TRA
Allegato 3.2
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO, CON XXXXXXX
ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI
TRA
Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXX, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,
e
, con sede legale
in – C.F. e P. IVA ,
rappresentata da , in qualità di legale rappresentante della , di seguito indicato come Soggetto Gestore.
SEZIONE I
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO
Art. 1
Oggetto e finalità del servizio
1. La Comunità di accoglienza genitore/bambino, di seguito Comunità, è un servizio residenziale che accoglie temporaneamente gestanti e genitori con minori, che presentano difficoltà nel garantire l’accudimento, la protezione e l’educazione e si configura come intervento con una funzione prevalente di tutela e protezione sociale, realizzato presso strutture dedicate, in forma di convivenza.
2. Le finalità della Comunità sono orientate a:
a) sostenere e valorizzare le funzioni genitoriali, attraverso interventi di sostegno, osservazione e valutazione delle funzioni genitoriali rivolte alle esigenze di cura e tutela del minore;
b) promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale del genitore, tramite azioni di sostegno psico-relazionale e il coinvolgimento attivo nelle ordinarie attività
domestiche di vita e gestione economica, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese;
c) realizzare percorsi di orientamento e accompagnamento all’autonomia personale, familiare, abitativa, economica e lavorativa.
3. La Comunità, all’interno di un lavoro di rete con i servizi coinvolti, mantiene regolari rapporti di collaborazione e interlocuzione con la famiglia di origine e con le altre persone significative del nucleo, sollecitando, laddove possibile, esperienze socializzanti anche all’esterno del contesto comunitario.
4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle “Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell’aggregazione funzionale: area età evolutiva e genitorialità ambito residenziale”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (Allegato 2), di seguito Linee di intervento.
Art. 2
Destinatari del servizio di Comunità
1. La Comunità accoglie nuclei formati da un genitore con uno o più figli che si trovano in difficoltà personale nel garantire l’accudimento, il mantenimento e l’educazione del/i figlio/i, anche derivante anche da situazioni di violenza.
2. I minori hanno un’età compresa tra 0 e 12 anni con la possibilità di norma di estendere anche a figli di età superiore, ma sempre minorenni, al fine di garantire l’unità familiare.
3. La Comunità accoglie gestanti indicativamente dal 7° mese di gravidanza in poi, in via eccezionale anche minorenni.
4. Nei casi di pronta emergenza, per bisogni indifferibili, è possibile accogliere nuclei provenienti da fuori provincia, per il tempo massimo di 5 giorni. I relativi costi restano a carico del bilancio provinciale.
5. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inseriti nuclei provenienti da fuori provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d’attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.
6. In caso di accoglienza di soggetti provenienti da fuori provincia il Soggetto Gestore della Comunità è tenuto ad addebitare all’ente inviante la retta prevista al successivo articolo 7, comma 5.
Art. 3
Modalità e tempi di attivazione del servizio e di dimissione
1. L’inserimento dei nuclei genitori/bambini presso la Comunità può essere programmato oppure può avvenire con modalità di urgenza/emergenza.
2. Nel caso di accoglienze programmate, l’ammissione avviene su proposta del Servizio sociale, attraverso la seguente modalità:
a) segnalazione da parte del servizio sociale territoriale, attraverso un primo contatto con i coordinatori delle varie Comunità ed invio di una scheda della richiesta di accoglienza, secondo il modello definito dal Progetto Quadro (P.Q.), al tavolo di coordinamento composto da Provincia e dai Soggetti gestori della varie Comunità per una valutazione congiunta della situazione;
b) segnalazione di risposta da parte del Soggetto gestore individuato dal gruppo di coordinamento in applicazione dei parametri di valutazione e scelta di cui all’art. 4, comma 3, lettera a);
c) incontro di presentazione da parte del Servizio sociale territoriale della situazione ed invio di una relazione informativa, possibilmente prima dell’ingresso;
d) incontri di approfondimento tra servizio sociale e Soggetto gestore e, se significativi, con altri soggetti e servizi coinvolti;
e) incontro di conoscenza del nucleo familiare;
f) definizione del Progetto educativo individualizzato (P.E.I.), a seguito di un accordo tra persone accolte, Soggetto gestore, Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti.
