PROTOCOLLO TRA
PROTOCOLLO TRA
L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
TRA
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario (in seguito per brevità ASST o Azienda), con sede in Sondrio, Xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato il 01/12/1958 a Petilia Xxxxxxxxxx (KR), domiciliato per la carica presso la suddetta sede,
E
l’Associazione per il Bambino in Ospedale – ABIO ODV, (in seguito per brevità ETS), con sede legale a Sondrio, Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Codice Fiscale 93009390142 iscritto al n. SO -2869 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, rappresentato dalla Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx.
Premesso che:
− l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 stabilisce che “E’ favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine … le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture
sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative”;
− la L. n. 266 del 11 agosto 1991 - "Legge-quadro sul volontariato" è stata abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 – “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che prevede che “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2);
− con delibera n. 745 del 17/12/2021, ASST ha approvato apposito “Avviso per la stipula di Protocolli ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 502/1992”, pubblicato sul sito istituzionale di ASST;
− l’ETS ha presentato apposita istanza (n. prot. 14363 del 12/04/2022) ai sensi del predetto Avviso, accettando integralmente il contenuto del medesimo e dello schema di Protocollo;
− si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione,
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO.
Il presente Protocollo disciplina la presenza e l'attività, all'interno delle strutture di ASST, dell’ETS, definendo gli ambiti e le modalità della collaborazione.
ART. 2 ATTIVITA’ DELL’ETS.
L'ETS si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le finalità stabilite dal proprio atto costitutivo / statuto, mediante propri volontari, per come definiti dall’art. 2 dell’ “Avviso per la stipula di Protocolli ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 502/1992”.
L'azione dell'ETS si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale dell’ASST e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.
Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell’ETS sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso ASST e saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto. In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Direttore dell’Unità Operativa e dell’Infermiere coordinatore.
Il volontario ammesso a prestare la propria opera all’interno delle strutture dell’ASST deve essere previamente formato a cura dell’ETS.
L'ETS si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative del Corso di laurea in infermieristica, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
L'ETS comunica i nominativi degli operatori volontari alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri dell’ASST.
I volontari devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, rilasciata dall’ETS, da rendere visibile durante l’attività svolta.
ART. 3 DURATA, RECESSO E REVOCA
Il Protocollo è valido per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.
Alla scadenza lo stesso potrà essere soggetto a proroga o rinnovo previo accordo scritto tra le parti.
Nel periodo di validità, le parti potranno comunicare il recesso dal presente Protocollo, anche parzialmente, purché a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e con preavviso di almeno 30 giorni.
Inoltre, in qualsiasi momento, il presente Protocollo potrà essere oggetto di revoca o sospensione da parte di ASST per causa di forza maggiore o per ragioni di interesse pubblico (ivi compresa la perdita dei requisiti in capo all’ETS).
Per tali ipotesi all’ETS non spetta alcun corrispettivo / indennizzo / rimborso
/ risarcimento economico, comunque denominato, da parte di ASST.
ART. 4 SALUTE E SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 3, co. 12 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., per i volontari valgono le regole dei lavoratori autonomi di cui all’art. 21 del D. Lgs. citato.
Ciascuna parte si impegna, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza vigenti, ivi comprese quelle di igiene e quelle relative alla prevenzione e al contrasto degli eventi pandemici, nonché dei regolamenti interni dell’Azienda.
Dopo la sottoscrizione del Protocollo ASST, per il tramite della Direzione Medica dei Presidi e del “Dirigente ai fini della sicurezza” dell’eventuale UO coinvolta, e avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione, prenderà contatti con l’ETS per fornire informazioni sui rischi specifici e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in azienda (Opuscolo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario e misure di prevenzione ed emergenza”), attività prodromica all’inizio dell’attività da parte dell’ETS.
ART. 5 ACCESSO AI PRESIDI E AI REPARTI
L’accesso dei volontari ai presidi aziendali è consentito dopo lo svolgimento delle attività previste nell’art. 4 del presente Protocollo e comunque nel rispetto delle norme dallo stesso menzionate, ivi comprese quelle in materia di possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro così come definite da ASST.
Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti in orari concordati con l’Unità operativa di riferimento e compatibili con le esigenze del servizio.
ART. 6 OBBLIGHI DEI VOLONTARI
Ogni volontario è tenuto:
• per quanto compatibile con il proprio ruolo, a conoscere e rispettare l’Avviso e il Protocollo, nonché il Codice di Comportamento di ASST, disponibile sul sito aziendale;
• ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
• ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
• a rispettare le disposizioni impartite da ASST, e in particolare dai Direttori delle Unità Operative coinvolte e dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
• a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.
