Contract
AIRITALY e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sono lieti di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi prenotati sul sito web di AIRITALY.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
• La polizza copre tutta la durata del servizio prenotato con AIRITALY.
• L’assicurazione può essere acquistata per servizi di durata massima di 31 giorni.
• Nessun limite di età per l’acquisto della polizza.
• La polizza è riservata alle persone residenti o domiciliate in Italia.
• Copertura fino a € 1.000 in caso di Annullamento.
• Assistenza Sanitaria 24H.
• Spese Mediche fino a € 150.000
• Fino a € 1.250 in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del Bagaglio.
SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)
Garanzie | Massimali (fino a) | franchigia |
Annullamento viaggio | € 1.000,00 | Scoperto del 15% |
Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio |
Pagamento diretto spese mediche e ospedaliere | Fino a € 150.000,00 | € 25,00 |
Bagaglio ed effetti personali | € 1.500,00 | NO |
Bagaglio - Massimale per oggetto | € 250,00 | NO |
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio | € 200,00 | NO |
Assicurazione Sports invernali | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio |
(*)I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo
AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia
FASCICOLO INFORMATIVO
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO - SPORT INVERNALI”
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.
Data dell’ultimo aggiornamento: Marzo 2018
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO - SPORT INVERNALI”
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’IVASS, MA IL SUO CONTE- NUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL- LA POLIZZA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni Generali
Informazioni Relative alla Società
❑ Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
❑ Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
❑ Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
❑ Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2.
Informazioni sul- la situazione pa- trimoniale dell’Impresa
Informazioni Patrimoniali
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 390.787.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.501.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 123 % e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx a far data dal 31 maggio di ogni anno.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZE:
❖ Condizioni di assicurazione: per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione contenuti nel presente fascicolo.
❖ Durata e operatività della garanzia: (si rinvia all’art. 1 della Normativa Comune)
• Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea
- dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;
• Assicurazione Sports Invernali
- dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessano; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggior- no nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
• Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio
- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
- non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’ Assicurato.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
❖ Validità territoriale (si rinvia all’art. 1 della Normativa Comune):
Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide per viaggi in Italia per la destinazione prescelta. Restano in
ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-
xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/
❖ Persone assicurabili (si rinvia all’art. 2 della Normativa Comune) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi in- trapresi verso l’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residen- za vengono prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza.
❖ Criteri di adesione – stipulazione - Validità: (si rinvia all’art. 3 della Normativa Comune) La polizza deve essere stipulata:
- a garanzia di un viaggio commercializzato da AIRITALY;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto per mezzo del link alla dedicata piattaforma e-commerce presente nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx
- contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi o, comunque, en- tro le 48 ore immediatamente successive. In caso di acquisto oltre le 48 ore la copertura non è valida e si procederà al rimborso del premio;
- La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
❖ Limiti di sottoscrizione: (si rinvia all’art. 5 della Normativa Comune)
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE a garanzia del me- desimo rischio, al fine di :
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
❖ Esclusioni Comuni : (si rinvia all’art. 6 della Normativa Comune)
3.
Copertura assi- curativa offerta
– Limitazioni ed Esclusioni
❖ VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico
• trasporto – rientro sanitario;
• rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati;
• viaggio di un familiare;
• rientro dell’Assicurato convalescente;
• rientro della salma;
• Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche;
• Rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo rico- vero;
AVVERTENZE:
• Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all’art. 6 della Normativa Comune ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui agli artt. 1.2, 1.3 delle “Condizioni di Assicurazione”.
• Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle “Condizioni di Assicurazione” sono specifi- cate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
• Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
❖ RINUNCIA AL VIAGGIO:
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite del massimale per persona, la penale per la rinuncia o modifica del viaggio applicata contrattualmente da AIRITALY in conseguenza di accadimenti di cui all’art. 2.1 delle “Condizioni di Assicurazione”.
AVVERTENZE:
• Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all’art. 6 della Normativa Comune ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui agli artt. 2.3, 2.4 delle “Condizioni di Assicurazione”.
• Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
• Esclusi dal rimborso i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali
• La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazio- ne del biglietto aereo AIRITALY o al più tardi entro le 48 ore successive.
