SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA PROBLEMATICA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DI STRETTO DI MESSINA S.P.A.
Deliberazione 29 ottobre 2018, n. 23/2018/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA PROBLEMATICA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DI STRETTO DI MESSINA S.P.A.
Relatore
cons. Xxxxxxx Xxxxxxx
Hanno collaborato: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione .............................................................................................................. 5
***
Relazione .................................................................................................................... 13
Premessa ..................................................................................................................... 15
CAPITOLO I - La mancata estinzione della società ..................................................... 17
CAPITOLO II - Le pretese di indennizzo di Stretto di Messina s.p.a. nei confronti dello Stato 21
CAPITOLO III - I costi della società ........................................................................... 23
CAPITOLO IV - La vigilanza sulla società .................................................................. 25
CAPITOLO V - Valutazioni conclusive ........................................................................ 27
INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1 - Patrimonio netto della società .................................................................... 23
* * *
ALLEGATO
Deliberazione e relazione della Corte dei conti 30 ottobre 2017, n. 14/2017/G, Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a. ........................................................................ 29
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 23/2018/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza del I Collegio del 2 ottobre 2018 e Camera di consiglio dell’11 ottobre 2018
presieduta dal presidente Xxxxxxx X’XXXXX
Composta dai magistrati:
Presidenti Xxxxxxx X’XXXXX
Consiglieri Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XX XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX
Prima referendaria Xxxxx XXXXXXXX
* * * Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione n. 14/2017/G, adottata nell’adunanza del 17 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la relazione Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.;
visto l’art. 1, comma 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione dell’art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzialmente adottate in esito ai controlli effettuati;
vista la relazione che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a La problematica chiusura della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.;
vista l’ordinanza in data 12 settembre 2018, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il I Collegio per l’adunanza del 2 ottobre 2018, al fine della pronuncia sulla relazione in argomento;
vista la nota n. 2996 del 12 settembre 2018, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Xxxxxxx contenzioso e per la consulenza giuridica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Avvocatura generale dello Stato;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi
opere;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio coordinamento legislativo;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro;
Stato;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
presenti, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti convocati:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore generale;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, dirigente, e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, direttrice generale;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, il xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
viste le controdeduzioni e le memorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, prot. n. 14770 del 25 settembre 2018, e della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, prot. n. 10390 del 25 settembre 2018, del Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto, prot. n. 18848 del 2 ottobre 2018, e la memoria postuma della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, prot.
n. 17986 del 5 ottobre 2018, riguardanti i temi trattati nella relazione,
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente La problematica chiusura della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni ed enti:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Xxxxxxx contenzioso e per la consulenza giuridica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Avvocatura generale dello Stato;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio coordinamento legislativo;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Anas s.p.a.;
- Anas s.p.a., Collegio sindacale;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., Collegio sindacale;
- Regione Calabria;
- Regione Siciliana;
Le amministrazioni interessate:
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
La relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Il relatore Il presidente
x.xx Mezzera x.xx D’Auria
Depositata in segreteria il 29 ottobre 2018
La dirigente x.xx Troccoli
RELAZIONE
Premessa
Con due relazioni (all. n. 1), n. 17/2016/G, La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina, del 28 dicembre 20161, e n. 14/2017/G, Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a., del 30 ottobre 20172, la Corte dei conti ha riferito sulla complessa vicenda riguardante i rapporti fra le amministrazioni statali e la società Stretto di Messina s.p.a., rilevando che la sottoscrizione, nel marzo 2006, del contratto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina non fu condivisa dal Governo insediatosi all’inizio della XV legislatura (maggio 2006), mentre fu confermata, nei suoi effetti, dall’esecutivo che aprì la successiva (2008). A ciò seguì la richiesta di danni del contraente generale, rinnovata fino all’accordo transattivo stipulato nel 2009, con rimodulazione del diritto di recesso e nuove condizioni in precedenza non previste di notevole favore per la parte privata. Quest’ultima dichiarò il proprio recesso, invocando le vantaggiose condizioni sottoscritte nel 2009, pur contestandone la parte pubblica l’applicabilità, per assenza dei presupposti applicativi.
Successivamente, il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, stabilì che la caducazione dei vincoli contrattuali comporta esclusivamente un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali e di un’ulteriore somma pari al 10 per cento di esse; ne è seguito un rilevante contenzioso, tuttora in corso, tra la concessionaria e le parti private.
A seguito dello scioglimento dei contratti, la società Stretto di Messina fu posta in liquidazione il 15 aprile 2013.
Nel corso degli anni, la concessionaria ha richiesto, nei confronti delle amministrazioni statali, per le proprie pregresse attività, più di 300 milioni.
Di seguito, vengono riportati gli elementi di criticità ancora non risolti, anche al fine di individuare le iniziative da intraprendere per una sollecita conclusione della vicenda e por fine all’inerzia che ha caratterizzato, finora, l’agire delle amministrazioni coinvolte.
1xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/0 016/delibera_17_2016_g.pdf.
2xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/0 017/delibera_14_2017_g.pdf.
CAPITOLO I
LA MANCATA ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ
L’estinzione della società Stretto di Messina s.p.a. al termine del periodo normativamente stabilito per le operazioni di liquidazione (un anno dalla nomina del commissario liquidatore: art. 34-decies, c. 9, d.l. n. 179/2012), scaduto il 15 aprile 2014, non consente univocamente di ipotizzare una rinuncia implicita ai crediti dell’attivo, che potrebbe essere espressamente esclusa in sede di riparto finale.
Secondo quanto puntualizzato recentemente dall’Avvocatura generale dello Stato, sul piano giuridico, “la pendenza giudiziale non impedisce, quale regola generale, la conclusione della fase di liquidazione, con subentro, nelle posizioni giuridiche attive e passive della società in liquidazione, dei soci della stessa. I quali, però, una volta intervenuto il bilancio finale di liquidazione e disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, risponderebbero dei debiti sociali nel limite di quanto dai medesimi eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Appare, peraltro, evidente che la determinazione di procedere alla chiusura della liquidazione è atto proprio del commissario liquidatore, anche se compulsato a tale fine dall’assemblea della società”3.
Non essendo le amministrazioni interessate riuscite nell’intento di addivenire alla soluzione prospettata, la chiusura della vicenda liquidatoria risulterebbe agevolata da un intervento normativo che, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, si proponesse di definire tempi certi per la presentazione del bilancio finale, facendo salva la tutela delle posizioni processuali di Stretto di Messina nei giudizi in cui la società è parte. Misure in tal senso potrebbero essere altresì adottate nel contesto delle norme secondarie sull’attuazione della liquidazione, ex art. 34-decies del d.l. n. 179/2012.
La mancata estinzione determina un ulteriore onere finanziario per il mantenimento in vita della concessionaria, che la legge indicava – appunto – in un solo anno.
Stretto di Messina s.p.a.4 conferma la contrarietà alla chiusura, nella convinzione che, se il commissario la disponesse, i creditori potrebbero azionare nei confronti dei soci le loro
3 Nota n. 422125 del 7 settembre 2018.
4 Nota n. 128 del 15 giugno 2018.
pretese, ma questi perderebbero i diritti fatti valere dalla società verso gli attori in sede riconvenzionale. Pertanto, sempre per come riferito dalla concessionaria, redatto il bilancio di liquidazione, per i rapporti passivi si realizzerebbe un fenomeno successorio, con possibilità per i creditori di agire nei confronti degli azionisti della società estinta; per i rapporti attivi, invece, nessuna successione si realizzerebbe per le pretese azionate in giudizio, per le quali non corrisponda la possibilità di essere iscritte nell’attivo del bilancio finale di liquidazione. Ciò configurerebbe una tacita rinuncia ai crediti, senza attendere l’esito degli accertamenti e senza che il liquidatore abbia completato le operazioni, con possibili azioni di rivalsa da parte dei creditori sociali.
Le amministrazioni competenti in materia, in sede di misure da intraprendersi consequenzialmente alle delibere della Corte, hanno manifestato tre diverse posizioni che, di seguito, si riportano e che rischiano, per la loro eterogeneità, di prolungare lo stallo nella definizione della vicenda.
Il Ministero dell’economia e delle finanze5 ha ipotizzato la costituzione di un Tavolo tecnico con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Avvocatura generale dello Stato per la predisposizione di una norma che fissi tempi certi per la chiusura della liquidazione e disciplini la sorte dei rapporti pendenti. Tuttavia, poiché il Tavolo richiederebbe la partecipazione delle amministrazioni competenti, ogni iniziativa, a dire del Ministero dell’economia, non può che essere rimessa alla Presidenza, per le funzioni di coordinamento ad essa attribuite.
Al contrario, la Presidenza del Consiglio dei ministri6 dichiara di non aver più atti da adottare, essendo l’azionista di controllo il Ministero dell’economia, tramite Anas, e il Ministero vigilante quello delle infrastrutture.
Una posizione ancora diversa ha il Ministero delle infrastrutture7, il quale, pur ribadendo la necessità di procedere sollecitamente alla chiusura della società, è dell’avviso che le decisioni rientrano nella sfera di competenza del commissario, come rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, la cui nomina è stata disposta con un decreto che non ha visto il suo coinvolgimento; inoltre, il Ministero non è titolare di azioni della società e,
5 Nota n. 12520 del 18 giugno 2018.
6 Nota n. 2014 del 12 aprile 2018.
7 Nota n. 6272 del 12 giugno 2018.
quindi, non può esercitare i poteri dell’azionista, fatte salve le prerogative di vigilanza, esercitate anche per il tramite di Anas.
Stretto di Messina8, peraltro, è disposta a conformarsi agli indirizzi di carattere normativo e amministrativo che dovessero essere emanati.
Infine, Rete ferroviaria italiana9 evidenzia l’opportunità di svolgere una valutazione prognostica sulla durata del contenzioso; infatti, dopo la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione del gennaio 2018 dichiarativa della giurisdizione del giudice civile, non sono prevedibili tempi certi per la chiusura della procedura di liquidazione.
Resta da constatare, malgrado la posizione dell’Avvocatura da ultimo espressa e sopra riportata, l’assenza, allo stato, di possibili margini di intesa fra i soggetti della vicenda circa le misure necessarie o utili ad intraprendere un percorso conclusivo e soddisfacente per tutti, nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti e anche allo scopo di impedire danni a carico dell’erario.
Solo nell’adunanza del 2 ottobre 2018 – nella quale, peraltro, sono risultati assenti due dei soggetti decisivi per la composizione della vicenda, il Ministero dell’economia e l’Avvocatura generale dello Stato – i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture si sono impegnati per una soluzione, da concordare mediante una comune iniziativa normativa da sottoporre ai vertici politici. In tal senso, la Presidenza del Consiglio ha riferito che la questione “è stata sottoposta alla valutazione del Segretario generale, cui compete ogni decisione in merito”10.
8 Nota n. 128 del 15 giugno 2018.
9 Nota n. 740 del 4 maggio 2018.
10 Nota n. 17986 del 5 ottobre 2018.
CAPITOLO II
LE PRETESE DI INDENNIZZO DI STRETTO DI MESSINA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLO STATO
In tale situazione di confusione, non risultano nemmeno ancora intraprese da parte delle amministrazioni iniziative, oltre quelle di resistenza in sede giudiziaria, per contrastare le pretese di indennizzo della società nei loro confronti; tale conflittualità risulta contraria ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede giudiziaria ritornerebbe agli azionisti dopo l’estinzione della società.
Il Ministero dell’economia11 ribadisce fermamente che l’art. 34-decies del d.l. n. 179/2012 prevede che la progettazione contrattualmente prevista e direttamente eseguita per la quale la norma dispone un indennizzo sia esclusivamente quella dovuta dalla società al contraente generale, che rimane l’unico soggetto creditore, essendo a carico della società tutte le spese, incluse quelle di progettazione, attraverso le risorse pubbliche attribuite alla stessa anche con aumenti del capitale sociale. Il presupposto della norma, infatti, si basa sul principio che le spese per la progettazione e ogni onere siano a carico della concessionaria con le risorse ad essa assegnate.
La rapida chiusura della società comporterebbe anche l’estinzione del contenzioso avanzato dalla società nei confronti delle amministrazioni statali.
