Approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n.67 del 31.12.2018
Approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n.67 del 31.12.2018
REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
Articolo 2
(Soggetti interessati)
1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
− il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
− i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi )
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
a) programmazione della spesa per investimenti ;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
d) esecuzione dei contratti pubblici;
e) responsabile unico del procedimento;
f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
g) direzione dell’esecuzione;
h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
Articolo 4
(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)
1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile del Settore, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
Articolo 5
(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti )
1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla
Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all’articolo 6, comma 2.
5. Nel caso in cui la convenzione/contratto con la centrale di committenza preveda una quota da destinare alla stessa, la quota è comprensiva anche della quota di cui all’articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.
Articolo 6
(Compatibilità e limiti di impiego)
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti
e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Servizio Finanziario fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
Articolo 7
(Formazione professionale e strumentazione)
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
− promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
− garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Settore coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
Articolo 8
(Approvazione e proprietà degli elaborati)
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.
Articolo 9
(Costituzione del fondo)
1. E’ costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli affidamenti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
− all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
− all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
− per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI
Classi di importo dei Lavori | Percentuale da applicare |
fino a euro 1.000.000 | 2% |
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 | 1,8% |
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 | 1,6% |
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 | 1,4% |
oltre euro 25.000.000 | 1,0% |
TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture | Percentuale da applicare |
fino a euro 500.000,00 | 2% |
oltre euro 500.000,00: − per la parte fino a euro 500.000,00 − per la parte oltre euro 500.000,00 | 2% 1,5% |
7. Negli appalti relativi a servizi o forniture l’incentivo è dovuto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.1. La nomina del direttore dell’esecuzione del contratto avviene con atto del Responsabile del procedimento prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto stesso.
8. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
Articolo 10
(Criteri di ripartizione del fondo)
I seguenti criteri delle forme di incentivazione per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 si applicano a decorrere dall’01/01/2018
Fondo per lavori
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
La ripartizione delle risorse (comprensive anche degli previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’ente) di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è disposta nel seguente modo, secondo i parametri della tabella sotto indicata, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:
Prestazione | Percentuale |
1)Responsabile unico del procedimento | 40% |
2)Programmazione della spesa per investimenti | 8% |
3)Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando | 12% |
4) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure | 12% |
5) Direzione dei lavori | 8% |
6) Collaudo tecnico-amministrativo | 10% |
7) Collaudo statico | 2% |
8) Centrale unica di committenza* | 8%* |
Totale | 100% |
* La quota assegnata alla centrale di committenza qualora non richiesta/non dovuta verrà attribuita al personale dell’ente, incrementando le altre fasi secondo le modalità stabilite dal Responsabile unico del procedimento.
Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
La ripartizione delle risorse (comprensive anche degli previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’ente) di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è disposta nel seguente modo, secondo i parametri della tabella sotto indicata, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:
Prestazione | Percentuale |
1) Responsabile unico del procedimento | 40% |
2) Programmazione della spesa | 3% |
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando | 13% |
4) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure | 13% |
5) Direzione dell’esecuzione | 15% |
6) Verifica di conformità finale | 8% |
8) Centrale unica di committenza* | 8%* |
Totale | 100% |
* La quota assegnata alla centrale di committenza qualora non richiesta/non dovuta verrà attribuita al personale dell’ente, incrementando le altre fasi secondo le modalità stabilite dal Responsabile unico del procedimento.
Disposizioni comuni
1. Nell’ambito della quota destinata a ciascuna delle attività sia per lavori che per servizi e forniture, determinate secondo i relativi sopra indicati, l’incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
-Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
⮚ al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 70% del peso della stessa nell’ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura;
⮚ al relativo collaboratore che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 30%;
⮚ nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell’attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
⮚ qualora il dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
⮚ nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
-Per le funzioni tecniche svolte per l’attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta all’80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell’attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.
2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell’ente.
5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.
6. La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d’incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all’incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della “rialimentazione” è disposto in sede programmatoria.
Adesione a convenzioni Consip ed acquisti tramite MePA
Nel caso di adesione a convenzioni Consip ed acquisti tramite MePA, l’incentivo viene riconosciuto esclusivamente per le fasi di attività effettivamente svolte dal personale dell’Ente. Pertanto nell’ambito dell’adesione alle convenzioni Consip risulta preclusa l’incentivazione riferita alla fase di affidamento, mentre è da valutare caso per caso l’incentivazione delle funzioni nell’ambito delle altre fasi, nella misura in cui il personale dell’Ente è direttamente coinvolto.
Negli acquisti tramite MePA occorre che il Responsabile del Settore valuti le attività effettivamente svolte sulla piattaforma telematica, consistenti nella predisposizione e nello svolgimento di una procedura di gara.
Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
Qualora non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell’opera o per l’acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 106 comma 1 del Codice, il Responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare,
amministrativa e contabile, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di riduzione dei compensi come determinata nella tabella sotto indicata. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).
Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% | |
Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% | |
Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40% | |
Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60% |
Liquidazione - limiti
Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.
Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l’amministrazione.
Articolo 11
(Erogazione delle somme)
1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Responsabile del Settore o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all’articolo precedente.
Articolo 12
(Quantificazione e liquidazione dell’incentivo)
1. Il Responsabile del Settore, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Responsabile del Settore competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:
A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
− il Responsabile del Settore dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
− il Responsabile del Settore assume la determinazione di liquidazione.
B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
− il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
− il Responsabile del Settore valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
− il Responsabile del Settore assume la determinazione di liquidazione.
Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale o semestrale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
− il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
− il Responsabile del Settore valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
− il Responsabile del Settore assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione del Responsabile del Settore per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa all’Ufficio finanziario con l'attestazione:
− delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
− dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
− che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
Articolo 13
(Applicazione)
1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 1° gennaio 2018, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
Articolo 14
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla Incentivazione per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’articolo 76 del D. Lgs. 56/2016 – secondo quanto definito con il CCDI parte normativa anni 2016-2018.