ART. 7 UTILIZZO SPAZI
A richiesta dell’ETS, ASST può porre a disposizione dei volontari:
− compatibilmente con le proprie disponibilità, apposito spazio per le esigenze associative all’interno dei Presidi Ospedalieri;
− sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.
Per tali ipotesi, ASST concede i locali e gli spazi che saranno indicati dalla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e l’ETS li accetta nello stato in cui si trovano, anche in condivisione con altre Associazioni, impegnandosi a trattarli con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarli ad ASST, alla scadenza del Protocollo o su richiesta di rilascio anticipato formulata da ASST.
È fatto espresso divieto all’ETS di concedere a terzi, a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato), il godimento - anche parziale - dei locali e degli spazi concessi in uso, salvo preventiva autorizzazione di ASST.
Nel caso di spazi ad uso esclusivo dell’ETS, ASST può stabilire di sottoscrivere con l’ETS apposito atto per disciplinare l’uso dello spazio, eventualmente subordinandolo al pagamento di un canone e/o dell’imposta di registro.
ART. 8 ASSICURAZIONE
I volontari godranno di copertura assicurativa. L’assolvimento e gli oneri saranno:
− a carico dell’ASST Valtellina e dell’Alto Lario per la responsabilità civile verso terzi;
− a carico dell’ETS per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività. A tal proposito, con la sottoscrizione del Protocollo, l’ETS garantisce la copertura assicurativa dei volontari destinati all’attività oggetto del Protocollo medesimo e in ogni caso si impegna a manlevare ASST da ogni responsabilità.
ART. 9 VIGILANZA
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione del presente Protocollo, con
particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.
Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.
Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.
ART. 10 PRIVACY
Nell’esecuzione del presente Protocollo, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra ASST e l’Associazione e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, le Parti:
− in relazione ai dati dei volontari destinati all’attività oggetto del presente Protocollo, le Parti agiscono quali Titolari autonomi del trattamento. Al fine di garantire il corretto espletamento della Convenzione in oggetto, le Parti concordano di scambiarsi i flussi informativi necessari. In particolare, l’Associazione comunica e mette a disposizione dell’ASST i dati (identificativi e di contatto) dei volontari, impegnandosi, pertanto, a trasmettere i suddetti dati personali all’Azienda ospitante. Ad ogni modo le Parti si impegnano a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati;
− inoltre, resta fermo che Titolare del trattamento dei dati dei pazienti è ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, che si impegna a garantire che questi saranno trattati da soggetti debitamente autorizzati e
formati all’assolvimento di tali compiti, attraverso apposita nomina ad incaricato al trattamento, nonché la sottoscrizione di apposito impegno alla riservatezza. L’ASST adotta, inoltre, misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati in accordo all’art. 32 GDPR.
Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra -UE si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti. Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.
ART. 11 CLAUSOLA DI LEGALITÀ
Con la sottoscrizione del presente atto l’ETS dichiara di aver preso visione sul sito internet dell’ASST del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento potrà comportare la risoluzione del rapporto convenzionale in essere, oltre all’eventuale risarcimento dei danni.
ART. 12 ONERI FISCALI
Il presente Protocollo:
- è esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii.. In tal caso l’assolvimento e gli oneri saranno a carico della parte che vi avrà dato causa.
ART. 13 RINVIO
Per quanto non previsto, si rinvia alle norme e alle disposizioni vigenti in quanto compatibili, ivi compresi l’ “Avviso per la stipula di Protocolli ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 502/1992” e i regolamenti di ASST. L’inosservanza di uno qualunque dei patti contenuti nel presente Protocollo o degli atti sopra richiamati produrrà la sua risoluzione immediata con tutte le conseguenze a carico della parte inadempiente.
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente Protocollo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Potrà essere affidato alla commissione mista dì cui all'art. 8 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.
Falliti i predetti tentativi, le parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Sondrio. Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’ASST
della Valtellina e dell’Alto Lario
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per l’Associazione per il Bambino in Ospedale (ABIO ODV)
Il Presidente pro tempore (Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e senza riserva alcuna le clausole riportate agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13.
Per l’ASST
della Valtellina e dell’Alto Lario
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per l’Associazione per il Bambino in Ospedale (ABIO ODV)
Il Presidente pro tempore (Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx)