CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 26 SETTEMBRE 1996 PER I GENERICI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA (rinnova il
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX 00 SETTEMBRE 1996 PER I GENERICI DIPENDENTI DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEAUDIOVISIVA (rinnova il
C.C.N.L. 7 maggio 1982)
Addì 26 settembre 1996, in Roma, tra l'UNIONE NAZIONALE Produttori FILM dell'ANICA in persona del suo Presidente Xxxxxx Xxxxxxx; con la partecipazione di una delegazione composta da: Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx con l'assistenza dell'Ufficio Sindacale della ANICA in persona del signor Xxxxxxxx Xxxxxxx;
e
la SLC-CGIL, in persona di .. la FIS-CISL in persona di , la UILSIC-UIL, in persona di...
PREMESSO
che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;
- che in relazione a ciò' le parti assumono l'impegno di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che rinnova il C.C.N.L. 7 maggio 1982, da valere per i generici cinematografici addetti alla produzione cineaudiovisiva, che costituisce il rinnovo, con le modifiche convenute, del C.C.N.L. per i generici cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore, laddove non espressamente modificato.
Le parti contraenti dichiarano superati e migliorati nel loro contenuto, sia per la parte economica che per la parte normativa dai successivi intervenuti rinnovi e dalla evoluzione economico-sociale intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi, sia corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i capigruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non più applicabili.
Xxxx intendersi per generico cinematografico, colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadrature ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.
Egli diviene una componente caratterizzante di un quadro d'insieme, una Parte composita di un'azione scenica che presta la sua attenzione sui vari elementi diversificanti.
In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per
il caso di prestazioni tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate come attori di piccoli ruoli, oppure comparse ove a tali particolari esigenze si accompagni la occasionalità.
Il presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate quali generici dalle Produzioni cineaudiovisive, escludendosi a tale fine le prestazioni occasionali (comparse), casuali o promozionali, o l'impiego di reparti militari e di polizia o di Personale inerente all'istituzione o servizio di cui sopra (ospedali, banche, terme, chiese, stazioni, ecc.).
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.
Art. 1 - Assunzione
I generici dovranno essere regolarmente assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di legge in vigore per il collocamento dello spettacolo.
All'atto dell'assunzione saranno comunicati al generico i termini dell'accordo da cui dovrà risultare:
a) la data di assunzione;
b) la qualifica attribuita al lavoratore;
c) il numero delle giornate lavorative;
d) la retribuzione stabilita;
e) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto di lavoro.
Resta inteso che nel caso di scene girate fuori dalla Provincia di Roma, la produzione potrà rivolgere le sue richieste ai competenti Uffici di collocamento di zona, o in mancanza agli Uffici di collocamento ordinari locali.
Art. 2 - Documenti
All'atto dell'assunzione il generico deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equivalente;
2) il tagliando dell'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori Spettacolo, fino a quando non verrà ripristinato l'obbligo del libretto di lavoro per i lavoratori dello spettacolo;
3) i documenti assistenziali e previdenziali obbligatori per legge (libretto personale ENPALS; ecc., esclusi i lavoratori di prima assunzione nel settore dello spettacolo);
4) lo stato di famiglia per i lavoratori capo famiglia agli effetti degli assegni familiari;
5) certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.
E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli
eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti stessi.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'impresa deve restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza e. particolarmente il libretto ENPALS debitamente regolarizzato per quanto attiene agli adempimenti di competenza dell'impresa.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 10 gennaio 1935, n. 112.
Art. 3 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa prima dell'assunzione.
Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.
Art. 4 - Natura dei contratti individuali
I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono quelli a termine instaurati per le riprese dei film.
Art. 5 - Contratti individuali
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contatto.
Art. 6 - Livelli retributivi
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i lavoratori generici sono classificati su un unico livello retributivo.
Il trattamento economico dei lavoratori generici è quello di cui alle tabelle allegate al presente contratto.
Per le prestazioni extra ove saranno pronunziate battute di dialogo individuali (escluse frasi corali), competerà al lavoratore generico un'indennità extra di £. 15.000, che non giocherà ne' ai fini della forfetizzazione degli istituti normativi, ne' ai fini del calcolo del lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo.
I minori, per il cui impiego la produzione dovrà attenersi alle norme previste dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e al decreto di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, saranno retribuiti in misura non inferiore al trattamento dei generici.
All'accompagnatore del minore sarà riconosciuta una indennità pari alla retribuzione del generico di 2A.
