Contract
Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.
In seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominato “FORNITORE” e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO “CLIENTE”. In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati “PARTI” e singolarmente “PARTE”.
Art. 1.1. - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento
1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di gas naturale e/o servizi mediante l’approvazione, con firma olografa, digitale (ivi inclusa quella cosiddetta “debole”) o altri strumenti, anche telefonici della PROPOSTA DI CONTRATTO.
2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche attraverso supporto telematico.
3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente. Il FORNITORE confermerà con apposita comunicazione o mediante comportanti concludenti l’accettazione della PROPOSTA DI CONTRATTO entro il termine di 45 giorni dalla sua ricezione. Qualora la PROPOSTA DI CONTRATTO non venga accettata dal FORNITORE entro tale termine, la stessa si intenderà priva di effetto.
4) Qualora ricorrano i presupposti per l’accettazione, il FORNITORE provvederà entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della PROPOSTA DI CONTRATTO a notiziare il CLIENTE dell’avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.
5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO.
Art. 1.2. - Forza Maggiore
1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.
3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all’altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.
Art. 1.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione responsabilità del Fornitore
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.
2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l’esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.
Art. 1.4. - Riservatezza
1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.
2) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.
Art. 1.5 - Comunicazioni - Reclami - Servizio Conciliazione
1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all’indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx oppure via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punto Di Riconsegna (PDR).
3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.
4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il reclamo andrà inoltrato: all’indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx oppure via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.
6) Nel rispetto delle previsioni dell’art. 40 del TIQV (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato “A” alla delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [di seguito “ARERA”], il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx) entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
7) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, nel termine di un anno dalla data di presentazione del reclamo stesso, potrà proporre un’istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA, di cui alla Delibera 21 giugno 2012 n. 260/2012/E/com dell’ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Il Servizio Conciliazione dell’ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l’instaurarsi di un giudizio contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dalla delibera 209/2016/E/com e successive modifiche e integrazioni (cd. TICO, Testo Integrato Conciliazione, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), emanata in attuazione dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e dell’articolo 141, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).
Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa pressione.
Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:
- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia:
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;
- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione. L’esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria.
Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell’ARERA per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti “ADR” Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’elenco dell’ARERA, disponibile al link “elenco ADR dell’Autorità” sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Art. 1.6. - Cessione del Contratto
1) Il CLIENTE autorizza sin d’ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all’esecuzione o da essa derivanti senza aggravio di costi o peggioramento per detta causa delle condizioni economiche applicate al CLIENTE. Dell’intervenuta cessione il CLIENTE sarà notiziato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.
2) È consentita fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di gas naturale appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. Dell’intervenuta cessione il CLIENTE sarà notiziato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.
3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al FORNITORE.
4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.
Art. 1.7. - Rinvio Normativo
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell’ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.
Art. 1.8. - Registrazione
1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso.
Art. 1.9. - Elezione di domicilio e Foro Competente
1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l’indirizzo indicato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
2) Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) che in attuazione dell’art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all’ indirizzo internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l’elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.
Art. 1.10. - Durata e Decorrenza - Condizioni per l’esecuzione della fornitura
1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FG_F, FA_F), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L’esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.
2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDR si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all’art. 1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione del gas naturale oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.
3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non accettare la PROPOSTA DI CONTRATTO con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, non sussistano i requisiti per dare seguito all’erogazione di gas naturale o dei servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
4) Le PARTI convengono che l’esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell’esclusivo interesse del FORNITORE:
- all’inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CTE;
- all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato;
- al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell’ articolo 10.3 dell’allegato “A” alla delibera ARG/elt 04/08 dell’ARERA, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx, non risulti al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera
n. ARG/elt n.219/10 dell’ARERA il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
5) Dell’attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall’ARERA.
6) Qualora il CONTRATTO sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo - D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forme di comunicazione a distanza, l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l’attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e
gli oneri sostenuti per l’attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
7) In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di PDR, qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
8) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.
9) Ai fini dell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 8.2. TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato “A” alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell’ARERA come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’utente del servizio di distribuzione, a semplice richiesta di quest’ultimo, le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di switching: i) se il PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; iv) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) l’accessibilità o meno del PDR. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall’impresa di distribuzione, l’utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 8.2. TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato “A” alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell’ARERA come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
10) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, allegato “A” alla delibera n. 646/2015/R/EE dell’ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx) ciascun CLIENTE avente diritto alla salvaguardia può chiedere all’esercente la salvaguardia l’attivazione della procedura switching secondo quanto previsto al Titolo II dell’allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel dell’ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
Ai fini dell’erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai CLIENTI del servizio sono distinti dai contratti relativi ai CLIENTI eventualmente serviti nel mercato libero dall’esercente o dai soggetti mandatari del medesimo.