• La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale cessa.
❖ ASSICURAZIONE BAGAGLIO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale assicurato per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, xxxxxx, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.
AVVERTENZE:
• Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all’art. 6 della Normativa Comune ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui agli artt. 3.2, 3.3 delle “Condizioni di Assicurazione”.
• La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
4.
Rivalsa
❖ ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI
• Furto o danneggiamento attrezzatura
• Chiusura impianti
• Rimborso in caso di valanga
AVVERTENZE:
• Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all’art. 6 della Normativa Comune ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E PRECISAZIONI di cui all’ art. 8.2 delle “Condizioni di Assicurazione”.
Diritto di rivalsa
quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
5.
Premi
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio è calcolato direttamente sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato da specifiche combinazioni.
6.
Diritto di Reces- so
Recesso
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esi- genze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sini- stro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare direttamente AIRITALY.
7.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Prescrizione dei Diritti
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
8.
Legge applicabi- le al contratto
Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assi- curazione si rinvia alle norme del codice civile.
9.
Regime Fiscale
Trattamento Fiscale applicabile al contratto
Al contratto sono applicate aliquote di imposta in funzione della garanzia e del massimale.
10.
Sinistri – Obbli- ghi dell’assicurato
⮚ Per richieste di Assistenza con necessità di gestione emergenza, l’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno
Tel. + 00 00 00000 000
Xxx Xxxxxx 00 – 00000 XXXXXX
Fax x00 00 00000000
⮚ Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:
AWPP&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 00000 XXXXXX
AVVERTENZA:
• L’Assicurato deve trasmettere a mezzo raccomandata a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE gli originali dei documenti.
• Prendere visione della Sezione 9 – IN CASO DI SINISTRO
11.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (po- sta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
X.xx Xxxx 0 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: Xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclu- sivamente l'Autorità Giudiziaria.
Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
-Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
-Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compa- gnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/.
12.
Arbitrato
Ricorso all’Arbitrato
Non applicabile al presente contratto.
AWP T&C S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
GLOSSARIO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’ Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito di AIRITALY, ed abbia ri- chiesto la polizza.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTREZZATURA SPORTIVA SCI: sci scarponi, racchette, attacchi, tavole da snowboard e pattini da ghiaccio.
XXXXXXXX: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.
BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato “Foglio di conferma”, contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24tutto l’anno, al contatto telefonico con l’ Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assi- stenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
DENARO PERSONALE: denaro contante, banconote, assegni, traveller’s cheques, carte di credito, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario, biglietti di viaggio, detenuti per uso personale e non professionale.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.
EUROPA: I paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, xxxxx, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.
PACCHETTO SCI: l’insieme di attrezzatura sportiva sci noleggiata, spese per lezioni di sci e per impianti di risalita.
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ/IMPRESA: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTAN- CE
TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ri- torno, se prenotato per il tramite di AIRITALY e limitatamente alle destinazioni Italia. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompresso nella definizione di “viaggio” anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO - SPORT INVERNALI
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’ Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito di AIRITA- LY, ed abbia richiesto la polizza.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTREZZATURA SPORTIVA SCI: sci scarponi, racchette, attacchi, tavole da snowboard e pattini da ghiaccio. XXXXXXXX: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.
BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato “Foglio di conferma”, contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24tutto l’anno, al contatto telefonico con l’ Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
DENARO PERSONALE: denaro contante, banconote, assegni, traveller’s cheques, carte di credito, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario, biglietti di viaggio, detenuti per uso personale e non professionale.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.
EUROPA: I paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Li- bia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, xxxxx, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percen-
tuale.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente consta- tabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da in- fortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garan- zia.
PACCHETTO SCI: l’insieme di attrezzatura sportiva sci noleggiata, spese per lezioni di sci e per impianti di risalita.
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ/IMPRESA: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, se prenotato per il tramite di AIRITALY e limitatamente alle destinazioni Italia. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompresso nella definizione di “viaggio” anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. Operatività e decorrenza
Le prestazioni e le garanzie assicurative:
a) sono valide per:
viaggi in Italia per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) op- pure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie:
b) decorrono e sono operative:
• Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea
- dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;
• Assicurazione Sports Invernali
- dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessano; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di de- stinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
• Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio
- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche du- rante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
- non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Resi- denza dell’ Assicurato.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano esse- re prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa ap- plicabile.