11 Nota n. 169656 dell’8 settembre 2017.
CAPITOLO III
I COSTI DELLA SOCIETÀ
Considerata l’assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni, risulta necessario procedere a una drastica riduzione dei costi societari. Infatti, l’onere per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni solo nel 2015, è ancora rilevante, essendosi attestato, per il 2016, intorno al milione e mezzo di euro.
Stretto di Messina12, nel 2017, ha provveduto a ridurre i costi, che si sono attestati poco sotto il milione. Rete ferroviaria italiana13, preso atto della circostanza, su proposta di Anas, ha approvato il bilancio 2017.
Peraltro, il Ministero delle infrastrutture14 rammenta di aver costantemente chiesto a Stretto di Messina e ad Anas di procedere, “con urgenza e senza ulteriori indugi”, al contenimento ulteriore dei costi, “al fine di porre fine alla annosa vicenda, liquidando definitivamente la società”.
La rapida chiusura della società comporterebbe anche l’estinzione dei gravosi oneri finanziari per il mantenimento della struttura. In tal senso, l’abbattimento dei costi di un ulteriore 20 per cento previsto per l’esercizio in corso appare misura doverosa ma del tutto insufficiente.
Nella tabella seguente (tab. n. 1) è indicato il valore del patrimonio netto della società, in costante calo.
Tabella n. 1 - Patrimonio netto della società
(euro)
anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
totale | 388.197.733 | 384.798.384 | 384.521.321 | 384.485.134 | 384.865.892 | 385.166.459 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Stretto di Messina s.p.a.
12 Nota n. 95 del 3 maggio 2018.
13 Nota n. 740 del 4 maggio 2018.
14 Nota n. 10390 del 25 settembre 2018.
CAPITOLO IV
LA VIGILANZA SULLA SOCIETÀ
Rilevanti carenze sono state accertate sull’attività di vigilanza da parte dell’amministrazione centrale.
Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture15 riferisce di essersi attivato per riappropriarsi delle proprie competenze dopo la soppressione della Struttura tecnica di missione, acquisendo la documentazione, “di cui una prima tranche è stata trasmessa dal Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere. Peraltro, allo stato, il ministero non svolge alcuna funzione di amministrazione attiva rispetto all’intervento, se non con riferimento alla gestione del contenzioso, la cui documentazione è stata trasmessa all’Avvocatura generale dello Stato per la difesa”.
15 Nota n. 8171 dell’8 settembre 2017.
CAPITOLO V
VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Con due precedenti relazioni, la Corte dei conti ha rilevato, con riguardo alla chiusura della società Stretto di Messina s.p.a., che, inserendo nel bilancio finale della liquidazione i crediti oggetto di controversia, le domande riconvenzionali nei confronti delle parti private possano ritenersi preservate nella loro integrità in capo ai soci.
Secondo quanto puntualizzato recentemente dall’Avvocatura generale dello Stato, sul piano giuridico, “la pendenza giudiziale non impedisce, quale regola generale, la conclusione della fase di liquidazione, con subentro, nelle posizioni giuridiche attive e passive della società in liquidazione, dei soci della stessa. I quali, però, una volta intervenuto il bilancio finale di liquidazione e disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, risponderebbero dei debiti sociali nel limite di quanto dai medesimi eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Appare, peraltro, evidente che la determinazione di procedere alla chiusura della liquidazione è atto proprio del commissario liquidatore, anche se compulsato a tale fine dall’assemblea della società”.
Non essendo le amministrazioni interessate riuscite nell’intento di addivenire alla soluzione prospettata, la chiusura della vicenda liquidatoria risulterebbe agevolata da un intervento normativo che, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, si proponesse di definire tempi certi per la presentazione del bilancio finale, facendo salva la tutela delle posizioni processuali di Stretto di Messina nei giudizi in cui la società è parte. Misure in tal senso potrebbero essere altresì adottate nel contesto delle norme secondarie sull’attuazione della liquidazione, ex art. 34-decies del d.l. n. 179/2012.
Tuttavia, a due anni dalle sollecitazioni della Corte dei conti, la liquidazione della società resta un tema sospeso, non avendo le amministrazioni competenti assunto, nei fatti, alcuna conseguente iniziativa concreta. Al contrario, ognuna di esse ha prospettato soluzioni differenziate, peraltro tutte allo stato di intenzione, che rischiano, per la loro eterogeneità, di prolungare lo stallo nella definizione della vicenda.
Il Ministero dell’economia ha ipotizzato la costituzione di un ulteriore Tavolo tecnico con la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle infrastrutture e l’Avvocatura generale dello Stato per la predisposizione di una norma che fissi tempi certi per la chiusura della
liquidazione e disciplini la sorte dei rapporti pendenti. Tuttavia, sempre secondo il Ministero dell’economia, ogni iniziativa in tal senso deve essere rimessa alla Presidenza del Consiglio. Al contrario, la Presidenza ha dichiarato di non aver altri atti da adottare, essendo l’azionista di controllo il Ministero dell’economia, tramite Anas, e l’autorità vigilante il
Ministero delle infrastrutture.
Una posizione ancora diversa ha il Ministero delle infrastrutture, per il quale, pur essendo necessario procedere sollecitamente alla chiusura della società, le decisioni rientrano nella competenza del commissario, la cui nomina è stata disposta con un decreto che non ha visto il suo coinvolgimento; inoltre, il ministero non è titolare di azioni della società e, quindi, non può esercitare i poteri dell’azionista, fatte salve le prerogative di vigilanza, esercitate anche per il tramite di Anas.
Solo nell’adunanza del 2 ottobre 2018 – nella quale, peraltro, sono risultati assenti due dei soggetti decisivi per la composizione della vicenda, il Ministero dell’economia e l’Avvocatura generale dello Stato – la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle infrastrutture si sono impegnati per una concordata soluzione normativa.
La rapida chiusura della società si impone come necessaria anche per l’estinzione del contenzioso avanzato dalla società nei confronti delle amministrazioni statali, contrario ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo e per porre fine ai gravosi oneri finanziari per il mantenimento della struttura, considerata l’assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni. In tal senso, l’abbattimento dei costi di un ulteriore 20 per cento previsto per l’esercizio in corso appare misura doverosa ma del tutto insufficiente.
ALLEGATO
Deliberazione e relazione della Corte dei conti 30 ottobre 2017, n. 14/2017/G,
Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LO STATO DELLA LIQUIDAZIONE DI STRETTO DI MESSINA S.P.A.
Deliberazione 30 ottobre 2017, n. 14/2017/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LO STATO DELLA LIQUIDAZIONE DI STRETTO DI MESSINA S.P.A.
Relatore
cons. Xxxxxxx Xxxxxxx
Hanno collaborato: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione .............................................................................................................. 7
***
Relazione .................................................................................................................... 15
CAPITOLO I - Il contesto normativo e fattuale ........................................................... 15
CAPITOLO II - Le principali criticità riscontrate ........................................................ 19
CAPITOLO III - Lo stato di liquidazione di Stretto di Messina s.p.a. .......................... 21
CAPITOLO IV - I costi della concessionaria in liquidazione a fronte della sua inoperatività . 27
CAPITOLO V - Valutazioni finali e raccomandazioni .................................................. 29
* * *
INDICE DELLE TABELLE
Tabella 1 - Costi della produzione..................................................................................... 28
ALLEGATO
Deliberazione e relazione della Corte dei conti 28 dicembre 2016, n. 17/2016/G, La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina ............................... 31
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 14/2017/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti
Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza del II Collegio del 17 ottobre 2017 e Camera di consiglio del 24 ottobre 2017
* * * Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione n. 17/2016/G, adottata nell’adunanza del 24 novembre 2016, con la quale è stata approvata la relazione La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina;
visto l’art. 1, comma 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione
dell’art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzialmente adottate in esito ai controlli effettuati;
vista la relazione che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.;
vista l’ordinanza in data 2 ottobre 2017, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per l’adunanza del 17 ottobre 2017, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;
vista la nota n. 3587 del 3 ottobre 2017, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Xxxxxxx contenzioso e per la consulenza giuridica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, Servizio per il coordinamento del controllo di gestione;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Avvocatura generale dello Stato;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di
valutazione della performance;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio coordinamento legislativo;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Stretto di Messina s.p.a.;
- Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale;
- Anas s.p.a.;
- Anas s.p.a., Collegio sindacale;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., Collegio sindacale;
- Regione Calabria;
- Regione Siciliana;
udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
presenti, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti convocati:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il xxxx. Xxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Xxxxxxx contenzioso e per la consulenza giuridica, la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, capo dipartimento, la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, dirigente, l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente, ed il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, esperto, e la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionaria;
- per Stretto di Messina s.p.a., il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, commissario liquidatore;
- per Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, presidente dello stesso;
- per Anas s.p.a., il dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., la dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, dirigente, e il xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx, dirigente;
- per la Regione Calabria, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente;
- per la Regione Siciliana, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
viste le controdeduzioni e le memorie della Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, prot. n. 6212 del 9 ottobre 2017; del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, prot. n. 9126 del 10 ottobre 2017; di Stretto di Messina s.p.a., prot. n. 187 del 9 ottobre 2017; di Anas s.p.a., prot. n. 509426 del 10 ottobre 2017; di Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., prot. n. 1677 del 10 ottobre 2017; della Regione Calabria, prot. n. 280909 dell’8 settembre 2017, riguardanti i temi trattati nella relazione,
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina s.p.a.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni ed enti:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi,
Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, Servizio per il coordinamento del controllo di gestione;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Avvocatura generale dello Stato;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio coordinamento legislativo;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Stretto di Messina s.p.a.;
- Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale;
- Anas s.p.a.;
- Anas s.p.a., Collegio sindacale;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., Collegio sindacale;
- Regione Calabria;
- Regione Siciliana.
Le amministrazioni interessate:
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266.
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Il consigliere relatore Il presidente x.xx Mezzera x.xx D’Auria
Depositata in segreteria il 30 ottobre 2017 La dirigente
x.xx Troccoli
RELAZIONE
CAPITOLO I
IL CONTESTO NORMATIVO E FATTUALE
Con delibera Cipe 1° agosto 2003, n. 66, fu approvato il progetto preliminare del ponte sullo stretto di Messina. Fu stabilita la sua realizzazione, per il 60 per cento, con finanziamenti da reperirsi sul mercato dei capitali e, per il restante 40 per cento dell’investimento, con risorse di Stretto di Messina s.p.a., società pubblica concessionaria.
Nel periodo 2004-2006, Stretto di Messina svolse la gara per l’individuazione del contraente generale per l’affidamento delle progettazioni e della realizzazione dei lavori.
Il 27 marzo 2006, nell’imminenza della fine della legislatura, Stretto di Messina stipulò il contratto con i vincitori della gara, per un importo di 3.879.599.733 euro.
Furono previste due fasi operative: la prima, consistente nella stesura del progetto definitivo, e la seconda, eventuale – successiva all’approvazione del Cipe, all’allocazione delle risorse pubbliche e all’impegno delle banche finanziatrici all’erogazione delle risorse private –, concernente la progettazione esecutiva e la consegna dei lavori.
Poco dopo, la procedura subì una sospensione, non essendo stata più ritenuta l’opera prioritaria dal Governo subentrato all’esito elettorale del 9-10 aprile dello stesso anno.
In considerazione del nuovo indirizzo politico, Stretto di Messina comunicò, il 25 settembre 2007, che non avrebbe dato avvio alle prestazioni contrattuali, provocando la rivendicazione dei danni da parte del contraente generale, rinnovata fino all’accordo del 25 settembre 2009.
Il Parlamento eletto con le elezioni del 2008 ed il Governo da esso espresso ritornarono sulla decisione del 2006, riaffermando la natura prioritaria dell’opera.
In tale contesto, Stretto di Messina stipulò, il 25 settembre 2009, un nuovo accordo con il contraente generale. Con esso: a) fu adeguato il contratto alle sopraggiunte previsioni normative; b) fu inserito l’impegno della parte privata ad eseguire i lavori della variante di Cannitello, intervento propedeutico alla costruzione del ponte; c) furono previste ulteriori varianti tecniche; d) fu introdotta una ridefinizione delle penali, in caso di recesso. Il contraente generale, con tale intesa, rinunciò alle riserve fino a quel momento formulate, assumendo l’accordo, pertanto, una valenza transattiva.
Il 30 novembre 2009 fu sottoscritto un secondo atto aggiuntivo alla convenzione, attribuendo alle parti la facoltà di chiedere la revisione del contratto, se l’approvazione ed
il finanziamento del progetto definitivo non si fossero conclusi entro 540 giorni dalla sua consegna; in caso di mancato accordo entro i successivi trenta giorni, ciascuna parte avrebbe avuto la facoltà di recedere.
In mancanza dell’approvazione del progetto definitivo e del relativo finanziamento, il 4 ottobre 2012 il contraente generale chiese la revisione delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, prima della scadenza del termine per il recesso, il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, dettò nuove norme sulla sostenibilità del piano economico-finanziario dell’opera.
Il 10 novembre 2012, il contraente generale chiese che non venisse applicato il decreto legge, comunicando il proprio recesso.
Il d.l. n. 187/2012 introdusse, a tutela della finanza pubblica, disposizioni per garantire una particolare cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario, in considerazione della condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali.
Fu previsto un periodo di 540 giorni per verificare se fossero ancora reperibili, nelle particolari condizioni di mercato, risorse per la realizzazione del ponte e per le modifiche al progetto per la sua approvazione in linea tecnica da parte del Cipe. Furono, inoltre, sospesi, fino all’approvazione del progetto definitivo, gli effetti dei contratti stipulati con il contraente generale e con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera. Infine, fu data la possibilità al Cipe di finanziare parti del progetto dotate di autonoma funzionalità, per 300 milioni, da utilizzarsi anche per l’indennizzo, nel caso di caducazione del contratto; indennizzo, peraltro, limitato alle prestazioni progettuali eseguite e ad un’ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo così definito.
Fu previsto che Stretto di Messina ed il contraente generale avrebbero dovuto stipulare, entro il l° marzo 2013, un atto aggiuntivo al contratto per l’attuazione delle disposizioni citate e che l’atto fosse trasmesso, nei trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari.
Entro sessanta giorni dalla stipula, Stretto di Messina avrebbe presentato al Cipe uno stralcio del progetto, gli elaborati tecnici ed i necessari pareri e autorizzazioni, con i piani economico-finanziari, accompagnati da un’analisi dell’intervento che attestasse la sostenibilità dell’investimento alle condizioni praticate nel mercato dei capitali ed alle varie ipotesi di finanziamento pubblico.
Qualora l’atto aggiuntivo non fosse stato sottoscritto nei termini o il progetto non fosse stato approvato dal Cipe entro 540 giorni, ne sarebbe derivata la caducazione ex lege degli
atti convenzionali, con obbligo d’indennizzo, procedendosi, inoltre, alla liquidazione della società concessionaria.
La trattativa tra Stretto di Messina ed il contraente generale trovò una serie di ostacoli, avendo manifestato quest’ultimo la volontà di recedere.
Stretto di Messina, il 19 novembre 2012, negò la validità del recesso, invitando il contraente generale ad adempiere ai propri obblighi. Tale comunicazione fu impugnata al Tar del Lazio; nonostante la pendenza giudiziaria, le parti continuarono, tuttavia, a trattare i contenuti dell’atto aggiuntivo, senza, peraltro, pervenire al suo perfezionamento.
Stretto di Messina sottolinea che “la questione è oggetto di contestazione”, avendo la società, “sempre con grande immediatezza e chiarezza, contestato al contraente generale che il recesso era illegittimo. E ciò in quanto il termine di 540 giorni fissati per l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe non era interamente decorso per effetto delle prescrizioni e del mancato parere da parte della Commissione Via. Fino a risultare, per alcune sue parti rilevanti, non meritevole di parere favorevole. Al riguardo, la clausola dell’art. 5.2 dell’accordo integrativo del contratto conferma che la facoltà di recesso opera nel solo caso in cui “il ritardo non sia in alcun modo riconducibile a fatto del contraente generale”, richiamando espressamente l’art. 11.18 del contratto del 2006, che contiene tale disposizione. In tal senso, la società ha avanzato nel giudizio domanda risarcitoria in sede riconvenzionale”.
Il 7 febbraio 2013, il contraente generale richiese una proroga del termine del 1° marzo per la stipula dell’atto aggiuntivo e significative modifiche circa l’indennizzo e l’adeguamento del contratto, ribadendo anche la disponibilità a sospendere, ma non a ritirare, le iniziative giudiziarie e a non dare impulso ad ulteriori contenziosi, a fronte di una proroga del termine del 1° marzo per la sottoscrizione.
Non essendosi perfezionato l’accordo entro il 1° marzo 2013, con d.p.c.m. del 15 aprile 0000, Xxxxxxx xx Xxxxxxx fu posta in liquidazione.
CAPITOLO II
LE PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE
Permangono le criticità riscontrate nella relazione della Corte dei conti del 28 dicembre 2016, n. 17/2016/G, La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina1 (all. n. 1).
La complessa vicenda si è evoluta venendosi a determinare, nel tempo, condizioni contrattuali di particolare favore nei confronti delle parti private fino all’intervento normativo del 2012, che ha ridisegnato gli obblighi delle parti.
Infatti, già la sottoscrizione, nel marzo 2006, del contratto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina non fu condivisa dal Governo insediatosi all’inizio della XV legislatura (maggio 2006), mentre fu confermata, nei suoi effetti, dall’esecutivo che aprì la successiva (2008).
In tale contesto, si inseriscono la richiesta di danni del contraente generale, rinnovata fino all’accordo del 25 settembre 2009 – che fece seguito alla comunicazione di Stretto di Messina, il 25 settembre 2007, di non poter dar corso alle prestazioni contrattuali – e la transazione stipulata dalle parti nel 2009, con rimodulazione del diritto di recesso e nuove condizioni in precedenza non previste a favore della parte privata.
Secondo l’art. 5.2 dell’intesa, nell’ipotesi di mancata o ritardata approvazione del progetto dell’opera da parte del Cipe entro 540 giorni dalla consegna del progetto stesso a Stretto di Messina, sarebbe spettato “ad entrambe le parti, il diritto di recedere dal contratto e, in ogni caso, riconosciuto il pagamento delle prestazioni rese e delle spese sino a quel momento sostenute, come previsto dall’art. 44.4 del contratto, senza alcuna maggiorazione ed incluse quelle precedenti alla stipula dell’atto, nonché di quelle da sostenere per la smobilitazione delle attività, oltre ad un indennizzo per la perdita del contratto nella misura del 5 per cento dell’importo risultante dal progetto definitivo diminuito di un quinto”. Ciò ha prodotto conseguenze rilevanti, essendo state concordate condizioni originariamente non previste; infatti, se l’accordo del 2006 non fosse stato modificato, la mancata approvazione del progetto da parte del Cipe non avrebbe potuto comportare la rivendicazione dei pesanti
1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/ 2016/delibera_17_2016_g.pdf
oneri descritti.
La parte privata dichiarò il proprio recesso, invocando le favorevoli condizioni sottoscritte nel 2009, benché la parte pubblica ne avesse contestato l’applicabilità per assenza dei presupposti applicativi. Peraltro, prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, dispose che la caducazione dei vincoli contrattuali avrebbe comportato esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni eseguite e di un’ulteriore somma pari al 10 per cento di esse.
A seguito dello scioglimento dei vincoli contrattuali, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione il 15 aprile 2013; il termine annuale per la sua cessazione è, pertanto, da tempo scaduto. Nel corso degli anni, la società ha richiesto alle amministrazioni statali rilevanti somme a titolo di indennizzo. Le conseguenze del contenzioso risultano contrarie ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede giudiziaria ritornerebbe agli azionisti dopo l’estinzione della società.
Peraltro, non sono state riferite iniziative della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quelle di resistenza in sede giudiziaria, per por fine al contrasto con la concessionaria.
L’onere annuo per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, risulta ancora rilevante, tenuto anche conto della inoperatività della stessa.
CAPITOLO III
LO STATO DELLA LIQUIDAZIONE DI STRETTO DI MESSINA S.P.A.
Non ci sono iniziative volte a rendere più celere la liquidazione della concessionaria, tanto più necessarie in quanto, prevedibilmente, le pendenze giudiziarie si protrarranno per un lungo periodo; ciò in violazione del dettato normativo che impone la chiusura della società entro un anno.
Peraltro, la sua sopravvivenza comporta una forte conflittualità fra soggetti operanti con risorse pubbliche che dovrebbero, al contrario, agire all’unisono nel superiore interesse del buon andamento amministrativo ed un onere finanziario non indifferente.
In tal senso, rileva anche la dura presa di posizione del Ministero delle infrastrutture, che, condividendo “pienamente l’avviso espresso” dalla Corte, ha rappresentato, “tuttavia, che ogni iniziativa volta alla cessazione della gestione commissariale è rimessa dall’art. 34-decies in via esclusiva al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio”2. Afferma il ministero che “anche le pretese indennitarie della società e, più in generale, le iniziative assunte nei confronti dell’amministrazione sembrano ricollegabili all’inattuazione dell’art. 34-decies, nella parte in cui prevede la caducazione degli atti che regolano la concessione e la conclusione della gestione commissariale entro e non oltre un anno dalla nomina. Si intende richiamare l’attenzione, in particolare, sulle iniziative avviate da Stretto di Messina nell’ambito dell’attività contenziosa e sulle gravi possibili conseguenze, in termini di confusione di ruoli, che potrebbero derivarne qualora la società, che dovrebbe rappresentare la parte pubblica essendo stata investita della qualità di concessionaria ex lege, si trovi ad ispirare 1a sua condotta ad obiettivi che confliggono con tale configurazione. Inoltre, la concessionaria ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera di definanziamento emanata dal Cipe ancor prima dell’emanazione dell’art. 34- decies. Pertanto, le questioni sono naturalmente state affrontate, in via preminente, in sede giurisdizionale”.
Sempre secondo il ministero, “tali considerazioni assumono particolare rilevanza anche
2 Peraltro, secondo il Ministero dell’economia, non appare condivisibile l’assunto del Ministero delle infrastrutture secondo cui “ogni iniziativa volta alla cessazione della gestione commissariale è rimessa dall’art. 34-decies in via esclusiva al Ministero dell’economia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri” (nota n. 67175 dell’8 settembre 2017 del Dipartimento del Tesoro).
alla luce della circostanza che – in ragione della caducazione prefigurata dall’art. 34-decies relativamente a tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla concessionaria – allo stato, il ministero non svolge alcuna funzione di amministrazione attiva rispetto all’intervento, se non con riferimento proprio alla gestione del contenzioso, attività rimessa, a seguito della soppressione della Struttura tecnica di missione, alle direzioni generali ratione materiae dall’art. 2 del d.m. 13 aprile 2016, n. 105”3.
L’inerzia della Presidenza del Consiglio denunciata dal Ministero delle infrastrutture è contestata dalla stessa, in quanto la norma “non attribuisce alcun’altra competenza alla Presidenza del Consiglio” che la nomina del commissario liquidatore4.
Di avviso diverso è Anas, che ritiene non “opportuna la chiusura della procedura di liquidazione, visti i riflessi pregiudizievoli sul rilevante contenzioso riferito all’attivo patrimoniale nei confronti delle parti private (il contraente generale ed il project management consultant), verso le quali è stata avanzata richiesta di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il contenzioso pendente, infatti, non è rappresentato da una mera resistenza in giudizio, ma ha, altresì, ad oggetto pretese risarcitorie, a vario titolo qualificate verso le parti private, a tutela del patrimonio della società, dei creditori sociali e degli azionisti, tutti pubblici. Occorre, peraltro, rammentare che la tutela dell’attivo patrimoniale rappresenta un doveroso adempimento alle linee guida per la liquidazione della società Stretto di Messina, emesse il 12 settembre 2013 dal Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell’economia, in attuazione dell’art. 34-decies, comma 9, della l.
n. 221/2012. In particolare, il punto 4 delle stesse prevede che Stretto di Messina adotti le misure ritenute più idonee per tutelare la propria posizione giuridica nei contenziosi attivi e passivi”5.
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, peraltro assente all’adunanza del 17 ottobre 2017, “sul piano giuridico, la pendenza giudiziale non impedisce, quale regola generale, la
3 Nota n. 1289 del 13 gennaio 2017. Il Ministero delle infrastrutture ribadisce di non condividere la posizione di Stretto di Messina, avendo da “sempre sostenuto la necessità di procedere sollecitamente alla chiusura della società” (nota n. 9126 del 10 ottobre 2017).
