ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
Fac simile del Contratto per la gestione dell’impianto di lavaggio automobili presso il Centro Assistenza Automobilistica dell’Automobile Club di Udine
Il giorno a Udine, i sottoscritti
Automobile Club di Udine, sede di Udine viale Tricesimo n.46 Cod. Fisc. 00160740304, nella persona del Direttore pro tempore dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx;
e
L’impresa
Premesso che:
- l’ACU offre ai propri soci della Provincia, oltre ai servizi nazionali coordinati dall’Automobile Club d’Italia, ulteriori benefit gestiti a livello locale e ricompresi all’interno della formula associativa “Full Service”;
- in base al regolamento di servizio in vigore, il Socio Acu Full Service dispone in particolare di numero 16 lavaggi gratuiti dell’esterno dell’autovettura;
- il numero presumibile dei lavaggi Full Service da erogare in un anno è pari a circa 30 mila, così come risulta anche dai dati storici;
- l’ACU è proprietario dell’impianto di autolavaggio, completo di attrezzature e dotazioni di servizio, a Udine, in xxx Xxxxxx x. 00, all’interno del compendio immobiliare commercialmente denominato CAT;
- l’ACU è titolare di tutte le necessarie autorizzazioni per l’esercizio in proprio dell’attività, compresi i diritti di transito ed accesso autovetture da Via Crispi e Via Cussignacco.
- il Consiglio Direttivo dell’ACU ha ritenuto di concedere in appalto la gestione di detto autolavaggio ad una impresa dotata in proprio dei mezzi e risorse necessari a garantire una corretta esecuzione qualitativa e quantitativa dei servizi stessi;
- a tal fine, il Consiglio Direttivo, con delibera n. 382 del 29.1.2013, ha avviato l’espletamento di una procedura aperta n.1/2013, pubblicata nei modi di legge e identificata dal numero NUMERO GARA 4830648 LOTTO C.I.G. 4915522114
- l’aggiudicazione è avvenuta a favore dell’impresa
sede di che ha ottenuto il miglior punteggio in base ai parametri specificati nel disciplinare di gara avendo presentato l’offerta più bassa;
- l’impresa ha dichiarato di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto del presente contratto;
- l’impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente schema di contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- l’impresa ha prestato cauzione sotto forma di per un importo di € 00,00 ( ), rilasciata da Organismi accreditati nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
- l’impresa ha dichiarato di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
1.Oggetto del servizio è la gestione dell’impianto di autolavaggio di proprietà dell’ente sito in Udine, via Crispi n.17
2. Il servizio dovrà essere svolto con il seguente orario continuato: dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 18.00 nel periodo invernale (ora solare) e dalle ore 8,30 alle ore 19.00 nel periodo estivo (ora legale). Nella giornata di sabato, il servizio verrà svolto dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sia in inverno che in estate. Le parti si danno reciprocamente atto che l’impianto chiuderà per manutenzione ordinaria e straordinaria numero 2 settimane consecutive a partire indicativamente dal primo lunedì di agosto.
3. L’appalto comprende i servizi e le attività strumentali alla gestione che l’impresa dovrà fornire a propria cura e spese e con mezzi e risorse propri eseguendo esclusivamente le attività di autolavaggio (aspiratura, prelavaggio, pulitura, ceratura, asciugatura) ed accessorie alla pulitura e lucidatura delle autovetture, nessuna eccezione ammessa.
ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Per il servizio in oggetto, L’Automobile Club di Udine mette a disposizione dell’impresa l’impianto tecnologico di lavaggio delle autovetture, nello stato in cui sta e giace, in condizioni di messa a norma, completo di tutte le dotazioni accessorie ed attrezzature necessarie al suo funzionamento, tra cui impianto di aspirazione, impianto di idropulitura ad acqua calda in alta pressione, ed altre piccole dotazioni che constateranno da apposito verbale di consegna.
2. Nell’organizzazione dello svolgimento del servizio, l’impresa potrà utilizzare gli spazi relativi allo sviluppo dell’impianto di lavaggio, oltre a n. 2 posti auto nelle adiacenze dell’ingresso del tunnel di lavaggio, posti alla destra della corsia di incanalamento, come risultanti da planimetria allegata.
3. L’impresa provvederà alla erogazione del servizio in completa autonomia, organizzativa, con propri oneri, mezzi e risorse e con assunzione piena di ogni e qualsiasi responsabilità inerente le prestazioni svolte. In particolare, dovrà provvedere alla pulizia, custodia degli impianti, delle attrezzature, spazi e dotazioni concessi in dotazione da ACU. Eventuali ulteriori attrezzature e dotazioni non ricomprese in quanto messo a disposizione da ACU che l’impresa a proprio insindacabile giudizio reputasse necessarie o utili allo svolgimento dell’attività rimangono a carico dell’impresa stessa e di sua esclusiva proprietà e disponibilità.
4. Sono altresì a carico dell’impresa le spese inerenti i consumi di materiale e prodotti di uso ordinario per l’esecuzione dei lavaggi in oggetto (lavaggio e ceratura), incluso il carburante per la macchina idropulitrice per il prelavaggio, lavaggio panni per asciugatura e lucidatura auto, attrezzature complementari e d’uso, esclusa la pittura dei locali ove è collocato l’impianto e viene svolto il servizio.
