REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. …….
REPUBBLICA ITALIANA
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA DI UN SERVIZIO INTEGRATO PER L’ELABORAZIONE DI REPORTISTICA E MODELLI DI BUSINESS FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DEL PACCHETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E REALIZZAZIONE DI UN’OFFICINA PER L’INNOVAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO F.A.S.I. “FORMAZIONE, AUTO- IMPRENDITORIA E START-UP PER IMMIGRATI REGOLARI”, FINANZIATO DAL PON LEGALITÀ 2014-2020” – CIG: ------------ -
CUP:
L’anno 2019, il giorno …….. del mese di ……….. in Roma, è stipulato il presente contratto in forma di scrittura privata fra:
- ……….. ……….., nato a ……….. (………..) il ……….., codice fiscale
……….., in qualità di ………………………. dell’Ente Nazionale per il Microcredito C.F. ………– con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 1, 00193 – Roma,
(di seguito anche solo “Amministrazione” o “Committente”)
e
- ………, nato a ……… (………), il ………e residente a ……… ( )
alla Via ……… ( ) domiciliato per la carica presso la sede legale sotto
indicata, in qualità di legale rappresentante della ………, avente sede in
……… P.IVA ………
(d’ora innanzi anche solo “l’Appaltatore”).
PREMESSO CHE
- ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
a) Amministrazione o Committente: Ente Nazionale per il Microcredito, quale soggetto proponente del progetto F.A.S.I. “formazione, auto-imprenditoria e start-up per immigrati regolari”, finanziato dal pon legalità 2014-2020”;
b) servizio: il servizio integrato per l’elaborazione di reportistica e modelli di business funzionali all’erogazione del pacchetto di accompagnamento all’autoimprenditorialità e realizzazione di un’officina per l’innovazione, nell’ambito del progetto “F.A.S.I.”;
c) capitolato: il Capitolato Tecnico;
d) disciplinare: il Disciplinare di gara;
e) contratto: il presente Contratto;
- Con la Decisione C(2015) 7344 del 20 ottobre 2015 e la Decisione CE(2018) 20 del 9 gennaio 2018, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, il quale persegue l’obiettivo generale di favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese delle cinque Regioni
«meno sviluppate», ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del sud d’Italia;
- In considerazione di tale quadro normativo di riferimento, degli obiettivi e della struttura definita dal PON Legalità 2014-2020, l’ENM ha ottenuto il finanziamento di un progetto a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 – Asse IV (di seguito PON Legalità) - di cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza è Autorità di Gestione.
- In particolare, mediante tale progetto, denominato F.A.S.I “Formazione, Auto-imprenditoria e Start-Up per Immigrati regolari”, l’ENM intende provvedere alla strutturazione di percorsi di integrazione socio-lavorativa rivolti ai migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni Meno Sviluppate, titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) o di un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro (autonomo, subordinato, stagionale). Mediante tali percorsi l’ENM intende favorire il conseguimento di una piena autonomia occupazionale e la valorizzazione delle inclinazioni dei destinatari attraverso iniziative di formazione professionale, accompagnamento e orientamento al lavoro propedeutici all’accesso al mercato del lavoro e/o all’avvio di start-up. Tra queste emerge l’iniziativa volta alla creazione di un’Officina dell’Innovazione sul territorio di una delle 5 Regioni target del PON Legalità (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), finalizzata ad offrire una vasta gamma di servizi di supporto integrati e di risorse per favorire ed accelerare lo sviluppo di idee imprenditoriali (tecnologiche ed innovative) promosse dai migranti target dell’intervento;
- Con determina a contrarre prot. n. ……………, del ,
l’Amministrazione ha avviato una gara a mezzo di procedura aperta mediante Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del suddetto “servizio integrato per l’elaborazione di reportistica e modelli di business funzionali all’erogazione del pacchetto di accompagnamento all’autoimprenditorialità e realizzazione di un’officina per l’innovazione, nell’ambito del progetto “F.A.S.I.”, con bando di gara pubblicato in data ……… sulla Gazzetta Europea (GU/S IT) e,
in data , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- l’affidamento del predetto servizio è stato regolarmente aggiudicato in data ……… in favore di ………
- l’Amministrazione dopo aver riscontrato l’assenza di impedimenti o cause di esclusione di sorta in capo a……… nonché la sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter procedere, ha invitato lo stesso a stipulare il presente contratto;
- per le ragioni sommariamente qui indicate e per quelle enunciate nella sopra riferita determina prot. n. prot. n. ……… del , sussistono
tutti i presupposti di legge per affidare all’appaltatore le attività in sintesi descritte all’art. 2 del presente contratto;
- l’Appaltatore ha dichiarato e dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dall’Offerta Tecnica presentata definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per assicurarne l’esecuzione a regola d’arte;
- l’Appaltatore conferma di essere a conoscenza delle condizioni con cui il servizio dovrà essere eseguito;
- l’Appaltatore ha prestato garanzia definitiva sotto forma di Fidejussione Bancaria/ Assicurativa per un importo di euro ……… (………/00);
- l’Amministrazione ha altresì verificato la regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC;
- in data ………, l’Amministrazione ha provveduto ad acquisire le informazioni di cui all’art. 91 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse, Allegati e Norme regolatrici
1.1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, vincolante e sostanziale del presente Contratto così come l’”Offerta tecnica”. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto sopra indicato anche:
a) dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, recante “Codice dei contratti pubblici” e dagli atti dell’ANAC applicabili;
b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
f) dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente il PON Legalità 2014-2020, elaborato dall’Italia e istituito dalla Commissione Europea, per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, con Decisione C(2015) 7344 del 20 ottobre 2015, e riprogrammato con Decisione C(2018) n. 20 del 9 gennaio 2018, che approvano determinati elementi del PON Legalità per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per le Regioni meno sviluppate in Italia;
g) dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il FESR ed il Fondo Sociale Europeo sono stati istituiti anche dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
h) dalla Legge 26 luglio 1975 nr. 354 - Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
i) dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.4.2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003, come recentemente modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, recanti la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali;
j) dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante Nuove norme sul procedimento amministrativo
Il presente Contratto è regolato anche dalle disposizioni del Capitolato Tecnico allegato al Contratto Principale, ove applicabili ai servizi oggetto del contratto stesso.
1.2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione. Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1. L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione delle attività di cui alle Premesse, secondo quanto meglio specificato e dettagliato nell’Offerta tecnica. Il servizio oggetto del presente Contratto consiste nelle attività di seguito individuate:
- …………………
………………….
………………….
Il tutto, come dettagliato nella richiamata Offerta Tecnica.
2.2. Per l’erogazione dei servizi richiesti, l’Appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità delle risorse professionali descritte nell’Offerta Tecnica. La sostituzione di tali risorse dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione e dovrà essere effettuata con risorse aventi profili professionali e livelli di
esperienza corrispondenti a quelle oggetto di sostituzione.
2.3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
Art. 3 - Durata del Contratto e decorrenza
3.1. L’efficacia del presente contratto decorre, per l’Appaltatore, dal …… ovvero dalla determina per l’esecuzione anticipata prot. n. …… del ……, ossia, a partire dal giorno ……. Il Contratto, in ogni caso, non impegna l’Amministrazione se non a seguito della conclusione dell’iter di approvazione da parte delle competenti Amministrazione di controllo. La durata del presente Contratto è pattuita fino al …….
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
4.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica. In particolare, i servizi oggetto del presente Contratto dovranno rispettare i parametri e valori obiettivo ivi previsti.
4.2. L’Amministrazione potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e l’Appaltatore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo che ciò non comporti oneri ulteriori – nel qual caso verrà
stipulato uno specifico atto aggiuntivo – resta inteso che l’Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l’Amministrazione alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
4.3. Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente Contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato nell’Offerta Tecnica. È comunque in facoltà dell’Amministrazione richiedere la sostituzione delle risorse che fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi.
4.4. L'Appaltatore dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro il termine che sarà indicato, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto. Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Appaltatore e seguirà il medesimo iter di approvazione come sopra descritto. L'Appaltatore è altresì tenuto a presentare, laddove l’Amministrazione li richieda, dei Piani operativi annuali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati entro 15 giorni dalla relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte dell'Appaltatore in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori”, la
quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime. All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi. In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire). In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Appaltatore, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime. Tali relazioni dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’inizio del trimestre successivo.
Art. 5 – Importo contrattuale e modalità di pagamento
5.1. L’importo contrattuale è stabilito in Euro …… (……virgola zero) al quale va aggiunta l’IVA del 22%, pari a Euro …… (…… virgola zero), per cui l’importo complessivo stimato del presente Contratto risulta essere di Euro …… (…… virgola zero).
5.2. Gli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € ………… (………).
5.3. L’erogazione del compenso avverrà secondo le seguenti modalità:
(a) un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale entro
quarantacinque giorni dalla data di effettivo inizio delle attività, richiesta dal Responsabile del procedimento, come decorrente dal ……;
(b) 80% dell’importo contrattuale ripartito in canoni trimestrali di eguale misura, dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta alla medesima data (SAL) delle fatture e della certificazione di regolare esecuzione del servizio;
(c) il saldo, non superiore al 10% dell’importo contrattuale, dietro presentazione della relativa fattura e di una relazione finale attestante il completamento delle attività (100%).
Fatto salvo il pagamento dell’anticipazione, l’Appaltatore potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali subordinatamente:
(a) alla verifica, da parte dell’Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'oneri, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
(b) all'approvazione, da parte dell’Amministrazione, delle relazioni di SAL di cui al precedente articolo 4.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l’Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino ad eliminazione delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l’Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l’importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore inadempiente.
5.4. I pagamenti saranno eseguiti secondo le tempistiche descritte all’art. 5.6. che segue, mediante accreditamento sull’istituto bancario di seguito indicato e saranno, comunque, subordinati alla effettiva disponibilità degli importi sul PON Legalità. [ in caso di RTI: Essendo l’Appaltatore costituito in RTI, le prestazioni saranno fatturate interamente alla mandataria, rimanendo i rapporti tra la mandataria e la mandante interni ai due organismi]. Allo scopo e ai fini del rispetto della L. 136/2010 l’Appaltatore comunica i seguenti dati:
a) Estremi del conto corrente dedicato:
b) ……Soggetti autorizzare ad operare sul predetto conto corrente:
• ……, in qualità di legale rappresentante;
• ……;
• …….
5.5. In difetto di comunicazione ex lege di variazioni dei suddetti nominativi l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5.6. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate all’Amministrazione, con l’indicazione analitica del CIG, del CUP, delle attività oggetto di fatturazione e con espresso riferimento al Pon Legalità e al presente Contratto, riporteranno le modalità di pagamento,
comprensive del codice IBAN. Le fatture emesse e trasmesse in formato elettronico secondo quanto disposto dal Decreto 3 aprile 2013, n.55 – Allegato A - dovranno riportare il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO…… assegnato al: ………………. - ……, C.F. …….
Troveranno applicazione le disposizioni relative alla scissione del pagamento dell’IVA dovuta, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e s.m.i.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa, previa verifica delle attività svolte (SAL). Il termine suindicato, ove risultino contestazioni circa la rispondenza del servizio prestato agli obblighi contrattuali, sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria ai fini della liquidazione. E’ facoltà dell’Appaltatore modificare, per l’accredito delle fatture emesse o documento equivalente, le coordinate bancarie con preavviso di 30 giorni.
5.7. Al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture diverse da quelle per l’anticipazione, l’Appaltatore dovrà allegare a ciascuna fattura la reportistica delle prestazioni effettuate relative al periodo di riferimento siccome previste nell’offerta presentata.
5.8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non
produrrà alcun interesse.
5.9. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 ss.mm.ii., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008
n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5.10. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra laddove compatibile con le disposizioni normative che disciplinano il PON Legalità.
5.11. Per il pagamento delle fatture o documento equivalente emesso, l’Amministrazione si riserva di chiedere ogni ulteriore eventuale documentazione si rendesse necessaria a seguito di avvenute modifiche normative.
5.12. Il corrispettivo contrattuale del servizio si intende comprensivo della remunerazione di ogni attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
5.13. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il rispetto dei termini per il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
6.1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6.2. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6.3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”) che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l’adempimento la presentazione delle controdeduzioni.
6.5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
7.1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
7.2. L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7.3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di grave e reiterata inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
7.4. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto nel caso in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
7.5. Le parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
7.6. L’Appaltatore dichiara che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e al Capo III del Reg. UE 2016/679.
7.7. L’Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto per l’esecuzione dello stesso; per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
7.8. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
7.9. L’Appaltatore comunicherà entro 30 gg dalla stipulazione del Contratto il Titolare del trattamento ed il Responsabile per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7, del d.lgs. n. 196/2003 e al Capo III del Reg. UE 2016/679.
