TRA
F.E.P 2007/2013 MISURA 4.1
P.S.L. “ISOLE DI SICILIA” AZIONE 5.2
CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL GAC ISOLE DI SICILIA
CUP NR. G94I12000130009 CIG: Z56121CCC7
TRA
- L’Associazione Isole di Sicilia (di seguito anche GAC, Committente o Stazione Appaltante) con sede in Favignana nella Xxxxxx Xxxxxx x. 0 Codice Fiscale 02492000811, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx per la carica domiciliato presso l’associazione;
- Logos Società Cooperativa (di seguito anche affidatario o Logos), con sede in Comiso, X.xx Ho Chi Min n. 107/a Codice Fiscale e Partita IVA 00857330880 nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx per la carica domiciliato presso la società rappresentata;
PREMESSE NORMATIVE E PROCEDURALI
- il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca, agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito di intervento dell' Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi della Politica Comune della Pesca;
- il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006, agli artt, 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV;
- la Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, ha approvato il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, successivamente modificato nel Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2011;
- ai sensi degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 sono state designate le Autorità finalizzate a garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del Programma Operativo PEP 2007-2013, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo; tali autorità sono: l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA);
- ai sensi dell'art. 58, par. 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi Intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o totalità dei compiti dell' Autorità di gestione sotto la responsabilità di dette Autorità;
- il Dipartimento Pesca (OI) svolge il ruolo di Organismo Intermedio, Referente dell' Autorità di Gestione del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n1198/2006, come da convenzione stipulata in data 26/02/2010 ai sensi dell'articolo 38, paragrafo l, del regolamento (CE) n. 498/2007;
- il Dipartimento Pesca (OI) svolge le funzioni delegate di cui all' art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
- l’Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell' Acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo fuori convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007~2013, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell' Asse IV del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
- ai sensi dell' art 3 dell'Accordo Multiregionale, l'Autorità di Gestione e il Dipartimento Pesca (OI) formalmente delegato, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- l’attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell' Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
- ogni Stato Membro nonché le Autorità da esso individuate nell’ambito del FEP sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I. a seguito di convenzione;
- il Dipartimento Pesca (OI) con Decreto N. 484 del 29 settembre 2010, ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013 approvato con DDG n. 799 del 17.12.2012 in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell’AdG;
ASSOCIAZIONE G.A.C. ISOLE DI SICILIA
Sede legale: Xxxxxx Xxxxxx 0, x/x Xxxxxxx xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxx (XX); Sede operativa: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx xxx - 00000 Xxxxxxxxx (XX) P.Iva e Codice Fiscale 02492000811 - Numero REA 174953 - Registro Imprese CCIAA Trapani RI/PRA/2013/1442/800
Tel. 0000.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- in data 15 marzo 2011, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza la Nota metodologica sull’attuazione dell’Asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca, successivamente in Cabina di Regia sono state approvate le linee guida per l’attuazione dell’Asse IV;
- in data 16 dicembre 2011, il Dip, Pesca (OI) ha emanato il bando di attuazione della Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", approvato con X.X.X. x, 000/Xxxxx dell' 1 dicembre 2011 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. n,52 del 16 dicembre 2011;
- con D.D.G, n. 531/Pesca del 10 settembre 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva dei PSL ammissibili ai benefici della Misura 4.1, a seguito della quale il Dip. Pesca (OI) ha avviato la fase di concertazione coni GAC ammissibili, come previsto dal paragrafo 15 del succitato bando di attuazione della Misura 4,1 del FEP;
- con D.D.G. n. 828/Pesca del 28 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) ammessi ai benefici della Misura 4.1;
- in data 10/01/13 il GAC "Isole di Sicilia" si è costituito in Associazione;
- il Regolamento interno del GAC Isole di Sicilia che disciplina il funzionamento del Gruppo di Azione Costiera GAC “Isole di Sicilia”
- L’articolo 125 del D.lgs. 163/2006 e il Regolamento del GAC per l’acquisizione di beni e servizi in economia disciplinano il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l‘acquisizione in economia di beni e servizi da parte del GAC Isole di Sicilia.
- Al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi de quo il GAC ha proceduto all’emissione di apposito avviso pubblico;
- Il GAC ha invitato tutti gli operatori economici presentatori di manifestazione di interesse a presentare la loro migliore offerta;
- A seguito della valutazione effettuata da apposita commissione l’offerta presentata dalla società Logos Soc. coop è risultata quella riportante il punteggio complessivo maggiore e quindi aggiudicataria provvisoria del servizio;
- Esperite le verifiche di rito il Comitato direttivo nella seduta del 09/03/2015 ha proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio de quo in favore della Logos soc. coop.
Art. 1 Recepimento delle premesse. Oggetto del servizio affidato
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del servizio di “Animazione GAC sul territorio” che prevede l’elaborazione e l’attuazione di un Piano esecutivo di Animazione, e relativa attuazione con interventi di informazione, animazione territoriale, assistenza tecnica ai potenziali beneficiari di contributi FEP e di diffusione dei risultati del GAC sia mediante attività di sportello che attraverso il sito web.
Art. 2 Descrizione del servizio
Il servizio concerne la realizzazione ed attuazione del Piano di animazione territoriale esecutivo, comprensivo di tutte le iniziative di animazione e promozione del GAC sul territorio, ovvero:
− azioni di coinvolgimento con i media con attivazione di un ufficio stampa e realizzazione di una conferenza stampa;
− gestione degli sportelli di informazione ed assistenza (di cui uno a Favignana presso la sede operativa del GAC attivo almeno 2 mattine a settimana sino alla conclusione del servizio con orario dalle 9.00 alle 12.00 ed uno presso l’isola di Lipari di cui l’apertura sarà assicurata per 2 giornate a settimana durante il periodo da giugno- settembre 2015
Art.3 Gruppo di lavoro
L’incarico oggetto del presente appalto deve essere espletato da un gruppo di lavoro composto come da Piano esecutivo di animazione e comunque dalla configurazione minima indicata nel Piano preliminare di Animazione prodotto dall’affidatario in sede di scelta del contraente.
Gli esperti, facenti parte del gruppo di lavoro dovranno essere quelli nominativamente individuati in sede di offerta.
È prevista la possibilità di sostituzione per giustificati motivi degli esperti individuati in sede di gara con esperti aventi titoli ed esperienze equipollenti solo dietro approvazione espressa del GAC
Art.4 Minimizzazione degli impatti ambientali del servizio erogato
L’erogazione del servizio dovrà essere improntato alla minimizzazione degli impatti ambientali prodotti in un’ottica di sostenibilità, anche nelle attività lavorative quotidiane.
Art.5 Tempistica
Le attività oggetto del presente contratto devono essere espletate entro il 30/09/2015.
La ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla stipula, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante, che dovrà approvarlo, un Piano esecutivo di animazione che dovrà rispettare in modo scrupoloso. Il Piano dovrà essere monitorato ed approvato dalla stazione appaltante ogni tre mesi. Durante la fase di realizzazione il Committente potrà chiedere, motivando, modifiche al Pano di lavoro in precedenza accettato. Entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di modifica l’aggiudicatario dovrà far pervenire al Committente la proposta di modifica del piano di lavoro; il Committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, potrà accettare le modifiche o inviare motivato diniego.
Art.6 Proprietà delle risultanze del servizio
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del GAC, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, si intenderanno ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire al GAC tutta la documentazione, compresi i file sorgenti e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del GAC, in eventuali registri od elenchi pubblici.
Art. 7 Costo dell’Appalto e Modalità di pagamento
L’importo di aggiudicazione per l’espletamento del servizio è di € 22.508,50 (euro ventiduemilacinquecentootto/50) IVA inclusa a valere sui fondi di cui al FEP 2007-2013 Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”. PSL “Isole di Sicilia” Azione 5.2.”
Il pagamento sarà effettuato per stati d’avanzamento come di seguito indicato:
- 10% alla consegna del Piano esecutivo di animazione;
- 40% al raggiungimento di una stato di avanzamento pari al 50%;
- 40% al raggiungimento di una stato di avanzamento pari al 90%;
- 10% a conclusione delle attività-
I pagamenti saranno effettuati dopo la certificazione di regolare svolgimento e comunque in coerenza con la tempistica di erogazione del finanziamento da parte della Regione Siciliana.
Il corrispettivo contrattuale netto sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del contratto tecnico, dell’offerta tecnica presentata dal concorrente e, in ogni caso, del contratto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno a carico dell’aggiudicatario e compresi nel corrispettivo di cui sopra.
Il pagamento dell’importo avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali) che dovrà riportare il riferimento, con denominazione esatta, all’operazione finanziata (CUP e CIG), alle fonti di finanziamento, e previa verifica di regolarità contributiva e degli adempimenti nei confronti del concessionario della riscossione.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la stazione appaltante, di verificare i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili al GAC. Art.8 Obblighi dell’aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di:
- Garantire l’esecuzione delle attività previste e dettagliate nel presente Contratto Tecnico;
- Garantire i tempi di attuazione così come previsti dal Piano esecutivo di animazione;
- Garantire la continuità operativa del Servizio nei luoghi di esecuzione previsti;
- Garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati rilevati,;
- Non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto;
- Riconoscere alla stazione appaltante la proprietà dei prodotti consegnati e delle attività necessarie per il conseguimento dei risultati e trasferire al GAC tutti i prodotti realizzati;
- Partecipare a incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con il Committente e in generale con tutti i destinatari del Servizio;
- Svolgere il Servizio in stretto contatto con il Committente;
- Comunicare tempestivamente al GAC, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- Assolvere alle spese di xxxxx, di registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul GAC.
Art.9 Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari
In applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria.
Ciascun bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG). L’inadempimento dell’impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la immediata risoluzione del presente contratto e la consequenziale informazione alla prefettura competente per territorio.
L’impresa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa,deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.
Il GAC procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.
Qualora l’impresa abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraenteagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla immediata risoluzionedel rapporto contrattuale, informandone contestualmente il GAC e la prefettura competente per territorio.
L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010 comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedentepunto n.1, l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 6 della legge medesima.
Art.10 Oneri per il GAC
La stazione appaltante si impegna ad accreditare l’aggiudicatario ed a consentirgli l'accesso alle proprie strutture, fornendo adeguata collaborazione per lo svolgimento dell’incarico nonché a mettere a disposizione propri locali per incontri e/o seminari formativi, etc. L’uso sarà a titolo gratuito.
Art.11 Inadempienza, penalità e risoluzione
L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattualiassunte. Xxxxx quanto espressamente stabilito, le penalità applicabili in conseguenza alriscontro d’inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste cosìcome meglio specificate al successivo art.18.
In ogni caso il GAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’aggiudicatario. Nel caso d’esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto del presente Contratto, del Piano di animazione o di prestazione del servizio insufficiente, il GAC avrà facoltà di fissare all’aggiudicatario un termine congruo decorso inutilmente il quale essa avrà facoltà dirisolvere il contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno.
Costituirà causa di risoluzione espressa, oltre alle ipotesi normativamente previste, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del GAC;
2. Sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
3. subappalto non ammesso delle prestazioni oggetto del contratto;
4. Violazione dell’obbligo di riservatezza;
5. Riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
6. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta del GAC nei casi previsti dal presente Contratto;
7. Cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall’art. 37, comma 18, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. ;
8. Cessione del contratto non autorizzata dal GAC;
9. Contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 20% dell’importo contrattuale.
11. Mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
12. Accertamento successivo alla stipula del contratto, nei confronti dell’appaltatore edell’eventuale subappaltatore autorizzato, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
13. Acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo a carico dell’appaltatore ovvero emersione nei suoi confronti di ipotesi di collegamento formale e sostanziale conaltre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo ai sensi del Protocollo di legalità;
14. Concretamento di fattispecie che costituiscono motivo di risoluzione ai sensi del Protocollo di legalità;
15. Utilizzo da parte dell’appaltatore di un conto corrente diverso da quello indicato secondo le modalità di cui infra;
16. Svolgimento di operazioni sul conto corrente unico dedicato da parte di persone diverse da quelle indicate al GAC come delegate;
17. Effettuazione di transazioni relative al presente contratto attraverso strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile;
18. Rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizza, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresaappaltatrice;
19. Mancata risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore o subcontraente inadempienti agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
20. Inottemperanza, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, della notizia di cui al punto 19);
21. Inosservanza dell’art 2 c.2 LR 15/2008, del D Lgs 163/2006, del D.P.R 207/2010. Intutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.
La risoluzione darà diritto al GAC a rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario nonché sulla garanzia prestata.
La risoluzione darà altresì al GAC il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del Servizio, in danno dell’aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dal GAC rispetto a quello previsto.
In caso di inadempimento, il Comune intimerà al soggetto aggiudicatario, a mezzo raccomandata A.R. di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche normecontrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni. La Ditta aggiudicataria dovràcomunicare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento dellacontestazione.
Nel caso in cui il predetto procedimento in contradditorio dovesse concludersi negativamente, con mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla ditta, saranno immediatamente sospesi gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non dovesse comunque adempiere entro il termine di 30 gg. Dal ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento di contestazione, verrà incamerata la cauzione definitiva con risoluzione di diritto del contratto.
La risoluzione comporterà, come conseguenza, oltre all’incameramento da parte del GAC della cauzione definitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventualimaggiori danni conseguenti all’esecuzione, in danno all’aggiudicatario, della prestazione.
Al soggetto aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla comporterà al soggetto aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà il soggetto aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali incui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato larisoluzione del contratto.
Art.12 Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicatario derivanti dai rapporti di lavoro con terzi
Il GAC è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione del Servizio.
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione del Servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoroe di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazionisociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine incontratti collettivi o norme di legge.
Al personale facente parte dei gruppi di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi. La ditta aggiudicataria, inoltre,assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte diterzi.
Art. 13 Spese contrattuali e d registrazione
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
La registrazione da effettuarsi in caso d’uso sarà a carico della parte che ne darà causa.
Art. 14 Cessione e subappalto del contratto
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità, salvo quantoprevisto nell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
E’ ammessa la possibilità da parte del soggetto affidatario di avvalersi del subappalto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente (art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i).
I soggetti concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica se intendono avvalersi della predetta facoltà di subappalto e, espressamente, quali parti del Servizio intendono subappaltare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneridell’Aggiudicatario, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del GAC di quanto subappaltato.
In caso di subappalto, il GAC non provvederà a pagare direttamente il subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite ed è fatto obbligo, quindi,all’affidatario, di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti alsubappaltatore, con indicazione delle ritenute in garanzia effettuate. In caso di mancatatrasmissione delle fatture quietanzate, il GAC appaltante procederà alla sospensione dei successivi pagamenti in acconto.
Art.15 Esecuzione del contratto
L’Aggiudicatario dovrà realizzare il servizio in stretto raccordo e secondo le indicazioni chele verranno fornite dal GAC . Durante l’esecuzione del servizio l’operato dell’aggiudicatario sarà sottoposto a verifica ed analisi da parte della Committente che ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento del servizio e l’aggiudicatario si impegna fin d’ora adaccettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportareaumento dei costi a carico dell’aggiudicatario.
Art.1 6 Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse
Il GAC appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasimomento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il GAC appaltante.
In caso di recesso si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 134 del D. Lgs. 163/2006 es.m.i., con specifico riferimento al risarcimento dei danni in favore del contraente.
Art. 17 Servizi complementari
Non è previsto l’affidamento di servizi complementari
Art. 18 Verifiche – Penali per ritardi
Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’aggiudicatario sarà tenuto aprovvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l’aggiudicatario dovesse rifiutarsi di provvedere, il Committente applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente riservandosi di provvedere con altrosoggetto, imputando i costi all’aggiudicatario stesso.
Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Contratto d’oneri, nell’Offerta Tecnica e nel piano di lavoro ovvero diversamente concordata con il Committente, imputabili all’aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale pari a 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale con un massimo complessivo del 10 per cento. Sono fatte sale le altre norme a tutela del GAC.
Art. 19 Risoluzione anticipata
Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nel Bando o nel presente Contratto, determinerà la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente.
Art. 20 Clausole di autotutela
Alla presente procedura di affidamento si applicano le clausole di autotutela di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione Siciliana in data 12 luglio 2005.
L’Ente appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto che preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n.252/1998, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa la Stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
In applicazione del protocollo di legalità, qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte - considerate dal punto di vista dei valori in generale, della lorodistribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità osingolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate – il procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire al GAC di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla esclusione o menodalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in concretoi principi di libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle offerte e della parcondicio dei concorrenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo il GAC darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Inoltre, qualora il GAC accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale tra i soggetti partecipantialla stessa, attraverso la individuazione di indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese fra loro collegate verranno escluse e verrà comminata la sanzione accessoria del divieto dipartecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.
Art. 21 Riservatezza
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula egestione del contratto di incarico secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
Art 22 Aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell'’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 D.Lgs 163/2006 gara.
Art. 23 Cauzione
Le parti danno atto che l’aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva come prevista dall’art. 113 del D Lgs. n. 163/2006.
Art. 24 Controversie e Foro competente
Per qualunque controversia che possa eventualmente insorgere,relativamente all’appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di Trapani.
Sottoscritto in Favignana Xxxxxx Xxxxxx x. 0 il
Il Presidente del Gac Xxxxxxxx Xxxxxx