5. Per la messa a disposizione dell’impianto di autolavaggio e delle attrezzature connesse e degli spazi (come da piantina allegata), l’Impresa riconoscerà ad ACU un corrispettivo mensile pari ad euro 1.100,00 (oltre IVA se dovuta). Tale corrispettivo sarà soggetto, ad adeguamento annuale pari all’indice ISTAT di aumento del costo della vita e sarà corrisposto entro il 10 del mese successivo previa emissione di regolare fattura.
6. ACU garantirà la manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature, dotazioni e logistica messi a disposizione, che saranno mantenuti in stato di efficienza per l’uso cui sono destinati. Tenuto conto della inscindibilità di impianti e servizi comuni, ACU metterà altresì a disposizione forza motrice ed acqua, nonché lo smaltimento e tutti gli adempimenti amministrativi di gestione dei fanghi confluenti nelle vasche comuni.
ART. 3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1. Le parti concordano i seguenti parametri e requisiti minimi di gestione:
• apertura al pubblico dell’impianto e svolgimento del servizio di lavaggio autovetture nei giorni e secondo gli orari specificati all’art.1 e comunque coincidenti con quelli di apertura del Centro Operativo dell’ACU, al quale detto impianto appartiene;
• corretta tenuta in piena efficienza dell’impianto attraverso un uso corretto ed una regolare manutenzione ordinaria;
• la tenuta in ordine e la pulizia dei locali ove si svolgerà il servizio concesso in gestione;
• mantenimento di un livello di erogazione del servizio sufficiente a mantenere in piena operatività il tunnel di autolavaggio nei momenti di maggior afflusso; con ciò si intende che nel momento in cui si venissero a creare code di accumulo nell’ingresso dell’autolavaggio, l’impresa dovrà essere in grado di fornire un servizio strumentale al funzionamento dello stesso tale da garantire, con la presenza di un numero di addetti adeguato, e comunque mai inferiore a tre unità, la piena capacità operativa di lavaggio dell’impianto, facendo sì che le autovetture entrino in sequenza nel tunnel senza creare interruzione e/o tempi morti nel funzionamento delle apparecchiature; ciò naturalmente mantenendo la qualità e gli standard di erogazione del servizio richiesti.
2. L’impresa dovrà garantire:
• una forza lavoro di almeno 3 persone contemporaneamente presenti per tutta la durata dell’orario di lavoro;
• una reperibilità massima di 15 minuti in caso di emergenza;
• un’organizzazione efficiente ed autonoma anche dell’incanalamento delle autovetture in attesa di lavaggio, così da evitare fenomeni di intralcio alla libera circolazione all’interno del Centro Assistenza Tecnica, che dovrà rimanere prioritaria
3. L’impresa non potrà occupare altre aree o spazi adibiti alle altre attività del Centro, salvo espressa e temporanea autorizzazione da parte del responsabile del CAT, che non costituirà in alcun modo estensione contrattuale dei diritti e/o autorizzazione in deroga ai limiti di cui al presente contratto.
4. L’impresa risponderà ad ACU della corretta erogazione dei propri servizi nei confronti dei Clienti. XXX si riserva la facoltà di monitorare e controllare la qualità del servizio erogato e le sue corrette modalità di esecuzione.
ART: 4 DURATA
Il servizio di cui al presente contratto avrà durata di 18 (diciotto) mesi, a partire dalla sua sottoscrizione, con possibilità di proroga di ulteriori tre mesi.
ART. 5 – CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’ACU corrisponderà all’impresa
- - Corrispettivo di € (euro ) oltre IVA di legge, per ogni operazione automatica di lavaggio composta da prelavaggio con idropulitrice, lavaggio automatico nel tunnel e rifinitura dell’asciugatura manuale all’uscita del tunnel.
- - Corrispettivo forfetario annuale di € (euro )
oltre IVA di legge.
- - Percentuale del % ( per cento) dei corrispettivi imponibili incassati da ACU per operazioni accessorie al lavaggio automatico dell’esterno dell’autovettura, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo ripasso a mano, lavaggio interni, cerchi, ecc..
Il tutto come da dettaglio dell’offerta economica che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ai costi per la sicurezza che si stimano in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA di legge, comprensivi di ogni onere e spesa.
2. ACU effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale entro il 10 di ogni mese sul conto corrente dedicato e preventivamente comunicato, previa emissione di regolare fattura e verifica della correttezza contributiva.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACU procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.
4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACU sospenderà il pagamento e procederà alla contestazione scritta degli addebiti all’impresa, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva.
5. Le fatture saranno liquidate dall’ACU su conto corrente bancario dedicato intestato all’impresa, mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dal successivo articolo 18 in conformità dell’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
6. L’impresa si impegna a rendere noto con apposita comunicazione scritta indirizzata ad ACU eventuali variazioni dell’Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti nonchè delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà effettuata all’ACU i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
7. Ogni corrispettivo per l’esecuzione di attività di lavaggio ed accessorie svolte nei confronti dei terzi saranno di esclusiva competenza di ACU. Per nessun motivo l’impresa potrà incassare alcunché per qualsiasi operazione svolta all’interno della struttura ACU, né erogare prestazioni a titolo gratuito.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
1. L’impresa assume in proprio ogni responsabilità, impegnando a tenere indenne l’ACU anche in sede giudiziale per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACU, che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
2. L’impresa si impegna espressamente a tenere indenne l’ACU da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACU stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all’impresa o al personale di cui l’impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
ART.7 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. L’impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale dedicato alle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile successivamente stipulato per la categoria.
3. L’impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui quest’ultima non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
4. L’impresa garantisce all’ACU – esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria – tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti. XXX provvederà in caso di riscontrate irregolarità a segnalare la situazione alla competente Direzione del lavoro ed agli enti competenti.
5. Le parti si dichiarano altresì consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori entro due anni dal termine dell’appalto, ex art. 29 D. Lgs.
n. 276/2003, nonché del divieto di subappalto dei servizi affidati senza autorizzazione del committente ex art. 1656 c.c.
ART. 8 - CAUZIONE
1. La cauzione si intende prestata dall’impresa a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e verrà svincolata, al termine del rapporto
contrattuale, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
2. Come indicato al comma 3 del successivo articolo, l’ACU potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, per l’applicazione delle penali.
3. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto di incameramento della cauzione, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACU. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’impresa, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACU.
ART. 9 - PENALI
1. Qualora l’impresa fornitrice non rispetti i tempi stabiliti per lo svolgimento dell’attività, nonché per ogni inadempimento alle presenti condizioni e al progetto organizzativo, l’ACU potrà applicare una penale fino ad un massimo del 10% del valore del contratto, in ragione della gravità e criticità delle conseguenze dannose sulla pianificazione delle attività e sul progetto complessivo.
2. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui l’impresa fornitrice potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro tre giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, l’impresa fornitrice decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L’ACU potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al precedente art.9.
4. L’applicazione delle penali non esonera l’impresa fornitrice dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto.
2. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al precedente comma, l’ACU, fero restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 11 – RECESSO
1. L’ACU si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal presente contratto mediante semplice lettera R.R. con preavviso di 60 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- manifesti contrasti in merito all’esecuzione del servizio tali da far venire meno il rapporto di fiducia
- frode nell’esecuzione del servizio
- danni subiti da ACU in seguito a negligenze, errori, omissioni commesse dall’aggiudicatario nello svolgimento delle attività
- inadempimento accertato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione obbligatoria nei confronti di dipendenti e collaboratori
- perdita di requisiti per l’esecuzione del servizio (ad es: fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie che inibiscono la capacità di contrattare con la PA, ecc.)
- motivi di pubblico interesse
2. In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei soli compensi per le prestazioni effettivamente rese a regola d’arte e fino alla data del recesso.
ART. 12 – DIFFIDA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. La mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti costituiscono motivo di grave inadempienza e, pertanto, qualora l’impresa, nonostante diffida dell’ACU, non provveda a porvi rimedio ed a predisporre le azioni correttive necessarie per ottemperare agli obblighi contrattuali, l’ACU potrà risolvere di diritto il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
2. Nel predetto caso, l’ACU potrà risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, notificati con un anticipo di almeno sette giorni.
3. L’ACU sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione
4. Il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario in conformità all’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
ART. 13 – SEGRETO DI UFFICIO E RISERVATEZZA
1. L’impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACU, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuta in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite da ACU.
2. L’impresa si impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere la massima riservatezza – anche successivamente alla scadenza del contratto – sulle notizie ed i dati relativi all’attività svolta
dall’ACU di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del contratto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
3. L’impresa si impegna, pertanto, a diffidare tutti i prestatori e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione del presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. L’impresa è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACU, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
ART. 15 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
1. L’Impresa nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e s.m.i.
2. L’Impresa si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza l’ACU da ogni responsabilità
3. L’ACU si impegna a fornire all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi dove la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività ivi svolte. Le parti convengono di predisporre quanto necessario per l’elaborazione del DUVRI che individui eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. I costi da interferenza relativi alla sicurezza ammontano ad € 500,00 (euro cinquecento/00).
ART. 16 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione all’ACU ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente delle notizia dell’adempimento di proprio eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 17- FORO COMPETENTE
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Udine.
ART. 18 – NORME REGOLATRICI LA FORNITURA
1. La fornitura in oggetto è regolata:
• dal presente schema di contratto ;
• dall’offerta economica presentata dall’impresa ;
• dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.
ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACU.
Data
Automobile Club Udine L’Impresa
Postilla:
L’Impresa fornitrice dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 - Oggetto del servizio, commi 5 e 6; Art. 6 - Responsabilità dell’impresa;
Art. 7 - Obblighi dell’impresa nei confronti dei dipendenti; Art. 8 - Cauzione;
Art. 9 - Penali;
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto; Art. 11 - Recesso;
Art. 12 - Diffida e clausola risolutiva espressa Art. 16 – Tracciabilità
Art. 17 - Foro competente;
Data 2013
(Per accettazione) L’Impresa