2. Persone assicurabili
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono pre- state al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza.
3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità
La polizza deve essere stipulata:
- a garanzia di un viaggio commercializzato da AIRITALY;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto per mezzo del link alla dedicata piattaforma e-commerce pre- sente nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx;
- contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi o, comunque, entro le 48 ore immediatamente successive. In caso di acquisto oltre le 48 ore la copertura non è valida e si proce- derà al rimborso del premio;
La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
4. Diritto di recesso
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare direttamente AIRI- TALY.
5.
Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE Italia a garanzia del medesimo rischio, al fine di :
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, inva- sioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di con- flitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della na- tura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppa- ta da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche peri- colose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p)
q)
r)
s)
t)
u)
infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; suicidio o tentativo di suicidio;
Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limita- zione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
quarantene.
7. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
9. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si inten- dono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale in- dennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al ve- rificarsi del quale cessa.
10. In caso di sinistro
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stes- so rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
11. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio / Assicurazione Bagaglio
/Assicurazione Sport Invernali
1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
1.1 Oggetto
1.1.1 Assistenza in Viaggio
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN : | |
PRESTAZIONE | ITALIA |
a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. | SI |
b) invio di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto in- tervento sanitario. | SI |
a) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, te- nendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo: - “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul po- sto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; | SI |
b) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell’Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: • dei familiari; • dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; | SI SI, fino a € 1.000,00 |
c) viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. | SI |
e) rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizial- mente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; | SI |
f) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. | SI |
1.1.2 Spese Mediche
PER VIAGGI IN : | |
PRESTAZIONE | ITALIA |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. , preventivamente contattata, provvede : | |
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere, chirurgiche, mediche o farmaceutiche (purché sostenute a seguito di prescrizione medica), cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital). Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rim- borsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. | fino a € 150.000,00 con franchigia di € 25,00 per sinistro |
Nessun rimborso è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa. | |
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; | |
Fino a € 5.000,00 con franchigia di € 25,00 per sinistro |
1.2 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”)
1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”)
Sono escluse dall’assicurazione:
a) le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
b) le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
c) le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato;
d) le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.
1.2.2 Esclusioni Mediche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital.
In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sot- toporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fi- sioterapici in genere ed ogni tipo di protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le di- missioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto pre- maturo.
m) le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato.
1.3
Disposizioni e limitazioni
1.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottoli- miti;
b)
c)
le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con uti- lizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a di- sposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
• pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assi- stenza dovute.
f) L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicu- razione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventual- mente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza
1.3.2 Spese mediche
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche” :
a) anche più volte nel corso del viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.
2. RINUNCIA AL VIAGGIO
2.1 Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 1.000,00 per persona, la penale (escluse le tasse aeroportuali ed il supplemento carburante) per l’annullamento o la modifica del biglietto aereo applicata contrat- tualmente da AIRITALY in conseguenza di:
a) malattia grave improvvisa (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico;
b) patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
c) intolleranza alle vaccinazioni;
d) infortunio o decesso, verificatisi successivamente alla prenotazione;
dell’assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);
e) danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’assicurato;
f) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’art. 6. Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie – lett. g).
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale, escluse le tasse aeroportuali, o le spese di modifica addebi- tate da AIRITALY:
• all’Assicurato
• a tutti i suoi familiari
• ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’assicurato – a seguito della cancellazione - debba effet- tuare il viaggio da solo,
purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.
2.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
2.3
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
b) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f
2.4 Criteri di liquidazione e scoperto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento o le spese di modifica prenotazione ap- plicata da AIRITALY:
a) con un massimale di € 1.000,00 per persona (€ 10.000 per evento)
b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
d) con lo scoperto del 15% per persona e per evento: detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un con- trollo medico.
2.5 Validità
2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione del biglietto aereo AIRITALY o al più tardi entro le 48 ore successive.