3. Le richieste di accoglienza con modalità di urgenza/emergenza possono essere realizzate in seguito a provvedimenti della Magistratura e/o delle Forze dell’ordine, oppure su invio del servizio sociale (art. 403 c.c.). Nel caso di accoglienza di un nucleo in situazione di emergenza, il Soggetto Gestore dovrà informare immediatamente il Servizio sociale competente al fine di concordare e programmare gli interventi successivi. In questo caso si dovrà valutare, con le modalità previste all’art. 4, comma 1, se l’accoglienza può continuare nella stessa Comunità o presso un altro soggetto che eroga il medesimo servizio. La valutazione tiene conto della situazione specifica e della condizione complessiva del servizio.
4. Le modalità di dimissione sono definite nel P.E.I. e saranno concordate tra le persone accolte, il Soggetto Gestore, il Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti e comunicate alla Provincia. Le dimissioni avvengono in base al progetto di accoglienza, in seguito al perseguimento degli obiettivi individuati, e rimodulando gli interventi in base ai singoli percorsi. Il processo di dimissione include
idonee azioni di supporto e accompagnamento mirato all’autonomia, tenuto conto delle esigenze di supporto definite nel piano e del mandato attivo in carico ai servizi.
5. Al fine di promuovere il percorso di sostegno e autonomia delle persone accolte, la durata dell’accoglienza è al massimo di un anno. L’eventuale permanenza oltre il limite di un anno deve essere documentata e motivata nel P.E.I. e concordata con il Servizio sociale competente e con la Provincia.
6. L’accoglienza in situazioni di emergenza ha una durata massima di 40 giorni, superati i quali, qualora la permanenza presso la medesima struttura, o altro servizio similare, si renda necessaria, viene attivato il percorso ordinario di inserimento programmato, secondo le modalità individuate al comma 2 del presente articolo.
Art. 4
Accoglienza presso la Comunità
1. Il progetto di accoglienza dei nuclei familiari presso la Comunità Genitore/bambino si sviluppa nelle seguenti tre fasi distinte, articolate in base alla condizione delle singole situazioni, tenuto conto del P.Q. a favore del nucleo così come previsto nelle Linee di intervento:
a) FASE DEL PRIMO INSERIMENTO: riguarda il primo periodo di accoglienza, programmata o in via di urgenza, del genitore con il/i bambino/i, volta a garantire funzioni di protezione, tutela, soddisfacimento dei bisogni essenziali e l’instaurazione della relazione di aiuto. Nell’ambito di questa prima fase si avvia il processo di conoscenza, si effettua una prima osservazione della situazione del nucleo e delle capacità genitoriali ove richiesto, e si approfondiscono le problematiche che hanno portato all’intervento. In questa fase è prevista la definizione delle finalità del progetto di accoglienza e l’elaborazione del P.E.I.. Il
P.E.I. è elaborato in maniera congiunta con il nucleo accolto, incluso se possibile l’eventuale altro genitore e/o la famiglia di origine, e con i servizi coinvolti. Il Piano individua gli interventi più adeguati da attivare in vista del superamento della condizione di criticità rilevata, e i relativi tempi di realizzazione. Per l’osservazione e la predisposizione del P.E.I dovranno essere applicati i metodi indicati nel progetto presentato in sede di procedura selettiva/comparativa. Il
P.E.I. è sviluppato in forma coerente con il P.Q. riferito al nucleo familiare. Questo periodo si concentra nei primi 2 mesi di accoglienza, salvo accordi specifici con il Servizio sociale competente per eventuali deroghe motivate;
b) PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del P.E.I. e sarà quindi necessario creare interazioni tra tutti i servizi coinvolti nella situazione per realizzare un integrato lavoro di rete, al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto. La durata di questa fase può arrivare fino a 7/8 mesi.
c) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase, in base alle finalità generali di ciascun inserimento, prevede il termine del progetto di accoglienza, con il superamento della condizione di difficoltà vissuta dal nucleo e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto che deve svolgersi anche in termini di progressiva riduzione delle coperture e maggiore sperimentazione in autonomia da parte dei nuclei accolti per determinate funzioni e attività in vista della dimissione e nel garantire il raccordo con i contesti individuati, assicurando anche, se necessario, interventi di accompagnamento mirati a percorsi verso l’autonomia, così come previsti dall’articolo 7 comma 4, in collegamento con agenzie e servizi esterni in ambito lavorativo, abitativo ed educativo. La durata di questa fase può variare da 2 a 3 mesi.
2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i nuclei familiari o con ogni singolo individuo mediante interventi specifici.
3. Nella realizzazione dei progetti di accoglienza, i gestori delle Comunità assicurano:
a) la collaborazione con la Provincia e con gli altri soggetti che gestiscono il medesimo servizio al fine di definire il servizio di accoglienza più adeguato per i diversi nuclei, tenendo conto dei seguenti parametri: lo stato di bisogno, la disponibilità di posto, la congruità della segnalazione, le caratteristiche dei nuclei già ospitati;
b) la massima collaborazione nell’individuazione, condivisione e utilizzo di modalità e strumenti di valutazione comuni, al fine di facilitare il passaggio di informazioni con il Servizio sociale competente, con gli altri soggetti gestori del medesimo servizio e con altri soggetti del territorio eventualmente coinvolti;
c) l’utilizzo degli strumenti e dei criteri per l’osservazione e la valutazione delle competenze genitoriali indicati nel progetto presentato per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
Art. 5
Presidio degli operatori presso la Comunità
1. Con riferimento al presidio degli educatori/operatori sociali presso le Comunità il numero degli educatori/operatori sociali che compongono l’équipe educativa, possibilmente di entrambi i generi, deve essere di:
a) almeno 4,5 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 6 nuclei familiari presenti;
b) almeno 0,75 educatori/operatori sociali aggiuntivi per ogni nucleo familiare accolto oltre i 6.
2. Il presidio notturno richiesto per la Comunità è passivo ed è garantito da un educatore/operatore sociale.
Art. 6
Struttura della Comunità
1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura per il servizio di Comunità, che può essere costituita da uno o più alloggi purché attigui, situata nei comuni di Trento o di Rovereto, in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, idonea allo svolgimento esclusivo del Servizio, con i seguenti ulteriori requisiti:
a) la disponibilità di una cucina e lavanderia/stireria comune;
b) la disponibilità di uno spazio esterno o la presenza di un parco nelle vicinanze.
2. La Comunità può accogliere fino a nuclei familiari. Nel limite del contributo concesso, in deroga a tale numero massimo e per non più di 90 giorni all’anno, in caso di necessità e di urgenza, il Soggetto Gestore accoglie un ulteriore nucleo familiare presso la medesima struttura, dandone comunicazione alla Provincia.
Art. 7
Altri obblighi e prerogative del soggetto gestore
in relazione allo svolgimento del Servizio di Comunità
1. In riferimento agli obblighi e alle prerogative del Soggetto Gestore in relazione alla Comunità, si applica quanto previsto per gli obblighi e prerogative comuni a carico del soggetto previsti all’articolo 18.
2. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l’utenza, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato B al Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo.
3. Per far fronte ad eventuali situazioni di nuclei accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell’assistenza, sono riconosciute massimo n. 200 ore aggiuntive all’anno. L’attivazione di tale opzione avviene previa autorizzazione da parte della Provincia.
4. Per l’attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione, sono riconosciute massimo n. 180 ore aggiuntive all’anno, per Comunità che rendono disponibili fino a 6 posti per nuclei, mentre, per Comunità che rendono disponibile un numero di posti per nuclei superiore a 6, il massimo di tali ore
aggiuntive è pari a 250.
5. Il Soggetto Gestore addebita al Comune di residenza l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera in Comunità definita in euro 95,00 per genitore ed euro 76,00 per ciascun figlio.
SEZIONE II ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI
Art. 8
Oggetto e finalità del servizio
1. Gli interventi di “Accoglienza nuclei familiari”, di seguito Accoglienza o Accoglienze, annessi alle Comunità si configurano quali interventi residenziali realizzati presso specifici contesti abitativi rientranti nella medesima gestione. Tale condizione è richiesta al fine di assicurare una presa in carico unitaria e di filiera, in particolare a supporto dei percorsi di uscita dalle Comunità, ma non solo. Le Accoglienze possono essere realizzate sia a favore di un unico nucleo familiare che nella forma della coabitazione, in base alle specificità dei contesti e dei nuclei accolti.
