relativa alle procedure organizzative del processo;
3. dimensione comunicativa e relazionale relativa agli aspetti di umanizzazione ed a quelli relazionali e di comunicazione.
La ASL si riserva di valutare il livello qualitativo raggiunto dalla ditta nell’erogazione di ciascun servizio mediante valutazione periodica su base semestrale, finalizzata a verificare il rispetto dei contenuti del progetto tecnico, le procedure attuative, le norme relative alla sicurezza del lavoro e dei contratti collettivi nazionali.
La qualità del servizio prestato verrà valutata anche per mezzo della misura dell’indice di gradimento degli utenti attraverso la distribuzione di un questionario somministrato durante e/o al termine dell’erogazione delle prestazioni socio sanitarie. L’unità di misura sarà espressa dal numero di risposte positive su questionario.
Osservazioni e Contestazioni
Ogni osservazione, verbale o scritta, formulata dai Responsabili dei rispettivi C.S.M./SER.D. territorialmente competenti, dovrà essere comunicata direttamente al responsabile della Ditta il cui
nominativo dovrà essere preventivamente comunicato dall’affidatario prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio ai C.S.M./SER.D. e alla Stazione Appaltante.
Tutte le contestazioni saranno effettuate dalla ASL all’atto della verificata inadempienza, in diretto contraddittorio con la ditta secondo le indicazioni di cui all’art.9 (PENALITA’).
Responsabilità
La ASL sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse verificarsi nell’esecuzione del servizio.
Saranno integralmente a carico della Ditta gli eventuali danni a persone e/o cose che possano comunque accadere nel corso dell’espletamento del servizio.
A tal fine la ditta dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a €10.000.000,00 (dieci milioni), che dovrà essere presentata alla ASL prima della stipula del contratto.
Dovranno inoltre essere oggetto di copertura assicurativa per responsabilità civile – con massimale minimo di € 20.000.000,00 (venti milioni) - anche gli eventuali danni cagionati a persone e/o cose in occasione del trasporto dei pazienti.
La stipula delle polizze non esonera in alcun modo l’operatore economico dalla sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento delle obbligazioni stabilite nel presente capitolato.
All’attivazione del servizio dovrà altresì essere garantito il rispetto della normativa in materia di trasporto per quanto applicabile.
ART. 4 - INDICAZIONI INERENTI AL PERSONALE
I servizi e le attività oggetto del contratto verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'operatore economico aggiudicatario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
Nella sua qualità di datore di lavoro, la ditta deve, a sue totali cure e spese, provvedere a corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria indicate in offerta ed assolvere tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.
La ditta si impegna, per il fatto stesso di partecipare alla gara, ad esibire, a richiesta della ASL, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi sopra indicati nonché di quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di sicurezza.
Resta inteso, in ogni modo, che la ASL rimane del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il personale da essa dipendente.
Ciascuno operatore della ditta dovrà essere in possesso del prescritto libretto di idoneità sanitaria; inoltre, l’affidataria dovrà provvedere alle vaccinazioni obbligatorie e consigliate.
L’aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l’idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato.
L’aggiudicatario, conformemente a quanto prescritto dal presente capitolato nonché dall’offerta/progetto è tenuto a garantire l’organizzazione delle risorse umane, rimanendo personalmente responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la ASL che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.
Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti, le disposizioni disciplinari del committente uniformandosi a tutte le norme generali e speciali stabilite.
Gli operatori ed il personale impiegato nello svolgimento dell’appalto saranno tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell’utente, della tutela del segreto professionale nonché a rispettare quanto concordato con i Servizi relativamente al programma di lavoro. E’ fatto divieto al personale ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto.
La stazione appaltante potrà chiedere l’allontanamento del personale che non si sia comportato correttamente.
La ASL rimane estranea ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il suo personale; essa non procederà però alla liquidazione del corrispettivo dovuto per i servizi oggetto dell'appalto se l’Appaltatore non comproverà l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.
Le prestazioni da erogare saranno svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale dipendente dall’impresa aggiudicataria (malattia, ferie, infortunio, maternità ecc.). Nella fattispecie, l’aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire la/le unità mancanti con personale proprio in possesso di identica qualifica professionale ed analoga esperienza.
Qualora ciò non avvenisse, verranno applicate le penali meglio specificate nell’articolo 9 (PENALITÀ). L’aggiudicatario, ai fini della continuità terapeutico/assistenziale, sarà tenuto a mantenere nella gestione dell’appalto, per quanto possibile, il personale dedicato, limitando al massimo il “turn over”. Qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi causa, il personale dovrà essere sostituito con operatori in possesso di identica qualifica professionale ed analoga esperienza.