Art. 1.11. - Recesso - Clausola Risolutiva Espressa - Condizione Risolutiva
- Manleva
1) Il CLIENTE finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento con un preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, con comunicazione da inviarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso potrà essere inviata, anche avvalendosi di strumenti telematici e nel rispetto delle vigenti disposizioni regolatorie anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, a quest’ultimo potrà essere richiesto di giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l’invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE finale.
Il recesso per conto del cliente finale è validamente esercitato dal venditore entrante trasmettendo al venditore uscente la comunicazione di recesso, anche per più punti di riconsegna, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di cambio venditore, utilizzando un canale di posta elettronica certificata. Le comunicazioni di cui al presente comma deve riportare almeno le seguenti informazioni a) il punto di riconsegna identificativo del punto;
b) i dati identificativi del cliente finale; c) la data di cambio venditore; d) i dati identificativi della controparte commerciale.
2) Il CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (un) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.
3) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDR determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
4) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:
a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
f- inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
g- cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione dell’art. 1.6.;
h- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura, previa costituzione in mora del CLIENTE ai fini della sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate dall’ARERA;
i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano inficiare l’affidabilità;
l- prelievo fraudolento del gas naturale a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del TRASPORTATORE;
m- violazione del “Modello 231” predisposto dal Fornitore, ai sensi dell’Art. 1.18. che segue.
5) Nell’ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di distribuzione, il CONTRATTO fra il FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 26-bis della deliberazione n. 138/2004 dell’ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx) si risolva il contratto fra l’utente del servizio di distribuzione ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il CONTRATTO di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 26-bis della deliberazione n. 138/2004 dell’ARERA (il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), che saranno successivamente comunicati; b) qualora il CLIENTE non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei contratti di ultima istanza, la fornitura verrà comunque garantita, in applicazione dell’art. 27-bis della deliberazione n. 138/2004 dell’ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
6) Xxxxx salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo CLIENTE imputabile. Art. 1.12. - Clausola penale
1) Qualora il CLIENTE, che non abbia la qualità di consumatore, non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1, e 1.11.2., sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo.
Art. 1.13. - Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali e Responsabilità
1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per
legge o per disposizione dell’autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
2) Le imposte gravanti sui consumi di gas naturale a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.
3) L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l’istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell’ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas naturale tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest’ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione.
Il CLIENTE assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego del gas naturale, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell’ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE. Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi, Mandato al Fornitore per addebito automatico in conto delle fatture, Ricalcolo dei corrispettivi e Rateizzazione dei pagamenti, Tasso di mora applicabile in caso di ritardo nei pagamenti
1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico - Economici (FG_F e FA_F).
2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell’allegato Tecnico-Economico FG_F, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Con la stipula del contratto di fornitura disciplinato dalle presenti condizioni generali, il CLIENTE autorizza il FORNITORE ad attivare – conferendogli così uno specifico mandato - la procedura di domiciliazione bancaria (SDD ecc.) o postale per il pagamento delle fatture, secondo le procedure di tempo in tempo vigenti e utilizzando i dati forniti dal CLIENTE, che ne garantisce la correttezza. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell’allegato Tecnico-Economiche FG_F come condizione per l’accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell’offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell’Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di gas naturale secondo le modalità e i criteri previsti all’art. 10 della deliberazione
n. 229/01 dell’ARERA come successivamente modificato e integrato il cui testo è
consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
4) In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, il FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora, che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, che le parti convenzionalmente convengono di determinare in misura pari agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n.231/2002, impregiudicato il diritto del FORNITORE d’ottenere il risarcimento del maggior danno patito in conseguenza dell’inadempimento del CLIENTE. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti.
5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all’interno dell’Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell’ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.
Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento
1) Il CLIENTE non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta al FORNITORE, impregiudicata l’efficacia delle eccezioni di nullità, annullabilità e di rescissione del CONTRATTO, nonché il diritto di proporre reclamo al FORNITORE (in relazione ad una doppia fatturazione dei consumi o ad altra pratica commerciale ritenuta scorretta) o di avvalersi degli altri diritti e rimedi, fra cui la procedura di conciliazione richiamata all’art. 1.5.7., previsti dalle disposizioni adottate dall’ARERA.
Art. 1.16. - Sospensione della fornitura per Morosità
1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.
all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell’operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi dal bonifico bancario.
3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura di gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla delibera n. 156/07 dell’ARERA (il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), fermo restando il risarcimento del maggior danno.
4) In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al CLIENTE spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico dell’importo come indicato all’interno degli allegati Tecnico-Economici (FG_F, FA_F) e disponibile altresì nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 1.17. - Richiesta Dati Catastali
1) Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni PDR presso cui è attivata la fornitura di gas naturale, i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria.
2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate “xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”.
Art. 1.18. - Responsabilità Amministrativa
1) Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello 231” e del relativo codice etico elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di gas naturale.
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 2.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritirare, presso i PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta dal CLIENTE, anche in costanza di rapporto, il gas naturale necessario a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l’intero fabbisogno degli stessi.
2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il TRASPORTATORE al quale ciascun PDR è collegato.
Art. 2.2. - Caratteristiche del CLIENTE
1) I PDR del CLIENTE, relativi alla fornitura oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasporto nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegati alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasporto e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).
2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l’avvio e l’esercizio della fornitura.
3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto, dispacciamento o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.
Art. 2.3. - Responsabilità del FORNITORE
1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dal gas naturale somministrato, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.
2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del TRASPORTATORE o di terzi.
3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di gas naturale, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.
4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di gas naturale con il precedente fornitore.
5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.
Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura
1) Il gas naturale non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi.
Art. 2.5. - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali
1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.
2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..
3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti
2.5.1. e 2.5.2., non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
Art. 2.6. - Modifica unilaterale delle Condizioni contrattuali e diritto di
recesso
1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall’ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici o altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.
2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà il FORNITORE
a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche applicabili al CLIENTE. Al ricorrere di un giustificato motivo (e quindi al ricorrere, fra l’altro, di uno dei casi elencati a titolo esemplificativo al comma 1 che precede) nel periodo di validità del CONTRATTO e/o allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecnico Economiche il FORNITORE avrà la facoltà di variare unilateralmente le condizioni di fornitura e/o singole clausole contrattuali e comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n. ARG/com 104/10 dell’ARERA (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).
4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 1 (un) mese prima del previsto termine di entrata in vigore delle nuove condizioni contrattuali e/o del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecnico Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.
5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire al FORNITORE la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 1 (un) mese prima del previsto termine di entrata in vigore delle nuove condizioni contrattuali e/o della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo dell’energia elettrica in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell’art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n.ARG/com 104/10 dell’ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Art. 2.7. - Garanzie
1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell’anno termico precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente e in particolare ai sensi della Tabella 6 del TIVG (testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (allegato a delibera ARG/gas 64/09 dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera. it) per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09 dell’ARERA il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), e ai sensi della Tabella 7 del TIVG (testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (allegato alla delibera ARG/gas 64/09 dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx) in tutti gli altri casi.
2) L’ammontare del deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1. è raddoppiato qualora
si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il cliente finale non abbia adempiuto al versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1. e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale ai sensi del presente art. 2.7.2. che sia eventualmente richiesto, l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di distribuzione di procedere con la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera. it).
In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet www.arera. it).
3) Nell’ipotesi in cui successivamente all’emissione della prima fattura, ovvero in costanza di rapporto, il CLIENTE attivi o ripristini la procedura di domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture, il FORNITORE provvederà a rimborsare al CLIENTE il deposito cauzionale versato.
4) Il FORNITORE potrà avvalersi, in tutto o in parte, del deposito cauzionale nel caso di fatture insolute, imputando l’importo corrispondente a titolo di pagamento delle suddette fatture. In tale caso il FORNITORE avrà facoltà di richiedere al CLIENTE l’integrazione del deposito sino all’originario ammontare mediante addebito in fattura del relativo importo.
5) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.
6) Le Parti convengono che l’importo versato a titolo di deposito cauzionale deve ritenersi fruttifero per il CLIENTE e che esso verrà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
7) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale ha garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all’art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Art. 2.8. - Accesso al Gruppo di Misura
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.
2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l’accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.
Art. 2.9. - Manutenzione Gruppo di Misura
1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.
2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal TRASPORTATORE saranno a carico del CLIENTE.
Art. 2.10. - Fatturazione - Limitazione Responsabilità del Fornitore
1) La rilevazione e la fatturazione del gas naturale somministrata ai singoli PDR avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDR stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.
2) In deroga all’art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore irrisorio e/o qualora i PDR congiuntamente intesi abbiano consumi inferiore o uguale a 5000 m3.
3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all’adesione alla presente offerta, risulti servito nell’ambito del servizio di maggior tutela da parte di Dolomiti Energia S.p.A., l’adesione comporterà l’invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto.
4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’allegato
“A” della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell’ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx. È facoltà del CLIENTE richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell’ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi
dati ai fini della fatturazione.
6) In assenza della lettura effettiva e dell’autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.
7) L’autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L’autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.
8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.
Il FORNITORE è in ogni caso abilitato a fatturare e addebitare al CLIENTE tutti i consumi rilevati e/o ricalcolati dal distributore, nel rispetto delle disposizioni regolatorie vigenti, ancorché in ritardo rispetto agli ordinari termini di fatturazione. Art. 3.1. - Qualità del gas - Contenuto energetico del gas
1) Il Gas Naturale verrà fornito secondo quanto riportato nell’Allegato FG_F “Condizioni tecnico-economiche per la Fornitura di Gas Naturale”.
2) Il gas naturale somministrato dal FORNITORE mediante il DISTRIBUTORE LOCALE sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel vigenteCodice di Rete per il servizio di distribuzione gas (delibera n. 108/06 dell’ARERA, e successive modificazioni e integrazioni, il cui testo è consultabile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx di seguito “CODICE DI RETE”) Qualora il gas naturale risulti non conforme alla specifica di qualità suddetta, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinchè si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità. Con la stipula del contratto di fornitura il CLIENTE rilascia altresì al FORNITORE un mandato con rappresentanza per recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il venditore uscente.
3) Le PARTI convengono che, per i clienti allacciati ad una rete di distribuzione, il contenuto energetico del gas messo a disposizione del CLIENTE sarà pari al valore del Potere Calorifico Superiore, determinato dal DISTRIBUTORE LOCALE in conformità a quanto previsto dal vigente CODICE DI RETE e alla delibera n. 138/04 dell’ARERA, come successivamente modificata e integrata il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Art. 3.2. - Modalità di consegna del gas - Unità di misura del gas
1) Il valore di pressione minima di consegna del gas naturale somministrato sarà conforme alle specifiche di pressione stabilite dal TRASPORTATORE e pubblicate sul sito internet di quest’ultimo. Qualora il gas naturale somministrato risulti non conforme alle specifiche di pressione suddette, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinchè si attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE, in ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.
2) L’unità di misura dei volumi del gas naturale è il metro cubo, alle condizioni standard (chiamate anche condizioni base), ossia: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).
Art. 3.3. - Mandato alla stipula dei contratti di vettoriamento e accesso al servizio di trasporto
1) Ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d’offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di distribuzione, i contratti per il servizio di distribuzione e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per il gas erogato presso i PDR oggetto del CONTRATTO, il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell’art. 1705 codice civile al FORNITORE o ad altra società da questi designata, per la stipula del contratto di VETTORIAMENTO con il DISTRIBUTORE LOCALE e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il TRASPORTATORE e per tutto quanto necessario per l’espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del gas.
2) Il CLIENTE si impegna inoltre, a semplice richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto fosse eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento del mandato conferito ai sensi del precedente articolo 3.3.1., nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dai gestori di rete competenti.
3) Il CLIENTE conferisce mandato al FORNITORE per la partecipazione all’assegnazione di gas naturale di importazione e per la partecipazione ad ogni altra procedura avente come oggetto l’assegnazione di gas naturale a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.
4) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.
5) Il CLIENTE per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal CLIENTE per il tramite del FORNITORE, riconoscerà al FORNITORE stesso un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente pari all’importo sopra indicato, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas per prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.
Art. 3.4. - Responsabilità del CLIENTE
1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso i PDR e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri la propria estraneità all’accaduto.
2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di regolazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terrà indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE ai sensi del presente paragrafo. Ogni modifica all’impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al FONITORE dal CLIENTE e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal vigente
CODICE DI RETE.
3) Il gas naturale verrà messo a disposizione del CLIENTE dal FORNITORE presso i PDR indicati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto e pertanto la proprietà, i xxxxxx e le responsabilità relative verranno trasferiti dal FORNITORE al CLIENTE.
Art. 3.5. - Servizi di Trasporto e Distribuzione del Gas Naturale
1) In conformità al mandato conferito dal CLIENTE, il FORNITORE provvederà direttamente o indirettamente a stipulare con il DISTRIBUTORE LOCALE di competenza il contratto di VETTORIAMENTO e con il TRASPORTATORE il contratto di accesso al servizio di trasporto del gas naturale. I corrispettivi dovuti aI DISTRIBUTORE LOCALE per il servizio di VETTORIAMENTO e al TRASPORTATORE per il servizio di trasporto saranno posti interamente a carico del CLIENTE, e potranno essere fatturati dal FORNITORE al CLIENTE unitamente agli importi dovuti per la fornitura di gas naturale.
2) È facoltà del FORNITORE procedere a fatturazioni in acconto, provvedendo appena possibile al relativo conguaglio.
Art. 3.6. - Letture del contatore e Xxxxxxxxxx
1) Le letture del contatore del gas sono effettuate a cura del DISTRIBUTORE LOCALE, che le comunica al FORNITORE nei modi e nei tempi previsti dall’ARERA, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 2 del TIVG (Testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (allegato a delibera ARG/gas 64/09 dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
In caso di omessa misurazione delle quantità di gas naturale fornite e prelevate, derivante dal mancato funzionamento dei misuratori o da cause non imputabili al FORNITORE, le PARTI concordano di applicare le disposizioni previste dal CODICE DI RETE.
2) Sono previsti degli indennizzi automatici a favore del CLIENTE nei casi previsti dall’articolo 14 dell’allegato “A” alla delibera ARG/com 104/10 e successive integrazioni e modificazioni, nonché nei casi previsti dalla delibera 574/2013/R/ gas (Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019) e nella delibera ARG/gas 64/09 (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) i cui testi sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
3) Sono previsti degli indennizzi a carico del CLIENTE titolare di un punto di riconsegna allacciato alla rete di distribuzione rientrante nelle ipotesi previste dal TIVG nei casi e con le modalità previsti dal TISIND (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale), allegato alla delibera 593/2017/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Art. 3.7. - Determinazione dei Prezzi
1) I prezzi applicati dal FORNITORE per i prelievi di gas naturale, le eventuali
quote fisse e gli eventuali corrispettivi aggiuntivi sono indicati nell’allegato FG_F.
2) Qualora il gas naturale fornito mensilmente al CLIENTE si discostasse in termini assoluti di più del 10% rispetto alla previsione di consumo determinata sulla base dei programmi di prelievo comunicati dal CLIENTE per i singoli PDR, il FORNITORE avrà la facoltà di richiedere modifiche alle condizioni economiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente al FORNITORE le variazioni significative dei programmi di prelievo comunicati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
3) È fatta salva la possibilità del CLIENTE di inoltrare revisioni periodiche dei programmi comunicati con un preavviso di 40 (quaranta) giorni rispetto alla prevista data di efficacia delle revisioni medesime e, comunque, compatibilmente con le modalità ed i termini che verranno fissati dalle competenti Autorità. Ai fini della determinazione degli importi dovuti al FORNITORE per le attività svolte in relazione ai servizi di trasporto e di distribuzione, le PARTI convengono di applicare i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi ai sensi delle vigenti delibere dell’Autorità.
4) Viene offerta al solo CLIENTE avente diritto secondo normativa vigente anche la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, come da delibere n. 229/01, n. 138/03 e successive integrazioni e/o modificazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Il CLIENTE, sottoscrivendo l’Allegato FG_F, dichiara comunque di ritenere preferibili e di accettare le condizioni Tecnico-Economiche contenute nello stesso.
Art. 3.8. - Prezzi e Condizioni Commerciali
1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di gas naturale e servizi oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti negli allegati Tecnico- Economici FG_F e FA_F.
2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell’allegato Tecnico-Economico FG_F quali condizioni per l’adesione ad un’offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall’Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Le PARTI si danno atto che qualora le competenti Autorità dovessero emanare, successivamente alla stipula del presente CONTRATTO, provvedimenti volti a regolare/modificare il regime di bilanciamento nel settore del gas, il FORNITORE sarà abilitato ad addebitare al CLIENTE tutti i maggiori oneri che ne deriveranno, nella misura calcolata dall’Autorità o dal TRASPORTATORE.
4) Il CLIENTE avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. Tale richiesta dovrà essere fatta in forma scritta secondo le modalità e i termini previsti per l’esercizio del diritto di recesso.
5) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. È facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell’adesione del CLIENTE alla prima data utile.
Art. 3.9. - Sospensione della fornitura
Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal TRASPORTATORE o dal DISTRIBUTORE LOCALE sulla rete di gasdotti non costituiscono inadempimento al CONTRATTO e pertanto non comporteranno obblighi di indennizzo o risarcimento del danno a carico del FORNITORE né saranno motivo di risoluzione del CONTRATTO.
Fatto salvo quanto sopra previsto il FORNITORE si attiverà per contenere i disagi, in accordo con il CLIENTE, fermo restando che eventuali maggiori costi saranno a carico del CLIENTE stesso.
Il CLIENTE sarà tenuto a rimborsare al FORNITORE le spese eventualmente sostenute per sospendere la fornitura, qualora tale sospensione consegua ad un inadempimento del CLIENTE.
Art. 3.10. - Accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a Gas Naturale
1) In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 40/04 dell’ARERA, denominata, “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, e successive modifiche e integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx, che prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal CLIENTE, il FORNITORE informa il CLIENTE che la procedura da seguire con i relativi allegati A, B, C, D, E sono pubblicati nel sito internet www.dolomitienergia. it nella sezione “Gas Naturale”. 2) La procedura di cui all’art. 3.10.1 non riguarda gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.
3) Il recapito del DISTRIBUTORE LOCALE al quale il CLIENTE dovrà fare pervenire la documentazione prevista dalla suddetta procedura, è riportato nelle fatture del FORNITORE.
Art. 3.11. - Assicurazione clienti finali civili del gas
1) Al CLIENTE viene garantita un’assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall’uso del gas fornito da un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna, come stabilito dalla delibera n. 191/2013/R/gas dell’ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
2) Il Comitato Italiano Gas (CIG) è stato investito del compito di stipulare tale assicurazione con la Società Aurora assicurazioni S.p.A. per tutti i clienti finali civili per gli anni solari che vanno dal 2014 al 2016.
3) Il CLIENTE è automaticamente assicurato se è in regola con il pagamento della fornitura di gas e il costo dell’assicurazione non va ad incidere sulla bolletta in quanto è già compreso nel prezzo del gas naturale.
4) I dettagli sulle norme che regolano l’assicurazione possono essere visionati sul sito di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è possibile scaricare gli allegati relativi al contratto di assicurazione e al modulo di denuncia di sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con l’efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
Art. 4.2 - MARCHIO 100% CO2 FREE
1) Il marchio “100% CO2 free”, di seguito identificato come MARCHIO, è concesso a tutti i soggetti che hanno neutralizzato, attraverso gli strumenti indicati, le proprie emissioni di gas serra causate dallo svolgimento di una precisa attività.
2) Il MARCHIO identifica la regolarità della provenienza e l’annullamento dei crediti di emissione in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge. Il marchio garantisce, tramite l’adesione del CLIENTE al servizio che DOLOMITI ENERGIA S.p.A. mette a disposizione, che una parte o la totalità delle emissioni inquinanti prodotte dalla sua attività sono state compensate.
3) Le modalità Tecnico-Economiche per l’utilizzo del MARCHIO sono riportate
negli Allegati FG_F e FA_F.
Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO
1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:
- sugli edifici ospitanti tali PDR;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDR;
- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;
- sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR;
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE.
2) L’elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma.
3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.
4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 free” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free” che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura.
5) il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE dà il suo completo consenso.
6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 4.4. - Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO
1) L’autorizzazione all’uso del MARCHIO viene revocata:
- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell’art.4.3.
2) La revoca dell’autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l’eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall’immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.
Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
1) Con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE, il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.
DEFINIZIONI
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.
CODICE DEL CONSUMO: il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”.
CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza gas naturale e/o Servizi per proprio consumo.
CLIENTE IDONEO: nel settore del gas naturale è definito dalla delibera n° 107/04 dell’ARERA e successive modifiche o integrazioni.
CODICE DI RETE: Codice di Rete per il servizio di distribuzione, approvato con la delibera n. 108/06 dell’ARERA.
CONTRATTO: il contratto di fornitura di gas naturale concluso dal CLIENTE con DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di
distribuzione del gas naturale e/o del gas naturale attraverso reti locali.
D.Lgs. 164/2000: Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164. Con tale decreto l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/06/1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas.
FORNITORE: Dolomiti Energia S.p.A. (con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000
- Xxxxxx), società attiva quale grossista di gas naturale ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.Lgs. n. 164/2000.