2. Le Accoglienze sono finalizzate al sostegno delle autonomie personali e genitoriali, al monitoraggio dello sviluppo del bambino, all’accompagnamento al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, attraverso un’azione di affiancamento con un livello di protezione e copertura calibrato sul bisogno. Il percorso di accoglienza permette al genitore di acquisire le competenze per un’adeguata cura di sé e dei propri figli e di sviluppare una rete di riferimento nel territorio. I percorsi mirano a favorire il consolidamento delle competenze acquisite, con riferimento alle funzioni di cura ed educative verso i minori, alle condizioni a supporto dell’autonomia e al positivo inserimento nel contesto di vita, favorendo anche il progressivo rientro nel territorio di appartenenza, attraverso lo sviluppo di reti locali di prossimità e sostegno in collaborazione con il Servizio sociale competente.
3. Il percorso di accoglienza mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo del genitore accolto nella realizzazione del progetto di sostegno e di autonomia che lo riguarda, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.
Art. 9
Destinatari del servizio
1. Le Accoglienze si rivolgono a nuclei monogenitoriali con uno o più figli e donne gestanti indicativamente dal 7° mese di gravidanza in poi, in uscita dalle Comunità, che
necessitano ancora di essere sostenuti nello sviluppo delle capacità genitoriali e nella costruzione di un’autonomia personale, relazionale, lavorativa e abitativa. Tali nuclei possono essere composti anche da donne e figli vittime di violenza.
2. Il servizio può essere rivolto anche a nuclei che non provengono da un precedente inserimento presso le Comunità e che si trovano comunque in una situazione di difficoltà nel garantire l’accudimento, il mantenimento e l’educazione dei figli, eventualmente derivante anche da situazioni di violenza, tale da non richiedere l’inserimento presso la Comunità, ma che, in ogni caso, necessitano di un percorso residenziale supportato, da realizzarsi tramite l’intervento di Accoglienza.
Art. 10
Modalità e tempi di attivazione del servizio e di dimissione
1. L’accesso avviene su invio del Servizio sociale competente a seguito di un processo di valutazione che si esplica nella definizione del P.Q., in continuità con l’eventuale percorso svolto presso la Comunità o coerente con altri percorsi in atto. La valutazione prevede la partecipazione del genitore e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Sulla base del P.Q. l’equipe educativa definisce o aggiorna, con il coinvolgimento del genitore e, ove possibile, del minore, il P.E.I. entro 2 mesi dall’inserimento e ne condivide i contenuti con il Servizio sociale competente e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il Soggetto Gestore predispone le relazioni periodiche di verifica. Il P.E.I. individua anche il presidio necessario e la sua articolazione oraria di massima, oltre che le finalità, gli interventi e gli impegni richiesti al nucleo accolto all’interno del progetto.
3. I tempi di permanenza non superano i 24 mesi, con rivalutazione semestrale e con una durata variabile in relazione al P.E.I. e alle potenzialità e risorse di ogni nucleo. E’ fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, previa autorizzazione della Provincia.
Art. 11
Fasi del servizio di Accoglienza
1. Il progetto di accoglienza presso le Accoglienze avviene secondo le medesime fasi previste per il servizio di Comunità indicate all’articolo 4, comprendenti, tenuto conto del P.Q. a favore del nucleo così come definito nelle Linee di intervento:
a) FASE DEL PRIMO INSERIMENTO: riguarda il primo periodo dell’accoglienza. La finalità primaria di questa fase è la definizione del progetto di accoglienza abitativa supportato, con l’elaborazione del P.E.I comprendente l’individuazione
delle finalità, degli interventi e delle funzioni di presidio da parte degli operatori per ciascun progetto di accoglienza. Questo periodo va da 1 a 2 mesi, salvo accordi specifici con il Servizio sociale competente per eventuali deroghe motivate;
d) PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del P.E.I. e sarà quindi necessario creare interazioni tra tutti i servizi coinvolti nella situazione per realizzare un integrato lavoro di rete al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto. La durata di questa fase può arrivare fino a 18 mesi;
e) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase, in base alle finalità generali di ciascun inserimento, prevede il termine del progetto di accoglienza, con il conseguimento degli obiettivi e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto in termini di progressiva riduzione delle coperture e maggiore sperimentazione in autonomia da parte degli nuclei accolti per determinate funzioni e attività in vista della dimissione e nel garantire il raccordo con i contesti individuati e con le agenzie e servizi attivi in ambito lavorativo, abitativo ed educativo. La durata di questa fase può variare da 2 a 4 mesi.
2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i nuclei familiari o con ogni singolo individuo mediante interventi specifici.
3. Nella realizzazione dei progetti di Accoglienza, il Soggetto Gestore assicura:
a) il pieno coinvolgimento dei nuclei accolti nelle attività domestiche di gestione dell’alloggio;
b) la collaborazione con la Provincia e l’integrazione tra i servizi di Comunità e di Accoglienza, sia tra quelli gestiti dal medesimo Soggetto Gestore che anche tra gli altri Soggetti Gestori dei medesimi servizi. Tale collaborazione risulta infatti rilevante al fine di definire il servizio di accoglienza più adeguato per i diversi nuclei, tenendo conto dei seguenti parametri: lo stato di bisogno, la disponibilità di posto, la congruità della segnalazione, le caratteristiche dei nuclei già ospitati;
c) la collaborazione nell’individuazione, condivisione e utilizzo di modalità e strumenti di valutazione comuni, al fine di facilitare il passaggio di informazioni con il Servizio sociale, con gli altri soggetti gestori del medesimo servizio e con altri soggetti del territorio eventualmente coinvolti;
d) l’utilizzo degli strumenti e dei criteri per l’osservazione e la valutazione delle competenze genitoriali indicati nel progetto presentato per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
Art. 12
Presidio degli operatori Accoglienze
1. Il supporto richiesto ai nuclei accolti prevede una funzione di presidio variabile di norma tra le 2 e le 15 ore settimanali per ciascun nucleo accolto, graduabili tenuto conto delle esigenze del nucleo e della fase del progetto di accoglienza.
2. Va garantita la possibilità di contatto degli operatori sette giorni su sette, da parte del soggetto gestore, anche per il tramite della Comunità.
3. Per l’attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione, sono riconosciute un massimo medio di 20 ore annue aggiuntive per posto per nucleo reso disponibile.
Art. 13
Strutture dedicate al servizio di Accoglienza
1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione idonee strutture per il servizio di Accoglienza, costituite da una o più unità abitative in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell’autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, da destinare allo svolgimento delle Accoglienze.
2. Le unità abitative possono essere ubicate presso il medesimo complesso della Comunità, oppure in un contesto abitativo esterno. Nel caso di localizzazione esterna alla Comunità, va assicurata la connessione funzionale e il raccordo tra i due servizi, al fine di garantire:
a) la presa in carico unitaria da parte del Soggetto Gestore;
b) l’intervento tempestivo nel caso di urgenze;
c) il presidio per particolari condizioni di criticità;
d) la fruizione condivisa da parte dei nuclei accolti di spazi e opportunità comuni di conciliazione e relazione.
Art. 14
Altri obblighi e prerogative a carico del soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio delle Accoglienze
1. In riferimento agli obblighi e alle prerogative del Soggetto Gestore in relazione all’Accoglienza, si applica quanto previsto per gli obblighi e prerogative comuni a carico del soggetto previsti all’articolo 18.
2. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del
personale che opera a contatto con l’utenza, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato B al Catalogo.
3. Il Soggetto Gestore addebita al Comune di residenza l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera in Accoglienza definita in Euro 90,00 per nucleo familiare accolto.
SEZIONE III
DISCIPLINA COMUNE ALLE COMUNITÀ E ALLE ACCOGLIENZE
Art. 15
Durata
1. La durata della presente convenzione decorre dal e termina il 31 dicembre 2027.
Art. 16
Clausola sociale
1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell’art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale amministrativo, educativo e ausiliario impiegato nella gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, con esclusione del personale di direzione, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al Bando. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 15 gennaio 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.
Art. 17
Trattamento e requisiti del personale
1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all’art. 16, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
3. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l’eventuale personale subentrato ai sensi dell’art. , l’ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l’utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 1.5 e 1.6 del Catalogo con riferimento alle rispettive tipologie di servizio “Comunità di Accoglienza genitore/bambino” o “Accoglienza nuclei familiari” nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato B al Catalogo.
4. Nel caso di totale assenza di nuclei accolti presso la Comunità o le Accoglienze, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, al fine di concordare l’utilizzo delle risorse professionali a disposizione per azioni di miglioramento del servizio.
5. Il Soggetto Gestore assicura:
a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all’analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all’elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore. La supervisione può essere realizzata anche tramite un piano di supervisione condiviso con la Provincia, comune a tutti gestori dei servizi oggetto della presente procedura;
b) un’adeguata vigilanza sul comportamento e sull’idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d’aiuto;
d) l’intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
e) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti;
f) la messa a disposizione di un automezzo, per l’intero orario del servizio, in
regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti;
g) la definizione, in accordo con la Provincia, di un Piano per la formazione condiviso anche con gli altri soggetti gestori dei medesimi servizi, impegnandosi a realizzare quanto indicato in tema di formazione nella relazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura comparativa/selettiva per il finanziamento del servizio;
h) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro.
6. All’avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l’autorizzazione e l’accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
7. Il soggetto gestore è tenuto a:
a) dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto gestore, una fotografia ed il nominativo dell’operatore;
b) garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni e alle richieste dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali competenti, Magistratura, Forze dell’Ordine, Vigili urbani).
Art. 18
Altri obblighi e prerogative comuni del soggetto gestore in relazione allo svolgimento di entrambi
i servizi di Comunità e di Accoglienza
1. Il Soggetto Gestore assicura:
a) l’attivazione di accordi e collaborazioni con altri soggetti funzionali al percorso di supporto e autonomia dei nuclei accolti quali:
0.1. servizi per l’inserimento lavorativo e abitativo;
0.2. servizi socio-educativi e scolastici per i minori inseriti nelle Accoglienze;
0.3. altri servizi del territorio finalizzati a sostenere percorsi di inclusione e autonomia dei destinatari;
b) il supporto ai genitori accolti nella strutturazione della giornata, tenuto conto del P.E.I., delle funzioni di cura verso i minori, delle attività quotidiane di gestione della casa, dell’attività occupazionale, di relazione nel contesto di vita, inclusa l’adesione alle azioni professionali di supporto dei servizi orientate alla rielaborazione della condizione personale e all’autonomia;
c) l’interlocuzione, ove possibile, con l’eventuale altro genitore e la famiglia di origine;
d) l’attenzione al processo di reinserimento del nucleo familiare nel territorio dove risiede, o dove risiederà, attivando relazioni interpersonali positive con il vicinato e con altri soggetti del territorio;
e) la promozione e la vigilanza dell’assunzione da parte dei nuclei accolti di corretti comportamenti di convivenza all’interno della struttura, rispettosi delle persone, delle cose e delle generali regole di convivenza anche all’interno del quartiere;
f) momenti di verifica sul “clima” all’interno della relazione di aiuto, con particolare attenzione a favorire l’instaurarsi di un positivo contesto relazionale tra i nuclei accolti con gli operatori.
2. Il Soggetto Gestore, inoltre:
a) assicura la presenza e l’aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy:
1) registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti con relativo recapito telefonico, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura;
2) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
3) della documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta con relazione sociale da parte dei Servizi sociali competenti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell’autorità giudiziaria, documenti amministrativi anagrafici, recapiti di una persona di riferimento (famiglia di origine o altre persone significative del nucleo allargato);
b) inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite il sistema informativo “Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo” messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa;
c) adotta il bilancio sociale secondo la tempistica prevista dall'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, e, nelle more della sua adozione, l'elaborazione di una valutazione annuale dell’attività svolta che evidenzi le criticità e gli obiettivi di miglioramento;
d) attribuisce al coordinatore, o suo delegato, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
1) l’organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
2) l’organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell’équipe educativa;
3) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
4) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
5) la costante verifica della qualità del servizio;
6) il contatto regolare e la massima collaborazione con la Provincia, il Servizio sociale competente e le altre Istituzioni esterne;
7) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all’interno dell’équipe educativa e con i Servizi sociali competenti;
e) si impegna ad eseguire, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
f) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere nella struttura secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di una formazione interna messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore;
g) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
h) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
i) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2- bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.
3. Il Soggetto Gestore, per le attività domestiche quotidiane presso la Comunità e all’interno delle Accoglienze, coinvolge i nuclei accolti nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l’équipe educativa.
4. Il Soggetto Gestore individua e applica nei confronti dei nuclei familiari accolti nella Comunità e nelle Accoglienze, adeguate misure di compartecipazione alla spesa
tenuto conto del reddito, secondo criteri condivisi con la Provincia.
5. Nei casi di particolare bisogno di supporto all’autonomia, nelle situazioni di dimissione verso altri contesti a bassa o minima protezione, il Soggetto Gestore assicura a ciascun nucleo un supporto e un accompagnamento individualizzato, anche presso il nuovo contesto individuato, tenuto conto delle singole situazioni. Il supporto dovrà svolgersi indicativamente entro le 6 settimane dal termine dell’intervento residenziale. L’entità del supporto, la sua articolazione e gli obiettivi specifici sono concordati tra il Soggetto Gestore, il nucleo familiare e il Servizio sociale competente.
6. Il Soggetto Gestore è tenuto a sviluppare occasioni di collaborazione e apertura all’interno del territorio ove sono ubicate la Comunità e le Accoglienze, al fine di favorire reti di prossimità e cittadinanza attiva e la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all’interno del contesto di riferimento.
7. Il Soggetto Gestore può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.
Art. 19
Funzioni condivise tra i gestori dei medesimi servizi di Comunità e di Accoglienza
1. Il Soggetto Gestore partecipa, con gli altri soggetti gestori dei medesimi servizi, al gruppo tecnico provinciale per il coordinamento e la condivisione delle seguenti funzioni:
a) gestione condivisa degli ingressi;
b) elaborazione e adozione linee metodologiche e strumenti di osservazione e valutazione comuni, inclusi modelli e strumenti per la valutazione degli esiti degli interventi realizzati;
c) elaborazione condivisa del Piano per la formazione e del Piano di supervisione;
d) programmazione azioni di promozione e/o partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con la finalità dei servizi attivati.
Art. 20
Orario dei servizi
1. Le Comunità e le Accoglienze sono aperte sette giorni su sette, 24 ore su 24.
Art. 21
Sicurezza
1. E’ obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell’inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione di epidemie.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
Art. 23
Accreditamento definitivo
1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
Art. 24
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo
1. Il contributo concesso ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007,
n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro ............., di cui Euro…… per la Comunità ed Euro…… per le Accoglienze. Il totale complessivo del contributo riferito all’intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro , di cui Euro…… per la Comunità ed Euro…… per l’ Accoglienza.
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all’intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, suddivise tra
Comunità e Accoglienze, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:
a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
e) entro il 31 maggio dell’anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.
4. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a) b), c) e d) del precedente comma 3, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all’articolo 12, comma 1 e 2, del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell’utenza e del personale.
5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 3, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all’intero anno, va allegata una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall’articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all’anno. E’ possibile la compensazione, fino ad un massimo del 20% dell’importo totale del contributo annuo concesso, tra quanto previsto per la Comunità e le Accoglienze.
6. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al precedenti commi 4 e 5, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con d.p.g.p. n. 9/2000, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli
estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile. L’importo del contributo potrà essere rideterminato anche in caso di compensazione, per la parte eccedente il limite del 20% di cui al comma 5.
12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.
Art. 25
Vicende soggettive del Soggetto Gestore
1. La cessione dell’attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all’eventuale subentro di un nuovo soggetto nell’assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d’atto dello stesso.
Art. 26
Decadenza e rinuncia al contributo
1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. n. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dal medesimo Regolamento;
d) in caso di decadenza dall’autorizzazione e dall’accreditamento ai sensi dell’art. 16 del Regolamento;
e) in caso di opposizione ai sensi dell’art. 25, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall’art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al d.p.p. n. 3/2018.
3. L’eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all’attivazione e alla conclusione del procedimento per l’individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. E’ fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.
Art. 27
Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione
1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione a partire dal 2025 o al
verificarsi di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio- assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall’esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l’eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo di lavoro potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente a emergenze epidemiologiche o ad altre situazioni di emergenza, si applica quanto previsto al comma 2, se non diversamente previsto dalle disposizioni normative o dai provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.
Art. 28
Vigilanza
1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del Bando.
Art. 29
Disposizioni finali
1. L’eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.