Tutto il personale impiegato, nell’ottica di favorire o promuovere lo sviluppo delle abilità, conoscenze e capacità, dovrà frequentare, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL, corsi di aggiornamento professionale su tematiche inerenti l’area dell’assistenza psichiatrica e su tematiche utili all’aggiornamento dei processi organizzativi-assistenziali.
Qualora la ASL organizzi iniziative di riqualificazione e aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario - se richiesto - è tenuto ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per la ASL.
Per lo svolgimento del servizio terapeutico – riabilitativo e/o riabilitativo occupazionale oggetto del presente appalto a favore di pazienti con patologia psichiatrica, la Ditta affidataria potrà utilizzare esclusivamente personale in possesso del titolo professionale corrispondente alla qualifica rivestita.
ART. 5 -CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo
di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs n.81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili e compatibili con l’organizzazione d’impresa prescelta.
ART. 6 - VOLONTARIATO
L’affidatario potrà in ogni momento proporre l’impiego di volontari sulla base della normativa di riferimento. La stazione appaltante si esprimerà sulla proposta tenendo conto della necessità di garantire che i volontari siano correttamente motivati e preparati a svolgere i servizi per cui offrono la propria collaborazione. Resta inteso che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari o di eventuali tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dei citati servizi dovessero subire o arrecare ad altri, a tal fine è richiesta la produzione di apposita polizza assicurativa, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione. I volontari o tirocinanti non potranno essere considerati operatori né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente a determinati servizi. Resta inteso che volontari e/o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.
ART. 7 - REQUISITO DI PUBBLICO SERVIZIO
I servizi oggetto del presente appalto hanno il requisito della pubblica utilità e pertanto sono espressamente vietate interruzioni, soppressioni o riduzioni della qualità e della quantità delle prestazioni erogate.
I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della Legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata dalla Legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La ditta garantisce, a pena di risoluzione immediata del contratto, la continuità del servizio secondo gli orari e le modalità indicate dai Responsabili dei C.S.M./SER.D.
ART. 8 - ELIMINAZIONE DI DIFETTI E INEFFICIENZE
La ditta si obbliga:
a) ad eliminare le inefficienze che possono verificarsi in corso d'opera;
b) a garantire che l'oggetto dell'appalto corrisponda alle specifiche riportate nella documentazione di appalto.
Ciascuna inefficienza che dovesse verificarsi durante la gestione del servizio appaltato sarà opportunamente segnalata, anche via PEC.
A seguito di segnalazione di inefficienza, di cui al precedente capoverso, la ditta ha l'obbligo di garantirne l’eliminazione entro un massimo di 24 ore dalla segnalazione stessa.
ART. 9 - PENALITÀ
Qualora la Ditta non ottemperi pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà della ASL risolvere in qualsiasi momento il
contratto d'appalto, restando a carico dell'impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese sopportate dalla ASL.
In caso di inadempienze ritenute di lieve entità, a giudizio insindacabile della ASL, è facoltà della ASL applicare unilateralmente una penalità di € 500,00 per ogni singolo evento, fermo restando quanto al riguardo previsto dal D.P.R. n. 207/2010.
Le penali saranno applicabili in modo automatico.
Si provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate con lettera raccomandata A/R/pec, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale, sopra descritta, sarà applicata con atto formale, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui la ASL ritiene di procedere.
La Ditta, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
In caso di gravi e ripetute inadempienze, contestate per iscritto dalla ASL, alle quali la Ditta non dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la cauzione e le fatture non ancora liquidate relativamente al servizio oggetto della contestazione verranno introitate dalla ASL a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti sulle prestazioni di servizio, devono essere tempestivamente segnalati e documentati alla ASL.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda committente nel caso di reiterata inadempienza nell’esecuzione del servizio, ossia alla quarta irregolarità accertata, avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo comunque il pagamento della penale nella misura prevista per la terza contestazione con incameramento della cauzione, con affidamento del servizio alla ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria della gara o anche mediante altre forme di affidamento. Alla parte inadempiente verranno addebitati i maggiori costi e le spese sostenute.
Inoltre, si darà luogo alla risoluzione contrattuale in caso di fallimento della ditta, interruzione del Servizio, derivante da qualsiasi causa e comunque da mancato adempimento agli obblighi contrattuali, tali da non consentire la prosecuzione del Servizio stesso.
