B I B L I O T E C A C O M U N A L E E A R C H I V I O S T O R I C O
Repertorio Contratti 2016/2 CIG ZCB1A9AC0C
B I B L I O T E C A C O M U N A L E E A R C H I V I O S T O R I C O
“Xxxxx Xxxxxxxxxxx”
Istituzione del Comune di Montepulciano
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
AUTONOMA OCCASIONALE
Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.
T R A
La Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Xxxxx Xxxxxxxxxxx”, Istituzione del Comune di Montepulciano, Codice fiscale n. 90019810523, con sede in 53045 Xxxxxxxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxx 0, rappresentata dal Direttore Dr.
Xxxxxx Xxxxxx nato a Siena il 12/12/1954 di seguito indicato come “BMP”
E
il xxxx. XXXXXX XXXXXX, codice fiscale XXXXXX00X00X000X , nato a Castel del Piano (Gr) il 23/09/1984, residente in Montepulciano via Padule nr. 48, di seguito indicato come “Collaboratore”
PREMESSO
- che la BMP ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo, a persona particolarmente esperta in trattamento di documentazione archivistica, per l’inizio del riordino del deposito documentario “Xxxx Xxxxxxxxx”, affidato dalle eredi di Xxxx Xxxxxxxxx a questa Istituzione;
- che non è possibile far fronte, con le disponibilità proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito del procedimento di indagine svolto e viste le precedenti attività del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx per il riordinamento e la catalogazione dell’ Archivio del Conservatorio “San Xxxxxxxx” di Montepulciano, operazioni già iniziate a suo tempo da Xxxx Xxxxxxxxx, e il cui completamento ad opera del Dott. Cergna lo ha reso unico esperto del modo di lavorare del Calabresi stesso;
- vista la propria Determinazione n. 43/2016,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. ART. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione d’opera occasionale e autonoma con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto della prestazione è il seguente:
Il “Collaboratore” si impegna a:
- effettuare la ricognizione e l’inizio del riordinamento del patrimonio documentario “Calabresi”, attualmente situato presso i xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, provvedendo all’elenco di consistenza di 12.000 unità librarie, per un totale lordo di € 4.990;
- poiché la stima del numero delle unità librarie da elencare è al momento approssimativa, si conviene che qualora esso fosse inferiore a 12.000, il compenso da corrispondere è pari a € 0,42 per unità libraria: l’eventuale cifra eccedente sarà utilizzata, sempre a favore del Dott. Cergna, per avviare la ricognizione della documentazione archivistica “Calabresi”, e sarà oggetto di eventuale integrazione del presente atto, fino al raggiungimento dell’impegno totale di € 4.990;
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Il collaboratore impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dalla BMP, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
Il collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso la BMP e deve garantire la propria presenza presso la sede dove si conserva il patrimonio documentario “Calabresi”, per assicurare la realizzazione dell’attività, senzxa poter asportare alcunché.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico avrà inizio il giorno 06/08/2016 e terminerà il giorno 28/02/2017 con la consegna definitiva dell’Elenco di consistenza, e di altra eventuale documentazione
ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Come sopra espresso, le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 4.990 (euro
QUATTROMILANOVECENTONOVANTA), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue:
- euro 500 (cinquecento) alla firma del contratto;
- euro 1.000 (mille) entro dieci giorni dopo la scadenza del 30/09/2016 e previa verifica a campione del lavoro svolto, che dovrà ammontare a n. 3.600 pezzi movimentati;
- euro 1000 (mille) entro dieci giorni dopo la scadenza del 31/12/2016 e previa verifica a campione del lavoro svolto, che dovrà ammontare a ulteriori 3600 pezzi movimentati;
- euro 2490 (duemilaquattrocentonovanta) entro entro dieci giorni dopo la scadenza del contratto stesso e previa verifica del materiale consegnato.
I versamenti saranno effettuati in seguito alla presentazione da parte del Collaboratore di regolari notule.
Il compenso sarà corrisposto tramite bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile, dopo il visto favorevole della Presidenza e della Direzione dell’Istituzione.
Il Committente, in quanto sostituto d’imposta, provvederà ad erogare il compenso pattuito previa deduzione della ritenuta d’acconto.
Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l’IRAP dovuta dalla BMP.
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
E’ dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l’esecuzione dell’incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno, ma solo per l’eventuale o svolgimento dell’attività fuori dal comune di Montepulciano. Tali spese devono essere evidenziate nella nota di addebito ed assoggettate alla ritenuta di acconto ai sensi della normativa vigente.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.
La BMP non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza della stessa con mezzi idonei.
ART. 6 – RECESSO
La BMP si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, solo al fine di evitare pregiudizio alla BMP. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.
ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del la BMP. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della BMP ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della BMP. Avrà peraltro il diritto di avvalersene citandolo nel curriculum come titolo lavorativo.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico o personale, di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi riservati, fatta eccezione per i dati archivistico-librari di cu xxx Xxxxx prevede la pubblicità.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Il collaboratore assume l’onere di stipulare eventualmente, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture BMP; il medesimo solleva la BMP da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.
ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Siena.
Montepulciano, lì 06/08/2016
Letto, confermato, sottoscritto
LA BMP IL COLLABORATORE
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Art. 6 - (Recesso)
Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità)
Art. 12 - (Foro competente)