2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale cessa.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3.1 Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 1.500,00 per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ri- tardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
In caso di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento personale indispensabile per l’espatrio, AL- LIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 280 per per- sona, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo.
3.2
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chequés, carte di credito, ecc...) ed i biglietti di viaggio, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4.3 (par. b.4); sono altresì esclusi i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature pro- fessionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subac- quee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sini- stro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od ina- deguato imballaggio, intemperie;
d) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggio- re, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
e) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
f) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
g) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
h) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto
i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
3.3 Disposizioni e limitazioni
3.3.1 - ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.250,00. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo :
b.1 per oggetto di € 250,00;
b.2 per occhiali e lenti a contatto di € 250,00
b.3 per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purché comprovati da regolari ricevute di acquisto) di € 300
fermo restando comunque il massimale complessivo assicurato;
b.4 per il furto di denaro personale, successivamente al prelevamento dello stesso dalla Banca (entro le 72 ore immediatamente precedenti all’inizio del viaggio) o durante il viaggio, di € 250. Sono coperti da as- sicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con se dall’assicurato, riposto in una cas- setta di sicurezza o in contenitore chiuso a chiave e situato all’interno dell’alloggio. In caso di denaro con- tante portato con se dall’assicurato il rimborso non potrà superare il massimale di € 250 complessivamen- te, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell’assicurato. Il possesso del denaro dovrà essere documentato da una ricevuta bancaria che comprovi l’effettivo avvenuto prelevamento dello stesso da parte dell’assicurato.
c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
3.3.2 - Sono coperti cumulativamente fino a € 420,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato):
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati.
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori).
4. ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI
4.1 Oggetto
4.1.1 Rimborso Pacchetto Sci
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese documentate già anticipate e pagate dall’assicurato per il noleggio di attrezzature sportive sci , lezioni di sci ed impianti di risalita, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate, nel caso in cui l’assicurato:
a) debba annullare il viaggio per uno dei motivi indicati al precedente art. 2.1;
b) debba interrompere anticipatamente il viaggio a seguito di rientro sanitario o rientro per lutto in famiglia, auto- rizzati ed organizzati da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE in base a quanto disposto dal precedente art. 1 – Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche;
c) sia impossibilitato, a seguito di malattia o infortunio, alla pratica dello sci, e ne abbia dato comunicazione pre- ventiva alla Centrale Operativa.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 350,00.
b) dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale e di dichiarazione scritta attestante che gli importi pagati non possono essere altrimenti recuperati.
4.1.2 Furto o danneggiamento attrezzatura
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale assicurato di :
- € 700 per persona e per periodo assicurativo, per le attrezzature di proprietà;
- € 280 per persona e per periodo assicurativo, per le attrezzature noleggiate
dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata ricon- segna da parte del Vettore aereo dell’attrezzatura sportiva sci.
Inoltre, in caso di ritardo superiore a 12 ore (rispetto all’orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di an- data) nella riconsegna dell’attrezzatura sportiva sci registrata, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 350 per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato, le spese documentate sostenu- te dall’assicurato per il noleggio di attrezzatura sportiva sci sostitutiva.
Fermo restando il massimale complessivo assicurato, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) con il limite massimo per oggetto di € 280,00;
b) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
c) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammon- tare del danno.
4.1.3 Chiusura impianti
Nel caso di chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno tre giorni consecutivi, disposta dopo l’inizio di decorrenza del soggiorno, causa maltempo, mancato innevamento (escluso quello artificiale) o rottura dell’impianto principale di risalita, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa
- fino ad €30 per giorno, con un massimo di € 350 complessivi, il costo del trasporto e dello ski-pass necessari per poter esercitare l’attività sciistica in un diverso comprensorio
- qualora non vi siano altri comprensori sciistici aperti nelle immediate vicinanze, in ogni caso l’importo di €30 per giorno, con un massimo di € 350 complessivi.
4.1.4 Rimborso in caso di valanga
In caso di valanga o smottamento del terreno, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa fino a € 280 per per- sona le spese di trasporto e/o pernottamento sostenute dall’assicurato per raggiungere la destinazione inizial- mente prevista per il viaggio o per rientrare al proprio domicilio.