4 Nota n. 6212 del 9 ottobre 2017.
5 Nota n. 366330 del 13 luglio 2017. Rfi ha chiesto, attraverso l’intervento di Stretto di Messina ed Anas sui ministeri competenti, “in aggiornamento alle linee guida, specifiche direttive e indicazioni, e ciò anche al fine di poter superare la conflittualità tra Stretto di Messina e le amministrazioni statali” (nota n.1677 del 10 ottobre 2017). Nell’adunanza del 17 ottobre 2017, il rappresentante di Anas ha ritenuto non opportuna tale sollecitazione alle amministrazioni.
conclusione della fase di liquidazione, con subentro, nelle posizioni giuridiche attive e passive della società in liquidazione, dei soci della stessa. I quali, però, una volta intervenuto il bilancio finale di liquidazione e disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, risponderebbero dei debiti sociali nel limite di quanto dai medesimi eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Appare, peraltro, evidente che la determinazione di procedere alla chiusura della liquidazione è atto proprio del commissario liquidatore, anche se compulsato a tal fine dall’assemblea della società”6.
Richiesto dalla Corte alla concessionaria la valutazione delle ragioni giuridiche ostative alla liquidazione e se gli azionisti abbiano compiuto una valutazione circa i vantaggi conseguibili dal contenzioso attivo, a fronte di costi certi per la permanenza in vita della stessa, la società Stretto di Messina riferisce che “le sentenze delle Sezioni unite della Cassazione n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 12 marzo 2013 delineano le conseguenze della eventuale cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza di rapporti sostanziali e processuali ancora pendenti, non inseriti nel bilancio finale di liquidazione. Le sentenze, tuttavia, di certo, non autorizzano il commissario liquidatore a concludere il suo incarico senza aver completato le operazioni liquidatorie necessarie, tra le quali vi è quella di resistere nei giudizi passivi e di agire nei giudizi attivi (art. 2489 c.c.). Peraltro, da una lettura attenta emerge che l’eventuale cancellazione della società dal registro delle imprese, oltre a esporre gli azionisti alla diretta responsabilità patrimoniale nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione, determinerebbe l’implicita rinuncia alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio. Di conseguenza, potrebbero essere ritenute oggetto di rinuncia non solo la pretesa di indennizzo nei confronti dello Stato ma anche le domande riconvenzionali proposte nei confronti delle parti private”7.
Seguendo tale impostazione, i tempi dei giudizi pendenti sono destinati a rendere la liquidazione assai lontana nel tempo, tanto più che il contraente generale, il 7 gennaio 2013, ha ricorso anche alla giustizia amministrativa, con argomentazioni simili a quelle proposte in sede civile. Peraltro, benché la concessionaria abbia dichiarato alla Corte che, a seguito della causa promossa davanti al tribunale civile, “l’azione amministrativa non sembra possa
6 Nota n. 422125 del 7 settembre 2017.
7 Nota n. 150 del 20 luglio 2017.
essere ulteriormente coltivata”8, tuttavia, dalla Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016, risulta, contrariamente a quanto riferito9, che è “in corso di trattazione la questione sulla giurisdizione che la società ha sottoposto, nel novembre 2016, presentando ricorso in cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per accertare se la causa vada trattata dal tribunale civile o dal Tar del Lazio. (…) È apparso, quindi, necessario dirimere in via definitiva il riparto di giurisdizione, in presenza dei due giudizi aventi medesime parti principali e materia del contendere”.
L’Avvocatura generale dello Stato conferma che “il primo giudizio, passato in decisione all’udienza del 12 luglio 2016, è stato rimesso sul ruolo a seguito di proposizione, da parte di Stretto di Messina, di regolamento preventivo di giurisdizione e, nuovamente, posto in decisione sulla questione della sospensione o meno del giudizio stesso in attesa della decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione sul regolamento preventivo”10. Peraltro, la stessa Avvocatura ritiene che tale ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo il passaggio in decisione della controversia in primo grado.
In tale contesto, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha evidenziato al commissario “l’opportunità di svolgere una nuova valutazione prognostica circa la durata del contenzioso. (…) Il commissario ha rappresentato agli azionisti che, sulla base di quanto comunicato dai legali, allo stato, non è possibile effettuare previsioni in ordine al possibile esito della controversia e alla sua precisa durata, legate alle decisioni che gli organi giudiziari potranno assumere, oltre che in relazione alla questione di giurisdizione, alle diverse questioni pregiudiziali poste dalle parti e, tra queste, le questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria delle norme di cui all’art. 34-decies della l. n. 221/2012, oggetto di contestazione”11.
Infine, secondo il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, peraltro assente all’adunanza del 17 ottobre 2017, la chiusura della liquidazione deve essere subordinata ad una preventiva estimazione dei suoi effetti giuridici ed economici, acquisendo, altresì, il
8 Nota n. 60 del 23 marzo 2016.
9 Nell’adunanza del 24 novembre 0000 Xxxxxxx xx Xxxxxxx non ha comunicato l’avvenuta proposizione del ricorso.
10 Nota n. 422125 del 7 settembre 2017.
11 Nota n. 1468 dell’8 settembre 2017.
parere degli azionisti e rinviando “anche alle valutazioni del competente Dipartimento del Tesoro”12, non ancora formulate.
La liquidazione della società resta, quindi, un tema in sostanziale sospensione, nell’attesa che si concluda il contenzioso che, in diverse sedi, la vede coinvolta.
Al di là dell’eventualità che, inserendo nel bilancio finale della liquidazione i crediti oggetto di controversia, le domande riconvenzionali nei confronti delle parti private possano ritenersi preservate nella loro integrità in capo ai soci (anche, se del caso, con la cessione ad essi degli stessi crediti), la chiusura della vicenda liquidatoria risulterebbe agevolata da un intervento legislativo che, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso, si proponesse di definire tempi certi per la presentazione del bilancio finale, facendo comunque salva la tutela delle posizioni processuali di Stretto di Messina nei giudizi in cui la società è parte. Misure, in tal senso, potrebbero essere altresì adottate nel contesto delle norme secondarie sull’attuazione della liquidazione, ex art. 34-decies del d.l. n. 179/2012.
12 Nota n. 137980 del 26 giugno 2017.
CAPITOLO IV
I COSTI DELLA CONCESSIONARIA IN LIQUIDAZIONE A FRONTE DELLA SUA INOPERATIVITÀ
Considerata l’assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni, non sono ancora stati ridotti drasticamente i costi della società, inclusi quelli degli organi sociali, che la legge, originariamente, limitava implicitamente all’anno previsto per la liquidazione. Infatti, l’onere per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni solo nel 2015, risulta ancora rilevante, essendosi attestata, per il 2016, sopra il milione e mezzo.
Peraltro, il supporto da rendere ai legali con informazioni, note e documenti costituisce, secondo la concessionaria, “attività di non poco rilievo per la difesa e la tutela degli interessi della Stretto di Messina nell’ambito di contenziosi molto articolati e complessi sia per la materia del contendere, sia per il valore economico. È di tutta evidenza come si renda, quindi, necessario mantenere – nella misura minima possibile, comunque da modulare in relazione alle esigenze della liquidazione – la struttura di personale, di uffici e di archivi, al fine di espletare le attività descritte che non possono ritenersi insignificanti. A tutto ciò vanno aggiunte le attività e relativi costi che la società deve effettuare in adempimento di norme di legge, quali, in particolare, in materia di revisione legale dei conti, prevenzione della corruzione, trasparenza, d.lgs. n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società in sede penale. Si prevede, inoltre, l’attivazione di nuovi contenziosi da parte di terzi privati, finalizzati all’ottenimento di risarcimenti derivanti dai vincoli espropriativi a suo tempo deliberati dal Cipe nell’ambito della realizzazione dell’opera”13.
Rfi riferisce che i costi di funzionamento del collegio sindacale sono stati oggetto di un sensibile contenimento per gli esercizi 2017-2019; infatti, a fronte dei precedenti compensi annui lordi pari 40.500 euro per il presidente e 27.000 per sindaco, si è passati, rispettivamente, a 9.000 e 6.000 euro, oltre il rimborso delle spese.
La stessa Rfi afferma, quanto al commissario liquidatore, di aver “reiteratamente richiesto ad Anas, quale azionista di maggioranza (da ultimo, nello scorso mese di aprile), se
13 Nota n. 150 del 20 luglio 2017.
ritenesse opportuno procedere ad una rivisitazione dei compensi14, al fine di determinarne un ulteriore contenimento; (…) Anas ha rappresentato di non ritenere, allo stato, opportuna tale riduzione, precisando che il liquidatore sta adempiendo con estrema professionalità e diligenza alle operazioni di liquidazione, svolgendo attività a tutela del patrimonio della società e dei diritti degli azionisti e dei creditori sociali”15.
Sul contenimento della spesa per professionisti esterni, che sono state nel 2016 di 288 mila euro, Anas riferisce di essere stata sollecitata dal Ministero delle infrastrutture, in sede di approvazione del bilancio 2016, a “ridurre ulteriormente i costi di gestione della società e di procedere ad un’ulteriore ed approfondita valutazione dei riflessi di un’eventuale liquidazione della società sul contenzioso in atto”. Anas, pertanto, ha chiesto a Stretto di Messina di “valutare se rinegoziare le convenzioni in essere con i professionisti esterni ovvero di adottare le misure ritenute più utili ed opportune ad ottemperare ai rilievi ricevuti”16.
Si riporta (tab. n. 1) il quadro dei costi della società tratto dalla Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016. Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016.
Tabella n. 1 - Costi della produzione
(euro)
2015 | 2016 | |
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 4.331 | 2.246 |
servizi | 1.638.241 | 1.315.519 |
godimento di beni di terzi | 188.181 | 181.089 |
oneri diversi di gestione | 25.569 | 32.629 |
totale | 1.856.322 | 1.531.483 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Stretto di Messina s.p.a.
14 Pari a 160 mila euro annui. Anas riferisce che la parte variabile di 40 mila euro non è maturata negli anni 2015 e 2016 (nota n. 509426 del 10 ottobre 2017).
15 Nota n. 1468 dell’8 settembre 2017.
16 Nota n. 402243 del 2 agosto 2017 a Stretto di Messina. La concessionaria riferisce che, per i professionisti per attività legali, si è provveduto, “nel maggio 2017, a ridefinire i termini dell’incarico di patrocinio generale, prevedendo una sostanziale riduzione (circa il 40 per cento)”, mentre sono in corso verifiche per valutare “la rinegoziazione degli onorari per la difesa nei giudizi” principali (nota n. 187 del 9 ottobre 2017).
CAPITOLO V
VALUTAZIONI FINALI E RACCOMANDAZIONI
La disposta chiusura ex lege della società Stretto di Messina s.p.a. nel termine di un anno non consente univocamente di ipotizzare una rinuncia implicita ai crediti dell’attivo, che, peraltro, potrebbe essere espressamente esclusa in sede di riparto finale.
La normativa non fornisce, tuttavia, elementi di dettaglio, circostanza che rende opportuno un ulteriore intervento del legislatore per giungere ad una più celere liquidazione. Infatti, la mancata estinzione determina un ulteriore onere finanziario per il mantenimento in vita della concessionaria, che la legge indicava in un anno.
In tale contesto, non risultano nemmeno ancora intraprese iniziative – oltre quelle di resistenza in sede giudiziaria – per contrastare le pretese di indennizzo della società nei confronti delle amministrazioni statali; tale conflittualità risulta contraria ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede giudiziaria ritornerebbe agli azionisti dopo l’estinzione della società17.
Il Ministero dell’economia, tuttavia, ha ribadito fermamente che l’art. 34-decies del d.l.
n. 179 del 2012 prevede che la progettazione contrattualmente prevista e direttamente eseguita per la quale la norma dispone un indennizzo sia esclusivamente quella dovuta dalla società al contraente generale, che rimane l’unico soggetto creditore, essendo a carico della società tutte le spese, “incluse quelle di progettazione, con le risorse pubbliche allo scopo finalizzate e attribuite alla stessa anche con aumenti di capitale sociale. Il presupposto della norma, infatti, si basa proprio sull’assunzione che le spese per la progettazione ed ogni onere già sostenuto fossero a carico del concessionario con le risorse precedentemente assegnate”18.