ART. 11 - PERIODO DI PROVA
La Ditta, dopo la stipula del contratto, dovrà effettuare per tre mesi un periodo di prova che si intenderà superato se non sarà intervenuta diversa determinazione da parte della ASL.
In caso di esito negativo, questa Azienda, con lettera raccomandata A.R./Pec, ne darà comunicazione alla Ditta fornendo inoltre le motivazioni che l’avranno determinato. In tal caso, resta ferma la facoltà della ASL di affidare il Servizio con le stesse modalità indicate nel presente articolo, alla ditta che avrà presentato in sede di gara la seconda migliore offerta, o di indire nuova gara. In tale ipotesi nulla sarà dovuto alla ditta oltre ai pagamenti dei servizi riconosciuti regolari effettuati durante il periodo di prova.
Tutte le eventuali decisioni assunte in caso di esito negativo della prova e di successivo subentro della seconda Ditta saranno oggetto di apposito atto da parte della ASL.
In tale circostanza sarà obbligo della ditta garantire la continuità al servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.
L’attività di verifica sarà presieduta e coordinata dal Direttore di Esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 20.
ART. 12 - OBBLIGHI SPECIFICI DELLA DITTA
La ditta è tenuta ad iniziare il servizio con il 100% degli operatori indicati nell'elenco presentato prima dell’attivazione dell'appalto.
L’elenco dei nominativi dei dipendenti della ditta assegnati ed impiegati per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà essere comunicato per iscritto alla ASL prima della data di inizio del servizio; ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata entro 7 giorni.
La ditta dovrà garantire l’immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio della ASL, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio.
La ditta deve obbligarsi ad assicurare, di norma, la continuità della prestazione del medesimo operatore presso lo stesso utente.
Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta per l’espletamento del servizio. La ditta inoltre dovrà assicurare il rispetto di un codice etico comportamentale da parte del proprio personale, particolarmente rivolto al rispetto dell’utenza ed al soddisfacimento e gradimento degli assistiti. La ditta si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico della ASL, responsabile per ogni problema relativo al servizio. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato in sede di stipulazione contrattuale. In caso di assenza, la ditta è tenuta a comunicare immediatamente alla ASL il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.
Tutti i costi di gestione derivanti dall'espletamento del servizio sono a carico della ditta.
La ditta è tenuta ad assicurare la fornitura ed implementazione di un sistema informativo in grado di ottemperare agli obblighi informativi ministeriali; pertanto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di fornire un sistema informativo in grado di interfacciarsi con gli eventuali sistemi in uso presso la ASL committente (es. GESMA). Il sistema informativo dovrà gestire prioritariamente, quanto segue: * Progetti Riabilitativi Individualizzati (PRI); * riepilogo dati per paziente (PRI, accessi, durata) e per accesso (data, durata, luogo, etc.); * rilevazione accessi con sistemi di geolocalizzazione o tag/rfid;
* estrazione di dati circa le varie combinazioni paziente-patologia-prestazioni, secondo modalità predefinite dall’aggiudicatario e secondo ulteriori richieste della ASL; * costo annuo per pazienti in carico; * costi medi/annui per profilo di cura. Il sistema informativo dovrà essere in grado di gestire, in tempo reale, le informazioni trasmesse attraverso i propri dispositivi mobili. Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere messi a regime, perentoriamente, entro 30 giorni dall’attivazione del servizio.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
La ASL potrà richiedere alla ditta in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta
attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra la ASL la inviterà a regolarizzare la posizione entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla risoluzione del contratto ed alla sospensione dell’erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori.
In caso di inottemperanza accertata dalla ASL o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la ASL potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d’appalto o della cauzione, senza che la ditta possa opporre eccezioni nè avere titolo di risarcimento dei danni.
ART. 14 - SICUREZZA
L’“affidatario” deve provvedere all’adeguata istruzione del proprio personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n.81/2008). In caso di esecuzione del servizio all’interno dei luoghi di lavoro del Committente, l’“affidatario” si obbliga, ai sensi dell’art. 26 – comma 2 – lett. a) e b) e comma 3 del D.Lgs. n.81/2008, a coordinarsi e cooperare con l’A.C. e specificatamente con la figura del Responsabile della Sicurezza Aziendale e con il Datore di Lavoro dell’A.C..
L’“affidatario” dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "Documento di valutazione dei rischi" aggiornato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza e di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
La ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. La ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
La ditta nello svolgimento di tutte le prestazioni e servizi previsti nel presente capitolato, dovrà garantire l’osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, dotando tutto il personale impiegato dei necessari dispositivi di protezione, assicurando la sorveglianza sanitaria, garantendo le previste coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dalla ASL e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell’affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla ASL ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Chieti della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato-re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro verranno effettuati sui conti correnti che
saranno indicati in fase di stipula contrattuale unitamente alle generalità del soggetto/i delegato/i ad operare sui conti correnti.