Art. 8 - Sospensione del servizio
8.1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con preavviso di 15 giorni al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili che tale misura richiedono. In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, l’Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.
8.2. L’Appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun
motivo. Qualsiasi sospensione arbitraria del servizio da parte dell’Appaltatore darà il diritto all’Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale arbitraria dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e legittima la conseguente risoluzione del Contratto per colpa.
8.3. In caso di sospensione arbitraria del servizio da parte dell’Appaltatore l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni
9.1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all’Amministrazione o a terzi in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.
9.2. L’Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto. È escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
Art. 10 – Subappalto
10.1. E’ consentito all’Appaltatore ricorrere al subappalto conformemente a
quanto dichiarato in sede di offerta, nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
11.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
11.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il Contratto, l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. …… - Codice unico di progetto (CUP) n. …………..
11.3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
11.4. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
11.5. in caso di Raggruppamento, la mandataria del presente si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la mandante gli obblighi di tracciabilità.
11.6. L’Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
11.7. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
11.8. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
11.9. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Art. 12 – Cauzione
12.1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi
contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante la Società ……., Agenzia ……, con la polizza Assicurativa n. ……dell’……, con decorrenza sino “……”, per l’importo di Euro …… (……/…), in favore dell’Amministrazione. La cauzione si intende incondizionata, a prima e semplice richiesta, e deve recare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La stessa dovrà avere efficacia per tutta la durata del Contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, fino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi nascenti dal Contratto medesimo.
12.2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del Contratto.
12.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
12.4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento in originale o in copia autentica attestante l’avvenuta esecuzione.
12.5. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
12.6. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente Contratto.
12.7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
Art. 13 – Recesso
13.1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento qualora, per gravi, oggettivi e comprovati motivi, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti atti a modificare la situazione esistente all’atto della stipula o ne rendano impossibile od illecita la sua esecuzione. In tali ipotesi sarà comunque riconosciuto all’Appaltatore il corrispettivo pattuito per le prestazioni svolte, in quota proporzionale.
13.2. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal Contratto nei seguenti casi:
a) in adempimento a quanto previsto dall’art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
b) in adempimento a quanto previsto dall’art 1, comma 13, della legge 135/2012 nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP
aventi ad oggetto il medesimo servizio, con prezzi di maggiore convenienza rispetto a quelli del presente Contratto.
c) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) qualora fosse accertato il venire meno di ogni altro requisito a contrarre con la pubblica amministrazione;
Nelle ipotesi di recesso di cui al presente comma, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
13.3. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l’Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r o xxx XXX.
00.0. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto. Limiti alla cessione del credito.
14.1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del Contratto disciplinate all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del citato D.Lgs..
14.2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nei limiti previsti dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
14.3. E’ consentito, altresì, all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
14.4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
Art. 15 - Risoluzione
15.1. Per la risoluzione del Contratto trovano applicazione le disposizioni di di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016, previa dichiarazione dell’Amministrazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o xxx XXX.
00.0. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
a) se l’ammontare complessivo delle penali supera il 10% del valore dello stesso;
b) per la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta da parte dell’Amministrazione;
c) per la violazione degli obblighi di cui agli articoli seguenti, nei termini ivi previsti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione dei servizi (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11); cauzione (art. 12); divieto di cessione del Contratto (art. 14); penali (art. 16);
d) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto.
15.3. Il presente Contratto è, inoltre, condizionato in via risolutiva al realizzarsi di uno dei seguenti eventi il cui verificarsi risolve, ipso jure, il Contratto:
a) qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
c) rifiuto di esibire e/o non conformità alle disposizioni normative applicabili della documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti;
15.4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari ai fini della prosecuzione nell’esecuzione del Servizio.
15.5. In ogni caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione
definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 16 – Esecuzione in danno e Penali
16.1. Xxxxx i rimedi previsti dal presente Contratto ed indipendentemente dall’utilizzazione degli stessi, qualora l’Appaltatore ometta di eseguire il servizio oggetto del presente Contratto o parte dello stesso, entro i termini e con le modalità pattuite ed indicate nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto, l’Amministrazione, previa richiesta scritta da inoltrare a mezzo raccomandata a/r o via PEC ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 (trenta), avrà la facoltà di affidare senza alcuna formalità l’esecuzione di tali attività ad altri prestatori in danno dell’Appaltatore e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura utile emessa dall’Appaltatore.
16.2. L’Appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali come previste dal presente Contratto, ricorrendone i presupposti.
16.3. Qualora le attività erogate non fossero conformi al Piano operativo delle attività e ai livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico, e, più in generale, alle modalità e alle tempistiche descritte nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione, a mezzo di apposita comunicazione rileverà la difformità e indicherà le modalità ed i termini di esecuzione delle attività necessarie allo scopo. L’Appaltatore è tenuto a provvedere agli adeguamenti richiesti, nelle tempistiche ivi indicate. Qualora l’Appaltatore, dopo la richiesta di cui sopra, non provveda nei termini e nei modi richiesti, per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, ovvero a caso fortuito o a forza maggiore nell’adempimento delle attività contrattuali, lo stesso sarà tenuto a
corrispondere all’Amministrazione una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste al comma che segue, salvo il risarcimento del maggior danno.
16.4. Constatato l’inadempimento e/o il ritardo, l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali. Quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell’Amministrazione a giustificare l’inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate.
16.5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero in difetto avvalersi della cauzione di cui al presente Contratto o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16.6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 17 - Fallimento dell’Appaltatore
17.1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente Contratto di appalto.
17.2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Amministrazione ha la
facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal Contratto.
17.3. In caso di fallimento - o di procedura avente il medesimo effetto giuridico - del mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Art. 18 - Varianti
18.1. L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore, nei casi previsti dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 5 che precede agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolate sulla base dei prezzi unitari offerti.
18.2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’Appaltatore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.
Progetto di base: I servizi oggetto del nuovo eventuale affidamento dovranno presentare un’omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati
con il contratto principale (come descritti in capitolato, Offerta Tecnica e ulteriori documenti esplicativi).
Si tratta nello specifico di servizi analoghi a quelli descritti nel Capitolato – al quale si rinvia per la puntuale descrizione delle attività previste per ciascuna fase
18.3. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto e qualora effettuata non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 19 – Responsabile dell’esecuzione del Contratto
19.1. L’Amministrazione nominerà un Responsabile dell’esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Art. 20 – Responsabile del servizio
20.1. L’Appaltatore indica …… quale Responsabile del servizio, che interagirà con l’Amministrazione, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
20.2. Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Art. 21 –Verifica di Conformità
21.1. La verifica di conformità dei servizi e della documentazione richiesta sarà effettuata dal Responsabile del procedimento.
21.2. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di verifica, dovessero emergere delle difformità, l’Appaltatore dovrà eliminare i problemi e le non conformità rilevate entro i termini fissati dal RUP comunque non oltre 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, l’Amministrazione procederà alla verifica della correzione delle non conformità.
21.3. Il Responsabile del procedimento potrà rilasciare il certificato di verifica di conformità all’atto della completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
21.4. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità per fatti direttamente imputabili all’Appaltatore, pur dopo le richieste di modifica di cui all’art. 21.2 che precede, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 16.
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
22.1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
22.2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti ivi richiamati. Resta espressamente convenuto che
gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione.
22.3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
22.4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
22.5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
22.6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari nella struttura di Appaltatore e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 23 – Foro di competenza.
23.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla
interpretazione, all’esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.
23.2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio.
Art. 24 – Forma del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
24.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese connesse alla stipula del Contratto, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
24.2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Art. 25 – Proprietà dei risultati e Clausola finale
25.1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, conseguentemente, di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione del presente Contratto. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
25.2. Il presente Contratto ed i documenti ivi richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
25.3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Art. 26 Domicilio legale
26.1. A tutti gli effetti di legge, l’Appaltatore dichiara di eleggere il domicilio legale in ……, CAP ……, presso la sede …….
L’Ente Nazionale per il Microcredito , elegge domicilio in Roma,
……, CAP …….
L’Appaltatore dichiara di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali, di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7; art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16; art. 18, ,
art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25.
Il presente atto, composto di …….. facciate, viene firmato in modalità elettronica, mediante apposizione della firma digitale delle Parti contraenti
PER L’AMMINISTRAZIONE
……
PER L’APPALTATORE