4.2
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.6 della “Normativa Comune”)
4.2.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 4.1.1 sono operative tutte le esclusioni indicate al preceden- te punto 2.3. Rinuncia al viaggio/Esclusioni.
4.2.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 4.1.2 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritar- data o mancata riconsegna da parte del Vettore) o dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
c) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sini- stro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od ina- deguato imballaggio, intemperie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggio-
re, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
g) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto.
4.2.3 – Per la copertura di cui al precedente punto 4.1.3 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) per i quali non si sia prodotta una dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita atte- stante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi.
b) nel caso in cui gli impianti di risalita risultassero già chiusi al momento di emissione del biglietto aereo, se lo stesso è stato emesso a meno di 14 giorni dalla partenza.
c) in caso di viaggi effettuati al di fuori di comprensori sciistici riconosciuti, o al di fuori delle date di apertura della stagione sciistica.
4.2.4 – Per la copertura di cui al precedente punto 4.1.4 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) per i quali non si sia prodotta una dichiarazione scritta delle competenti Autorità che attesti l’evento.
b) già altrimenti indennizzati dall’organizzatore del viaggio o da altri soggetti.
5. IN CASO DI SINISTRO
5.1 VIAGGIO SICURO
5.1.1 In caso di necessità
L’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione AIRITALY
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
🞕 Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24, tutto l’anno Tel. + 00 0000 000 000
Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX – Fax 0000000000
5.1.2 In caso di richieste di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSI- STANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione AIRITALY;
c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare
g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
5.2 Rinuncia al Viaggio
L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con AIRITALY S.p.A., deve dare avviso scritto ad Allianz Glo- bal Assistance entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
b) numero del certificato assicurativo AIRITALY S.p.A.;
c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certi- ficato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
d) anche successivamente:
e) documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la ri- nuncia;
f) conferma di prenotazione di AIRITALY S.p.A.;
g) comunicazione emessa da AIRITALY S.p.A. attestante la penale applicata per la modifica o la cancella- zione del viaggio. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse già in possesso di questa documentazione, la stessa dovrà essere richiesta al seguente indirizzo:
AIRITALY S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx (XX)
c.a. Responsabile Web Call Center
Oppure via mail a: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
h) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
i) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
5.3 BAGAGLIO
L’Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione AIRITALY;
c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
d) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
e) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissio- ne/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza
f) per il caso di xxxxx, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
g) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
h) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
i) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
5.4 Assicurazione Sports Invernali
5.8.1 Rimborso Pacchetto Sci
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione AIRITALY;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione provante la causa della impossibilità ad utilizzare l’attrezzatura od i servizi parte del Pac- chetto Sci precedentemente prenotato e pagato, in originale; se di ordine medico il certificato deve ripor- tare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) conferma di prenotazione AIRITALY, in copia;
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
5.8.2 Furto o danneggiamento attrezzatura
L’Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione AIRITALY;
c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
d) per il caso di xxxxx, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
5.8.3 Chiusura Impianti
L’Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione AIRITALY;
c) dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita attestante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi
d) giustificativi di spesa, in originale, relativi ai costi di trasporto ed acquisto ski-pass necessari per poter usufruire degli impianti sciistici di un diverso comprensorio
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
5.8.4 Rimborso in caso di valanga
L’Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione AIRITALY;
c) dichiarazione delle competenti Autorità che attesti l’evento
d) giustificativi di spesa, in originale, relativi ai maggiori costi sostenuti per raggiungere la destinazione inizialmente prevista per il viaggio o per rientrare al proprio domicilio
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
🞕 Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Denuncia il tuo sini- stro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:
AWPP&CS. A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 00000 XXXXXX
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a
tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui di- ritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Con- traente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
❑ Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
❑ Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
❑ Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
❑ Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
❑ Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fat- to su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
❑ Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tu- tela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Mi- nistero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03) Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comu- nicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Xxx richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Xxxxx escludendo qualsiasi altra finalità.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmen- te richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale auto- nomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pa- gamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi posta- li.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx o al numero fax 00 00000000 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità̀ di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di cono- scere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, fax 00 00000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx