CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELL’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI “XXXX XXXXXXX”(IRST S.r.l.) DI MELDOLA, VIA X. XXXXXXXXXX.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
( art. 43 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Indice
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 4
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 5
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 5
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 6
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 7
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 8
ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE 8
ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI 9
ART. 10 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 9
ART. 11 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 10
ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE 11
ART. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 13
ART. 14 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 14
ART. 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 15
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 16
ART. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 17
ART. 19 - PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 18
ART. 20 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO 19
ART. 21 - RITARDI NEL PAGAMENTO 20
ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
ART. 23 – ONERI PER LA SICUREZZA 21
ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA 21
ART. 25 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 23
ART. 26 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 23
ART. 27 - VARIAZIONE DEI LAVORI 24
ART. 28 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 25
ART. 29 – LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 26
ART. 30 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 26
31 – DESCRIZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE “ A CHIAMATA” E DI PRONTA DISPONIBILITÀ 27
ART. 32 – CONTABILIZZAZIONE DELLA MANO D’OPERA IN REGIME STRAORDINARIO 28
ART. 33 - NORME GENERALI DI SICUREZZA 29
ART. 34 - PIANI DI SICUREZZA 30
ART. 35 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 30
ART. 37 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 34
ART. 38 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 34
ART. 39 - RISERVE E ISTANZE DELL’APPALTATORE 35
ART. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 37
ART. 41 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 38
ART. 42 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E VERIFICHE NEL XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 39
ART. 45 - TERMINI PER IL COLLAUDO 39
ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 40
ART. 48 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 41
ART. 49 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 51
ART. 50 – CUSTODIA DEL CANTIERE 51
ART. 51 – CARTELLO DI CANTIERE 51
ART. 52 - ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO 51
ART. 53 - PENALI PER INADEMPIENZE 51
ART. 54 – DANNI DA FORZA MAGGIORE 52
ART. 55 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI 53
ART. 56 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’ 53
ART. 57 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 53
ART. 58 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 53
ART. 60 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 54
ART. 61 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 55
ART. 64 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 56
PARTE “C” - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI 60
PARTE “D” - MODO DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI PER SINGOLE CATEGORIE DI LAVORO 61
PARTE “E” - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 71
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’Accordo quadro disciplina ai sensi dell’art. 54 del codice dei contratti pubblici gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Xxxx Xxxxxxx” (I.R.S.T.) di Meldola (FC).
2. L'IRST non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo. L'appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che in base al presente accordo saranno richiesti con specifici ordini (contratti applicativi), qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti medesimi, nei limiti definiti dall'accordo.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali allegati ai contratti applicativi con riguardo anche ai particolari costruttivi degli interventi di manutenzione da eseguire.
4. L'esecuzione
dei lavori dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’IRST a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro stesso e per tutta la sua durata, pertanto l’Appaltatore si renderà disponibili all’esecuzione degli interventi di manutenzione in qualunque immobile dell’IRST senza poter avanzare pretese i maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, al netto dello sconto offerto, non potrà eccedere l'importo complessivo di € 4.500.00,00 oltre IVA. Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti manutentivi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati presuntivamente in € 90.000,00.
Importo esecuzione lavorazioni | € 4.410.000,00 | + IVA |
Costi della sicurezza | € 90.000,00 | + IVA |
Totale Appalto | € 4.500.000,00 | + IVA |
2. L’importo del Contratto Applicativo/Ordine di Lavoro è dato dalla somma di:
a) importo dei lavori come risultante dal computo metrico estimativo redatto dall'Impresa, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’Impresa in sede di gara.
b) importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere;
3. Nel caso di lavori che necessitino di piani per la sicurezza, l'esatto importo degli oneri per la sicurezza verrà definito all'interno dei singoli piani di sicurezza e coordinamento forniti dalla Stazione appaltante. Per i lavori non soggetti a piano di sicurezza e coordinamento gli oneri di sicurezza saranno comunque previsti in apposito computo estimativo allegato al progetto e saranno poi contabilizzati a misura. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. All’Accordo Quadro sarà data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, di uno o più ”Contratti Applicativi”/sottoscrizione dell’Ordine di Lavoro per l’attivazione dei lavori compresi nel presente accordo, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica e economica presentata dall’Aggiudicatario, e secondo il progetto esecutivo/elaborati progettuali predisposti
ed approvati di
volta in volta dalla Stazione appaltante in base alle prestazioni di lavori che verranno richieste con appositi contratti applicativi/ordini di lavoro. I lavori oggetto dei singoli contratti applicativi saranno compensati a misura.
Tali contratti applicativi avranno la forma della scrittura privata non autenticata ovvero di lettera-contratto e saranno preceduti dagli atti amministrativi coerenti con i regolamenti aziendali. La stazione appaltante convocherà mediante comunicazione scritta l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto applicativo assegnando un termine, entro il quale dovranno essere consegnati anche gli eventuali documenti necessari alla stipula, tra i quali si ricorda a titolo esemplificativo il POS. Qualora l’affidatario non si presenti nel giorno fissato verrà assegnato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, trascorso il quale la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro.
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Le tipologie di interventi ricomprese nel presente accordo quadro sono riconducibili alle sottoindicate Categorie di qualificazione e relative classifiche di cui all'art. 61 DPR 207/2010 e allegato A al suddetto Decreto, con indicazione della categoria prevalente e di quelle scorporabili e subappaltabili e dei relativi importi presunti e non vincolanti per ciascuna di esse.
Lavorazion e | categoria All. A D.P.R.. 207/2010 | Class. | importo (euro) oltre IVA | qualificazio ne obbligatoria (si/no) | Categoria prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) |
Impianti tecnologici | OG11 | IV | 3.060.000,00 | si | Prevalente | SI (max 49,99%) No avvalimento |
Edifici Civili e Industriali | OG 1 | III- bis | 1.440.000,00 | si | Scorporabile/ subappaltabile | SI (max 49,99%) |
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, c.2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l’avvalimento per la categoria OG11.
Poiché
l’importo delle singole categorie di lavoro è stato determinato con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo L’IRST si riserva di apportare variazioni in più o in meno agli importi sopra indicati, stante l’imprevedibilità dei lavori stessi eventualmente non previsti nelle categorie specifiche. L’IRST perciò non assume alcun impegno verso l’aggiudicatario circa l’importo stesso, la quantità e la qualità dei lavori e delle somministrazioni che dovranno essere eseguite durante il periodo di validità dell’accordo quadro, intendendosi che tale importo è puramente indicativo.
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Si veda art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, Contratto applicativo/ordine di Lavoro, ancorché non materialmente allegati:
- l’Elenco dei Prezzi Unitari Prezzario Unico Aziende Sanitarie (PUAS anno 2022), mentre per tutte le voci non espressamente richiamate nel PUAS occorrerà fare riferimento all’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx anno 2022 in particolare per la parte dei prezzi inerenti la manodopera e per la parte dei prezzi inerente la sicurezza;
- l'Offerta Tecnica dell’Impresa, relativamente alle migliorie presentate e accettate dalla stazione appaltante;
- per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; ovvero per cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;
- il documento unico di valutazione dei rischi interferenti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
- le polizze di garanzia.
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro/contratto applicativo/ordine di lavoro e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L’esecutore ha dato atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L’esecutore dichiara di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all’andamento e al costo dei lavori e pertanto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza delle opere di manutenzione previste e da prevedere;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguirsi le opere di manutenzione;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.
ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del d.m. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del d.m. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni
variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda la provvista dei materiali, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente gli artt. 16 e 17 del d.m. 145/2000.
ART. 10 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula dell’Accordo Quadro/contratto applicativo/ordine di lavori, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna dei lavori per parti. In tal caso la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno stabilito, l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 20 giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto applicativo e/o l'accordo quadro ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.
6. Considerato che le aree interessate possono essere disponibili a periodi diversi è consentito all’Amministrazione di procedere alla consegna in più volte con successivi verbali di consegna parziale, l’ultimo dei quali costituirà quello di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
7. Nelle ipotesi che precedono, l’impresa dovrà presentare entro giorni 15 dalla redazione del verbale di consegna parziale un programma di esecuzione dei lavori nel quale dovrà prevedere la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle
aree sulle parti di immobile disponibili.
8. L’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
- copia documentazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego competente l’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
- copia del registro infortuni;
- POS.
ART. 11 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il termine di validità dell‘accordo quadro viene stabilito in mesi 48 (massimo 48) dalla data della stipula dell‘accordo quadro, indipendentemente dal fatto che l‘importo dell'accordo quadro non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l‘importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori fissato nei contratti applicativi ad ogni modo non potrà superare di 12 mesi il termine di validità dell'accordo quadro. In caso tale termine sia superato l‘Appaltatore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
3. Non potranno essere stipulati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo.
4. L’appaltatore è perfettamente edotto del fatto che gli interventi potranno essere eseguiti in maniera frammentaria, su aree non perfettamente delimitate e che gli stessi dovranno essere realizzati con le cautele e le modalità necessarie per garantire lo svolgimento (senza interruzioni e/o rallentamenti) delle attività sanitarie;
il medesimo
appaltatore è obbligato, ove risulti necessario, ad eseguire le opere in giornate prefestive e festive e/o in orari al di fuori di quelli in cui è presente l’attività sanitaria, senza che questo possa comportare richieste di maggiori compensi e/o proroghe dei termini di ultimazione dei lavori. Di ciò il medesimo appaltatore dichiara di averne tenuto conto in sede di formulazione dell’offerta.
5. L’Appaltatore può elaborare il Programma dei lavori di cui al successivo articolo 14 tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive e pertanto l’Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per l’utilizzo di mano d’opera in queste giornate.
6. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE
12.1 - Proroghe nell’esecuzione dei lavori
1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini indicati nell'Ordine di Lavoro/contratto applicativo, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un anticipo di almeno un terzo del tempo assegnato. Ad esempio per un lavoro di durata 30 giorni la proroga dovrà essere richiesta con un anticipo di almeno 10 giorni. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di un terzo dei giorni alla scadenza del termine indicato nell’Ordine di Lavoro/contratto applicativo comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine indicato nell’Ordine di Lavoro, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a eventuali proroghe parziali relative alle eventuali soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori d in tal caso per termine di ultimazione si intende il termine intermedio previsto dall'Ordine di Lavoro/contratto applicativo e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
12.2 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora
cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 comma 1 del Codice dei contratti, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 39.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
12.3 - Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP, ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso
RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del punto 12.2, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 11, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore nei casi diversi da quelli di cui al presente comma
ART. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari all'1 per mille dell’importo del contratto attuativo. Se il progetto prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 16;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate nell'Ordine di Lavoro/contratto attuativo;
L’applicazione della penale di cui al presente comma e al comma 1 non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1382, c.1, ult. per., del Codice Civile.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) lettera b) e lettera c) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori.
4. La penale per il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale dell’Appaltatore, a termini del precedente comma 1, anche nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell’importo dei lavori del contratto attuativo/ordine dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
a. mancata consegna, nel termine stabilito dal presente capitolato, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc;
b. mancato rispetto di scadenze nella consegna elaborati riguardanti il “come costruito” e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell’ipotesi di cui alla lettera a).
Anche per tali
ipotesi di ritardo, l’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l’ottenimento di autorizzazioni, nullaosta, o qualsiasi altra condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell’opera, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc.; addebitando i relativi oneri all’Appaltatore.
5. La penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all’intero importo dei lavori, la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d’avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di conto finale.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1, 2 e 4 nonché del successivo art. 53 non può superare il 10 per cento dell’importo del contratto attuativo; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 16 in materia di risoluzione del contratto.
ART. 14 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Entro il termine stabilito nell’Ordine di Lavoro/contratto Applicativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
ART. 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potrà essere motivatamente concessa una proroga;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario alla Direzione Lavori per l’approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
f. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
g. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
h. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
i. gli scioperi a qualunque titolo organizzati
j. le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale
k. il tempo necessario alla Direzione Lavori ed alla Stazione appaltante per l’esame e l’approvazione delle eventuali proposte di variante dell’Appaltatore
l. l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.
m. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
n. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di
cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui al punto 12.1 o di sospensione dei lavori di cui ai punti 12.2. e 12.3 per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 13, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 16.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’esecuzione dei servizi o per l'ultimazione dei lavori superiore al 30% dei tempi indicati nell'Ordine di Lavoro/contratto applicativo e l’infruttuoso decorso del termine perentorio per l’ultimazione assegnato dal Direttore dei lavori, produrrà la risoluzione del contratto attuativo ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti.
2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all’articolo 13, comma 1, che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto cronoprogramma o al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
3. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ART. 17 - ANTICIPAZIONE
1. Sui singoli contratti attuativi, potrà essere concessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, così come modificato dall'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, un’anticipazione fino al 20% dell’importo contrattuale.
2. L’anticipazione, nella misura indicata al comma 1, sarà corrisposta, entro i termini di legge, su richiesta dell’appaltatore, corredata dalla garanzia di cui al comma 4. Il termine per il pagamento dell’anticipazione decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata della garanzia che in ogni caso non può essere anteriore alla data di inizio del lavori.
3. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, Codice dei contratti l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento dei lavori;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
ART. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Le rate di acconto sono dovute, con le limitazioni di cui al comma 7, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00. Nel caso di Ordini di lavoro/Contratti attuativi di importo inferiore ad euro 100.000,00 non saranno corrisposte rate di acconto.
2. Il pagamento in acconto sarà effettuato con scadenza trimestrale (n° 4 volte l’anno) al netto del ribasso d’asta, unitamente alla relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato. La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura ed
il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, al termine dei lavori può essere emessa una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1. In tal caso, l’importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non potrà superare il 95% dell’importo contrattuale. L’importo dei lavori residui, pari al 5% dell’importo contrattuale, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo seguente. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo dell'Ordine di Lavoro originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti aggiuntivi.
8. Ai sensi degli art. 105, comma 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli
eventuali
subappaltatori.
9. I pagamenti sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
ART. 19 - PAGAMENTI A SALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nulla ostando, è pagata entro i termini di legge dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa con le seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L’Appaltatore e il direttore di cantiere devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, comma 9 del Codice dei contratti e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
8. I pagamenti
sono subordinati all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
ART. 20 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO FATTURAZIONE
La legge n. 205 del 27.12.2017 introduce, a partire dal 01/01/2019, l’obbligo generalizzato di fatturazione
elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.
A tale scopo, il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRST IRCCS è il seguente: L0U7KO4.
Dalla stessa data inoltre IRST IRCCS rientrerà nell’ambito dei soggetti obbligati all’applicazione del regime dello “split payment” ex Decreto Legge n 148/2017 art 3 comma 1 lettera c). Conseguentemente tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione “operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 –split payment”.
Tutte le fatture e i documenti contabili emessi in formato elettronico devono essere intestati a:
IRST IRCCS - xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - C.F. e P.IVA 03154520401
e spedite possibilmente in formato pdf all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- contratto di riferimento;
- oggetto dei lavori, la data di esecuzione e SAL di riferimento;
- il codice identificativo di gara (CIG);
Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.
PAGAMENTI
CESSIONE
DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione.
ART. 21 - RITARDI NEL PAGAMENTO
21.1.Rate di acconto.
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il ricevimento (successivo all’emissione del certificato di pagamento) della fattura elettronica e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
21.2.Rata di saldo
3. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 19, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
4. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 3, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora
ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì,
a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
2. L’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.
3. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
4. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.
5. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 23 – ONERI PER LA SICUREZZA
1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata a misura sulla base delle lavorazioni effettuate, contabilizzate secondo il capitolo relativo alla Sicurezza presente nell’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx anno 2022.
ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso/un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria è prestata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione della convenzione. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all’identità sia in merito all’esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della società che emette la polizza.
3. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, il cui importo è indicato nell’Accordo Quadro, è rilasciata in favore dell’Amministrazione e, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 103, commi 4 e 5, del Codice dei contratti e prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La cauzione definitiva di cui al presente articolo è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro e dall’esecuzione dei singoli Ordini di Lavoro/contratti applicativi.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti d’appalto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Impresa all’istituto garante, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
8. La cauzione definitiva dovrà mantenere tassativamente la sua validità fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (ex plurimis Cass.civ., sez.III, 23 giugno 2009 n.14621).
9. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; nonché in tutti i casi previsti al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di
dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’Impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
10. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 6 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione dell’importo contrattuale, e deve essere integrata in misura commisurata all’importo contrattuale, così come variato, in caso di aumento.
11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi/ordini di lavori, fermo restando il risarcimento del danno.
ART. 25 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. All’importo della garanzia fidejussoria si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. Ai fini dell’applicazione delle riduzioni l’Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti siano comprovati da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
ART. 26 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all’Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata conformemente a quanto previsto dal DM delle Attività Produttive n°123 del 12/05/04 e a quanto indicato nel Contratto applicativo e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto attuativo e suddivisa in: partita 1) opere oggetto del contratto;
partita 2) opere preesistenti; partita 3) demolizioni e sgomberi;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e deve:
a. prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b. prevedere la copertura dei danni biologici;
c. prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.
Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:
- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni da azioni di terzi;
- danni per cause di forza maggiore.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 27 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8 del regolamento generale e dall'art. 106 del Codice.
2. Non sono
riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore dei lavori/Rup.
3. L'elenco dei prezzi unitari, composto dall’Elenco dei Prezzi Unitari Prezzario Unico Aziende Sanitarie (PUAS anno 2022), mentre per tutte le voci non espressamente richiamate nel PUAS occorrerà fare riferimento all’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx anno 2022 in particolare per la parte dei prezzi inerenti la manodopera e per la parte dei prezzi inerente la sicurezza con, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell'esecuzione del lavoro oggetto della contestazione.
4. Le varianti che comportino aumento dell'importo del contratto attuativo vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Lavoro/Contratto Applicativo.
5. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81/2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
6. Per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81/2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.
ART. 28 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Per l'eventuale esecuzione di lavorazioni non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, che saranno comunque sempre soggetti al ribasso contrattuale. Eventuali nuovi prezzi approvati come sopra andranno ad integrazione dell'elenco prezzi unitari dell'accordo quadro e ad essi saranno interamente applicati i medesimi ribassi e riduzioni previste per gli elenchi prezzi di contratto.
2. L'Amministrazione si riserva il controllo ed in particolare:
- l’ordine all’Appaltatore di eseguire sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi e progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi manutentivi
- la decisione su quali interventi eseguire
- la possibilità di variare il cronoprogramma dei lavori
- la verifica delle disponibilità economiche residue durante l’esecuzione dei lavori
Il consuntivo dovrà essere analitico ed esaustivo, con riferimento per i singoli “articoli di elenco prezzi”, il relativo e dettagliato computo metrico con indicazione precisa su l'ubicazione di ciascuna misura e relativa rappresentazione grafica, con particolare attenzione a ciò che non è a vista.
3. Per la formazione dei nuovi prezzi si utilizzeranno i seguenti criteri:
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel prezzario ufficiale Elenco dei Prezzi Unitari Prezzario Unico Aziende Sanitarie (PUAS anno 2019), integrato per la parte dei prezzi
inerenti la
manodopera e per la parte dei prezzi inerente la sicurezza con l’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx anno 2019;
- desumendoli dai listini ufficiali della Stazione Appaltante. Di regola andrà utilizzato l’Elenco dei Prezzi Unitari Prezzario Unico Aziende Sanitarie (PUAS anno 2019), integrato per la parte dei prezzi inerenti la manodopera e per la parte dei prezzi inerente la sicurezza con l’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx anno 2019, a cui dovranno essere eventualmente riferiti gli eventuali costi unitari dei materiali e della manodopera utilizzata per la formazione del nuovo prezzo;
- ricavandoli da analisi effettuate con gli elementi di costo (manodopera, materiali, trasporti e noli). Qualora per la fornitura di materiali non siano disponibili prezzi contenuti nei prezziari sopra indicati, l’Appaltatore dovrà fornire, come giustificazione per la formazione del nuovo prezzo, i preventivi/fatture/listini del fornitore.
ART. 29 – LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
1. Manodopera: per quei lavori e quelle somministrazioni che la Stazione Appaltante intenderà fare eseguire mediante forniture di operai e materiali, l’Appaltatore avrà obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che le saranno richiesti d’ufficio e gliene sarà corrisposto l’importo in base ai costi della manodopera secondo le tabelle ministeriali definite dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.
2. I suddetti prezzi saranno valevoli esclusivamente per pagamento del tempo di presenza dell’operaio necessario alla esecuzione del lavoro, senza tenere conto di viaggi, spostamenti ed altro.
3. Il compenso relativo alla manodopera si intende comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, per il rispetto della sicurezza, gli accessori, le spese generali e utile dell’Appaltatore e non sarà soggetto al ribasso d’asta. Sull’importo maturato sarà comunque applicato il ribasso d’asta pattuito, limitatamente ai soli maggiori importi dovuti dagli incrementi per spese generali del 13% e per utile d’impresa del 10%.
4. Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. Sull’importo maturato sarà comunque applicato il ribasso d’asta pattuito.
5. La stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiale e/o noleggi di attrezzature.
ART. 30 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
1. Per l’esecuzione di lavori su impianti tecnologici dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. n. 37/2008 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. senza esclusioni resa da impresa adeguatamente abilitata e suddivisi per interventi;
2. Tutte le dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici dovranno essere complete di elaborati grafici “As Built” e relazioni descrittive dei materiali utilizzati;
3. Per i lavori di
nuova realizzazione di elementi non strutturali, ai sensi del paragrafo 7.2.3, 7.3.6 e 7.3.6.2 delle NTC 2018, con la sola esclusione dei tamponamenti interni di spessore non superiore a 100 mm, gli elementi costruttivi senza funzione strutturale, il cui danneggiamento può provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati. Pertanto l’Appaltatore, prima della costruzione degli stessi, dovrà redigere e consegnare una relazione di progettazione e verifica degli elementi non strutturali posati in opera nel corso dell’appalto (a mero titolo di esempio: sistemi di fissaggio delle attrezzature e/o componenti impiantistiche, sistemi elastici di ritegno, robustezze degli elementi secondari e dei supporti degli ancoraggi di tamponamenti, controsoffitti, elementi appesi etc..);
4. Per quanto riguarda le certificazioni inerenti le protezioni antincendio le stesse dovranno essere predisposte sui moduli ministeriali e corredate da tutta la documentazione richiesta dalle norme di legge e completa degli elaborati “As Built”.
31 – DESCRIZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE “ A CHIAMATA” E DI PRONTA DISPONIBILITÀ
1. Gli interventi di manutenzione “a chiamata” sono relativi ai seguenti impianti tecnologici e sulla struttura, così come attualmente esistenti ed eventualmente successivamente ampliati e/o realizzati:
- Impianti elettrici
- Impianti illuminazione ordinaria e di emergenza
- Impianti antintrusione
- Impianti di sicurezza
- Impianti spegnimento incendi ad acqua, con gruppo di pressurizzazione
- Impianti di trattamento aria
- Impianti di condizionamento
- Impianti termici
- Impianti idrico sanitari completi di riserva idrica
- Impianti di scarico acque piovane ed usate
- Impianto di sistema di rilevazione incendi, gas e controllo accessi
- Impianti di videosorveglianza e tvcc
- Struttura e relativi elementi di finitura
- Impianto dati e fonia
Nelle summenzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l’uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a regola d’arte.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti e/o attrezzature rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato.
Tutti gli interventi di manutenzione “a chiamata” dovranno essere effettuati e contemplati secondo i livelli di priorità sotto riportato:
- Interventi di
somma urgenza: l’Appaltatore dovrà intervenire entro 1 ORA dalla comunicazione, anche telefonica, mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti o ripristinando la funzionalità. La reperibilità e la pronta disponibilità deve essere garantita 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno (festivi e feriali) entro 1 ORA dalla chiamata da parte dei referenti della Stazione Appaltante a fronte di situazioni che rappresentino cause ostative al regolare espletamento delle attività sanitarie svolte all’interno degli immobili ovvero rischi e/o pericoli per l’incolumità, anche igienico- sanitaria, delle persone o degli immobili.
- Interventi di urgenza: l’Appaltatore dovrà intervenire entro 24 ore dalla comunicazione, per ripristinare la corretta funzionalità degli impianti interessati, portando a termine in immediata consecuzione l’intervento richiesto.
- Interventi ordinari: l’Appaltatore è tenuto a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione degli interventi così come disposti dal Direttore dei Lavori.
Resta inteso che gli interventi dichiarati urgenti, richiesti naturalmente senza preavviso, sono ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori ed inoltre dovranno essere eseguiti e condotti, ove si renda necessario, da una squadra di operai in numero congruo a seconda della tipologia di intervento da eseguire. Per l’erogazione di queste prestazioni l’Appaltatore avrà l’onere di comunicare alla Stazione Appaltante un numero di telefonia mobile presidiato al quale si farà riferimento per qualsiasi tipo di comunicazione.
3. L’Appaltatore deve sempre e comunque garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici e degli ambienti di lavoro; a tal fine, durante gli interventi, deve prevedere , quando occorra, all’installazione di apparati provvisori, eseguiti nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e di tutela delle persone e dei beni. In presenza di situazioni di pericolo, anche potenziale, il personale addetto dell’Appaltatore dovrà provvedere senza indugio alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la limitazione del rischio, compreso il ricorso ad eventuali transennamenti, delimitazioni di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, etc… al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al minimo i possibili danni sia diretti che indotti alle strutture ed agli impianti. Gli interventi dovranno quindi proseguire provvedendo, ove e per quanto possibile, al ripristino delle funzionalità degli impianti interessati.
ART. 32 – CONTABILIZZAZIONE DELLA MANO D’OPERA IN REGIME STRAORDINARIO
1. Ai sensi dell’applicazione del presente articolo, si rendono le seguenti definizione:
- Fascia oraria diurna: dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
- Fascia oraria notturna: dalle ore 20:00 alle ore 8:00.
- Giorno festivo: qualsiasi sabato, domenica o giorno di festività nazionale italiana.
- Lavoro feriale ordinario: lavoro della durata di 8 ore, effettuato in fascia oraria diurna, in un qualsiasi giorno feriale.
- Lavoro straordinario feriale diurno: parte di lavoro eccedente le 8 ore, effettuato dal medesimo operaio nel medesimo giorno in fascia oraria diurna, in un qualsiasi giorno feriale.
- Lavoro straordinario feriale notturno: lavoro effettuato in fascia oraria notturna, in un qualsiasi giorno feriale.
- Lavoro
straordinario festivo diurno: lavoro effettuato in fascia oraria diurna, in un qualsiasi giorno festivo.
- Lavoro straordinario festivo notturno: lavoro effettuato in fascia oraria notturna, in un qualsiasi giorno festivo.
Nel caso in cui venisse ordinata l’esecuzione di interventi che comportassero lavoro straordinario, questi verranno contabilizzati riconoscendo, limitatamente alla prestazione di manodopera richiesta in regime di lavoro straordinario, i seguenti aumenti percentuali sui prezzi contrattuali:
Tipologia | Percentuale di maggiorazione |
Lavoro straordinario feriale diurno | 30% (Trenta/00%) |
Lavoro straordinario feriale notturno | 45% (Quarantacinque/00%) |
Lavoro straordinario festivo diurno | 45% (Quarantacinque/00%) |
Lavoro straordinario festivo notturno | 55% (Cinquantacinque/00%) |
Gli aumenti percentuali sopra elencati non saranno riconosciuti nel caso si rendessero necessari per recuperare ritardi dovuti a negligenza o inerzia dell’Appaltatore.
ART. 33 - NORME GENERALI DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. Ai sensi del Titolo IV - Capo I - art. 90 comma 9, lett. a), e lett. b) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dalla stipula del contratto applicativo, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Contratto.
6. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.
7. L'Appaltatore deve provvedere a nominare un proprio Esperto in problemi di sicurezza (ES), che può coincidere con il Direttore Tecnico di Cantiere, che ha il compito di interfacciarsi in via principale con il coordinatore per l'esecuzione e con la DL. per i problemi afferenti la sicurezza.
ART. 34 - PIANI DI SICUREZZA
1. Trattandosi di accordo quadro, prima della stipula di ciascun contratto applicativo, ai sensi del Titolo IV del D.lgs. n. 81/08, verrà nominato un Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che provvederà a redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in conformità alle direttive 89/391/CEE e alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, che l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni alcuna.
2. Il “piano di sicurezza e di coordinamento” predisposto dal coordinatore per la sicurezza sarà messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art 101 del D.Lgs 81/08 e s.mi..
3. All'interno del PSC i costi della sicurezza verranno stimati analiticamente secondo quanto previsto dall'Allegato XV punto 4 del D.Lgs.81/08, sulla base dello specifico elenco prezzi da non assoggettare a ribasso nell'offerta.
4. Prima dell'inizio dei lavori verrà nominato il coordinatore per l'esecuzione che provvederà all'assolvimento di tutti gli obblighi indicati dal citato X.Xxx. n. 81/08.
5. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 131, comma 4 del D.Lgs. 163/06, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC , nei casi previsti dal Dlgs 81/08 art 100 comma 5.
6. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. L'impresa affidataria è tenuta, altresì, a curare il coordinamento di cui agli articoli 95 e 96 D.lgs 81/08 di tutte le imprese operanti nel cantiere, verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
9. IL PSC verrà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
10. L'Esperto in problemi di sicurezza (ES) ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
11. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto applicativo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 35 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, prima della stipula del contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (CSE) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il
Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'articolo 26 dello stesso D.lgs. n. 81/08; contiene inoltre le notizie di cui agli artt. 18 e 28 dello stesso Testo Unico, con riferimento allo specifico cantiere. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni iniziali. Detto piano dovrà tenere conto, inoltre, della presenza in cantiere di eventuali imprese subappaltatrici.
3. Il POS dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.. e costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art. 91, comma 1 lettera a) e dall'art. 100, del D.Lgs. 81/08. L'obbligo di redazione del P.O.S. è esteso a tutte le imprese esecutrici ( anche autonomi ) che intervengono, ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del Titolo IV del D.Lgs.81/08.
4. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi e, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il POS all'impresa affidataria che sarà tenuta ad acquisire i Piani Operativi di Xxxxxxxxx redatti dalle imprese subappaltatrici ed a consegnarli al CSE prima dell'ingresso in cantiere dei subappaltatori stessi, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
6. In relazione all'art. 26, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.Lgs.81/08, l'appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni convocate dalla D.L. o dal Coordinatore per l'esecuzione, durante le quali si esamineranno gli aspetti relativi alla sicurezza in cantiere per i lavori da eseguirsi. A tal fine l'appaltatore è obbligato a comunicare tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'intervento conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza. Rimane facoltà dell'appaltatore richiedere la convocazione di ulteriori riunioni quando ritenute necessarie.
ART. 36 – SUBAPPALTO
1. Ai sensi, dall'articolo 105, comma 1, (modificato dalla della legge n. 108/2021) non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto l’importo complessivo subappaltabile non può superare la quota del 49,99% dell’importo di ciascun contratto applicativo.
2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. È consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l’esecutore, all’atto dell’offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera nell’atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.
4. L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’esecutore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) che
l’esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all’Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, D. Lgs n. 159/2011, in relazione ai soggetti indicati all’art. 85 del medesimo decreto; il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, c.4 o 91, c.7, del medesimo D.Lgs..
5. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. ai sensi dell’art.105 comma 14 del Codice dei Contratti, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai C.C.N.L.
nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’esecutore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d. nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Forlì, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
e. nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla stazione appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell’ambito delle lavorazioni subappaltate;
f. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
1. contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per l’approvazione, prima dell’inizio dei lavori, come specificato all’articolo 35. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione, così come indicato sempre all’articolo 35.
2. prima dell’inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo sportello unico previdenziale;
3. ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il prospetto dei subappalti e delle forniture affidati, riportante l’oggetto e l’importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, cottimista o fornitore, alla data di maturazione del SAL;
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra..
ART. 37 -
RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
3. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti s’intende equiparato al subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l’importo e l’oggetto del subcontratto.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 48 comma 5, in materia di tessera di riconoscimento.
ART. 38 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 105, comma 13 del Codice;
2. la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l’importo dovuto per le prestazioni, nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa (così come definite all’art. 3, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016;
b. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
3. In tutti i casi, per ogni Stato di Avanzamento Lavori, alla fattura dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l’elenco dei subappaltatori che hanno effettuato lavorazioni nel SAL di riferimento, con l’importo delle lavorazioni eseguite da ciascuno. Il prospetto dovrà essere controfirmato dal Direttore dei Lavori, e da tutti i
subappaltatori
presenti nell’elenco.
4. Quando la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l’appaltatore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun pagamento, le fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito lavori nel SAL di riferimento. In caso di inadempimento, a prescindere dai termini di pagamento eventualmente pattuiti tra appaltatore e subappaltatore, la Stazione Appaltante procederà a pagare direttamente il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera b) del Codice dei contratti.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti di subappaltatori, cottimisti, subaffidatari, ovvero componenti dell’A.T.I. appaltatrice, la stazione appaltante può provvedere, sentito l’appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto ai subappaltatori, cottimisti, ovvero alle mandanti dell’A.T.I. ed alle società anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione dell’appalto, a norma dell’art. 93 del Regolamento generale. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti ovvero dai mandanti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
6. Le somme direttamente corrisposte al subappaltatore in attuazione dei commi 4 e 5 saranno detratte dall’importo della rata di acconto o di saldo successiva al pagamento stesso.
ART. 39 - RISERVE E ISTANZE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore, nell’eventualità che voglia far valere le proprie pretese, dovrà formulare le sue domande, attenendosi alle prescrizioni seguenti prescrizioni:
A. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
B. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
C. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
D. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
E. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
F. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
G. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
H. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
I. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto F, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
X. Xxx per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
2. L’Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà adempiere ai tre seguenti oneri:
a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
b) successiva iscrizione della stessa domanda anche sul registro di contabilità all’atto del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
c) conferma della domanda sul conto finale.
Le domande dovranno, a pena di decadenza, avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (petitum).
Quanto al primo dei due elementi (causa petendi), sarà indispensabile che l’Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.
Una domanda priva di questi elementi sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza.
Circa il petitum, l’Appaltatore avrà l’onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell’intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, ecc.).
3. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, ulteriori domande o istanze, formulate dall’Appaltatore nell’ambito dell’appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.
4. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall’Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici estimativi ecc.).
5. Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati, non sarà oggetto di alcun esame e sarà considerata “tamquam non esset” (“come non presentata”).
6. L’Appaltatore, nel caso in cui le sospensioni dei lavori ordinate dal RUP, ai sensi dell’art. 14, che durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o comunque a sei mesi complessivi, potrà:
a) chiedere la
risoluzione del contratto; in tale caso se la Stazione appaltante darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all’Appaltatore non competerà alcuna indennità; se, invece, la Stazione appaltante negherà il suo assenso alla risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All’Appaltatore spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredati da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. Resta fermo, comunque, l’onere, a carico dell’Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di ripresa dei lavori e successiva conferma nel registro di contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e ciò a pena di decadenza.
b) non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza per facta concludentia al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.
7. Nell’eventualità in cui la sospensione sia illegittimamente disposta e la causa sia attribuibile alla responsabilità della Stazione appaltante, si procederà alla quantificazione dei danni ai sensi dell’art. 160 del Regolamento generale, ferma restando l’osservanza delle condizioni sopra disciplinate.
8. In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell’eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del direttore dei lavori ma anche con prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l’entità degli stipendi corrisposti).
ART. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice di contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente,
ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere la documentazione comprovante l’avvenuta assunzione.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 41 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto con personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione degli interventi, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione.
2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo; in particolare, le lavorazioni che devono essere eseguite in tensione, dovranno essere eseguite da personale PES abilitato ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I.
3. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
4. Il personale dell'Appaltatore dovrà essere di gradimento del Direttore dei lavori, che in qualunque momento potrà ad esso ordinare l’allontanamento e la sostituzione del personale non gradito.
ART. 42 -
DIFETTI DI COSTRUZIONE E VERIFICHE NEL XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX
0. La Direzione Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
2. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente in danno dell'Appaltatore.
3. Sono comunque applicabili gli artt. 18 e 19 del capitolato generale d’appalto.
ART. 43 - DANNI ALLE OPERE
1. In caso di danni alle opere, l’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l’Appaltatore sarà tenuto a farne denuncia alla Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa esecutrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
ART. 45 - TERMINI PER IL COLLAUDO
1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono mediante emissione di certificato di regolare esecuzione/collaudo per ciascun contratto applicativo che darà Diritto all’Appaltatore
ad aver
riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo. La stazione appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 3 del Codice.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all’appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell’accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si dà atto sin d’ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all’ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.
3. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nell'Ordine di Lavoro/contratto applicativo.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102,comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto del singolo contratto applicativo fino alla approvazione del relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione e/o alla presa in carico delle opere realizzate Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dal R.P, trascuri la manutenzione, la Stazione appaltante provvederà a far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie e a trattenere sulla somma costituente il credito residuo dell’appaltatore e, in difetto, sulla cauzione, le spese sostenute.
8. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo, si darà atto mediante “verbale di ultimazione generale” dell’esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
ART. 47 - GARANZIA
1. L’Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l’Appaltatore dovrà pertanto riparare
o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell’opera realizzata
ART. 48 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
2. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo, sono a carico dell’Appaltatore e compensati nell’importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all’atto della determinazione del corrispettivo per l'appalto.
Oneri generali:
1. L’ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro in quanto tale.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere.
3.L’assunzione
in proprio, lasciando indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
4. Le responsabilità sulla non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale.
5. Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.
6. Fornire alla Stazione appaltante la pianta relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili.
7. Indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.
8. Fornire organigramma della struttura di gestione dell’Appalto per conto dell’Appaltatore, con curricula dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata comunicazione al RUP.
9. Provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.
10. Provvedere a tutte le spese di xxxxx e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l’appalto sino al collaudo definitivo.
11. Sopralluogo preventivo, necessario per accertarsi delle effettive condizioni di lavoro e per procedere alla verifica delle misure altimetriche, planimetriche e delle indicazioni dimensionali dei manufatti esistenti; l'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni, la sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e avanzare in seguito a ciò richieste di maggiori compensi;
12. Eseguire l’accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso di scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell’area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l’integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali by-pass.
Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:
1. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
2. La pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;
3. Provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere.
4. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze dei predetti servizi; in caso di cantieri in cui non siano presenti apparecchiature con notevole assorbimento elettrico, quali gru, ecc. ed in cui l’estensione del cantiere sia limitata, la linea di
alimentazione
del cantiere può essere allacciata a quadri elettrici esistenti; in caso contrario deve essere previsto quanto indicato nell'Ordine di Lavoro o nel piano di sicurezza e coordinamento.
5. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
6. Predisporre le occorrenti opere provvisionali, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività ospedaliere, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.
7. Predisporre, in fase di installazione e gestione dell’area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza o DUVRI.
8. Controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna del presidio oggetto di intervento.
9. Provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico.
10. Provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi.
11. Provvedere a denunciare alla Stazione appaltante il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti; è, comunque, applicabile l'art. 35 del capitolato generale d’appalto.
12. Mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla Direzione Lavori previsti come da piano di sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sostitutivo di Sicurezza.
13. Approntare e recingere l’area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi o come prescritto dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture e relativa relazione funzionale.
14. Provvedere se necessario all’illuminazione e FM del cantiere e di tutte le zone di lavoro.
15. Predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Stazione appaltante, nonché l’uso gratuito di ponteggi e/o opere provvisionali.
16. Predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra.
17. Provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante.
18. Tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della Direzione Lavori, della Stazione appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza.
19. Provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.
Relativamente
alla fase di esecuzione lavori:
1. Assicurare che tutto il personale autorizzato ad operare in cantiere sia regolarmente assunto con contratto di lavori subordinato
2. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dal Piano di qualità se richiesto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle caratteristiche e/o classificazione antincendio. E’ compresa, inoltre la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
3. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
4. I trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell’appaltatore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggia sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell’appaltatore fino allo scarico nei cantieri di lavoro; l’appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere
5. Il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; pur essendo consentito l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi, l'appaltatore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura;
6. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
7. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
9. Tenere a disposizione della Direzione Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla Direzione Lavori.
10. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
11. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
12. Nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Xxxxx, e comunicarlo alla Direzione Lavori ed al RUP.
13. Xxxxxxxx, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con la Direzione Lavori, tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l’attività ospedaliera, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l’attività sanitaria in essere.
14. Adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell’Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola.
15. Provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell’edificio esistente, alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici.
16. Provvedere alla realizzazione delle opere provvisionali per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo:
17. All’esecuzione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l’esecuzione) delle opere da eseguire;
18. Provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.
19. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla Direzione Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo.
20. Richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori disposizioni per quanto eventualmente risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori.
21. Segnalare immediatamente alla Direzione Lavori il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro
22. Provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici.
23. Fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e software) per lo sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilità dei lavori a partire dai libretti delle misure e collaborare con la Direzione Lavori nella redazione di tali atti.
24. Osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni; provvedere alla confezione
ed all’invio di
campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
25. Gli interventi su impianti telefonici dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie certificazioni a seconda della categoria dell’impianto da realizzare. Nel caso di realizzazione di cablaggio strutturato rete dati/fonia dovrà essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure effettuate.
26. Prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità.
27. Assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la Direzione Lavori.
28. Predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno.
29. Provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l’area del cantiere.
30. Assumere tutti gli oneri derivanti anche:
- dalla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori
- dalla natura dei luoghi di lavoro;
- dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze sanitarie e di funzionalità
- dall’eventuale contemporanea interazione con altri soggetti aggiudicatari di altri contratti ed operanti all’interno dei medesimi presidi sia sotto il profilo della sicurezza che del coordinamento nell’esecuzione dei diversi lavori
- tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente capitolato speciale e l’appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso in merito.
31. Relativamente a tutte le lavorazioni sopra indicate, la Stazione Appaltante ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016, adotta i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di lavori di ristrutturazione e manutenzione di edifici.
32. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta alla Stazione Appaltante prima dell’avvio delle singole lavorazioni.
33. I lavori potranno essere caratterizzati da frammentarietà dovuta alla presenza di attività sanitarie nelle aree di esecuzione dei lavori o in quelle limitrofe alle aree di intervento. Inoltre l’Appaltatore è tenuto ad adottare particolari cautele a tutela delle attività sanitarie e non che saranno in atto durante lo svolgimento dei lavori. Al fine di non arrecare danno all’attività sanitaria e ridurre al minimo i disagi derivanti dai lavori in appalto i lavoratori dell’impresa dovranno:
- interferire il meno possibile con l’attività sanitaria;
- ridurre al minimo la propagazione di rumori e vibrazioni;
- limitare lo sviluppo di polveri;
- mantenere la continuità dei servizi impiantistici;
- non interrompere i percorsi, salvo diversa indicazione della D.L.;
- delimitare il
cantiere impedendone l’accesso ai non addetti;
- rimuovere immediatamente i materiali di risulta delle lavorazioni e comunque depositarli solo nelle aree di stoccaggio appositamente individuate;
- prevedere, se necessario, l’effettuazione di alcune lavorazioni solo in orari prestabiliti, eventualmente anche xxxxxx, notturni e festivi.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di rispettare le prescrizioni particolari, dalla frammentarietà di intervento alle ulteriori precisazioni sopra menzionate, si intendono compresi e compensati nei prezzi di contratto.
Relativamente ai subappalti:
1. fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quant o previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato speciale e del contratto;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della Stazione appaltante e della Direzione Lavori.
2. Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo.
3. Informare la Stazione appaltante ovvero il RUP e i Coordinatori per la sicurezza (quando presenti) delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo formulate dalle imprese subappaltatrici.
4. Attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto.
5. Fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro:
1. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. Comunicare alla Stazione appaltante, al RUP, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell’Appaltatore, del rispetto del piano operativo di sicurezza.
3.Promuovere
ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa.
4. Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti.
5. Effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
6. Assicurare che l’ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano della sicurezza.
7. Assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; nel caso di lavorazioni che comportino l’utilizzo di fiamme libere, all’interno del presidio con presenza di attività sanitaria o personale dell’azienda, l’Appaltatore dovrà provvedere a proteggere le aree di lavoro con compartimentazioni REI.
8. Predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali.
9. Predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dal piano di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
10. Realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto dal piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la Direzione Lavori.
11. Rilasciare dichiarazione alla Stazione appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
12. Richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.
13. Effettuare costanti monitoraggi, sia all’inizio dell’esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e dal piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel piano della sicurezza.
14. Assumersi tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di ristrutturazione:
- accumulo di materiali combustibili,
- ostruzione delle vie di esodo,
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco,
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
L'Appaltatore dovrà quindi:
- all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito,
- alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare
attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille..
Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili.
Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere controllato dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di lavoro.
Per quanto attiene ai collaudi l’Appaltatore dovrà:
1. Provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.
2. Fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in stato di validità.
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà:
1. Provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residuali, entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite.
3. Provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all’emissione del certificato di collaudo; tale manutenzione e gestione dovrà essere eseguita con le stesse modalità previste nei contratti di manutenzione già stipulati dalla Stazione appaltante e di cui può essere presa visione presso gli Uffici dell’Unità Operativa Tecnica;
4. Garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all’emissione del certificati di collaudo; l’Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell’opera realizzata.
5. Fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi così come meglio specificato negli articoli precedenti.
6. Provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all' “agibilità e conformità edilizia” (ISPESL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, ecc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti.
7. Provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti;
8. Provvedere all’istruzione gratuita del personale addetto agli impianti per un periodo di sei mesi;
9. Fornire una relazione tecnica relativa alle caratteristiche di tutti i materiali posti in opera;
10. Fornire le certificazioni ai sensi del DM 37 del 2008 e i relativi disegni “As Built”;
11. Fornire la certificazione di marcatura CE “dispositivo medico” ai sensi del D.Lgs 46/97 per l’impianto di gas medicali.
12. Fornire le certificazioni inerenti l’impianto strutturato trasmissione dati - telefonia
13. Fornire alla Stazione appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 2% delle quantità posate e relativo a:
- pavimenti e rivestimenti esterni ed interni
- elementi utilizzati per gradini
- controsoffitto
- corrimano e paracolpi
- paraspigoli
- ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni
- corpi illuminanti
14. Provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto; di tale verifica dovrà essere fornita apposita prova documentale.
15. Redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l’attenzione anche sulle certificazioni dei materiali, antincendio, latex-free e sull’assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici Volatili;
16. Redigere il progetto e la relazione di verifica, a firma di tecnico strutturista, relativamente agli elementi non strutturali ai sensi delle XXX 0000;
Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore:
1. L'Appaltatore è obbligato:
- Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- Firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- A consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore ha l’onere di fornire le attrezzature necessarie alle lavorazioni senza alcun sovrapprezzo rispetto ai corrispettivi indicati negli elenchi prezzi unitari di contratto e ciò anche nel caso di esecuzione di opere in economia.
3. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.
ART. 49 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’Amministrazione.
2. Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese dell’esecutore, essendo quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
ART. 50 – CUSTODIA DEL CANTIERE
1. È a carico e cura dell’esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione.
(nel caso di lavori di particolare importanza)
2. Ai sensi dell’art. 22 della l. 13 settembre 1982, n. 646, l’esecutore è obbligato ad affidare la custodia continuativa del cantiere a personale provvisto di qualifica di guardia giurata.
ART. 51 – CARTELLO DI CANTIERE
1. L’esecutore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 60 di base e cm. 40 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Le dimensioni potranno subire variazioni solo a seguito di accordo con la Direzione Lavori.
ART. 52 - ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO
1. L’accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione degli interventi è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.
2. L’Appaltatore si renderà garante di vietare l’accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).
ART. 53 - PENALI PER INADEMPIENZE
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, l’Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali per inadempimento, al verificarsi di:
a. infrazioni al PSC inoltrate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Responsabile dei lavori: € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni infrazione accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore;
b. mancata ottemperanza di quanto stabilito negli articoli precedenti per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni
infrazione
accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore;
c. mancata ottemperanza dei termini di disposizioni sulla buona esecuzione e condotta dei lavori, come da prescrizioni previste nelle Specifiche Tecniche e Elaborati di Progetto, ecc. inoltrate dalla Direzione Lavori al RUP: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere all’esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore;
d. mancata formazione, certificata dalla Direzione Lavori, sull’uso e manutenzione degli elementi tecnologici, impianti ecc.: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere all’esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza;
e. mancato rispetto di quanto proposto nell'offerta tecnica: € 1.000,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata; l’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore dalla risoluzione della non conformità.
f. contravvenzione a quanto esposto all’articolo 52 in merito all’accessibilità dei luoghi d’intervento: verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d’immagine, causati alla Stazione appaltante; l’Appaltatore medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.
La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere in danno all’Appaltatore per poter acquisire atti, documenti, campioni, ecc.; l’applicazione delle penali non pregiudica tale facoltà.
2. Qualora l'appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.
3. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d’avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di conto finale.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti nonché dell’articolo 13 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli articoli 16 e 61, in materia di risoluzione del contratto.
ART. 54 – DANNI DA FORZA MAGGIORE
1. Non verrà accordato all’esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
ART. 55 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
1. In caso di scioglimento o di liquidazione dell’operatore aggiudicatario, l’Irst ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.
2. Si richiama l’art.110 del Codice dei Contratti.
3. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Irst di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.
4. In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario.
5. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei Contratti.
6. L’eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 56 - OBBLIGHI DI INTEGRITA’
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituisce causa di esclusione dalla gara. Il patto d’integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento e pertanto è richiesta la sua sottoscrizione.
ART. 57 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto attuativo/ordine di lavoro e l’Accordo Quadro.
ART. 58 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le
imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonchè quelle relative alle pubblicazioni (Quotidiani e GURI);.
2. Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’esecutore e trova applicazione l’articolo 8 del d.m. 145/2000.
4. Sono inoltre a carico dell’esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, secondo legge.
ART. 59 - RISERVATEZZA
1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro/contratti applicativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione della Convenzione e/o Ordini di Lavoro/contratti applicativi ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. L’Impresa potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa medesima a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 32, l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ART. 60 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente l’Impresa si impegna a rispettare le disposizioni previste dal Decreto n. 101 del 10 Agosto del 2018, dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003
, che trovino applicazione con riferimento alle attività e agli obblighi assunti contrattualmente.
2. Le parti convengono che l’impresa assumerà, ove pertinente, l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati (secondo l'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016) che avverrà con apposito documento in addendum al contratto.
ART. 61 -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
3. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1 del Codice dei Contratti, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.
4. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell’Appaltatore:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto attuativo, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza.
h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto n. 81 del 2008;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della Stazione appaltante, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008
l) presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
5. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione nonché qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche con posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di
risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori dell'Ordine di Lavoro originario, eventualmente incrementato con atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
9. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all’esecuzione d’ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L’Appaltatore si obbliga a lasciare l’area libera da persone e cose.
ART. 62 - RECESSO
1. Si richiama l’art.109 del Codice dei Contratti
ART. 63 - ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo del contratto attuativo in misura superiore compresa tra il 5 e il 15 percento, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 205 del Codice dei Contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. In questo caso si procede con le modalità di cui all’art. articolo 208 del Codice dei contratti.
ART. 64 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 38 e l’Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Forlì ed è esclusa la competenza arbitrale.
PRESCRIZIONI TECNICHE
Parte “C” QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI
C1 Requisiti dei materiali C2 Requisiti degli impianti
Parte 'D" MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
D1 Demolizioni
D2 Scavi in genere
D3 Scavi di fondazione D4 Malte e conglomerati D5 Murature in genere D6 Vespai
D7 Murature di mattoni
D8 Pareti ad una testa e in foglio D9 Murature in getto
X00 Xxxxx in cemento armato X00 Xxxxx
X00 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X00 Coperture a tetto D14 Coperture a terrazza D15 Isolamento termico X00 Xxxxxxxx
X00 Xxxxxxxxx
X00 Rivestimento pareti X00 Xxxxx
X00 Xxxxxxx
X00 Xxxxx in ferro X00 Xxxxx da vetraio X00 Xxxxx da pittore
D24 Collocamento in opera
D25 Impianto elettrico telefonico tv
X00 Xxxxxxxx di messa a terra ed equipotenziale D27 Impianto idrico sanitario
D28 Sistemazioni esterne
D29 Ponteggi e strutture di rinforzo
PARTE "E" NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
E0 Misure EI Scavi
E2 Riempimento di pietrame a secco E3 Demolizioni
E4 Murature in genere
E5 Paramenti di faccia a vista E6 Calcestruzzi
E7 Conglomerato cementizio armato X0 Xxxxx
X0 Controsoffitti E10Coperture a tetto E11Pavimenti E12Rivestimento pareti
E13Posa in opera di marmi pietre naturali ed artificiali E14Intonaci e tinteggiature
E15Infissi
E16 Lavori in metallo E17Canali di gronda e pluviali E18Tubazioni in genere E19Vetri cristalli e simili
E20Impianto elettrico telefonico tv E21Impianto termico - idrico - sanitario E22Mano d'opera
E23Noleggi
E24Trasporti
E25Materiali a piè d'opera o in cantiere
PARTE “C” -
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI
ART. C. 1 - REQUISITI DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.
L' Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati dal direttore dei lavori e sostituirli a sue spese con altri idonei.
Potranno essere ammessi materiali speciali o non previsti in progetto, purché siano ritenuti idonei ed autorizzati dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore è obbligato a presentarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal Direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali.
ART. C. 2 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia.
L’Appaltatore è tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.
PARTE “D” - MODO DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI PER SINGOLE CATEGORIE DI LAVORO
Per quanto non espressamente indicato nei presenti articoli, valgono tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate nei precedenti articoli.
ART. D.1 - DEMOLIZIONI
Prima di iniziare i lavori in oggetto l’appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salva diversa prescrizione, l’appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d’opera, i macchinari e l’impiego del personale.
La zona dei lavori sarà quindi opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati dopo la demolizione dei parapetti ed infissi.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale.
Per l’esecuzione delle demolizioni si dovrà procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l’incolumità degli operai e delle persone di passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche all’installazione di segnalazioni diurne e notturne.
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l’accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare dei sovraccarichi pericolosi.
I materiali di risulta dovranno perciò essere allontanati o trasportati evitando sollevamento di polveri o detriti.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l’appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse fermo restando ogni responsabilità per eventuali danni.
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprietà della Stazione Appaltante fermo restando l’onere dell’appaltatore per la selezione,trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dal Direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto in discarica di quelli di scarto.
ART. D.2 - SCAVI IN GENERE
Nella esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà di propria iniziativa adottare tutte le precauzioni necessarie in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso oltre ché totalmente responsabile di eventuali danni, alle persone, alle opere, alle proprietà pubbliche o private, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate, al ripristino delle opere danneggiate ed al risarcimento dei danni arrecati, sollevando l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio della Direzione Lavori ad impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del cantiere, a discariche autorizzate, ovvero su aree che l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.
Sono a carico dell’appaltatore eventuali oneri per l’utilizzo delle discariche.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per riporti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori per essere poi riprese a tempo opportuno.
ART. D. 3 - SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e qualità del terreno gli scavi per le fondazioni dovranno essere spinti fino alla profondità indicata dalla Direzione dei Lavori.
Le dovranno essere determinate a seguito di indagini sui terreni che dovranno essere eseguite a cura ed onere dell’impresa.
E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle fondazioni prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di posa delle stesse.
ART. D. 4 - MALTE E CONGLOMERATI
Si farà riferimento alla normativa specifica in vigore, in particolare si richiama il DM 20.11.1987.
ART. D. 5 - MURATURE IN GENERE
Si farà riferimento alla normativa specifica in vigore.
ART. D. 6 - VESPAI
Nei piani pilotis il sottofondo per la pavimentazione potrà essere costituito da tout-venant arido.
ART. D. 7 - MURATURA DI MATTONI
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca e riempia tutte le connessure.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna.
Nelle murature a paramento "faccia vista" le connessure non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, dovranno, previa raschiature e pulitura, essere profilate con malta idraulica o di cemento e diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.
ART. D. 8 - PARETI AD UNA TESTA E IN FOGLIO
Le pareti ad una testa ed in foglio saranno eseguite a corsi orizzontali ed a perfetto filo. Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
Nell'unione delle cortine di mattoni alle strutture verticali in calcestruzzo verranno impiegate delle zanche in ferro inchiodate al calcestruzzo ed ancorate nella muratura di mattoni.
ART. D. 9 - MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l’estensione della parte che si esegue ad un tempo, dovrà essere ben battuto e costipato, in modo che non resti alcun vuoto nella sua massa.
ART. D. 10 - OPERE IN CEMENTO ARMATO
Per le strutture in cemento armato si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore ed in particolare alle XXX 0000.
ART. D.11 – SOLAI
Si richiama quanto già detto per le strutture.
ART. D.12 -
IMPERMEABILIZZAZIONI
Su tutte le superfici da impermeabilizzare dovrà essere preventivamente realizzato l'intonaco rustico di preparazione. Nelle coperture l’incollaggio dei manti impermeabili sarà realizzato con la sovrapposizione dei teli per almeno 15/20 cm. Le canne di esalazione emergenti dalle coperture dovranno essere protette da appositi bocchettoni in neoprene di circa cm 35.
Nelle coperture gli angoli formati dalle superfici di falda con le superfici verticali dovranno essere protetti come segue:
Verrà prima applicata una striscia di guaina lunga 30/50 cm, incollandola solamente sui bordi ma perfettamente aderente all’angolo. Quindi si sovrapporrà per 15-20 cm il manto impermeabile orizzontale sulla striscia di rinforzo già messa, e successivamente verrà incollata un’altra striscia di 40-50 cm che coprirà il giunto formatosi tra la striscia di rinforzo e lo strato del manto impermeabile orizzontale, prolungandosi per una larghezza adeguata sulla parete verticale.
I bordi terminali della impermeabilizzazione nelle pareti verticali saranno protetti con lamiera zincata da mm 1 e nel caso di muretti di coronamento di limitata altezza la lamiera zincata verrà rivoltata sulla sommità del muretto e fissata allo stesso con sigillanti siliconici.
Nei balconi le guaine saranno rivoltate sulle sommità verticali per almeno cm 10.
ART. D.13 COPERTURE A TETTO
17.1- Con tegole curve
Verrà prima regolarizzata la superficie di posa, che normalmente sarà un solaio in latero cemento, con una camicia di calce dello spessore di cm 3, quindi si poserà un primo strato di tegole con la convessità rivolta in basso disposte a file ben allineate ed attigue e sovrapposte per cm 15. Su questo strato se ne collocherà un secondo con la convessità rivolta verso l’alto disposte in modo che
ricoprano la cannessura fra le tegole sottostanti. L’allettamento degli strati verrà eseguita con malta di calce.
Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel senso parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.
17.2 – Con guaine impermeabilizzanti
Sì rimanda alle specifiche delle ditte fornitrici del materiale impermeabilizzante.
ART. D.14 - COPERTURA A TERRAZZA
Sul solaio di copertura verranno realizzate le pendenze con cappa di calcestruzzo di argilla espansa o alleggerito con opportuni inerti o calcestruzzo cellulare, con uno spessore minimo di cm 3.
Detta superficie verrà rifinita con una camicia di malta cementizia dello spessore di mm 15, finita afratazzo medio. Tutti gli spigoli e gli angoli dovranno essere arrotondati in modo tale che le guaine impermeabilizzanti si adattino alle superfici senza forzature, e le acque possano scorrere velocemente senza rischio di ristagni per detriti o polveri. Le pendenze delle singole falde non dovranno essere inferiori al 2%.
ART. D. 15 - ISOLAMENTO TERMICO
Pareti verticali
La coibentazione verrà eseguita con pannelli rigidi di materiale coibente.
Questi verranno saldamente incollati e inchiodati alla faccia interna della cortina esterna di mattoni e si dovrà garantire nel tempo la loro indeformabilità ed inamovibilità.
I pannelli dovranno essere tra loro ben accostati, non dovranno rimanere spazi liberi, in modo da evitare i ponti termici.
19.1.2- Rivestimento a "cappotto"
il ciclo di applicazione previsto è il seguente:
1) Spalmatura di primer per preparazione dei fondi;
2) Collanti a base di cemento e resine speciali, eventualmente armati con fibre di vetro;
3) Pannelli rigidi, espressamente previsti per questa applicazione, in:
- polistirolo
espanso di densità non inferiore a 20 Kg/mc;
- poliuretano estruso di densità non inferiore a 20 Kg/mc;
- lana di vetro con densità non inferiore a 50 Kg/mc;
4) Rasatura con adesivi a base di cemento;
5) Rivestimento con rete di fibra di vetro resistente agli alcali, larghezza delle maglie mm 4x4, resistenza allo strappo 30 Kg/mq, altezza del tessuto cm 100/150 con sovrapposizione di 10/15 cm.
La rete deve essere tesata e deve ricoprire tutti gli spigoli, dove termina l'isolante dovrà proseguire per almeno 10 cm;
6) Rasatura come al punto "4" che ricopra completamente la rete.
7) Rivestimento plastico per esterni.
Tutti i prodotti utilizzati in questo ciclo dovranno essere forniti da una stessa ditta che diagnostici competenza in tali lavori.
Xxxxxx piano pilotis od al piano rialzatoCon pannelli sotto il pavimento:
1) Regolazione del piano di posa con la frattazzatura della caldana del solaio e con una camicia di malta tirata a frattazzo.
2) Posa di pannelli coibenti mediante incollaggio per punti.
3) Posa di barriera al vapore, realizzata con cartonfeltro bitumato tipo R 224, incollato con mastice bituminoso. Qualora il bitume sia incompatibile con il tipo di isolante che si intende adottare, labarriera al vapore sarà realizzata con fogli di polietilene di adeguato spessore.
4) Massetto di ripartizione in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 4, armato con rete metallica elettrosaldata in tondino da 3 mm e maglie da cm 15x15. Saranno realizzati giunti in numero adeguato. Sul massetto verrà realizzato il pavimento.
Con pannelli a soffitto.
1) Verranno prima ancorati al soffitto dei listelli in legno, preventivamente trattati con antitarme, dello spessore di cm 4x4 ogni 50 cm;
2) A questi verranno avvitati ed inchiodati dei pannelli formati da un supporto rigido accoppiato a del materiale coibente, dello spessore derivante dai calcoli termici.
Il supporto rigido potrà essere in fibre legnose tipo eraclit, dello spessore di cm 2, oppure in cartongesso dello spessore di cm 1, od altro materiale accettato dalla D.L..
3) La superficie sarà intonacata e tinteggiata. Nel caso di pannelli in cartongesso é sufficiente la rasatura e tinteggiatura.Coibentazione sottotetto.
Con argilla espansa tipo LECA.
Si predisporranno delle fasce di contenimento in mattoni forati alte quanto lo spessore di isolante previsto. Si spanderà poi l’argilla spianandola con dei regoli, successivamente si spruzzerà sopra una boiacca dosata con circa Kg 10 di cemento per mq di superficie.
Coibentazione solai piani di copertura.
Nei solai piani la coibentazione e la pendenza per il deflusso delle acque potranno essere realizzate con calcestruzzo di argilla espansa tipo LECA, dosato con 600 Kg/mc di cemento e con uno spessore minimo di cm 8. Superiormente verrà eseguita l’impermeabilizzazione.
ART. D.16 - INTONACI
Gli intonaci non dovranno mai presentare, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.
L’intonaco dovrà avere uno spessore non superiore a mm 15.
Prima di realizzare l'intonaco le superfici dovranno essere ripulite della malta poco aderente e dovranno essere bagnate abbondantemente.
Prima dell'intonaco dovrà essere realizzata una sbruffatura di cemento.
ART. D.17 - PAVIMENTI
17.0 - Le superfici dei pavimenti dovranno risultare perfettamente piane.
I singoli
elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente ancorati al sottofondo e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi la benché minima ineguaglianza.
I pavimenti potranno essere incollati con malta di cemento o con collanti specifici per questo uso.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavati senza macchie di sorta.
17.1 - Il piano di posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere spianato mediante l'applicazione di un sottofondo, in modo tale che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire.
Il sottofondo potrà essere realizzato con un massetto magro di cemento e sabbia oppure con stesura di colla speciale per pavimenti.
17.2 - Posa con malta di cemento.
Sul sottofondo si stenderà uno strato di malta cementizia magra, che dovrà essere ben battuto e costipato.
Quando il sottofondo avrà preso consistenza si distenderà su di esso uno strato di circa 3 mm di cemento in polvere bianco o colorato secondo il tipo e colore delle piastrelle e si poseranno quindi gli elementi ad uno ad uno.
Si cospargerà quindi la superficie con acqua e si procederà alla battitura con idoneo attrezzo di legno, sino a che la boiacca non rigurgiti dagli interstizi. Il pavimento sarà quindi lavato mediante tele di iuta o simili, imbevute in acqua.
Entro 24 ore dalla posa dei pavimenti dovrà procedersi alla perfetta sigillatura delle connessure. Le mattonelle prima del loro impiego dovranno essere bagnate per immersione.
17.4 - Pavimenti in lastre di marmo
I pavimenti in lastre di marmo si poseranno con malta di cemento.
17.5 - Pavimenti in getto di cemento
Sul massetto di cemento verrà steso uno strato di malta cementizia grassa dello spessore di cm 2.
ART. D.18 - RIVESTIMENTO DI PARETI
I rivestimenti di materiali di qualsiasi genere dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente aderenti al retrostante fondo.
Gli elementi del rivestimento dovranno combaciare perfettamente fra loro e le linee dei giunti, debitamente con cemento bianco o colorato, dovranno risultare perfettamente allineate.
I rivestimenti dovranno essere completati con i pezzi speciali di raccordo agli spigoli e di chiusura delle superfici rivestite con eventuali listelli, cornici ecc.
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere lavati e puliti.
ART. D.19 - MARMI
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che e' richiesta dall'opera stessa, congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate.
I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.
Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie visata a spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.
ART. D. 20 - INFISSI
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata secondo le prescrizioni seguenti:
a)Le finestre collocate su propri controtelai e fissate in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra
controtelaio e telaio fisso, onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
-assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
-gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciònon fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
-il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
b)La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
-assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);
-sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;
-curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.
c)Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Inoltre gli infissi dovranno essere dotati di certificazione CE e rispettare gli obblighi previsti dalle norme UNI/EN 12207 (permeabilità all'aria), UNI/EN 12210 (resistenza al carico del vento), UNI/EN 12208 (tenuta all'acqua), UNI/EN ISO 10077 (trasmittanza termica), UNI EN 13659 – UNI EN 1932 (resistenza al vento dei sistemi oscuranti) oltre quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento. Oltre alla etichettatura, il produttore deve fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serramento alle norme e direttive di riferimento.
20.1 Infissi in legno.
Tutti gli infissi saranno certificati CE ed essere rispondenti ai requisiti dettati dalla vigente normativa, corredati della necessaria ferramenta, quali cerniere, maniglie, serrature, ecc..Gli stessi saranno verniciati con due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
L'infisso dovrà riportare un etichetta con i dati del produttore e le caratteristiche prestazionali del prodotto, come da EN 14351-1 e quindi attestare che il prodotto finito risponde a specifici requisiti e fornisce determinate prestazioni dichiarate, di cui il produttore (serramentista) si assume la responsabilità.
Le etichette potranno essere applicate sul serramento oppure sull’imballo dello stesso, o ancora come foglio di accompagnamento dell’infisso.
Oltre alla etichettatura, il produttore deve fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serramento alle norme e direttive di riferimento.
Le apparecchiature di sostegno e di chiusura dovranno essere in ottone od alluminio di prima qualità e del tipo pesante, e dovranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori.
I serramenti e gli altri manufatti dovranno essere esenti da qualsiasi sbavatura. É proibito assolutamente l'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.
Non é consentito l'uso dei chiodi.
Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due chiavi.
Eventuali campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati.
L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non é definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e se, malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, l'Appaltatore sarà obbligato a rimediare, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.
24.2 Infissi in p.v.c. Specifiche tecniche:
· Materiale:
gli infissi devono essere in PVC-U, rigido antiurtizzato tipo U-EDPL, 000-00-00 a norma DIN 7748, RAL –GZ con assenza di plastificanti. Il materiale costituente i semilavorati dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
1. Modulo elastico a flessione > 2500 [ N/nmº]
2. Temperatura di rammollimento ≤ 81 [°C]
· Sistema di profili: Il sistema di profilati usati nella realizzazione dei serramenti dovrà prevedere una guarnizione sul telaio ed una guarnizione di battuta sull’anta. I profilati dovranno essere a tre camere, con camere di rinforzo e di drenaggio chiaramente separate.
Il sistema dovrà inoltre avere la certificazione di abilitazione ottenuta presso l’Istituto Tedesco Federale di Rosenheim per il massimo grado di sollecitazione (Gruppo C) e/o comunque certificazione equivalente.
Caratteristiche del serramento:
Gli infissi dovranno essere realizzati con profili delle seguenti caratteristiche minime:
· Telaio da 70 mm di larghezza, con profondità costruttiva di 58 mm. Spessore minimo delle pareti esterne mm.3.
· Anta mobile da 76 mm. Di larghezza totale(in funzione dell’impiego) con profondità costruttiva di mm 62 per ante complanari e di 63 mm per ante arretrate.
Il listello fermavetro deve essere applicato a scatto continuo sull’anta mobile.
· Tutti gli angoli devono essere saldati con piastra termica e ripuliti nelle pareti in vista(superficie interna/esterna) e nelle zone funzionali:
· Il serramento dovrà essere fornito completo di ferramenta con minimo tre punti di chiusura, vetri termoisolanti (4-15-4), tapparelle avvolgibili in PVC se richieste, ed ogni altra cosa necessaria al corretto funzionamento dello stesso.
20.2 Serrande avvolgibili.
Le serrande avvolgibili saranno a stecche mobili in materiale plastico colorato del peso non inferiore a 5,0 Kg/mq, larghezza mm 50 o 55, spessore mm 10 o 15: collegate fra loro, rinforzate nella parte inferiore, complete ove necessario di ferramenta di posa e chiusura, cinghia in fettuccia di nylon rinforzata, passa cinghia, ferma cinghia, rullo avvolgitore, con supporti su cuscinetti a sfera, squadrette di arresto, avvolgitore automatico e relativa cassetta da incasso, con mostra di copertura cromata.
ART. D. 21 - OPERE IN FERRO
Ogni pezzo od opera in ferro dovrà essere zincata a caldo.
ART. D. 22 - OPERE DA VETRAIO
- Si intendono per opere da vetraio quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;
Per la realizzazione delle opere di vetrazione valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico,acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai finiantinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette si intendono adottati icriteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143,7144, 12758 e 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle canalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni ingenere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza
alle sllecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
ART. D.23 OPERE DA PITTORE
23.0 Qualunque tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici di tondo, e precisamente da raschiatura, scrostatura, stuccatura, riprese di spigoli ecc.
La preparazione delle superfici metalliche dovrà comprendere la totale rimozione delle parti ossidate.
Si dovranno fornire i materiali delle migliori qualità.
Prima di iniziare le opere da pittore, l’impresa dovrà eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti campioni dei vari lavori, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
Essa dovrà adottare ogni precauzione atta ad evitare spruzzi o macchie sulle opere finite quali pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.
23.1- La tinteggiatura a tempera delle pareti sarà eseguita come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso o caolino;
3) levigatura con carta vetrata;
4) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
5) applicazione di due mani di tempera lavabile.
23.2 - Verniciatura a smalto
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
1) applicazione di una mano di vernice a smalto;
2) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto;
3) per le opere in ferro tali operazioni saranno precedute dall'applicazione di due mani di antiruggine;
23.3 - Rivestimento murale plastico
23.3.0 - Definizione del prodotto.
Si intendono per rivestimenti plastici continui masse costituite da legami a base di resine sintetiche, con additivi vari atti a facilitare l'applicazione e la fìlmazione, battericidi e funghicidi, cariche minerali, inerti e pigmenti, resistenti alla calce ed alla luce.
Almeno il 20% delle cariche minerali deve avere granulometria superiore a 0.07 mm.
I rivestimenti plastici continui devono poter essere applicati con spessore minimo di 0.3 mm dati in una mano.
23.3.1 - Classificazione.
I rivestimenti
plastici continui sono cosi classificati:
A - Pigmentati; il colore è ottenuto mediante pigmento.
B - Granulati; costituiti da graniglie colorate senza aggiunte di pigmenti. Classificazione del tipo A pigmento:
Pigmento liscio, fine:
- spessore fino a 0.5 mm, consumo circa 0.55 Kg/mq, applicazione a pennello rullo o spruzzo. Pigmento a rilievo, bucciato fine:
- spessore da 0.5 a 1.2 mm, consumo circa 1.2 Kg/mq, applicazione con cazzuola e lavorato a rullo.
Pigmento a rilievo, bucciato medio:
- spessore da 1.2 a 2.0 mm, consumo circa 2.00 Kg/mq, applicazione con cazzuola e lavorato a rullo.
Pigmento a rilievo, bucciato grosso:
- spessore oltre 2.0 mm, consumo circa 3.5 Kg/mq, applicazione, steso con cazzuola e lavorato a rullo.
Le categorie indicate devono rispondere ai seguenti requisiti:
- impermeabilità al vapore minimo 100 g/mq per 96 h.
- impermeabilità all’acqua caduta, minimo una goccia ogni 15”. Assorbimento acqua non superiore al 15% in peso.
- resistenza ai raggi ultravioletti: variazione non superiore al 3° grado della scala dei grigi.
Il rivestimento plastico sarà eseguito con preparati di tipo e marca accettati preventivamente dalla D.L. approvvigionati in confezioni preparate e sigillate da ditte specializzate, e consisterà in :
1. raschiatura delle superfici;
2. eventuali riprese di irregolarità;
3. applicazione di una mano di primer;
4. applicazione di una mano di pittura plastica, date a rullo, con effetto bucciato medio.
ART.D. 24 COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso.
I materiali, apparecchi e manufatti dovranno essere convenientemente protetti e custoditi anche dopo il loro collocamento in opera, essendo l’Appaltatore unico responsabile fino a collaudo avvenuto. Ciò anche se le opere sono state fornite o messe in opera da altre ditte.
Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall’Amministrazione appaltante. Qualsiasi apparecchio, materiale e manufatto, fornito dall’Amministrazione appaltante e consegnato all’Appaltatore, dovrà da questi essere sistemato in cantiere e custodito sia prima che successivamente alla loro posa in opera.
ART.D.25 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO TV
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati dall’impresa nel rispetto di tutte le disposizioni e norme in vigore.
Dovranno essere rispettate le norme CEI, le prescrizioni dei VV.FF., dell’ENEL , della TELECOM e delle ASL, ecc.
Gli impianti dovranno essere eseguiti per tipologia e posa agli standard qualitativi e funzionali presenti nella struttura.
ART.D.26 IMPIANTO DI MESSA A TERRA ED EQUIPOTENZIALE
. In tutti i nuovi interventi i collegamenti conduttori PE dovranno essere ispezionabili, al fine di poter verificare la resistenza dei dispersori a terra.
Collettore principale di terra, realizzato da una morsettiera o piastra metallica, al quale andranno collegati i conduttori di terra, i collegamenti equipotenziali ed i conduttori di protezione. Il collettore dovrà essere sistemato in un luogo facilmente accessibile per eventuali controlli.
PE conduttori di protezione, ai quali andranno collegate tutte le masse metalliche ed i conduttori equipotenziali.
EQP, EQS
conduttori equipotenziali principali e supplementari, per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche dell’edificio; compresa la struttura, le antenne della televisione, le rubinetterie, ecc.
ART.D.27 IMPIANTO IDRICO SANITARIO
L'impianto idrico sanitario comprende le tubazioni in acciaio zincato utilizzate per la realizzazione delle colonne montanti e delle dorsali principali per la distribuzione dell'acqua potabile, fredda e calda, fino all’ingresso dei servizi igienici o dei blocchi di servizi igienici; all’interno dei servizi a partire dalle valvole di intercettazione le reti di distribzuione saranno realizzate con tubazioni in multistrato fino ai singoli terminali..
Lo schema della distribuzione idrica e delle tubazioni di scarico, sarà conforme alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.
Tutte le tubazioni verranno incassate quando possibile nella muratura e, se previsto, negli appositi cavedi o nei controsoffitti.
La ricerca ed eliminazione delle perdite in rete di impianto idrico sanitario o di scarico, sottotraccia, comprende lo smontaggio e rimontaggio dei sanitari, scavi, tagli, fori etc. , il ripristino murario delle tracce, e/o il ripristino dei cartongessi e la fornitura e materiali necessari alla riparazione (tubazioni in genere e piastrelle), allacci, trasporto a discarica delle macerie e quanto altro occorre per dare tutto perfettamente funzionante.
ART. D.28 – SISTEMAZIONI ESTERNE
Le sistemazioni esterne comprendono:
- marciapiede corrente lungo il perimetro esterno di ciascun fabbricato, costituito da pavimentazione in pietrini di cermento, posta su sottofondo di pietrame dello spessore di cm 20
- 25, e massetto di calcestruzzo dello spessore di cm 8, e ciglio in cemento lisciato delle dimensioni non inferiori a cm 5x25 con relativa fondazione, il tutto per una larghezza non inferiore a ml 1.00;
- scale o scalette esterne ed altre eventuali opere murarie necessarie per superare il dislivello fra il piano del marciapiede e quello dell'ingresso o per collegare marciapiedi posti a quota diversa;
- rifacimento parziale o totale di rete fognaria, rete idrica di alimentazione, rete di raccolta acque bianche e creazione di pozzetti e caditoie stradali; creazione di aiuole, vialetti, piazzole etc., eseguiti secondo i grafici di progetto o secondo le direttive impartite dalla D.L.; murature in blocchetti di cemento o in calcestruzzo per muri di sostegno, muri di sottoscarpa, muri di recinzione o di suddivisione proprietà, completi di intonaco, fondazione e copertina in cemento; recinzioni in rete metallica plastificata messa in opera con paletti in ferro zincato su muri, cordoli o direttamente sul terreno; opere varie di giardinaggio con messa in opera di terra vegetale, previa preparazione del suolo e collocamento piante e arbusti anche di alto fusto; impianti condominiali d'illuminazioneesterna; opere in ferro per ringhiere, cancellate e simili;
ART.D.29 PONTEGGI E STRUTTURE DI RINFORZO
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Ponteggi metallici.
Dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai 20 mt. o non conformi allo schema tipofornito dal fabbricante del ponteggio dovranno essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;
- il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;
- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore;
- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale;
- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;
- la base di
ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore dell’area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
- il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali dell’impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti. 29.1Ponteggi a sbalzo.
Saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:
Le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale prospetto servito dal ponteggio;
Il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre sporgere più di 1,20 metri.
29.2 Puntellature. Dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un supporto stabile.
29.3 Travi di rinforzo. Potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie condizioni di applicazione.
PARTE “E” - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. E. 0 – MISURE
Le quantità delle opere comprese nell’appalto saranno determinate generalmente con misure geometriche, escluse quelle opere che verranno di seguito riportate.
ART. E. 1 – SCAVI IN GENERE
- Negli scavi in genere devono intendersi compresi con i prezzi di elenco, anche gli oneri appresso indicati:
- taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc.;
- taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
- paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere; e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- puntellature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali di legname o dei ferri;
- impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;
- ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
1.1 - Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’appaltatore all’atto della consegna, ed all’atto della misurazione;
1.2 – Gli scavi di fondazione saranno computati per volume uguale a quello risultante dal prodotto della base della fondazione per la sua profondità riferita al piano del terreno naturale o al piano di sbancamento se eseguito.
Tuttavia negli scavi con impiego di casseri, paratie o simili, sarà computato anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di
elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti nell’elenco prezzi per le diverse profondità.
ART. E. 2 – RIEMPIMENTO DI PIETRAME A SECCO
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato per il suo volume effettivo, misurato in opera.
ART. E. 3 – DEMOLIZIONE
Le demolizioni verranno valutate in base al volume effettivo prima della demolizione.
I prezzi di elenco comprendono e compensano gli oneri e gli obblighi per l’accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. I materiali che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore verranno addebitati allo stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere. L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall’importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone il Capitolato Generale.
ART. E. 4 - MURATURE IN GENERE
Tulle le murature in genere, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq 1,00.
Nei prezzi minimi delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguanci, canne, spigoli, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,deducendo tulle le aperture di qualsiasi superficie.
ART. E. 5 - PARAMENTI DI FACCIA VISTA
I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quelle per l’eventuale maggior costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.
La misurazione dei paramenti di pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva.
ART. E. 6 - CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni e murature di getto in opera saranno in genere pagati a mc e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo di esecuzione dei lavori.
ART. E. 7 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato cementizio per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli, nonché la posa in opera, sempre ché non sia pagata a parte.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi o piccole i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua vibratura.
ART. E.8 - SOLAI
I solai
interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc come ogni altra opera in cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a mq di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro e travi portanti, esclusi, quindi la presa e l’appoggio sulle murature o travi stesse.
Nei prezzi dei solai è compreso l’onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco. Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura e posa in opera del ferro occorrente, nonché il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a mq dei solai suddetti si applicherà senza maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero' pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.
ART. E. 9 - CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza cioè tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali.
Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisterie mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti.
ART. E.10 - COPERTURA A TETTO
Le coperture a tetto in genere, sono computate a mq misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vari fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero.
Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per i compluvi o alle estremità delle falde, intorno ai lucernari, fumaioli ecc. sono pagate a parte coi prezzi fissati in Elenco Prezzi per detti materiali.
ART. E. 11 - PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente.
Nella misura non sarà compresa l'incassatura dei pavimenti nell’intonaco.
I prezzi a mq di elenco per ciascun genere di pavimento comprende l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti a regola d’arte.
ART. E. 12 - RIVESTIMENTO DI PARETI
I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali, raccordi, gusci, angoli, ecc. che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta o colla della parete da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.
ART. E. 13 - POSA IN OPERA DI XXXXX XXXXXX NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali previsti in elenco, saranno applicati alle superfici o ai volumi, dei materiali in opera, determinato con criteri di cui all’art. E 14. Detti prezzi comprendono ogni e qualsiasi onere per ottenere il materiale finito in opera.
ART. E. 14 – INTONACI E TINTEGGIATURE
I prezzi degli intonaci e delle tinteggiature saranno applicati alla superficie intonacata previa detrazione dei vuoti superiori a mq. 1,00 senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene
e simili che
sono così compensate. Questo metodo di misurazione varrà sia per superfici piane che curve.
ART. E. 15 – INFISSI
Gli infissi come porte, finestre, vetrate, e simili si misureranno sul perimetro esterno dei telai fissi senza tener conto dei cassonetti coprirullo, dei rampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le pareti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso escluso compreso come sopra il telaio maestro, se esistesse.
Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm 5 in larghezza e cm 20 in altezza; le mostre e contromostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo, ed infine i controsportelli e rivestimenti saranno anch’essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a mq in luce degli stipiti compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccogli-cinghie, anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra; qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei Lavori.
La posa in opera delle finestre con controsportelli non si misura a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle finestre.
ART. E. 16 - LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso. I prezzi verranno applicati al peso effettivo e determinato prima della loro posa in opera con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore.
Nei prezzi dei lavori in metallo, è compreso ogni compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
ART. E. 17 - CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
I canali di gronda e i tubi pluviali saranno misurati a ml in opera, senza ciò tener conto delle parti sovrapposte.
E’ compreso nei prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte e pezzi speciali per l'ancoraggio.
E’ compreso altresì l'onere per la pulitura e verniciatura.
ART. E. 18 - TUBAZIONI IN GENERE
Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioé il peso del piombo e delle staffe, per i quali nulla verrà corrisposto all'Appaltatore, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o dell'acciaio.
La valutazione delle tubazioni sarà fatta al ml misurato lungo l'asse della tubazione, senza tener conto delle compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo i seguenti coefficienti: curve, gomiti e riduzioni = 1; braghe semplici
= 1,25;
braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso) = 1,75; sifoni = 2,75; riduzioni= 1 di tubo del Ý piu' piccolo.
Il prezzo é comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di scavi e tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e posa in opera di mensole di ferro e di grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza.
ART. E. 19 - VETRI, CRISTALLI E SIMILI.
La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulla superficie delle lastre in opera, senza cioè tener conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive.
Il prezzo è comprensivo del fissaggio delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma.
I vetri ed i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad esso circoscritto. Nel caso di lastre in vetro si avranno le seguenti valutazioni:
a) cristallo float incolore o colorato – superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq;
b) vetro stampato incolore o colorato – superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq;
c) vetrate isolanti termo – acustiche (vetrocamera) – superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq;
d) pareti con profili “U-Glass” modulo mm.270 – superficie calcolata in base al multiplo di mm.250 nel senso di orditura dei profili di vetro.
Le pareti in profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate sempre in base alla superficie effettiva misurata a lavori eseguiti.
I prezzi fissati per le opere descritte si intendono comprensivi di tutto quanto richiesto per la completa esecuzione delle stesse.
ART. E. 20 – IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO TV.
L'impianto elettrico, telefonico e tv verrà computato secondo quanto indicato nell'Elenco prezzi annesso al Capitolato.
ART. E. 21 – IMPIANTO TERMICO – IDRICO – SANITARIO.
La valutazione delle tubazioni utilizzate per la realizzazione e messa in opera degli impianti termici, idrosanitari, gas, antincendio e innaffiamento sarà effettuata, salvo altre precisazioni, separatamente per ciascun elemento dei suddetti impianti secondo i criteri riportati qui di seguito:
1) Tubazioni e canalizzazioni: la quantificazione delle tubazioni sarà eseguita secondo i criteri già fissati per tali opere e riportati espressamente nell’articolo relativo.
2) Apparecchiature: le caldaie ed i bruciatori saranno valutati a numero in relazione alle caratteristiche costruttive, alla potenzialità ed alla portata del combustibile. I radiatori, gli strumenti di misura e di controllo, gli accessori e le parti del circuito e terminali saranno valutati a elemento e comprenderanno, incluso nel prezzo, la verniciatura antiossidante degli elementi, i pezzi speciali, i giunti, gli ancoraggi e le rubinetterie di controllo.
Tutti gli scambiatori di calore, le elettropompe, vasi d’espansione, riduttori di pressione, filtri e addolcitori saranno valutati a numero ed il prezzo dovrà comprendere i pezzi speciali, i giunti e raccordi necessari al completo funzionamento.
I serbatoi autoclave o i gruppi completi autoclave saranno valutati a numero ed in relazione alle caratteristiche costruttive, alle portate ed alla prevalenza di esercizio includendo anche i pezzi speciali, i giunti, raccordi ed eventuali ancoraggi.
Le griglie di areazione, gli anemostati, le bocchette, i silenziatori saranno misurati in metri quadrati effettivamente installati ed il prezzo dovrà comprendere i pezzi speciali, i giunti, raccordi ed eventuali ancoraggi.
I componenti di regolazione elettronica saranno valutati a numero ed il prezzo dovrà comprendere la fornitura, la posa in opera e la configurazione degli stessi.
La fornitura e la posa in opera degli apparecchi igienico sanitari e la predisposizione dell’allaccio idrico e di scarico degli stessi apparecchi saranno valutati a numero e sono comprese tutte le spese murarie necessarie per dare il lavoro finito a regola d’arte. Nella fornitura e la posa in opera degli apparecchi igienico sanitari è compresa la rubinetteria e tutti gli accessori occorrenti per darli in opera perfettamente funzionanti.
ART. E.22 - MANO D'OPERA
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento alla Direzione Lavori.
ART. E. 23 - NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti ai materiali di consumo, all'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Nel
prezzo del
noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese del trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Per il montaggio degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
ART. E. 24 - TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume ed a peso, con riferimento alla distanza.
ART. E. 25 – MATERIALE A PIE’ D’OPERA O IN CANTIERE
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici.