Disposizioni applicative per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”
Allegato 1
Disposizioni applicative per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”
Art. 1 Finalità
Il presente atto detta le disposizioni applicative per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e della Circolare del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MIPAAF n. 2306 del 13/06/2016 “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1- ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”.
Ai fini del presente atto si intende per:
Art.2 Definizioni
«sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 - ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
«servizi di consulenza»: l’insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
«destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
«organismo di consulenza»: l’organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all’art. 1 -ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
«ambiti di consulenza»: ambiti di cui all’art. 1 - ter , comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , e di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016), nel quale il consulente può prestare la propria opera;
«consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
«riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell’organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto 3 febbraio 2016;
«Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.
Art.3
Finalità del sistema di consulenza aziendale
Gli organismi di consulenza in agricoltura, riconosciuti ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016, promuovono l’attivazione di servizi di consulenza rivolti agli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, per migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale dell’azienda e dell’impresa.
In particolare, la consulenza risulta determinante al fine dell’introduzione dell’innovazione nelle zone rurali, ad esempio, quale strumento per favorire l’introduzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare, ma anche, trasversalmente, per favorire le attività di natura economica, ambientale e sociale.
Art.4 Soggetti richiedenti
Possono presentare richiesta di riconoscimento gli Organismi pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e all’art. 6 del presente atto.
Possono accedere al sistema di consulenza:
- organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza privati anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. Non è previsto il riconoscimento di soggetti costituiti in forme associative temporanee (A.T.I. o A.T.S.);
- organismi pubblici ovvero Enti pubblici istituzionalmente competenti, in ambito agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale.
Art.5
Descrizione degli ambiti di consulenza
I soggetti richiedenti il riconoscimento di cui all’art.5 del Decreto 3 febbraio 2016 devono avere tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e svolgere attività di consulenza in almeno uno dei seguenti ambiti (indicati nell’Allegato 1 al Decreto 3/02/2016 e ss.mm.ii.):
A. rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
B. adozione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso Xxx. (UE) n. 1307/2013;
C. adozione delle misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento delle aziende agricole, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera (compreso lo sviluppo di filiere corte), all'innovazione e all'orientamento al mercato, nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
D. i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’art. 11, paragrafo 3 della Direttiva 2000/60/CE;
E. rispetto dei requisiti adottati dagli Stati membri a livello di beneficiari per attuare l'articolo 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
F. rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
G. consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.
Possono essere oggetto di consulenza anche altri ambiti pertinenti quali:
H. la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione dell’attività economica dell’azienda agricola;
I. la gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
J. i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all’articolo 28, paragrafo 3 e all’articolo 29, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
K. problematiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla tutela delle acque (All. I del Reg. (UE) n. 1306/2013);
L. misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
M. profili sanitari delle pratiche zootecniche;
N. innovazione tecnologica ed informatica, agricoltura di precisione e trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.
Art.6
Requisiti per la richiesta di riconoscimento degli Organismi pubblici e privati
Per poter richiedere il riconoscimento l’organismo di consulenza deve:
1) possedere almeno una sede legale in un paese dell’Unione Europea;
2) contemplare, tra le proprie finalità statutarie, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale;
3) disporre di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e regolarmente formati. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza:
- gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza;
- i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all’ambito di consulenza non iscritti ai relativi albi, secondo quanto previsto nella “Tabella correlazione ambiti della consulenza con i titoli di studi”, Allegato 2 al presente atto, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a. esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell’assistenza tecnica o della consulenza nell’ambito o negli ambiti per il quale il consulente intende prestare il servizio, documentata da attestazioni dei datori di lavoro o degli organismi di consulenza;
b. attestato di frequenza con profitto per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base, che rispetti i seguenti criteri minimi: essere stata svolta da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo; avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza; prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi, con periodicità almeno triennale, come previsto all’art. 4 comma 6 del Decreto 3 febbraio 2016.
I requisiti suddetti devono essere posseduti da tutti i consulenti al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento.
4) garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'art. 13, comma 2, del Reg. UE 1306/2013. In particolare, l’organismo di consulenza, così come i singoli esperti erogatori dei servizi di consulenza di cui si avvale l’organismo stesso, non può svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni. Gli elementi di separatezza delle funzioni sono dettagliati nella circolare del MiPAAF n. 2306 del 13 giugno 2016 e sono di seguito riportati:
- quelle finalizzate alla gestione da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza), anche ai fini dell’aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l’erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi in ossequio a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, numero 5 che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo;
- quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.
Sono inoltre incompatibili e, pertanto, non possono essere riconosciuti quali fornitori di servizi di consulenza:
- i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici nel settore agricolo;
5) impegnarsi al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 (2) del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari il consulente deve essere, altresì, in possesso del certificato di abilitazione di cui all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 14/08/2012, n. 150.
Per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o per le norme di sicurezza connesse alla azienda agricola il consulente deve essere in regola con gli obblighi di formazione previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, non dovranno trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria e concordato preventivo.
La dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il Mod. A – Richiesta di riconoscimento, Allegato 3 al presente atto.
Art.7
Modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento
I soggetti richiedenti devono presentare istanza di riconoscimento all’indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli organismi di consulenza, unitamente alla seguente documentazione:
a. elenco dei documenti trasmessi;
b. richiesta di riconoscimento (Mod. A) Allegato 3;
c. copia di un documento di identità in corso di validità del libero professionista/legale rappresentante dell’organismo di consulenza sottoscrittore della richiesta di riconoscimento;
d. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente (ove ricorra il caso);
e. copia del contratto di locazione/titolo di proprietà/comodato d’uso della sede operativa, opportunamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (ove ricorra il caso);
f. copia del certificato di destinazione d’uso della sede operativa rilasciato dal Comune ovvero valida documentazione rilasciata dagli uffici preposti attestante l’iter procedurale in corso per il rilascio (ove ricorra il caso);
g. copia del certificato di abitabilità/agibilità dei locali della sede operativa rilasciato dal Comune ovvero valida documentazione rilasciata dagli uffici preposti attestante l’iter procedurale in corso per il rilascio (ove ricorra il caso);
h. elenco delle attrezzature e delle apparecchiature presenti in sede (ove ricorra il caso);
i. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere a cura di tutto il personale dello staff tecnico deputato a svolgere la consulenza utilizzando il Mod. B – Dichiarazione sostitutiva del Tecnico, Allegato 4 al presente atto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
j. curricula formato europeo di tutto il personale che fa parte dello staff tecnico (responsabile tecnico e consulenti);
Nel caso in cui il professionista o l’ente di consulenza non abbiano una sede operativa non sarà necessario allegare la documentazione indicata dalla lettera e alla lettera h.
Nel caso in cui uno o più dei citati documenti prodotti risultino incompleti sia sotto il profilo della forma che del contenuto, verrà richiesto di fornire, nel termine di 10 giorni, chiarimenti e/o integrazioni. Il mancato invio di quanto richiesto nel suddetto termine, o qualora i chiarimenti e/o le integrazioni eventualmente fornite non risultino idonei alla regolarizzazione della documentazione prodotta, l’istanza di riconoscimento sarà considerata irricevibile.
Le domande di riconoscimento, corredate della relativa documentazione, potranno essere presentate alla regione Lazio, senza soluzione di continuità, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito ufficiale della Regione dell’apposito avviso, utilizzando i modelli predisposti.
Art. 8
Modalità istruttorie e di riconoscimento
1. L’istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze pervenute viene effettuata dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo regionale, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo.
2. Il Direttore della Direzione regionale competente, con apposito provvedimento:
a) individua e incarica i funzionari responsabili delle istruttorie delle domande di riconoscimento, anche mediante l’istituzione di apposito gruppo di lavoro;
b) approva le richieste di riconoscimento degli Organismi di consulenza;
c) rigetta le domande di riconoscimento non ammissibili con l’indicazione delle motivazioni.
3. Il procedimento di riconoscimento si articola nelle seguenti fasi:
a) Verifica di ricevibilità delle domande
La verifica di ricevibilità delle domande è volta a rilevare:
- la corretta modalità di invio dell’istanza;
- la presenza e la validità della documentazione richiesta. Nel caso in cui uno o più dei citati documenti prodotti risultino incompleti sia sotto il profilo della forma che del contenuto, verrà richiesto di fornire, nel termine di 10 giorni, chiarimenti e/o integrazioni. Il mancato invio di quanto richiesto nel suddetto termine, o qualora i chiarimenti e/o le integrazioni eventualmente fornite non risultino idonei alla regolarizzazione della documentazione prodotta, l’istanza di riconoscimento sarà considerata irricevibile.
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b) Istruttoria delle domande
L’istruttoria delle domande attiene al controllo sulla documentazione prevista relativa ai requisiti professionali del soggetto proponente.
Il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione viene effettuato a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000.
A conclusione della fase istruttoria, per ogni domanda, viene redatto un verbale finale di istruttoria dal funzionario o dal gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria.
c) Provvedimento finale
Sulla base delle sopracitate risultanze istruttorie, il Direttore della direzione regionale competente, provvede, con proprio atto, a riconoscere o negare il soggetto richiedente quale Organismo di consulenza.
Il provvedimento dirigenziale viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio: l’esito verrà notificato al soggetto proponente.
Il riconoscimento di Organismo di consulenza decorre dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale ed è valido esclusivamente per le attività e servizi da svolgersi per la consulenza aziendale di cui all’art.5 delle presenti disposizioni.
La medesima procedura verrà utilizzata per la trasmissione degli eventuali provvedimenti di revoca o di modifica dei requisiti degli organismi di consulenza riconosciuti.
Art. 9
Elenco regionale e registro nazionale
Al fine di garantire la massima trasparenza e la più ampia e diffusa informazione a tutti i potenziali destinatari della consulenza, gli Organismi di consulenza riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato “Elenco Regionale dei Organismi di consulenza”,
L’elenco è pubblicato sul portale regionale (xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx) e riporta per ciascun Organismo riconosciuto in particolare le seguenti informazioni:
a. denominazione;
b. natura giuridica;
c. regione;
d. provincia;
e. comune;
x. xxxxxxxxx;
g. codice fiscale
h. Partita IVA;
i. numero e data del provvedimento di riconoscimento regionale;
j. tipologie dei servizi offerti e dei settori/ambiti di intervento;
k. numero di consulenti (nome, cognome, codice fiscale/Xxxxxxx Xxx, ambito di intervento, data di iscrizione/modifica).
A fronte di nuove istanze di riconoscimento ovvero di richieste di modifica dei requisiti per gli Organismi già riconosciuti, la struttura regionale competente provvede all’aggiornamento del suddetto elenco regionale.
La Regione Lazio ai sensi dell’art.6 del Decreto 3 febbraio 2016, in via informatica entro 30 giorni dalla data del riconoscimento, trasmette i dati relativi al riconoscimento e/o eventuali modifiche degli Organismi consulenza, che alimentano il Registro Unico Nazionale, secondo un “Modello Unificato” definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome.
Nelle more della realizzazione di quanto previsto dal predetto articolo, il Ministero ha comunicato alle regioni con nota n. 0010084 del 20/03/2017 l’affidamento ad ISMEA dell’incarico di realizzare una banca dati degli organismi riconosciuti a livello regionale e la predisposizione di una piattaforma on line al fine di una ampia consultazione ISMEA provvederà, inoltre, ad archiviare i dati e renderli fruibili per la consultazione pubblica.
Sulla base delle predette indicazioni, la Regione Lazio provvederà alla trasmissione delle informazioni, mediante l’invio della lista degli organismi riconosciuti, secondo le indicazioni delle linee guida allegate alla suddetta nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando un file excel con una struttura predefinita dall’ISMEA.
La medesima procedura verrà utilizzata per la trasmissione degli eventuali provvedimenti di revoca o di modifica dei dati degli organismi di consulenza riconosciuti.
Art.10
Mantenimento dei requisiti di riconoscimento ed eventuali variazioni
1. L’Organismo di consulenza riconosciuto è tenuto al mantenimento dei requisiti di cui all’art.6 che hanno portato al riconoscimento.
2. Durante il periodo di validità del riconoscimento, i soggetti riconosciuti devono comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati nella domanda di riconoscimento entro 15 giorni dall’avvenuta variazione; se tali modifiche dovessero riguardare i requisiti di idoneità si procede ad una nuova istruttoria e, in caso negativo, si provvede ad avviare la procedura di revoca del riconoscimento.
3. La mancata comunicazione delle variazioni di cui sopra che incidono sui requisiti di idoneità, entro il termine stabilito, determina l’avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
Art.11 Controlli
Con cadenza almeno annuale verrà attuata, mediante controlli a campione, la vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento.
I controlli a campione si svolgeranno secondo le seguenti modalità: estrazione annuale di un campione casuale di Organismi (pari al 10%) dall’universo costituito dal totale degli organismi riconosciuti dalla Regione Lazio alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento. Verranno esclusi dall’universo gli organismi riconosciuti sottoposti a verifica nel piano di vigilanza dei 2 anni precedenti e quelli riconosciuti nei due anni precedenti.
Art. 12
Revoca del riconoscimento
La Regione Lazio qualora rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti di riconoscimento, provvederà a redigere contestazione da notificare all’organismo di consulenza riconosciuto, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine, la Regione procederà all’adozione del provvedimento di revoca del riconoscimento.
Il suddetto provvedimento sarà notificato all’organismo di consulenza, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx canale: agricoltura – atti amministrativi.
Il provvedimento verrà, inoltre, trasmesso, con le modalità descritte all’art.9 del presente atto, all’ISMEA per la cancellazione dell’organismo di consulenza dalla banca dati degli organismi riconosciuti a livello regionale.
Art.13
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016.
La Regione Lazio, con sede in xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), che abroga la Direttiva 95/46/CE, e ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, fornisce di seguito l’informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti per il riconoscimento quale organismo di consulenza ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016.
Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati per l’espletamento delle procedure di riconoscimento quale organismo di consulenza ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, si informa che:
• i dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità sopra riportate. In particolare saranno trattati i dati personali (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, curriculum vitae, informazioni relative al reddito, stato di famiglia, etc.) nonché i dati di cui all’art.10 del GDPR (“Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”);
• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in relazione alle finalità sopra descritte, per il corretto sviluppo della istruttoria e di tutti gli ulteriori adempimenti procedimentali. Ne consegue che il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti determinerà per l’istante l’impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
• i dati personali forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”; il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR;
• i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare ai sensi dell’articolo 28 del GDPR;
• i dati potranno essere comunicati:
- a tutte le strutture della Regione preposte a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
- a personale e collaboratori in qualità di responsabili e persone autorizzate al trattamento dei dati; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali;
- ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati o adempimento degli obblighi di legge;
• i dati personali non sono soggetti a diffusione;
• i dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nonché per la definizione dei relativi procedimenti e all’espletamento di tutte le attività connesse alla conclusione degli stessi, nonché agli adempimenti degli obblighi di legge.
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx. Come previsto dall’art. 00 xxx XXXX, xx Xxxxxxx Xxxxx ha proceduto a designare, con delibera di Giunta regionale n. 230 del 15 maggio 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: XXX@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato inviando una richiesta alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Xxx xxx Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxx (XXX: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx Tel. 00 0000 0000). L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell’interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l’interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
Art.14
Disposizioni in materia di ricorsi
Avverso i provvedimenti definitivi emanati dalla Regione è diritto dell’interessato presentare ricorso, alternativamente secondo le seguenti modalità:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.