Contract
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE O DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
L’anno
in ,
addì
del mese di ,
TRA
Il Sig. , nato a
il
in qualità di
il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo di Hera Spa (di seguito per brevità HERA), con sede legale in Bologna Viale Xxxxx Pichat 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale n. 04245520376 e P.IVA 03819031208 domiciliato presso la sede legale della società, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale (mandante) – Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa (mandante) affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel bacino di Ravenna e Cesena, ( Concessione del 27 dicembre 2019 (Repertorio n. 27148; Raccolta n. 17487)
E
Il Sig. , nato a ( ) il / / , domiciliato presso la sede
dell’Associazione di “ ”, Via
n.
il quale
interviene nel presente atto in qualità di dell’Organizzazione / Associazione “ ” Codice Fiscale , iscritta presso: Registro del volontariato della Regione Xxxxxx Xxxxxxx numero con determina Provincia di n. del
/ / , autorizzato alla firma di questa convenzione dal Consiglio Direttivo.
E
Il Comune di con sede in Codice Fiscale , rappresentato dal Dirigente del nato a ( ) il / / ,
PREMESSO
1. che il Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i. riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà, spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
2. che, a norma dell’art. 56 dello stesso Decreto Legislativo, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato (di seguito OdV) che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e che dimostrino adeguata attitudine in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
3. che con delibera GC n 85 del 2022 veniva conferito mandato al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena per l’avvio del procedimento di selezione comparativa di associazioni del volontariato ai sensi dell’art 56 del Dlgs n. 117/2017 ai fini della stipula di una convenzione tra il Comune, il Gestore della raccolta rifiuti urbani ed organizzazione del terzo settore, ai sensi dell’art 27 del Contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani sottoscritto da ATERSIR in data 27 dicembre 2019 (Repertorio n. 27148; Raccolta n. 17487) per collaborare in attività integrative e di supporto ai servizi di Igiene urbana indicando i criteri da inserire in detta convenzione, previo assenso di Atersir;
4. che con determina dirigenziale n° 599 dell’ 11/05/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di una associazione di volontariato, oltre allo schema di convenzione, sulla base dei criteri stabiliti nella sopracitata delibera.
5. che l’organizzazione di volontariato si è qualificata partecipando alla procedura comparativa indetta dal Comune di Cesena;
6. che l’ Organizzazione di Volontariato selezionata, il Gestore della raccolta rifiuti urbani, e il Comune di , ritengono opportuno avviare una collaborazione;
7. che Atersir ha avallato il presente accordo con propria comunicazione acquisita al pg. del Comune al n° del
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto il rapporto di collaborazione con l’Associazione ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza su temi ambientali, in materia di raccolta differenziata e corretto conferimento dei rifiuti urbani, di prevenzione della produzione dei rifiuti, di supporto nella segnalazione di abbandono improprio dei rifiuti. Nell’ambito di tali finalità, l’associazione potrà svolgere anche iniziative proprie sulla base di progetti specifici, patrocinate dal Comune, ispirate a scopi di solidarietà sociale rivolte a persone in stato di difficoltà.
Art. 2 Attività a carico dell’ODV
L’Associazione, nei limiti di spesa previsti dalla presente convenzione, ed in piena autonomia organizzativa, si impegna ad eseguire le seguenti attività:
A) interventi di carattere operativo a supporto del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento
1. Segnalazione al referente di HERA di eventuali problemi o richieste tese al miglioramento dei servizi di igiene ambientale erogati dal Gestore: ad esempio fabbisogno di interventi di rimozione di rifiuti nelle zone operative di competenza, per assicurare una miglior qualità del decoro urbano, ove non fosse di fatto possibile attendere l’intervento del gestore Hera con le frequenze programmate;
2. Collaborare alla consegna di piccole dotazioni in occasione di manifestazioni e sagre a stand o cittadini o altri soggetti individuati per l’occasione (ad esempio, guanti, sacchi, altro forniti per l’occasione dal Gestore o dal comune);
3. Sorveglianza delle aree indicate dal Gestore al fine di verificare che in esse le infrastrutture preposte al servizio messe a disposizione dei cittadini (cassonetti; ecopunti, etc.) siano utilizzate correttamente, oltre che sufficienti ad assorbirne il fabbisogno;
4. Partecipazione a campagne promozionali del decoro urbano, per pulizia, rimozione piccoli rifiuti.
5. rimozione scritte, adesivi e sanificazione di arredi urbani (panchine, corrimano, cestini, pali, ecc),
6. Verifica visiva ed eventuale documentazione ( video, foto etc..) della presenza di rifiuti abbandonati in fossi e bordi stradali inerbiti,
7. Attività inerenti la prevenzione della produzione o riduzione dei rifiuti alla fonte quali ad esempio partecipazione a progetti specifici con funzioni attive nel progetto stesso.
B) azioni di comunicazione e informazione a supporto della organizzazione servizio di raccolta anche in ottica di misurazione del rifiuto urbano e controllo delle utenze.
1. Informazione all’utenza circa le corrette modalità di utilizzo dei servizi di igiene urbana;
2. Attività di informazione sul territorio a supporto dello spazzamento per limitare la sosta e agevolare la pulizia meccanica.
3. Attività di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sull’importanza della prevenzione della produzione dei rifiuti, la riduzione degli sprechi alimentari e sulle possibili azioni/comportamenti adottabili allo scopo. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
a. realizzazione di campagne di comunicazione generali rivolte alla cittadinanza sul tema della prevenzione della produzione dei rifiuti e/o degli sprechi alimentari;
b. realizzazione di campagne di comunicazione specifiche, legate a specifici progetti/iniziative di prevenzione, al fine di promuovere il coinvolgimento degli utenti verso l’adozione di particolari misure/attività/comportamenti”.
4. Collaborazione nella comunicazione relativa alle fasi di riorganizzazione dei servizi
ambientali (nuove dotazioni, nuovi punti e modalità di conferimento, volantinaggi, etc..).
5. Controlli sul territorio finalizzati ad impedire o ridurre abbandono di rifiuti o errati conferimenti (esempio: presidiando anche con più turni di volontari) una o due postazioni di cassonetti per più ore interagendo con i cittadini che vi conferiscono.
Gli interventi devono essere realizzati nell’ambito del territorio del Comune di Cesena e in specifico per le zone territoriali in cui è stata dichiarata la disponibilità in sede di selezione comparativa.
Le attività previste nei vari progetti dovranno svolgersi nella piena osservanza:
- delle misure di prevenzione dell’infezione Covid19 vigenti, con assunzione da parte dell'associazione della responsabilità relativa a tutti gli adempimenti di legge.
- Delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi connessi al luogo ed all’attività svolta.
Art. 3 – Capacità tecnico-organizzative e responsabilità
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nell’attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dei servizi indicati all’art. 2, per aver partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati dal Gestore o dall’Associazione o per aver già collaborato in precedenti attività.
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17 l’Assicurazione garantisce che i volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività previste dalla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione garantisce, altresì, che i volontari sono dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale.
L’Associazione solleva da ogni responsabilità il Comune e il Gestore del Servizio Hera Spa per fatti avvenuti nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci e/o di terzi, in dipendenza dell’uso di locali, beni mobili, immobili e/o delle attrezzature.
Le attività previste dovranno svolgersi nella piena osservanza delle misure di prevenzione infortuni e da infezioni Covid 19 vigenti sulla base dei provvedimenti di legge, del governo e degli enti di prevenzione preposti, con assunzione da parte dell'associazione della responsabilità relativa.
Art. 4 – Comunicazioni periodiche
Con cadenza Semestrale o all’occasione di sopravvenute necessità il referente del Gestore si impegna a trasmettere il programma delle attività e le zone interessate.
L’associazione è autonoma nell’organizzazione delle attività di volontariato previste dal progetto pubblicato; Il Coordinatore tecnico dell’Associazione si impegna a trasmettere al Gestore un sintetico documento di programma di interventi ed azioni da promuovere, nonché il riepilogo delle attività svolte e del personale coinvolto nelle attività sopraelencate.
Il Responsabile amministrativo si impegna a trasmettere al Gestore al termine di ogni anno solare, uno o più rendiconti delle spese rimborsabili, ( comunque non più di una volta al mese).
Art. 5 - Responsabili
Per l’articolazione e lo sviluppo delle attività in convenzione si individuano i Responsabili della Gestione nominati rispettivamente nella persona di:
– Responsabile del Gestore tel. e-mail
– Presidente dell’Associazione
- Coordinatore tecnico dell’associazione,
telefono cellulare e mail
Referente Amministrativo dell’associazione Tel - e mal
Gli aderenti all’Associazione fanno riferimento gerarchico al proprio responsabile o coordinatore interno.
Il coordinatore tecnico organizza le attività dell’associazione e si interfaccia con il responsabile del Gestore per le parti operative sul territorio previste dalla presente convenzione. Si impegna altresì a riferire esclusivamente al referente del Comune e di HERA in merito a eventuali disguidi, disservizi, aspetti migliorabili del servizio rifiuti e di presidio e tutela del territorio.
I suddetti responsabili possono variare in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comune, al Gestore e all’Associazione.
Art. 6 – Rimborso spese
Il Gestore, si impegna a versare il rimborso delle spese rendicontate fino ad un massimo di € 40.000 per ciascuna annualità.
L’importo annuale stanziato deve sempre essere inteso come importo massimo rimborsabile e farà parte dei costi dei servizi integrativi di gestione dei rifiuti del territorio comunale disciplinati da Atersir.
Le attività rimborsabili sono quelle espressamente indicate dal D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell’art. 56 c 2 e c4 ed in particolare:
“Le convenzioni … possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.”
Art. 7 – Rendicontazione delle spese
Al termine di ogni periodo e comunque almeno una volta all’anno l’Associazione presenta ad HERA Spa la rendicontazione delle sole spese effettivamente sostenute e copia della documentazione giustificativa. Le spese che possono essere ammesse a rimborso devono essere riferite ad attività svolte e riconducibili solo ed esclusivamente alle attività oggetto della presente convenzione.
Hera trattiene copia della documentazione giustificativa per gli eventuali controlli del Comune e/o di
ATERSIR restituendo gli originali ammessi a rendiconto con apposizione di un visto. Vengono ammesse a rimborso ai sensi della presente convenzione le seguenti spese:
a) spese per la formazione ed addestramento dei volontari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
b) spese per rimborso pasti per i volontari impegnati in operazioni a seguito di emergenze ed esercitazioni o altri eventi sul territorio comunale di riferimento (che abbiano una durata di almeno 4 ore) di gestione, riparazione e potenziamento delle attrezzature e dei mezzi dell’Associazione od in suo comodato d’uso, nonché per servizi per la gestione, l'aggiornamento tecnologico e l'implementazione della capacità operativa e funzionale;
c) spese per il trasporto pubblico necessario ai volontari per raggiungere il luogo delle attività ,
d) spese di manutenzione bici (es forature, freni, ecc).
e) spese sostenute dai volontari per acquisto di materiali di consumo usati (quali: cancelleria, guanti, sacchi, secchi, prodotti di detergenza, ecc).
f) Spese di registro atti e tasse inerenti a quanto previsto nella presente convenzione
g) Spese per l’organizzazione di eventi o specifiche attività informative
Sono inoltre ammessi a rimborso per la quota-parte delle attività svolte specificatamente per il Comune di Cesena:
h) gli oneri relativi alle coperture assicurative di cui all’Art. 18 del D.Lgs. 117/2017
i) Chilometraggio auto esclusivamente riferito ai veicoli in uso all’associazione (relativamente al rimborso chilometrico si fa riferimento alle tabelle Aci);
j) spese per l’organizzazione di corsi di aggiornamento per attività interdisciplinari che possono migliorare le attività previste dalla presente convenzione;
k) le spese di eventuale acquisto attrezzature e dotazioni necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, compresi dispositivi di protezione individuale, pettorine o altro utile a rendere riconoscibile il volontario;
l) Spese per la manutenzione di veicoli e attrezzature utilizzate per i servizi richiesti;
m) spese varie (telefoniche, collegamento internet, postali, cancelleria, organizzazione generale) per organizzare il servizio oggetto della presente convenzione.
n) spese per gestione della sede dell’ Associazione riferite a spese fisse di funzionamento e spese di manutenzione.
o) Spese specifiche necessarie per attività di progetti di riduzione di rifiuti alla fonte concordati con i soggetti firmatari.
p) Altre spese necessarie al funzionamento dell’associazione, al coordinamento dei volontari, alla comunicazione ai cittadini, al potenziamento e uso di sistemi informatici.
Hera Spa provvederà alla liquidazione del rimborso delle spese entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione.
L’Associazione dovrà, contestualmente alla rendicontazione, comunicare il Codice IBAN e l’intestatario del conto corrente su cui dovrà essere accreditato l’importo in liquidazione nonché l’obbligo delle comunicazioni
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità della presente convenzione. L’Associazione si obbliga a comunicare unitamente agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui all’art. 3 della L. 136/2010, anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
La liquidazione delle spese è altresì subordinata al rilascio da parte del rappresentante legale dell’Associazione di una dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che:
• per le spese rendicontate ai fini del rimborso oggetto di liquidazione l’Associazione non ha percepito rimborsi per le medesime da altri Enti o Istituzioni pubbliche;che le spese di cui si chiede il rimborso sono riferite esclusivamente ad attività riconducibili al Comune di Cesena;
A insindacabile giudizio del Gestore, potrà essere disposto il mancato riconoscimento di rimborso spese per oneri o attività non dovute o non riferibili ad un’attività svolta.
Atersir può richiedere in qualsiasi momento al Gestore di verificare le rendicontazioni pervenute e riconosciute dal Gestore e, nel caso di rimborsi ritenuti non dovuti, non inserirà nei piani economici finanziari la cifra ritenuta non dovuta.
Art. 8 Attività a carico del Gestore
Organizzare il programma delle attività di volontariato, coordinare le attività di volontariato con Servizio di propria competenza, verificare rendiconti e richieste di rimborso spese, erogare i rimborsi spese e rendicontare ad Atersir gli importi effettivamente erogati.
Il programma delle attività di volontariato è redatto dal Gestore in base alle disponibilità espresse dall’OdV in sede di procedura comparativa ed allegato alla presente convenzione
Il suddetto programma può essere modificato in base alle esigenze che si manifesteranno di volta in volta in accordo con le parti. Il programma è aggiornato e condiviso on-line con i referenti per tutta la durata della convenzione.
Art. 9 Attività a carico al Comune
Proporre aree di intervento, coadiuvare associazione e Gestore nell’espletamento delle proprie funzioni, inviare segnalazioni e proporre miglioramenti tecnici all’attività dell’OdV
Art. 10 – Ritenute ed oneri di legge
L’associazione dichiara che i rimborsi delle spese sostenute non sono soggette all’applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28 comma 2 D.P.R. 600/73, in quanto trattasi di somme corrisposte per attività di volontariato a soggetto che non svolge, neanche occasionalmente, attività commerciale.
Le somme corrisposte all’Associazione non sono soggette ad IVA ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
Art. 11 – Imposte e tasse
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’Art. 82 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 12 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e scadenza il 31.12.2025 e non potrà essere rinnovata tacitamente.
Potrà risolversi, prima di detto termine, soltanto per uno dei seguenti motivi:
a) disposizione di Xxxxx;
b) volontà dei convenzionati;
c) mancata attuazione o impossibilità di conseguimento degli obiettivi stabiliti.
d) grave inadempimento
E’ fatta salva, per ciascuna parte, la possibilità di recesso anticipato rispetto alla scadenza prevista, da comunicare a mezzo Pec con un preavviso di almeno 60 gg.
Art. 13 – Controversie – Foro competente
Per ogni controversia che potesse insorgere tra le Parti viene esclusa la competenza arbitrale.
Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
In caso di controversie si intende riconosciuto il Foro di Forlì.
Art. 14 – Riservatezza
L’Associazione si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
Art. 15 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali
In sede di sottoscrizione della presente convenzione il Presidente dell’Associazione sarà, designato da Hera Spa quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.
A tal fine, la nomina che costituisce allegato alla presente Convenzione disciplina oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.
Art. 16 – Norma finale di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Hera Spa Associazione Comune di