Considerata l’assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro,
17 La concessionaria ribadisce che, “sulle specifiche questioni della chiamata in garanzia dello Stato e sulla domanda di indennizzo, l’Avvocatura generale dello Stato è processualmente controparte. (…) L’interesse dello Stato, in questo caso, non coincide con quello della società in liquidazione, che è l’unico al quale deve conformarsi il comportamento del liquidatore” (nota n. 187 del 9 ottobre 2017).
18 Nota n. 169656 dell’8 settembre 2017 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
ad avvocati esterni, è necessario procedere ad un ulteriore abbattimento dei costi societari. Infatti, l’onere per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni solo nel 2015, risulta ancora rilevante, essendosi attestata, per il 2016, sopra il milione e mezzo19.
Acquisita la deliberazione della Corte dei conti il 20 gennaio 2017, il Ministero delle infrastrutture ha dichiarato di essersi attivato per riappropriarsi delle proprie competenze a seguito della soppressione della Struttura tecnica di missione, acquisendo, il 31 gennaio, “la relativa documentazione, di cui una prima tranche è stata trasmessa dal Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere. Peraltro, (…), allo stato, il ministero non svolge alcuna funzione di amministrazione attiva rispetto all’intervento, se non con riferimento proprio alla gestione del contenzioso, la cui documentazione è stata trasmessa all’Avvocatura generale dello Stato per la relativa difesa”20.
19 La concessionaria prevede per il 2017 costi di produzione per circa un milione.
20 Nota n. 8171 dell’8 settembre 2017.
ALLEGATO
Deliberazione e relazione della Corte dei conti 28 dicembre 2016, n. 17/2016/G, La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA’ STRETTO DI MESSINA
Deliberazione 28 dicembre 2016, n. 17/2016/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
LA RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETA’ STRETTO DI MESSINA
SOMMARIO
Pag.
Deliberazione .............................................................................................................. 5
* * *
Relazione .................................................................................................................... 13
Sintesi ......................................................................................................................... 15
CAPITOLO I - Oggetto e finalità dell’indagine ............................................................ 17
CAPITOLO II - La liquidazione della società Stretto di Messina .................................. 19
1. Le vicende dell’opera dall’approvazione del progetto preliminare all’accordo del 25 settembre 2009 ................................................................................................... 19
2. Le condizioni introdotte in favore delle parti private .................................................. 22
3. La liquidazione della società ................................................................................ 24
CAPITOLO III - Il prolungarsi della gestione liquidatoria ........................................... 27
1. La mancata liquidazione nel termine previsto dalla legge ..................................... 27
2. I costi della società .............................................................................................. 29
CAPITOLO IV - La caducazione della convenzione e dei contratti ............................... 33
CAPITOLO V - Il contenzioso della concessionaria con le amministrazioni statali ...... 37
1. La richiesta di indennizzo .................................................................................... 37
2. La richiesta del contributo in conto impianti ...................................................... 41
3. La richiesta del contributo per la progettazione preliminare ............................. 43
4. La richiesta di manleva ....................................................................................... 45
5. Il contenzioso per gli espropri .............................................................................. 45
CAPITOLO VI - Il contenzioso conseguente allo scioglimento dei vincoli contrattuali .... 47
1. La rilevanza del contenzioso ................................................................................ 47
2. Il contenzioso con il contraente generale .............................................................. 48
3. Il contenzioso con il project management consulting ............................................... 49
4. L’accorpamento dei ricorsi .................................................................................. 50
5. Il contenzioso con il monitore ambientale ............................................................ 51
CAPITOLO VII - La variante di Cannitello ................................................................. 53
Pag.
CAPITOLO VIII - Valutazioni conclusive e raccomandazioni ...................................... 55
1. Valutazioni conclusive ......................................................................................... 55
2. Raccomandazioni ................................................................................................ 56
* * *
TABELLE
Tabella 1 - Alcuni costi della struttura ......................................................................... 31
* * *
ALLEGATI
Allegato 1 - Contribuzioni a favore di Stretto di Messina ............................................... 61
Allegato 2 - Costi capitalizzati di Stretto di Messina ....................................................... 65
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 17/2016/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza del II Collegio del 24 novembre 2016 e Camera di consiglio del 20 dicembre 2016
* * *
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 1/2016/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016;
vista la relazione, presentata dal cons. Xxxxxxx Xxxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”;
vista l’ordinanza in data 4 novembre 2016, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per l’adunanza del 24 novembre 2016, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;
viste le note n. 4507 del 7 novembre 2016 e n. 4522 dell’8 novembre 2016, con le quali il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Stretto di Messina s.p.a.;
- Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale;
- Anas s.p.a.;
- Anas s.p.a., Collegio sindacale;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.;
- Regione Calabria;
- Regione Siciliana;
udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
presenti, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, funzionaria;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, dirigente;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx, funzionaria, e il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
- per la società Stretto di Messina s.p.a., il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, commissario liquidatore;
- per la società Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale, il xxxx. Xxxxx Xxxxx, presidente;
- per l’Anas s.p.a., il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per la Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., la dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per la Regione Calabria, la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dirigente;
- per la Regione Siciliana, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
viste le memorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, prot. n. 10266 del 14 novembre 2016, e della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, prot. n. 11439 del 16 novembre 2016; di Stretto di Messina s.p.a., prot. n. 186 del 17 novembre 2016, e di Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale, prot. n. 187 del 17 novembre 2016; del Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto, prot. n. 22021 del 22 novembre 2016; di Anas s.p.a., del 1° dicembre 2016;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente “La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Stretto di Messina s.p.a.;
- Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale;
- Anas s.p.a.;
- Anas s.p.a., Collegio sindacale;
- Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.;
- Regione Calabria;
- Regione Siciliana.
Le amministrazioni interessate:
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’art. 3, c. 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Il consigliere relatore Il presidente
x.xx Mezzera x.xx D’Auria
Depositata in segreteria il 28 dicembre 2016
La dirigente x.xx Troccoli
RELAZIONE
Hanno collaborato: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Sintesi
La sottoscrizione, nel marzo 2006, del contratto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina non fu condivisa dal Governo insediatosi all’inizio della XV legislatura (maggio 2006), mentre fu confermata, nei suoi effetti, dall’esecutivo che aprì la successiva (2008).
Nell’ambito di questa vicenda, si inseriscono la richiesta di danni del contraente generale, rinnovata fino all’accordo del 25 settembre 2009 – che fece seguito alla comunicazione della società Stretto di Messina, il 25 settembre 2007, di non poter dar corso alle prestazioni contrattuali – e l’accordo transattivo stipulato dalle parti nel 2009, con rimodulazione del diritto di recesso e nuove condizioni in precedenza non previste a favore della parte privata. Quest’ultima dichiarò il proprio recesso, invocando le favorevoli condizioni sottoscritte nel 2009, pur contestandone la parte pubblica la loro applicabilità, per assenza dei presupposti applicativi.
E’ intervenuto il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, per il quale la caducazione dei vincoli contrattuali comporta esclusivamente un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali e di un’ulteriore somma pari al 10 per cento di esse; ne è seguìto un rilevante contenzioso, tuttora in corso, tra la società concessionaria e le parti private.
A seguito dello scioglimento dei contratti, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione il 15 aprile 2013.
Nel corso degli anni, la concessionaria ha richiesto, nei confronti delle amministrazioni statali, per le proprie pregresse attività, più di 300 milioni. Il conflitto che ne è derivato contrasta con i principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede di contenzioso è destinato a tornare agli azionisti pubblici, dopo l’estinzione della società.
Peraltro, non risultano iniziative della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – oltre a quelle di resistenza in sede giudiziaria
– per por fine al contrasto con la concessionaria.
L’onere annuo per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, risulta ancora rilevante.
Si impongono iniziative volte a rendere più celere la liquidazione della concessionaria, dal momento che, prevedibilmente, le pendenze giudiziarie con le parti private si protrarranno ancora per un lungo periodo e la sopravvivenza della società ha comportato una costosa conflittualità fra entità che dovrebbero, al contrario, agire all’unisono nel superiore interesse
del buon andamento amministrativo.
E’ significativa la difficoltà, da parte delle strutture ministeriali, nel riappropriarsi delle proprie competenze dopo la soppressione della Struttura tecnica di missione, circostanza che ha limitato, in parte, le verifiche della Sezione.
CAPITOLO I
Oggetto e finalità dell’indagine
La relazione esamina la ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina s.p.a., concessionaria delle attività per la realizzazione del ponte.
L’indagine – tenuto conto del notevole peso finanziario della complessa vicenda riguardante la mancata realizzazione dell’opera – analizza i costi da sostenere a favore dei titolari dei contratti e per la risoluzione del rapporto con la società concessionaria, oltre i modi ed i tempi della gestione liquidatoria1, individuando, altresì, gli elementi di debolezza della normativa.
La Sezione ha già approfondito, nel recente passato, con la deliberazione 29 dicembre 2009, n. 24/2009/G, Esiti dei finanziamenti per il ponte sullo Stretto di Messina, gli aspetti progettuali dell’opera, quando ancora ne era prevista la realizzazione, riscontrando numerose criticità, come riferito in nota2.
1 Il controllo dei risultati della gestione è, prima di tutto, diretto “a stimolare, nell’ente o nell’amministrazione controllati, processi di autocorrezione sia sul piano delle decisioni legislative, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni” (Corte cost. n. 29/1995); nello stesso senso, Corte conti, Sez. centr. contr. gest., delib. n. 21/2009/G, afferma che il controllo deve innescare doverosi processi di autocorrezione dell’azione “sia sul piano delle iniziative legislative, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni”.
2 Dalla relazione si rileva, “al dicembre 2009, un onere complessivo dell’investimento pari ad euro 6.349.802.000, da coprirsi, per la quota di 2,5 miliardi di euro (pari al 40 per cento del costo totale dell’investimento), da risorse proprie della società (per 1,2 miliardi di euro) e dai contributi in conto impianti assegnati dalla l. n. 102/2009 (1,3 miliardi di euro), e, per la parte rimanente del 60 per cento, da finanziamenti da reperire sui mercati internazionali, senza garanzie da parte dello Stato. Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina si presenta come un traguardo ambizioso e sebbene la fase progettuale - in posizione funzionale rispetto alla realizzazione dell’opera - sia in corso, occorre rilevare che la prosecuzione delle attività procedurali dipende da ulteriori decisioni da assumere in sede politica e amministrativa”. E’ opportuna “un’attenta valutazione - da parte del Governo nel suo insieme e nelle sue articolazioni esecutive (ministeri e Cipe) e tecnico-operative (Stretto di Messina s.p.a. e suoi azionisti) - dei profili di: a) fattibilità tecnica, analizzata nel 2000, e formalizzata nel progetto preliminare, approvato nel 2003; b) attualizzazione delle stime di traffico che stanno alla base del disegno progettuale, oggetto di analisi effettuata nel 2001; c) compatibilità ambientale, in relazione al contenuto sostanziale della procedura di messa in mora n. 2003/4090, avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005 e ritirata in data 17 ottobre 2007; d) completezza delle modalità di imputazione, nel bilancio dello Stato, delle somme già destinate all’intervento per il ponte e, successivamente, oggetto di riutilizzazione”.
Per le stime di traffico, si evidenzia la necessità di valutare, “anche dinamicamente ed in itinere, la coerenza delle risultanze delle stime di traffico, le quali - essendo state formulate nel 2001 ed essendo, tuttora, alla base del progetto preliminare del 2003 e delle relative previsioni economico-finanziarie - potrebbero, verosimilmente, non solo essere non più aggiornate ai tempi attuali, ma anche non coerenti con il quadro economico della sopraggiunta congiuntura economica. E’ opportuna (…) una costante attenzione sulle dinamiche dei flussi di traffico sperati sull’ipotesi di collegamento stabile Calabria-Sicilia, poiché soltanto un’adeguata stima dei volumi di traffico viario e ferroviario potrà effettivamente consentire - rispettando il quadro della finanza di progetto su cui si fonda circa il 60 per cento delle risorse complessive - di sostenere gli
Il Ministero delle infrastrutture ha segnalato, più volte, la propria difficoltà nel fornire dati sulla vicenda, poiché la società concessionaria “ha operato in piena e completa autonomia”, risultando, pertanto, problematico “fornire dettagliate relazioni rispetto ad iniziative direttamente riconducibili”3 alla stessa, dal momento che “le attività concernenti il progetto” sono state “di competenza della soppressa Struttura tecnica di missione, che, a sua volta, ha avuto modo di avvalersi di personale – esterno all’amministrazione – ad esso legato da contratti di collaborazione, allo stato non più validi, in quanto non rinnovati”4.
La stessa amministrazione “non dispone, pertanto, di adeguati ed utili elementi conoscitivi al riguardo, né detiene il relativo carteggio; (…) è stata, comunque, chiesta una dettagliata relazione all’Anas, detentrice della partecipazione maggioritaria nella società”5.
Nell’adunanza del 24 novembre 2016, il Ministero delle infrastrutture ha chiarito che le difficoltà descritte derivano dall’assenza di passaggio di consegne con la soppressa struttura, cosa che ha determinato un vulnus al principio della continuità amministrativa.
In allegato, vengono riportate le contribuzioni a favore della concessionaria comunicate dal Ministero delle infrastrutture (all. n. 1) ed un riepilogo dei costi finora sostenuti dalla società (all. n. 2).
oneri finanziari per interessi, che graveranno sui capitali presi a mutuo”. E’, pertanto, necessario “che si prosegua nelle valutazioni delle stime di traffico, sulla base di dati aggiornati”.
Per la fattibilità dell’opera, è necessario “che sia mantenuta, nel tempo, una costante azione di verifica sugli aspetti di fattibilità, che appaiono strettamente connessi - come evidente - anche allo sviluppo tecnologico conseguito dal 2003 sino ad oggi, dal momento che dalla redazione del rapporto Xxxxxxxx sono passati nove anni. (…) La fattibilità assume maggiore interesse, poiché il modello progettuale infrange ogni primato sinora esistente (lunghezza dell’impalcato, larghezza della sede stradale e ferroviaria, altezza delle torri e diametro dei cavi); rispetto al ponte più lungo ad unica campata attualmente esistente al mondo, il ponte giapponese di Akashi-Kaikyō con una campata unica di m 1.991, il ponte sullo Stretto di Messina avrebbe una lunghezza superiore del 39,6 per cento, pari a m 3.300”. E’ “opportuno che si continuino ad adottare tutte le adeguate misure di approfondimento sul tema della fattibilità dell’opera”.
Per la tutela ambientale, è necessario “valutare attentamente le questioni ambientali che sono sottese alle ulteriori attività dirette alla progettazione ed alla realizzazione del ponte, al fine di rendere compatibile l’intervento con le misure di tutela e protezione adottate nell’area, procedendo, previamente, a tutti gli adeguamenti che risultino necessari o opportuni in sede progettuale”.
Per la riutilizzazione di somme versate all’entrata, la “previa iscrizione delle risorse liquide ex Fintecna tra gli stanziamenti del bilancio 2008 sul cap. 7487 rappresenta condizione per il riutilizzo in conto esercizio 2008 anche per la nuova imputazione sui capp. 3075 e 2136 del Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte segnala l’anomalia - sia pure realizzata in applicazione dell’art. 5, c. 6, della l. n. 126/2008 - che viene a determinarsi, poiché le somme oggetto di riutilizzo, già destinate ad opere di investimento (ponte), vengono destinate a finanziare spese correnti”.
3 Nota n. 16533 del 27 aprile 2016.
4 Nota n. 4615 del 26 aprile 2016.
5 Nota n. 11439 del 16 novembre 2016.
CAPITOLO II
La liquidazione della società Stretto di Messina
Sommario: 1. Le vicende dell’opera dall’approvazione del progetto preliminare all’accordo del 25 settembre 2009. - 2. Le condizioni introdotte in favore delle parti private. - 3. La liquidazione della società.
1. Le vicende dell’opera dall’approvazione del progetto preliminare all’accordo del 25 settembre 2009
Con delibera Cipe 1° agosto 2003, n. 666, fu approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del ponte sullo stretto di Messina. Fu stabilita la sua realizzazione, per il 60 per cento, con finanziamenti da reperirsi sul mercato dei capitali e, per il restante 40 per cento dell’investimento, con risorse di Stretto di Messina s.p.a., società pubblica concessionaria, avente ad oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione del collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente7.
Il 30 dicembre 2003, fu sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e la società la convenzione per la concessione della realizzazione dell’opera e per l’esercizio della gestione della parte viaria.
Nel periodo 2004-2006, Stretto di Messina svolse la gara per l’individuazione del contraente generale per l’affidamento delle progettazioni definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori.
Il 27 marzo 2006, e, cioè, nell’imminenza della fine della legislatura, Stretto di Messina stipulò il contratto con i vincitori della gara, per un importo di 3.879.599.733 euro; le imprese aggiudicatarie costituirono la società Eurolink, contraente generale, che subentrò nel rapporto.
Furono previste due fasi operative distinte; la prima, consistente nella stesura del
6 Ex l. 17 dicembre 1971, n. 1158, e d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 3.
7 La società fu costituita l’11 giugno 1981, ex l. 17 dicembre 1971, n. 1158; secondo l’art. 1, c. 1, come modificato dal d.lgs. 24 aprile 2003, n. 114, alla “realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni, al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società Anas s.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato”. La compagine azionaria attuale della società è così composta: Anas, 81,84 per cento; Rete ferroviaria italiana (Rfi), 13 per cento; Regione Calabria e Regione Siciliana, 2,57 per cento ciascuna. La società è soggetta al controllo statale, così come richiamato dall’art. 28 dello statuto, ex art. 2359 c.c.
progetto definitivo, e la seconda, eventuale – successiva all’approvazione del Cipe, all’allocazione delle risorse pubbliche e all’impegno delle banche finanziatrici all’erogazione delle risorse private –, concernente la progettazione esecutiva e la consegna dei lavori.
Peraltro, la procedura subì una sospensione, non essendo stata più ritenuta l’opera prioritaria dal Governo subentrato all’esito elettorale del 9-10 aprile. Il mutato orientamento si concretizzò: a) in una risoluzione approvata dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2006; b) nell’art. 2, commi 91-93, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 2628, con cui le risorse destinate da Fintecna9, all’epoca azionista di maggioranza della concessionaria, furono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e di difesa del suolo in Sicilia e Calabria.
In considerazione del nuovo indirizzo politico, Stretto di Messina comunicò, il 25 settembre 2007, che non avrebbe dato avvio alle prestazioni contrattuali10, provocando la rivendicazione dei danni da parte del contraente generale, rinnovata fino all’accordo del 25 settembre 2009.
Il Parlamento eletto con le elezioni del 2008 ed il Governo da esso espresso ritornarono sulla decisione del 2006, riaffermando la natura prioritaria dell’opera, attraverso: a) la nota del Ministero delle infrastrutture del 22 maggio 2008, che invitò la società a “porre in essere, in tempi più brevi, le condizioni per la ripresa di tutte le attività inerenti” alla realizzazione del ponte, individuato “tra le infrastrutture che rivestono carattere prioritario”; b) l’inserimento dell’opera nell’allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2009-201111; c) la delibera Cipe 30 settembre 2008, n. 91, con cui fu reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati12; d) il
d.l. 1° luglio 2009, n. 7813, che dispose14 l’assegnazione15 di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni, demandando al Cipe la quantificazione delle quote annuali compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, e la nomina, per la durata di sessanta
8 Convertito dalla l. 27 dicembre 2006, n. 286.
9 Circa 1,5 miliardi, per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Stretto di Messina per la copertura finanziaria dell’opera.
10 Come previsto dall’art. 23 del contratto.
11 Approvato dal Cipe con la delibera n. 69 del 2008.
12 Già in delibera Cipe 1° agosto 2003, n. 66.
13 Convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102.
14 Art. 4, c. 4-quater.
15 Sulle risorse del fondo istituito ex art. 18, c. 1, lett. b), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
giorni16, di un commissario “per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività di realizzazione dell’opera, anche mediante adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell’opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano-economico finanziario”. La nomina fu effettuata il 6 agosto 2009; le parti concordarono atti aggiuntivi ai contratti, di natura transattiva, con i quali risolvere le questioni pendenti. Sugli atti, il commissario espresse il suo assenso17.
In tale contesto, Stretto di Messina stipulò, il 25 settembre 200918, un nuovo accordo con il contraente generale. Con esso: a) fu adeguato il contratto alle sopraggiunte previsioni normative; b) fu inserito l’impegno di Eurolink ad eseguire i lavori della variante di Cannitello, intervento propedeutico alla costruzione del ponte; c) furono previste ulteriori varianti tecniche; d) fu introdotta una ridefinizione delle penali, in caso di recesso. Il contraente generale, con tale intesa, rinunciò alle riserve fino a quel momento formulate, assumendo, pertanto, l’accordo una valenza transattiva.
Con delibera 6 novembre 2009, n. 102, il Cipe determinò19 le quote delle risorse per 1.300 milioni concessi dalla legge20. La prima, di 12,676 milioni, fu corrisposta il 25 novembre 2010.
Il 30 novembre 2009 fu sottoscritto un secondo atto aggiuntivo alla convenzione. In esso, fu previsto: a) l’impegno dello Stato ad erogare il contributo in conto impianti di 1,3 miliardi, secondo quote annuali, in funzione delle previsioni del nuovo piano economico- finanziario; b) l’impegno dello stesso a coprire maggiori fabbisogni per varianti approvate e
c) ad erogare un contributo aggiuntivo per la variante di Cannitello, secondo le deliberazioni
16 Decorrenti dal 5 agosto 2009.
17 Pertanto, l’accordo precedentemente stipulato tra Stretto di Messina ed Eurolink del 17 aprile 2009 rimase inefficace, in assenza dell’approvazione ministeriale, ed in quanto, durante l’esame del Cipe, benché si fosse conclusa favorevolmente l’istruttoria da parte del Ministero delle infrastrutture, intervennero le previsioni del
d.l. n. 78/2009 e l’assegnazione a Stretto di Messina della variante di Cannitello, avendo attribuito il Xxxx, con delibera 31 luglio 2009, n. 77, alla concessionaria la sua realizzazione, poiché intervento “connesso e complementare al progetto del ponte”, il cui costo fu assicurato da un contributo ministeriale.
18 Prima della disponibilità dello stanziamento previsto dal d.l. n. 78/2009; il 10 settembre 2010, fu sottoscritto un atto aggiuntivo, con il quale furono previsti costi non inseriti nel piano economico-finanziario, approvato con l. n. 191/2009; furono inserite alcune varianti tecniche, in recepimento di istanze degli enti locali. La conclusiva approvazione delle varianti in linea tecnica ed economica fu rimessa al Cipe, in sede di approvazione del progetto definitivo.
19 Art. 4, c. 4-quater, del d.l. n. 78/2009.
20 12,67 milioni, per il 2009; 92,729, per il 2010; 96,874, per il 2011; 455,479, per il 2012; 642,242, per il 2013.
Cipe; infine, d) furono recepiti gli accordi del 25 settembre 2009 con il contraente generale che, pertanto, vennero ad integrare il rapporto concessorio tra Stretto di Messina ed il Ministero delle infrastrutture.
Con l. 23 dicembre 2009, n. 19121, fu approvata la convenzione, come integrata dal secondo atto aggiuntivo del 2009, con il nuovo piano economico-finanziario.
2. Le condizioni introdotte in favore delle parti private
Secondo l’art. 11.18 del contratto del 27 marzo 2006, in “caso di ritardo nell’approvazione, sempreché il medesimo non sia in alcun modo riconducibile a fatto del contraente generale, questi ha esclusivamente la facoltà di proporre istanza di recesso dal contratto, ove il ritardo nell’approvazione da parte del soggetto aggiudicatore e da parte del Cipe sia superiore complessivamente a 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del progetto definitivo al soggetto aggiudicatore, completo di tutti i documenti e delle integrazioni eventualmente richieste”.
Nell’ipotesi di recesso, il contraente generale avrebbe avuto diritto, “a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, ed al rimborso delle spese a quel momento sostenute per le prestazioni non eseguite, sempreché le suddette spese siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal soggetto aggiudicatore”22.
Tuttavia, all’esito della trattativa con il contraente generale e con il project management consultant, i quali, “pur senza promuovere un contenzioso, ma lamentando il ritardo nell’avviamento dell’opera rispetto ai tempi contrattuali, avevano, rispettivamente, iscritto riserve ammontanti, alla data del 31 agosto 2009, ad oltre 134 milioni euro ed avanzato pretese per oltre 16 milioni”, Stretto di Messina sottoscrisse, il 25 settembre 2009, due accordi, con i quali furono modificate le clausole sul recesso e furono “contestualmente definite, in via transattiva, le pretese avanzate. Gli accordi transattivi” divennero efficaci il “2 ottobre 2009, per effetto dell’assenso prestato dal commissario straordinario, nel frattempo nominato dal ministero competente, ex art. 20 del d.l. n. 185/2008,” che approvò,
21 Art. 2, c. 205.
22 Art. 44.4 del contratto.
“sulla scorta dei poteri conferitigli dall’art. 4, comma 4-quater, del d.l. n. 78/2009, l’aggiornamento del piano economico-finanziario dell’opera al 21 settembre 2009 predisposto dalla società Stretto di Messina, con la previsione di un investimento complessivo di 6,3 miliardi di euro”23.
Secondo l’art. 5.2 dell’intesa transattiva, nell’ipotesi “di mancata o ritardata approvazione del progetto definitivo dell’opera intera da parte del Cipe entro 540 giorni dalla consegna del progetto stesso a Stretto di Messina, (…) spetterà, ad entrambe le parti, il diritto di recedere dal contratto e sarà, in ogni caso, riconosciuto ad Eurolink il pagamento delle prestazioni rese e delle spese sino a quel momento sostenute, come previsto dall’art.
44.4 del contratto, senza alcuna maggiorazione ed incluse quelle precedenti alla stipula del presente atto, nonché di quelle da sostenere per la smobilitazione delle attività, oltre ad un indennizzo per la perdita del contratto nella misura del 5 per cento dell’importo risultante dal progetto definitivo diminuito di un quinto”.
La rimodulazione del diritto di recesso ha prodotto, pertanto, conseguenze rilevanti, essendo state concordate condizioni non previste nel contratto originario24. Infatti, se il contratto del 2006 non fosse stato modificato dall’accordo transattivo del 2009, la mancata approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo non avrebbe potuto comportare la richiesta del riconoscimento dei notevoli oneri finanziari descritti in favore del contraente generale. Peraltro, secondo la concessionaria, la “mancata approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del Cipe nei 540 giorni dalla presentazione del progetto definitivo poteva essere solo conseguenza, come in realtà è stato, di ritardi dovuti a carenze progettuali. Ma, in tal caso, il recesso non poteva essere esercitato dal contraente generale”25.
23 Nota n. 6197 del 26 febbraio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione, all’Avvocatura generale dello Stato. Prosegue la stessa nota: “In data 30 novembre 2009, è stato sottoscritto il secondo atto aggiuntivo alla convenzione di concessione, che tiene conto del nuovo piano economico-finanziario approvato con l. n. 191/2009 (art. 2, c. 205)”.
24 Con l’accordo, fu anche limitata la facoltà di recesso della concessionaria (art. 5.3): “Nell’evenienza di cui all’art. 44.2, il diritto di recesso del soggetto aggiudicatore può essere esercitato, con gli effetti di cui all’art. 44.4, a condizione che le sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo riguardino gli importi di cui all’art. 7.2 a), 7.2 b) e 7.2 c) e non siano dovuti a prescrizioni impartite dal soggetto aggiudicatore stesso o dal Cipe, come comunicato da Stretto di Messina o da normative sopravvenute. Non ricorrendo queste condizioni, il soggetto aggiudicatore potrà, comunque, recedere con il pagamento di quanto previsto al c. 2”.
25 Nota n. 186 del 17 novembre 2016. Secondo la stessa nota, “la mancata approvazione del progetto da parte del Cipe entro un termine predefinito era già prevista dal contratto originario e l’accordo del settembre non fa altro che confermare tale impostazione, introducendo benefici certi ed immediati per Stretto di Messina, a fronte di alcune cautele per il contraente generale rispetto ad eventi all’epoca del tutto ipotetici. Infatti, Stretto di Messina, con l’accordo, ha acquisito la rinuncia di Eurolink, con effetto immediato, a tutte le
3. La liquidazione della società
In base a quanto sottoscritto nel 2009, fu attribuita alle parti la facoltà di chiedere la revisione del contratto, se l’approvazione ed il finanziamento del progetto definitivo non si fossero conclusi entro 540 giorni dalla sua consegna; in caso di mancato accordo entro i successivi trenta giorni, ciascuna parte avrebbe avuto la facoltà di recedere.
In mancanza dell’approvazione del progetto definitivo e del relativo finanziamento, il 4 ottobre 2012 il contraente generale chiese la revisione delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, prima della scadenza del termine per il recesso26, il Governo emanò il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, con il quale dettò nuove norme sulla sostenibilità del piano economico-finanziario dell’opera.
Il 10 novembre 2012, Xxxxxxxx chiese che non venisse applicato il decreto legge, comunicando il proprio recesso.
Il d.l. n. 187/2012 – in seguito decaduto e il cui articolato confluì nella legge di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 17927 – introdusse, a tutela della finanza pubblica, disposizioni per garantire una particolare cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico- finanziario, in considerazione della condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali.
Fu previsto un periodo di 540 giorni per verificare se fossero ancora reperibili, nelle particolari condizioni di mercato, risorse per la realizzazione del ponte e per le modifiche al progetto per la sua approvazione in linea tecnica da parte del Cipe. Furono, inoltre, sospesi,
richieste già formulate a titolo di risarcimento danni per il fermo del contratto disposto dal Governo e dal Parlamento del 2006, il cui ammontare era assolutamente ingente: le sole riserve quantificate ammontavano ad oltre 130 milioni e il danno non ancora quantificato era stimabile in un importo largamente superiore. A fronte di ciò, il maggior profilo indennitario riconosciuto ad Eurolink era correlato esclusivamente ad un evento del tutto teorico (l’immotivata mancata approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe nel termine già contrattualmente previsto), il cui avveramento, all’epoca, non era ragionevolmente ipotizzabile. Restava, per contro, fermo e ben saldo il principio per cui, anche ove il Cipe avesse approvato il nuovo progetto con il suo nuovo piano economico-finanziario, attestandone la sua bancabilità, e la congiuntura internazionale non avesse consentito la effettiva finanziabilità del progetto, il diritto di recesso di cui all’art. 5.2 dell’accordo non avrebbe potuto essere validamente esercitato da parte del contraente generale. In ciò, confermando il permanere dell’originaria impostazione contrattuale e, segnatamente, del modello di realizzazione dell’opera secondo le regole del project financing. L’accordo del 2009, dunque, ha rappresentato il miglior risultato conseguibile nel rapporto con Xxxxxxxx, avendo il contraente generale rinunciato, con effetto immediato, a qualunque pretesa economica nei confronti di Stretto di Messina per il periodo di sospensione contrattuale, a fronte di una maggior cautela per un evento sostanzialmente ipotetico. Infatti, in quel momento, non erano ragionevolmente ipotizzabili gli eventi straordinari che si sarebbero maturati negli anni 2011-2012 e che hanno portato all’adozione del d.l. n. 187/2012”.
26 3 novembre 2012.
27 Art. 34-decies, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.
fino all’approvazione del progetto definitivo, gli effetti dei contratti stipulati con il contraente generale e con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera. Infine, fu data la possibilità al Cipe di finanziare parti del progetto dotate di autonoma funzionalità, per 300 milioni di euro, da utilizzarsi anche per l’indennizzo ad Eurolink, nel caso di caducazione del contratto; indennizzo, peraltro, limitato alle prestazioni progettuali eseguite e ad un’ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo così definito.
Fu previsto che Stretto di Messina ed il contraente generale avrebbero dovuto stipulare, entro il l° marzo 2013, un atto aggiuntivo al contratto per l’attuazione delle disposizioni citate e che l’atto fosse trasmesso, nei trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari.
Entro sessanta giorni dalla stipula, Stretto di Messina avrebbe presentato al Cipe uno stralcio del progetto, gli elaborati tecnici ed i necessari pareri e autorizzazioni, con i piani economico-finanziari, accompagnati da un’analisi dell’intervento che attestasse la sostenibilità dell’investimento alle condizioni praticate nel mercato dei capitali ed alle varie ipotesi di finanziamento pubblico.
Qualora l’atto aggiuntivo non fosse stato sottoscritto nei termini o il progetto non fosse stato approvato dal Cipe entro 540 giorni, ne sarebbe derivata la caducazione ex lege degli atti convenzionali, con obbligo d’indennizzo, procedendosi, inoltre, alla liquidazione della società concessionaria.
La trattativa tra Stretto di Messina ed il contraente generale trovò una serie di ostacoli, avendo manifestato quest’ultimo la volontà di recedere.
Stretto di Messina, il 19 novembre 2012, negò la validità del recesso28, invitando Xxxxxxxx ad adempiere ai propri obblighi. Tale comunicazione fu impugnata dal contraente generale al Tar del Lazio; nonostante la pendenza giudiziaria, le parti continuarono, tuttavia, a trattare i contenuti dell’atto aggiuntivo, senza, peraltro, pervenire al suo perfezionamento. Stretto di Messina sottolinea che “la questione è oggetto di contestazione”, avendo la società, “sempre con grande immediatezza e chiarezza, contestato al contraente generale che il recesso era illegittimo. E ciò in quanto il termine di 540 giorni fissati per
28 Sulla base della duplice considerazione che il termine previsto dall’accordo, ritenuto decorso da Eurolink, non sarebbe utilmente spirato, a causa di richieste di integrazione progettuali di carattere ambientale, e che l’esercizio del recesso sarebbe stato precluso dal d.l. n. 187/2012.
l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe non era interamente decorso per effetto delle prescrizioni e del mancato parere da parte della Commissione Via. Fino a risultare, per alcune sue parti rilevanti, non meritevole di parere favorevole. Al riguardo, la clausola dell’art. 5.2 dell’accordo integrativo del contratto conferma che la facoltà di recesso opera nel solo caso in cui “il ritardo non sia in alcun modo riconducibile a fatto del contraente generale”, richiamando espressamente l’art. 11.18 del contratto del 2006, che contiene tale disposizione. In tal senso, la società ha avanzato, nel giudizio promosso da Eurolink, domanda risarcitoria in sede riconvenzionale”29.
Il 7 febbraio 2013, il contraente generale richiese una proroga del termine del 1° marzo per la stipula dell’atto aggiuntivo e significative modifiche circa l’indennizzo e l’adeguamento del contratto.
A seguito di contatti tecnici tra le amministrazioni, fu deciso di subordinare la proposizione di un provvedimento legislativo urgente a novità significative. Queste avrebbero dovuto essere la revoca del recesso da parte del contraente generale e la rinuncia agli atti del giudizio; in assenza di ciò, l’intervento normativo per la proroga del termine del 1° marzo non fu ritenuto giustificabile.
Stretto di Messina fece pervenire, il 21 febbraio 2013, una bozza di atto aggiuntivo che non soddisfece le condizioni richieste30.
Il 25 febbraio 2013, Eurolink ribadì la disponibilità a sospendere, ma non a ritirare, le iniziative giudiziarie e a non dare impulso ad ulteriori contenziosi, a fronte di una proroga del termine del 1° marzo per la sottoscrizione.
Pertanto, non essendosi perfezionato l’accordo con il contraente generale entro il 1° marzo 2013, con d.p.c.m. del 15 aprile 0000, Xxxxxxx xx Xxxxxxx fu posta in liquidazione.
29 Nota n. 186 del 17 novembre 2016 di Stretto di Messina s.p.a.
30 Nel frattempo, il contraente generale notificò atto di motivi aggiunti, con istanza di decreto cautelare, con cui chiese la sospensione della procedura.
CAPITOLO III
Il prolungarsi della gestione liquidatoria
Sommario: 1. La mancata liquidazione nel termine previsto dalla legge. - 2. I costi della società.
1. La mancata liquidazione nel termine previsto dalla legge
Secondo il comma 9 dell’art. 34-decies del d.l. n. 179/2012, “per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario”, che deve concludere le operazioni entro, e non oltre, un anno dalla nomina31.
Poiché questa è avvenuta il 15 aprile 2013, il termine per la liquidazione è ampiamente scaduto32.
31 Il collegio sindacale ha “segnalato al commissario liquidatore, nell’immediatezza della sua entrata in carica e successivamente, come risultasse, all’evidenza, inadeguata la previsione del termine di un anno disposto dalla legge (…) per la chiusura della liquidazione. In merito, sono stati svolti approfondimenti dalla società, in esito ai quali il termine predetto non può che essere considerato ordinatorio/sollecitatorio, secondo le argomentazioni e le conclusioni rappresentate fin dal primo bilancio di liquidazione, chiuso al 31 dicembre 2013, e confermate nel successivo bilancio dell’esercizio 2014. Al riguardo, il collegio sindacale ha esteso, nei termini di cui sopra, il proprio rapporto in sede di relazione resa, ai sensi dell’art. 2429 c.c., all’assemblea degli azionisti, che ha approvato detti bilanci, rispettivamente, in data 16 giugno 2014 e 16 aprile 2015” (nota del 2 marzo 2016 del collegio sindacale di Stretto di Messina s.p.a.).
32 Secondo Stretto di Messina, la “costante giurisprudenza civile (tra le tante, Cass. civile, Sez. VI, n. 25862/2014; Cass. civile, Sez. VI, n. 17010/2013) e amministrativa (tra le tante, Cons. di Stato, sez. VI, n. 468/2015; Tar Abruzzo, sede di Pescara, Sez. I, n. 528/2013) ritengono che, in difetto di una espressa previsione e/o di una espressa comminatoria dell’effetto decadenziale, i termini devono intendersi come meramente ordinatori o sollecitatori e non perentori. Nella fattispecie, quindi, deve ritenersi che il termine abbia natura ordinatoria e sia finalizzato ad imporre a tutti i soggetti coinvolti nella procedura liquidatoria ad operare con sollecitudine. In primis, tale obbligo grava sul commissario liquidatore che, infatti, nei limiti di ciò che è nella sua disponibilità, ha agito con la massima sollecitudine. (…) Xxxxxxx, peraltro, segnalare che il parere dell’Avvocatura dello Stato del 19 dicembre (…) assume come meramente ordinatorio (sollecitatorio) il termine annuale fissato al commissario liquidatore dalla legge per la conclusione delle operazioni liquidatorie. Ritiene, infatti, l’organo di difesa erariale che, ove dovessero intervenire le condizioni per la società di svolgere un’ulteriore attività d’impresa, in linea con le previsioni della legge, “nulla osterebbe al compimento, da parte della società in liquidazione, di tutte le iniziative individuate (…)”. Attività che si sarebbero svolte solo attraverso diversi anni. In merito, sono stati, altresì, svolti approfondimenti specifici, in base ai quali può affermarsi che ove, decorso un anno dall’avvio della liquidazione, non tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Stretto di Messina s.p.a. fossero stati definiti, non si vede come potrebbe la liquidazione essere conclusa e la società essere cancellata dal registro delle imprese ed estinguersi; né la legge indica, per tale ipotesi (peraltro, tutt’altro che improbabile: basti considerare che vi sono giudizi pendenti), un qualche meccanismo
- necessariamente alternativo - che permetta di conseguire l’obiettivo voluto dalla legge. In ogni caso, tale termine avrebbe potuto, in concreto, essere rispettato solo ove la chiusura dei diversi rapporti attivi e passivi della società fosse stata nella piena disponibilità del commissario liquidatore. In realtà, ciò non è avvenuto. I principali operatori coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera (contraente generale e project management consultant) non hanno ritenuto di accettare l’indennizzo nella misura prevista dalla legge ed hanno avviato un correlato contenzioso, che vede la società convenuta innanzi il Tribunale di Roma, insieme alle amministrazioni interessate, per una richiesta risarcitoria di circa 1 miliardo di euro (sorte capitale più interessi). Lo stesso monitore ambientale, non avendo ricevuto dal Ministero delle infrastrutture l’indennizzo
Si impongono iniziative volte alla liquidazione della società, dal momento che, prevedibilmente, le pendenze giudiziarie con le parti private si protrarranno ancora per un lungo periodo.
Secondo concessionaria, l’ipotesi di chiusura della liquidazione, pur perdurando il contenzioso, “sarebbe possibile nell’ipotesi di sostituzione di tutti gli azionisti alla società, con conseguente accollo delle eventuali obbligazioni di Stretto di Messina, anche in caso di soccombenza e di rinuncia al contenzioso attivo pendente e al relativo credito. Sarebbe, inoltre, necessario che tutti i creditori accettino il predetto accollo. E’ evidente che tali condizioni non sussistono nella fattispecie e sono estranee alle linee guida emanate dal Ministero dell’economia e dal Ministero delle infrastrutture e recepite nel piano di liquidazione approvato dagli azionisti e vincolante per il liquidatore”33.
Nell’adunanza del 24 novembre 2016, peraltro, la stessa società ha dichiarato che, a legislazione invariata, “la conclusione della liquidazione indipendentemente dal contenzioso pendente con terzi creditori non è tecnicamente e giuridicamente possibile. Naturalmente, se tale valutazione non dovesse risultare condivisibile alla luce di diverse considerazioni giuridiche, formulate dall’organo di controllo o dai ministeri vigilanti, il commissario liquidatore si dichiara, sin d’ora, disponibile ad adeguare responsabilmente e tempestivamente il suo operato”34.
Al riguardo, il d.p.c.m. 15 aprile 2013 di messa in liquidazione della società richiama l’applicazione dell’art. 34-decies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e gli artt. 2484 e ss. del codice civile, in quanto compatibili.
E’ opportuno che la società valuti, sotto la propria responsabilità, l’effettiva esistenza di ragioni giuridiche ostative alla liquidazione e che gli azionisti compiano una specifica ponderazione circa i vantaggi conseguibili dal contenzioso attivo, a fronte di costi certi per la permanenza in vita della concessionaria. Ciò, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6/2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla
di legge, ha avviato un’apposita azione esecutiva nei confronti della società, solo di recente in fase di definizione. (...) Peraltro, con nota in data 4 marzo 2014, a quasi un anno dalla nomina del commissario liquidatore, il ministero ha trasmesso il parere dell’Avvocatura generale dello Stato con cui la società è stata invitata a concludere il collaudo tecnico-amministrativo della variante di Cannitello e procedere al pagamento delle spettanze maturate dagli affidatari. Conseguentemente, solo di recente si è potuto concludere il procedimento di definizione e chiusura tecnico-contabile dell’intervento” (nota n. 37 del 25 febbraio 2016).
33 Nota n. 37 del 25 febbraio 2016.
34 Nota n. 186 del 17 novembre 2016.
cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo35.
In tale contesto, è necessario, considerata l’assenza di attività rilevanti, ridimensionare, per quanto ulteriormente possibile, i costi della società, inclusi quelli degli organi sociali, che la legge, originariamente, limitava implicitamente all’anno previsto per la liquidazione.
Seppur sollecitati dalla Corte ad esprimere una valutazione sulla mancata liquidazione della società nei tempi previsti dalla normativa, la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell’economia non si sono pronunciati.
2. I costi della società
Secondo il comma 7 dell’art. 34-decies del d.l. n. 179/2012, con atto di indirizzo del Ministro dell’economia, di concerto con quello delle infrastrutture, “sono impartite direttive finalizzate all’immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina”.
Di conseguenza, il commissario ha posto in essere interventi per la riduzione dei costi della struttura e del suo funzionamento. In particolare:
a) quanto al personale, dal 1° gennaio 2014, la società non ha più dipendenti, essendosi proceduto, nell’ottobre 2013, a formalizzare l’intesa con l’Anas per trasferirli nelle società
35 Cass., n. 6070-6072/2013. Stante la peculiarità della fattispecie, potrebbe non escludersi la successione degli azionisti anche per quanto concerne il contenzioso relativo all’attivo patrimoniale.
del gruppo. Tuttavia, continuano a lavorare per la procedura liquidatoria alcune unità, in distacco temporaneo36;
b) quanto alle spese generali, si è attuato il contenimento degli spazi della sede di Roma, limitati ai locali nell’edificio dell’Anas di via Marsala. Sono stati chiusi uffici e depositi di Messina;
c) è stata ceduta la stazione meteorologica di Torre Faro Messina – costituita da beni mobili ed attrezzature tecniche – alla locale università, per le finalità scientifiche dell’istituto;
d) è stata dismessa la rete di monitoraggio ambientale costituita da strumentazione tecnica, le cui opere fisse, realizzate nel sottosuolo su entrambi i versanti dello Stretto, sono state trasferite all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Secondo il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2015, i costi della produzione sono diminuiti di 916.000 euro rispetto all’anno precedente, scendendo, per la prima volta, sotto i 2 milioni, attestandosi a 1.856.000 euro37. Nella tabella seguente (tab.
n. 1), se ne riportano le voci più significative, mentre vengono descritti, in nota, ulteriori dettagli38.
36 “Al 31 dicembre 2015, le risorse (in distacco) erano otto (ridotte a sette, da gennaio 2016) ed ulteriori cinque sono utilizzate parzialmente)” (bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2015 del 28 aprile 2016).
37 “Peraltro, l’importo di 1.856.000 euro per l’esercizio 2015 risulterà ancora ridotto a 1.390.000, secondo i dati di previsione 2016. A ciò si aggiungono provvedimenti già posti in essere, ed in programma, di ulteriori economie. Si consideri, infine, che circa il 70 per cento di tale importo si riferisce ai costi di funzionamento e per le risorse del personale in distacco (Stretto di Messina non ha più personale dipendente, come da direttive ministeriali), che vengono rimborsati, sostanzialmente, alla capogruppo Anas” (nota n. 186 del 17 novembre 2016 di Stretto di Messina s.p.a.).
38 “- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Sono, essenzialmente, relativi ai costi per materiale informatico e materiali vari per ufficio.
- Costi per servizi. Tale voce si riferisce, principalmente, ai costi del personale distaccato presso la società per la gestione delle operazioni liquidatorie, per euro 963.000 (1.294.000, nel 2014), a prestazioni professionali di terzi, per euro 344.000 (707.000, nel 2014), emolumenti al commissario liquidatore, per euro 135.000 (174.000, nel 2014), emolumenti e rimborsi spese al collegio sindacale, per euro 95.000 (99.000, nel 2014). Si evidenzia che l’importo di euro 963.000 è riferito al personale distaccato presso Stretto di Messina, a partire dal 1° gennaio 2014, per la gestione liquidatoria della società. La significativa diminuzione di euro 331.000 rispetto allo scorso esercizio è dovuta alla costante, progressiva rimodulazione delle risorse societarie, già iniziata nel 2014 e proseguita nel corso del 2015, nonché nei primi mesi del 2016. Con riferimento alle prestazioni professionali di terzi, si evidenzia che l’importo di euro 344.000 è, sostanzialmente, riferito alle prestazioni per la difesa legale maturate nell’esercizio, in conseguenza dei contenziosi promossi dai principali contraenti. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427, x. 00-xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx evidenzia che, nella voce, è incluso il costo per la revisione legale dei conti annuali per euro 16.000 (46.000, nel 2014).
- Costi per godimento beni di terzi. La voce comprende, principalmente, il costo degli affitti passivi, per euro 148.000, per l’utilizzo degli spazi della sede sociale di Roma, concessi in sublocazione dalla capogruppo Anas.
Tabella n. 1 - Alcuni costi della struttura
(euro)
costi | 2015 | 2014 | 2013 |
materie prime, di consumo e merci | 4.000 | 18.000 | 10.000 |
servizi | 1.638.000 | 2.495.00039 | 2.313.000 |
godimento di beni di terzi | 188.000 | 214.000 | 674.000 |
oneri diversi di gestione | 26.000 | 45.000 | 55.000 |
totale | 1.856.000 | 2.772.00040 | 8.267.000 |
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Stretto di Messina s.p.a.
- Oneri diversi di gestione. La voce comprende, principalmente, costi sostenuti per acquisto di pubblicazioni, oltre a imposte, tasse e diritti diversi” (bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2015 del 28 aprile 2016).
39 Nel bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2014, il costo risulta di 2.451.000 euro.
40 Nel bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2014, il costo risulta di 2.728.000 euro.