Il fornitore si impegna, altresì, a comunicare all’ASL ogni eventuale modifica relativa ai dati del conto corrente dedicato e delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto, rispetto a quanto sopra riportato, nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della l. 136/2010 e ss. mm. ed ii.
ART. 16 - PAGAMENTI
Il fornitore emetterà fattura posticipata mensile a seguito dell’esecuzione delle prestazioni appaltante ed il relativo pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., purché non vi siano motivi ostativi. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.
Ai fini della liquidazione, la fattura dovrà riportare: 1) il codice CIG; 2) l’attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale responsabile del riscontro sulla regolare esecuzione dei servizi, o di eventuale soggetto all’uopo delegato con espressa determinazione della ASL, per quanto di competenza del committente in relazione alle prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro, previa verifica della regolarità dell’impresa nei confronti de-gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC).
Per la prestazione effettivamente eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni: l'operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione prezzi unitari offerti in sede di "offerta economica" , intendendosi ricompresi negli stessi tutti i costi e oneri sostenuti dall'Impresa appaltatrice per lo svolgimento del servizio per come previsto nei documenti di gara.
Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è 0ETABT; 2) occorre riportare obbligatoriamente il numero di ordine emesso dalla ASL così come ricevuto dal fornitore attraverso il canale NSO (Nodo Smistamento Ordine).
Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale della ASL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione.
I servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro come composto, in particolare nel capitolato speciale di appalto e, se migliorative, nella relazione tecnica.
Il fornitore si obbliga ad osservare, nelle esecuzioni delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente capoverso, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Sull’importo dei corrispettivi riportati in fattura, è operata dal committente la detrazione delle somme eventualmente dovute dal fornitore a titolo di penale o risarcimento per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso.
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
s.m.e.i. nella misura del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che l’Azienda avesse eventualmente sostenuto per fatto dell’appaltatore o per inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, nel termine che sarà comunicato dalla Stazione appaltante. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, l’Azienda potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Agli operatori economici in possesso di certificazione serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 s.m.e.i., è consentita la riduzione del 50% dell’importo della cauzione definitiva.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia relativa e/o discendente della presente procedura di affidamento, sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.
ART. 19 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Si precisa che, in disparte l’applicazione delle penali previste per l’esecuzione degli specifici adempimenti di cui al capitolato, l’aggiudicatario sarà tenuto alla fedele esecuzione della proposta progettuale di cui alla componente tecnica della propria offerta – per come sarà apprezzata dalla Commissione giudicatrice e ferma ed impregiudicata la relativa immodificabilità – in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.
Le appurate difformità, previa concertazione in contraddittorio di cui sarà redatto apposito verbale ai fini di consentire all’aggiudicatario di redigere, entro 10 (dieci) giorni, memoria a propria discolpa, potranno essere oggetto – se ritenuto e nei limiti della relativa congruità motivazionale – di valutazione della Stazione Appaltante in termini di “grave negligenza”, quale accertamento di “errore grave” in quanto un’informazione (id est: proposta progettuale) che è risultata propedeutica all’aggiudicazione non è stato oggetto di fedele esecuzione contrattuale.
L’Azienda provvederà ad individuare un Direttore dell’Esecuzione del contratto, in aderenza alle previsioni di cui all’art. 10.1, lettera b), delle linee guida adottate dall'A.N.A.C. con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22
novembre 2016, in attuazione dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, incaricato del coordinamento e verifica della conformità e regolarità dell’esecuzione del servizio, conformemente ai documenti contrattuali, e per l’assunzione dei provvedimenti organizzativi, gestionali e tecnico/contabili/liquidatori, ivi compresi quelli relativi alla patologia del contratto che implichino applicazione di penali e/o sanzioni fino all’ipotesi di risoluzione.
Spetterà al Direttore dell’Esecuzione, come sopra individuato, la verifica del monte orario rappresentato nell’apposita reportistica per strutture e qualifiche trasmessa dall’aggiudicatario, con quello effettivamente reso, nell’ambito delle attività allo stesso demandate dal presente articolo, nel rispetto dei limiti ivi indicati.
ART. 20 - RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale ed in quello generale si fa riferimento alle norme legislative in vigore.
Si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto da pag 1 a pag. 23.
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
Fermo, 17/02/2022.