COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITA’ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITA’ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2020 – 31.12.2022
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina l’incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Commissario Delegato, comprensivo della consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, prestato da soggetti regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B, di cui all’art. 109 del D.Lgs. 07.09.05, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 5 del
16.10.06 e s.m.i., secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.
Art. 2 –Prestazioni oggetto dell’appalto
L’aggiudicatario del servizio di brokeraggio assicurativo s’impegnerà a svolgere, con i propri mezzi e la propria organizzazione, le seguenti prestazioni specialistiche, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. individuazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all’attività del Commissario Delegato, con indicazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti o eccessive ed impostazione di apposito programma;
2. elaborazione di un programma assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed economicità, da consegnare entro 60 giorni dall’affidamento in oggetto;
3. analisi dei contratti assicurativi in essere, sia sotto il profilo di copertura dei rischi, sia sotto il profilo economico, con proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, all’esigenze del Commissario Delegato, nonché a seguito del verificarsi di eventi dannosi;
4. assistenza e supporto in fase di:
− predisposizione dei capitolati speciali d’appalto per ogni ramo di rischio, in linea con la vigente legislazione in materia, finalizzati all’ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Commissario Delegato;
− predisposizione degli atti di gara per l’affidamento delle coperture assicurative, aggiornati all’evoluzione legislativa e di mercato;
− procedure di scelta del contraente;
− svolgimento delle procedure di gara;
− controllo dei contratti/polizze assicurative dopo l’espletamento della gara;
5. gestione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché di quelli pendenti alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia fino alla definizione, compresa l’interruzione dei termini di prescrizione), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicurative degli indennizzi dovuti;
6. valutazione trimestrale sull’andamento dei sinistri mediante la produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti, ecc.), da consegnare entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento;
7. predisposizione di una relazione annuale, da consegnare al 31 dicembre di ogni anno, che evidenzi il rapporto premio/sinistri distinti per ciascuna polizza in essere;
8. gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, controllo sull’emissione delle appendici, pagamento e regolazione premi, controllo scadenze dei premi ed ogni altra attività amministrativo-contabile. Qualora il broker non rispetti i termini di
pagamento e/o di regolazione dei premi indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e della eventuale sospensione della garanzia assicurativa;
9. verifica sulla corretta applicazione degli scoperti e delle franchigie;
10. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo/finanziario;
11. costante e tempestivo aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernenti la materia assicurativa;
12. elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sulle attività svolte dal broker nell’arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare le coperture assicurative del Commissario Delegato;
13. consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica ed analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;
14. assistenza e consulenza, anche fornendo pareri preventivi in forma scritta e partecipando ad eventuali riunioni su questioni di natura assicurativa o comunque attinente, quali ad esempio:
− individuazione delle coperture assicurative e relativi massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
− individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il Commissario Delegato convenzioni e contratti di vario genere, nonché nella verifica della corrispondenza delle polizze stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
− accensione di eventuali polizze fideiussorie a favore di terzi, con predisposizione della relativa documentazione ed assistenza in tutte le fasi necessarie.
Tutte le attività sopra elencate debbono ritenersi obbligatorie al fine di svolgere un incarico efficiente nei confronti del Commissario Delegato. Pertanto l’aggiudicatario dovrà adottare tutte quelle azioni necessarie al fine di ottenere una buona riuscita del servizio, sollevando il Commissario Delegato da ogni responsabilità sull’esaustività delle prestazioni stesse.
Il broker non potrà in alcun modo impegnare il Commissario Delegato, se non preventivamente autorizzato.
Art. 3 - Corrispettivo del servizio
Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato non comporta per il Commissario Delegato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi gestiti per il tramite del broker.
Il Commissario Delegato non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti degli assicuratori nei confronti del broker.
L’aggiudicatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione d’onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi del Commissario Delegato, dalla quale risulti che l’attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le
regole deontologiche e con piena professionalità, con l’obiettivo di garantire al Commissario Delegato i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative del Commissario Delegato, la percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Commissario Delegato ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare per l’affidamento delle coperture assicurative.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo dell’appalto in oggetto viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria, del valore della garanzia provvisoria e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara.
L’importo complessivo presunto del servizio di brokeraggio assicurativo è pari ad € 49.457,00 (euro quarantanovemilaquattrocentocinquantasette/00), comprensivo dell’eventuale rinnovo del contratto alle medesime condizioni per ulteriori due anni e dell’eventuale periodo di proroga tecnica, anche in caso di mancato rinnovo, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi
Art. 4 - Durata del servizio
Il servizio in oggetto avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.20 e scadenza alle ore 24:00 del
31.12.22. Dalla data di decorrenza l’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di consulenza e brokeraggio adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
Il broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze - compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell’inizio dell’incarico oggetto del presente capitolato e non ancora definiti - secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare a tal fine con il broker attualmente incaricato.
Il Commissario Delegato dichiara e l’aggiudicatario prende e dà atto che il contratto si intende valido ed efficace fino alla sua naturale scadenza, salvo il diritto di recesso unilaterale ex art.1373 cod. civile, II comma, ed in parziale deroga al disposto di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza diritto ad alcun corrispettivo.
Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di brokeraggio assicurativo alle medesime condizioni per una durata pari a due anni. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Commissario Delegato con comunicazione all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata, da effettuarsi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del
nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all’esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni economiche e normative.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare, su richiesta del Commissario Delegato, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per un periodo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo contraente.
L’incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione dell’aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi, ex all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Qualora allo scadere delle singole annualità lo stato di emergenza, ad oggi determinato fino al 31.12.20, non fosse ulteriormente prorogato, il contratto si intenderà risolto con impossibilità di produrre effetti per le annualità successive.
Art. 5 - Situazione assicurativa del Commissario Delegato
L’attuale situazione assicurativa del Commissario Delegato è la seguente:
POLIZZA | SCADENZA | PREMIO IMPONIBILE ANNUO |
R.C. Ambientale | 31/12/2020 | € 20.000,00 |
RCT/RCO | 31/12/2020 | € 69.532,00 |
R.C. Patrimoniale Vertici | 31/12/2020 | € 18.411,00 |
R.C. Patrimoniale Progettisti | 31/12/2020 | € 29.625,00 |
R.C. Patrimoniale Collaudatori - CSE | 31/12/2020 | € 24.569,00 |
Tutela Legale Patrimoniale | 31/12/2020 | € 6.101,00 |
Tutela Legale Penale | 31/12/2020 | € 21.361,00 |
Art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi
I premi assicurativi, a partire dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio in oggetto, verranno corrisposti dal Commissario Delegato - entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze - al broker aggiudicatario, il quale si impegna e si obbliga a versarli all’assicuratore interessato, in nome e per conto del Commissario Delegato, nei termini e con le modalità convenuti con lo stesso.
A tale scopo il broker aggiudicatario deve trasmettere al Commissario Delegato i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza del termine indicato in polizza, comprensivi del documento contrattuale con la relativa specifica dell’importo dovuto e la conferma dell’avvenuta verifica della correttezza dello stesso.
La corresponsione al broker dei premi assicurativi ha valore liberatorio per il Commissario Delegato e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 c.c..
Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare e trasmettere al Commissario Delegato, in originale e debitamente quietanzate, le appendici e le ricevute emesse dagli assicuratori.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all’assicuratore entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 7 - Obblighi a carico dell’aggiudicatario del servizio di brokeraggio
Il broker nell’espletamento del servizio s’impegna a:
1. avere in essere un’assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00); il broker dovrà dimostrare di aver contratto tale polizza e s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. La polizza dovrà essere mantenuta in essere per tutta la durata dell’incarico;
2. svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato ed all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse del Commissario Delegato e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste dallo stesso fornite;
3. garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività del Commissario Delegato;
4. assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall’espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso;
5. assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dal Commissario Delegato dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell’incarico;
6. rispondere pienamente per danni a persone e/o cose, dei quali il Commissario Delegato sia chiamato a rispondere, che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili al broker o ai suoi dipendenti, sollevando e tenendo indenne il Commissario Delegato da ogni pretesa;
7. proporre al Commissario Delegato tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge e da qualsiasi altra fonte normativa;
8. nominare dalla data di decorrenza del servizio, il Responsabile dell’incarico ed almeno un referente per il Commissario Delegato, nonché comunicare i numeri telefonici, pec, mail e quant’altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro 24 ore dalla sostituzione. L’eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l’esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l’iscrizione all’albo degli intermediari (art. 109, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
9. prendere accordi con l’attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, al fine di garantire la piena continuità del servizio,
10. fornire alla scadenza del contratto tutta la documentazione necessaria all’eventuale subentro di un nuovo broker;
11. risarcire il Commissario Delegato degli eventuali danni subiti a seguito di accertate carenze delle prestazioni dovute dal broker anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate successivamente.
Art. 8 – Prerogative del Commissario Delegato
Restano di esclusiva competenza del Commissario Delegato la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, le modalità di scelta del contraente, l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati di polizza da utilizzare per gli appalti, delle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, la facoltà di recedere dal contratto di brokeraggio.
Al broker viene espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Commissario Delegato e di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnarlo senza il preventivo, esplicito, consenso.
Art. 9 - Applicazione penali
Qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente capitolato speciale d’appalto, il Commissario Delegato ha facoltà di applicare le seguenti penali:
Attività | Penale |
Elaborazione del nuovo programma assicurativo da consegnare entro 60 giorni dall’affidamento del servizio di brokeraggio. | € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo |
Notifica delle scadenze dei pagamenti e regolazioni premi, da effettuarsi 40 gg. prima delle scadenze dei pagamenti/regolazioni. | € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo |
Predisposizione di un report trimestrale, da consegnare entro il 10° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, sull’andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi. | € 60,00 (euro sessanta/00) per ogni giorno di ritardo |
Predisposizione di una relazione annuale che evidenzi il rapporto premio/sinistri distinti per ciascuna polizza in essere, da consegnare il 31 dicembre di ogni anno. | € 60,00 (euro sessanta/00) per ogni giorno di ritardo |
Nomina del Responsabile dell’incarico ed almeno di un referente per il Commissario Delegato, da effettuarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio. | € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo da calcolarsi dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio |
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro. Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il Commissario Delegato ha contestato l’inadempimento con comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata; decorso tale termine si procederà all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Si procederà inoltre all’incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 10 - Cessione del contratto
È assolutamente vietato all’aggiudicatario cedere il contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione del medesimo. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.