Art. 7 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme
di legge in vigore ed alle relative deroghe ed eccezioni.
In considerazione delle particolari esigenze della produzione cinematografica, le parti convengono nella necessità di assicurare, ove richiesta, una prestazione lavorativa di due ore giornaliere, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 8.
Sarà concessa un ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa.
Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario di lavoro sarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore.
Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7a ora. Per la prima ora di prolungamento del lavoro (ottava ora è in tal caso dovuta la quota oraria con la maggiorazione del 25% escluse le maggiorazioni di cui al successivo art.8.
Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 10 ottobre - 31 marzo, estate: 1~ aprile - 30 settembre).
La produzione dovrà comunicare l'ora di inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa o l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non venisse rispettato al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare più' contingenza su tutte le ore di lavoro effettivo che cadono nel predetto intervallo di 10 ore.
Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12) qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21, ai lavoratori sarà data una seconda ora di pausa.
Art. 8 - Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, diurno, notturno e festivo, sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno | 35% |
lavoro notturno ordinario | 30% |
lavoro notturno straordinario | 50% |
lavoro festivo ordinario | 25% |
lavoro festivo straordinario | 60% |
lavoro festivo straordinario notturno | 100% |
lavoro festivo ordinario notturno | 60% |
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra saranno calcolate sulla paga e sull'indennità di contingenza.
Le percentuali maggiorazione di lavoro straordinario non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Art. 9 - Gratifica natalizia
A tutti i lavoratori sarà corrisposta la gratifica natalizia nella misura di 173 (centosettantatre) ore della retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come un mese intero di lavoro compiuto.
La gratifica natalizia sarà corrisposta con la Percentuale di cui all'art 1.
Art. 10 - Forfetizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, T.F.R. e modalità di Pagamento.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori per ferie, Premio annuo, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali - ivi comprese le festività di cui alla legge n. 54 del 1977 - anche se cadenti di domenica, T.F.R. (ex-premio di fine lavoro), è assolto dalle imprese con una Percentuale complessiva del 38%, calcolata sulla retribuzione globale oraria di fatto (paga base e indennità di contingenza, ora conglobate) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
La percentuale di cui al presente articolo non viene computata:
a) - sulla retribuzione e relativa maggiorazione per il lavoro straordinario, sia esso diurno notturno o festivo;
b) - sulla maggiorazione per lavoro normale notturno e festivo;
c) - su qualsiasi compenso speciale attribuito volontariamente dall'impresa per prestazioni speciali, per disagio o per particolari condizioni ambientali.
Chiarimento a verbale
Le parti riconoscono ai fini dell'assoggettazione ai contributi assicurativi e Previdenziali, che la forfetizzazione del 38% di cui al presente articolo si scompone in due Parti: l'una, Pari al 28%, forfetizzazione istituti normativi soggetti a contributo, e l'altra, Pari al 10% forfetizzante un istituto normativo (T.F.R.) che, secondo le norme in vigore, non è soggetto alla corresponsione dei contributi predetti.
Art. 11 - Festività
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche o le giornate di riposo compensativo
b) 1)1° gennaio - Circoncisione di Nostro Signore;
2) 25 aprile - Liberazione;
3)10 maggio - Festa del Lavoratore;
4)15 agosto - Assunzione di Xxxxx Xxxxxxx; 5)10 novembre - Ognissanti
6) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) 25 dicembre - Natività di Nostro Signore;
8) 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
9) lunedì dopo Pasqua;
10) Ricorrenza del Santo Patrono del luogo (per Roma, X. Xxxxx: 16 agosto)
Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratto per le festività nazionali e per i giorni festivi, escluse le domeniche e le giornate di riposo compensativo, quando non vi sia prestazione di lavoro è assolto con la percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.
In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive sopra elencate, escluse le domeniche e i giorni di riposo compensativo, al lavoratore spetta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione globale per il lavoro effettivamente svolto, con la maggiorazione di lavoro festivo, prevista dall'art. 8 del presente contratto.
In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di domenica e nei giorni di riposo compensativo, si applica il trattamento previsto dall'articolo sul riposo settimanale.
Per le giornate di festività cadenti di domenica si applica il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n.90, e successive eventuali modifiche e dagli accordi interconfederali e ciò mediante la percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.
Qualora lo Stato disciplinasse in maniera diversa la materia, l'elenco di cui sopra, si intenderà integrato o variato di conseguenza.
Art. 12 - Ferie
I lavoratori che abbiano presso l'impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 18 giornate di ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilità secondo le esigenze del lavoro possibilmente di comune accordo.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro della troupe cinematografica
il compenso per il periodo di xxxxx sarà corrisposto con la percentualizzazione di cui all'art. 10 del presente contratto.
Ove, per qualsiasi motivo, il lavoratore effettivamente goda delle ferie nel periodo lavorativo, non gli spetterà alcuna retribuzione, per averla egli già percepita in via percentuale.
Art. 13 - Premio annuo
A tutti i lavoratori sarà corrisposto ogni anno un premio annuo pari a
173 ore (centosettantatré) della retribuzione globale di fatto (paga base tabellare più indennità di contingenza, ora conglobate).
Nel caso di inizio di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti al lavoratori tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come mese intero di lavoro compiuto.
Il premio annuo sarà corrisposto con la percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Ove per accordi interconfederali o per legge venissero stabilite nuove gratifiche o quattordicesime mensilità di qualsiasi natura, esse assorbiranno fino a concorrenza il premio annuale di cui all'art. 10.
Art.14 - Mensa
Ai generici che partecipano alla lavorazione in esterni fuori dallo stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti per l'ora di pausa, la ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o una indennità forfetaria di L. 7.000.
Art. 15 - Rimborso spese trasporto e scelta
L'importo del rimborso spese trasporto è elevato a lire 6.000. Tale rimborso non è dovuto in caso di convocazione per la scelta a Cinecittà. Qualora il generico, pure scelto, non si presenti sul posto di lavoro per motivi non dipendenti dall'impresa (quali in via esemplificativa: malattia certificata, richiesta al collocamento da diversa produzione) non ha diritto a tale rimborso.
Il generico che sia stato scelto e poi non venga utilizzato, ha diritto al pagamento di una giornata (paga base e indennità di contingenza, ora conglobate).
Art .16 - Mancata prestazione, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta Salvo casi di forza maggiore nel caso di mancata prestazione per motivi
indipendenti dalla volontà del lavoratore al generico assunto sarà corrisposta l'intera paga.
Qualora la mancata prestazione del generico scelto dovesse derivare da casi eccezionali di sopravvenuta impossibilità determinata da grave malattia del regista o dell'attore protagonista, l'impresa non è tenuta al pagamento del lavoratore, purché ne dia comunicazione allo stesso entro la giornata precedente.
Art. 17 - Indennità per abiti
Ai generici chiamati al lavoro con abiti propri della foggia richiesta dalla produzione, sarà corrisposta un indennità lorda di L. 6.000 (seimila) per gli abiti normali e di L. 11.000 (undicimila) per gli abiti da sera rispondenti alle esigenze del/della costumista e dallo stesso/ dalla stessa approvati.
In caso il generico venga chiamato alla prova degli abiti o costumi, e non prenda parte alla scena, la produzione dovrà corrispondere una giornata di paga, intendendosi la giornata stessa come lavorata.
Art 18 - Visita d'inventario
La direzione dell'impresa potrà sottoporre i lavoratori, che non potranno rifiutarsi, a qualsiasi visita d'inventario in rapporto agli oggetti affidatigli e a visita personale anche all'uscita del luogo di lavoro nei modi previsti dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Art. 19 - Lavori fuori stabilimento
Per le lavorazioni in esterni l'orario avrà inizio e termine al momento della partenza e, rispettivamente, dell'arrivo al luogo di raccolta preventivamente fissato dall'impresa e da questa comunicato ai lavoratori.
I centri di raccolta saranno fissati in luoghi di facile accesso con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici urbani (in via esemplificativa per la città di Roma: Cinecittà, P.zza S. Xxxxxxxx, Xxxxxxx, X.xxx Xxxxxxxx, X.xxx Xxxxxx, Via Baldo degli Ubaldi, Lido di Ostia).
In caso di lavoro notturno dopo le 23,30 e fino alle 5 di mattina che si svolga presso gli stabilimenti o in località che si trovino alla periferia della città e non serviti in detta fascia oraria da regolari mezzi di trasporto urbani, le imprese metteranno a disposizione un autobus od in alternativa provvederanno ad organizzare il trasporto dei generici con auto di proprietà degli stessi, e dagli stessi guidate, nel numero massimo di quattro per auto, riconoscendo al generico proprietario dell'automobile un rimborso spese di almeno lire 12.000.
Art. 20 - Diarie
Sia per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, sia in caso di assunzione fatta per altra località e durante il viaggio, il datore di lavoro attribuirà o il rimborso a piè di lista (vitto, alloggio, spese di lavatura e stiratura), ovvero una diaria che dovrà essere stabilita di comune accordo e che in linea di massima non potrà essere inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo per il pernottamento in camere ad un letto in albergo di seconda categoria e a due pasti completi giornalieri in ristoranti della stessa categoria, con la maggiorazione del 20%.
Art. 21 - Assegni per il nucleo familiare
Gli assegni per il nucleo familiare da corrispondersi ai lavoratori sono quelli stabiliti dalle norme di legge per il settore industria; essi non potranno in alcun modo essere compresi in altre voci di retribuzione.
Art. 22 - Modalità di pagamento della retribuzione
La paga verrà corrisposta a fine di ogni giornata lavorativa, o in giorni successivi se lavoratore è impegnato per ulteriori giornate consecutive nel corso dello stesso film.
In tal caso le competenze saranno comunque liquidate al termine di ogni settimana.
A norma della legge 3 gennaio 1953, n. 4, al lavoratore dovrà essere rilasciato il prospetto di paga dal quale deve risultare il. dettaglio delle proprie competenze e delle ritenute.
In caso di contestazione su uno degli elementi che costituiscono il salario al lavoratore verrà corrisposta la parte della paga non contestata.
Il lavoratore è tenuto a rilasciare la propria firma di ricevuta per quegli elementi della retribuzione nell'ammontare che in effetti ha percepito.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme ricevute con quella indicata sul prospetto di paga (o busta), nonché sulla qualità della
moneta dovrà essere fatto, a pena di decadenza, all'atto della effettuazione del pagamento.
Art .23 - Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore, sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione all'impresa, consegnando il certificato medico, in modo che la produzione possa provvedere sollecitamente agli adempimenti di legge.
Art. 24 - Previdenze sociali
Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi.
Art. 25 - Custodia indumenti
In caso di lavorazione in esterni in un luogo disagiato lontano dai centri abitati, l'impresa provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori un luogo idoneo (camion, roulotte, ecc.), opportunamente diviso per sesso, per il deposito e la custodia degli indumenti.
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni del presente contratto può dar luogo al seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all'importo di 3 ore lavorative;
b) sospensione.
L'impresa, nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire la relativa motivazione.
L'importo delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno verrà versato al fondo assistenza lavoratori del cinema costituito presso l'ENPALS lavoratori.
Art. 27 - Multe e sospensioni
L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 26 nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione; d) introduzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudicano la disciplina della lavorazione.
In casi di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all'applicazione della sospensione.
Art. 28 - Licenziamento per mancanze.
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con corresponsione dell'indennità di licenziamento, nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
g) trafugamento di xxxxxxx, utensili o altri oggetti di proprietà del datore di lavoro;
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa arrecare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal provvedimento di licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.
Art. 29- T.F.R.
All'atto della risoluzione del rapporto competerà al generico un trattamento di fine rapporto che in base alla L. 297/82 sarà computato dividendo per 13,5 quanto percepito dal lavoratore durante il rapporto, calcolato sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza (come conglobate ai sensi del presente contratto) e forfetizzazione degli istituti di cui all'art. 10 nella misura del 28%.
L'obbligo di corresponsione del T.F.R. viene conseguentemente assolto con la percentuale prevista dall'art. 10 (nota a verbale)
Art. 30- Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessazione, il trapasso e la trasformazione della azienda in qualsiasi modo, non annullano gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori.
Art. 31 - Reclami
In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cineaudiovisiva e della possibilità che al termine della lavorazione
l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 Cod. Civ.
Si conviene inoltre che qualora insorgano controversie e non riesca il tentativo di conciliazione diretto fra le parti, il lavoratore ha l'obbligo, prima di adire il Magistrato di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La richiesta per il tentativo di conciliazione sindacale dovrà essere avanzata dal lavoratore, a pena di decadenza ditale diritto, attraverso la Organizzazione sindacale cui aderisce, entro 20 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Si conviene tra le parti che, nello spirito della premessa di cui al presente contratto, qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente contratto collettivo, con particolare riferimento agli articoli relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale, i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si incontreranno tempestivamente, senza formalità di procedura, per la ricerca, in uno spirito di collaborazione, della soluzione delle contestazioni stesse.
Art. 32 - Relazioni sindacali
Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970, n.300, e fatto salvo quanto in essa contenuto, le parti, ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cineaudiovisiva, espressamente convengono quanto segue:
a) versamento dei contributi sindacali: le aziende opereranno, per ogni periodo di paga, a favore delle federazioni sindacali stipulanti, le trattenute del contributo sindacale nella misura dell'1% calcolato sull'importo della paga più indennità di contingenza (ora conglobate), previo rilascio di delega firmata dal lavoratore interessato, che avrà valore, se espressamente dichiarato, per l'intera durata del presente contratto collettivo. Le imprese di produzione rispondono direttamente verso le federazioni suindicate del versamento delle somme corrispondenti agli importi dei contributi sindacali di cui alle deleghe rilasciate dai lavoratori interessati. La delega è indirizzata globalmente a tutte le società di produzione cui si applica il presente contratto e dovrà specificare, oltre le generalità e la qualifica del lavoratore, l'organismo all'uopo delegato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti al quale dovrà essere versato il contributo stesso. L'eventuale disdetta dei singoli lavoratori, dovrà pervenire alle case di produzione per il tramite delle rispettive associazioni e da queste comunicata alle Organizzazioni dei lavoratori.
b) Assemblea: tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni di lavoro dei generici, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori
dell'orario di lavoro. Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro, con un minimo di due quote orarie per ciascun film.
Art. 33 - Accordi Interconfederali
Gli Accordi Interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.
Art. 34 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra loro.
Art. 35 - Decorrenza e durata
Il presente contratto entra i vigore il 1° gennaio 1997 e si applica a tutti i film le cui riprese inizieranno effettivamente dopo quella data; esso non si applicherà invece ai film le cui riprese sono iniziate nel corso del 1996 e terminino nell'anno successivo. Il contratto resterà in vigore fino al 26 settembre 2000 per la parte normativa, ed al 26 settembre 1998 per la parte economica, secondo le previsioni del protocollo del 23 luglio 1993.
Peraltro, nell'ipotesi in cui vengano introdotte modifiche da parte delle competenti Autorità alle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, ciascuna delle parti avrà diritto di chiedere alle altre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'immediata decadenza delle norme contenute nel presente contratto relativo all'orario di lavoro e alle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario. In tale ipotesi le parti sono impegnate ad incontrarsi entro brevissimo termine per riesaminare la situazione.
Protocollo aggiuntivo
Le parti stipulanti il presente contratto convengono di demandare alla Commissione Paritetica prevista dall'Accordo aggiuntivo al C.C.N.L.
31 marzo 1987 per le troupes della produzione cineaudiovisiva il compito di esaminare e risolvere tutti i problemi che possono insorgere tra imprese e lavoratori nell'applicazione del citato contratto 26 settembre 1996, con particolare riferimento a quanto previsto dal penultimo comma della premessa al medesimo contratto.
La Commissione curerà altresì la formazione di un elenco di generici secondo criteri di professionalità.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto dell'intesa raggiunta dalle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL, UILSIC-UIL e Cinecittà S.p.A., in data 4 aprile 1996, per la gestione congiunta di alcuni spazi della rete telematica, tra i quali la messa a disposizione tramite "Internet" degli elenchi dei generici in regola con le norme che regolano i rapporti di lavoro.
Tale intesa viene allegata alla presente ipotesi di accordo; l'U.N.P.F. dell'ANICA si impegna a divulgare presso le imprese associate i contenuti dell'accordo al fine di garantirne la piena conoscibilità.
*********
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 GENNAIO 1962, N° 609
(Supplemento ordinario n.°1 alla GAZZETTA UFFICIALE n. 167 del 4/7/1962)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 31 OTTOBRE 1951 RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI.
L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma presso la sede dell'A.N.I.C.A. tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE
CINEMATOGRAFICHE XX XXXXXX, rappresentata dal suo Presidente, avv. Xxxxx Xxxxxx, assistito dal sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario Generale xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxx, assistito dal sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx;
L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'A.N.I.C.A.
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI,
rappresentata dal suo Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxx, assistito dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
rappresentata dal Segretario Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, assistito dal Segretario Provinciale del Sindacato Lavoratori Produzione Cinematografica Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai Sigg. Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx Xxxx, Segretario della categoria Generici Cinematografici, si conviene quanto segue:
1) Le società produttrici di film si impegnano ad assicurare i lavoratori generici contro gli eventuali infortuni che possono verificarsi durante le ore di lavoro, ivi compreso il periodo di tempo necessario per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.
Per gli infortuni che rivestono carattere di invalidità temporanea e che non superino i 90 giorni, sarà corrisposta una indennità pari all'80% della retribuzione complessiva giornaliera, stabilita dal Contratto Collettivo dei generici.
2) Ai generici che percepiscono una retribuzione superiore a quella stabilita dall'art.1 del presente accordo, verrà riservato, in caso di infortunio, il trattamento previsto per la categoria attori.
3) E' abolita la franchigia.
Protocollo aggiuntivo al contratto 19/5/1980 per le troupes
Le parti contraenti, in relazione alla premessa di cui al contratto collettivo dei generici cinematografici sulla non applicabilità e sul superamento del contratto collettivo 4 agosto 1955 per i capigruppo e le comparse, dichiarano che la stessa figura del capogruppo risulta abolita nell'ambito del nuovo assetto contrattuale.
Sul citato in epigrafe contratto collettivo del 19/5/1980 per le troupes si aggiunge all'art. 7, nella declaratoria del 20 livello, la qualifica di "aiuto organizzatore di scene di massa" (ex capogruppo) specificando che per l'assunzione degli interessi per tale attività varrà la richiesta nominativa presso l'ufficio di collocamento, secondo la normativa generale del settore.
Per lo svolgimento ditali mansioni varranno poi naturalmente le regole vigenti per gli altri lavoratori subordinati della dipendenza e dell'esclusività delle prestazioni in relazione all'impegno di lavoro assunto e all'orario da svolgere.
NOTA A VERBALE
A chiarimento della suddetto disciplina si specifica che si considera normalmente d'uso l'assunzione di un aiuto (o più in casi particolari) per l'organizzazione delle scene di massa (ex capogruppo) sia quando saranno appunto impegnate comparse occasionali per le scene di massa sia di norma quando la produzione cinematografica occuperà per le scene di ripresa un numero superiore a 25 generici, ed un altro oltre 50 generici, sempre in relazione alle esigenze della produzione cinematografica.
Lettera dell'Unione Produttori alle Organizzazioni Sindacali
In relazione a quanto determinato nel protocollo aggiuntivo al contratto collettivo della troupes sulla figura dell'aiuto per l'organizzazione delle scene di massa (ex capogruppo), Vi specifichiamo che sarà nostra cura segnalare ai nostri associati la necessità di avviare alla nuova mansione anche gli ex capogruppo.
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LE COMPARSE CINEMATOGRAFICHE
Tra 1' UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI FILM - e la FILIS - CGIL, FIS -
CISL, UIL - FILSIC, viene stipulato il seguente accordo economico collettivo per la determinazione del trattamento economico e normativo delle comparse cinematografiche.
Art. 1 - Sono considerate "comparse" le persone che non svolgono tale attività in forma abituale, bensì forniscono prestazioni non individualizzate di tipo occasionale e saltuario che si esauriscono in una sola giornata o in una sola scena e che non abbia quindi nessun carattere professionale.
Esse non saranno sottoposte a trucco se non sommario e saranno utilizzate per riprese di massa in cui svolgere collettivamente le funzioni di sfondo e dei quadri d'insieme.
Art. 2 - Data la particolare natura delle prestazioni di cui trattasi e per il loro mancato inserimento organico nell'organizzazione di lavoro della produzione cinematografica, esse si qualificano come prestazioni di collaborazione coordinata e continua, nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo disciplinate dagli artt. 2222 e ss. cc., che si richiamano qui in quanto applicabili.
Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo 20/5/1940 per le comparse della provincia di Roma, che viene qui espressamente richiamato, ad esse non si applicano le disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali attualmente vigenti per i lavoratori dello spettacolo.
Art. 3 - Il compenso giornaliero di £ 30.000- lordo (trentamila).
I compensi saranno forniti di ricevuta firmata dalla comparsa in cui sarà indicato il numero di codice fiscale e l'importo che viene trattenuto come ritenuta d'acconto ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 25 - D.P.R. 29/9/1973 n. 600.
Art. 4 - I movimenti e le presenze in scena delle comparse saranno coordinate, ove presente, dall'aiuto per l'organizzazione delle scene di massa appartenente alla troupe cinematografica e di cui al protocollo aggiuntivo al c.c.n.l. per le troupes della produzione cinematografica.
Art. 5 - Il presente AEC annulla e sostituisce tutte le norme collettive e preesistenti per le comparse, salvo quante qui richiamato.
Art. 6 - Il presente AEC entra in vigore del momento della sua firma e avrà la durata di due anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale di periodo di tempo, e così di seguito ove non ci sia stata disdetta delle parti contraenti entro un termine di 3 anni prima della scadenza.